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Decisione

80.2025.196

Procedura: ricorso, decisione dell’autorità fiscale in seguito a rinvio degli atti, decisione di rinvio considerata incidentale dal TF, contestazione di aspetti già decisi dalla CDT

29 agosto 2025Italiano26 min

febbraio 2019, e giudizialmente dal 6 novembre 2019. La coppia ha una figlia, __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.196

80.2025.197

80.2025.124

80.2025.125

Lugano

29 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

·

ricorso del 18 luglio 2025

contro la decisione del 5 giugno 2025 in materia di IC e IFD 2017;

·

ricorso del 19 maggio 2025

contro la decisione del 16 aprile 2025 in materia di IC e IFD 2018.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1 è coniugato

con __________ dal 12 marzo 2010. I coniugi si sono separati di fatto nel

febbraio 2019, e giudizialmente dal 6 novembre 2019. La coppia ha una figlia, __________,

nata il 5 luglio 2011.

Sino al 18 luglio 2014, RI

1 era domiciliato a __________, in seguito ha trasferito il domicilio nel

Canton Grigioni a __________. La moglie e la figlia hanno trasferito il proprio

domicilio nel Canton Grigioni il 5 luglio 2017, per poi rientrare in Ticino, a __________,

il 29 marzo 2019.

b.

I coniugi sono proprietari

di immobili sia in Ticino che nel Canton Grigioni.

Per gli anni fiscali 2015 e 2016, il reddito e la sostanza sono stati ripartiti

al 50% tra i due cantoni, in base ad un accordo intercantonale. Da settembre

2015 ad aprile 2019, RI 1 era impiegato come “Chief Operating Officer”

presso la __________ SA, società con sede in __________.

La moglie lavorava a tempo parziale presso la __________, a __________. mentre

la figlia frequentava la scuola __________ a __________.

B. Periodo fiscale 2017

a.

Dopo aver diffidato il

marito a presentare la dichiarazione fiscale per il 2017, l’RS 1 (di seguito,

UT) gli infliggeva, il 16 luglio 2019, una multa disciplinare e, in assenza di

riscontro, gli notificava una tassazione d’ufficio il 4 marzo 2020, fissando un

reddito imponibile IC di fr. 147'100.– e una sostanza di fr. 1'106'000.–.

b.

Il contribuente presentava

reclamo il 30 marzo 2020, sostenendo di essere assoggettato unicamente per

appartenenza economica in Ticino e produceva la decisione di tassazione del

Canton Grigioni.

c.

Con decisione del 12

maggio 2021, l’UT rettificava “a zero” la tassazione d’ufficio per “ragioni di

natura prettamente tecnica, per poter procedere al ricongiungimento delle

partite fiscali dei contribuenti”.

Con scritto del 1° ottobre

2021 comunicava a entrambi i coniugi che, in base agli accertamenti effettuati,

il centro degli interessi familiari risultava situato in Ticino, invitandoli a

presentare la dichiarazione fiscale.

d.

Poiché la richiesta

rimaneva inevasa, l’8 dicembre 2021 l’UT notifica una nuova tassazione

d’ufficio, fissando un reddito imponibile di fr. 246'500.– (IC) e fr. 293'200.–

(IFD), con una sostanza di fr. 1'670'000.–.

e.

I

coniugi presentavano reclami separati nel gennaio 2022, affermando entrambi che

il centro degli interessi familiari era nei Grigioni e che la tassazione

ticinese comportava una doppia imposizione. La moglie allegava copia della

dichiarazione fiscale per il 2017 trasmessa all’autorità fiscale grigionese,

mentre il marito non presentava la propria dichiarazione limitandosi a

trasmettere copia della notifica di tassazione del Canton Grigioni.

f.

L’UT respingeva entrambi i

reclami con decisione del 18 marzo 2022, dichiarandoli irricevibili per mancata

dimostrazione della manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio, e

confermava l’assoggettamento illimitato in Ticino sulla base degli indizi

raccolti.

C. Periodo fiscale 2018

a.

A fine aprile 2020, il

contribuente trasmetteva copia della dichiarazione fiscale grigionese per il

2018, in cui dichiarava un reddito di fr. 296'907.– e una sostanza di fr.

39'441.–, ed affermava di risiedere settimanalmente in Ticino e di trascorrere

solo il finesettimana nei Grigioni.

b.

Con decisione di

tassazione dell’8 dicembre 2021, l’UT fissava un reddito imponibile IC di fr.

307'500.– e una sostanza di fr. 1'231'000.–. Per l’IFD il reddito era di fr.

352'800.–.

c.

Con reclamo del

10/11 gennaio 2022, il contribuente indicava che per il periodo fiscale in

questione il Canton Grigioni aveva già emesso le proprie notifiche fiscali e

contestava l’assoggettamento illimitato in Ticino, sostenendo l’esistenza di

una doppia imposizione vietata dalla Costituzione.

d.

Con decisione del 6

aprile 2022, indirizzata in copia anche a __________ l’UT respingeva il

reclamo, ritenendo che il centro degli interessi della famiglia fosse in

Ticino, dove risiedeva la figlia, lavorava la moglie, e il marito esercitava la

sua attività.

D. Con un unico

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente ha

impugnato le decisioni su reclamo relative agli anni fiscali 2017 e 2018,

contestando in particolare l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino.

La Camera di diritto

tributario ha parzialmente accolto il ricorso, annullando le decisioni

impugnate limitatamente agli elementi imponibili della moglie. Ha ritenuto che,

in relazione a tali elementi, il reclamo non avrebbe potuto essere dichiarato

irricevibile, poiché la diffida necessaria per procedere a tassazione d’ufficio

non le era stata validamente notificata e la contribuente aveva prodotto la

dichiarazione fiscale presentata ai Grigioni. Per contro, il ricorso è stato

respinto in relazione all’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino e alla

determinazione degli elementi imponibili del marito, ritenendo che il centro

degli interessi della famiglia, sulla base di molteplici indizi (luogo di

lavoro, residenza durante la settimana, scolarizzazione della figlia,

situazione patrimoniale), fosse situato nel Canton Ticino.

E. Con sentenza

9C_36/2023 del 24 ottobre 2023, il Tribunale federale ha dichiarato

inammissibile il ricorso interposto da RI 1 contro la citata sentenza. La

Suprema Corte ha rilevato che la decisione impugnata si pronunciava in via

definitiva unicamente su taluni aspetti – in particolare sull’assoggettamento

dei contribuenti e sulla determinazione degli elementi imponibili del marito –

mentre, per quanto concerneva la determinazione degli elementi imponibili della

moglie, disponeva un rinvio all’autorità fiscale. La decisione era pertanto da

qualificarsi come incidentale, e contro di essa sarebbe stato esperibile

ricorso al Tribunale federale solo alle condizioni dell’art. 93 LTF, condizioni

che nel caso specifico non risultavano adempiute.

F. a.

In data 31 gennaio 2024,

l’Ufficio di tassazione si è rivolto alla contribuente __________, invitandola

a produrre le dichiarazioni fiscali per gli anni 2017 e 2018.

La contribuente ha dato

seguito alla richiesta, trasmettendo le dichiarazioni fiscali presentate al

fisco del Canton __________ per gli anni 2017 e 2018.

b.

Il 16 aprile 2025

l’UT ha notificato ai contribuenti le seguenti le seguenti decisioni:

- una

“decisione di tassazione dopo rettificazione” IC e IFD 2017, in cui il reddito

imponibile è stato quantificato in fr. 237'500.- per l’IC e in fr. 285'200.-

per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'670'000.-;

- una

“decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo” IC e IFD 2018 in cui

il reddito imponibile è stato quantificato in fr. 305'800.- per l’IC e in fr.

352'800.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'231'000.-.

L’autorità di tassazione

ha spiegato che, in applicazione della sentenza n. 80.2022.105/106 della Camera

di diritto tributario del 29 novembre 2022, la decisione di tassazione per il

2017 doveva essere annullata, mentre quella su reclamo per il 2018 annullata e

rettificata. I redditi e la sostanza della moglie venivano quindi ricalcolati

sulla base delle dichiarazioni fiscali da lei prodotte a seguito della

richiesta di documentazione dell’autorità fiscale. La decisione per il 2017

riportava quale rimedio giuridico il reclamo mentre quella per il 2018 il

ricorso.

c.

Con reclamo del 19 maggio

2025 RI 1 ha impugnato la decisione di tassazione dopo rettificazione per il

2017 invocando la prescrizione del diritto di tassare. Il termine quinquennale

previsto dall’art. 47 cpv. 1 LAID sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022.

Contestava inoltre il suo assoggettamento personale alle imposte nel Canton

Ticino, lamentando una violazione del divieto della doppia imposizione e

dell’accordo di riparto intercantonale a suo tempo stipulato fra i __________ e

il Ticino.

d.

Con decisione del 5 giugno

2025 l’UT ha respinto il reclamo del contribuente. Dopo aver ricordato che la

prescrizione del diritto di tassare non decorre o è sospesa durante una

procedura di reclamo, di ricorso o di revisione e un nuovo termine di

prescrizione decorre con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla

riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile

dell'imposta, l’autorità fiscale ha “constatat[o] la sospensione del termine

almeno fino al 10 novembre 2023 (intimazione sentenza TF), i successivi atti

intesi all'accertamento dell'autorità fiscale del 31 gennaio 2024 (richiesta di

documentazione al corresponsabile dell’imposta)” e ha quindi escluso che

fosse intervenuta la prescrizione del diritto di tassare, rilevando peraltro

che era “accertato l’assoggettamento personale nel Cantone del

contribuente.”

G.

Periodo fiscale

2017

Con ricorso del 18/24

luglio 2025 alla Camera di diritto tributarioRI 1 avversa la decisione su

reclamo IC e IFD 2017 del 5 giugno 2025. In merito alla tempestività del

gravame, afferma di aver ricevuto la decisione impugnata per posta semplice

unicamente il 24 giugno 2025.

Nel merito, ribadisce che

sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto di tassare e lamenta la

violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale, rilevabile nel

fatto che le imposte per il 2017 erano già state riscosse dal Canton Grigioni

sulla base delle sue condizioni personali di assoggettamento. Inoltre, denuncia

la violazione del principio della buona fede, ravvisabile nel mancato rispetto

dell’accordo di riparto intercantonale del 27 marzo 2017.

Sottolinea inoltre di

essere separato “dal 2020” e che, in virtù dell’art. 12 cpv. 2 LT, la

responsabilità solidale tra coniugi dovrebbe ritenersi cessata da tale momento,

anche per quanto riguarda gli eventuali importi d’imposta ancora dovuti. In

quest’ottica, i conteggi fiscali avrebbero dovuto essere distinti e attribuiti

a ciascun coniuge in base ai rispettivi elementi imponibili.

Contesta poi nuovamente il

proprio assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino, sostenendo

che, fin dal 2014, aveva intessuto legami economici, professionali e familiari

con il Canton Grigioni, dove nel 2017 si sarebbe trovato il proprio centro

degli interessi.

Infine, facendo

riferimento alle motivazioni contenute nella sentenza del Tribunale federale

9C_36/2023, sostiene che la Camera di diritto tributario sarebbe ora chiamata a

pronunciarsi nuovamente nel merito sulla questione del suo assoggettamento.

Postula quindi

l’annullamento della decisione impugnata ed il conferimento dell’effetto

sospensivo al ricorso, in mancanza del quale potrebbe essere chiamato a versare

nuovamente le imposte già versate nei Grigioni. In via subordinata chiede di

suddividere i conteggi d’imposta in modo che ciascun coniuge risponda “della

propria quota di imposte come previsto dall’art. 12 cpv. 2 LT”.

Nelle proprie osservazioni

l’UT chiede la conferma della decisione impugnata, rimandando alle

considerazioni espresse nei confronti del ricorso per il 2018.

H. Periodo fiscale 2018

Con ricorso del 19/22

maggio 2025 alla Camera di diritto tributario, il contribuente impugna la

“decisione di tassazione dopo rettifica su reclamo” IC e IFD 2018 del 16 aprile

2025. Con riferimento alla tempestività del rimedio giuridico, il contribuente

afferma di aver ricevuto la decisione contestata tramite posta semplice il 25

aprile 2025. Rileva che, a seguito della decisione di rinvio pronunciata da

questa Corte, per i periodi fiscali 2017 e 2018 era lecito attendersi

l’adozione di due decisioni impugnabili con il medesimo rimedio giuridico.

Contrariamente a quanto avvenuto per la nuova decisione relativa all’anno 2017,

per quella concernente il periodo fiscale 2018 non gli sarebbe stata

riconosciuta la possibilità di interporre reclamo, bensì unicamente quella di

ricorrere direttamente alla Camera di diritto tributario.

Il ricorrente ripropone

quindi l’eccezione di prescrizione del diritto di tassare e chiede, anche in

questo caso, l’annullamento della decisione impugnata, domandando altresì la

concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.

I. Nelle sue

osservazioni del 26 maggio 2025 l’UT argomenta che la decisione n.

80.2022.105-106 del 29 novembre 2022 di questa Camera ha annullato la decisione

allestita d’ufficio limitatamente agli elementi imponibili di __________.

Respinge quindi le contestazioni del ricorrente, giudicate infondate,

evidenziando come sugli elementi di pertinenza di RI 1 la decisione di questa

Camera sia cresciuta in giudicato.

Con replica del 6/12

giugno 2025, il ricorrente evidenzia come il Tribunale federale abbia

qualificato la decisione di questa Camera come incidentale e non definitiva,

con la conseguenza che sarebbe ora necessario un nuovo esame nel merito della

questione dell’assoggettamento da parte della Camera, alla luce delle nuove

decisioni di tassazione emesse dall’Ufficio competente.

Diritto

1. Tempestività dei ricorsi

1.1.

Secondo le affermazioni

del ricorrente, i ricorsi sarebbero tempestivi:

- la

decisione di tassazione dopo reclamo IC e IFD 2017, emessa il 5 giugno 2025, è

stata impugnata con ricorso datato 18 luglio 2025, spedito tramite posta A e

ricevuto dalla Camera di diritto tributario il 24 luglio 2025. Il ricorrente

afferma di aver ricevuto detta decisione il 24 giugno 2025;

- la

decisione di tassazione dopo rettifica su reclamo IC e IFD 2018, del 16 aprile

2025, è stata impugnata con ricorso datato 19 maggio 2025, inviato tramite posta

A e pervenuto alla Camera il 22 maggio 2025. La notifica, secondo quanto

dichiarato, sarebbe avvenuta il 25 aprile 2025;

Inoltre, la decisione di

tassazione dopo rettificazione IC e IFD 2017 del 16 aprile 2025 è stata

impugnata con reclamo del 19/22 maggio 2025. Il contribuente ha sostenuto di

aver ricevuto tale decisione unicamente il 25 aprile 2025.

1.2.

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare

per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni

dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

1.3.

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.

4.2).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,

l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio

postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr.

la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF

65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice l’amministrazione

deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa

norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia

in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi

vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve

fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è

avvenuta per posta semplice l’autorità fiscale deve apportare in maniera

adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in

cui si sia verificata. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate

e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle

dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del

Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197

consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

Non si richiede a tal fine

una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta

che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo

sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere

entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del

Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con

riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP

53/1999, p. 173).

1.4.

Nella fattispecie in esame

l’autorità di tassazione non ha nemmeno sostenuto che le decisioni menzionate

sarebbero state notificate in una data diversa da quelle indicate dal

ricorrente, il quale si trovava al momento della loro intimazione in detenzione

preventiva presso il carcere giudiziario __________. Ci si deve pertanto

fondare sulle dichiarazioni fornite dal contribuente con la conseguenza che sia

il reclamo per il periodo fiscale 2017 sia i ricorsi qui presentati devono

essere ritenuti tempestivi.

Considerandi

2.

Rimedi giuridici

esperibili

2.1

Quanto al fatto che le

decisioni IC e IFD 2017 e 2018 emesse a seguito della sentenza n.

80.2022.105/106 del 29 novembre 2022 di questa Camera indicassero, la prima, il

rimedio giuridico del reclamo e, la seconda, quello del ricorso, rimedi poi

effettivamente esperiti dal contribuente, occorre fare le seguenti

considerazioni.

2.2

Secondo

l’art. 204 cpv. 1 LT, l’autorità di tassazione controlla la dichiarazione

d’imposta e procede alle indagini necessarie. Contro la decisione di tassazione

il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro

trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Il reclamo non ha

effetto devolutivo. Suo scopo è sostanzialmente quello di dare la possibilità

al contribuente di esprimersi, consentendo all’autorità di tassazione di

riesaminare la prima decisione sulla base di nuovi elementi (cfr. Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 29 ad Einführung zu Art.

109.

ff., p. 156).

Entro trenta giorni dalla

notifica della decisione su reclamo è infine dato ricorso alla Camera di

diritto tributario (art. 227 cpv. 1 LT). Con il ricorso possono essere fatti

valere tutti i vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore (art.

227.

cpv. 3 LT). In virtù dell’effetto devolutivo della procedura ricorsuale,

oggetto dell’impugnativa può tuttavia essere soltanto la decisione su reclamo,

mentre la prima decisione di tassazione non può essere contestata separatamente

(DTF 134 II 142 consid. 1.4; cfr. anche Locher,

loc. cit.).

2.3

Nella fattispecie, come

esposto in narrativa, questa Camera ha annullato le decisioni su reclamo del 18

marzo 2018 in materia di IC e IFD per gli anni fiscali 2017 e 2018. Di

conseguenza, per entrambi i periodi fiscali, l’UT, dopo aver determinato gli elementi

imponibili della moglie, avrebbe dovuto emettere una nuova decisione

impugnabile mediante ricorso dinanzi a questa Camera. Per il 2017, invece, l’UT

ha reso una nuova decisione soggetta a reclamo, introducendo così un passaggio

procedurale aggiuntivo. Il ricorrente non ne ha tuttavia subito alcun

pregiudizio.

3.

Prescrizione del diritto

di tassare

3.1

Il ricorrente eccepisce la

prescrizione del diritto di tassare. A suo avviso, le decisioni di tassazione

relative agli anni 2017 e 2018 sarebbero state adottate oltre i termini legali

di prescrizione.

3.2

3.2.1

Secondo l’art. 120 cpv. 1

LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si

prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

Con l’interruzione (cfr.

art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo

termine di prescrizione. Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in

quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv.

5.

LT).

3.2.2

Un nuovo termine di

prescrizione decorre, in primo luogo, con ogni atto ufficiale inteso

all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al

contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD

e art. 193 cpv. 4 lett. a LT).

Ciò si verifica in

particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla

determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o

una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a

conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale,

come pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del

termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid.

3.4.3).

3.2.3

Per gli articoli 120 cpv.

3.

lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di

prescrizione decorre parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito

fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile d’imposta.

3.2.4

La prescrizione non

decorre o è sospesa inoltre durante una procedura di reclamo, di ricorso o di

revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3

lett. a LT). Il tempo che trascorre durante queste procedure

non viene considerato nel calcolo del termine di prescrizione. Il termine

ricomincia a decorrere a partire dal momento in cui il motivo di sospensione

viene meno. La sospensione durante le procedure – perlomeno per quella di

ricorso – si spiega per il fatto che l’autorità fiscale non ha più la conduzione

del procedimento e non può, di conseguenza, far avanzare la tassazione (Masmejean-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea

2017, n. 11 s. ad art. 120 LIFD, p. 1620).

3.3

3.3.1

Ora, tornando al

caso che qui ci occupa, i termini di prescrizione sono stati interrotti e

sospesi in più occasioni.

3.3.2

Per il periodo fiscale

2017.

è sufficiente osservare che, in data 4 marzo 2020, l’Ufficio di tassazione

ha notificato al contribuente una decisione di tassazione d’ufficio. A seguito

del reclamo presentato da quest’ultimo il 1° ottobre 2021, l’autorità di

tassazione si è rivolta a entrambi i coniugi, affermando il loro

assoggettamento limitato in Ticino e invitandoli a presentare la dichiarazione

fiscale. In data 8 dicembre 2021 è quindi stata emessa una nuova decisione di

tassazione d’ufficio, con la quale le partite fiscali dei coniugi sono state

ricongiunte.

Ciascuno di questi atti ha

interrotto il termine di prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine,

successivamente sospeso nel corso delle procedure di reclamo (avviata il 3

gennaio 2021), di ricorso alla Camera di diritto tributario (del 14 aprile 2022)

e al Tribunale federale (del 16 gennaio 2023) e ricominciato a decorrere a

seguito della pronuncia della Suprema Corte del 24 ottobre 2023.

3.3.3

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2018, il termine di prescrizione è stato interrotto una prima

volta a fine aprile 2020 con la trasmissione all’autorità fiscale ticinese

della copia della dichiarazione fiscale grigionese, e una seconda volta l’8 dicembre

2021.

con l’emissione della decisione di tassazione.

Il termine è stato

successivamente sospeso durante la procedura di reclamo, avviata il 10 gennaio

2022, e durante il procedimento di ricorso alla Camera di diritto tributario

(del 14 aprile 2022) e al Tribunale federale (del 16 gennaio 2023), per poi ricominciare

a decorrere con la pronuncia del Tribunale federale del 24 ottobre 2023.

Può pertanto rimanere

aperta la questione se la richiesta di documentazione del 31 gennaio 2024,

inviata alla moglie – da cui il contribuente è separato dal 2019 – abbia

prodotto effetti interruttivi del termine di prescrizione anche nei suoi

confronti.

3.4

Ne consegue che,

contrariamente a quanto preteso dal contribuente, nel momento in cui l’UT ha

notificato le decisioni IC e IFD 2017 e 2018 qui impugnate, per nessuno dei

periodi fiscali in questione era ancora intervenuta la prescrizione del diritto

di tassare.

4.

Responsabilità

solidale dei coniugi

4.1

In

relazione agli scoperti d’imposta per i periodi fiscali 2017 e 2018,

l’insorgente evidenzia di essersi separato dalla moglie legalmente già “nel

2020”, con la conseguenza che “i conteggi delle imposte derivanti dalla

decisione di tassazione dovrebbero essere separati e attribuiti a ciascun

contribuente in base ai rispettivi elementi imponibili”.

4.2

Il reddito e la sostanza di

coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime

dei beni (articoli 9 cpv. 1 LIFD e 8 cpv. 1 LT).

I coniugi non separati

legalmente o di fatto sono tassati congiuntamente per l’intero periodo fiscale

in cui hanno contratto il matrimonio (articoli 42 cpv. 1 LIFD e 53 cpv. 1 LT). In

caso di divorzio o di separazione legale o di fatto, i coniugi sono tassati

individualmente per tutto il periodo fiscale (articoli 42 cpv. 2 LIFD e 53 cpv.

2.

LT).

Dal momento che i coniugi

risultano essersi separati di fatto già nel febbraio 2019 e giudizialmente a

novembre 2019, sono stati sottoposti a tassazione congiunta fino al periodo

fiscale 2018. Per il periodo fiscale 2019 invece il ricorrente è stato tassato

individualmente, come previsto dal diritto applicabile.

4.3

I coniugi non separati

legalmente o di fatto rispondono solidalmente dell’imposta complessiva.

Tuttavia, ciascun coniuge risponde della sua quota nell’imposta complessiva

quando uno di essi è insolvibile. Inoltre, i due coniugi rispondono

solidalmente per la parte di imposta complessiva inerente al reddito dei figli

(art. 13 cpv. 1 LIFD). Per l’imposta cantonale, la responsabilità solidale

viene meno anche se un coniuge ne fa richiesta scritta, all’autorità fiscale,

entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione (art. 12 cpv. 1 LT).

La responsabilità solidale

dei coniugi separati legalmente o di fatto decade anche per tutti gli ammontari

di imposta ancora dovuti (articoli 13 cpv. 2 LIFD e 12 cpv. 2 LT).

In caso di separazione

legale o di fatto oppure di decesso di un coniuge, ogni coniuge o il coniuge

superstite risponde solo della propria quota nell’imposta complessiva. In

questo caso deve essere eventualmente emanata una decisione sulla

responsabilità separata, nella quale sono stabilite le quote dei coniugi. La

quota d’imposta dovuta da un coniuge corrisponde all’ammontare risultante dal

rapporto tra il proprio reddito imponibile e il reddito complessivo imponibile

dei coniugi (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni n. 30

del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta, n. 6.2.4, p. 10 s.).

Ne consegue che la

decadenza della responsabilità solidale dei coniugi, a dipendenza della

separazione legale o di fatto degli stessi, non comporta una tassazione

separata, ma unicamente la successiva notificazione, da parte dell’autorità

competente, di una decisione sulla responsabilità separata, con cui vengono

stabilite le quote dei coniugi. Al ricorrente saranno pertanto notificate delle

decisioni separate.

5.

Assoggettamento alle

imposte cantonali per appartenenza personale

5.1

Il contribuente contesta

il proprio assoggettamento illimitato alle imposte cantonali in Ticino per i

periodi fiscali 2017 e 2018, sollevando così censure che non riguardano gli

aspetti per i quali questa Camera aveva disposto il rinvio, bensì una questione

sulla quale la stessa si era già pronunciata definitivamente con decisione del

29.

novembre 2022 (n. 80.2022.105/106). In tale decisione, la Camera aveva

infatti accertato l’assoggettamento dei contribuenti alle imposte nel Canton

Ticino per appartenenza personale ed aveva stabilito gli elementi imponibili

del marito; aveva per contro disposto l’annullamento ed il rinvio della

decisione impugnata limitatamente alla determinazione degli elementi imponibili

della moglie. La decisione è stata successivamente impugnata dinanzi al

Tribunale federale il quale, con sentenza 9C_36/2023 del 24 ottobre 2023, ha

dichiarato il ricorso inammissibile.

Il contribuente rileva

come il Tribunale federale non sia entrato nel merito della questione del suo

assoggettamento per appar-tenenza personale, ritenendo la decisione della

Camera di dirit-to tributario unicamente incidentale, e dichiarando pertanto inammissibile

il ricorso. Sulla base delle motivazioni contenute in detta sentenza, egli

sostiene che la Camera di diritto tributario dovrebbe ora riesaminare nel

merito la questione dell’assoggettamento, nell’ambito del presente ricorso.

5.2

Se l’autorità di ricorso

annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all’autorità inferiore per una

nuova decisione, quest’ultima deve basare la sua nuova decisione sulle argomentazioni

contenute nella decisione di rinvio. Il principio per cui l’autorità inferiore

è vincolata alle considerazioni dell’autorità di ricorso vale anche in assenza

di una disposizione legale esplicita. Se la nuova decisione dell’autorità

inferiore viene nuovamente impugnata davanti all’autorità di ricorso, salvo

casi eccezionali, quest'ultima è a sua volta vincolata alle sue precedenti argomentazioni

(Hirzel, in: Waldmann/Krauskopf [a

cura di], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a

ed., Zurigo 2023, n. 28 ad art. 61 PA, p. 1472 e giurisprudenza citata).

In un caso in cui il

Tribunale cantonale amministrativo aveva rinviato gli atti all’autorità

inferiore per una nuova decisione, il Tribunale federale ha dichiarato

inammissibile il ricorso del contribuente, sebbene quest’ultimo avesse

argomentato che il Tribunale cantonale si era già espresso in modo definitivo

sulla questione più rilevante (la qualifica giuridica dell’utile conseguito con

la vendita di azioni) e non avrebbe pertanto più potuto esaminare la questione

nella successiva procedura di ricorso. La Suprema Corte ha confermato la tesi

secondo cui, qualora i ricorrenti si fossero rivolti nuovamente al Tribunale cantonale

amministrativo dopo la nuova decisione dell’autorità inferiore, lo stesso non sarebbe

ritornato sulla sua posizione giuridica e avrebbe nuovamente respinto il

ricorso oppure, qualora fosse stata contestata solo la qualificazione giuridica

degli utili conseguiti con la vendita delle azioni, avrebbe addirittura potuto decidere

di non entrare nel merito del ricorso. Ciò non avrebbe impedito tuttavia al

ricorrente di impugnare di nuovo tale sentenza del Tribunale cantonale amministrativo

dinanzi al Tribunale federale e di presentare nuovamente le censure sottoposte

a quest’ultimo con il ricorso in discussione, se necessario impugnando anche la

prima sentenza della Corte cantonale, oggetto del ricorso dichiarato

irricevibile dal Tribunale federale (sentenza del TF 2C_846/2012 del 13

settembre 2012 consid. 2.2.1 e giurisprudenza citata).

5.3

Ora, nella propria

sentenza, il Tribunale federale ha in primo luogo evidenziato come la decisione

della Camera di diritto tri-butario si fosse espressa in modo definitivo

soltanto su taluni aspetti (ossia sull’assoggettamento dei contribuenti e sulla

determinazione degli elementi imponibili del marito), mentre per altri aspetti

— in particolare per quanto concerneva la determinazione degli elementi

imponibili della moglie — avesse rinviato gli atti all’autorità fiscale. Il

Tribunale federale ha quindi qualificato tale decisione come decisione

incidentale, spiegando che non sussistevano le condizioni previste dall’art. 93

cpv. 1 LTF per la sua impugnazione immediata. Ha quindi precisato che, nella

misura in cui la decisione incidentale avesse influito anche sul contenuto

della decisione finale, essa avrebbe potuto essere impugnata unitamente a

quest’ultima.

Contrariamente a quanto

sostenuto dal contribuente, il carattere incidentale della decisione — rilevato

dal Tribunale federale — non impone pertanto a questa Camera di riesaminare nel

merito la questione dell’assoggettamento, la quale, come espressamente riconosciuto

dalla stessa Corte suprema, è già stata definitivamente decisa da questa Camera

nella sentenza n. 80.2022.105/106. Al contrario, la Camera di diritto

tributario è vincolata dalla propria precedente pronuncia, che non può più essere

rimessa in discussione.

Su questo punto, il

ricorso del contribuente è irricevibile.

6.

In considerazione di

quanto precede il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto. La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: