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Decisione

80.2025.288

Procedura: reclamo, tempestività, notificazione della decisione per raccomandata, proroga del deposito postale, notificazione presunta

1 dicembre 2025Italiano15 min

concesse né attenuanti né aggravanti. La multa veniva pertanto fissata in misura

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.288

80.2025.289

Lugano

1 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 ottobre 2025 contro la decisione del 10 settembre 2025 in materia di recupero

e sottrazione d'imposta IFD, IC e imposte comunali 2013.

Fatti

Fatti

A. L’8 novembre

2023, l’RS 1 notificava a RI 1 l’apertura nei suoi confronti di una procedura

di recupero d’imposta e di una procedura per sottrazione d’imposta relative ai

periodi fiscali dal 2013 al 2022.

Al contribuente veniva

assegnato un termine di 60 giorni per presentare:

– gli

estratti completi di due conti bancari;

– la prova

della donazione di fr. 1'205'000.- ricevuta dal padre fra il 2013 (fr.

400'000.-) ed il 2014 (fr. 805'000.-);

– la prova

del rimborso del presunto prestito ricevuto da __________ per l’acquisto delle

PPP di __________, nonché del presunto debito verso quest’ultimo;

– copia

degli avvisi di addebito bancari relativi all’acquisto delle PPP di __________.

B. Dopo aver

ripetutamente prorogato il termine per la presentazione della documentazione

richiesta, da ultimo fino al 6 maggio 2024, il 5 giugno 2025 l’Ufficio delle

procedure speciali notificava a RI 1 la decisione di recupero e di sottrazione

d’imposta per il periodo fiscale 2013.

Quanto alla procedura di

recupero d’imposta veniva indicato che, in assenza della prova della donazione

ricevuta dal padre, veniva aggiunto un reddito da altra fonte pari a fr.

400'000.-.

In merito invece alla

procedura di sottrazione d’imposta, veniva rilevato che il contribuente si era

avvalso della facoltà di non partecipare al procedimento e che non erano state

concesse né attenuanti né aggravanti. La multa veniva pertanto fissata in misura

pari a una volta le imposte sottratte.

Complessivamente,

l’importo dovuto a titolo di imposta federale, cantonale e comunale per il 2013

– multa e interessi compresi – veniva quantificato in fr. 345'215.80.

C. Con reclamo del 25/29

luglio 2024 RI 1, rappresentato dalla __________ SA, sosteneva anzitutto la

tempestività del rimedio presentato. Trovandosi all’estero per un viaggio

d’affari, la decisione gli era stata recapitata soltanto il 27 giugno 2024.

Scusandosi per non aver

risposto alle precedenti richieste di documentazione, produceva “le contabili

bancarie relative all’uscita dei fondi per l’acquisto di __________” e spiegava

– per quanto è dato comprendere – che il prestito ricevuto da __________ fosse

stato rimborsato contestualmente alla sua erogazione.

Aggiungeva inoltre che non

era stato possibile risalire a periodi precedenti “a causa della mancanza di

dati e di documenti ormai eliminati perché più vecchi di dieci anni”.

Veniva quindi chiesto di

fissare un incontro per “discutere direttamente la questione”.

D. Con decisione del 10

settembre 2025, l’Ufficio delle procedure speciali, rilevato che la decisione

era stata intimata per raccomandata il 5 giugno 2024 e ritirata dal

contribuente il 27 giugno seguente, e constatato che non era stato dimostrato

alcun motivo per la restituzione del termine, dichiarava il reclamo

irricevibile per tardività.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta la mancata indicazione,

nella decisione del 5 giugno 2024, dei rimedi giuridici, motivo per cui essa

sarebbe “suscettibile di nullità”.

Con il ricorso, il

contribuente sostiene anzitutto la tempestività del reclamo, affermando di aver

preso conoscenza della decisione impugnata solo il 27 giugno 2024, poiché si

trovava all’estero dal 1° al 26 giugno per partecipare a degli eventi d’auto

d’epoca in Italia. Di conseguenza, ritiene che il termine per presentare

reclamo sia scaduto il 29 luglio 2024 e che il rimedio, spedito il 25 e

ricevuto dall’autorità il 29 luglio, debba considerarsi tempestivo.

Egli lamenta inoltre una

violazione del diritto di essere sentito, poiché la sua richiesta di un

incontro non sarebbe stata accolta, e giustifica la mancata produzione dei

documenti richiesti con il decesso del padre — che avrebbe dovuto confermare

l’avvenuta donazione — e con la mancanza di giustificativi bancari risalenti a

oltre dieci anni prima.

Quanto al merito, contesta

la pretesa sottrazione d’imposta, sostenendo che la donazione del padre sia

provata dai documenti prodotti. Anche qualora la stessa fosse qualificata come

reddito, l’importo imponibile per il 2013 sarebbe fr. 350'000.- e non di fr.

400'000.-.

A suo dire, la procedura

di recupero e di sottrazione d’imposta sarebbe comunque perenta dal 5 aprile

2023, dieci anni dopo l’ultimo bonifico contestato, e il calcolo degli

interessi sarebbe errato.

Il ricorrente chiede

pertanto la concessione dell’effetto sospensivo e l’annullamento della

decisione del 5 giugno 2024 dell’Ufficio delle procedure speciali; in via

subordinata, domanda che l’autorità entri nel merito del reclamo garantendogli

il diritto di essere sentito; e, in via ulteriormente subordinata, la riforma

della decisione come “come da considerazioni precedenti in merito a imponibile

e interessi”.

F. Con osservazioni del

23 ottobre 2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni

postula il respingimento del ricorso.

Rileva che il ricorrente era stato avvisato per il ritiro della decisione di

recupero d’imposta il 6 giugno 2024; l’11 giugno aveva chiesto la proroga del

termine di giacenza, e la lettera era stata effettivamente ritirata solo il 27

giugno 2024.

Richiamandosi alla giurisprudenza federale, l’Ufficio ritiene pertanto che il

termine per presentare reclamo sia scaduto 30 giorni dopo la fine del periodo

di giacenza di sette giorni, ossia il 15 luglio 2024, e che le circostanze

invocate dal contribuente non giustifichino una restituzione del termine.

G. Con replica spontanea

del 31 ottobre / 6 novembre 2025, il ricorrente precisa che la partecipazione

agli eventi di auto d’epoca in Italia deve essere considerata un’attività

lavorativa, essendo egli amministratore unico e azionista di una società attiva

nel settore delle automobili da collezione e del loro noleggio.

Contesta inoltre

l’argomentazione dell’autorità fiscale secondo cui avrebbe dovuto prevedere con

una certa probabilità la ricezione di una comunicazione, sostenendo che non gli

era possibile sapere in quali tempi l’autorità avrebbe emesso la propria decisione.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, la

decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,

sicché questa Camera deve limitarsi a verificare se l’autorità fiscale abbia

legittimamente rifiutato di entrare nel merito del reclamo, in ragione della

sua tardività.

Considerandi

2.

2.1.

L’art.

206.

cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta

federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione il

contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Le stesse disposizioni si

applicano anche alla procedura di recupero d’imposta (art. 238 cpv. 3 LT e 153

cpv. 3 LIFD) e a quella di sottrazione d’imposta (art. 266 cpv. 4 LT e 182 cpv.

3.

LIFD).

L’art. 192 cpv. 1 LT stabilisce

che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati

dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre

dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in

sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la

scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2). Quando

l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la

consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della

scadenza (cpv. 3).

Gli articoli 119 cpv. 1 e

133.

cpv. 1 LIFD prevedono le stesse regole per

l’imposta federale diretta

2.2

La notificazione deve

permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,

rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la

stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto

quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113

Ib 296 consid. 2a).

Secondo la giurisprudenza

costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per

lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento della consegna

effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta,

l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso

l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi

in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di

ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta

egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una

decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne

prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè

nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in

modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF

2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

3.

3.1.

L’8 novembre 2023 è stata

notificata al contribuente l’apertura di una procedura di recupero d’imposta e

di una procedura per sottrazione d’imposta. Gli è stato assegnato un termine

per la produzione della documentazione richiesta, termine che è stato prorogato

più volte, da ultimo il 29 aprile 2024 sino al 6 maggio 2024, con

l’avvertimento che, decorso infruttuosamente tale termine, l’autorità avrebbe

proceduto all’“analisi degli elementi dichiarati/tassati con i dati in nostro

possesso”. Non avendo il contribuente dato seguito alla richiesta

dell’autorità, il 5 giugno 2024 gli è stata notificata, tramite invio

raccomandato, la decisione di recupero d’imposta e di sottrazione d’imposta.

Dall’estratto Track & Trace risulta che l’avviso di ritiro è stato

depositato nella casella postale del destinatario il 6 giugno 2024 e che l’11

giugno 2024 il contribuente ha ordinato la proroga della scadenza facendosi

recapitare l’invio il 27 giugno 2024.

3.2

L’invio postale si

considera notificato l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane

depositato presso l’ufficio postale. In concreto, l’ultimo giorno utile per

presentare reclamo cadeva durante il fine settimana ed era protratto al

prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT; art. 133 cpv. 1 terza frase LIFD)

cioè lunedì 15 luglio 2024.

Per costante

giurisprudenza, il termine di custodia di sette giorni non è prolungato neppure

se la Posta conserva l’invio per un periodo più lungo: il Tribunale federale ha

infatti più volte ribadito che l'applicazione della suddetta finzione non

costituisce eccesso di formalismo, ma risponde ad esigenze di chiarezza,

semplicità e uniformità (DTF 127 I 31).

Il

fatto che il destinatario abbia chiesto alla Posta di prorogare la scadenza del

termine di ritiro non ha pertanto alcuna incidenza sul computo del termine.

3.3

Sebbene

la lettera in questione sia stata ritirata solo il 26 giugno 2024, il termine

di ricorso è pertanto scaduto il 15 luglio 2024.

4.

4.1.

Nella replica spontanea

del 31 ottobre / 6 novembre 2025, l’insorgente contesta l’argomentazione

dell’autorità fiscale secondo cui avrebbe dovuto prevedere con una certa

probabilità la ricezione di una comunicazione, sostenendo che non gli era

possibile sapere in quali tempi l’autorità avrebbe emesso la propria decisione.

4.2

Come visto, la presunzione

di notificazione presuppone l’esistenza di una procedura in corso, qualora le

parti debbano attendersi, con un certo grado di probabilità, che una decisione

venga loro indirizzata (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

La notificazione presunta

presuppone dunque che un procedimento sia pendente o in corso, cioè che vi sia

litispendenza (sentenza del TF 2C_298/2015 e 2C_299/2015 del 26.4.2017 consid.

3.2

e giurisprudenza citata).

Sempre secondo la

giurisprudenza della Suprema Corte, non si potrebbe pretendere che chi è parte

in una procedura pendente rimanga raggiungibile durante diversi anni e annunci

all’autorità compente ogni minima assenza, per non subire conseguenze giuridiche

pregiudizievoli. Di conseguenza, l’applicazione delle regole sulla

notificazione presunta richiede che si tenga conto della durata della procedura

della quale il contribuente è parte. Se l’ultimo contatto con l’autorità risale

ad oltre un anno prima, non si può più partire dal principio della finzione

della notificazione, ma solo da un obbligo della parte di tenersi a

disposizione dell’autorità. Si potrà allora ancora esigere dal partecipante

alla procedura che informi l’autorità di eventuali cambiamenti di indirizzo e

di assenze prolungate. Tuttavia, un’assenza di alcune settimane non potrà più

essergli opposta. Secondo il Tribunale federale, le regole che concernono la

notificazione presunta devono pertanto essere applicate in misura “ragionevole”

(sentenza n. 2C_1040/2012 e 2C_1041/2012 del 21 marzo 2013, in RDAF 2013 II p.

421, consid. 4.1; 2P.120/2005 del 23 marzo 2006 consid. 4.2; v. anche le

sentenze CDT n. 80.2016.234 del 6 marzo 2017 consid. 2.2; n. 80.2019.353 del 17

gennaio 2020 consid. 3.3; n. 80.2023.209 del 31 ottobre 2024 consid. 2.3).

4.3

Nel caso concreto, dopo

che l’8 novembre 2023 era stata notificata a RI 1 l’apertura di una procedura

di recupero d’imposta e di una procedura per sottrazione fiscale, il 29 aprile

2024.

gli è stato fissato un ultimo termine improrogabile sino al 6 maggio 2024

per produrre la documentazione richiesta, con l’avvertenza che, in caso di

mancato adempimento, l’autorità avrebbe proceduto alle proprie valutazioni

sulla base degli elementi a sua disposizione.

Da quanto precede emerge

che, al momento della notificazione del 6 giugno 2024, il contribuente era

pienamente consapevole dell’esistenza di una procedura di recupero e di

sottrazione d’imposta nei suoi confronti e del fatto che, non avendo dato

seguito alle richieste documentali dell’autorità, il procedimento avrebbe

proseguito il suo corso. Pertanto, contrariamente a quanto da lui sostenuto,

egli non aveva alcuna ragione per ritenere che l’autorità fiscale gli avrebbe

rivolto un’ulteriore richiesta di documentazione, ma doveva al contrario

attendersi l’emanazione di una decisione.

La pretesa assenza

all’estero dal 1° al 26 giugno 2024, oltre a non essere stata debitamente

comprovata - avendo il contribuente unicamente documentato la partecipazione a

tre eventi di auto d’epoca nel Nord Italia, tenutisi rispettivamente il 2

giugno 2024, dall’11 al 15 giugno 2024 e il 22-23 giugno 2024 - non ha alcuna

incidenza sulla presunzione di notificazione, che risulta giustificata.

5.

5.1.

In relazione all’asserita

assenza all’estero, il ricorrente chiede la restituzione in intero del termine

di reclamo.

5.2

La

restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è

da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza

dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

Per

l’imposta federale diretta, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive

soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile,

malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di

presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui

gli impedimenti sono cessati (art. 133 cpv. 3 LIFD).

5.3

Per impedimento non

colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza

maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o

a un errore scusabile. L'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere

di natura tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di

misure che non si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo

d’affari prudente. L'assenza temporanea dal domicilio può costituire un

impedimento di questo tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con

diligenza per garantire che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi

in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21

febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata).

5.4

Nella

fattispecie, oltre al fatto di non essere stata debitamente comprovata,

l’asserita assenza all’estero per motivi lavorativi non può costituire un

motivo di restituzione del termine. È infatti evidente che la partecipazione

agli eventi di auto d’epoca richiedesse una preventiva pianificazione e

preparazione e non si trattasse, quindi, di un’assenza imprevista tale da

impedirgli di organizzarsi adeguatamente, ad esempio incaricando una persona di

fiducia di ritirare la corrispondenza e di adottare le misure necessarie per la

tutela dei suoi diritti.

Tale negligenza, che non

costituisce un caso di impossibilità oggettiva o soggettiva dovuta a

circostanze personali scusabili secondo la giurisprudenza, è imputabile al

ricorrente e di conseguenza precludeva la restituzione del termine per la

presentazione del reclamo (v. anche la sentenza TF 9C_304/2023 del 21 febbraio

2024.

consid. 6.3).

6.

6.1.

Ne consegue che l’Ufficio

delle procedure speciali ha correttamente dichiarato il reclamo del

contribuente irricevibile per tardività, motivo per cui il ricorso deve essere

respinto.

6.2

Nemmeno conduce a una

conclusione diversa l’asserita mancanza dell’indicazione dei rimedi giuridici

nella decisione del 5 giugno 2024. Tale indicazione figura infatti

correttamente alla pagina uno del provvedimento, in calce al riepilogo del

dovuto d’imposta, e il rimedio giuridico appropriato è stato peraltro

effettivamente proposto dal rappresentante del contribuente, sia pure

tardivamente. La censura del ricorrente si rivela pertanto temeraria.

7.

In considerazione di

quanto precede il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese di

procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: