80.2025.225
Procedura: ricorso, decisione in materia di revisione, legittimazione, capacità processuale, società anonima radiata dal Registro di commercio
18 dicembre 2025Italiano3 min
- con decisione del 17 marzo
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.225
80.2025.226
Lugano
18 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 agosto 2025 contro la decisione del 28 luglio 2025 in materia di revisione
IC e IFD 2003 e 2004.
Fatti
Fatti
- con decisione del 17 marzo
2025, l’RS 1 ha respinto l’istanza di revisione, presentata dalla RI 1, nei
confronti delle decisioni di tassazione IC e IFD dei periodi fiscali 2003 e
2004, in quanto erano trascorsi più di dieci anni dalla notificazione delle
decisioni di tassazione;
- con decisione del 28
luglio 2025, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, interposto
dall’istante contro la decisione citata;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per una
decisione nel merito e, in via subordinata, la revisione delle decisioni di
tassazione;
- nelle sue osservazioni del
15 settembre 2025, l’autorità di tassazione propone di respingere il ricorso;
- la ricorrente ha replicato
con scritto del 21 settembre 2025.
Diritto
-
conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
Considerandi
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la capacità processuale è un presupposto per interporre
qualsiasi ricorso e, trattandosi di un presupposto processuale, deve essere
verificata d’ufficio;
- la capacità processuale
deve essere data al momento dell’interposizione del ricorso ma deve sussistere
ancora al momento della decisione;
- in mancanza di capacità
processuale non si può entrare nel merito del ricorso;
- nel caso in esame, la RI 1
è stata sciolta con decreto del 25 ottobre 2005 della Pretura del Distretto di
Lugano, in seguito alla mancata nomina dell’ufficio di revisione;
- in seguito, la ragione
sociale è stata radiata d’ufficio il 30 agosto 2016 in applicazione delle
disposizioni dell’art. 155 dell’Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di
commercio (ORC; RS 221.411);
- l’art. 155 cpv. 1 ORC, in
vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che, se un ente giuridico non
esercita più alcuna attività economica e non ha più attivi realizzabili,
l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o
di amministrazione dell’ente giuridico di notificare entro 30 giorni la
cancellazione o di comunicare di voler mantenere l’iscrizione;
- la ricorrente, cancellata
dal Registro di commercio in data 30 agosto 2016 in quanto non esercitava più
alcuna attività economica e non aveva più attivi realizzabili, è pertanto ormai
priva di personalità giuridica;
- in queste circostanze, il
ricorso è irricevibile per mancanza di capacità processuale;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: