80.2025.21
Procedura: reclamo, contestazione di decisioni relative a periodi fiscali precedenti, decisioni passate in giudicato, competenza dell’autorità di tassazione in materia di revisione
16 aprile 2025Italiano9 min
“valutare il riversamento degli importi versati in eccedenza” per i periodi fiscali
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.21
Lugano
16 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
Oggetto
·
ricorso del 20 gennaio 2025
contro la decisione del 27 dicembre 2024 in materia di IC 2023;
·
“ricorso” del 20 gennaio 2025
contro:
o la decisione di tassazione dell’11 settembre 2019 in
materia di IC 2017;
o la decisione di tassazione dopo reclamo del 20
novembre 2019 in materia di IC 2018;
o la decisione di tassazione dopo reclamo del 9 aprile
2021 in materia di IC 2019;
o la decisione di tassazione del 23 giugno 2021 in
materia di IC 2020;
o la decisione di tassazione del 12 ottobre 2022 in
materia di IC 2021;
o la decisione di tassazione dopo rettificazione del
16 agosto 2023 in materia di IC 2022.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
fiscale IC e IFD 2023 datata 23 settembre 2024 compilata solo parzialmente, RI
1 dichiarava dei redditi da pensione, rendite e assegni per complessivi fr.
36'917.-, un reddito da sostanza immobiliare di fr. 76'757.-, e delle deduzioni
per complessivi fr. 40'309.-. Esponeva inoltre una sostanza imponibile di fr.
200'891.-.
B. Con decisione di
tassazione IC e IFD 2023 del 20 novembre 2024, l’RS 1 (in seguito: UT)
accertava un reddito imponibile di fr. 63'300.- (di pari importo quello
determinante per l’aliquota) e una sostanza imponibile di zero franchi.
C. Con reclamo del 28
novembre 2024 RI 1 dichiarava di contestare il dato relativo alla sostanza
imponibile complessiva. Evidenziava come negli anni dal 2017 al 2022 la stessa
fosse stata sempre quantificata fra i fr. 184'525.- ed i fr. 146'000.- mentre
anche dal 2014 al 2016 era stata accertata in fr. 0.-. Chiedeva quindi “la
riapertura e il riesame della situazione venutasi a creare”, invitando l’UT a
“valutare il riversamento degli importi versati in eccedenza” per i periodi fiscali
dal 2017 al 2022.
D. Con decisione del 27
dicembre 2024, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo contro la decisione IC e
IFD 2023, in quanto faceva difetto la legittimazione a reclamare poiché
“essendo l’imposta pari a zero franchi manca un interesse attuale degno di
protezione”. “A titolo abbondanziale” evidenziava inoltre come, per le medesime
ragioni, anche le richieste per gli anni dal 2017 al 2022 fossero irricevibili.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione di tassazione dopo
reclamo 2023 e, “conseguentemente”, anche le “decisioni di tassazione” per gli
anni dal 2017 al 2022. Rilevando ancora una volta la discrepanza fra i valori
della sostanza imponibile accertati per il 2023 e quelli quantificati per gli
anni precedenti senza che, a mente sua, la sua situazione abbia subito alcun
cambiamento, ritiene “possibile” che negli anni dal 2017 al 2022 l’autorità di
tassazione abbia esposto la medesima sostanza immobiliare sia per lei che per
la madre. Chiede quindi la “riapertura e il riesame” delle decisioni di
tassazione dagli anni 2017 al 2023 che “potrebbero richiedere la modifica delle
decisioni di tassazioni coinvolte”, sostenendo l’esistenza di un interesse
degno di protezione poiché le stesse le cagionerebbero uno svantaggio
economico.
G. Nelle proprie
osservazioni del 27 gennaio 2025, l’UT sottolinea che per tutti i periodi
fiscali dedotti in giudizio sia la ricorrente che la madre avevano presentato
delle dichiarazioni poco chiare e incomplete. Ad ogni modo la decisione per il
2023 parrebbe corretta. Per quanto riguarda la situazione della madre, la
stessa verrà valutata nel reclamo tutt’ora pendente.
Diritto
1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso
in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1
Nel caso in esame,
l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, per
il fatto che non era debitrice di alcuna imposta sulla sostanza.
2.2
Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT
contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e
giurisprudenza citata).
2.3
La
decisione di tassazione IC 2023 del 20 novembre 2024 ha commisurato la sostanza
imponibile e l’imposta sulla sostanza in zero franchi, sicché è evidente che la
contribuente non aveva alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una
pronuncia dell’autorità di tassazione sul suo reclamo (cfr. anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art.
132.
LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad §
140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber
[a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz.,
Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870). Un’eventuale riduzione della sostanza non avrebbe alcun riflesso sul
debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.
Ne consegue che la
decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo della contribuente, si rivela legittima. Il ricorso è pertanto
respinto.
3.
3.1.
Nella decisione
contestata, con cui ha dichiarato irricevibile il reclamo contro la decisione
di tassazione 2023 in quanto faceva difetto la legittimazione a reclamare, l’autorità
di tassazione non ha dato seguito alla richiesta di “valutare il riversamento
degli importi versati in eccedenza sulla sostanza immobiliare” per gli anni dal
2017.
al 2022, tutti periodi fiscali per i quali erano state emesse decisioni
già cresciute in giudicato. Al riguardo si è limitata ad indicare “a titolo
abbondanziale” che “anche le richieste per gli anni dal 2017 al 2022 sono di
fatto irricevibili, non generando alcun dovuto d’importa relativamente
all’imposta sulla sostanza”.
Tali richieste andavano tuttavia
intese quali domande di revisione, secondo l’art. 232 cpv. 1 LT.
3.2
Secondo
l’art. 234 cpv. 1 LT, la revisione compete all’autorità che ha emanato la
decisione o sentenza. Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la
decisione o la sentenza precedente e decide di nuovo (cpv. 2). La reiezione
della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere
impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o
sentenza anteriori (cpv. 3).
3.3
Anche con il
ricorso, RI 1 oltre ad avversare la decisione di tassazione del 27 dicembre
2024.
in materia di IC 2023, ha dichiarato di contestare “conseguentemente”
anche le “decisioni di tassazione” relative ai periodi fiscali dal 2017 al
2022.
In particolare chiede “la riapertura e il riesame” delle decisioni passate
in giudicato, lasciando intendere che, alla luce della valutazione operata
dall’UT per il 2023, per tali periodi fiscali potesse essergli stata computata
una sostanza imponibile eccessiva.
3.4
Nella
fattispecie, poiché spettava all’autorità di tassazione pronunciarsi nel merito
dell’istanza di revisione presentata da RI 1 per i periodi fiscali dal 2017 al
2022, gli atti devono essere rinviati all’UT affinché emetta una decisione
contro la quale saranno poi ammessi ancora i rimedi del reclamo allo stesso ufficio
e del ricorso a questa Camera, come disposto dall’art. 234 cpv. 3 LT.
Sarebbe
invece prematuro decidere già in questa sede l’esistenza o meno di un motivo di
revisione nel senso dell’art. 232 cpv. 1 LT, poiché così facendo si
violerebbe il diritto della ricorrente al doppio grado di giudizio.
4.
Ne consegue che il
ricorso in materia di IC 2023 è respinto, mentre le domande di revisione per i
periodi fiscali dal 2017 al 2022 sono irricevibili. Limitatamente ai periodi
fiscali dal 2017 al 2022 gli atti devono essere rinviati all’UT, affinché entri
nel merito delle istanze di revisione del 28 novembre 2024.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso contro la decisione su reclamo in materia di IC 2023 è respinto.
1.2. Le
domande di revisione delle decisioni di tassazione [dopo
reclamo/rettificazione] dal 2017 al 2022 sono irricevibili.
§ Di
conseguenza, limitatamente ai periodi fiscali dal 2017 al 2022 gli atti sono
rinviati all’UT affinché entri nel merito delle istanze di revisione del 28
novembre 2024.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: