80.2025.204
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, irrilevanza della proroga del termine concessa in un altro Cantone
2 settembre 2025Italiano12 min
multa. Oltre a ribadire gli argomenti già esposti nel reclamo, il ricorrente evidenzia
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.204
Lugano
2 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1 __________
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 agosto 2025 contro la decisione del 7 luglio 2025 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, domiciliato a __________
e assoggettato a imposizione in Ticino per appartenenza economica, non ha
trasmesso la dichiarazione d’imposta IC 2023, neppure dopo tre proroghe del
termine. Con diffida del 19 marzo 2025, l’Ufficio circondariale di tassazione
di Lugano (di seguito, UT) gli ha assegnato un termine di 20 giorni per
adempiere all’obbligo dichiarativo, avvertendolo che, in caso di inadempimento,
gli sarebbe stata inflitta una multa.
b.
Con
messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2025 __________ trasmetteva all’UT
una richiesta di proroga di RI 1 datata 26 aprile 2025. Spiegava che, essendo
domiciliato a __________ e trovandosi in carcerazione preventiva, aveva
difficoltà a recuperare i giustificativi per la dichiarazione d’imposta. Per
questa ragione l’autorità fiscale grigionese gli aveva concesso una proroga
sino al 30 giugno 2025. Chiedeva quindi l’attribuzione di un identico termine
per presentare la medesima dichiarazione anche all’autorità ticinese.
c.
Con e-mail dello stesso
giorno a __________, l’UT informava il contribuente che, per poter dar seguito
alla richiesta era necessaria la conferma della proroga concessa dal Cantone
dei Grigioni.
B. Con decisione del 14
maggio 2025, l’autorità fiscale infliggeva al contribuente una multa
disciplinare di fr. 200.- e gli attribuiva un termine di 20 giorni per
presentare la dichiarazione d’imposta avvertendolo che, in caso di
inadempienza, avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
Con un nuovo messaggio di
posta elettronica del 16 maggio 2025, __________ inoltrava all’UT la conferma
della proroga per presentare la dichiarazione d’imposta nel Cantone dei
Grigioni.
C. Con reclamo del 22
maggio 2025, RI 1 contestava la multa, rilevando di aver già spiegato di aver
beneficiato di una proroga del termine nei Grigioni. Dovendo inoltrare la
dichiarazione grigionese anche in Ticino, aveva richiesto un’analoga proroga.
Sosteneva pertanto che la multa disciplinare non rispettasse il termine da lui
richiesto e già concesso dall’autorità grigionese.
Con decisione del 7 luglio
2025 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che, entro il termine assegnato
con la diffida, non era stata concessa un’ulteriore proroga e che quella
concessa nel cantone di domicilio non aveva effetti in Ticino, trattandosi di
procedure di controllo dell’inoltro della dichiarazione distinte.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della
multa. Oltre a ribadire gli argomenti già esposti nel reclamo, il ricorrente evidenzia
di aver evaso la richiesta di conferma relativa alla proroga concessa
dall’autorità fiscale grigionese in data 16 maggio 2025. A suo dire,
occorrerebbe tenere conto dei tempi necessari per la ricezione della
corrispondenza da parte di chi si trova in detenzione preventiva. Nonostante
ciò, e senza attendere la sua risposta, l’UT gli avrebbe inflitto una multa
disciplinare già il 14 maggio 2025. Sostiene che vi sia stata una mancata
comunicazione interna tra il funzionario che ha ricevuto la richiesta di
proroga e quello che ha irrogato la sanzione. Lamenta che, non considerando le
difficoltà derivanti dalla detenzione preventiva, i contatti intercorsi con la
stessa autorità e la proroga già accordata dall’amministrazione fiscale
grigionese, l’UT avrebbe abusato della propria autorità. Aggiunge che, da anni,
l’UT manifesterebbe un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti. Nel caso
concreto, ritiene che non sussistano i presupposti per l’irrogazione di alcuna
multa, non avendo egli omesso alcun adempimento né commesso alcuna negligenza.
E. Nelle proprie
osservazioni, l’UT respinge l’accusa di aver adottato un atteggiamento
persecutorio nei confronti del contribuente. Precisa di aver concesso
complessivamente tre proroghe, l’ultima delle quali in data 27 marzo 2025, con
scadenza fissata al 30 aprile successivo. Poiché, in seguito alla richiesta di
ulteriore proroga del 5 maggio 2025, il contribuente non ha trasmesso la
documentazione richiesta, tale proroga non è stata accordata. La dichiarazione
d’imposta sarebbe pervenuta unicamente l’8 luglio 2025.
Diritto
1. 1.1.
In relazione alle imposte
cantonali, l’art. 55 della Legge federale del 14 dicembre 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)
prevede che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per
negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, è punito con la multa sino
a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.
Nel diritto ticinese,
secondo l’art. 257 cpv. 1 LT, chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli
articoli 253a e 253b;
è punito con la multa.
Per l’art. 257 cpv. 2 LT
la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
1.2.
Fra
le condotte sanzionate dall’art. 257 cpv. 1 LT rientra in particolare la
mancata consegna della dichiarazione d’imposta o degli allegati.
Secondo
l’art. 198 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale competente invita i contribuenti,
mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a
presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno
ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la
dichiarazione d’imposta.
Per
l’art. 198 cpv. 2 LT il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta
in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli
allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
L’art.
198 cpv. 3 LT prevede che il contribuente che omette di inviare la
dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta sia
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine. Per l’art. 198 cpv. 4 LT per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. L’art. 198
cpv. 5 LT dispone che contro la diffida sia data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i
termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
1.3.
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella
colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale
o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la
diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a
collaborare
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
1.4.
L’art.
266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura
di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo
il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono
applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Considerandi
2.
2.1.
In concreto, il ricorrente contesta la
multa disciplinare di fr. 200.– inflittagli con decisione del 14 maggio 2025 e
confermata il 7 luglio 2025. Argomenta che, con la richiesta di proroga del 5
maggio 2025, aveva spiegato di aver già beneficiato di una proroga da parte del
Cantone dei Grigioni, chiedendo lo stesso termine anche in Ticino, così da
poter presentare a quest’ultimo cantone la dichiarazione grigionese. Dopo
avergli chiesto di comprovare tale circostanza, l’autorità fiscale ticinese gli
avrebbe inflitto la multa senza attendere la sua risposta, che sarebbe
pervenuta appena due giorni dopo, ossia il 16 maggio 2025. Tale agire, oltre a
rivelare la mancanza di comunicazione fra il funzionario che ha ricevuto la
richiesta di proroga e quello che ha irrogato la sanzione, configurerebbe un
“abuso di autorità”.
2.2
Ora, già il 19 marzo 2025,
scaduta la seconda proroga del termine, il contribuente era stato diffidato,
con l’avvertenza che, in mancanza dell’adempimento degli obblighi dichiarativi
entro 30 giorni, sarebbe stata inflitta una multa. Secondo quanto riferito
dall’UT, tale termine è stato poi prorogato (per la terza volta) il 27 marzo
2025, fino al 30 aprile 2025.
2.3
Questa
Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati
avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è
già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa.
In
altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere
cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della
dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato
senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014 consid.
2.2).
Ne
consegue che, se l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per
presentare la dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida,
contenente la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi
procedurali, non è tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il
contribuente non abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato
(sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).
2.4
In ogni caso, una proroga del
termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla
decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.
Nel diritto fiscale i
termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la
procedura (Masmejean-Fey/Vianin,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n.
1.
ad art. 119 LIFD).
Un termine stabilito
dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.
119.
cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1
seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione
potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”),
l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata
dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
L’eventuale inoltro della
domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di
un termine attribuito dall’autorità.
A maggior ragione,
considerato che il ricorrente aveva già beneficiato di numerose proroghe, non
può ritenersi censurabile il fatto che l’ultima richiesta sia stata respinta,
peraltro dopo che gli era stato chiesto di documentare l’asserita proroga concessa
nei Grigioni, senza che egli fornisse alcuna risposta.
2.5
2.5.1
In merito alla doglianza
relativa alla mancata considerazione, da parte dell’UT, della proroga concessa
dall’autorità di tassazione del Cantone dei Grigioni, si impongono le seguenti
precisazioni.
2.5.2
L'art.
2.
cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9
marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica,
sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede,
bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in
questi altri Cantoni.
Pertanto in ogni cantone
in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene
eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto
cantonale.
La Circolare n. 16 del 31
agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) osserva a tale
riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio
deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale
riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4).
Evidentemente, ciò non
significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga
ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa
disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai
singoli cantoni per l’inoltro della dichiarazione fiscale (cfr. la sentenza CDT
n. 80.2014.34 del 14 marzo 2014 consid. 2.4).
2.5.3
Come visto, non vi è alcun
automatismo nel riconoscimento di una proroga concessa da altri cantoni. Peraltro,
malgrado il contribuente avesse ricevuto la proroga nel Cantone dei Grigioni il
27.
marzo 2025, lo ha comunicato all’autorità fiscale ticinese unicamente il 5
maggio 2025 quando, come si è detto, il termine (prorogato) per presentare la
dichiarazione in Ticino era già scaduto.
Anche sotto questo
profilo, il gravame si rivela destituito di fondamento.
3.
3.1.
Il ricorrente sostiene
genericamente che l’autorità di tassazione non avrebbe tenuto in debita
considerazione le “difficoltà dovute alla detenzione preventiva” cui è
astretto.
3.2
L’art. 192 cpv. 5 LT
prevede che la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza
degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a
malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante.
3.3
Ora, pur ammettendo che,
trovandosi in carcerazione preventiva dal 22 agosto 2024, il ricorrente possa
aver incontrato difficoltà aggiuntive nelle comunicazioni e nel rispetto dei
termini, va rilevato che ciò non gli ha impedito di impugnare la multa
inflittagli fino a questa Camera con un ricorso tempestivo, né di interagire
con le autorità fiscali ticinesi e grigionesi — personalmente o tramite quella
che si presume essere una persona vicina (__________) — ottenendo numerose
proroghe per la presentazione della dichiarazione. Già per questo motivo è da
escludere che il contribuente possa prevalersi di un motivo di restituzione dei
termini in relazione al regime di detenzione preventiva cui si trova
dall’estate 2024.
4.
La decisione con cui
l’autorità fiscale ha inflitto una multa di fr. 200.- a RI 1 è pertanto
legittima. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del
ricorrente.
3. C
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: