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Decisione

80.2025.277

Procedura: revisione, sentenza che liquida il regime dei beni fra il defunto padre e la seconda moglie, solo liquidazione per la figlia di primo letto, non fatto nuovo

23 dicembre 2025Italiano13 min

deceduto __________, proprietario dei mapp. n. __________ e __________ RFD di __________.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.277

80.2025.278

Lugano

23 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 10 ottobre 2025 contro la decisione del 10 settembre 2025 in materia di revisione

IC dal 2010 al 2023.

Fatti

Fatti

A. Il 4 novembre 2009 è

deceduto __________, proprietario dei mapp. n. __________ e __________ RFD di __________.

Eredi erano la moglie __________ e la figlia RI 1.

Nei periodi fiscali

successivi all’apertura della successione, RI 1 ha dichiarato un quarto del

valore di stima degli immobili ereditati e del relativo valore locativo. Le

tassazioni dell’imposta cantonale per i periodi fiscali dal 2010 al 2023 sono

passate in giudicato.

B. Con istanza del 22

maggio 2025, RI 1 ha chiesto all’RS 1 (in seguito: UT) la revisione delle

decisioni di tassazione IC per i periodi fiscali dal 2010 al 2023.

L’istante ha argomentato

che, con sentenza del 4 febbraio 2025, il Tribunale cantonale di __________

aveva deciso che la comunione ereditaria di __________, deceduto il 4 novembre

2009, era stata sciolta retroattivamente a partire dalla data del suo decesso.

In base a tale sentenza, all’istante erano stati riconosciuti, “in quanto

porzione legittima dell’eredità”, fr. 524’269.75.

Tenuto conto del fatto che

aveva sempre dichiarato un quarto del patrimonio del padre, cioè un importo ben

superiore a quello riconosciuto e quindi dovuto, ha chiesto la revisione delle

tassazioni passate in giudicato, “adeguando l’importo dovuto tenendo conto

[de]ll’importo effettivamente ereditato in base alla sentenza” in

questione.

Con decisione del 30

giugno 2025, l’UT ha dichiarato irricevibile l’istanza di revisione. Per quanto

concerne le tassazioni relative ai periodi fiscali dal 2009 al 2013, ha

rilevato che l’istanza era tardiva, in quanto inoltrata oltre il termine

decennale dalla notifica delle decisioni di tassazione. Entrando nel merito

dell’istanza, ha poi argomentato che “la contribuente è stata imposta nel

Canton Ticino per ¼ della quota ereditaria, limitatamente agli immobili siti a __________,

fatto che non risulta sia stato mutato”, ragione per cui difettava

l’esistenza di un fatto nuovo.

C. Con reclamo del 12

luglio 2025, la contribuente ha impugnato la decisione dell’UT. La reclamante

ha ribadito di aver presentato le dichiarazioni d’imposta “sul presupposto

dell’esistenza di una comunione ereditaria”, nell’ambito della quale era

assoggettata alle imposte su un quarto degli immobili di __________. Tuttavia,

la sentenza del Tribunale cantonale di __________ avrebbe successivamente chiarito

“che non si tratta[va] di un’eredità, bensì di una liquidazione, in cui non è

stata creata alcuna comunione ereditaria in senso giuridico”. Pertanto,

l’imposizione originaria si sarebbe basata “su un’interpretazione giuridica

errata”. I “nuovi fatti giuridicamente vincolanti” avrebbero costituito “un

chiaro motivo” di revisione.

L’autorità di tassazione

ha respinto il reclamo, con decisione del 10 settembre 2025. Da un lato, ha

ribadito che per quanto concerne i periodi fiscali dal 2010 al 2013 l’istanza

di revisione era irricevibile, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla notificazione

delle decisioni di tassazione. Dall’altro, ha argomentato che gli immobili di __________

erano divenuti di proprietà della vedova del de cuius solo dall’11

luglio 2025, quando era avvenuto il trapasso nel Registro fondiario, mentre “prima

di tale data la proprietà era suddivisa al 50% fra l’attuale proprietaria e la

contribuente”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, impugna la decisione su

reclamo, “almeno per gli ultimi dieci anni”, ribadendo gli argomenti già

esposti nel reclamo.

E. Nelle sue

osservazioni del 20 ottobre 2025, l’UT propone di respingere il ricorso,

argomentando che, dalla data del decesso di __________, la contribuente era

parte della comunione ereditaria fino al suo scioglimento, ed era imponibile in

Canton Ticino limitatamente alla sostanza immobiliare di __________. Le

decisioni di tassazione rispecchierebbero l’iscrizione nel Registro Fondiario,

dal quale risulterebbe soltanto lo scioglimento della comunione ereditaria e

l’attribuzione dell’immobile a __________.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 232 cpv. 1

LT una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a

vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:

a) se

vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) se

l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di

prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato

principi essenziali della procedura;

c) se

un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

d) se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le

norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare

il proprio diritto di imporre.

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,

2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art.

147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

1.3.

Per

gli articoli 148 LIFD e 233 LT la domanda di revisione dev’essere presentata

entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro

dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza. Per il motivo

di revisione previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett. d LT, la legge

cantonale prevede un termine di trenta anziché di novanta giorni.

Una

volta trascorso il termine assoluto di 10 anni dall’emissione della sentenza o

della decisione, la revisione è esclusa (Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,

n. 2 ad art. 148 LIFD, p. 2492). Tale termine costituisce inoltre un termine di

perenzione, che vincola sia il contribuente sia le autorità (Looser, op. cit., n. 3 ad art. 148 LIFD,

p. 2493).

Considerandi

2.

2.1.

L’istanza

di revisione presentata dalla ricorrente si fonda sul presupposto che la

sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo, che ha messo fine a una

controversia con la vedova di suo padre, abbia negato l’esistenza di una

comunione ereditaria. Di conseguenza, le decisioni di tassazione, nelle quali

gli elementi imponibili erano stati determinati a partire dalla quota

ereditaria dell’insorgente, sarebbero state basate “su un’interpretazione

giuridica errata”. Con la pronuncia della Corte sangallese, alla ricorrente

sarebbe stata riconosciuta unicamente una liquidazione di fr. 524’269.75.

L’autorità di tassazione,

da parte sua, ritiene che le tassazioni siano state eseguite sulla base della

situazione risultante dagli atti pubblici.

2.2

La revisione di una

decisione di tassazione passata in giudicato presuppone, secondo l’art. 232

cpv. 1 lett. a LT, la scoperta di fatti “rilevanti”. Lo stesso requisito

è previsto dalla legge federale, agli articoli 147 cpv. 1 lett. a LIFD e

51.

cpv. 1 lett. a LAID.

Per essere rilevante

il fatto invocato come motivo di revisione deve essere di natura atta a

influenzare la decisione in un senso favorevole all’istante, cosa che compete a

quest’ultimo di dimostrare concretamente. Il fatto deve essere nuovo, nel senso

che era sconosciuto ma esisteva già nel momento della decisione. Deve cioè

trattarsi di fatti precedenti alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma

che sono stati scoperti successivamente. I fatti successivi

alla decisione sono dunque esclusi in linea di principio. Se esistevano

già in modo latente fin dal principio, possono tuttavia giustificare una

revisione, a condizione che retroagiscano al giorno in cui la decisione è stata

adottata e facciano apparire inesatta la valutazione dei fatti intrapresa in

quel momento (sentenza del TF 9C_75/2024 del 25 febbraio 2025 consid. 4.1, con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

2.3

Secondo

l’art. 9 cpv. 2 LT, le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione

come tali, ma il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi

imponibili dei singoli eredi. Le quote si determinano in base alle quote legali

o testamentarie. Il fatto che il singolo erede sia assoggettato all’imposta in

base alla sua quota ereditaria e non in relazione ai singoli beni ereditati, si

fonda sul presupposto che, secondo l’art. 560 cpv. 1 CC, gli eredi acquistano

per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura

(sentenza del TF 2C_46/2008, 2C_47/2008, 2C_48/2008 e 2C_55/2008 del 18 dicembre

2008.

consid. 2.3.1, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

Con

le decisioni impugnate, basate peraltro sulle dichiarazioni presentate dalla

stessa contribuente, alla ricorrente è stato attribuito un quarto del valore

degli immobili appartenuti al padre, con i relativi redditi.

3.

3.1.

Dalla sentenza del

Tribunale cantonale di San Gallo del 4 febbraio 2025 si evince che il defunto __________

e la moglie __________, al momento di sposarsi nel 1982, avevano adottato il

regime della comunione universale dei beni, previsto dagli articoli 215 ss. CC,

nella versione allora in vigore. Mediante convenzione matrimoniale, avevano

convenuto che, in caso di decesso del marito, ¼ della sostanza comune

matrimoniale sarebbe stato attribuito alla figlia di primo letto RI 1, come

quota legittima secondo il regime dei beni. I beni, fra i quali gli immobili di

__________, sarebbero stati attribuiti in proprietà esclusiva alla moglie e

accreditati sulla sua quota di ¾, con l’onere di non alienare gli immobili ma

di preservarli per la figlia.

Nella sentenza, la Corte sangallese

afferma che, alla morte di __________, non è sorta una comunione ereditaria

bensì una comunione di liquidazione del regime della comunione dei beni (“güterrechtliche

Liquidationsgemeinschaft”), che doveva essere sciolta secondo le

disposizioni del diritto dei beni matrimoniali in vigore nel momento del

matrimonio.

3.2

Ora, sebbene fra la vedova

e la figlia del defunto non vi sia stata una comunione ereditaria, fino al

termine della procedura di liquidazione vi è stata fra loro una inevitabile proprietà

comune.

La liquidazione della

comunione dei beni è analoga a quella del patrimonio di una società (Lemp, Berner Kommentar ZGB, Berna 1968,

n. 13 ad art. 225 CC, p. 789). Fra il decesso del coniuge e la conclusione

della liquidazione, i beni comuni costituiscono un patrimonio separato. Frutti

e redditi degli oggetti che rientrano nei beni comuni divengono a loro volta

beni comuni (Lemp, op. cit., n. 18

ad art. 225 CC, p. 791). Tenuto conto del fatto che i diritti e gli obblighi

dei proprietari in comune si determinano secondo le norme stabilite dalla legge

o dal contratto per la relativa specie di comunione (art. 653 cpv. 1 CO), le

disposizioni che meglio si attagliano alla liquidazione del regime della

comunione dei beni sono quelle della comunione ereditaria (Lemp, op. cit., n. 31 ad art. 225 CC, p.

796.

s.). I beni comuni entrano nel possesso del coniuge superstite e degli

eredi del defunto, che lo esercitano insieme come in precedenza i coniugi (Lemp, op. cit., n. 32 ad art. 225 CC, p.

797).

Nella stessa sentenza, a

proposito dei redditi dei beni comuni, fra i quali l’immobile ticinese, si

legge quanto segue (consid. 4e/bb):

Die Argumentation der Klägerin lässt ausser

Acht, dass die güterrechtliche Auseinandersetzung nicht nach dem Tod des

Ehemannes durchgeführt wurde und sie, die Klägerin, insbesondere auch nicht die

"Muttersache" (vgl. BK-Lemp,

Art. 225 ZGB N 18) als Alleineigentümerin übernommen hatte. Die

Gütergemeinschaft blieb als Liquidationsgemeinschaft bestehen und das Gesamtgut

stand im Besitz der Klägerin als überlebender Ehegattin und der Beklagten als

einziger Erbin (BK- Lemp, Art. 225

ZGB N 32; ZK-Egger, Art. 225 ZGB N

5). Beide sind in diesem Sinne Gesamteigentümer wie vorher die Ehegatten.

Entsprechend lautet sämtliches Vermögen des Gesamtgutes, sowohl im Grundbuch

als auch bei den Banken, auf die Namen der beiden Gemeinschafterinnen (der

Parteien), und die Früchte und Erträge der zum Gesamtgut gehörenden

Vermögenswerte werden Gesamtgut, auch wenn sie erst zwischen dem Tod des

vorabsterbenden Ehegatten und der Beendigung der güterrechtlichen

Auseinandersetzung fällig werden (BK-

Lemp, Art. 225 ZGB N 18). Entsprechend ist die Beklagte als

Gemeinschafterin zu einem Viertel an diesen Erträgen beteiligt. Damit nichts zu

tun hat die Wertbestimmung der Vermögensgegenstände, die – wie vorstehend

ausgeführt – nach altem Güterrecht per Todestag erfolgte. Eine andere Beurteilung

entspräche auch nicht dem Gerechtigkeitsgedanken und würde die Beklagte in

unzulässiger Weise benachteiligen. Sie entspräche aber insbesondere nicht den

gelebten Verhältnissen, gemäss welchen die Parteien die Erträge bis zum Jahre

2016.

im Verhältnis drei Viertel zu einem Viertel aufteilten. Den Parteien war

bewusst und sie wollten, allenfalls stillschweigend vereinbart, dass die

Erträge so verteilt werden. Was bis ins Jahr 2016 galt, gilt auch für die

folgenden Jahre bis zur Auseinandersetzung. Es bleibt also – vorbehältlich der

nachfolgenden Ausführungen – auch unter diesem Gesichtspunkt beim

vorinstanzlichen Entscheid, wonach sich der beklagtische Anspruch auf Fr.

787'238.25 beläuft (vi-Entscheid, S. 20).

Risulta

dunque che le stesse parti in causa (vedova e figlia) si erano suddivise i

redditi dei beni comuni nelle proporzioni di tre quarti alla vedova e un quarto

alla figlia.

3.3

Ne consegue che la

ricorrente non ha comprovato la scoperta di un fatto rilevante, atto a

influenzare le decisioni di tassazione passate in giudicato in un senso a lei

favorevole.

Il fatto che, dopo il

decesso del padre e fino al termine della liquidazione del regime della

comunione dei beni dei coniugi, non vi fosse formalmente una comunione

ereditaria non implica che tutti i beni e tutti i redditi dovessero essere

attribuiti alla vedova. Al contrario, quest’ultima e la ricorrente erano

proprietarie in comune dell’immobile ticinese.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. C Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: