80.2025.202
Procedura: reclamo, tempestività, otto mesi dopo la notificazione della decisione, nessuna giustificazione del ritardo, eventuale rettifica
2 settembre 2025Italiano7 min
ricorso alla Camera di diritto tributarioRI 1, per il tramite del suo curatore RA
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.202
80.2025.203
Lugano
2 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 luglio 2025 contro la decisione del 9 luglio 2025 in materia di IC e IFD
2023.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 30
ottobre 2024, l’RS 1 (di seguito, UT) notificava a RI 1 la tassazione IC e IFD
2023, commisurando il reddito imponibile in fr. 39'900.- per l’IC, in fr.
43'400.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 169'000.-. Per quanto qui
d’interesse, quale importo del valore locativo dell’abitazione primaria veniva
ripreso quello di fr. 21'160.- dichiarato dal contribuente.
B. Con scritto
intitolato “rettifica di tassazione 2023” il curatore di RI 1, RA 1 chiedeva di
rettificare il valore locativo dell’abitazione primaria in fr. 7'412.-.
Il 4 luglio 2025 l’UT
invitava il contribuente a giustificare la tardività del proprio atto, che
veniva considerato quale reclamo.
Il 6 luglio 2025 RA 1
spiegava di aver compilato lui stesso la dichiarazione. Giustificava il motivo
del ritardo con il fatto che era venuto a conoscenza tramite la madre del
curatelato del fatto che, erroneamente, “la dichiarazione della signora
comprendeva in doppio il valore locativo sulla casa di __________”, il quale in
realtà ammontava a fr. 7'412.- e non ai fr. 20'160.- dichiarati.
Con decisione del 9 luglio
2025, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, in considerazione della sua
tardività.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributarioRI 1, per il tramite del suo curatore RA
1, ribadisce le argomentazioni già esposte nel reclamo, reiterando la richiesta
di rettifica del valore locativo dell’abitazione primaria, il quale, per il
periodo fiscale 2024, sarebbe stato “accett[ato]” nell’importo di fr. 7'412.-.
D. Con le proprie
osservazioni del 6 agosto 2025, l’UT si conferma nelle motivazioni della
decisione impugnata evidenziando come neppure una revisione sarebbe
ammissibile, essendo il valore locativo determinato sulla base di quanto
dichiarato.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella
fattispecie, l’UT ha considerato la domanda di “rettifica di tassazione 2023”, inoltrata
dal ricorrente, quale reclamo contro la decisione di tassazione IC e IFD 2023
del 30 ottobre 2024. Non è pertanto entrato nel merito del “reclamo” del 3
luglio 2025, considerandolo tardivo. Non ha invece considerato la domanda in
questione quale istanza di rettifica e non si è dunque espressa al riguardo.
Considerandi
2.
2.1.
Nella misura in cui lo
scritto del curatore del contribuente è stato considerato quale reclamo contro
la decisione di tassazione, la decisione impugnata è conforme al diritto
applicabile.
2.2
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica.
Il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
all’estero il giorno di scadenza (art. 192 cpv. 2 e 3 LT; art. 133 cpv. 1
LIFD).
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.3
Né la LIFD né la LAID e
neppure la LT prescrivono una forma particolare per la notificazione delle
decisioni di tassazione. In pratica, la notificazione interviene generalmente
per posta semplice. L’onere della prova della notificazione e della data in cui
questa è avvenuta, in linea di principio, è a carico dell’autorità che intende
trarne una conseguenza giuridica. L’autorità sopporta pertanto le conseguenze
dell’assenza di prova, nel senso che, se la notificazione di un atto o la sua
data sono contestati e sussistono effettivamente dubbi a tale riguardo, ci si
deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio. La prova della
notificazione può tuttavia risultare da altri indizi rispetto alle indicazioni
postali o dall’insieme delle circostanze, per esempio da un successivo scambio
di corrispondenza o dal comportamento del destinatario (sentenza del Tribunale
federale 2C_250/2018 del 26.10.2018 consid. 5.2, con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina).
2.4
Tornando al caso in esame,
si rileva che la decisione del 30 ottobre 2024 è stata notificata al curatore
del contribuente mediante posta semplice. Con scritto intitolato “Rettifica di
tassazione 2023”, consegnato brevi manu all’autorità fiscale in data 3
luglio 2025, dunque oltre otto mesi dopo l’emissione della decisione di
tassazione, il contribuente non ha sollevato alcuna questione in merito alla
tempestività dell’atto. Reso edotto dall’Ufficio Tributario circa l’avvenuta
scadenza del termine di 30 giorni previsto per la presentazione del reclamo, il
curatore RA 1 si è limitato a giustificare il ritardo con il fatto di essere
venuto a conoscenza, tramite la madre del curatelato, dell’erronea compilazione
della dichiarazione fiscale di quest’ultimo.
Alla luce di tali
circostanze, e in particolare del riconoscimento del ritardo da parte del
contribuente nonché della rilevante distanza temporale intercorsa tra
l’emissione della decisione e la presentazione dello scritto del 3 luglio 2025,
la decisione dell’UT, nella misura ha considerato lo scritto stesso quale
reclamo e lo ha dichiarato irricevibile, non può essere censurata.
3.
3.1.
Ci si può tuttavia chiedere
se lo scritto del 3 luglio 2025 del curatore del contribuente, che ha chiesto
la “rettificazione” della decisione di tassazione, non sia qualificabile come
domanda di rettificazione ai sensi degli articoli 150 LIFD e 235 LT.
Secondo tali disposti, di
identico tenore, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e
sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o
d’ufficio, dall’autorità cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica
(cpv. 1); la rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere
impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o
sentenza (cpv. 2).
3.2
Poiché spettava
all’autorità di tassazione pronunciarsi nel merito dell’istanza di
rettificazione, gli atti devono essere rinviati a quest’ultima affinché emetta
una decisione, contro la quale saranno successivamente ammessi i rimedi del
reclamo allo stesso ufficio e del ricorso a questa Camera, come previsto dagli
artt. 150 cpv. 2 LIFD e 235 cpv. 2 LT.
Sarebbe
invece prematuro decidere già in questa sede l’esistenza o meno di un motivo di
rettificazione, poiché così facendo si violerebbe il diritto del ricorrente al
doppio grado di giudizio.
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. L’UT è tuttavia invitato a
esaminare lo scritto del 3 luglio 2025 quale istanza di rettificazione e ad
adottare una decisione motivata.
Vista la particolarità del
caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ L’UT
esaminerà lo scritto del 3 luglio 2025 quale istanza di rettificazione e
adotterà una decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: