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Decisione

80.2025.225

Procedura: ricorso, decisione in materia di revisione, legittimazione, capacità processuale, società anonima radiata dal Registro di commercio

18 dicembre 2025Italiano3 min

- con decisione del 17 marzo

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.225

80.2025.226

Lugano

18 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 agosto 2025 contro la decisione del 28 luglio 2025 in materia di revisione

IC e IFD 2003 e 2004.

Fatti

Fatti

- con decisione del 17 marzo

2025, l’RS 1 ha respinto l’istanza di revisione, presentata dalla RI 1, nei

confronti delle decisioni di tassazione IC e IFD dei periodi fiscali 2003 e

2004, in quanto erano trascorsi più di dieci anni dalla notificazione delle

decisioni di tassazione;

- con decisione del 28

luglio 2025, l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, interposto

dall’istante contro la decisione citata;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula, in via principale,

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per una

decisione nel merito e, in via subordinata, la revisione delle decisioni di

tassazione;

- nelle sue osservazioni del

15 settembre 2025, l’autorità di tassazione propone di respingere il ricorso;

- la ricorrente ha replicato

con scritto del 21 settembre 2025.

Diritto

-

conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

Considerandi

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la capacità processuale è un presupposto per interporre

qualsiasi ricorso e, trattandosi di un presupposto processuale, deve essere

verificata d’ufficio;

- la capacità processuale

deve essere data al momento dell’interposizione del ricorso ma deve sussistere

ancora al momento della decisione;

- in mancanza di capacità

processuale non si può entrare nel merito del ricorso;

- nel caso in esame, la RI 1

è stata sciolta con decreto del 25 ottobre 2005 della Pretura del Distretto di

Lugano, in seguito alla mancata nomina dell’ufficio di revisione;

- in seguito, la ragione

sociale è stata radiata d’ufficio il 30 agosto 2016 in applicazione delle

disposizioni dell’art. 155 dell’Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di

commercio (ORC; RS 221.411);

- l’art. 155 cpv. 1 ORC, in

vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che, se un ente giuridico non

esercita più alcuna attività economica e non ha più attivi realizzabili,

l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o

di amministrazione dell’ente giuridico di notificare entro 30 giorni la

cancellazione o di comunicare di voler mantenere l’iscrizione;

- la ricorrente, cancellata

dal Registro di commercio in data 30 agosto 2016 in quanto non esercitava più

alcuna attività economica e non aveva più attivi realizzabili, è pertanto ormai

priva di personalità giuridica;

- in queste circostanze, il

ricorso è irricevibile per mancanza di capacità processuale;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: