80.2025.196
Procedura: ricorso, decisione dell’autorità fiscale in seguito a rinvio degli atti, decisione di rinvio considerata incidentale dal TF, contestazione di aspetti già decisi dalla CDT
29 agosto 2025Italiano26 min
febbraio 2019, e giudizialmente dal 6 novembre 2019. La coppia ha una figlia, __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.196
80.2025.197
80.2025.124
80.2025.125
Lugano
29 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
·
ricorso del 18 luglio 2025
contro la decisione del 5 giugno 2025 in materia di IC e IFD 2017;
·
ricorso del 19 maggio 2025
contro la decisione del 16 aprile 2025 in materia di IC e IFD 2018.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1 è coniugato
con __________ dal 12 marzo 2010. I coniugi si sono separati di fatto nel
febbraio 2019, e giudizialmente dal 6 novembre 2019. La coppia ha una figlia, __________,
nata il 5 luglio 2011.
Sino al 18 luglio 2014, RI
1 era domiciliato a __________, in seguito ha trasferito il domicilio nel
Canton Grigioni a __________. La moglie e la figlia hanno trasferito il proprio
domicilio nel Canton Grigioni il 5 luglio 2017, per poi rientrare in Ticino, a __________,
il 29 marzo 2019.
b.
I coniugi sono proprietari
di immobili sia in Ticino che nel Canton Grigioni.
Per gli anni fiscali 2015 e 2016, il reddito e la sostanza sono stati ripartiti
al 50% tra i due cantoni, in base ad un accordo intercantonale. Da settembre
2015 ad aprile 2019, RI 1 era impiegato come “Chief Operating Officer”
presso la __________ SA, società con sede in __________.
La moglie lavorava a tempo parziale presso la __________, a __________. mentre
la figlia frequentava la scuola __________ a __________.
B. Periodo fiscale 2017
a.
Dopo aver diffidato il
marito a presentare la dichiarazione fiscale per il 2017, l’RS 1 (di seguito,
UT) gli infliggeva, il 16 luglio 2019, una multa disciplinare e, in assenza di
riscontro, gli notificava una tassazione d’ufficio il 4 marzo 2020, fissando un
reddito imponibile IC di fr. 147'100.– e una sostanza di fr. 1'106'000.–.
b.
Il contribuente presentava
reclamo il 30 marzo 2020, sostenendo di essere assoggettato unicamente per
appartenenza economica in Ticino e produceva la decisione di tassazione del
Canton Grigioni.
c.
Con decisione del 12
maggio 2021, l’UT rettificava “a zero” la tassazione d’ufficio per “ragioni di
natura prettamente tecnica, per poter procedere al ricongiungimento delle
partite fiscali dei contribuenti”.
Con scritto del 1° ottobre
2021 comunicava a entrambi i coniugi che, in base agli accertamenti effettuati,
il centro degli interessi familiari risultava situato in Ticino, invitandoli a
presentare la dichiarazione fiscale.
d.
Poiché la richiesta
rimaneva inevasa, l’8 dicembre 2021 l’UT notifica una nuova tassazione
d’ufficio, fissando un reddito imponibile di fr. 246'500.– (IC) e fr. 293'200.–
(IFD), con una sostanza di fr. 1'670'000.–.
e.
I
coniugi presentavano reclami separati nel gennaio 2022, affermando entrambi che
il centro degli interessi familiari era nei Grigioni e che la tassazione
ticinese comportava una doppia imposizione. La moglie allegava copia della
dichiarazione fiscale per il 2017 trasmessa all’autorità fiscale grigionese,
mentre il marito non presentava la propria dichiarazione limitandosi a
trasmettere copia della notifica di tassazione del Canton Grigioni.
f.
L’UT respingeva entrambi i
reclami con decisione del 18 marzo 2022, dichiarandoli irricevibili per mancata
dimostrazione della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, e
confermava l’assoggettamento illimitato in Ticino sulla base degli indizi
raccolti.
C. Periodo fiscale 2018
a.
A fine aprile 2020, il
contribuente trasmetteva copia della dichiarazione fiscale grigionese per il
2018, in cui dichiarava un reddito di fr. 296'907.– e una sostanza di fr.
39'441.–, ed affermava di risiedere settimanalmente in Ticino e di trascorrere
solo il finesettimana nei Grigioni.
b.
Con decisione di
tassazione dell’8 dicembre 2021, l’UT fissava un reddito imponibile IC di fr.
307'500.– e una sostanza di fr. 1'231'000.–. Per l’IFD il reddito era di fr.
352'800.–.
c.
Con reclamo del
10/11 gennaio 2022, il contribuente indicava che per il periodo fiscale in
questione il Canton Grigioni aveva già emesso le proprie notifiche fiscali e
contestava l’assoggettamento illimitato in Ticino, sostenendo l’esistenza di
una doppia imposizione vietata dalla Costituzione.
d.
Con decisione del 6
aprile 2022, indirizzata in copia anche a __________ l’UT respingeva il
reclamo, ritenendo che il centro degli interessi della famiglia fosse in
Ticino, dove risiedeva la figlia, lavorava la moglie, e il marito esercitava la
sua attività.
D. Con un unico
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente ha
impugnato le decisioni su reclamo relative agli anni fiscali 2017 e 2018,
contestando in particolare l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino.
La Camera di diritto
tributario ha parzialmente accolto il ricorso, annullando le decisioni
impugnate limitatamente agli elementi imponibili della moglie. Ha ritenuto che,
in relazione a tali elementi, il reclamo non avrebbe potuto essere dichiarato
irricevibile, poiché la diffida necessaria per procedere a tassazione d’ufficio
non le era stata validamente notificata e la contribuente aveva prodotto la
dichiarazione fiscale presentata ai Grigioni. Per contro, il ricorso è stato
respinto in relazione all’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino e alla
determinazione degli elementi imponibili del marito, ritenendo che il centro
degli interessi della famiglia, sulla base di molteplici indizi (luogo di
lavoro, residenza durante la settimana, scolarizzazione della figlia,
situazione patrimoniale), fosse situato nel Canton Ticino.
E. Con sentenza
9C_36/2023 del 24 ottobre 2023, il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il ricorso interposto da RI 1 contro la citata sentenza. La
Suprema Corte ha rilevato che la decisione impugnata si pronunciava in via
definitiva unicamente su taluni aspetti – in particolare sull’assoggettamento
dei contribuenti e sulla determinazione degli elementi imponibili del marito –
mentre, per quanto concerneva la determinazione degli elementi imponibili della
moglie, disponeva un rinvio all’autorità fiscale. La decisione era pertanto da
qualificarsi come incidentale, e contro di essa sarebbe stato esperibile
ricorso al Tribunale federale solo alle condizioni dell’art. 93 LTF, condizioni
che nel caso specifico non risultavano adempiute.
F. a.
In data 31 gennaio 2024,
l’Ufficio di tassazione si è rivolto alla contribuente __________, invitandola
a produrre le dichiarazioni fiscali per gli anni 2017 e 2018.
La contribuente ha dato
seguito alla richiesta, trasmettendo le dichiarazioni fiscali presentate al
fisco del Canton __________ per gli anni 2017 e 2018.
b.
Il 16 aprile 2025
l’UT ha notificato ai contribuenti le seguenti le seguenti decisioni:
- una
“decisione di tassazione dopo rettificazione” IC e IFD 2017, in cui il reddito
imponibile è stato quantificato in fr. 237'500.- per l’IC e in fr. 285'200.-
per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'670'000.-;
- una
“decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo” IC e IFD 2018 in cui
il reddito imponibile è stato quantificato in fr. 305'800.- per l’IC e in fr.
352'800.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'231'000.-.
L’autorità di tassazione
ha spiegato che, in applicazione della sentenza n. 80.2022.105/106 della Camera
di diritto tributario del 29 novembre 2022, la decisione di tassazione per il
2017 doveva essere annullata, mentre quella su reclamo per il 2018 annullata e
rettificata. I redditi e la sostanza della moglie venivano quindi ricalcolati
sulla base delle dichiarazioni fiscali da lei prodotte a seguito della
richiesta di documentazione dell’autorità fiscale. La decisione per il 2017
riportava quale rimedio giuridico il reclamo mentre quella per il 2018 il
ricorso.
c.
Con reclamo del 19 maggio
2025 RI 1 ha impugnato la decisione di tassazione dopo rettificazione per il
2017 invocando la prescrizione del diritto di tassare. Il termine quinquennale
previsto dall’art. 47 cpv. 1 LAID sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022.
Contestava inoltre il suo assoggettamento personale alle imposte nel Canton
Ticino, lamentando una violazione del divieto della doppia imposizione e
dell’accordo di riparto intercantonale a suo tempo stipulato fra i __________ e
il Ticino.
d.
Con decisione del 5 giugno
2025 l’UT ha respinto il reclamo del contribuente. Dopo aver ricordato che la
prescrizione del diritto di tassare non decorre o è sospesa durante una
procedura di reclamo, di ricorso o di revisione e un nuovo termine di
prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla
riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile
dell'imposta, l’autorità fiscale ha “constatat[o] la sospensione del termine
almeno fino al 10 novembre 2023 (intimazione sentenza TF), i successivi atti
intesi all'accertamento dell'autorità fiscale del 31 gennaio 2024 (richiesta di
documentazione al corresponsabile dell’imposta)” e ha quindi escluso che
fosse intervenuta la prescrizione del diritto di tassare, rilevando peraltro
che era “accertato l’assoggettamento personale nel Cantone del
contribuente.”
G.
Periodo fiscale
2017
Con ricorso del 18/24
luglio 2025 alla Camera di diritto tributarioRI 1 avversa la decisione su
reclamo IC e IFD 2017 del 5 giugno 2025. In merito alla tempestività del
gravame, afferma di aver ricevuto la decisione impugnata per posta semplice
unicamente il 24 giugno 2025.
Nel merito, ribadisce che
sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto di tassare e lamenta la
violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale, rilevabile nel
fatto che le imposte per il 2017 erano già state riscosse dal Canton Grigioni
sulla base delle sue condizioni personali di assoggettamento. Inoltre, denuncia
la violazione del principio della buona fede, ravvisabile nel mancato rispetto
dell’accordo di riparto intercantonale del 27 marzo 2017.
Sottolinea inoltre di
essere separato “dal 2020” e che, in virtù dell’art. 12 cpv. 2 LT, la
responsabilità solidale tra coniugi dovrebbe ritenersi cessata da tale momento,
anche per quanto riguarda gli eventuali importi d’imposta ancora dovuti. In
quest’ottica, i conteggi fiscali avrebbero dovuto essere distinti e attribuiti
a ciascun coniuge in base ai rispettivi elementi imponibili.
Contesta poi nuovamente il
proprio assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino, sostenendo
che, fin dal 2014, aveva intessuto legami economici, professionali e familiari
con il Canton Grigioni, dove nel 2017 si sarebbe trovato il proprio centro
degli interessi.
Infine, facendo
riferimento alle motivazioni contenute nella sentenza del Tribunale federale
9C_36/2023, sostiene che la Camera di diritto tributario sarebbe ora chiamata a
pronunciarsi nuovamente nel merito sulla questione del suo assoggettamento.
Postula quindi
l’annullamento della decisione impugnata ed il conferimento dell’effetto
sospensivo al ricorso, in mancanza del quale potrebbe essere chiamato a versare
nuovamente le imposte già versate nei Grigioni. In via subordinata chiede di
suddividere i conteggi d’imposta in modo che ciascun coniuge risponda “della
propria quota di imposte come previsto dall’art. 12 cpv. 2 LT”.
Nelle proprie osservazioni
l’UT chiede la conferma della decisione impugnata, rimandando alle
considerazioni espresse nei confronti del ricorso per il 2018.
H. Periodo fiscale 2018
Con ricorso del 19/22
maggio 2025 alla Camera di diritto tributario, il contribuente impugna la
“decisione di tassazione dopo rettifica su reclamo” IC e IFD 2018 del 16 aprile
2025. Con riferimento alla tempestività del rimedio giuridico, il contribuente
afferma di aver ricevuto la decisione contestata tramite posta semplice il 25
aprile 2025. Rileva che, a seguito della decisione di rinvio pronunciata da
questa Corte, per i periodi fiscali 2017 e 2018 era lecito attendersi
l’adozione di due decisioni impugnabili con il medesimo rimedio giuridico.
Contrariamente a quanto avvenuto per la nuova decisione relativa all’anno 2017,
per quella concernente il periodo fiscale 2018 non gli sarebbe stata
riconosciuta la possibilità di interporre reclamo, bensì unicamente quella di
ricorrere direttamente alla Camera di diritto tributario.
Il ricorrente ripropone
quindi l’eccezione di prescrizione del diritto di tassare e chiede, anche in
questo caso, l’annullamento della decisione impugnata, domandando altresì la
concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.
I. Nelle sue
osservazioni del 26 maggio 2025 l’UT argomenta che la decisione n.
80.2022.105-106 del 29 novembre 2022 di questa Camera ha annullato la decisione
allestita d’ufficio limitatamente agli elementi imponibili di __________.
Respinge quindi le contestazioni del ricorrente, giudicate infondate,
evidenziando come sugli elementi di pertinenza di RI 1 la decisione di questa
Camera sia cresciuta in giudicato.
Con replica del 6/12
giugno 2025, il ricorrente evidenzia come il Tribunale federale abbia
qualificato la decisione di questa Camera come incidentale e non definitiva,
con la conseguenza che sarebbe ora necessario un nuovo esame nel merito della
questione dell’assoggettamento da parte della Camera, alla luce delle nuove
decisioni di tassazione emesse dall’Ufficio competente.
Diritto
1. Tempestività dei ricorsi
1.1.
Secondo le affermazioni
del ricorrente, i ricorsi sarebbero tempestivi:
- la
decisione di tassazione dopo reclamo IC e IFD 2017, emessa il 5 giugno 2025, è
stata impugnata con ricorso datato 18 luglio 2025, spedito tramite posta A e
ricevuto dalla Camera di diritto tributario il 24 luglio 2025. Il ricorrente
afferma di aver ricevuto detta decisione il 24 giugno 2025;
- la
decisione di tassazione dopo rettifica su reclamo IC e IFD 2018, del 16 aprile
2025, è stata impugnata con ricorso datato 19 maggio 2025, inviato tramite posta
A e pervenuto alla Camera il 22 maggio 2025. La notifica, secondo quanto
dichiarato, sarebbe avvenuta il 25 aprile 2025;
Inoltre, la decisione di
tassazione dopo rettificazione IC e IFD 2017 del 16 aprile 2025 è stata
impugnata con reclamo del 19/22 maggio 2025. Il contribuente ha sostenuto di
aver ricevuto tale decisione unicamente il 25 aprile 2025.
1.2.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
1.3.
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.
4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,
l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio
postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr.
la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF
65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice l’amministrazione
deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa
norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia
in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se la notificazione è
avvenuta per posta semplice l’autorità fiscale deve apportare in maniera
adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in
cui si sia verificata. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate
e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle
dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del
Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197
consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
Non si richiede a tal fine
una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta
che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo
sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere
entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del
Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con
riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP
53/1999, p. 173).
1.4.
Nella fattispecie in esame
l’autorità di tassazione non ha nemmeno sostenuto che le decisioni menzionate
sarebbero state notificate in una data diversa da quelle indicate dal
ricorrente, il quale si trovava al momento della loro intimazione in detenzione
preventiva presso il carcere giudiziario __________. Ci si deve pertanto
fondare sulle dichiarazioni fornite dal contribuente con la conseguenza che sia
il reclamo per il periodo fiscale 2017 sia i ricorsi qui presentati devono
essere ritenuti tempestivi.
Considerandi
2.
Rimedi giuridici
esperibili
2.1
Quanto al fatto che le
decisioni IC e IFD 2017 e 2018 emesse a seguito della sentenza n.
80.2022.105/106 del 29 novembre 2022 di questa Camera indicassero, la prima, il
rimedio giuridico del reclamo e, la seconda, quello del ricorso, rimedi poi
effettivamente esperiti dal contribuente, occorre fare le seguenti
considerazioni.
2.2
Secondo
l’art. 204 cpv. 1 LT, l’autorità di tassazione controlla la dichiarazione
d’imposta e procede alle indagini necessarie. Contro la decisione di tassazione
il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro
trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Il reclamo non ha
effetto devolutivo. Suo scopo è sostanzialmente quello di dare la possibilità
al contribuente di esprimersi, consentendo all’autorità di tassazione di
riesaminare la prima decisione sulla base di nuovi elementi (cfr. Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 29 ad Einführung zu Art.
109.
ff., p. 156).
Entro trenta giorni dalla
notifica della decisione su reclamo è infine dato ricorso alla Camera di
diritto tributario (art. 227 cpv. 1 LT). Con il ricorso possono essere fatti
valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore (art.
227.
cpv. 3 LT). In virtù dell’effetto devolutivo della procedura ricorsuale,
oggetto dell’impugnativa può tuttavia essere soltanto la decisione su reclamo,
mentre la prima decisione di tassazione non può essere contestata separatamente
(DTF 134 II 142 consid. 1.4; cfr. anche Locher,
loc. cit.).
2.3
Nella fattispecie, come
esposto in narrativa, questa Camera ha annullato le decisioni su reclamo del 18
marzo 2018 in materia di IC e IFD per gli anni fiscali 2017 e 2018. Di
conseguenza, per entrambi i periodi fiscali, l’UT, dopo aver determinato gli elementi
imponibili della moglie, avrebbe dovuto emettere una nuova decisione
impugnabile mediante ricorso dinanzi a questa Camera. Per il 2017, invece, l’UT
ha reso una nuova decisione soggetta a reclamo, introducendo così un passaggio
procedurale aggiuntivo. Il ricorrente non ne ha tuttavia subito alcun
pregiudizio.
3.
Prescrizione del diritto
di tassare
3.1
Il ricorrente eccepisce la
prescrizione del diritto di tassare. A suo avviso, le decisioni di tassazione
relative agli anni 2017 e 2018 sarebbero state adottate oltre i termini legali
di prescrizione.
3.2
3.2.1
Secondo l’art. 120 cpv. 1
LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si
prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Con l’interruzione (cfr.
art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo
termine di prescrizione. Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in
quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv.
5.
LT).
3.2.2
Un nuovo termine di
prescrizione decorre, in primo luogo, con ogni atto ufficiale inteso
all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al
contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD
e art. 193 cpv. 4 lett. a LT).
Ciò si verifica in
particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla
determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o
una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a
conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale,
come pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del
termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid.
3.4.3).
3.2.3
Per gli articoli 120 cpv.
3.
lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di
prescrizione decorre parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito
fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile d’imposta.
3.2.4
La prescrizione non
decorre o è sospesa inoltre durante una procedura di reclamo, di ricorso o di
revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3
lett. a LT). Il tempo che trascorre durante queste procedure
non viene considerato nel calcolo del termine di prescrizione. Il termine
ricomincia a decorrere a partire dal momento in cui il motivo di sospensione
viene meno. La sospensione durante le procedure – perlomeno per quella di
ricorso – si spiega per il fatto che l’autorità fiscale non ha più la conduzione
del procedimento e non può, di conseguenza, far avanzare la tassazione (Masmejean-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea
2017, n. 11 s. ad art. 120 LIFD, p. 1620).
3.3
3.3.1
Ora, tornando al
caso che qui ci occupa, i termini di prescrizione sono stati interrotti e
sospesi in più occasioni.
3.3.2
Per il periodo fiscale
2017.
è sufficiente osservare che, in data 4 marzo 2020, l’Ufficio di tassazione
ha notificato al contribuente una decisione di tassazione d’ufficio. A seguito
del reclamo presentato da quest’ultimo il 1° ottobre 2021, l’autorità di
tassazione si è rivolta a entrambi i coniugi, affermando il loro
assoggettamento limitato in Ticino e invitandoli a presentare la dichiarazione
fiscale. In data 8 dicembre 2021 è quindi stata emessa una nuova decisione di
tassazione d’ufficio, con la quale le partite fiscali dei coniugi sono state
ricongiunte.
Ciascuno di questi atti ha
interrotto il termine di prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine,
successivamente sospeso nel corso delle procedure di reclamo (avviata il 3
gennaio 2021), di ricorso alla Camera di diritto tributario (del 14 aprile 2022)
e al Tribunale federale (del 16 gennaio 2023) e ricominciato a decorrere a
seguito della pronuncia della Suprema Corte del 24 ottobre 2023.
3.3.3
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2018, il termine di prescrizione è stato interrotto una prima
volta a fine aprile 2020 con la trasmissione all’autorità fiscale ticinese
della copia della dichiarazione fiscale grigionese, e una seconda volta l’8 dicembre
2021.
con l’emissione della decisione di tassazione.
Il termine è stato
successivamente sospeso durante la procedura di reclamo, avviata il 10 gennaio
2022, e durante il procedimento di ricorso alla Camera di diritto tributario
(del 14 aprile 2022) e al Tribunale federale (del 16 gennaio 2023), per poi ricominciare
a decorrere con la pronuncia del Tribunale federale del 24 ottobre 2023.
Può pertanto rimanere
aperta la questione se la richiesta di documentazione del 31 gennaio 2024,
inviata alla moglie – da cui il contribuente è separato dal 2019 – abbia
prodotto effetti interruttivi del termine di prescrizione anche nei suoi
confronti.
3.4
Ne consegue che,
contrariamente a quanto preteso dal contribuente, nel momento in cui l’UT ha
notificato le decisioni IC e IFD 2017 e 2018 qui impugnate, per nessuno dei
periodi fiscali in questione era ancora intervenuta la prescrizione del diritto
di tassare.
4.
Responsabilità
solidale dei coniugi
4.1
In
relazione agli scoperti d’imposta per i periodi fiscali 2017 e 2018,
l’insorgente evidenzia di essersi separato dalla moglie legalmente già “nel
2020”, con la conseguenza che “i conteggi delle imposte derivanti dalla
decisione di tassazione dovrebbero essere separati e attribuiti a ciascun
contribuente in base ai rispettivi elementi imponibili”.
4.2
Il reddito e la sostanza di
coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime
dei beni (articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT).
I coniugi non separati
legalmente o di fatto sono tassati congiuntamente per l’intero periodo fiscale
in cui hanno contratto il matrimonio (articoli 42 cpv. 1 LIFD e 53 cpv. 1 LT). In
caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati
individualmente per tutto il periodo fiscale (articoli 42 cpv. 2 LIFD e 53 cpv.
2.
LT).
Dal momento che i coniugi
risultano essersi separati di fatto già nel febbraio 2019 e giudizialmente a
novembre 2019, sono stati sottoposti a tassazione congiunta fino al periodo
fiscale 2018. Per il periodo fiscale 2019 invece il ricorrente è stato tassato
individualmente, come previsto dal diritto applicabile.
4.3
I coniugi non separati
legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva.
Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva
quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono
solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli
(art. 13 cpv. 1 LIFD). Per l’imposta cantonale, la responsabilità solidale
viene meno anche se un coniuge ne fa richiesta scritta, all’autorità fiscale,
entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione (art. 12 cpv. 1 LT).
La responsabilità solidale
dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari
di imposta ancora dovuti (articoli 13 cpv. 2 LIFD e 12 cpv. 2 LT).
In caso di separazione
legale o di fatto oppure di decesso di un coniuge, ogni coniuge o il coniuge
superstite risponde solo della propria quota nell’imposta complessiva. In
questo caso deve essere eventualmente emanata una decisione sulla
responsabilità separata, nella quale sono stabilite le quote dei coniugi. La
quota d’imposta dovuta da un coniuge corrisponde all’ammontare risultante dal
rapporto tra il proprio reddito imponibile e il reddito complessivo imponibile
dei coniugi (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 30
del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge
federale sull’imposta federale diretta, n. 6.2.4, p. 10 s.).
Ne consegue che la
decadenza della responsabilità solidale dei coniugi, a dipendenza della
separazione legale o di fatto degli stessi, non comporta una tassazione
separata, ma unicamente la successiva notificazione, da parte dell’autorità
competente, di una decisione sulla responsabilità separata, con cui vengono
stabilite le quote dei coniugi. Al ricorrente saranno pertanto notificate delle
decisioni separate.
5.
Assoggettamento alle
imposte cantonali per appartenenza personale
5.1
Il contribuente contesta
il proprio assoggettamento illimitato alle imposte cantonali in Ticino per i
periodi fiscali 2017 e 2018, sollevando così censure che non riguardano gli
aspetti per i quali questa Camera aveva disposto il rinvio, bensì una questione
sulla quale la stessa si era già pronunciata definitivamente con decisione del
29.
novembre 2022 (n. 80.2022.105/106). In tale decisione, la Camera aveva
infatti accertato l’assoggettamento dei contribuenti alle imposte nel Canton
Ticino per appartenenza personale ed aveva stabilito gli elementi imponibili
del marito; aveva per contro disposto l’annullamento ed il rinvio della
decisione impugnata limitatamente alla determinazione degli elementi imponibili
della moglie. La decisione è stata successivamente impugnata dinanzi al
Tribunale federale il quale, con sentenza 9C_36/2023 del 24 ottobre 2023, ha
dichiarato il ricorso inammissibile.
Il contribuente rileva
come il Tribunale federale non sia entrato nel merito della questione del suo
assoggettamento per appar-tenenza personale, ritenendo la decisione della
Camera di dirit-to tributario unicamente incidentale, e dichiarando pertanto inammissibile
il ricorso. Sulla base delle motivazioni contenute in detta sentenza, egli
sostiene che la Camera di diritto tributario dovrebbe ora riesaminare nel
merito la questione dell’assoggettamento, nell’ambito del presente ricorso.
5.2
Se l’autorità di ricorso
annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all’autorità inferiore per una
nuova decisione, quest’ultima deve basare la sua nuova decisione sulle argomentazioni
contenute nella decisione di rinvio. Il principio per cui l’autorità inferiore
è vincolata alle considerazioni dell’autorità di ricorso vale anche in assenza
di una disposizione legale esplicita. Se la nuova decisione dell’autorità
inferiore viene nuovamente impugnata davanti all’autorità di ricorso, salvo
casi eccezionali, quest'ultima è a sua volta vincolata alle sue precedenti argomentazioni
(Hirzel, in: Waldmann/Krauskopf [a
cura di], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a
ed., Zurigo 2023, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1472 e giurisprudenza citata).
In un caso in cui il
Tribunale cantonale amministrativo aveva rinviato gli atti all’autorità
inferiore per una nuova decisione, il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il ricorso del contribuente, sebbene quest’ultimo avesse
argomentato che il Tribunale cantonale si era già espresso in modo definitivo
sulla questione più rilevante (la qualifica giuridica dell’utile conseguito con
la vendita di azioni) e non avrebbe pertanto più potuto esaminare la questione
nella successiva procedura di ricorso. La Suprema Corte ha confermato la tesi
secondo cui, qualora i ricorrenti si fossero rivolti nuovamente al Tribunale cantonale
amministrativo dopo la nuova decisione dell’autorità inferiore, lo stesso non sarebbe
ritornato sulla sua posizione giuridica e avrebbe nuovamente respinto il
ricorso oppure, qualora fosse stata contestata solo la qualificazione giuridica
degli utili conseguiti con la vendita delle azioni, avrebbe addirittura potuto decidere
di non entrare nel merito del ricorso. Ciò non avrebbe impedito tuttavia al
ricorrente di impugnare di nuovo tale sentenza del Tribunale cantonale amministrativo
dinanzi al Tribunale federale e di presentare nuovamente le censure sottoposte
a quest’ultimo con il ricorso in discussione, se necessario impugnando anche la
prima sentenza della Corte cantonale, oggetto del ricorso dichiarato
irricevibile dal Tribunale federale (sentenza del TF 2C_846/2012 del 13
settembre 2012 consid. 2.2.1 e giurisprudenza citata).
5.3
Ora, nella propria
sentenza, il Tribunale federale ha in primo luogo evidenziato come la decisione
della Camera di diritto tri-butario si fosse espressa in modo definitivo
soltanto su taluni aspetti (ossia sull’assoggettamento dei contribuenti e sulla
determinazione degli elementi imponibili del marito), mentre per altri aspetti
— in particolare per quanto concerneva la determinazione degli elementi
imponibili della moglie — avesse rinviato gli atti all’autorità fiscale. Il
Tribunale federale ha quindi qualificato tale decisione come decisione
incidentale, spiegando che non sussistevano le condizioni previste dall’art. 93
cpv. 1 LTF per la sua impugnazione immediata. Ha quindi precisato che, nella
misura in cui la decisione incidentale avesse influito anche sul contenuto
della decisione finale, essa avrebbe potuto essere impugnata unitamente a
quest’ultima.
Contrariamente a quanto
sostenuto dal contribuente, il carattere incidentale della decisione — rilevato
dal Tribunale federale — non impone pertanto a questa Camera di riesaminare nel
merito la questione dell’assoggettamento, la quale, come espressamente riconosciuto
dalla stessa Corte suprema, è già stata definitivamente decisa da questa Camera
nella sentenza n. 80.2022.105/106. Al contrario, la Camera di diritto
tributario è vincolata dalla propria precedente pronuncia, che non può più essere
rimessa in discussione.
Su questo punto, il
ricorso del contribuente è irricevibile.
6.
In considerazione di
quanto precede il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto. La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: