80.2025.288
Procedura: reclamo, tempestività, notificazione della decisione per raccomandata, proroga del deposito postale, notificazione presunta
1 dicembre 2025Italiano15 min
concesse né attenuanti né aggravanti. La multa veniva pertanto fissata in misura
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.288
80.2025.289
Lugano
1 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 ottobre 2025 contro la decisione del 10 settembre 2025 in materia di recupero
e sottrazione d'imposta IFD, IC e imposte comunali 2013.
Fatti
Fatti
A. L’8 novembre
2023, l’RS 1 notificava a RI 1 l’apertura nei suoi confronti di una procedura
di recupero d’imposta e di una procedura per sottrazione d’imposta relative ai
periodi fiscali dal 2013 al 2022.
Al contribuente veniva
assegnato un termine di 60 giorni per presentare:
– gli
estratti completi di due conti bancari;
– la prova
della donazione di fr. 1'205'000.- ricevuta dal padre fra il 2013 (fr.
400'000.-) ed il 2014 (fr. 805'000.-);
– la prova
del rimborso del presunto prestito ricevuto da __________ per l’acquisto delle
PPP di __________, nonché del presunto debito verso quest’ultimo;
– copia
degli avvisi di addebito bancari relativi all’acquisto delle PPP di __________.
B. Dopo aver
ripetutamente prorogato il termine per la presentazione della documentazione
richiesta, da ultimo fino al 6 maggio 2024, il 5 giugno 2025 l’Ufficio delle
procedure speciali notificava a RI 1 la decisione di recupero e di sottrazione
d’imposta per il periodo fiscale 2013.
Quanto alla procedura di
recupero d’imposta veniva indicato che, in assenza della prova della donazione
ricevuta dal padre, veniva aggiunto un reddito da altra fonte pari a fr.
400'000.-.
In merito invece alla
procedura di sottrazione d’imposta, veniva rilevato che il contribuente si era
avvalso della facoltà di non partecipare al procedimento e che non erano state
concesse né attenuanti né aggravanti. La multa veniva pertanto fissata in misura
pari a una volta le imposte sottratte.
Complessivamente,
l’importo dovuto a titolo di imposta federale, cantonale e comunale per il 2013
– multa e interessi compresi – veniva quantificato in fr. 345'215.80.
C. Con reclamo del 25/29
luglio 2024 RI 1, rappresentato dalla __________ SA, sosteneva anzitutto la
tempestività del rimedio presentato. Trovandosi all’estero per un viaggio
d’affari, la decisione gli era stata recapitata soltanto il 27 giugno 2024.
Scusandosi per non aver
risposto alle precedenti richieste di documentazione, produceva “le contabili
bancarie relative all’uscita dei fondi per l’acquisto di __________” e spiegava
– per quanto è dato comprendere – che il prestito ricevuto da __________ fosse
stato rimborsato contestualmente alla sua erogazione.
Aggiungeva inoltre che non
era stato possibile risalire a periodi precedenti “a causa della mancanza di
dati e di documenti ormai eliminati perché più vecchi di dieci anni”.
Veniva quindi chiesto di
fissare un incontro per “discutere direttamente la questione”.
D. Con decisione del 10
settembre 2025, l’Ufficio delle procedure speciali, rilevato che la decisione
era stata intimata per raccomandata il 5 giugno 2024 e ritirata dal
contribuente il 27 giugno seguente, e constatato che non era stato dimostrato
alcun motivo per la restituzione del termine, dichiarava il reclamo
irricevibile per tardività.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta la mancata indicazione,
nella decisione del 5 giugno 2024, dei rimedi giuridici, motivo per cui essa
sarebbe “suscettibile di nullità”.
Con il ricorso, il
contribuente sostiene anzitutto la tempestività del reclamo, affermando di aver
preso conoscenza della decisione impugnata solo il 27 giugno 2024, poiché si
trovava all’estero dal 1° al 26 giugno per partecipare a degli eventi d’auto
d’epoca in Italia. Di conseguenza, ritiene che il termine per presentare
reclamo sia scaduto il 29 luglio 2024 e che il rimedio, spedito il 25 e
ricevuto dall’autorità il 29 luglio, debba considerarsi tempestivo.
Egli lamenta inoltre una
violazione del diritto di essere sentito, poiché la sua richiesta di un
incontro non sarebbe stata accolta, e giustifica la mancata produzione dei
documenti richiesti con il decesso del padre — che avrebbe dovuto confermare
l’avvenuta donazione — e con la mancanza di giustificativi bancari risalenti a
oltre dieci anni prima.
Quanto al merito, contesta
la pretesa sottrazione d’imposta, sostenendo che la donazione del padre sia
provata dai documenti prodotti. Anche qualora la stessa fosse qualificata come
reddito, l’importo imponibile per il 2013 sarebbe fr. 350'000.- e non di fr.
400'000.-.
A suo dire, la procedura
di recupero e di sottrazione d’imposta sarebbe comunque perenta dal 5 aprile
2023, dieci anni dopo l’ultimo bonifico contestato, e il calcolo degli
interessi sarebbe errato.
Il ricorrente chiede
pertanto la concessione dell’effetto sospensivo e l’annullamento della
decisione del 5 giugno 2024 dell’Ufficio delle procedure speciali; in via
subordinata, domanda che l’autorità entri nel merito del reclamo garantendogli
il diritto di essere sentito; e, in via ulteriormente subordinata, la riforma
della decisione come “come da considerazioni precedenti in merito a imponibile
e interessi”.
F. Con osservazioni del
23 ottobre 2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni
postula il respingimento del ricorso.
Rileva che il ricorrente era stato avvisato per il ritiro della decisione di
recupero d’imposta il 6 giugno 2024; l’11 giugno aveva chiesto la proroga del
termine di giacenza, e la lettera era stata effettivamente ritirata solo il 27
giugno 2024.
Richiamandosi alla giurisprudenza federale, l’Ufficio ritiene pertanto che il
termine per presentare reclamo sia scaduto 30 giorni dopo la fine del periodo
di giacenza di sette giorni, ossia il 15 luglio 2024, e che le circostanze
invocate dal contribuente non giustifichino una restituzione del termine.
G. Con replica spontanea
del 31 ottobre / 6 novembre 2025, il ricorrente precisa che la partecipazione
agli eventi di auto d’epoca in Italia deve essere considerata un’attività
lavorativa, essendo egli amministratore unico e azionista di una società attiva
nel settore delle automobili da collezione e del loro noleggio.
Contesta inoltre
l’argomentazione dell’autorità fiscale secondo cui avrebbe dovuto prevedere con
una certa probabilità la ricezione di una comunicazione, sostenendo che non gli
era possibile sapere in quali tempi l’autorità avrebbe emesso la propria decisione.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, la
decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sicché questa Camera deve limitarsi a verificare se l’autorità fiscale abbia
legittimamente rifiutato di entrare nel merito del reclamo, in ragione della
sua tardività.
Considerandi
2.
2.1.
L’art.
206.
cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta
federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione il
contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Le stesse disposizioni si
applicano anche alla procedura di recupero d’imposta (art. 238 cpv. 3 LT e 153
cpv. 3 LIFD) e a quella di sottrazione d’imposta (art. 266 cpv. 4 LT e 182 cpv.
3.
LIFD).
L’art. 192 cpv. 1 LT stabilisce
che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati
dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre
dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in
sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la
scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2). Quando
l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la
consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della
scadenza (cpv. 3).
Gli articoli 119 cpv. 1 e
133.
cpv. 1 LIFD prevedono le stesse regole per
l’imposta federale diretta
2.2
La notificazione deve
permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,
rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la
stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto
quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113
Ib 296 consid. 2a).
Secondo la giurisprudenza
costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per
lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna
effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta,
l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso
l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi
in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di
ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta
egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una
decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne
prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè
nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in
modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF
2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
3.
3.1.
L’8 novembre 2023 è stata
notificata al contribuente l’apertura di una procedura di recupero d’imposta e
di una procedura per sottrazione d’imposta. Gli è stato assegnato un termine
per la produzione della documentazione richiesta, termine che è stato prorogato
più volte, da ultimo il 29 aprile 2024 sino al 6 maggio 2024, con
l’avvertimento che, decorso infruttuosamente tale termine, l’autorità avrebbe
proceduto all’“analisi degli elementi dichiarati/tassati con i dati in nostro
possesso”. Non avendo il contribuente dato seguito alla richiesta
dell’autorità, il 5 giugno 2024 gli è stata notificata, tramite invio
raccomandato, la decisione di recupero d’imposta e di sottrazione d’imposta.
Dall’estratto Track & Trace risulta che l’avviso di ritiro è stato
depositato nella casella postale del destinatario il 6 giugno 2024 e che l’11
giugno 2024 il contribuente ha ordinato la proroga della scadenza facendosi
recapitare l’invio il 27 giugno 2024.
3.2
L’invio postale si
considera notificato l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane
depositato presso l’ufficio postale. In concreto, l’ultimo giorno utile per
presentare reclamo cadeva durante il fine settimana ed era protratto al
prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT; art. 133 cpv. 1 terza frase LIFD)
cioè lunedì 15 luglio 2024.
Per costante
giurisprudenza, il termine di custodia di sette giorni non è prolungato neppure
se la Posta conserva l’invio per un periodo più lungo: il Tribunale federale ha
infatti più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non
costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza,
semplicità e uniformità (DTF 127 I 31).
Il
fatto che il destinatario abbia chiesto alla Posta di prorogare la scadenza del
termine di ritiro non ha pertanto alcuna incidenza sul computo del termine.
3.3
Sebbene
la lettera in questione sia stata ritirata solo il 26 giugno 2024, il termine
di ricorso è pertanto scaduto il 15 luglio 2024.
4.
4.1.
Nella replica spontanea
del 31 ottobre / 6 novembre 2025, l’insorgente contesta l’argomentazione
dell’autorità fiscale secondo cui avrebbe dovuto prevedere con una certa
probabilità la ricezione di una comunicazione, sostenendo che non gli era
possibile sapere in quali tempi l’autorità avrebbe emesso la propria decisione.
4.2
Come visto, la presunzione
di notificazione presuppone l’esistenza di una procedura in corso, qualora le
parti debbano attendersi, con un certo grado di probabilità, che una decisione
venga loro indirizzata (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
La notificazione presunta
presuppone dunque che un procedimento sia pendente o in corso, cioè che vi sia
litispendenza (sentenza del TF 2C_298/2015 e 2C_299/2015 del 26.4.2017 consid.
3.2
e giurisprudenza citata).
Sempre secondo la
giurisprudenza della Suprema Corte, non si potrebbe pretendere che chi è parte
in una procedura pendente rimanga raggiungibile durante diversi anni e annunci
all’autorità compente ogni minima assenza, per non subire conseguenze giuridiche
pregiudizievoli. Di conseguenza, l’applicazione delle regole sulla
notificazione presunta richiede che si tenga conto della durata della procedura
della quale il contribuente è parte. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale
ad oltre un anno prima, non si può più partire dal principio della finzione
della notificazione, ma solo da un obbligo della parte di tenersi a
disposizione dell’autorità. Si potrà allora ancora esigere dal partecipante
alla procedura che informi l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e
di assenze prolungate. Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più
essergli opposta. Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la
notificazione presunta devono pertanto essere applicate in misura “ragionevole”
(sentenza n. 2C_1040/2012 e 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013, in RDAF 2013 II p.
421, consid. 4.1; 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 4.2; v. anche le
sentenze CDT n. 80.2016.234 del 6 marzo 2017 consid. 2.2; n. 80.2019.353 del 17
gennaio 2020 consid. 3.3; n. 80.2023.209 del 31 ottobre 2024 consid. 2.3).
4.3
Nel caso concreto, dopo
che l’8 novembre 2023 era stata notificata a RI 1 l’apertura di una procedura
di recupero d’imposta e di una procedura per sottrazione fiscale, il 29 aprile
2024.
gli è stato fissato un ultimo termine improrogabile sino al 6 maggio 2024
per produrre la documentazione richiesta, con l’avvertenza che, in caso di
mancato adempimento, l’autorità avrebbe proceduto alle proprie valutazioni
sulla base degli elementi a sua disposizione.
Da quanto precede emerge
che, al momento della notificazione del 6 giugno 2024, il contribuente era
pienamente consapevole dell’esistenza di una procedura di recupero e di
sottrazione d’imposta nei suoi confronti e del fatto che, non avendo dato
seguito alle richieste documentali dell’autorità, il procedimento avrebbe
proseguito il suo corso. Pertanto, contrariamente a quanto da lui sostenuto,
egli non aveva alcuna ragione per ritenere che l’autorità fiscale gli avrebbe
rivolto un’ulteriore richiesta di documentazione, ma doveva al contrario
attendersi l’emanazione di una decisione.
La pretesa assenza
all’estero dal 1° al 26 giugno 2024, oltre a non essere stata debitamente
comprovata - avendo il contribuente unicamente documentato la partecipazione a
tre eventi di auto d’epoca nel Nord Italia, tenutisi rispettivamente il 2
giugno 2024, dall’11 al 15 giugno 2024 e il 22-23 giugno 2024 - non ha alcuna
incidenza sulla presunzione di notificazione, che risulta giustificata.
5.
5.1.
In relazione all’asserita
assenza all’estero, il ricorrente chiede la restituzione in intero del termine
di reclamo.
5.2
La
restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è
da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza
dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
Per
l’imposta federale diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive
soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile,
malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di
presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui
gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).
5.3
Per impedimento non
colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza
maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o
a un errore scusabile. L'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere
di natura tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di
misure che non si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo
d’affari prudente. L'assenza temporanea dal domicilio può costituire un
impedimento di questo tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con
diligenza per garantire che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi
in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21
febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata).
5.4
Nella
fattispecie, oltre al fatto di non essere stata debitamente comprovata,
l’asserita assenza all’estero per motivi lavorativi non può costituire un
motivo di restituzione del termine. È infatti evidente che la partecipazione
agli eventi di auto d’epoca richiedesse una preventiva pianificazione e
preparazione e non si trattasse, quindi, di un’assenza imprevista tale da
impedirgli di organizzarsi adeguatamente, ad esempio incaricando una persona di
fiducia di ritirare la corrispondenza e di adottare le misure necessarie per la
tutela dei suoi diritti.
Tale negligenza, che non
costituisce un caso di impossibilità oggettiva o soggettiva dovuta a
circostanze personali scusabili secondo la giurisprudenza, è imputabile al
ricorrente e di conseguenza precludeva la restituzione del termine per la
presentazione del reclamo (v. anche la sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio
2024.
consid. 6.3).
6.
6.1.
Ne consegue che l’Ufficio
delle procedure speciali ha correttamente dichiarato il reclamo del
contribuente irricevibile per tardività, motivo per cui il ricorso deve essere
respinto.
6.2
Nemmeno conduce a una
conclusione diversa l’asserita mancanza dell’indicazione dei rimedi giuridici
nella decisione del 5 giugno 2024. Tale indicazione figura infatti
correttamente alla pagina uno del provvedimento, in calce al riepilogo del
dovuto d’imposta, e il rimedio giuridico appropriato è stato peraltro
effettivamente proposto dal rappresentante del contribuente, sia pure
tardivamente. La censura del ricorrente si rivela pertanto temeraria.
7.
In considerazione di
quanto precede il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese di
procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: