80.2025.270
Reddito della sostanza immobiliare: contratto di locazione con ex compagna e madre dei figli del contribuente, mancato incasso della pigione
4 dicembre 2025Italiano16 min
determinante per l’aliquota in fr. 88'800.–. Mentre per l’immobile di __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.270
Lugano
4 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 ottobre 2025 contro la decisione del 24 settembre 2025 in materia di IC
2021.
Fatti
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________
(____________________ è assoggettato alle imposte cantonali per appartenenza
economica in quanto proprietario di sostanza immobiliare.
Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2021, il contribuente ha dichiarato fra
l’altro la proprietà del mapp. n. __________ RFD di __________, cui ha
attribuito un valore di stima ufficiale di fr. 332'355.– e un reddito da
locazione di fr. 9'600.–, importo da cui ha dedotto spese di manutenzione
effettive per fr. 1'536.–.
B. Con decisione del 5
gennaio 2023, l’RS 1 ha notificato al contribuente la tassazione IC 2021, nella
quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 19'300.– e quello
determinante per l’aliquota in fr. 88'800.–. Mentre per l’immobile di __________
ha ripreso il reddito dichiarato e dedotto spese di manutenzione per fr.
1'920.–, per gli immobili di __________ li ha per contro rettificati “tenuto
conto degli affitti accertati” e del “valore locativo” corrispondente
“al valore di mercato delle pigioni della zona”.
C. a.
Con reclamo del 6
gennaio 2023, il contribuente ha contestato il reddito degli immobili sia di __________
sia di __________. Per quest’ultimo, in particolare, ha sostenuto che il
reddito ammontava a fr. 7'680.–, importo da cui si dovevano dedurre spese di
manutenzione per fr. 1'920.–.
b.
Con scritto del 19 agosto
2023, l’autorità fiscale ha chiesto al reclamante di inviarle “copia del
contratto di locazione stipulato con la ex moglie, per il fondo __________ di __________”,
oltre al contratto di locazione stipulato con il defunto padre per un
appartamento nella proprietà di __________. A proposito di quest’ultimo, gli ha
prospettato una modifica della tassazione a suo svantaggio, per il fatto che la
pigione dichiarata, pagata dalla madre, appariva “senza dubbio di favore”.
Il contribuente ha
trasmesso la documentazione richiesta, con scritto del 22 agosto 2025, nel
quale ha rilevato che il “contratto di __________ è di mercato e non
soggetto alla disciplina degli affitti a parenti”, in quanto l’inquilina __________
avrebbe avuto lo “status” di “non parente”.
c.
Con ulteriore lettera del
3 settembre 2025, l’autorità di tassazione ha anticipato che il reddito
dell’immobile di __________ sarebbe stato stabilito in fr. 21'600.– e quello
della casa di __________ in fr. 18'000.–. A proposito di quest’ultimo, il fisco
ha spiegato che l’inquilina era la ex compagna e madre dei figli del reclamante
e che il canone di locazione secondo il contratto ammontava a fr. 18'000.–
all’anno.
Il contribuente ha preso
posizione con scritto dell’8 settembre 2025, contestando la valutazione dei
redditi immobiliari proposte dal fisco cantonale. In merito alla casa di __________,
in particolare, ha preso atto “con favore” che l’inquilina era stata
riconosciuta non parente e che il contratto era stato considerato “di mercato”.
Ha tuttavia chiesto di tener conto del fatto che fino al 2024 l’inquilina non
aveva pagato alcuna pigione, con la conseguenza che l’importo dovuto doveva
essere considerato “integralmente insoluto e quindi inesigibile”.
d.
Con decisione del 24
settembre 2025, l’Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo del
contribuente, commisurando il reddito imponibile in fr. 11'000.– e quello
determinante per l’aliquota in fr. 77'800.–. Per quanto concerne, in particolare,
il reddito dell’immobile di __________, è stato stabilito in fr. 18'000.–,
importo da cui sono state dedotte le spese di manutenzione forfetarie pari a
fr. 3'600.–. Nella motivazione della decisione, il fisco cantonale ha affermato
di aver ripreso il canone di locazione risultante dal contratto, “non
essendo stata comprovata la perdita di tale entrata”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che il reddito del suo
immobile di __________ sia stabilito, in via principale, in zero franchi,
“coerente con gli incassi effettivi”, e, in via subordinata, in fr. 9'600.–,
“coerenti con la dichiarazione prudenziale”. In via ulteriormente subordinata,
chiede che l’imposizione sia limitata al 50% del valore locativo, “se
qualificata come locazione di favore”. In ogni caso, postula che sia
riconosciuta “la deduzione per crediti inesigibili”.
L’insorgente ribadisce che
l’inquilina non avrebbe versato alcuna pigione fino al 2024, quando “ha
avviato versamenti volontariamente di CHF 500/mese, a seguito dell’avvio di
un’attività lavorativa”, ciò che dimostrerebbe a suo dire “che la
mancata corresponsione era dovuta a morosità e non a scelta volontaria”. Precisa
inoltre che gli importi che versa a __________ “a titolo di contributi
alimentari per i figli sono del tutto estranei al rapporto locativo e non
sostituiscono in alcun modo la pigione dovuta”.
E. Nelle sue
osservazioni del 10 ottobre 2025, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il ricorso. Non risulterebbero “attualmente… tentativi di incasso del
dovuto” e “nel caso in esame un’eventuale riduzione del canone d’affitto
sarebbe piuttosto da valutare nell’ottica di un affitto di favore… o tutt’al
più andrebbero rinegoziati i contributi alimentari”. A suo avviso, “se
l’inquilino moroso fosse stato un terzo, la procedura sarebbe sicuramente
continuata”. Pur definendo “comprensibile” il fatto che l’insorgente vi
abbia rinunciato, il fisco ritiene che non sia “un motivo sufficiente a
diminuire l’onere fiscale derivante dal reddito immobiliare”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’articolo 15 cpv.
1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e
unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio
il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 15 cpv. 1 LT contiene dunque una
clausola generale, che è completata, agli articoli da 16 a 22 LT, da una lista
esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di
redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385
consid. 4a).
Quali redditi della
sostanza immobiliare sono segnatamente imponibili i proventi dalla locazione,
dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento (art. 20 cpv. 1 lett. a
LT) e il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha
a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito (art. 20 cpv. 1 lett. b LT).
1.2.
Dottrina
e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è realizzato quando il soggetto fiscale ne
può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la
somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma. Di solito, già
l’acquisizione di un credito viene ritenuta costitutiva di reddito, purché
l’adempimento non appaia incerto (cfr., per esempio, le sentenze del Tribunale
federale n. 2C_94/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid.
2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p. 554 consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid.
3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2).
1.3.
Per quanto concerne in
particolare i redditi della sostanza immobiliare, nel caso di un contratto di
locazione, il conduttore, titolare del diritto d’uso, è il debitore della
prestazione costituita dalla pigione. Il locatore può quindi prevalersi di un credito
che gli procura un vantaggio economico regolare. Il momento della realizzazione
del reddito corrisponde pertanto all’acquisizione da parte del locatore di una
pretesa certa (principio di competenza; “Soll-Methode”). Questa coincide
generalmente con la scadenza del diritto alla prestazione che dipende dai
termini fissati nel contratto.
In caso di contestazione
riguardo alla pigione, il principio di cassa (“Ist-Methode”) può trovare
applicazione, purché la pretesa del locatario non sia temeraria o sprovvista di
probabilità di successo. Una incertezza particolare sull’esecuzione implica in
effetti che il reddito sia considerato come acquisito unicamente al momento del
reale incasso della prestazione (in contanti, tramite accredito o
compensazione). L’incertezza particolare può anche originare dal rischio di
insolvibilità del conduttore che non sarebbe più in grado di pagare la pigione
(cfr. Liégeois, La disponibilité
du revenu ‑ Le moment de l’acquisition en droit fiscal suisse,
Ginevra 2018, n. 1022 ss, p. 333 s.; inoltre Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 19 ad
art. 21 LIFD, p. 659; Reich/Weidmann,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
3a ed., Basilea 2017, n. 33 ss. ad
art. 16 LIFD, p. 206; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand, IFD, 2a ed., Basilea 2017, p. 508, n. 41 ss
ad
art. 21 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 69 e 70 ad art. 41
LIFD, p. 798).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, con
contratto dell’8 febbraio 2010 il ricorrente ha ceduto in locazione a __________
il suo appartamento di 3.5 locali, 128 mq, situato in via __________ 26 a __________.
La pigione è stata stabilita in fr. 18'000.– all’anno, oltre a spese accessorie
pari a fr. 3'600.–.
Nella
dichiarazione d’imposta 2021, il contribuente ha dichiarato un canone di
locazione, versato da __________, pari a fr. 7'680.–, importo da cui ha dedotto
spese di manutenzione per fr. 1'536.–. Il reddito locativo dichiarato è stato
ripreso dall’autorità di tassazione, nella decisione di tassazione dell’imposta
cantonale 2021.
Nel corso della procedura
di reclamo, il fisco cantonale ha chiesto al contribuente di produrre copia del
contratto di locazione. Solo allora l’autorità ha appreso che la pigione
concordata ammontava a fr. 18'000.–. Il reclamante ha tuttavia sostenuto che l’inquilina
non aveva effettivamente pagato la pigione.
Dopo che, nella decisione
impugnata, l’Ufficio di tassazione ha assoggettato all’imposta sul reddito la
pigione di fr. 18'000.–, l’insorgente ha interposto ricorso, ribadendo che
l’inquilina non ha pagato alcun canone di locazione fino al 2024, quando ha
intrapreso un’attività lucrativa ed ha iniziato “volontariamente” a versare 500
franchi al mese. Il relativo reddito non dovrebbe pertanto essere assoggettato
all’imposta, essendo “inesigibile”.
2.2
2.2.1
Con
la sentenza 2C_500/2018 dell’8 aprile 2020, il Tribunale federale ha respinto
il ricorso di un contribuente, che aveva stipulato con il figlio un contratto
di locazione per un appartamento di sua proprietà, concordando una pigione di
fr. 1'100.– al mese, oltre a spese accessorie per fr. 250.–. Il figlio non
aveva tuttavia mai pagato la pigione. Le autorità cantonali avevano stabilito
che, non essendo stato pagato il canone di locazione, si trattasse di un
comodato ed avevano pertanto assoggettato all’imposta il valore locativo
dell’appartamento, che era inferiore rispetto alla pigione convenuta nel
contratto di locazione.
La Suprema Corte ha
respinto il ricorso del contribuente, pur non condividendo la decisione
impugnata. Ha infatti ritenuto che le autorità cantonali avrebbero dovuto
imporre non il valore locativo, ma la pigione prevista dal contratto di
locazione. Premesso infatti che le parti concordavano sul fatto che non vi
fosse una pigione di favore (cioè inferiore alla metà del valore locativo) e
che pertanto non si trattava di un’elusione fiscale, ha ricordato che
l’assoggettamento del canone di locazione all’imposta sul reddito non dipende
dal fatto che sia pagato, ma che è sufficiente che il locatore abbia acquisito
un credito, ciò che si verifica con la conclusione del contratto e con la
scadenza della pigione. Il reddito non si considera realizzato a tale momento e
l’assoggettamento viene differito al momento del pagamento solo se l’adempimento
deve essere considerato incerto. Nel caso in esame, il ricorrente aveva affermato
che contava sul pagamento dei canoni di locazione, ragione per cui si doveva
escludere un’incertezza circa l’adempimento del credito. Di conseguenza, il
reddito era imponibile già per effetto della conclusione del contratto di
locazione e della scadenza dei canoni mensili (sentenza 2C_500/2018 dell’8
aprile 2020 consid. 4.3).
2.2.2
Anche il Tribunale
amministrativo del Canton Berna si è occupato del caso di un contribuente che
aveva ceduto in locazione al figlio, nel 2001, un appartamento per un canone
mensile di fr. 1'575.–. Negli anni dal 2017 al 2019 l’inquilino aveva versato
solo una parte dell’importo dovuto, in particolare (fra 5'265 e 9'450 franchi all’anno).
Nel periodo fiscale 2019 il genitore aveva pertanto fatto valere in deduzione
l’importo di fr. 36'185.–, corrispondente alle pigioni non incassate. Con una
convenzione del 31.12.2019 le parti contraenti avevano convenuto che il
locatore rinunciava all’incasso degli importi scoperti. Il fisco cantonale
aveva tuttavia negato la deduzione in questione.
Nella sua sentenza
100.1021.149
del 25 aprile 2022, il Tribunale cantonale amministrativo ha
condiviso la decisione del fisco, sottolineando il fatto che i redditi in
discussione erano stati realizzati al momento della scadenza dei canoni di
locazione e che pertanto il ricorrente, alla fine di ogni mese, vantava una
pretesa ferma al pagamento della pigione, che ne giustificava l’assoggettamento
all’imposta sul reddito. Sebbene il locatario avesse pagato solo in parte le
pigioni dovute, il locatore non gli aveva notificato richiami né aveva avviato
procedure esecutive. Secondo la Corte cantonale, il fatto stesso che il
ricorrente avesse giustificato la rinuncia all’incasso del credito con la
volontà di consentire al figlio di risanare la sua situazione finanziaria non
faceva che avvalorare l’ipotesi di una remissione di debito volontaria, a
titolo di donazione. Una simile rinuncia non era tuttavia deducibile dal
reddito del genitore, così come non era imponibile quale reddito del figlio,
trattandosi di una liberalità.
2.3
Nel caso in esame, la
locataria non è la figlia del ricorrente, ma è tuttavia la sua ex compagna e,
soprattutto, madre dei suoi figli. Quando ha stipulato con lei il contratto di
locazione, il contribuente non poteva non sapere quali fossero le sue
disponibilità finanziarie e in quale misura fosse prevedibile un versamento, da
parte sua, del canone di locazione pattuito. È peraltro verosimile che
l’insorgente avesse ragioni per ritenere preferibile che la madre dei suoi
figli, che al momento della stipulazione del contratto, nel 2010, erano molto
piccoli (essendo nati rispettivamente nel 2005 e nel 2006), non esercitasse
un’attività lucrativa, che avrebbe comportato ulteriori costi per l’affidamento
dei bambini.
Il ricorrente afferma che
la locataria avrebbe intrapreso “volontariamente” il versamento di 500 franchi
al mese a partire dal 1° gennaio 2024, “a seguito dell’avvio di un’attività
lavorativa”. Ciò significa, in primo luogo, che anche dopo l’inizio
dell’attività lucrativa l’inquilina non ha cominciato a pagare l’intera
pigione, ma il locatore si è accontentato di percepirne un terzo, rinunciando
in tal modo ai due terzi. In secondo luogo, se il pagamento dei 500 franchi al
mese è stato considerato “volontario” dallo stesso locatore, si deve concludere
che quest’ultimo non riponeva una particolare fiducia nell’adempimento del
contratto di locazione da parte della locataria.
D’altra parte, come ha
rilevato l’autorità di tassazione, il contribuente non ha mai intrapreso passi
formali nei confronti della sua inquilina, per garantirsi l’incasso della
pigione. Gli unici documenti che ha prodotto consistono in alcune email, inviate
alla locatrice, nelle quali lamenta le proprie difficoltà finanziarie e la
invita a farsi carico del pagamento della pigione e delle spese della casa, e
in una lettera, inviata il 30 dicembre 2023 all’Autorità regionale di
protezione, in cui rende noto che “dal 2010 sost[iene lui] tutte le spese
per la casa di __________, includendo interesse ipotecario, costi per
l’elettricità, acqua, gas e varie assicurazioni, nonostante esista un accordo” e
conclude definendo “necessario che __________ si faccia carico dell’affitto
e delle relative spese”. Com’è evidente, non si tratta in alcun modo di una
formale diffida ad un debitore moroso e meno ancora dell’avvio di una procedura
esecutiva.
Si deve ancora condividere
quanto affermato dall’autorità di tassazione, nelle sue osservazioni al
ricorso, laddove definisce “comprensibile” il fatto che il ricorrente abbia
rinunciato all’incasso forzato, considerata la circostanza che gli inquilini
erano la ex compagna e i suoi figli. L’atteggiamento comprensivo del
contribuente è coerente con la sua disponibilità a rinunciare a percepire il
reddito dell’immobile. Il mancato pagamento non è allora riconducibile ad una
di quelle situazioni eccezionali, previste dalla giurisprudenza, in cui
l’adempimento del debito da parte del locatario appare incerto, ragione per cui
l’imposizione può essere differita fino al momento dell’adempimento.
Non sono pertanto
adempiuti i presupposti per la rinuncia ad imporre il canone di locazione
previsto dal contratto fra il ricorrente e la madre dei suoi figli.
2.4
Alla Camera di diritto
tributario non è noto quale reddito dell’immobile abbia dichiarato l’insorgente
nei periodi fiscali precedenti, ritenuto che il contratto risale al 2010. Dalle
sue stesse affermazioni si evince che i pagamenti da parte dell’inquilina sono
stati sporadici e comunque parziali.
Nel periodo fiscale in
discussione, aveva dichiarato un reddito di fr. 7'680.–, che non corrisponde né
al canone di locazione che gli spettava secondo il contratto né ai versamenti
effettivi della locataria. Come visto, è solo dopo che il fisco cantonale gli
ha chiesto di produrre copia del contratto che è stata conosciuta la situazione
effettiva.
Non si può allora
escludere che, nei periodi fiscali precedenti, il contribuente abbia dichiarato
un reddito immobiliare inferiore a quello cui aveva diritto secondo il
contratto.
Sarà l’autorità fiscale a
verificare la situazione e a valutare se vi siano i presupposti per l’apertura
di un procedimento di ricupero d’imposta.
2.5
Considerato il contratto
di locazione stipulato dal ricorrente con la ex compagna e madre dei suoi
figli, non può evidentemente essere accolta la richiesta subordinata del
ricorrente, che vorrebbe che il reddito immobiliare imponibile fosse ridotto
alla metà del valore locativo.
In caso di pigione di
favore fra congiunti, si presume che vi sia elusione fiscale se la pigione è
inferiore alla metà del valore locativo. In tal caso, la differenza fra il
valore locativo e la pigione inferiore viene assoggettata all’imposta quale
reddito del locatore (DTF 146 II 97).
Tale giurisprudenza
presuppone che vi sia un contratto di locazione fra congiunti, che preveda un
canone di locazione inferiore alla metà del valore locativo. Nel caso in esame,
tuttavia, la stessa autorità di tassazione, nella lettera del 3 settembre 2025,
nella quale prospettava al contribuente l’imposizione del reddito di fr.
18'000.–, corrispondente al canone di locazione risultante dal contratto,
definiva tale valore “apparentemente congruo alla zona e al valore di mercato
dello stesso”.
In ogni caso, se fosse
riconosciuta l’esistenza di un’elusione fiscale, la conseguenza non
consisterebbe nell’imposizione del 50% del valore locativo, bensì
nell’assoggettamento all’imposta, oltre che della pigione definita con il
contratto, della differenza fra il valore locativo e la pigione stessa.
3.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 780.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: