80.2025.260
Procedura: reclamo, multa per violazione degli obblighi procedurali, reclamo intempestivo, proroga non concessa
17 ottobre 2025Italiano9 min
un ictus emorragico e che, per ragioni di cura avrebbe dovuto recarsi in __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.260
Lugano
17 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 settembre 2025 contro la decisione del 22 agosto 2025 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
- non avendo la RI 1
inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022, neppure dopo
la diffida del 16 ottobre 2024, con decisione del 18 febbraio 2025 l’RS 1
(UTPG) le ha inflitto una multa di fr. 200.- per violazione degli obblighi di
procedura;
- con reclamo del 18 luglio
2025, __________, socio e presidente della gerenza con firma individuale della
contribuente postulava l’annullamento della multa “come […] concordato al
telefono”, accludendo al proprio scritto un certificato del 21 gennaio 2025 con
il quale il dott. med __________ spiegava che egli era in cura per i postumi di
un ictus emorragico e che, per ragioni di cura avrebbe dovuto recarsi in __________,
chiedendo una proroga per la presentazione della dichiarazione fino a fine
settembre 2025;
- con decisione del 22
agosto 2025, l’UTPG dichiarava il reclamo irricevibile per tardività;
- con ricorso del 19/22
settembre 2025, __________ chiede l’annullamento della multa, sostenendo di
aver chiesto una proroga per la presentazione della dichiarazione fiscale per
e-mail il 10 febbraio 2025, quindi prima della sua emanazione e che l’UT gliene
avrebbe prospettato l’annullamento in occasione di colloqui telefonici, il
primo dei quali avvenuto nel marzo 2025, invocando inoltre motivi di salute e
frequenti spostamenti per cure mediche;
- con
le proprie osservazioni, l’UTPG rileva che la richiesta di proroga cui si
riferisce la ricorrente era stata negata con risposta dell’11 febbraio 2025,
postulando quindi il respingimento del ricorso in ragione della tardività del
reclamo.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
- se l’irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità
di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la
Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella fattispecie, come
visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato
dalla contribuente il 18 luglio 2025 in quanto interposto dopo la scadenza dei
termini d’impugnazione;
- secondo l’art. 266 cpv. 1
LT le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono
pronunciate dall’autorità fiscale competente;
- alle procedure per
violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le
norme della procedura di tassazione e di ricorso (artt. 266 cpv. 4 LT e 182
cpv. 3 LIFD);
- per il combinato disposto
degli articoli 206 cpv. 1 e 266 cpv. 4 LT, per l’imposta cantonale, e
degli articoli 132 cpv. 1 e 182 cpv. 3 LIFD, per l’imposta federale diretta,
contro la decisione con cui viene inflitta una multa per violazione degli
obblighi procedurali, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità
di tassazione entro trenta giorni;
- nel caso in esame, il 18
febbraio 2025 è stata notificata per posta A Plus alla ricorrente la multa
disciplinare di fr. 200.-;
- il termine di 30 giorni
per interporre reclamo era pertanto ampiamente scaduto il 18 luglio 2025,
giorno in cui la ricorrente ha interposto reclamo, sicché l’UTPG non poteva che
dichiararlo irricevibile;
- ininfluente risulta il
fatto che il rappresentante della ricorrente si sia rivolto telefonicamente
all’autorità fiscale, peraltro solo nel marzo 2025, atto che in tutta evidenza
non adempie i requisiti di forma del reclamo previsti dalla legge (art. 206
cpv. 1 LT);
- neppure la circostanza
Considerandi
secondo cui, in occasione di tali colloqui telefonici, gli sarebbe stato
confermato l’annullamento della diffida risulta in alcun modo sostanziata,
sicché non occorre dilungarsi oltre sul punto;
- la ricorrente non può
trarre alcun argomento nemmeno dalla richiesta di proroga presentata il 10
febbraio 2025 e respinta il giorno successivo dall’autorità di tassazione, dopo
che una proroga, richiesta il 29 novembre 2024, quindi successivamente alla
diffida, gli era già stata concessa sino al 31 gennaio 2025;
- come questa Camera ha già
avuto modo di sottolineare, il contribuente cui è stata notificata la diffida
deve sapere che, se la dichiarazione non perviene entro il termine assegnato,
la sanzione sarà applicata senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del
24.
febbraio 2014 consid. 2.2);
- qualora, dopo la diffida,
l’autorità conceda una proroga per l’inoltro della dichiarazione, non è tenuta
a notificare una nuova diffida se il contribuente non rispetta nemmeno il
termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2);
- ad ogni modo, la proroga
di un termine non consegue automaticamente alla richiesta del contribuente, ma
necessita di una decisione formale di accoglimento da parte dell’autorità
fiscale;
- un termine stabilito
dall’autorità può essere prorogato solo in presenza di motivi sufficienti (art.
119.
cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT),
e la decisione in merito rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità, limitato
unicamente dal divieto di abuso di potere;
- la semplice presentazione
di una domanda di proroga non giustifica il mancato rispetto del termine
assegnato (Masmejan-Fey/Vianin, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire ro-mand LIFD, 2a ed.,
Basilea, 2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.);
- tenuto conto del fatto che
la contribuente aveva già beneficiato di diverse proroghe, non è censurabile il
rigetto dell’ultima richiesta, tanto più che il suo rappresentante si era
limitato ad invocare la sua assenza per motivi di salute affermando che avrebbe
mandato “le giustificazioni” al suo ritorno;
- posto che a ragione
l’autorità di tassazione ha respinto la richiesta di proroga della contribuente
occorre ora esaminare se il suo rappresentante possa avvalersi di un motivo di
restituzione dei termini;
- infatti, con il proprio
reclamo, __________ ha presentato un certificato medico ed invocato problemi di
salute e continui spostamenti per motivi medici;
- l’art. 192
cpv. 1 e 5 LT precisa a tale riguardo che il termine di reclamo di 30 giorni
stabilito dalla legge è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando
esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è
provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri gravi motivi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
- se
una malattia viene invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve
essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel
termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo;
- secondo
il principio della libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto
che la malattia sia sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti: tuttavia,
se una malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine,
secondo la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un
certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che
l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera
colpa;
- l’onere
della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere l’atto
processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento incolpevole
(sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid. 4.3.2 e
giurisprudenza citata);
- è immediatamente evidente
che il certificato del 21 gennaio 2025 del medico del rappresentante della
ricorrente non sia idoneo a comprovare l’esistenza di un motivo di restituzione
dei termini;
- esso si limita ad
attestare che __________ era “tuttora in cura per i postumi di un ictus
emorragico”, ragione per cui avrebbe dovuto recarsi in __________ e sarebbe
stato assente dalla Svizzera fino a settembre 2025, chiedendo quindi una
proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali 2022-2023
fino alla fine di settembre 2025;
- il fatto stesso che il
certificato datato 21 gennaio 2025 attesti che il paziente era “tuttora in cura
per i postumi di un ictus” basta per concludere che l’emergenza medica risaliva
ad un momento precedente e che la causa delle cure attuali era riconducibile ai
“postumi” dell’ictus;
- è escluso quindi che __________
sia stato confrontato con problemi di salute tanto improvvisi da impedirgli sia
di agire egli stesso entro i termini, sia di incaricare una terza persona di
farlo per conto della contribuente;
- del resto, il 18 luglio
2025, ovvero in un momento in cui egli secondo il certificato medico avrebbe
dovuto trovarsi in __________ per ragioni di cura, egli ha presentato
personalmente reclamo a nome della contribuente;
- in queste
circostanze la decisione dell’UTPG, che ha dichiarato irricevibile il reclamo,
appare legittima;
- il
ricorso è conseguentemente respinto e la tassa di giustizia e le spese
processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. ll ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: