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Decisione

80.2025.202

Procedura: reclamo, tempestività, otto mesi dopo la notificazione della decisione, nessuna giustificazione del ritardo, eventuale rettifica

2 settembre 2025Italiano7 min

ricorso alla Camera di diritto tributarioRI 1, per il tramite del suo curatore RA

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.202

80.2025.203

Lugano

2 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 31 luglio 2025 contro la decisione del 9 luglio 2025 in materia di IC e IFD

2023.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 30

ottobre 2024, l’RS 1 (di seguito, UT) notificava a RI 1 la tassazione IC e IFD

2023, commisurando il reddito imponibile in fr. 39'900.- per l’IC, in fr.

43'400.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 169'000.-. Per quanto qui

d’interesse, quale importo del valore locativo dell’abitazione primaria veniva

ripreso quello di fr. 21'160.- dichiarato dal contribuente.

B. Con scritto

intitolato “rettifica di tassazione 2023” il curatore di RI 1, RA 1 chiedeva di

rettificare il valore locativo dell’abitazione primaria in fr. 7'412.-.

Il 4 luglio 2025 l’UT

invitava il contribuente a giustificare la tardività del proprio atto, che

veniva considerato quale reclamo.

Il 6 luglio 2025 RA 1

spiegava di aver compilato lui stesso la dichiarazione. Giustificava il motivo

del ritardo con il fatto che era venuto a conoscenza tramite la madre del

curatelato del fatto che, erroneamente, “la dichiarazione della signora

comprendeva in doppio il valore locativo sulla casa di __________”, il quale in

realtà ammontava a fr. 7'412.- e non ai fr. 20'160.- dichiarati.

Con decisione del 9 luglio

2025, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, in considerazione della sua

tardività.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributarioRI 1, per il tramite del suo curatore RA

1, ribadisce le argomentazioni già esposte nel reclamo, reiterando la richiesta

di rettifica del valore locativo dell’abitazione primaria, il quale, per il

periodo fiscale 2024, sarebbe stato “accett[ato]” nell’importo di fr. 7'412.-.

D. Con le proprie

osservazioni del 6 agosto 2025, l’UT si conferma nelle motivazioni della

decisione impugnata evidenziando come neppure una revisione sarebbe

ammissibile, essendo il valore locativo determinato sulla base di quanto

dichiarato.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella

fattispecie, l’UT ha considerato la domanda di “rettifica di tassazione 2023”, inoltrata

dal ricorrente, quale reclamo contro la decisione di tassazione IC e IFD 2023

del 30 ottobre 2024. Non è pertanto entrato nel merito del “reclamo” del 3

luglio 2025, considerandolo tardivo. Non ha invece considerato la domanda in

questione quale istanza di rettifica e non si è dunque espressa al riguardo.

Considerandi

2.

2.1.

Nella misura in cui lo

scritto del curatore del contribuente è stato considerato quale reclamo contro

la decisione di tassazione, la decisione impugnata è conforme al diritto

applicabile.

2.2

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare

per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni

dalla notifica.

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera

all’estero il giorno di scadenza (art. 192 cpv. 2 e 3 LT; art. 133 cpv. 1

LIFD).

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.3

Né la LIFD né la LAID e

neppure la LT prescrivono una forma particolare per la notificazione delle

decisioni di tassazione. In pratica, la notificazione interviene generalmente

per posta semplice. L’onere della prova della notificazione e della data in cui

questa è avvenuta, in linea di principio, è a carico dell’autorità che intende

trarne una conseguenza giuridica. L’autorità sopporta pertanto le conseguenze

dell’assenza di prova, nel senso che, se la notificazione di un atto o la sua

data sono contestati e sussistono effettivamente dubbi a tale riguardo, ci si

deve fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio. La prova della

notificazione può tuttavia risultare da altri indizi rispetto alle indicazioni

postali o dall’insieme delle circostanze, per esempio da un successivo scambio

di corrispondenza o dal comportamento del destinatario (sentenza del Tribunale

federale 2C_250/2018 del 26.10.2018 consid. 5.2, con riferimenti a

giurisprudenza e dottrina).

2.4

Tornando al caso in esame,

si rileva che la decisione del 30 ottobre 2024 è stata notificata al curatore

del contribuente mediante posta semplice. Con scritto intitolato “Rettifica di

tassazione 2023”, consegnato brevi manu all’autorità fiscale in data 3

luglio 2025, dunque oltre otto mesi dopo l’emissione della decisione di

tassazione, il contribuente non ha sollevato alcuna questione in merito alla

tempestività dell’atto. Reso edotto dall’Ufficio Tributario circa l’avvenuta

scadenza del termine di 30 giorni previsto per la presentazione del reclamo, il

curatore RA 1 si è limitato a giustificare il ritardo con il fatto di essere

venuto a conoscenza, tramite la madre del curatelato, dell’erronea compilazione

della dichiarazione fiscale di quest’ultimo.

Alla luce di tali

circostanze, e in particolare del riconoscimento del ritardo da parte del

contribuente nonché della rilevante distanza temporale intercorsa tra

l’emissione della decisione e la presentazione dello scritto del 3 luglio 2025,

la decisione dell’UT, nella misura ha considerato lo scritto stesso quale

reclamo e lo ha dichiarato irricevibile, non può essere censurata.

3.

3.1.

Ci si può tuttavia chiedere

se lo scritto del 3 luglio 2025 del curatore del contribuente, che ha chiesto

la “rettificazione” della decisione di tassazione, non sia qualificabile come

domanda di rettificazione ai sensi degli articoli 150 LIFD e 235 LT.

Secondo tali disposti, di

identico tenore, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e

sentenze cresciute in giudicato possono essere rettificati, su richiesta o

d’ufficio, dall’autorità cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla notifica

(cpv. 1); la rettificazione di errori o la sua reiezione possono essere

impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o

sentenza (cpv. 2).

3.2

Poiché spettava

all’autorità di tassazione pronunciarsi nel merito dell’istanza di

rettificazione, gli atti devono essere rinviati a quest’ultima affinché emetta

una decisione, contro la quale saranno successivamente ammessi i rimedi del

reclamo allo stesso ufficio e del ricorso a questa Camera, come previsto dagli

artt. 150 cpv. 2 LIFD e 235 cpv. 2 LT.

Sarebbe

invece prematuro decidere già in questa sede l’esistenza o meno di un motivo di

rettificazione, poiché così facendo si violerebbe il diritto del ricorrente al

doppio grado di giudizio.

4.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. L’UT è tuttavia invitato a

esaminare lo scritto del 3 luglio 2025 quale istanza di rettificazione e ad

adottare una decisione motivata.

Vista la particolarità del

caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ L’UT

esaminerà lo scritto del 3 luglio 2025 quale istanza di rettificazione e

adotterà una decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: