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Decisione

80.2025.21

Procedura: reclamo, contestazione di decisioni relative a periodi fiscali precedenti, decisioni passate in giudicato, competenza dell’autorità di tassazione in materia di revisione

16 aprile 2025Italiano9 min

“valutare il riversamento degli importi versati in eccedenza” per i periodi fiscali

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.21

Lugano

16 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

Oggetto

·

ricorso del 20 gennaio 2025

contro la decisione del 27 dicembre 2024 in materia di IC 2023;

·

“ricorso” del 20 gennaio 2025

contro:

o la decisione di tassazione dell’11 settembre 2019 in

materia di IC 2017;

o la decisione di tassazione dopo reclamo del 20

novembre 2019 in materia di IC 2018;

o la decisione di tassazione dopo reclamo del 9 aprile

2021 in materia di IC 2019;

o la decisione di tassazione del 23 giugno 2021 in

materia di IC 2020;

o la decisione di tassazione del 12 ottobre 2022 in

materia di IC 2021;

o la decisione di tassazione dopo rettificazione del

16 agosto 2023 in materia di IC 2022.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

fiscale IC e IFD 2023 datata 23 settembre 2024 compilata solo parzialmente, RI

1 dichiarava dei redditi da pensione, rendite e assegni per complessivi fr.

36'917.-, un reddito da sostanza immobiliare di fr. 76'757.-, e delle deduzioni

per complessivi fr. 40'309.-. Esponeva inoltre una sostanza imponibile di fr.

200'891.-.

B. Con decisione di

tassazione IC e IFD 2023 del 20 novembre 2024, l’RS 1 (in seguito: UT)

accertava un reddito imponibile di fr. 63'300.- (di pari importo quello

determinante per l’aliquota) e una sostanza imponibile di zero franchi.

C. Con reclamo del 28

novembre 2024 RI 1 dichiarava di contestare il dato relativo alla sostanza

imponibile complessiva. Evidenziava come negli anni dal 2017 al 2022 la stessa

fosse stata sempre quantificata fra i fr. 184'525.- ed i fr. 146'000.- mentre

anche dal 2014 al 2016 era stata accertata in fr. 0.-. Chiedeva quindi “la

riapertura e il riesame della situazione venutasi a creare”, invitando l’UT a

“valutare il riversamento degli importi versati in eccedenza” per i periodi fiscali

dal 2017 al 2022.

D. Con decisione del 27

dicembre 2024, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo contro la decisione IC e

IFD 2023, in quanto faceva difetto la legittimazione a reclamare poiché

“essendo l’imposta pari a zero franchi manca un interesse attuale degno di

protezione”. “A titolo abbondanziale” evidenziava inoltre come, per le medesime

ragioni, anche le richieste per gli anni dal 2017 al 2022 fossero irricevibili.

F. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione di tassazione dopo

reclamo 2023 e, “conseguentemente”, anche le “decisioni di tassazione” per gli

anni dal 2017 al 2022. Rilevando ancora una volta la discrepanza fra i valori

della sostanza imponibile accertati per il 2023 e quelli quantificati per gli

anni precedenti senza che, a mente sua, la sua situazione abbia subito alcun

cambiamento, ritiene “possibile” che negli anni dal 2017 al 2022 l’autorità di

tassazione abbia esposto la medesima sostanza immobiliare sia per lei che per

la madre. Chiede quindi la “riapertura e il riesame” delle decisioni di

tassazione dagli anni 2017 al 2023 che “potrebbero richiedere la modifica delle

decisioni di tassazioni coinvolte”, sostenendo l’esistenza di un interesse

degno di protezione poiché le stesse le cagionerebbero uno svantaggio

economico.

G. Nelle proprie

osservazioni del 27 gennaio 2025, l’UT sottolinea che per tutti i periodi

fiscali dedotti in giudizio sia la ricorrente che la madre avevano presentato

delle dichiarazioni poco chiare e incomplete. Ad ogni modo la decisione per il

2023 parrebbe corretta. Per quanto riguarda la situazione della madre, la

stessa verrà valutata nel reclamo tutt’ora pendente.

Diritto

1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso

in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1

Nel caso in esame,

l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, per

il fatto che non era debitrice di alcuna imposta sulla sostanza.

2.2

Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT

contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.).

In altri termini, perché

sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:

è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra

natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare

e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque

altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e

giurisprudenza citata).

2.3

La

decisione di tassazione IC 2023 del 20 novembre 2024 ha commisurato la sostanza

imponibile e l’imposta sulla sostanza in zero franchi, sicché è evidente che la

contribuente non aveva alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una

pronuncia dell’autorità di tassazione sul suo reclamo (cfr. anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 12 ad art.

132.

LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1153; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar

zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad §

140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber

[a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz.,

Muri-Berna, 2009, n. 17 ad § 192, p. 1870). Un’eventuale riduzione della sostanza non avrebbe alcun riflesso sul

debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi.

Ne consegue che la

decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile

il reclamo della contribuente, si rivela legittima. Il ricorso è pertanto

respinto.

3.

3.1.

Nella decisione

contestata, con cui ha dichiarato irricevibile il reclamo contro la decisione

di tassazione 2023 in quanto faceva difetto la legittimazione a reclamare, l’autorità

di tassazione non ha dato seguito alla richiesta di “valutare il riversamento

degli importi versati in eccedenza sulla sostanza immobiliare” per gli anni dal

2017.

al 2022, tutti periodi fiscali per i quali erano state emesse decisioni

già cresciute in giudicato. Al riguardo si è limitata ad indicare “a titolo

abbondanziale” che “anche le richieste per gli anni dal 2017 al 2022 sono di

fatto irricevibili, non generando alcun dovuto d’importa relativamente

all’imposta sulla sostanza”.

Tali richieste andavano tuttavia

intese quali domande di revisione, secondo l’art. 232 cpv. 1 LT.

3.2

Secondo

l’art. 234 cpv. 1 LT, la revisione compete all’autorità che ha emanato la

decisione o sentenza. Se esiste un motivo di revisione, l’autorità annulla la

decisione o la sentenza precedente e decide di nuovo (cpv. 2). La reiezione

della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere

impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o

sentenza anteriori (cpv. 3).

3.3

Anche con il

ricorso, RI 1 oltre ad avversare la decisione di tassazione del 27 dicembre

2024.

in materia di IC 2023, ha dichiarato di contestare “conseguentemente”

anche le “decisioni di tassazione” relative ai periodi fiscali dal 2017 al

2022.

In particolare chiede “la riapertura e il riesame” delle decisioni passate

in giudicato, lasciando intendere che, alla luce della valutazione operata

dall’UT per il 2023, per tali periodi fiscali potesse essergli stata computata

una sostanza imponibile eccessiva.

3.4

Nella

fattispecie, poiché spettava all’autorità di tassazione pronunciarsi nel merito

dell’istanza di revisione presentata da RI 1 per i periodi fiscali dal 2017 al

2022, gli atti devono essere rinviati all’UT affinché emetta una decisione

contro la quale saranno poi ammessi ancora i rimedi del reclamo allo stesso ufficio

e del ricorso a questa Camera, come disposto dall’art. 234 cpv. 3 LT.

Sarebbe

invece prematuro decidere già in questa sede l’esistenza o meno di un motivo di

revisione nel senso dell’art. 232 cpv. 1 LT, poiché così facendo si

violerebbe il diritto della ricorrente al doppio grado di giudizio.

4.

Ne consegue che il

ricorso in materia di IC 2023 è respinto, mentre le domande di revisione per i

periodi fiscali dal 2017 al 2022 sono irricevibili. Limitatamente ai periodi

fiscali dal 2017 al 2022 gli atti devono essere rinviati all’UT, affinché entri

nel merito delle istanze di revisione del 28 novembre 2024.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso contro la decisione su reclamo in materia di IC 2023 è respinto.

1.2. Le

domande di revisione delle decisioni di tassazione [dopo

reclamo/rettificazione] dal 2017 al 2022 sono irricevibili.

§ Di

conseguenza, limitatamente ai periodi fiscali dal 2017 al 2022 gli atti sono

rinviati all’UT affinché entri nel merito delle istanze di revisione del 28

novembre 2024.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: