80.2025.201
Procedura: imposta comunale, diffida di pagamento, reclamo Municipio, ricorso diretto irricevibile
18 settembre 2025Italiano6 min
presentava al Municipio del Comune di __________ (di seguito, Municipio) “reclamo
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.201
Lugano
18 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 luglio 2025 contro la decisione del 14 luglio 2025 in materia di imposta
comunale 2019.
Fatti
Fatti
A. a.
Il 20 novembre 2024, RI 1
presentava al Municipio del Comune di __________ (di seguito, Municipio) “reclamo
avverso i calcoli conguaglio” dell’imposta comunale 2019, contestando in
particolare l’addebito di interessi di mora per i periodi dal 1° gennaio 2019
al 24 agosto 2019 e dal 25 agosto 2019 al 31 dicembre 2019, pari
rispettivamente a fr. 1'098.50 e a fr. 1'892.15, ritenendolo ingiustificato.
Sosteneva di aver corrisposto nei termini sia gli acconti che il conguaglio,
mentre sarebbe stato il Comune ad aver emesso il conguaglio con oltre un anno
di ritardo rispetto a quelli per l’IC e per l’IFD.
b.
Con risposta del 4
dicembre 2024, il Municipio ha sostenuto di aver emesso i conguagli
contestualmente a quelli relativi alle imposte cantonali e federali e ha
precisato che, in ogni caso, la data di emissione non inciderebbe sul calcolo
degli interessi di mora, determinati a partire dalla scadenza dei conguagli.
Gli interessi di ritardo sarebbero poi stati correttamente calcolati.
B. Con scritto del 25
giugno 2025 al RS 1, RI 1, per il tramite della RA 1, sosteneva che ritardo del
pagamento del conguaglio delle imposte comunali 2019 fosse riconducibile “alla
mancata ricezione delle fatture relative alle imposte dovute”. Evidenziando
come la prova della loro notifica spettasse all’autorità, chiedeva
l’annullamento degli interessi di ritardo.
Il 27 giugno 2025 il
Municipio confermava la correttezza dell’addebito degli interessi di ritardo.
C. Il 14 luglio 2025 il
Municipio trasmetteva alla contribuente uno scritto intitolato “Imposta
comunale 2019 - Calcolo contenzioso - Diffida”. Nel documento era riportato il
calcolo dell’imposta comunale per il periodo dal 25 agosto 2019 al 31 dicembre
2019 e un conteggio in cui risultava registrato l’avvenuto pagamento
dell’intero importo delle imposte comunali pari a fr. 30'155.-, mentre rimaneva
scoperto il versamento di fr. 1'098.60 a titolo di interessi di mora, cui
veniva aggiunta una tassa di diffida di fr. 50.-. Veniva indicato un termine di
pagamento fino al 14 agosto 2025 per l’intero scoperto di fr. 1'148.60.
D. Con ricorso del 31
luglio 2025 alla Camera di diritto tributario RI 1, sempre rappresentata da RA
1 postula l’annullamento del menzionato conteggio. Evidenziando la rilevanza
della data di intimazione del conguaglio d’imposta ai fini della decorrenza
degli interessi di mora, la contribuente sostiene di non aver mai ricevuto la
fattura relativa al “conguaglio d’imposta comunale datata 07.08.2023”. L’onere
della prova dell’avvenuta notifica incomberebbe all’autorità.
E. Nelle proprie
osservazioni, il Municipio spiega di aver respinto, il 4 dicembre 2024, il
regolare reclamo presentato dalla contribuente contro il conguaglio
dell’imposta comunale 2019, confermando il calcolo degli interessi. Tale
decisione sarebbe divenuta definitiva. La ricorrente avrebbe ora indicato di
aver impugnato la decisione del 14 luglio 2025, facendo riferimento alla tassa
di diffida relativa all’incasso degli interessi di mora. Nel conteggio è
indicata la possibilità di proporre reclamo al Municipio. Ad oggi, tuttavia,
non risulta che sia stato presentato alcun reclamo, sicché non esiste alcuna
decisione contro la quale possa essere proposto il ricorso.
La ricorrente non ha
replicato.
Diritto
1.
1.1.
Con il ricorso del 31
luglio 2025 alla Camera di diritto tributario, la contribuente ha impugnato la
diffida di pagamento degli interessi di mora relativi alle imposte comunali per
il periodo dal 25 agosto 2019 al 31 dicembre 2019.
1.2.
Giusta
l’art. 242 cpv. 1 LT, le imposte e gli interessi devono essere pagati nei
trenta giorni successivi alla loro scadenza; sui pagamenti eseguiti dal
contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse remunerativo secondo le
modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato (cpv. 2); in caso di
inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa
stabilita dal Consiglio di Stato (cpv. 3); contro la diffida è data facoltà di
reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 (cpv. 4).
1.3.
Ai
sensi dell’art. 275 LT, in materia di imposte comunali in mancanza di norme
particolari sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di imposte
cantonali.
In concreto, la legge non
disciplina l’impugnazione della diffida per il pagamento delle imposte comunali
e dei relativi interessi. L’applicazione analogica dell’art. 242 cpv. 3 LT
consente tuttavia di stabilire che la diffida avrebbe dovuto essere impugnata
mediante reclamo al Municipio, in qualità di autorità competente per la
riscossione delle imposte comunali. Solo contro la decisione su reclamo del
Municipio sarebbe poi stato possibile proporre ricorso alla Camera di diritto
tributario entro il termine di 30 giorni. Tali indicazioni figuravano
correttamente in calce alla decisione impugnata.
Considerandi
2.
Ne consegue che, in assenza di una
decisione su reclamo, questa Camera non è competente per entrare nel merito del
gravame.
Un atto presentato a
un ufficio incompetente deve tuttavia essere trasmesso senza indugio
all’autorità fiscale competente e, in tal caso, il termine di presentazione dell’atto
è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è
consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza (art. 192
cpv. 4 LT).
Ne consegue che il
“ricorso” del 31 luglio 2025 della contribuente deve essere trasmesso al
Municipio perché sia considerato quale reclamo contro la decisione del 14
luglio 2025.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Lo
scritto del 31 luglio 2025 è trasmesso al Municipio del Comune di __________,
perché sia considerato reclamo contro la decisione (diffida) del 14 luglio
2025.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: