80.2025.198
Procedura: prescrizione del diritto di tassare, interruzione per inoltro della dichiarazione, sospensione durante le procedure di reclamo e di ricorso
29 agosto 2025Italiano12 min
domicilio nel Canton Grigioni il 5 luglio 2017, per poi rientrare in Ticino, a __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.198
Lugano
29 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 luglio 2025 contro la decisione del 5 giugno 2025 in materia di IC
2019.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è coniugato con __________
dal 12 marzo 2010. I coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 2019, e
giudizialmente dal 6 novembre 2019. La coppia ha una figlia, __________, nata
il 5 luglio 2011.
Sino al 18 luglio 2014, RI
1 era domiciliato a __________, in seguito ha trasferito il domicilio nel
Canton Grigioni a __________. La moglie e la figlia hanno trasferito il proprio
domicilio nel Canton Grigioni il 5 luglio 2017, per poi rientrare in Ticino, a __________,
il 29 marzo 2019.
B. Con decisione del 29
gennaio 2025 l’RS 1 (UT) ha notificato a RI 1 la tassazione IC 2019, con cui
veniva imposto individualmente per appartenenza economica, quantificando il
reddito imponibile in fr. 30'700.- e la sostanza imponibile in fr. 37'000.-.
C. Con reclamo del 22
maggio 2025 il contribuente, sostenendo che la decisione gli fosse recapitata
unicamente il 25 aprile 2025 contestava la decisione di tassazione,
argomentando che il diritto di tassare si sarebbe prescritto il 31 dicembre
2024, ovvero a cinque anni dalla fine del periodo fiscale in questione.
D. Con decisione del 5
giugno 2025 l’UT ha respinto il reclamo del contribuente. Dopo aver ricordato
che “la prescrizione non decorre o è sospesa durante una procedura di
reclamo, di ricorso o di revisione e che un nuovo termine di prescrizione
decorre, con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del
credito fiscale comunicato al contribuente, ogni riconoscimento esplicito del
debito fiscale da parte del contribuente”, l’autorità fiscale ha
sottolineato
che “la dichiarazione d'imposta delle persone fisiche
per il periodo 2019 è stata presentata dal contribuente in formato elettronico
in data 4 gennaio 2021, che il 3 dicembre 2021 l’autorità di tassazione ha
proceduto a richiesta di documentazione per la stessa, che vi è stato scambio
di corrispondenza elettronica con la rappresentante del contribuente da ultimo
il 10 gennaio 2022, che il 22 novembre 2024 è stato comunicato al contribuente
che l'autorità fiscale stava procedendo all'accertamento del dovuto d'imposta
2019 quale atto interruttivo della prescrizione, che era pendente ricorso su
precedenti periodi fiscali fino al 10 novembre 2023”, concludendo che “tali
atti hanno sospeso e prorogato il termine di prescrizione invocato” e che
“lo stesso ha ricominciato a decorrere l'ultima volta in data 22 novembre 2024”.
Le decisioni di tassazione dell’imposta cantonale e dell’imposta federale
diretta 2019, notificate in data 25 aprile 2025, sarebbero pertanto state
intimate “nel termine di cinque anni dall'ultimo atto interruttivo del 22
novembre [2024]”.
E. Con ricorso del 22/28
luglio 2025 alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione su
reclamo IC 2019 del 5 giugno 2025, affermando di averla ricevuta per posta
semplice il 24 giugno 2025. Egli contesta, in particolare, l’argomentazione
dell’UT secondo cui anche un ricorso riferito a un periodo fiscale precedente sarebbe
idoneo a interrompere la prescrizione del diritto di tassare per il periodo
fiscale successivo. Parimenti, il fatto che la dichiarazione fiscale per il
2019 sia stata presentata il 4 gennaio 2021 non avrebbe alcuna incidenza sulla
prescrizione. Il contribuente nega inoltre ogni rilevanza alle richieste di
documentazione e agli scambi di corrispondenza tra l’UT e il suo presunto
rappresentante, affermando di non esserne stato a conoscenza e precisando di
non aver conferito alcuna procura per il periodo in esame. Contesta infine di
aver mai ricevuto la comunicazione del 22 novembre 2024, con cui l’autorità
fiscale avrebbe reso noto l’avvio dell’accertamento per l’anno 2019, qualificando
tale invio come un tentativo tardivo e inidoneo dell’UT di interrompere la
prescrizione ormai prossima a scadere. In ogni caso, sostiene che un semplice
scambio di corrispondenza tra l’UT e il contribuente non può in alcun modo
costituire un atto interruttivo della prescrizione.
F. Con le proprie
osservazioni l’UT ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
Diritto
1. Tempestività del ricorso
1.1.
Secondo le affermazioni
del ricorrente, avrebbe ricevuto la decisione di tassazione dopo reclamo IC
2019, datata 5 giugno 2025, solo il 24 giugno 2025. Il ricorso, datato 23
luglio 2025, spedito per posta A e ricevuto dalla Camera il 28 luglio 2025, sarebbe
tempestivo. La decisione di tassazione IC 2019 del 29 gennaio 2025 è stata
impugnata con reclamo del 19/22 maggio 2025. Il contribuente ha sostenuto di
aver ricevuto tale decisione unicamente il 25 aprile 2025.
1.2.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
1.3.
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.
4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,
l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio
postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr.
la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF
65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice l’amministrazione
deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa
norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia
in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi
vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se la notificazione è
avvenuta per posta semplice l’autorità fiscale deve apportare in maniera
adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in
cui si sia verificata. Se la notificazione in sé o la sua data sono contestate
e sussiste effettivamente un dubbio a tale riguardo, ci si deve fondare sulle
dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. p. es. la sentenza del
Tribunale federale del 4 aprile 2008, n. 2C_637/2007, in RDAF 2008 II 197
consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
Non si richiede a tal fine
una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta
che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo
sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere
entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del
Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con
riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP
53/1999, p. 173).
1.4.
Nella fattispecie in esame
l’autorità di tassazione non ha nemmeno sostenuto che la decisione menzionata
sarebbe stata notificata in una data diversa da quella indicata dal ricorrente,
il quale si trovava al momento della sua intimazione in detenzione preventiva
presso il carcere giudiziario __________. Ci si deve pertanto fondare sulle
dichiarazioni fornite dal contribuente, con la conseguenza che sia il reclamo
che il ricorso devono essere ritenuti tempestivi.
Considerandi
2.
Prescrizione del
diritto di tassare
2.1
Il ricorrente eccepisce la
prescrizione del diritto di tassare. A suo avviso, la decisione di tassazione
del 29 gennaio 2025, riferita al periodo fiscale 2019, sarebbe stata emessa
oltre il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.
2.2
2.2.1
Secondo l’art. 120 cpv. 1
LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si
prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Con l’interruzione (cfr.
art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo
termine di prescrizione. Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in
quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193 cpv.
5.
LT).
2.2.2
Un nuovo termine di
prescrizione decorre, in primo luogo, con ogni atto ufficiale inteso
all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al
contribuente o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD
e art. 193 cpv. 4 lett. a LT).
Ciò si verifica in
particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla
determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o
una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a
conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale,
come pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del
termine di prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid.
3.4.3).
2.2.3
Per
gli articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo
termine di prescrizione decorre parimenti con ogni riconoscimento esplicito del
debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile d’imposta.
Per quanto riguarda,
in particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da
parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto
interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale
federale nella sentenza 2C_884/2018 del 30 gennaio 2019. Alla luce degli
articoli 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID, l’Alta
Corte ha precisato che la presentazione della dichiarazione d’imposta in quanto
tale non basta senz’altro a fungere da riconoscimento esplicito del credito
d’imposta. Ad esempio, se un contribuente o un corresponsabile d’imposta
ritorna la dichiarazione d’imposta senza completarla affatto, ciò non basta
certamente a interrompere la prescrizione. Non è l’atto in sé di inoltrare la
dichiarazione d’imposta a costituire un «riconoscimento esplicito» del credito
d’imposta, bensì il contenuto della dichiarazione. Secondo il diritto vigente,
una dichiarazione d’imposta interrompe il termine di prescrizione solo se è
stata compilata e presentata senza riserve. In questo caso, l’atto del
contribuente o del corresponsabile d’imposta si presenta in modo tale che, da
un lato, deve oggettivamente essere considerato un riconoscimento espresso del
debito d’imposta risultante dalla dichiarazione anche se non ancora definito
nel suo ammontare e, dall’altro, non può essere soggettivamente compreso
altrimenti dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 =
StE 2019 B 92.9 n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD II-2020 p. 764).
2.2.4
La prescrizione non
decorre o è sospesa inoltre durante una procedura di reclamo, di ricorso o di
revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3
lett. a LT). Il tempo che trascorre durante queste procedure
non viene considerato nel calcolo del termine di prescrizione. Il termine
ricomincia a decorrere a partire dal momento in cui il motivo di sospensione
viene meno. La sospensione durante le procedure – perlomeno per quella di
ricorso – si spiega per il fatto che l’autorità fiscale non ha più la conduzione
del procedimento e non può, di conseguenza, far avanzare la tassazione (Masmejean-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea
2017, n. 11 s. ad art. 120 LIFD, p. 1620).
2.3
Ora,
tornando al caso che qui ci occupa, i termini di prescrizione sono stati
interrotti e sospesi in più occasioni.
Il termine di prescrizione è
stato interrotto, dapprima, il 4 gennaio 2021 con la presentazione della
dichiarazione fiscale in formato elettronico da parte del contribuente e, in un
secondo momento, il 31 marzo 2021 con l’e-mail inviata dalla fiduciaria __________
SA all’Ufficio tributario, nella quale veniva indicato che, per l’anno 2019,
sarebbero stati prossimamente trasmessi ulteriori elementi a complemento della
dichiarazione già presentata. Il termine è poi stato sospeso durante la
procedura di reclamo (avviata il 13 maggio 2025) e di ricorso (del 25 luglio
2025).
Le censure sollevate dal
contribuente in merito all’asserita inesistenza di una procura in favore di
terzi per rappresentarlo durante tale periodo fiscale, oltre che ininfluenti,
appaiono del tutto pretestuose. Infatti, la fiduciaria in questione aveva presentato,
nemmeno due mesi prima, un reclamo per conto del contribuente, allegando una
procura generale che le conferiva piena facoltà di rappresentarlo in tutte le
pratiche fiscali, senza limitazioni temporali — come effettivamente ha fatto,
con l’evidente consenso e avallo del contribuente stesso.
2.4
Ne consegue che,
contrariamente a quanto preteso dal contribuente, al momento in cui l’UT ha
notificato la decisione di tassazione IC 2019, non era ancora intervenuta la
prescrizione del diritto di tassare.
3.
In considerazione di
quanto precede il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali
sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: