80.2025.267
Procedura: ricorso, termini, notificazione della decisione per posta A Plus, decorrenza del termine dal giorno del recapito (sabato)
20 ottobre 2025Italiano8 min
A. Con decisione del 29
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.267
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
dall’avv. RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° ottobre 2025 contro la decisione del 29 agosto 2025 in materia di esenzione
dall’imposta federale diretta, dalle imposte cantonali e dall’imposta di
successione.
Fatti
Fatti
A. Con decisione del 29
agosto 2025, notificata per posta APlus, l’Ufficio giuridico della Divisione
delle contribuzioni (in seguito: Ufficio) ha respinto il reclamo del 17 aprile
2025, interposto dalla RI 1 contro il mancato accoglimento della richiesta di
esenzione fiscale dal pagamento delle imposte federali e cantonali sull’utile e
sul capitale e delle imposte di successione e donazione dalla stessa formulata
il 21 marzo 2025.
B. Con ricorso del 1°
ottobre 2025, la contribuente, rappresentata dall’avv. RA 1, impugna la
decisione su reclamo, contestando gli argomenti addotti dall’Ufficio per il
rifiuto della richiesta d’esenzione fiscale.
Diritto
1. 1.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata.
1.2.
Nel caso in esame, la decisione impugnata reca la data del 29
agosto 2025 ed è stata spedita dall’UT per Posta A Plus lo stesso giorno.
Dal tracciamento postale dell’invio si evince che è stata recapitata al
destinatario il giorno successivo, cioè il 30 agosto 2025. Deve pertanto essere
preliminarmente esaminata la questione della tempestività del ricorso, ritenuto
che lo stesso è stato presentato il 1° ottobre 2025, ossia oltre il termine di
30 giorni dalla data di notifica.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1
LT). Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se
l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente
riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo
giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT). Quando l’invio di un atto avviene per
posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è
fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che la restituzione in intero del termine è
data quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante.
2.2
Per
quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima
frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su
reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione,
davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
L’art. 133 cpv. 1 LIFD
(applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv.
4.
LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla
notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di
tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della
scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto
festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Per l’art. 133 cpv. 3
LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti
sono cessati.
2.3
Una decisione si considera notificata non nel momento in cui
il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente
comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo
destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la
sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1;
inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non
prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a
notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi
anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009
del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne
l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui
la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con
lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base
alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si
applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la
legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una
circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54,
99.
Ib 359).
2.4
Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e,
analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la
ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il
destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di
ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è
inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario.
Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track &
Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia
dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia,
in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra
direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza
del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di
tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente
dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella
cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di
un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si
può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che
meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag.
602.
con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid.
3.3
e 3.4.).
2.5
Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con
il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione,
determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito
dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che
la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la
corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3
dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Con la Legge federale sul
recapito di plichi nei fine settimana e nei giorni festivi del 26 settembre
2025, il Parlamento federale ha, fra l’altro, inserito nella LIFD il nuovo
articolo 118a cpv. 1 e nella LAID il nuovo art. 38abis,
secondo cui una notificazione tramite invio postale senza firma e recapitata un
sabato, una domenica o un giorno festivo ufficiale è reputata consegnata il
primo giorno feriale seguente. Lo scopo perseguito dal legislatore è proprio di
eliminare gli “svantaggi”, determinati dal fatto che la Posta svizzera consegna
invii di posta A-Plus in modo tracciabile anche di sabato, con la conseguenza
che il termine inizia a decorrere la domenica, a prescindere dal fatto che il
destinatario abbia effettivamente preso conoscenza della comunicazione
(Messaggio concernente la legge federale sulla notificazione della posta nei
fine settimana e nei giorni festivi, n. 25.023 del 12 febbraio 2025, in FF 2025
565). La nuova legge è stata pubblicata il 7 ottobre 2025 (FF 2025 2891) e il
termine di referendum scadrà il 15 gennaio 2026.
2.6
Nel
caso in esame, la decisione impugnata è stata notificata tramite invio postale
A Plus. Dal tracciamento degli invii (Track & Trace) risulta
che è stata recapitata nella casella postale del rappresentante contrattuale
della contribuente sabato 30 agosto 2025.
Il termine è pertanto
giunto a scadenza lunedì 29 settembre 2025.
Ne consegue che il
ricorso, consegnato alla Posta solo il 1° ottobre 2025 (data del timbro postale
sulla busta d’invio), è irrimediabilmente tardivo.
3.
Il ricorso è irricevibile. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: