80.2025.211
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, mancata pronuncia in merito a elemento soggettivo e commisurazione della sanzione, annullamento
16 ottobre 2025Italiano16 min
insieme ai fratelli __________ e __________, il mapp. n. __________ RFD di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.211
Lugano
16 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 agosto 2025 contro la decisione del 14 luglio 2025 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
Fatti
A. RI 1, cittadino
elvetico residente a __________ in __________, è assoggettato alle imposte in
Svizzera e nel Canton Ticino per aver ereditato, in comunione ereditaria
insieme ai fratelli __________ e __________, il mapp. n. __________ RFD di __________,
in seguito al decesso del padre __________, avvenuto il __________ 2022.
B. Non avendo RI 1 inoltrato
la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2023, il 14 aprile 2025 l’RS
1 (in seguito: UT) gli ha inviato un richiamo. Con decisione del 14 maggio 2025,
gli ha quindi notificato una diffida, con la quale gli ha attribuito un termine
di 20 giorni per la presentazione della dichiarazione d’imposta, avvertendolo
che in caso d’inosservanza gli sarebbe stata inflitta una multa per violazione
degli obblighi procedurali.
Non avendo il contribuente
inviato la dichiarazione, con decisione del 21 giugno 2025 l’UT gli ha inflitto
una multa per violazione degli obblighi procedurali di fr. 5'400.-.
C. Il contribuente, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione con reclamo dell’11 luglio
2025. In primo luogo, ha contestato la legittimità stessa della multa, in
quanto a suo dire l’UT disponeva già delle dichiarazioni d’imposta dei
fratelli, coeredi, che corrispondevano esattamente a quella che egli avrebbe
dovuto presentare. In tal modo sarebbe già stato in possesso delle informazioni
necessarie a procedere con la tassazione. Ha chiesto inoltre di essere sentito
e di concedergli una proroga per la presentazione della dichiarazione sino al
momento dell’audizione.
L’autorità di tassazione ha
respinto il reclamo, con decisione del 14 luglio 2025, argomentando che il
contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione d’imposta
indipendentemente dall’agire dei fratelli coeredi. Inoltre, il contribuente non
avrebbe chiesto una proroga nel termine impartitogli con la diffida del 14
maggio 2025 e nel computo della multa era stata tenuta in considerazione la
recidività del contribuente.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’RA 1,
postula nuovamente l’annullamento della multa disciplinare. Come già nel
reclamo, ritiene ingiustificato tale provvedimento, in quanto il fisco
disponeva già dei dati necessari alla tassazione, a seguito della presentazione
della dichiarazione d’imposta 2023 da parte dei fratelli coeredi. I dati
sarebbero i medesimi, in quanto egli è imponibile limitatamente alla sua quota
d’interessenza nella successione del padre e non disporrebbe di alcun altro reddito
o sostanza in Svizzera. Inoltre, l’autorità di tassazione non avrebbe provato
di avergli inviato la diffida precedente alla sanzione. Infine il ricorrente
censura una violazione del diritto di essere sentiti, non essendo stato
convocato dall’autorità fiscale sebbene lo avesse espressamente richiesto nel
reclamo.
E. Nelle sue
osservazioni del 22 agosto 2025, l’UT propone una riduzione della multa da fr.
5'400.- a fr. 2'700.-, attribuendo le spese a carico del ricorrente. Nel merito
rimanda alle motivazioni già addotte nella decisione su reclamo del 14 luglio 2025.
L’UT rileva che la multa è
stata preceduta da un richiamo il 14 aprile 2025 e da una diffida il 14 maggio 2025.
Quanto alla pretesa violazione del diritto di essere sentito, l’UT non avrebbe
ritenuto di dover convocare il contribuente, in quanto i fatti erano già
sufficientemente chiariti. Infine osserva che il contribuente risulta essere
recidivo, in quanto negli anni non ha mai presentato la dichiarazione
d’imposta, lasciandosi sempre tassare d’ufficio.
F. Il contribuente, con
replica spontanea del 5 settembre 2025, sottolinea che l’UT avrebbe ammesso
nelle osservazioni di aver violato il diritto di essere sentito e che la
riduzione dell’importo scaturirebbe dalla consapevolezza dell’UT dell’infondatezza
del provvedimento. Inoltre, ribadisce di aver già pagato le imposte del 2023 e
che la dichiarazione d’imposta è stata nel frattempo presentata. Ritiene infine
che l’importo di fr. 2'700.- non sia comunque proporzionato.
In via principale, chiede
nuovamente l’annullamento della multa disciplinare e, in via subordinata, la sua
riduzione a fr. 100.-.
Diritto
1. Secondo gli articoli
124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale competente invita i
contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio
del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Anche i contribuenti che
non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono
presentare la dichiarazione d’imposta.
Per gli articoli 124 cpv.
2 LIFD e 198 cpv. 2 LT il contribuente deve compilare la dichiarazione
d’imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con
gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Gli articoli 124 cpv. 3
LIFD e 198 cpv. 3 LT prevedono che il contribuente che omette di inviare la
dichiarazione d’imposta o che presenta una dichiarazione d’imposta incompleta sia
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
2. 2.1.
Per
quanto concerne l’imposta federale diretta, l’art. 174 cpv. 1 LIFD dispone che
chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una disposizione presa in
applicazione di quest’ultima, in particolare:
a. non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati di cui dev’essere corredata;
b. non
adempie l’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c. viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario,
sia punito con la multa.
Per l’art. 174 cpv. 2 LIFD
la multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000
franchi al massimo.
2.2.
In relazione alle imposte
cantonali, l’art. 55 della Legge federale del 14 dicembre 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS
642.14) prevede che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per
negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, è punito con la multa sino
a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.
2.3.
Nel diritto ticinese,
secondo l’art. 257 cpv. 1 LT, chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli
articoli 253a e 253b;
è punito con la multa.
Per l’art. 257 cpv. 2 LT
la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
3. 3.1.
Come ha affermato il
Tribunale federale, facendo riferimento alla dottrina in materia, le
disposizioni citate reprimono le violazioni di obblighi procedurali o, secondo
alcuni autori, l’insubordinazione a un’ingiunzione dell’autorità. Il bene
giuridico tutelato da questi articoli è la buona esecuzione della tassazione,
che è messa in pericolo dalla condotta recalcitrante del contribuente; inoltre,
questo comportamento provoca, indirettamente, la messa in pericolo, perlomeno
astratta, del credito fiscale della collettività.
La sanzione non ha la sola
funzione di punire il contribuente, ma mira anche a costringerlo a conformarsi
alle ingiunzioni che gli sono state fatte quando non obbedisce a un obbligo cui
è tenuto. La sanzione deve consentire all’autorità di tassazione di stabilire
in modo esatto e completo gli elementi imponibili, al fine di stabilire le
imposte dovute; se il contribuente non adempie i suoi obblighi, vi è infatti il
rischio che questi elementi siano sottostimati e, di conseguenza, che l’onere
fiscale sia ridotto indebitamente.
Fra gli articoli 55 LAID e
174 LIFD c’è concorso ideale, poiché i beni giuridici tutelati dalle due
disposizioni sono diversi: mirano entrambi a garantire l’esecuzione di un
obbligo procedurale, ma l’uno tutela, in ultima analisi, il credito
dell’imposta federale diretta e l’altro il credito dell’imposta cantonale e di
quella comunale, messi in pericolo dalla condotta del contribuente.
Le multe d’ordine inflitte
per violazione degli obblighi procedurali sono da tempo qualificate sanzioni
penali, oltre che provvedimenti coattivi. La multa deve pertanto essere
stabilita in ogni caso in base alla colpevolezza del contribuente. Si deve procedere
ad una valutazione adeguata del caso, prendendo in considerazione tutte le
peculiarità, come la gravità della colpa e la situazione personale del
contribuente, in particolare la sua situazione finanziaria e gli effetti della
pena sulla sua situazione («Strafempfindlichkeit»). La multa deve
rappresentare una sanzione efficace e non una semplice misura bagatellare
(sentenza del TF 2C_576/2016 / 2C_577/2016 del 6 marzo 2017 consid. 3.1, in DTF
143 IV 130, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
3.2.
Dal momento che le multe
degli articoli 55 LAID e 174 LIFD sono qualificate sanzioni penali, la pena
dovrebbe essere fissata secondo i principi generali del Codice penale svizzero
del 21 dicembre 1937 (RS 311.0), in particolare l’art. 47 CP (cfr. art. 333
cpv. 1 e 106 cpv. 3 CP). La giurisprudenza aveva già riconosciuto che tali
disposizioni penali si applicano nell’ambito della sottrazione d’imposta (art.
175 LIFD), che è qualificata «echtes Strafverfahren». Secondo la Suprema
Corte, non si vede cosa si opponga alla loro considerazione in relazione agli
articoli 55 LAID e 174 LIFD. D’altronde, i criteri stabiliti dalla
giurisprudenza per commisurare le multe d’ordine corrispondono a quelli
previsti dall’art. 47 CP, cioè la colpevolezza dell’autore, cosa che impone di
considerare in particolare i precedenti di quest’ultimo, la sua situazione
personale, l’effetto della pena sul suo avvenire, come pure il suo movente (DTF
143 IV 130 consid. 3.2, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
3.3.
Secondo la Circolare n.
12/2022 del 1° gennaio 2022 della Divisione delle contribuzioni (Multa per
violazione di obblighi procedurali), per la commisurazione della multa si tiene
conto della capacità contributiva del soggetto fiscale, ma il criterio
principale consiste nella commisurazione della colpa. Per la determinazione
della capacità contributiva, di principio, fa stato il totale dell'imposta cantonale
annua stabilita nell’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato (n.
5.1).
Secondo
la tabella allegata alla Circolare n. 12/2022, l’ammontare della multa, per i
contribuenti illimitatamente imponibili nel Cantone come pure per le persone
limitatamente imponibili con domicilio o sede all’estero, si determina in base
ai seguenti criteri:
Totale imposta
cantonale annua
multa
fino a
5'000
100
da
5'001
a
15'000
300
da
15'001
a
45'000
600
da
45'001
a
75'000
1’200
da
75'001
1’800
Gli
importi stabiliti nella tabella rappresentano l’ammontare complessivo dovuto
sia in base alla LT che alla LIFD e si riferiscono al caso standard di colpa,
che consiste nella negligenza semplice per non aver dato seguito alla diffida (Circolare
n. 12/2022, n. 5.2.1).
Qualora si riesca a
provare che l'infrazione è stata commessa con intenzionalità (e non per
semplice negligenza), la multa base verrà di regola raddoppiata (Circolare n.
12/2022, n. 5.2.2).
Se colui che viola un
obbligo procedurale, nei periodi fiscali precedenti o in quello in corso, è già
stato oggetto di multe disciplinari, l'ulteriore multa sarà determinata secondo
la seguente progressione:
I. recidiva multa
base x 2
Considerandi
II. recidiva multa
base x 3
III. recidiva multa
base x 4
e così di seguito fino
all’importo massimo complessivo di 20'000 franchi (IC + IFD) (Circolare n.
12/2022, n. 5.2.3).
4.
4.1.
Nella fattispecie, RI 1
non ha presentato tempestivamente la dichiarazione d’imposta 2023. L’UT ha
proceduto quindi ad inviargli un richiamo, il 14 aprile 2025, ed in seguito, il
14.
maggio 2025, gli ha notificato una diffida, con invio raccomandato estero, che
gli è stata recapitata il 20 maggio 2025.
Una volta scaduto
infruttuosamente il termine attribuitogli con la diffida, erano realizzati i
presupposti perché fosse sanzionato per violazione degli obblighi procedurali.
La censura del ricorrente
in merito al fatto che l’UT non avrebbe comprovato di avergli inviato la diffida
non trova fondamento, in quanto la diffida risulta essergli stata recapitata
correttamente in Portogallo il 20 maggio 2025. Di conseguenza la procedura di
diffida adottata dall’UT non è viziata, come da lui lamentato. La multa
disciplinare gli è stata inflitta il 21 giugno 2025, quindi correttamente a
seguito del termine di 20 giorni impartito con la diffida.
4.2
Il ricorrente, sia nel
reclamo sia nel ricorso, sostiene che non vi fosse alcuna necessità da parte
dell’UT di emettere un provvedimento disciplinare per violazione dei doveri
procedurali, in quanto disponeva già dei dati fiscali necessari, desumibili
dalle dichiarazioni dei suoi fratelli, le quali sarebbero identiche a quella
che avrebbe dovuto presentare lui stesso. Di conseguenza il ricorrente censura
l’operato dell’UT, ritenendo che il provvedimento sia stato adottato sulla base
di un mero formalismo.
Va tuttavia ricordato
all’insorgente che gli articoli 10 cpv. 1 LIFD e 9 cpv. 1 LT prevedono che il
reddito e la sostanza di comunioni ereditarie sia aggiunto a quello dei singoli
eredi. Prive di personalità giuridica propria, le comunioni ereditarie non sono
pertanto soggetti fiscali indipendenti, bensì fiscalmente trasparenti (sentenza
del TF 2C_21/2017 del 2 agosto 2017 consid. 6.1 con rinvii a giurisprudenza).
Ne consegue che ogni
coerede è tenuto a presentare la propria dichiarazione d’imposta.
4.3
Il ricorrente sostiene
anche di essere domiciliato in Portogallo e di essere divenuto soggetto
imponibile nel Canton Ticino nel 2023, limitatamente alla quota di interessenza
nella successione del padre. A tal proposito, avrebbe già versato le imposte
relative al trasferimento di proprietà per successione nel corso del 2024, e
pertanto ritiene non vi sarebbe stata alcuna necessità di presentare
un’ulteriore dichiarazione fiscale per l’anno 2023.
Come si evince dalla
lettera del 20 settembre 2024 dell’Ufficio esazione e condoni, l’avv. RA 1
aveva chiesto il nullaosta fiscale ex
art. 172 LIFD per l’iscrizione nel
Registro fondiario per il trapasso di proprietà del mapp. n. __________ RFD di __________.
L’autorità fiscale aveva autorizzato il trapasso previo pagamento, da parte di RI
1, residente all’estero, delle imposte per gli anni dal 2022 al 2024. Il conteggio
allestito dall’Ufficio esazione e condoni contiene importi che sono
espressamente definiti provvisori e si conclude con l’indicazione secondo cui
la tassazione sarebbe stata definita dal competente Ufficio di tassazione.
Di conseguenza, il fatto
che il ricorrente avesse già pagato le imposte per gli anni dal 2022 al 2024,
in base ad un calcolo provvisorio, non lo esimeva dall’obbligo di presentare la
dichiarazione d’imposta.
4.4
I presupposti per la
sanzione sono conseguentemente adempiuti.
5.
5.1
Per quanto concerne la
commisurazione della sanzione, alla ricorrente l’UT ha inflitto una multa per
violazione degli obblighi procedurali di 5'400.- franchi, per non aver
inoltrato la dichiarazione d’imposta per l’anno 2023.
5.2
Come
già ricordato, quelle con cui il fisco infligge ai contribuenti delle sanzioni
per contravvenzioni alle leggi tributarie costituiscono decisioni di natura
penale. È pertanto necessario che vi siano menzionati alcuni indispensabili
elementi quali ad esempio l’indicazione delle persone che partecipano alla
decisione, la descrizione dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa,
una risposta alla domanda se la fattispecie di reato è stata adempiuta dalla
persona interessata, e in caso affermativo con quale tipo di colpa
(intenzionalità o negligenza), le modalità di partecipazione al reato (in
qualità di autore o partecipe), la pronuncia dell’assoluzione oppure della
condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di una multa, la sua
commisurazione.
L’autorità
è tenuta a motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della
decisione dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella
posizione giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono
del procedimento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella
relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.
La
motivazione deve ad ogni modo permettere alla persona interessata di
comprendere appieno tutte le circostanze così da potere, se del caso, impugnare
la decisione.
In
generale, per i casi di violazione degli obblighi procedurali secondo gli
articoli 257 LT e 174 LIFD, una motivazione viene considerata come sufficiente
quando la stessa comprende i seguenti elementi:
· il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni
commesse;
· l’indicazione dell’obbligo procedurale violato
nonostante diffida;
· la valutazione della colpevolezza [dolo o negligenza];
· la menzione dei criteri di commisurazione della pena;
· l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura
in cui devono essere addebitati alla persona interessata;
· indicazione dei rimedi giuridici;
· indicazione delle persone e autorità cui la decisione
viene comunicata
(Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 146 s. ad art. 182
LIFD, p. 1864 s.).
5.3
Dalla motivazione della
decisione con cui il ricorrente è stato sanzionato, come pure dalla decisione
successiva con cui è stato respinto il reclamo contro la prima, si apprende
unicamente che RI 1 è stato sanzionato per non aver presentato la dichiarazione
d’imposta 2023 e che l’importo della multa tiene conto della recidività del
contribuente.
Come già ricordato, il
Tribunale federale richiede tuttavia di considerare la colpevolezza
dell’autore, in particolare i suoi precedenti, la sua situazione personale,
l’effetto della pena sul suo avvenire, come pure il suo movente. La stessa
Circolare n. 12/2022 della Divisione delle contribuzioni indica che si
giustifica di tener conto della capacità contributiva del soggetto fiscale,
malgrado il criterio principale resti la commisurazione della colpa.
Tenuto conto anche
dell’ammontare della sanzione, la motivazione della decisione contestata non
può essere ritenuta conforme ai requisiti previsti dalla legge e dalla
giurisprudenza. Non viene in alcun modo considerata la colpevolezza del
contribuente, mentre viene fatto un generico riferimento alla sua recidività
per non aver presentato la dichiarazione in periodi fiscali precedenti.
A proposito della tabella allegata
alla Circolare n. 12/2022, che consente di commisurare la multa base in
considerazione della capacità contributiva del soggetto fiscale, in particolare
tenendo conto dell’imposta cantonale annua dovuta per il periodo fiscale
precedente, nessuna delle decisioni che concernono l’insorgente illustra i
parametri in base ai quali l’UT ha determinato l’importo della multa in fr.
5'400.-. In queste circostanze, appare ancor meno spiegabile il fatto che l’UT
abbia semplicemente proposto di dimezzare la multa, con le osservazioni al
ricorso, nelle quali si cerca invano una giustificazione del calcolo eseguito.
In queste condizioni, la
decisione impugnata non consente al contribuente di comprendere tutte le
circostanze alla base della multa inflittagli e nemmeno a questa Corte di
verificare la legittimità della stessa.
5.4
La decisione impugnata è
conseguentemente annullata e gli atti sono rinviati all’autorità fiscale,
affinché si pronunci nuovamente sul reclamo, con una motivazione conforme ai
requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
6.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Al
ricorrente è riconosciuta una congrua indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
14 luglio 2025 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, affinché adotti una
nuova decisione, con una motivazione conforme ai requisiti previsti dalla legge
e dalla giurisprudenza.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 400.- per ripetibili.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: