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Decisione

80.2025.260

Procedura: reclamo, multa per violazione degli obblighi procedurali, reclamo intempestivo, proroga non concessa

17 ottobre 2025Italiano9 min

un ictus emorragico e che, per ragioni di cura avrebbe dovuto recarsi in __________,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.260

Lugano

17 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 settembre 2025 contro la decisione del 22 agosto 2025 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

- non avendo la RI 1

inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022, neppure dopo

la diffida del 16 ottobre 2024, con decisione del 18 febbraio 2025 l’RS 1

(UTPG) le ha inflitto una multa di fr. 200.- per violazione degli obblighi di

procedura;

- con reclamo del 18 luglio

2025, __________, socio e presidente della gerenza con firma individuale della

contribuente postulava l’annullamento della multa “come […] concordato al

telefono”, accludendo al proprio scritto un certificato del 21 gennaio 2025 con

il quale il dott. med __________ spiegava che egli era in cura per i postumi di

un ictus emorragico e che, per ragioni di cura avrebbe dovuto recarsi in __________,

chiedendo una proroga per la presentazione della dichiarazione fino a fine

settembre 2025;

- con decisione del 22

agosto 2025, l’UTPG dichiarava il reclamo irricevibile per tardività;

- con ricorso del 19/22

settembre 2025, __________ chiede l’annullamento della multa, sostenendo di

aver chiesto una proroga per la presentazione della dichiarazione fiscale per

e-mail il 10 febbraio 2025, quindi prima della sua emanazione e che l’UT gliene

avrebbe prospettato l’annullamento in occasione di colloqui telefonici, il

primo dei quali avvenuto nel marzo 2025, invocando inoltre motivi di salute e

frequenti spostamenti per cure mediche;

- con

le proprie osservazioni, l’UTPG rileva che la richiesta di proroga cui si

riferisce la ricorrente era stata negata con risposta dell’11 febbraio 2025,

postulando quindi il respingimento del ricorso in ragione della tardività del

reclamo.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata;

- se l’irricevibilità del

reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità

di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la

Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella fattispecie, come

visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato

dalla contribuente il 18 luglio 2025 in quanto interposto dopo la scadenza dei

termini d’impugnazione;

- secondo l’art. 266 cpv. 1

LT le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono

pronunciate dall’autorità fiscale competente;

- alle procedure per

violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le

norme della procedura di tassazione e di ricorso (artt. 266 cpv. 4 LT e 182

cpv. 3 LIFD);

- per il combinato disposto

degli articoli 206 cpv. 1 e 266 cpv. 4 LT, per l’imposta cantonale, e

degli articoli 132 cpv. 1 e 182 cpv. 3 LIFD, per l’imposta federale diretta,

contro la decisione con cui viene inflitta una multa per violazione degli

obblighi procedurali, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità

di tassazione entro trenta giorni;

- nel caso in esame, il 18

febbraio 2025 è stata notificata per posta A Plus alla ricorrente la multa

disciplinare di fr. 200.-;

- il termine di 30 giorni

per interporre reclamo era pertanto ampiamente scaduto il 18 luglio 2025,

giorno in cui la ricorrente ha interposto reclamo, sicché l’UTPG non poteva che

dichiararlo irricevibile;

- ininfluente risulta il

fatto che il rappresentante della ricorrente si sia rivolto telefonicamente

all’autorità fiscale, peraltro solo nel marzo 2025, atto che in tutta evidenza

non adempie i requisiti di forma del reclamo previsti dalla legge (art. 206

cpv. 1 LT);

- neppure la circostanza

Considerandi

secondo cui, in occasione di tali colloqui telefonici, gli sarebbe stato

confermato l’annullamento della diffida risulta in alcun modo sostanziata,

sicché non occorre dilungarsi oltre sul punto;

- la ricorrente non può

trarre alcun argomento nemmeno dalla richiesta di proroga presentata il 10

febbraio 2025 e respinta il giorno successivo dall’autorità di tassazione, dopo

che una proroga, richiesta il 29 novembre 2024, quindi successivamente alla

diffida, gli era già stata concessa sino al 31 gennaio 2025;

- come questa Camera ha già

avuto modo di sottolineare, il contribuente cui è stata notificata la diffida

deve sapere che, se la dichiarazione non perviene entro il termine assegnato,

la sanzione sarà applicata senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del

24.

febbraio 2014 consid. 2.2);

- qualora, dopo la diffida,

l’autorità conceda una proroga per l’inoltro della dichiarazione, non è tenuta

a notificare una nuova diffida se il contribuente non rispetta nemmeno il

termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2);

- ad ogni modo, la proroga

di un termine non consegue automaticamente alla richiesta del contribuente, ma

necessita di una decisione formale di accoglimento da parte dell’autorità

fiscale;

- un termine stabilito

dall’autorità può essere prorogato solo in presenza di motivi sufficienti (art.

119.

cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT),

e la decisione in merito rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità, limitato

unicamente dal divieto di abuso di potere;

- la semplice presentazione

di una domanda di proroga non giustifica il mancato rispetto del termine

assegnato (Masmejan-Fey/Vianin, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire ro-mand LIFD, 2a ed.,

Basilea, 2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.);

- tenuto conto del fatto che

la contribuente aveva già beneficiato di diverse proroghe, non è censurabile il

rigetto dell’ultima richiesta, tanto più che il suo rappresentante si era

limitato ad invocare la sua assenza per motivi di salute affermando che avrebbe

mandato “le giustificazioni” al suo ritorno;

- posto che a ragione

l’autorità di tassazione ha respinto la richiesta di proroga della contribuente

occorre ora esaminare se il suo rappresentante possa avvalersi di un motivo di

restituzione dei termini;

- infatti, con il proprio

reclamo, __________ ha presentato un certificato medico ed invocato problemi di

salute e continui spostamenti per motivi medici;

- l’art. 192

cpv. 1 e 5 LT precisa a tale riguardo che il termine di reclamo di 30 giorni

stabilito dalla legge è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando

esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è

provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a

servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri gravi motivi

riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;

- se

una malattia viene invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve

essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel

termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo;

- secondo

il principio della libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto

che la malattia sia sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti: tuttavia,

se una malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine,

secondo la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un

certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che

l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera

colpa;

- l’onere

della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere l’atto

processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento incolpevole

(sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid. 4.3.2 e

giurisprudenza citata);

- è immediatamente evidente

che il certificato del 21 gennaio 2025 del medico del rappresentante della

ricorrente non sia idoneo a comprovare l’esistenza di un motivo di restituzione

dei termini;

- esso si limita ad

attestare che __________ era “tuttora in cura per i postumi di un ictus

emorragico”, ragione per cui avrebbe dovuto recarsi in __________ e sarebbe

stato assente dalla Svizzera fino a settembre 2025, chiedendo quindi una

proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni fiscali 2022-2023

fino alla fine di settembre 2025;

- il fatto stesso che il

certificato datato 21 gennaio 2025 attesti che il paziente era “tuttora in cura

per i postumi di un ictus” basta per concludere che l’emergenza medica risaliva

ad un momento precedente e che la causa delle cure attuali era riconducibile ai

“postumi” dell’ictus;

- è escluso quindi che __________

sia stato confrontato con problemi di salute tanto improvvisi da impedirgli sia

di agire egli stesso entro i termini, sia di incaricare una terza persona di

farlo per conto della contribuente;

- del resto, il 18 luglio

2025, ovvero in un momento in cui egli secondo il certificato medico avrebbe

dovuto trovarsi in __________ per ragioni di cura, egli ha presentato

personalmente reclamo a nome della contribuente;

- in queste

circostanze la decisione dell’UTPG, che ha dichiarato irricevibile il reclamo,

appare legittima;

- il

ricorso è conseguentemente respinto e la tassa di giustizia e le spese

processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. ll ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: