80.2025.186
Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo del dispendio, stima del reddito in base a calcolo del dispendio non sottoposto al contribuente, violazione del diritto di essere sentito
24 settembre 2025Italiano18 min
(30.07.1995), cittadino italiano residente ad __________ - giunto in Svizzera il
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.186
80.2025.187
Lugano
24 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 luglio 2025 contro le decisioni del 5 giugno 2025 in materia di IC e IFD
2021 e 2022.
Fatti
Fatti
A. RI 1
(30.07.1995), cittadino italiano residente ad __________ - giunto in Svizzera il
1. giugno 2018, ottenendo il 25 luglio 2018 un permesso di dimora - dall’8
giugno 2023 è a beneficio di un permesso di domicilio.
Dopo averlo multato
per violazione degli obblighi procedurali non avendo presentato la
dichiarazione d’imposta, con due decisioni dell’8 maggio 2024, l’RS 1 (di
seguito, UT) notificava al contribuente altrettante tassazioni d’ufficio per i
periodi fiscali 2021 e 2022. Gli elementi imponibili sono stati così stabiliti:
2021
2022
Reddito imponibile IC/IFD
67'000.-
137'000.-
Sostanza imponibile IC
30'000.-
30'000.-
Nella motivazione delle
decisioni, l’autorità fiscale avvertiva il contribuente che la tassazione
d’ufficio poteva essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente
inesatta e che il reclamo doveva essere motivato e indicare i mezzi di prova,
cioè doveva essere allegata la dichiarazione d’imposta compilata e corredata da
certificati, attestazioni ecc. In caso contrario, il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
B. a.
Con due reclami del 4
giugno 2024, RI 1 contestava le decisioni di tassazione d’ufficio, allegando le
dichiarazioni fiscali. Per il 2021 dichiarava un reddito imponibile di fr.
7'596.– ed una sostanza di fr. 9'715.–, mentre per il 2022 un reddito di fr.
34'639.– ed una sostanza di zero franchi.
b.
Con scritto del 13
marzo 2025, l’UT informava il contribuente che i reclami non rispettavano i
requisiti di forma poiché non dimostravano la manifesta inesattezza delle
decisioni di tassazione d’ufficio impugnate. Il reclamante veniva invitato a
presentare la seguente documentazione:
-
Saldo titoli e capitali al
31.20.2020
-
Saldo debiti al 31.12.2020
-
Documentazione a comprova del
numerario di fr 30'000 –
-
Atto di costituzione e provenienza
del capitale apportato per le seguenti società __________ costituzione
26.2.2021, capitale sociale fr 20'000.–. __________,
costituzione 2.2,2021, capitale sociale fr 20'000.– __________ costituzione 22.12.2022, capitale sociale
fr 100’000.–
-
Dettaglio dell[e] partecipazioni
possedute al 31.12 e la rispettiva quota
-
Dalla documentazione presentata in
sede di reclamo risulta una carenza di disponibilità finanziaria per il
sostentamento. Vi invitiamo quindi a indicarci la provenienza dei mezzi
utilizzati per far fronte ai bisogni esistenziali.
Il contribuente veniva
avvertito che, in caso di mancato invio della documentazione richiesta entro il
23 marzo 2025, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
c.
Il
reclamante rispondeva il 21 marzo 2025. Illustrava le proprie partecipazioni e
la provenienza dei fondi utilizzati per la costituzione delle società, allegando
alcuni dei documenti richiesti e dichiarando di non essere riuscito a reperire
il resto.
C. Con due
decisioni del 5 giugno 2025, sulla base della documentazione prodotta dal
reclamante, l’UT ha fissato per il 2021 un reddito imponibile di fr. 67'000.– e
una sostanza imponibile di fr. 8'000.–, mentre per il 2022 ha determinato un
reddito imponibile di fr. 79'600.– e una sostanza di fr. 60'000.–, motivando
tali valutazioni come segue:
“[…] Allegato al reclamo vengono presentati i
certificati di salario, estratti conto UBS, attestazioni debiti e interessi e
premi malattia. In riscontro alla richiesta di documentazione vengono
presentati osservazioni circa la costituzione delle società, [l’atto di
costituzione della __________ SA, per il 2022 ndr] senza comprove a sostegno e
non dando seguito alle ulteriori richieste. Sulla base di quanto sopra si
procede ad evasione riconfermando la tassazione [d’]ufficio per prudenziale
apprezzamento, con rettifica di redditi, deduzioni e sostanza accertati e
modifica del reddito per apprezzamento conseguente [tenendo in considerazione
la partecipazione di 1/3 nella __________ SA come da atto di costituzione
presentato, per il 2022 ndr].”
D. Con ricorso del 3/8
luglio 2025 alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta le decisioni su
reclamo sostenendo che, nei periodi fiscali in questione, pur avendo costituito
diverse società, ignorava di essere soggetto a tassazione ordinaria in quanto
titolare di un permesso di dimora e quindi sottoposto all’imposizione alla
fonte. Dopo aver presentato reclamo, indicando l’effettivo reddito conseguito,
a fronte della richiesta documentale dell’autorità fiscale avrebbe trasmesso
solo parte della documentazione, non riuscendo a reperire il resto. In particolare,
afferma di non aver potuto produrre gli estratti del conto UBS dettagliati poiché,
non essendo più cliente, la banca non glieli avrebbe “stampati”; altri
documenti, invece, sarebbero stati sequestrati dal Ministero pubblico
nell’ambito di un procedimento penale a suo carico e, malgrado le sue
richieste, non sarebbe mai stato autorizzato a fotocopiarli.
E. a.
Con scritto dell’8 luglio
2025, questa Camera ha invitato il contribuente a produrre le decisioni su
reclamo impugnate.
b.
Il ricorrente dava seguito
alla richiesta con scritto del 18/22 luglio 2025 a cui, oltre a ribadire gli
argomenti di ricorso accludeva le decisioni su reclamo 2021 e 2022.
c.
Il 25 luglio 2025 questa
Camera rendeva attento il contribuente sul fatto che, il termine per interporre
ricorso contro la decisione su reclamo era di 30 giorni, attribuendogli un
termine di 10 giorni per prendere posizione sulla tempestività del gravame.
Il ricorrente è rimasto
silente.
F. Nelle proprie
osservazioni del 21 agosto 2025, l’UT chiede la conferma delle decisioni
impugnate. Anche a seguito di quanto prodotto con il reclamo e di quanto
successivamente presentato, permarrebbero diversi elementi poco chiari.
Considerata la natura parziale della documentazione presentata, è stata
corretta la tassazione d’ufficio 2022. Nemmeno quanto prodotto in sede di
ricorso fornirebbe elementi utili, in particolare riguardo alle spiegazioni
relative alla carenza di disponibilità rilevata nel calcolo delle entrate e
delle uscite.
Diritto
1. 1.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge sull’imposta
federale diretta (LIFD), agli articoli 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede
delle disposizioni analoghe.
2.2
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
2.3
Una
decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne
prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè
nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in
modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del
Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF
67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome
la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata
forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante
invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr.
la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF
65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova
circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
2.4
Nel
caso in esame, entrambe le decisioni impugnate recano la data del 5 giugno
2025.
Il ricorso, spedito per posta semplice e datato 3 luglio 2025, è
pervenuto alla Camera di diritto tributario soltanto l’8 luglio 2025. Con nota
della medesima data, questa Camera ha invitato RI 1 a pronunciarsi in merito
alla tempestività del gravame entro 10 giorni, senza tuttavia ottenere alcuna
risposta. Nemmeno l’autorità di tassazione, nelle proprie osservazioni, ha
eccepito la tardività del gravame.
Ora, malgrado il silenzio
del contribuente, in virtù del menzionato onere della prova, che in casu
incombeva all’autorità di tassazione e in assenza di elementi atti a comprovare
la data di notifica delle decisioni su reclamo, il ricorso deve essere ritenuto
tempestivo.
. 3. 3.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT,
di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la
tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure
se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza
della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è
manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del 18
febbraio 2019, consid. 2.1.).
3.2
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT).
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che
il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr.
sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con
riferimenti giurisprudenziali).
3.3
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in
due modi:
·
in primo luogo, il
contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza
in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto
accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio
contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si
richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali
precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il
reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della
procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la
prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole
posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il
contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente
eccessiva (cfr. sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e
giurisprudenza citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).
4.
4.1.
Nella fattispecie in
esame, dopo aver inflitto al contribuente una multa per l’omessa presentazione
della dichiarazione d’imposta, l’autorità fiscale ha emesso, in data 8 maggio
2024, due decisioni di tassazione d’ufficio relative ai periodi fiscali 2021 e
2022.
Per entrambi i periodi
fiscali, il reddito imponibile del contribuente era integralmente costituito da
"altri redditi", per un importo di fr. 67'000.– per l’anno 2021 e di
fr. 137'000.– per il 2022.
La sostanza imponibile è
stata quantificata in fr. 30'000.– per ciascun periodo fiscale.
4.2
Con i propri reclami il
contribuente ha prodotto le dichiarazioni d’imposta 2021 e 2022. Alla prima ha
accluso tre certificati di salario relativi all’attività dipendente svolta per
le società __________ Sagl, __________ Sagl e “__________ Sagl – __________
SA”; l’estratto di un conto __________; l’attestato di capitale e interessi
relativo ad un debito con __________ SA ed il riepilogo dei premi e dei costi
della cassa malattia. Con la seconda dichiarazione ha prodotto due certificati
di salario relativi agli impieghi presso __________ Sagl e “__________ Sagl – __________
SA”, l’attestato di due conti __________ al 31 dicembre 2022, l’attestato
interessi e capitale del debito con __________ SA; il riepilogo dei premi e dei
costi della cassa malattia e gli attestati annuali delle trattenute
sull’imposta alla fonte rilasciatigli da __________ Sagl e da __________ Sagl.
4.3
Ritenendo che la
documentazione presentata non fosse esaustiva, con scritto del 13 marzo 2023
l’UT si è rivolto al contribuente chiedendo di voler trasmettere, entro il
termine impartito, gli atti necessari a definire gli elementi imponibili.
Venivano richiesti in particolare il saldo titoli e capitali e dei debiti al 31
dicembre 2020, la documentazione a comprova del numerario di fr. 30'000.–, gli
atti di costituzione e la provenienza del capitale apportato per la
costituzione della __________ Sagl, la __________ Sagl, la __________ SA e il
dettaglio delle partecipazioni possedute.
Nella risposta del 21
marzo 2025, il reclamante spiegava che il capitale sociale di fr. 20'000.–
della __________ Sagl era stato apportato in parti uguali da lui e da __________,
entrambi detentori di 10 quote; le quote di quest’ultimo erano state da lui
acquistate al prezzo di fr. 1.– ciascuna nell’ottobre 2022. Il capitale sociale
della __________ Sagl sarebbe stato da lui integralmente versato nel febbraio
2021.
e tutte e 20 le quote erano da lui detenute.
Il capitale complessivo di
fr. 30'000.– necessario per la costituzione di queste due società sarebbe stato
ottenuto tramite dei prestiti della __________ e di __________, padre del
ricorrente.
Quanto alla __________ SA,
il capitale azionario sarebbe stato detenuto, oltre che dal ricorrente (33
azioni di fr. 1'000.- ciascuna), da __________ (33 azioni) e da __________ (34
azioni). Il capitale necessario alla sua costituzione sarebbe pervenuto da un
bonifico di euro 95'000 di __________ sul conto privato del ricorrente e da
quest’ultimo trasferito sul “conto di costituzione”. Il restante importo di
circa fr. 6'000.– sarebbe stato versato in parti uguali dai tre azionisti.
A sostegno delle proprie
tesi il contribuente presentava l’atto pubblico di costituzione e lo statuto
della __________ SA, un’attestazione del prestito di __________ al 31 dicembre
2020.
e gli attestati di alcuni conti intrattenuti presso __________ alla fine
dei periodi fiscali dal 2020 al 2023. Gli atti di costituzione delle altre
società sarebbero stati richiesti al notaio __________, senza tuttavia ricevere
risposta. Neppure l’ulteriore documentazione sarebbe stata prodotta, poiché,
essendo pendente un procedimento penale a carico del contribuente, il Ministero
pubblico non gli avrebbe consegnato gli atti sequestrati.
5.
5.1.
Non
è contestabile il fatto che l’autorità fiscale sia stata costretta a procedere
ad una tassazione d’ufficio, vista la totale mancanza di collaborazione del
contribuente. Quest’ultimo ha tuttavia presentato le dichiarazioni d’imposta
con il reclamo contro le decisioni di tassazioni d’ufficio, pretendendo in tal
modo di aver posto le premesse per un passaggio alla tassazione ordinaria.
L’autorità di tassazione, dopo aver richiesto ulteriore documentazione al
contribuente, ha confermato la tassazione per apprezzamento “con rettifica
di redditi, deduzioni e sostanza accertati e modifica del reddito per
apprezzamento conseguente”. Come emerge dal tenore dello scritto del 13
marzo 2025 al contribuente, con cui gli veniva chiesta ulteriore
documentazione, e come confermato dagli atti dell’incarto fiscale, trasmessi
alla Camera di diritto tributario in seguito al ricorso, l’UT aveva elaborato
dei calcoli del dispendio per il 2021 e il 2022 e su questi ha basato la
determinazione del reddito del contribuente nelle decisioni di tassazione. Tali
calcoli sono stati successivamente modificati in seguito alla documentazione
prodotta da RI 1 dopo la richiesta del 13 marzo 2025 e – sebbene almeno per il
2022.
non risulta con chiarezza in quale misura – gli stessi sono stati
utilizzati ai fini della determinazione del reddito riportato nelle decisioni
impugnate.
5.2
Per quanto concerne la
determinazione degli elementi imponibili nell’ambito di una tassazione
d’ufficio, come già ricordato, la legge stabilisce che l’autorità proceda ad
una valutazione coscienziosa e che possa tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente (articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte, il diritto federale esige che l’autorità di tassazione scelga
un metodo che sia adeguato alle singole circostanze concrete e che porti a un
risultato complessivamente il più vicino possibile alla realtà. Il metodo
misto, che si basa sull’evoluzione patrimoniale da un lato e sul presunto
tenore di vita dall'altro, è un metodo affidabile e ampiamente utilizzato ai
fini delle imposte dirette (sentenza 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019 consid. 2.2.4,
in RF 74/2019 p. 399, con riferimenti a giurisprudenza).
5.3
Nel caso concreto, con le
decisioni di tassazione il reddito del contribuente è stato fissato in fr.
67'000.– per il 2021 e in fr. 137'000.– per il 2022. Successivamente, in
seguito al ricevimento della documentazione trasmessa dopo la richiesta del 13
marzo 2025 dell’UT, il reddito 2022 è stato rideterminato in fr. 79'600.–.
Né nelle decisioni di
tassazione d’ufficio né in quelle su reclamo l’autorità fiscale ha illustrato
il metodo utilizzato per quantificare il reddito imponibile. Nella lettera del
13.
marzo 2025, con cui invitava il contribuente a produrre documenti, l’UT aveva
fatto riferimento a una “carenza di disponibilità finanziaria”. Dagli atti
risulta che l’UT ha proceduto a un calcolo del dispendio, confrontando entrate
e uscite nei periodi fiscali contestati, e su tale base ha determinato il
reddito imponibile. Con lo scritto del 21/24 marzo 2025 il contribuente ha
presentato ulteriore documentazione, in seguito alla quale l’UT ha aggiornato i
propri calcoli.
Non risulta tuttavia che
tali calcoli delle entrate e delle uscite siano stati sottoposti al
contribuente.
5.4
Ai
sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione
di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa
i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di
prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3,
126.
I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere sentito
è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola
l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in
cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora
l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost.
offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale
diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF
126.
I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006,
consid. 4.1.).
5.5
Il fatto che al
contribuente non sia stato sottoposto il calcolo delle entrate e delle uscite,
nella misura in cui l’autorità di tassazione ne ha tenuto conto per la stima
del reddito, costituisce una violazione del suo diritto di essere sentito.
Le decisioni adottate
dall’UT devono conseguentemente essere annullate. Gli atti sono rinviati
all’autorità di tassazione, affinché adotti nuove decisioni, dopo aver
garantito il diritto al contraddittorio del contribuente.
6.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 5 giugno 2025 sono annullate e gli
atti sono rinviati all’UT affinché adotti nuove decisioni, dopo aver garantito
il diritto di essere sentito del ricorrente.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: