Lexipedia

Decisione

80.2025.201

Procedura: imposta comunale, diffida di pagamento, reclamo Municipio, ricorso diretto irricevibile

18 settembre 2025Italiano6 min

presentava al Municipio del Comune di __________ (di seguito, Municipio) “reclamo

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.201

Lugano

18 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 31 luglio 2025 contro la decisione del 14 luglio 2025 in materia di imposta

comunale 2019.

Fatti

Fatti

A. a.

Il 20 novembre 2024, RI 1

presentava al Municipio del Comune di __________ (di seguito, Municipio) “reclamo

avverso i calcoli conguaglio” dell’imposta comunale 2019, contestando in

particolare l’addebito di interessi di mora per i periodi dal 1° gennaio 2019

al 24 agosto 2019 e dal 25 agosto 2019 al 31 dicembre 2019, pari

rispettivamente a fr. 1'098.50 e a fr. 1'892.15, ritenendolo ingiustificato.

Sosteneva di aver corrisposto nei termini sia gli acconti che il conguaglio,

mentre sarebbe stato il Comune ad aver emesso il conguaglio con oltre un anno

di ritardo rispetto a quelli per l’IC e per l’IFD.

b.

Con risposta del 4

dicembre 2024, il Municipio ha sostenuto di aver emesso i conguagli

contestualmente a quelli relativi alle imposte cantonali e federali e ha

precisato che, in ogni caso, la data di emissione non inciderebbe sul calcolo

degli interessi di mora, determinati a partire dalla scadenza dei conguagli.

Gli interessi di ritardo sarebbero poi stati correttamente calcolati.

B. Con scritto del 25

giugno 2025 al RS 1, RI 1, per il tramite della RA 1, sosteneva che ritardo del

pagamento del conguaglio delle imposte comunali 2019 fosse riconducibile “alla

mancata ricezione delle fatture relative alle imposte dovute”. Evidenziando

come la prova della loro notifica spettasse all’autorità, chiedeva

l’annullamento degli interessi di ritardo.

Il 27 giugno 2025 il

Municipio confermava la correttezza dell’addebito degli interessi di ritardo.

C. Il 14 luglio 2025 il

Municipio trasmetteva alla contribuente uno scritto intitolato “Imposta

comunale 2019 - Calcolo contenzioso - Diffida”. Nel documento era riportato il

calcolo dell’imposta comunale per il periodo dal 25 agosto 2019 al 31 dicembre

2019 e un conteggio in cui risultava registrato l’avvenuto pagamento

dell’intero importo delle imposte comunali pari a fr. 30'155.-, mentre rimaneva

scoperto il versamento di fr. 1'098.60 a titolo di interessi di mora, cui

veniva aggiunta una tassa di diffida di fr. 50.-. Veniva indicato un termine di

pagamento fino al 14 agosto 2025 per l’intero scoperto di fr. 1'148.60.

D. Con ricorso del 31

luglio 2025 alla Camera di diritto tributario RI 1, sempre rappresentata da RA

1 postula l’annullamento del menzionato conteggio. Evidenziando la rilevanza

della data di intimazione del conguaglio d’imposta ai fini della decorrenza

degli interessi di mora, la contribuente sostiene di non aver mai ricevuto la

fattura relativa al “conguaglio d’imposta comunale datata 07.08.2023”. L’onere

della prova dell’avvenuta notifica incomberebbe all’autorità.

E. Nelle proprie

osservazioni, il Municipio spiega di aver respinto, il 4 dicembre 2024, il

regolare reclamo presentato dalla contribuente contro il conguaglio

dell’imposta comunale 2019, confermando il calcolo degli interessi. Tale

decisione sarebbe divenuta definitiva. La ricorrente avrebbe ora indicato di

aver impugnato la decisione del 14 luglio 2025, facendo riferimento alla tassa

di diffida relativa all’incasso degli interessi di mora. Nel conteggio è

indicata la possibilità di proporre reclamo al Municipio. Ad oggi, tuttavia,

non risulta che sia stato presentato alcun reclamo, sicché non esiste alcuna

decisione contro la quale possa essere proposto il ricorso.

La ricorrente non ha

replicato.

Diritto

1.

1.1.

Con il ricorso del 31

luglio 2025 alla Camera di diritto tributario, la contribuente ha impugnato la

diffida di pagamento degli interessi di mora relativi alle imposte comunali per

il periodo dal 25 agosto 2019 al 31 dicembre 2019.

1.2.

Giusta

l’art. 242 cpv. 1 LT, le imposte e gli interessi devono essere pagati nei

trenta giorni successivi alla loro scadenza; sui pagamenti eseguiti dal

contribuente prima della scadenza è dovuto un interesse remunerativo secondo le

modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato (cpv. 2); in caso di

inosservanza dei termini di pagamento, per ogni diffida è percepita una tassa

stabilita dal Consiglio di Stato (cpv. 3); contro la diffida è data facoltà di

reclamo all’autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto

tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227 (cpv. 4).

1.3.

Ai

sensi dell’art. 275 LT, in materia di imposte comunali in mancanza di norme

particolari sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di imposte

cantonali.

In concreto, la legge non

disciplina l’impugnazione della diffida per il pagamento delle imposte comunali

e dei relativi interessi. L’applicazione analogica dell’art. 242 cpv. 3 LT

consente tuttavia di stabilire che la diffida avrebbe dovuto essere impugnata

mediante reclamo al Municipio, in qualità di autorità competente per la

riscossione delle imposte comunali. Solo contro la decisione su reclamo del

Municipio sarebbe poi stato possibile proporre ricorso alla Camera di diritto

tributario entro il termine di 30 giorni. Tali indicazioni figuravano

correttamente in calce alla decisione impugnata.

Considerandi

2.

Ne consegue che, in assenza di una

decisione su reclamo, questa Camera non è competente per entrare nel merito del

gravame.

Un atto presentato a

un ufficio incompetente deve tuttavia essere trasmesso senza indugio

all’autorità fiscale competente e, in tal caso, il termine di presentazione dell’atto

è reputato osservato se quest’ultimo è giunto all’ufficio incompetente o è

consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza (art. 192

cpv. 4 LT).

Ne consegue che il

“ricorso” del 31 luglio 2025 della contribuente deve essere trasmesso al

Municipio perché sia considerato quale reclamo contro la decisione del 14

luglio 2025.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

§ Lo

scritto del 31 luglio 2025 è trasmesso al Municipio del Comune di __________,

perché sia considerato reclamo contro la decisione (diffida) del 14 luglio

2025.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: