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Decisione

80.2025.253

Procedura: ricorso, termini, non sospensione per ferie giudiziarie, irricevibile

25 settembre 2025Italiano6 min

A. Con

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.253

80.2025.254

Lugano

25 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 settembre 2025 contro la decisione del 23 luglio 2025 in materia di IC

e IFD 2023.

Fatti

Fatti

A. Con

decisioni del 23 luglio 2025, l’RS 1 (di seguito, UT) ha respinto il reclamo

interposto da RI 1 contro le tassazioni IC e IFD 2023.

B. Il 9/10

settembre 2025, RI 1

1. 1.1.

Conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza.

1.2.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

Nel caso in esame, il

ricorso contro le decisioni su reclamo datate 23 luglio 2025 è stato inviato

alla Camera con raccomandata del 9 settembre 2025. L’insorgente giustifica la

tempestività in ragione delle ferie giudiziarie.

Si tratta di valutare se

lo stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del

gravame.

Considerandi

2.

2.1.

La procedura dinanzi alle

autorità giudiziarie cantonali (di primo grado) nell’ambito del diritto

tributario armonizzato federale, cantonale e comunale è disciplinata solo in

modo rudimentale nelle due leggi federali sulle imposte federali, cantonali e

comunali armonizzate. Secondo il combinato disposto degli articoli 140 cpv. 1 e

133.

cpv. 1 LIFD e secondo l'art. 50 cpv. 1 LAID, il diritto federale stabilisce

solo che “il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la

decisione su reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a

un’autorità giudiziaria di ricorso indipendente dall’autorità fiscale”

(secondo la formulazione dell'art. 50 cpv. 1 LAID, che corrisponde nel

contenuto all’art. 140 cpv. 1 LIFD). Nelle due leggi federali non vi è alcuna

menzione esplicita di una sospensione dei termini o di “ferie giudiziarie”

(sentenza del TF 9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.1 e giurisprudenza

citata).

2.2

Si

tratta di un silenzio qualificato, almeno per quanto riguarda l'imposta

federale diretta. Il Tribunale federale ha in effetti sempre ribadito che per

l’imposta federale diretta il diritto cantonale non ha alcuno spazio per

aggiungere delle “ferie giudiziarie”. Piuttosto, gli articoli 133 e 140 LIFD

disciplinano la decorrenza dei termini in modo tassativo. Per questo motivo

sono inammissibili disposizioni cantonali divergenti o più estese sulla

decorrenza dei termini nell'ambito del diritto dell’imposta federale diretta (sentenza

del TF 9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.2 e giurisprudenza citata).

2.3

2.3.1

La giurisprudenza della

Suprema Corte esclude per contro che vi sia un silenzio qualificato nell’ambito

del diritto tributario armonizzato dei Cantoni e dei Comuni. Piuttosto,

nell’ambito dell’art. 50 LAID, spetta al legislatore cantonale disciplinare

autonomamente i dettagli in merito alla decorrenza del termine. A questo

proposito, a differenza dell’art. 140 cpv. 1 LIFD, quanto stabilito dal diritto

federale non è né completo né tassativo. È quindi lasciato all’apprezzamento

del legislatore cantonale di decidere se prevedere una sospensione dei termini

nell’ambito dell’applicazione delle imposte armonizzate dei Cantoni e dei

Comuni, ad esempio nel periodo pasquale, in estate e durante le festività

natalizie e di fine anno (sentenza 9C_685/2023 del 23 aprile 2024 consid. 2.2.4

e giurisprudenza citata).

2.3.2

Per quanto concerne il

diritto cantonale ticinese, l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT prevede che il

contribuente possa impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla

Camera di diritto tributario.

Neppure la legge

tributaria cantonale prevede dunque le ferie giudiziarie: per quanto concerne

le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente

un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.).

Questa Camera ha già avuto

modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie

previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenze CDT n. 80.2014.254 del 18

dicembre 2014 e CDT n. 80.2025.114/115 del 25 giugno 2025).

In merito all’assenza

delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere

utile ricordare un’iniziativa del legislatore cantonale. L’art. 231 cpv. 1 LT,

nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di

diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora

con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato

importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura

e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo

termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria

dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle

ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il

termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di

modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il

legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando

proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art.

231.

cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

2.4

Nel caso concreto, il

ricorrente ha riconosciuto che la decisione gli è stata “intimata” il 23 luglio

2025.

Nello stesso ricorso, afferma anche di averla “ricevuta” in quella

medesima data. Ne consegue che il termine di ricorso è scaduto il 22 agosto

2025.

Tenuto conto del fatto che

né il diritto federale né quello cantonale prevedono la sospensione dei termini

durante le ferie giudiziarie, ne consegue che il ricorso, inviato solo il 9

settembre 2025, si rivela intempestivo.

3.

Il ricorso è

irricevibile. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico

del contribuente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 250.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: