80.2025.222
Procedura: revisione, 15 anni dopo la notificazione della tassazione, decreto di abbandono del Ministero pubblico ininfluente sulla tassazione
18 dicembre 2025Italiano16 min
commisurato il reddito imponibile per il periodo fiscale 2003 in fr. 1'333'500.–
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.222
80.2025.223
Lugano
18 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 agosto 2025 contro la decisione del 23 luglio 2025 in materia di revisione
IC e IFD 2003 e 2004.
Fatti
Fatti
A. Nel marzo del 2005 il
Ministero Pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale nei
confronti di RI 1 per titolo di usura, promovimento della prostituzione,
appropriazione indebita, amministrazione infedele, frode fiscale cantonale e
federale, falsità in documenti, nonché infrazione alla LDDS.
B. a.
Nelle tassazioni
dell’imposta federale diretta e dell’imposta cantonale per i periodi fiscali
2003 e 2004, l’RS 1 (in seguito: UT) ha assoggettato all’imposta sul reddito,
in particolare, “altri redditi della sostanza immobiliare” per,
rispettivamente, fr. 2'360'000.– nel 2003 e fr. 1'720'000.– nel 2004. Per
l’imposta sulla sostanza, ha inoltre commisurato i titoli e capitali in,
rispettivamente, fr. 1'873'208.– per il 2003 e fr. 5’649'872.– per il 2004.
b.
Nell’ambito della
procedura di reclamo relativa alle tassazioni in questione, il 17 ottobre 2008,
l’Ispettorato fiscale, il Ministero pubblico e il rappresentante del
contribuente hanno sottoscritto un verbale, nel quale hanno fra l’altro
definito di comune accordo gli elementi imponibili relativi alle tassazioni dei
periodi fiscali 2003 e 2004. Gli “altri redditi della sostanza mobiliare” sono
stati ridotti a, rispettivamente, fr. 1'160'000.– per il 2003 e fr. 1'120'000.–
per il 2004 e i titoli e capitali a, rispettivamente, fr. 1'773'208.– per il
2003 e fr. 5'549'872.– per il 2004. Il contribuente si è conseguentemente
impegnato a pagare imposte cantonali, federali e comunali per complessivi fr.
490'500.– per il 2003 e fr. 643'000.– per il 2004, oltre a delle multe per
tentativo di sottrazione.
c.
Con decisioni del 12
novembre 2008, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo del contribuente ed ha
commisurato il reddito imponibile per il periodo fiscale 2003 in fr. 1'333'500.–
per l’IC e fr. 1'336'000.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.–; per
il periodo fiscale 2004 il reddito imponibile in fr. 1'701'000.– per l’IC, fr.
1'708'100.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'550'000.–. Gli elementi
imponibili corrispondevano a quelli definiti nel verbale del 17 ottobre 2008.
C. Con istanza del 2
giugno 2023, RI 1 ha chiesto all’Ispettorato fiscale la revisione del “verbale
di audizione 17 ottobre 2008 (equiparato ad una decisione cresciuta in
giudicato) che, in sintesi, poggiava su delle ipotesi di reati penali (frode
fiscale) che, alla prova dei fatti, si sono però rivelati inconsistenti”. L’istante
ha allegato un decreto di abbandono, con cui il 2 marzo 2023 il Ministero
pubblico aveva abbandonato il procedimento penale nei suoi confronti e gli
aveva accordato un indennizzo di fr. 87'755.–.
L’istanza è stata
trasmessa per competenza all’RS 1, il quale, con decisione del 10 marzo 2025,
l’ha dichiarata irricevibile, in quanto presentata oltre 10 anni dopo la
notificazione delle decisioni.
D. Il contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione, il 1° aprile 2025, rimproverando
al fisco la violazione del principio della buona fede e del divieto di abuso o
formalismo eccessivo. Infatti, egli non avrebbe conosciuto il motivo di
revisione prima del marzo 2023.
Con decisione del 23
luglio 2025, l’UT ha respinto il reclamo, ribadendo che l’istanza era stata
inoltrata “oltre 10 anni dopo le notifiche di tassazione datate 12 novembre
2008”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,
chiede, in via principale, l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio
degli atti all’autorità fiscale, affinché entri nel merito della domanda di
revisione del 2 giugno 2023, e, in via eventuale, l’annullamento delle
decisioni impugnate e il rinvio degli atti all’autorità fiscale, affinché
proceda a intimare le relative tassazioni rivedute.
Preliminarmente,
l’insorgente lamenta una violazione del diritto di essere sentito, per il fatto
che l’autorità di tassazione non si sarebbe pronunciata sulla sua censura
relativa alla violazione del principio della buona fede e del divieto di abuso
o eccesso di formalismo. Ribadisce che il motivo di revisione si sarebbe
materializzato dopo la notifica delle decisioni di tassazione del 12 novembre
2008, ossia con l’emanazione del decreto di abbandono del Ministero pubblico
del 2 marzo 2023. Di conseguenza, in precedenza non avrebbe potuto presentare
nessuna istanza di revisione. Con la sua decisione, il fisco cantonale gli
precluderebbe “l’uso di un rimedio straordinario atto a ristabilire un
minimo di giusitzia fiscale”. Con il decreto di abbandono sarebbe stato
riconosciuto che non erano adempiuti gli estremi della frode fiscale,
contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità fiscale.
F. Nelle sue osservazioni
del 1° settembre 2025, l’UT chiede la conferma della sua decisione.
Ribadito il decorso
del termine di revisione decennale previsto dagli articoli 233 LT e 148 LIFD,
il fisco cantonale ritiene che il decreto d’abbandono del 2 giugno 2023 riconosca
unicamente la prescrizione dei reati penali e non l’inesistenza delle
prestazioni definite nel verbale del 17 ottobre 2008. Contesta inoltre la
violazione del principio della buona fede, lamentata dal ricorrente, in quanto
nel verbale d’audizione del 2008, come nelle decisioni su reclamo, non vi
sarebbe alcuna esplicita rassicurazione sul riconoscimento di una revisione
oltre i termini previsti dagli articoli 233 LT e 148 LIFD.
G. Con replica spontanea
del 19/22 settembre 2025, il contribuente ribadisce che il verbale d’audizione
del 2008 si sarebbe basato sull’errata premessa dell’autorità fiscale, come di
quella penale, che i presupposti per il reato di frode fiscale fossero
adempiuti e che su tale premessa gli sarebbero state inflitte multe per
complessivi fr. 585'000.–. Il ricorrente contesta altresì le considerazioni
dell’UT in merito al principio della buona fede, osservando che “il
principio della certezza del diritto non può assurgere a pretesto per arrecare
un atto di ingiustizia e di iniquità”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 232 cpv. 1
LT una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a
vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:
a) se
vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) se
l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato
principi essenziali della procedura;
c) se
un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le
norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare
il proprio diritto di imporre.
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,
2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art.
147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
2. 2.1.
Deve anzitutto essere
chiarito quali siano le decisioni di cui è chiesta la revisione.
Nell’istanza del 2 giugno
2023, indirizzata all’Ispettorato fiscale, il contribuente aveva chiesto la
revisione del “verbale di audizione 17 ottobre 2008 (equiparato ad una
decisione cresciuta in giudicato) che, in sintesi, poggiava su delle ipotesi di
reati penali (frode fiscale) che, alla prova dei fatti, si sono però rivelati
inconsistenti”.
L’Ispettorato aveva
trasmesso l’istanza all’Ufficio di tassazione competente, quale istanza di
revisione delle decisioni di tassazione IC e IFD 2003 e 2004, entrambe oggetto
di decisione su reclamo del 12 novembre 2008. La decisione dell’UT concerne di
conseguenza le suddette decisioni di tassazione.
Nella replica del 19
settembre 2025, l’insorgente torna a fare riferimento al verbale di audizione
del 17 ottobre 2008, nel quale sarebbe stato stabilito l’obbligo di pagare
multe per fr. 585'000.– per gli anni 2003 e 2004.
2.2.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella
sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i
contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto all’esistenza,
all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle disposizioni legali,
tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
·
in primo luogo, se la base legale lascia margini di
incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe
adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
·
in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di
tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni
elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi
considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche
in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria
al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e
2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II
p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999
Considerandi
II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher,
“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in
particolare p. 267).
Un
tale accordo non ha automaticamente effetti di diritto materiale, ma
rappresenta un’intesa sui diritti e gli obblighi procedurali ed è la base per
l’adozione di una decisione di tassazione. L’accordo implica che
l’amministrazione fiscale esonera il contribuente da un’ulteriore
collaborazione nell’accertamento dei fatti e, da parte sua, il contribuente
rinuncia a richiedere l’assunzione di ulteriori prove. L’accordo non
sostituisce quindi né la decisione di tassazione né la decisione di tassazione
su reclamo; neppure preclude in sé la possibilità di presentare ricorso
(2C_769/2009 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.1 e 2.2.2.; Locher, op. cit., p. 271).
2.3
Da quanto precede si
impone la conclusione che il verbale del 17 ottobre 2008 non costituisce una
decisione fiscale, ma registra unicamente l’intervenuto accordo di natura
procedurale fra l’autorità fiscale e il contribuente in merito all’ammontare
degli elementi imponibili dei periodi fiscali 2003 e 2004. Quanto convenuto
dalle parti è poi stato ripreso nelle decisioni su reclamo del 12 novembre
2008, suscettibili di ricorso alla Camera di diritto tributario.
Bene ha fatto allora l’UT
a considerare l’istanza riferita alle decisioni del 12 novembre 2008 e non al
verbale di audizione del 17 ottobre 2008.
La decisione impugnata,
con cui l’UT ha respinto il ricorso contro la decisione dello stesso ufficio,
che aveva dichiarato irricevibile l’istanza di revisione, non concerne tuttavia
eventuali reati fiscali. In particolare, le multe per tentativo di sottrazione,
che il contribuente si è impegnato a pagare, in base all’accordo sottoscritto
nel citato verbale del 17 ottobre 2008, non sono oggetto delle decisioni in
questione. La competenza per le procedure penali amministrative è del resto
attribuita all’Ufficio delle procedure speciali (art. 14 cpv. 2 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]).
Non è noto se le decisioni
penali relative al tentativo si sottrazione siano mai state notificate al
ricorrente. Un’eventuale istanza di revisione contro una decisione penale, con
cui è stata inflitta una multa per tentativo di sottrazione, dovrebbe comunque
essere presentata all’Ufficio procedure speciali.
2.4
La decisione contro cui il
contribuente ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario concerne
l’istanza di revisione delle decisioni su reclamo in materia di IC e IFD 2003 e
2004, notificate il 12 novembre 2008.
Il ricorso può pertanto riferirsi
esclusivamente alla revisione delle stesse decisioni.
3.
3.1.
L’autorità di tassazione
ha dichiarato irricevibile l’istanza di revisione, in quanto inoltrata oltre i
dieci anni dalla notificazione delle decisioni di cui era chiesta la revisione.
3.2
Secondo gli articoli 148
LIFD e 233 LT la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni
dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla
notificazione della decisione o della sentenza. Per il motivo di revisione
previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett. d LT, la legge cantonale prevede un
termine di trenta anziché di novanta giorni.
Una volta trascorso il termine
assoluto di 10 anni dall’emissione della sentenza o della decisione, la
revisione è esclusa (Looser, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022, n.
2.
ad art. 148 LIFD, p. 2492). Tale termine costituisce inoltre un termine di
perenzione, che vincola sia il contribuente sia le autorità (Looser, op. cit., n. 3 ad art. 148 LIFD,
p. 2493).
3.3
È innegabile che, nel
momento in cui l’istanza di revisione è stata presentata, il termine di
perenzione decennale fosse da tempo scaduto. Infatti, le decisioni su reclamo sono
state notificate il 12 novembre 2008 e l’istanza è stata inoltrata il 2 giugno
2023.
3.4
Il
ricorrente pretenderebbe una deroga al termine di perenzione decennale, sulla
base del principio della buona fede e del divieto di abuso o eccesso di
formalismo.
La deroga in questione
sarebbe tuttavia in contrasto con il principio di legalità.
A tale riguardo, in una
recente sentenza, che concerneva l’istanza di revisione, presentata nel 2013
contro una decisione in materia di imposta di successione notificata nel 1994, il
Tribunale federale si è confrontato fra l’altro con la censura del ricorrente,
secondo cui il diritto alla revisione avrebbe dovuto essere riconosciuto – a
prescindere dal rispetto delle norme ticinesi sulla revisione, quindi dal
rispetto del principio di legalità (art. 127 cpv. 1 Cost.) – giusta gli art. 26
e 127 cpv. 2 Cost.
Ebbene, la Suprema Corte
ha ammesso di avere effettivamente evocato, nella sentenza 2C_47/2016 del 22
agosto 2016, l’ipotesi di una deroga al principio del “numerus clausus” dei
motivi di revisione e, pertanto, anche al principio di legalità garantito
dall'art. 127 cpv. 1 Cost., riferendosi alla situazione vigente prima dell’entrata
in vigore della LIFD e ad alcune voci di dottrina. Ha tuttavia aggiunto di
essere tornata sul tema in tempi più recenti, escludendo la possibilità di una
deroga (sentenza 9C_579/2024 del 1° maggio 2025 consid. 6.3 e giurisprudenza
citata, in particolare la sentenza 9C_361/2024 del 19 dicembre 2024 consid.
2.2.1-2.2.3 e 3.3.1-3.3.3, in DTF 151 II 345).
Ne consegue che, anche nel
caso in esame, non si giustifica una deroga al principio di legalità.
4.
4.1.
Indipendentemente dalla
ricevibilità dell’istanza di revisione, la stessa dovrebbe essere respinta
anche nel merito.
4.2
Il preteso motivo di
revisione è costituito dal decreto di abbandono notificato al ricorrente dal
Ministero pubblico il 2 marzo 2023.
La decisione in questione
si fonda sulla premessa che “i reati alla base del procedimento penale
avviato nei confronti di RI 1 nel marzo del 2005 – che hanno portato alla sua
incarcerazione per 22 giorni – per titolo di promovimento della prostituzione,
appropriazione indebita, usura, amministrazione infedele aggravata,
contravvenzione alla LDDS, delitto contro la LF sulla imposta federale diretta
e frode fiscale sono ampiamente prescritti”, con la conseguenza che il
procedimento penale “deve essere abbandonato”. Il decreto si confronta in
seguito con la richiesta di indennizzo, formulata dal ricorrente sulla base
degli articoli 429 e seguenti CPP.
4.3
In primo luogo, il decreto
in questione non ha stabilito che il ricorrente non abbia commesso i fatti per
i quali era stato aperto il procedimento penale, ma ha unicamente constatato
che era subentrata la prescrizione dell’azione penale.
In secondo luogo, il solo
reato fiscale di competenza del Ministero pubblico era la frode fiscale
(articoli 188 cpv. 1 LIFD e 271 cpv. 1 LT). Per il perseguimento del tentativo
di sottrazione la competenza era dell’autorità fiscale (articoli 182 cpv. 1
LIFD e 266 cpv. 2 LT). Ne consegue che il decreto di abbandono del 2 marzo 2023
può riferirsi unicamente alla prescrizione dell’azione penale per il delitto di
frode fiscale.
È dunque escluso che, con
il decreto di abbandono, il Ministero pubblico possa aver escluso che il
ricorrente abbia conseguito i redditi che sono stati assoggettati alle imposte
nelle tassazioni relative ai periodi fiscali 2003 e 2004. È stato del resto lo
stesso contribuente, nel verbale di audizione del 17 ottobre 2008, a
riconoscere di aver conseguito i proventi non dichiarati, poi assoggettati a
tassazione con le decisioni in discussione.
Il fatto che il Ministero
pubblico abbia abbandonato il procedimento penale per frode fiscale non
costituirebbe pertanto un motivo di revisione delle decisioni di tassazione
relative ai periodi fiscali 2003 e 2004 neppure nel caso in cui non fosse
subentrata la perenzione decennale prevista dagli articoli 148 LIFD e 233 LT.
5.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 3’000.–
sono a carico del
ricorrente, che le ha anticipate.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: