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Decisione

80.2025.267

Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, decorrenza del termine dal giorno del recapito (sabato)

20 ottobre 2025Italiano8 min

A. Con decisione del 29

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.267

Lugano

20 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

dall’avv. RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° ottobre 2025 contro la decisione del 29 agosto 2025 in materia di esenzione

dall’imposta federale diretta, dalle imposte cantonali e dall’imposta di

successione.

Fatti

Fatti

A. Con decisione del 29

agosto 2025, notificata per posta APlus, l’Ufficio giuridico della Divisione

delle contribuzioni (in seguito: Ufficio) ha respinto il reclamo del 17 aprile

2025, interposto dalla RI 1 contro il mancato accoglimento della richiesta di

esenzione fiscale dal pagamento delle imposte federali e cantonali sull’utile e

sul capitale e delle imposte di successione e donazione dalla stessa formulata

il 21 marzo 2025.

B. Con ricorso del 1°

ottobre 2025, la contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, impugna la

decisione su reclamo, contestando gli argomenti addotti dall’Ufficio per il

rifiuto della richiesta d’esenzione fiscale.

Diritto

1. 1.1.

La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata.

1.2.

Nel caso in esame, la decisione impugnata reca la data del 29

agosto 2025 ed è stata spedita dall’UT per Posta A Plus lo stesso giorno.

Dal tracciamento postale dell’invio si evince che è stata recapitata al

destinatario il giorno successivo, cioè il 30 agosto 2025. Deve pertanto essere

preliminarmente esaminata la questione della tempestività del ricorso, ritenuto

che lo stesso è stato presentato il 1° ottobre 2025, ossia oltre il termine di

30 giorni dalla data di notifica.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può

impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1

LT). Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se

l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente

riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo

giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT). Quando l’invio di un atto avviene per

posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è

fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che la restituzione in intero del termine è

data quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante.

2.2

Per

quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima

frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su

reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione,

davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

L’art. 133 cpv. 1 LIFD

(applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv.

4.

LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla

notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di

tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della

scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto

festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Per l’art. 133 cpv. 3

LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il

contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,

assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in

tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti

sono cessati.

2.3

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui

il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente

comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo

destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1;

inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non

prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a

notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi

anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009

del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne

l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui

la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con

lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base

alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si

applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la

legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una

circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,

99.

Ib 359).

2.4

Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e,

analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la

ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il

destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di

ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è

inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario.

Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track &

Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia

dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia,

in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra

direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza

del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di

tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente

dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella

cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di

un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si

può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che

meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag.

602.

con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid.

3.3

e 3.4.).

2.5

Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con

il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione,

determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito

dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che

la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la

corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3

dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

Con la Legge federale sul

recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi del 26 settembre

2025, il Parlamento federale ha, fra l’altro, inserito nella LIFD il nuovo

articolo 118a cpv. 1 e nella LAID il nuovo art. 38abis,

secondo cui una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un

sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale è reputata consegnata il

primo giorno feriale seguente. Lo scopo perseguito dal legislatore è proprio di

eliminare gli “svantaggi”, determinati dal fatto che la Posta svizzera consegna

invii di posta A-Plus in modo tracciabile anche di sabato, con la conseguenza

che il termine inizia a decorrere la domenica, a prescindere dal fatto che il

destinatario abbia effettivamente preso conoscenza della comunicazione

(Messaggio concernente la legge federale sulla notificazione della posta nei

fine settimana e nei giorni festivi, n. 25.023 del 12 febbraio 2025, in FF 2025

565). La nuova legge è stata pubblicata il 7 ottobre 2025 (FF 2025 2891) e il

termine di referendum scadrà il 15 gennaio 2026.

2.6

Nel

caso in esame, la decisione impugnata è stata notificata tramite invio postale

A Plus. Dal tracciamento degli invii (Track & Trace) risulta

che è stata recapitata nella casella postale del rappresentante contrattuale

della contribuente sabato 30 agosto 2025.

Il termine è pertanto

giunto a scadenza lunedì 29 settembre 2025.

Ne consegue che il

ricorso, consegnato alla Posta solo il 1° ottobre 2025 (data del timbro postale

sulla busta d’invio), è irrimediabilmente tardivo.

3.

Il ricorso è irricevibile. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: