80.2025.26
Procedura: ricorso, rappresentante contrattuale, procura non allegata, mancato invio nonostante richiesta
25 giugno 2025Italiano10 min
formale. L’amministrazione e la direzione effettiva venivano svolte da __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.26
Lugano
25 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 gennaio 2025 contro la decisione del 28 gennaio 2025 in materia di assoggettamento
alle imposte cantonali dal 2022.
Fatti
Fatti
A. LaRI 1 è una società,
iscritta a registro di commercio dal 23 gennaio 1998, il cui scopo è la
fornitura di servizi di pianificazione e architettura di ogni tipo; può inoltre
svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e di altro genere connesse
allo scopo della società, istituire succursali e agenzie in Svizzera e
all’estero, nonché acquistare e vendere beni immobili (cfr. www.zefix.ch,
visitato il 4 giugno 2025). Il 10 ottobre 2013 la sede statutaria della società
è stata trasferita dal Canton __________ al Canton __________ (date pubblicate
nel FUSC).
B. Con decisione
pregiudiziale di assoggettamento del 19 agosto 2024, l’RS 1 (in seguito: UTPG),
dopo aver ricordato come il domicilio fiscale primario di una persona giuridica
si trovi di regola nel luogo di sede statutaria, ha evidenziato che, nel caso
in cui nel luogo di sede non vi sia né direzione né amministrazione, è
determinante il luogo in cui si svolge l’amministrazione effettiva. L’autorità
fiscale ha affermato che la sede statutaria di __________ fosse puramente
formale. L’amministrazione e la direzione effettiva venivano svolte da __________,
domiciliato a __________, dipendente e presidente del CdA della società con
firma collettiva a due fino al 1° marzo 2023. La RI 1 emetteva poi fatture a
società ticinesi per prestazioni di architettura e direzione lavori, da una
succursale in via __________ a __________. L’amministrazione effettiva e la
gestione degli affari della società venivano pertanto effettuate dal Ticino.
L’UTPG ha quindi rivendicato l’imposizione illimitata della contribuente a far
tempo dal 2022.
C. Con reclamo del 30
settembre 2024 la RI 1, rappresentata dalla RA 1, avversava la decisione di
assoggettamento.
Veniva spiegato che, a
seguito del decesso di __________, già amministratore del gruppo di società cui
apparteneva anche la contribuente, __________ era stato iscritto – unitamente a
un certo __________ – al fine di adempiere all’obbligo legale di disporre di un
consiglio di amministrazione. __________ ricopriva il ruolo di responsabile
amministrativo e finanziario sia della società sia del gruppo nel suo
complesso, svolgendo la propria attività esclusivamente dalla sede di Zugo. Al
30 aprile 2021, __________ non era più alle dipendenze della RI 1.
L’incarico di __________
nel consiglio di amministrazione era meramente formale e transitorio, limitato
al tempo necessario per regolare la questione successoria legata alla
titolarità delle azioni della contribuente. L’amministrazione e la gestione
effettiva venivano sempre esercitate da __________. A partire da marzo 2023,
gli unici amministratori erano __________ e __________, entrambi operativi a __________.
In ogni caso, a seguito della scomparsa di __________, l’attività dell’intero
gruppo, e in particolare quella della contribuente, avrebbe assunto un
carattere meramente marginale.
D. Con decisione del 28
gennaio 2025, l’UTPG respingeva il reclamo. Veniva evidenziato come la
decisione pregiudiziale, inviata alla sede legale di __________, fosse stata
restituita al mittente con la menzione "non ritirata". Contattato
telefonicamente, il presidente del CdA, __________, spiegava che la
raccomandata non era stata ritirata in quanto le persone abilitate erano
presenti a __________ solo il sabato; attualmente, sia la __________ sia la
contribuente risulterebbero inattive e prive di dipendenti; a Lugano, inoltre,
non vi sarebbe più alcuna attività.
L’UTPG spiegava di aver
inviato, il 5 settembre 2024, una e-mail allo stesso __________, allegando
copia della decisione di assoggettamento e concedendogli un nuovo termine di 30
giorni per presentare un eventuale reclamo, che veniva poi depositato il 30
settembre 2024. Il 4 ottobre 2024, l’autorità fiscale trasmetteva un’e-mail
alla rappresentante della reclamante, allegando: i certificati di lavoro di __________,
una fattura emessa il 5 agosto 2021 dalla RI 1 tramite la succursale luganese
per un incarico di architettura in Ticino, e informazioni tratte da LinkedIn
relative all’attività svolta da __________ per la società. In tale occasione,
veniva chiesto di prendere posizione sull’argomentazione secondo cui la società
avrebbe svolto un’attività economica in Ticino, e di produrre i bilanci per gli
anni 2020 e 2021. Seguivano una serie di richieste di proroga da parte del
rappresentante della ricorrente, che tuttavia non prendeva mai posizione né
forniva alcuna documentazione.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1, sempre rappresentata da RA 1,
impugna la decisione su reclamo, limitandosi ad affermare di aver allegato “le
informazioni richieste dalle autorità fiscali ticinesi, che ci consentiranno di
difenderci contro questa imposizione fiscale”. Acclude al gravame la decisione
impugnata, un suo scritto del 31 dicembre 2024 con cui rispondeva, in francese,
ad una richiesta di informazioni dell’UTPG ed il bilancio ed il conto economico
della contribuente per il 2020 ed il 2021.
F. Il 3 febbraio 2025,
questa Corte si è rivolta allaRA 1, rendendola attenta al fatto che il ricorso
risultava privo di una motivazione conforme alle esigenze di forma poste
dall’art. 227 LT. Di conseguenza, invitava la rappresentante della ricorrente a
depositare, entro la scadenza del termine di ricorso, un nuovo atto conforme ai
requisiti legali, corredato della relativa procura. La Corte avvertiva inoltre
che, in caso di inadempienza, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
G. Il 21 febbraio 2025 RA
1 spiega che __________ era impiegato fino al 30 aprile 2021 e che, nel biennio
2020–2021, svolgeva effettivamente attività in Ticino su progetti situati nel
Cantone. Precisa tuttavia che non era l’unico architetto alle dipendenze della
società pur ammettendo che “tutti gli utili per il 2020 e il 2021 sono
attribuibili al Canton Ticino”. Malgrado ciò, sostiene che l’utile realizzato
nel 2021, pari a fr. 904'462.–, compensi integralmente la perdita registrata
nel 2020, pari a fr. 853'554.–, e che solo una minima parte dell’utile “risulta
effettivamente attribuibile al Canton Ticino”.
Chiede pertanto alle
autorità ticinesi di riconsiderare la loro posizione, osservando che
un’eventuale ripartizione intercantonale tra __________ e il Ticino non
comporterebbe effetti rilevanti sotto il profilo economico. Allo scritto allega
nuovamente i bilanci e i conti economici relativi agli esercizi 2020 e 2021.
H. Con le proprie
osservazioni, l’UTPG conferma le proprie argomentazioni ribadendo come la
gestione operativa e la direzione corrente della contribuente venga svolta nel
Canton Ticino. Come spiegato nella decisione impugnata, il ricorrente dal canto
suo non avrebbe ottemperato al proprio obbligo di collaborazione non fornendo
la documentazione e nemmeno con il ricorso avrebbe portato nuove argomentazioni
decisive.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame,
questa Corte ha rilevato che il ricorso presentato il 31 gennaio 2025 daRA 1,
in rappresentanza della contribuente, contro la decisione del 28 gennaio 2025,
era privo di motivazione conforme ai requisiti di legge ed era sprovvisto della
necessaria procura. Con comunicazione del 3 febbraio 2025, è stato quindi
assegnato un termine, corrispondente alla scadenza del termine di ricorso, per
sanare le irregolarità mediante il deposito di un ricorso motivato e della
procura mancante. La rappresentante della contribuente veniva avvisata che in
caso di mancato adempimento, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile
2.2
Con scritto del 21
febbraio 2025, la rappresentante della ricorrente confermava quanto rilevato
dall’autorità fiscale, ossia che nel 2020 e nel 2021 __________ aveva
effettivamente svolto dal Ticino un’attività professionale su progetti situati
nel Cantone e che, per tali anni fiscali, l’intero fatturato della società
derivava da incarichi di architettura in Ticino. Ciononostante, chiedeva al
fisco ticinese di rivedere la propria posizione, sostenendo in sostanza che
l’utile realizzato nel 2021 sarebbe stato quasi interamente assorbito da una
perdita riportata dall’esercizio precedente, con la conseguenza che
l’assoggettamento fiscale in Ticino per tali anni avrebbe avuto una rilevanza
economica trascurabile.
Nemmeno in tale occasione
produceva la procura richiesta, ma si limitava ad allegare i bilanci ed il
conto economico della società.
2.3
In applicazione delle regole generali, la
prova dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza e della sua comunicazione
corretta alle autorità fiscali spetta al contribuente (sentenza TF 2C_577/2013
del 4 febbraio 2014 consid. 6). L’autorità può esigere dal rappresentante che
giustifichi i suoi poteri di rappresentanza tramite la presentazione di una
procura scritta (art. 190 cpv. 2 LT).
Qualora, nell’ambito della
procedura di ricorso, la procura non venga depositata entro il termine
assegnato, il ricorso è dichiarato irricevibile, senza che ciò comporti un
formalismo eccessivo (sentenza TF 2C_55/2014 consid. 5.3. del 6 giugno 2014)
2.4
Pertanto, in considerazione
della mancata produzione della procura nonostante il sollecito di questa
autorità, con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso, lo stesso deve
essere dichiarato irricevibile.
3.
3.1.
A ciò si aggiunga
che, neppure dagli atti dell’incarto fiscale prodotti dall’UTPG, risulta che la
rappresentante disponga dei poteri necessari per rappresentare RI 1 nella
presente procedura. Nel fascicolo sono infatti presenti due identiche procure,
entrambe sottoscritte il 27 giugno 2023 rispettivamente da __________ e __________,
dal seguente contenuto:
Le
soussignè, __________, né le __________, de nationalité __________, domicilié a
__________,
Donne
procuration a :
RA
1.
SA, société anonyme de droit suisse __________ sise à __________, reprèsentée
par __________, __________, __________ et __________.
A
qui elle donne tous pouvoirs, pour lui et en son nom, de la la représenter
auprès de toute autorité fiscale et sociale en Suisse
Le
soussigné autorise RA 1, a prendre toutes les décisions pour lui et en son nom relatives
à ses affaires fiscales el sociales.
Dalle procure non emerge
pertanto alcun potere di rappresentare RI 1, ma soltanto, a titolo personale, i
due membri del consiglio di amministrazione. Inoltre, l’ambito di tale
autorizzazione si limita alla rappresentanza presso le autorità fiscali e
sociali, senza estendersi alla presente procedura di ricorso davanti a questa
autorità giudiziaria.
3.2
Ne consegue che, anche volendo
ipoteticamente prescindere dall’inadempimento della rappresentante della
contribuente all’ingiunzione di questa Corte di produrre una valida procura,
non vi sono comunque elementi agli atti che consentano di ritenere che RA 1
disponga dei poteri necessari per rappresentare la contribuente nella presente
procedura.
4.
Visto quanto precede
il ricorso è dichiarato irricevibile. Le spese processuali e la tassa di
giustizia sono poste a carico di RI 1 che agendo senza produrre una valida
procura ha causato inutilmente il presente procedimento (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], ad art. 117 LIFD n. 15 con riferimento a
sentenza del TF 2C_766/2012).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 900.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico di RA 1.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: