80.2025.253
Procedura: ricorso, termini, non sospensione per ferie giudiziarie, irricevibile
25 settembre 2025Italiano6 min
A. Con
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.253
80.2025.254
Lugano
25 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 settembre 2025 contro la decisione del 23 luglio 2025 in materia di IC
e IFD 2023.
Fatti
Fatti
A. Con
decisioni del 23 luglio 2025, l’RS 1 (di seguito, UT) ha respinto il reclamo
interposto da RI 1 contro le tassazioni IC e IFD 2023.
B. Il 9/10
settembre 2025, RI 1
1. 1.1.
Conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza.
1.2.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
Nel caso in esame, il
ricorso contro le decisioni su reclamo datate 23 luglio 2025 è stato inviato
alla Camera con raccomandata del 9 settembre 2025. L’insorgente giustifica la
tempestività in ragione delle ferie giudiziarie.
Si tratta di valutare se
lo stesso sia o meno tempestivo, presupposto preliminare alla ricevibilità del
gravame.
Considerandi
2.
2.1.
La procedura dinanzi alle
autorità giudiziarie cantonali (di primo grado) nell’ambito del diritto
tributario armonizzato federale, cantonale e comunale è disciplinata solo in
modo rudimentale nelle due leggi federali sulle imposte federali, cantonali e
comunali armonizzate. Secondo il combinato disposto degli articoli 140 cpv. 1 e
133.
cpv. 1 LIFD e secondo l'art. 50 cpv. 1 LAID, il diritto federale stabilisce
solo che “il contribuente può impugnare con ricorso scritto e motivato la
decisione su reclamo, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a
un’autorità giudiziaria di ricorso indipendente dall’autorità fiscale”
(secondo la formulazione dell'art. 50 cpv. 1 LAID, che corrisponde nel
contenuto all’art. 140 cpv. 1 LIFD). Nelle due leggi federali non vi è alcuna
menzione esplicita di una sospensione dei termini o di “ferie giudiziarie”
(sentenza del TF 9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.1 e giurisprudenza
citata).
2.2
Si
tratta di un silenzio qualificato, almeno per quanto riguarda l'imposta
federale diretta. Il Tribunale federale ha in effetti sempre ribadito che per
l’imposta federale diretta il diritto cantonale non ha alcuno spazio per
aggiungere delle “ferie giudiziarie”. Piuttosto, gli articoli 133 e 140 LIFD
disciplinano la decorrenza dei termini in modo tassativo. Per questo motivo
sono inammissibili disposizioni cantonali divergenti o più estese sulla
decorrenza dei termini nell'ambito del diritto dell’imposta federale diretta (sentenza
del TF 9C_97/2025 del 4 aprile 2025 consid. 4.7.2 e giurisprudenza citata).
2.3
2.3.1
La giurisprudenza della
Suprema Corte esclude per contro che vi sia un silenzio qualificato nell’ambito
del diritto tributario armonizzato dei Cantoni e dei Comuni. Piuttosto,
nell’ambito dell’art. 50 LAID, spetta al legislatore cantonale disciplinare
autonomamente i dettagli in merito alla decorrenza del termine. A questo
proposito, a differenza dell’art. 140 cpv. 1 LIFD, quanto stabilito dal diritto
federale non è né completo né tassativo. È quindi lasciato all’apprezzamento
del legislatore cantonale di decidere se prevedere una sospensione dei termini
nell’ambito dell’applicazione delle imposte armonizzate dei Cantoni e dei
Comuni, ad esempio nel periodo pasquale, in estate e durante le festività
natalizie e di fine anno (sentenza 9C_685/2023 del 23 aprile 2024 consid. 2.2.4
e giurisprudenza citata).
2.3.2
Per quanto concerne il
diritto cantonale ticinese, l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT prevede che il
contribuente possa impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla
Camera di diritto tributario.
Neppure la legge
tributaria cantonale prevede dunque le ferie giudiziarie: per quanto concerne
le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente
un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.).
Questa Camera ha già avuto
modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie
previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenze CDT n. 80.2014.254 del 18
dicembre 2014 e CDT n. 80.2025.114/115 del 25 giugno 2025).
In merito all’assenza
delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere
utile ricordare un’iniziativa del legislatore cantonale. L’art. 231 cpv. 1 LT,
nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di
diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora
con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato
importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura
e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo
termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria
dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle
ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il
termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di
modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il
legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando
proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art.
231.
cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).
2.4
Nel caso concreto, il
ricorrente ha riconosciuto che la decisione gli è stata “intimata” il 23 luglio
2025.
Nello stesso ricorso, afferma anche di averla “ricevuta” in quella
medesima data. Ne consegue che il termine di ricorso è scaduto il 22 agosto
2025.
Tenuto conto del fatto che
né il diritto federale né quello cantonale prevedono la sospensione dei termini
durante le ferie giudiziarie, ne consegue che il ricorso, inviato solo il 9
settembre 2025, si rivela intempestivo.
3.
Il ricorso è
irricevibile. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico
del contribuente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 250.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: