80.2025.293
Procedura: reclamo, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio per spese di manutenzione dell’immobile
1 dicembre 2025Italiano15 min
limitatamente imponibili in __________ in relazione alla proprietà dell’immobile
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.293
Lugano
1 dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 ottobre 2025 contro la decisione del 17 ottobre 2025 in materia di IC
2023.
Fatti
Fatti
A.
RI 1 e RI 2, coniugati, domiciliati a __________, sono
limitatamente imponibili in __________ in relazione alla proprietà dell’immobile
part. n. __________ RFD __________. L’immobile era detenuto interamente dal
marito fino al 28 novembre 2023, data in cui egli ha donato alla moglie una
quota pari alla metà. Attualmente i coniugi ne sono comproprietari in ragione
di ½ ciascuno.
b.
Alla
dichiarazione d’imposta ticinese 2023, i coniugi accludevano quella presentata
nel medesimo periodo fiscale alle autorità fiscali zurighesi in cui, per quanto
qui d’interesse, in relazione all’immobile di __________, facevano valere costi
di gestione e manutenzione di fr. 117'173.- così composti:
Betrag
CHF
Davon
wertvermehrender Antell in %
Abzugsfähige
Kosten
CHF
Datum:
04.12.2023
Empfänger:
__________
Art:
Neues Dach- Energiesparmassnahme
131’935
30
92’355
Datum:
18.12.2023
Empfänger:
__________
Neuer Kombispeicher und Ofen – Energiesparmassnahme
27’575
10
24’818
B. Con decisione di
tassazione IC dell’11 dicembre 2024, l’RS 1 stabiliva il reddito e la sostanza
imponibili in zero franchi. In relazione all’immobile ticinese venivano
riconosciute spese di manutenzione pari a fr. 117'173.-.
C. Con reclamo del 15
ottobre 2025, RI 1 e RI 2 contestavano, in relazione all’immobile di __________
“la determinazione delle spese di manutenzione pari a CHF 58'568.-“. Spiegavano
che la “fattura __________ AG del 18.12.2023” di fr. 27'575.- riguardava la
sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno più efficiente, sicché
sarebbe integralmente deducibile. La “fattura __________ SA del 04.12.2023 per
CHF 131'935.-“ sarebbe stata riconducibile al rifacimento del tetto danneggiato
e all’esecuzione di un’isolazione; la quota di manutenzione si aggirerebbe fra
il 50% ed il 65%.
Chiedevano pertanto di
stabilire le spese effettive di manutenzione in almeno fr. 93'500.-.
D. Con decisione del 17
ottobre 2025, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo per tardività e in quanto
faceva difetto la legittimazione a ricorrere ritenuto che, essendo l’imposta
pari a zero franchi, non vi era un interesse attuale degno di protezione.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, in coniugi RI 1 e RI 2 contestano la
decisione di irricevibilità. Dopo aver presentato una “presa di
posizione/reclamo scritto all’Ufficio delle imposte del Canton Zurigo” il 14
settembre 2025, con risposta del 1° ottobre 2025 una funzionaria del fisco li
avrebbe informati che “il Cantone Zurigo non è competente per l‘immobile
situato in Ticino” e li avrebbe invitati a rivolgersi alle autorità ticinesi.
Il reclamo del 15 ottobre 2025 sarebbe stato presentato “senza alcun ritardo”,
avendo essi agito immediatamente dopo aver appreso quale fosse l’autorità
competente.
Anche il principio della
buona fede imporrebbe di ritenere il reclamo tempestivo, malgrado sia stato
inizialmente presentato ad un’autorità incompetente. Ad ogni modo sarebbero
adempiute le condizioni per la restituzione del termine, in quanto l’errore
circa la competenza cantonale sarebbe “scusabile”, la “trasmissione dopo la
conoscenza dell’errore sarebbe stata immediata” e i contribuenti non avrebbero
alcuna colpa. Vi sarebbe poi un interesse degno di protezione in quanto la
correzione richiesta “comporterebbe una riduzione diretta del reddito
imponibile e quindi della relativa imposta”.
F. Con le
proprie osservazioni l’UT si conferma nella propria decisione di irricevibilità
evidenziando come la decisione di tassazione ticinese non sia vincolante per
l’autorità fiscale del cantone di domicilio
Diritto
1. 1.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, indipendentemente
dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia
esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la
ricevibilità del reclamo del contribuente.
1.2.
Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente
può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario.
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la
legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e
giurisprudenza citata; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
1.3.
Nel caso che qui ci
occupa, con la decisione impugnata l’UT ha commisurato in zero franchi il
debito d’imposta cantonale sul reddito dei contribuenti per il periodo fiscale
2023. Di conseguenza è evidente che al riguardo i contribuenti non hanno alcun
interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione di questa Camera
(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile
2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
1.4.
Del resto, l’autorità
materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una
decisione, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice
contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss =
StE 2001 B 96.11 n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione del reddito
determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta,
che rimarrebbe comunque a zero franchi. I ricorrenti non sono quindi lesi nei
loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto
legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n.
2P.345/2005 dell’11 maggio 2006).
2. Indipendentemente
dalla questione della ricevibilità del ricorso, lo stesso dovrebbe essere
respinto anche nel merito. Nel caso concreto, la decisione impugnata ha
dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro la
decisione di tassazione IC 2023, sia perché era stato presentato tardivamente sia
perché che l’imposta dovuta ammontava a fr. 0.-.
3. Per quanto concerne
la questione della carenza di legittimazione a reclamare, in mancanza di un
interesse degno di protezione, si può rinviare a quanto già argomentato in
relazione alla ricevibilità del ricorso.
Così come gli insorgenti
non sono legittimati a interporre ricorso alla Camera di diritto tributario,
per il fatto che la loro imposta sul reddito ammonta a zero franchi, allo
stesso modo non erano legittimati ad interporre reclamo all’autorità di tassazione
contro la decisione di tassazione.
4. 4.1.
Per quanto concerne la
questione della tempestività del reclamo, l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che
contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione
d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per
iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica.
L’art. 192 cpv. 1 LT
stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati
dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre
dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,
in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza
del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2).
Quando l’invio di un atto
avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta
svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (cpv. 3).
4.2.
Ora, la decisione qui
impugnata è datata 11 dicembre 2024, e i ricorrenti non sostengono nemmeno che
essa sia stata notificata in un momento incompatibile con tale data di
emissione. Occorre pertanto constatare che il reclamo, presentato oltre dieci
mesi dopo, era manifestamente tardivo.
Non occorre invece
chinarsi sulle argomentazioni dei contribuenti nella misura in cui essi
pretendono che il reclamo sia tempestivo, fondandosi - pare di capire - sulla
notifica della decisione del Canton Zurigo del 19 settembre 2025. Basti qui
ricordare che, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ciascuno di essi
emette una decisione di tassazione distinta, impugnabile secondo le modalità
previste dalla propria legge fiscale.
4.3.
4.3.1.
I ricorrenti adducono
tuttavia i seguenti motivi di restituzione del termine per proporre reclamo:
l’“errore scusabile circa la competenza cantonale”; “l’immediata trasmissione
dopo la conoscenza dell’errore” e l’“assenza di colpa da parte dei contribuenti”.
4.3.2
La restituzione dei
termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a
servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad
altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
192 cpv. 5 LT).
4.3.3.
Per impedimento non
colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza
maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o
a un errore scusabile. L'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere
di natura tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di
misure che non si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo
d’affari prudente. L’assenza temporanea dal domicilio può costituire un
impedimento di questo tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con
diligenza per garantire che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi
in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21
febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata).
4.3.4.
Per pronunciarsi in merito
alla domanda di restituzione in intero del termine, deve essere presa in
considerazione la questione dell’“errore scusabile” invocato dagli insorgenti.
La domanda si fonda infatti sul presupposto che la decisione del fisco ticinese
sia vincolante per il fisco zurighese.
5. 5.1.
La ragione del ricorso
sembrerebbe riconducibile alle indicazioni fornite ai contribuenti da una
funzionaria dell’autorità fiscale zurighese, la quale, in un’e-mail del 1°
ottobre 2025, in risposta ad un messaggio di RI 2, ha spiegato che il Canton
Zurigo applicava i fattori fiscali dei Cantoni di situazione degli immobili e
che l’autorità ticinese aveva riconosciuto costi di manutenzione per soli fr.
58'568.-, importo ripreso anche dall’autorità zurighese. In caso di disaccordo,
i contribuenti venivano invitati a rivolgersi direttamente all’autorità fiscale
ticinese.
5.2.
Per il caso di
contribuenti che sono assoggettati alle imposte in diversi Cantoni, l’art. 39
cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID, RS 642.14) prevede che le autorità fiscali
si comunichino gratuitamente le informazioni necessarie e si concedano la
consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d’imposta di
una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un
altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali
dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione.
L’art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle
imposte dirette nei rapporti intercantonali del 9 marzo 2001 (OLAID; RS
642.141), che concretizza e precisa le condizioni d’applicazione dell’art. 39
cpv. 2 LAID, stabilisce che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste
un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche
in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri
Cantoni. Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può
adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la
presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di
domicilio o di sede (art. 2 cpv. 2 OLAID). L’autorità fiscale del Cantone di
domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri
Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali
modifiche della dichiarazione d’imposta (art. 2 cpv. 3 OLAID). La procedura è
retta dal diritto procedurale cantonale (art. 2 cpv. 4 LAID).
5.3.
Secondo la Conferenza
svizzera delle imposte (CSI), di principio, il Cantone di sede o di domicilio
(il cosiddetto Cantone leader) ricopre un ruolo primario nello
svolgimento della procedura di tassazione e di ripartizione. Ciò si percepisce
già nell’ambito della procedura volta ad ottenere una proroga del termine per
la presentazione della Dichiarazione d’imposta: il contribuente che domanda una
proroga del termine nel suo Cantone di domicilio o di sede deve informare gli
altri Cantoni della decisione.
Per le persone fisiche, il
Cantone di domicilio del contribuente controlla la Dichiarazione d’imposta e
procede alle investigazioni necessarie, richiedendo al contribuente le
informazioni necessarie alla tassazione e alla ripartizione degli elementi imponibili.
Comunica al Cantone del domicilio speciale o secondario una copia della
tassazione e del riparto intercantonale. Ogni Cantone applica la propria
legislazione per la determinazione del reddito e della sostanza imponibili.
Anche il Cantone del domicilio secondario o speciale può richiedere al
contribuente delle informazioni utili alla tassazione. Di principio, il Cantone
di domicilio speciale fondato sulla proprietà fondiaria dovrà limitare la sua
richiesta di informazioni ai soli elementi che impone direttamente (cfr.
Circolare CSI n. 16 del 31.08.2001, L’Ordonnance du Conseil fédéral du 9
mars 2001 sur l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts
directs dans les rapports intercantonaux, n. 22, p. 4 s.).
5.4.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, ogni Cantone è libero di procedere alla tassazione in
modo autonomo, dal momento che non esiste una regola fondata sull’art. 127 cpv.
3 Cost. o sul diritto dell’armonizzazione, secondo la quale la tassazione
effettuata al domicilio fiscale principale è vincolante per i domicili fiscali
secondari (e eventualmente viceversa) (sentenza del Tribunale federale
2C_857/2019 dell’11 novembre 2020 consid. 2.2.5).
Il Cantone leader
assurge in tal modo ad una sorta di «primus inter pares», senza che ne
derivi cioè una limitazione del potere degli altri Cantoni coinvolti di
procedere in modo autonomo alla tassazione e alla ripartizione intercantonale
degli elementi imponibili (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 4a ed., Basilea
2022, n. 29 ad art. 39 LAID, p. 1388 e dottrina citata).
Inoltre, secondo il
Tribunale federale, sebbene l’art. 39 cpv. 2 LAID preveda che il Cantone di
sede comunichi all’altro Cantone la propria tassazione, conferendogli in tal
modo il ruolo di Cantone leader, questa tassazione del Cantone di sede
non ha tuttavia l’effetto di costringere l’altro Cantone ad allinearsi alla sua
posizione. Pertanto ogni Cantone rimane abilitato a intraprendere la propria
valutazione dei fatti e procedere in seguito alla propria tassazione e alla
propria ripartizione. Proprio alla luce di queste considerazioni, recentemente,
la Suprema Corte ha intrapreso un cambiamento della propria giurisprudenza ed
ha abbandonato il principio secondo cui il cantone di domicilio fiscale
secondario, che ha emesso una decisione di tassazione definitiva prima del
cantone di domicilio principale o della sede, perde il diritto di introdurre
una procedura di ricupero d’imposta (e a maggior ragione una procedura di
sottrazione d’imposta), anche se le condizioni per farlo sono adempiute (DTF 150
Considerandi
II 73 consid. 5.2).
5.5
Ora, nella misura in cui
la preoccupazione dei ricorrenti, nell’impugnare la decisione di tassazione
ticinese, sia quella di poter dedurre nel Canton Zurigo un importo superiore ai
fr. 58'568.- apparentemente loro riconosciuti, occorre innanzitutto rilevare
che l’autorità fiscale ha ammesso una deduzione di fr. 117'173.-.
Indipendentemente
dall’ammontare della deduzione litigiosa, è comunque chiaro che la decisione di
tassazione del Cantone di domicilio (Zurigo), sebbene sia Cantone leader,
non è vincolante per quella del Cantone di situazione dell’immobile (Ticino) e,
a maggior ragione, la decisione ticinese non vincola il fisco zurighese,
neppure per quanto concerne gli elementi imponibili soggetti alla sovranità
fiscale ticinese.
Tenuto conto del fatto che
la procedura di tassazione in ogni Cantone è autonoma ed è retta dal diritto
procedurale cantonale (art. 2 cpv. 4 LAID), è poi escluso che un contribuente
possa impugnare la tassazione, già passata in giudicato, di un Cantone, per
ottenere una modifica della tassazione di un altro Cantone.
Ne consegue che anche la
domanda di restituzione in intero del termine, proposta dai ricorrenti, non potrebbe
essere accolta, in particolare perché si fonda sul presupposto che la decisione
del Canton Ticino sia vincolante per l’autorità di tassazione del Canton
Zurigo. In ogni caso, sarebbe difficile ravvisare un motivo di restituzione dei
termini, se i contribuenti hanno consapevolmente rinunciato a impugnare la
decisione di tassazione ticinese.
6.
In considerazione di
quanto precede, il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: