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Decisione

80.2025.204

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, irrilevanza della proroga del termine concessa in un altro Cantone

2 settembre 2025Italiano12 min

multa. Oltre a ribadire gli argomenti già esposti nel reclamo, il ricorrente evidenzia

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.204

Lugano

2 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1 __________

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 4 agosto 2025 contro la decisione del 7 luglio 2025 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1, domiciliato a __________

e assoggettato a imposizione in Ticino per appartenenza economica, non ha

trasmesso la dichiarazione d’imposta IC 2023, neppure dopo tre proroghe del

termine. Con diffida del 19 marzo 2025, l’Ufficio circondariale di tassazione

di Lugano (di seguito, UT) gli ha assegnato un termine di 20 giorni per

adempiere all’obbligo dichiarativo, avvertendolo che, in caso di inadempimento,

gli sarebbe stata inflitta una multa.

b.

Con

messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2025 __________ trasmetteva all’UT

una richiesta di proroga di RI 1 datata 26 aprile 2025. Spiegava che, essendo

domiciliato a __________ e trovandosi in carcerazione preventiva, aveva

difficoltà a recuperare i giustificativi per la dichiarazione d’imposta. Per

questa ragione l’autorità fiscale grigionese gli aveva concesso una proroga

sino al 30 giugno 2025. Chiedeva quindi l’attribuzione di un identico termine

per presentare la medesima dichiarazione anche all’autorità ticinese.

c.

Con e-mail dello stesso

giorno a __________, l’UT informava il contribuente che, per poter dar seguito

alla richiesta era necessaria la conferma della proroga concessa dal Cantone

dei Grigioni.

B. Con decisione del 14

maggio 2025, l’autorità fiscale infliggeva al contribuente una multa

disciplinare di fr. 200.- e gli attribuiva un termine di 20 giorni per

presentare la dichiarazione d’imposta avvertendolo che, in caso di

inadempienza, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

Con un nuovo messaggio di

posta elettronica del 16 maggio 2025, __________ inoltrava all’UT la conferma

della proroga per presentare la dichiarazione d’imposta nel Cantone dei

Grigioni.

C. Con reclamo del 22

maggio 2025, RI 1 contestava la multa, rilevando di aver già spiegato di aver

beneficiato di una proroga del termine nei Grigioni. Dovendo inoltrare la

dichiarazione grigionese anche in Ticino, aveva richiesto un’analoga proroga.

Sosteneva pertanto che la multa disciplinare non rispettasse il termine da lui

richiesto e già concesso dall’autorità grigionese.

Con decisione del 7 luglio

2025 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che, entro il termine assegnato

con la diffida, non era stata concessa un’ulteriore proroga e che quella

concessa nel cantone di domicilio non aveva effetti in Ticino, trattandosi di

procedure di controllo dell’inoltro della dichiarazione distinte.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della

multa. Oltre a ribadire gli argomenti già esposti nel reclamo, il ricorrente evidenzia

di aver evaso la richiesta di conferma relativa alla proroga concessa

dall’autorità fiscale grigionese in data 16 maggio 2025. A suo dire,

occorrerebbe tenere conto dei tempi necessari per la ricezione della

corrispondenza da parte di chi si trova in detenzione preventiva. Nonostante

ciò, e senza attendere la sua risposta, l’UT gli avrebbe inflitto una multa

disciplinare già il 14 maggio 2025. Sostiene che vi sia stata una mancata

comunicazione interna tra il funzionario che ha ricevuto la richiesta di

proroga e quello che ha irrogato la sanzione. Lamenta che, non considerando le

difficoltà derivanti dalla detenzione preventiva, i contatti intercorsi con la

stessa autorità e la proroga già accordata dall’amministrazione fiscale

grigionese, l’UT avrebbe abusato della propria autorità. Aggiunge che, da anni,

l’UT manifesterebbe un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti. Nel caso

concreto, ritiene che non sussistano i presupposti per l’irrogazione di alcuna

multa, non avendo egli omesso alcun adempimento né commesso alcuna negligenza.

E. Nelle proprie

osservazioni, l’UT respinge l’accusa di aver adottato un atteggiamento

persecutorio nei confronti del contribuente. Precisa di aver concesso

complessivamente tre proroghe, l’ultima delle quali in data 27 marzo 2025, con

scadenza fissata al 30 aprile successivo. Poiché, in seguito alla richiesta di

ulteriore proroga del 5 maggio 2025, il contribuente non ha trasmesso la

documentazione richiesta, tale proroga non è stata accordata. La dichiarazione

d’imposta sarebbe pervenuta unicamente l’8 luglio 2025.

Diritto

1. 1.1.

In relazione alle imposte

cantonali, l’art. 55 della Legge federale del 14 dicembre 1990

sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)

prevede che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per

negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, è punito con la multa sino

a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.

Nel diritto ticinese,

secondo l’art. 257 cpv. 1 LT, chiunque, nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa

legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in

particolare:

a) non

consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli

articoli 253a e 253b;

è punito con la multa.

Per l’art. 257 cpv. 2 LT

la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo.

1.2.

Fra

le condotte sanzionate dall’art. 257 cpv. 1 LT rientra in particolare la

mancata consegna della dichiarazione d’imposta o degli allegati.

Secondo

l’art. 198 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale competente invita i contribuenti,

mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a

presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno

ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la

dichiarazione d’imposta.

Per

l’art. 198 cpv. 2 LT il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta

in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli

allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

L’art.

198 cpv. 3 LT prevede che il contribuente che omette di inviare la

dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta sia

diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per l’art. 198 cpv. 4 LT per

ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. L’art. 198

cpv. 5 LT dispone che contro la diffida sia data facoltà di reclamo

all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i

termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

1.3.

Affinché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

distinte condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella

colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale

o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la

diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a

collaborare

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la

scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

1.4.

L’art.

266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura

di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo

il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono

applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

Considerandi

2.

2.1.

In concreto, il ricorrente contesta la

multa disciplinare di fr. 200.– inflittagli con decisione del 14 maggio 2025 e

confermata il 7 luglio 2025. Argomenta che, con la richiesta di proroga del 5

maggio 2025, aveva spiegato di aver già beneficiato di una proroga da parte del

Cantone dei Grigioni, chiedendo lo stesso termine anche in Ticino, così da

poter presentare a quest’ultimo cantone la dichiarazione grigionese. Dopo

avergli chiesto di comprovare tale circostanza, l’autorità fiscale ticinese gli

avrebbe inflitto la multa senza attendere la sua risposta, che sarebbe

pervenuta appena due giorni dopo, ossia il 16 maggio 2025. Tale agire, oltre a

rivelare la mancanza di comunicazione fra il funzionario che ha ricevuto la

richiesta di proroga e quello che ha irrogato la sanzione, configurerebbe un

“abuso di autorità”.

2.2

Ora, già il 19 marzo 2025,

scaduta la seconda proroga del termine, il contribuente era stato diffidato,

con l’avvertenza che, in mancanza dell’adempimento degli obblighi dichiarativi

entro 30 giorni, sarebbe stata inflitta una multa. Secondo quanto riferito

dall’UT, tale termine è stato poi prorogato (per la terza volta) il 27 marzo

2025, fino al 30 aprile 2025.

2.3

Questa

Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati

avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è

già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa.

In

altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere

cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della

dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato

senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014 consid.

2.2).

Ne

consegue che, se l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per

presentare la dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida,

contenente la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi

procedurali, non è tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il

contribuente non abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato

(sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).

2.4

In ogni caso, una proroga del

termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla

decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.

Nel diritto fiscale i

termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la

procedura (Masmejean-Fey/Vianin,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n.

1.

ad art. 119 LIFD).

Un termine stabilito

dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.

119.

cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1

seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione

potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”),

l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata

dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).

L’eventuale inoltro della

domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di

un termine attribuito dall’autorità.

A maggior ragione,

considerato che il ricorrente aveva già beneficiato di numerose proroghe, non

può ritenersi censurabile il fatto che l’ultima richiesta sia stata respinta,

peraltro dopo che gli era stato chiesto di documentare l’asserita proroga concessa

nei Grigioni, senza che egli fornisse alcuna risposta.

2.5

2.5.1

In merito alla doglianza

relativa alla mancata considerazione, da parte dell’UT, della proroga concessa

dall’autorità di tassazione del Cantone dei Grigioni, si impongono le seguenti

precisazioni.

2.5.2

L'art.

2.

cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale

sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9

marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica,

sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede,

bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in

questi altri Cantoni.

Pertanto in ogni cantone

in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene

eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto

cantonale.

La Circolare n. 16 del 31

agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) osserva a tale

riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio

deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale

riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).

Evidentemente, ciò non

significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga

ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa

disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai

singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale (cfr. la sentenza CDT

n. 80.2014.34 del 14 marzo 2014 consid. 2.4).

2.5.3

Come visto, non vi è alcun

automatismo nel riconoscimento di una proroga concessa da altri cantoni. Peraltro,

malgrado il contribuente avesse ricevuto la proroga nel Cantone dei Grigioni il

27.

marzo 2025, lo ha comunicato all’autorità fiscale ticinese unicamente il 5

maggio 2025 quando, come si è detto, il termine (prorogato) per presentare la

dichiarazione in Ticino era già scaduto.

Anche sotto questo

profilo, il gravame si rivela destituito di fondamento.

3.

3.1.

Il ricorrente sostiene

genericamente che l’autorità di tassazione non avrebbe tenuto in debita

considerazione le “difficoltà dovute alla detenzione preventiva” cui è

astretto.

3.2

L’art. 192 cpv. 5 LT

prevede che la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza

degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a

malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante.

3.3

Ora, pur ammettendo che,

trovandosi in carcerazione preventiva dal 22 agosto 2024, il ricorrente possa

aver incontrato difficoltà aggiuntive nelle comunicazioni e nel rispetto dei

termini, va rilevato che ciò non gli ha impedito di impugnare la multa

inflittagli fino a questa Camera con un ricorso tempestivo, né di interagire

con le autorità fiscali ticinesi e grigionesi — personalmente o tramite quella

che si presume essere una persona vicina (__________) — ottenendo numerose

proroghe per la presentazione della dichiarazione. Già per questo motivo è da

escludere che il contribuente possa prevalersi di un motivo di restituzione dei

termini in relazione al regime di detenzione preventiva cui si trova

dall’estate 2024.

4.

La decisione con cui

l’autorità fiscale ha inflitto una multa di fr. 200.- a RI 1 è pertanto

legittima. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del

ricorrente.

3. C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: