80.2025.277
Procedura: revisione, sentenza che liquida il regime dei beni fra il defunto padre e la seconda moglie, solo liquidazione per la figlia di primo letto, non fatto nuovo
23 dicembre 2025Italiano13 min
deceduto __________, proprietario dei mapp. n. __________ e __________ RFD di __________.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.277
80.2025.278
Lugano
23 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 ottobre 2025 contro la decisione del 10 settembre 2025 in materia di revisione
IC dal 2010 al 2023.
Fatti
Fatti
A. Il 4 novembre 2009 è
deceduto __________, proprietario dei mapp. n. __________ e __________ RFD di __________.
Eredi erano la moglie __________ e la figlia RI 1.
Nei periodi fiscali
successivi all’apertura della successione, RI 1 ha dichiarato un quarto del
valore di stima degli immobili ereditati e del relativo valore locativo. Le
tassazioni dell’imposta cantonale per i periodi fiscali dal 2010 al 2023 sono
passate in giudicato.
B. Con istanza del 22
maggio 2025, RI 1 ha chiesto all’RS 1 (in seguito: UT) la revisione delle
decisioni di tassazione IC per i periodi fiscali dal 2010 al 2023.
L’istante ha argomentato
che, con sentenza del 4 febbraio 2025, il Tribunale cantonale di __________
aveva deciso che la comunione ereditaria di __________, deceduto il 4 novembre
2009, era stata sciolta retroattivamente a partire dalla data del suo decesso.
In base a tale sentenza, all’istante erano stati riconosciuti, “in quanto
porzione legittima dell’eredità”, fr. 524’269.75.
Tenuto conto del fatto che
aveva sempre dichiarato un quarto del patrimonio del padre, cioè un importo ben
superiore a quello riconosciuto e quindi dovuto, ha chiesto la revisione delle
tassazioni passate in giudicato, “adeguando l’importo dovuto tenendo conto
[de]ll’importo effettivamente ereditato in base alla sentenza” in
questione.
Con decisione del 30
giugno 2025, l’UT ha dichiarato irricevibile l’istanza di revisione. Per quanto
concerne le tassazioni relative ai periodi fiscali dal 2009 al 2013, ha
rilevato che l’istanza era tardiva, in quanto inoltrata oltre il termine
decennale dalla notifica delle decisioni di tassazione. Entrando nel merito
dell’istanza, ha poi argomentato che “la contribuente è stata imposta nel
Canton Ticino per ¼ della quota ereditaria, limitatamente agli immobili siti a __________,
fatto che non risulta sia stato mutato”, ragione per cui difettava
l’esistenza di un fatto nuovo.
C. Con reclamo del 12
luglio 2025, la contribuente ha impugnato la decisione dell’UT. La reclamante
ha ribadito di aver presentato le dichiarazioni d’imposta “sul presupposto
dell’esistenza di una comunione ereditaria”, nell’ambito della quale era
assoggettata alle imposte su un quarto degli immobili di __________. Tuttavia,
la sentenza del Tribunale cantonale di __________ avrebbe successivamente chiarito
“che non si tratta[va] di un’eredità, bensì di una liquidazione, in cui non è
stata creata alcuna comunione ereditaria in senso giuridico”. Pertanto,
l’imposizione originaria si sarebbe basata “su un’interpretazione giuridica
errata”. I “nuovi fatti giuridicamente vincolanti” avrebbero costituito “un
chiaro motivo” di revisione.
L’autorità di tassazione
ha respinto il reclamo, con decisione del 10 settembre 2025. Da un lato, ha
ribadito che per quanto concerne i periodi fiscali dal 2010 al 2013 l’istanza
di revisione era irricevibile, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla notificazione
delle decisioni di tassazione. Dall’altro, ha argomentato che gli immobili di __________
erano divenuti di proprietà della vedova del de cuius solo dall’11
luglio 2025, quando era avvenuto il trapasso nel Registro fondiario, mentre “prima
di tale data la proprietà era suddivisa al 50% fra l’attuale proprietaria e la
contribuente”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, impugna la decisione su
reclamo, “almeno per gli ultimi dieci anni”, ribadendo gli argomenti già
esposti nel reclamo.
E. Nelle sue
osservazioni del 20 ottobre 2025, l’UT propone di respingere il ricorso,
argomentando che, dalla data del decesso di __________, la contribuente era
parte della comunione ereditaria fino al suo scioglimento, ed era imponibile in
Canton Ticino limitatamente alla sostanza immobiliare di __________. Le
decisioni di tassazione rispecchierebbero l’iscrizione nel Registro Fondiario,
dal quale risulterebbe soltanto lo scioglimento della comunione ereditaria e
l’attribuzione dell’immobile a __________.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 232 cpv. 1
LT una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a
vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:
a) se
vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) se
l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di
prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato
principi essenziali della procedura;
c) se
un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;
d) se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le
norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare
il proprio diritto di imporre.
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,
2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art.
147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
1.3.
Per
gli articoli 148 LIFD e 233 LT la domanda di revisione dev’essere presentata
entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro
dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza. Per il motivo
di revisione previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett. d LT, la legge
cantonale prevede un termine di trenta anziché di novanta giorni.
Una
volta trascorso il termine assoluto di 10 anni dall’emissione della sentenza o
della decisione, la revisione è esclusa (Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,
n. 2 ad art. 148 LIFD, p. 2492). Tale termine costituisce inoltre un termine di
perenzione, che vincola sia il contribuente sia le autorità (Looser, op. cit., n. 3 ad art. 148 LIFD,
p. 2493).
Considerandi
2.
2.1.
L’istanza
di revisione presentata dalla ricorrente si fonda sul presupposto che la
sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo, che ha messo fine a una
controversia con la vedova di suo padre, abbia negato l’esistenza di una
comunione ereditaria. Di conseguenza, le decisioni di tassazione, nelle quali
gli elementi imponibili erano stati determinati a partire dalla quota
ereditaria dell’insorgente, sarebbero state basate “su un’interpretazione
giuridica errata”. Con la pronuncia della Corte sangallese, alla ricorrente
sarebbe stata riconosciuta unicamente una liquidazione di fr. 524’269.75.
L’autorità di tassazione,
da parte sua, ritiene che le tassazioni siano state eseguite sulla base della
situazione risultante dagli atti pubblici.
2.2
La revisione di una
decisione di tassazione passata in giudicato presuppone, secondo l’art. 232
cpv. 1 lett. a LT, la scoperta di fatti “rilevanti”. Lo stesso requisito
è previsto dalla legge federale, agli articoli 147 cpv. 1 lett. a LIFD e
51.
cpv. 1 lett. a LAID.
Per essere rilevante
il fatto invocato come motivo di revisione deve essere di natura atta a
influenzare la decisione in un senso favorevole all’istante, cosa che compete a
quest’ultimo di dimostrare concretamente. Il fatto deve essere nuovo, nel senso
che era sconosciuto ma esisteva già nel momento della decisione. Deve cioè
trattarsi di fatti precedenti alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma
che sono stati scoperti successivamente. I fatti successivi
alla decisione sono dunque esclusi in linea di principio. Se esistevano
già in modo latente fin dal principio, possono tuttavia giustificare una
revisione, a condizione che retroagiscano al giorno in cui la decisione è stata
adottata e facciano apparire inesatta la valutazione dei fatti intrapresa in
quel momento (sentenza del TF 9C_75/2024 del 25 febbraio 2025 consid. 4.1, con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
2.3
Secondo
l’art. 9 cpv. 2 LT, le comunioni ereditarie non soggiacciono all’imposizione
come tali, ma il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi
imponibili dei singoli eredi. Le quote si determinano in base alle quote legali
o testamentarie. Il fatto che il singolo erede sia assoggettato all’imposta in
base alla sua quota ereditaria e non in relazione ai singoli beni ereditati, si
fonda sul presupposto che, secondo l’art. 560 cpv. 1 CC, gli eredi acquistano
per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura
(sentenza del TF 2C_46/2008, 2C_47/2008, 2C_48/2008 e 2C_55/2008 del 18 dicembre
2008.
consid. 2.3.1, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Con
le decisioni impugnate, basate peraltro sulle dichiarazioni presentate dalla
stessa contribuente, alla ricorrente è stato attribuito un quarto del valore
degli immobili appartenuti al padre, con i relativi redditi.
3.
3.1.
Dalla sentenza del
Tribunale cantonale di San Gallo del 4 febbraio 2025 si evince che il defunto __________
e la moglie __________, al momento di sposarsi nel 1982, avevano adottato il
regime della comunione universale dei beni, previsto dagli articoli 215 ss. CC,
nella versione allora in vigore. Mediante convenzione matrimoniale, avevano
convenuto che, in caso di decesso del marito, ¼ della sostanza comune
matrimoniale sarebbe stato attribuito alla figlia di primo letto RI 1, come
quota legittima secondo il regime dei beni. I beni, fra i quali gli immobili di
__________, sarebbero stati attribuiti in proprietà esclusiva alla moglie e
accreditati sulla sua quota di ¾, con l’onere di non alienare gli immobili ma
di preservarli per la figlia.
Nella sentenza, la Corte sangallese
afferma che, alla morte di __________, non è sorta una comunione ereditaria
bensì una comunione di liquidazione del regime della comunione dei beni (“güterrechtliche
Liquidationsgemeinschaft”), che doveva essere sciolta secondo le
disposizioni del diritto dei beni matrimoniali in vigore nel momento del
matrimonio.
3.2
Ora, sebbene fra la vedova
e la figlia del defunto non vi sia stata una comunione ereditaria, fino al
termine della procedura di liquidazione vi è stata fra loro una inevitabile proprietà
comune.
La liquidazione della
comunione dei beni è analoga a quella del patrimonio di una società (Lemp, Berner Kommentar ZGB, Berna 1968,
n. 13 ad art. 225 CC, p. 789). Fra il decesso del coniuge e la conclusione
della liquidazione, i beni comuni costituiscono un patrimonio separato. Frutti
e redditi degli oggetti che rientrano nei beni comuni divengono a loro volta
beni comuni (Lemp, op. cit., n. 18
ad art. 225 CC, p. 791). Tenuto conto del fatto che i diritti e gli obblighi
dei proprietari in comune si determinano secondo le norme stabilite dalla legge
o dal contratto per la relativa specie di comunione (art. 653 cpv. 1 CO), le
disposizioni che meglio si attagliano alla liquidazione del regime della
comunione dei beni sono quelle della comunione ereditaria (Lemp, op. cit., n. 31 ad art. 225 CC, p.
796.
s.). I beni comuni entrano nel possesso del coniuge superstite e degli
eredi del defunto, che lo esercitano insieme come in precedenza i coniugi (Lemp, op. cit., n. 32 ad art. 225 CC, p.
797).
Nella stessa sentenza, a
proposito dei redditi dei beni comuni, fra i quali l’immobile ticinese, si
legge quanto segue (consid. 4e/bb):
Die Argumentation der Klägerin lässt ausser
Acht, dass die güterrechtliche Auseinandersetzung nicht nach dem Tod des
Ehemannes durchgeführt wurde und sie, die Klägerin, insbesondere auch nicht die
"Muttersache" (vgl. BK-Lemp,
Art. 225 ZGB N 18) als Alleineigentümerin übernommen hatte. Die
Gütergemeinschaft blieb als Liquidationsgemeinschaft bestehen und das Gesamtgut
stand im Besitz der Klägerin als überlebender Ehegattin und der Beklagten als
einziger Erbin (BK- Lemp, Art. 225
ZGB N 32; ZK-Egger, Art. 225 ZGB N
5). Beide sind in diesem Sinne Gesamteigentümer wie vorher die Ehegatten.
Entsprechend lautet sämtliches Vermögen des Gesamtgutes, sowohl im Grundbuch
als auch bei den Banken, auf die Namen der beiden Gemeinschafterinnen (der
Parteien), und die Früchte und Erträge der zum Gesamtgut gehörenden
Vermögenswerte werden Gesamtgut, auch wenn sie erst zwischen dem Tod des
vorabsterbenden Ehegatten und der Beendigung der güterrechtlichen
Auseinandersetzung fällig werden (BK-
Lemp, Art. 225 ZGB N 18). Entsprechend ist die Beklagte als
Gemeinschafterin zu einem Viertel an diesen Erträgen beteiligt. Damit nichts zu
tun hat die Wertbestimmung der Vermögensgegenstände, die – wie vorstehend
ausgeführt – nach altem Güterrecht per Todestag erfolgte. Eine andere Beurteilung
entspräche auch nicht dem Gerechtigkeitsgedanken und würde die Beklagte in
unzulässiger Weise benachteiligen. Sie entspräche aber insbesondere nicht den
gelebten Verhältnissen, gemäss welchen die Parteien die Erträge bis zum Jahre
2016.
im Verhältnis drei Viertel zu einem Viertel aufteilten. Den Parteien war
bewusst und sie wollten, allenfalls stillschweigend vereinbart, dass die
Erträge so verteilt werden. Was bis ins Jahr 2016 galt, gilt auch für die
folgenden Jahre bis zur Auseinandersetzung. Es bleibt also – vorbehältlich der
nachfolgenden Ausführungen – auch unter diesem Gesichtspunkt beim
vorinstanzlichen Entscheid, wonach sich der beklagtische Anspruch auf Fr.
787'238.25 beläuft (vi-Entscheid, S. 20).
Risulta
dunque che le stesse parti in causa (vedova e figlia) si erano suddivise i
redditi dei beni comuni nelle proporzioni di tre quarti alla vedova e un quarto
alla figlia.
3.3
Ne consegue che la
ricorrente non ha comprovato la scoperta di un fatto rilevante, atto a
influenzare le decisioni di tassazione passate in giudicato in un senso a lei
favorevole.
Il fatto che, dopo il
decesso del padre e fino al termine della liquidazione del regime della
comunione dei beni dei coniugi, non vi fosse formalmente una comunione
ereditaria non implica che tutti i beni e tutti i redditi dovessero essere
attribuiti alla vedova. Al contrario, quest’ultima e la ricorrente erano
proprietarie in comune dell’immobile ticinese.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. C Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: