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Decisione

80.2025.293

Procedura: reclamo, legittimazione, debito d’imposta di zero franchi, assoggettamento limitato, competenza del cantone di domicilio per spese di manutenzione dell’immobile

1 dicembre 2025Italiano15 min

limitatamente imponibili in __________ in relazione alla proprietà dell’immobile

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.293

Lugano

1 dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 21 ottobre 2025 contro la decisione del 17 ottobre 2025 in materia di IC

2023.

Fatti

Fatti

A.

RI 1 e RI 2, coniugati, domiciliati a __________, sono

limitatamente imponibili in __________ in relazione alla proprietà dell’immobile

part. n. __________ RFD __________. L’immobile era detenuto interamente dal

marito fino al 28 novembre 2023, data in cui egli ha donato alla moglie una

quota pari alla metà. Attualmente i coniugi ne sono comproprietari in ragione

di ½ ciascuno.

b.

Alla

dichiarazione d’imposta ticinese 2023, i coniugi accludevano quella presentata

nel medesimo periodo fiscale alle autorità fiscali zurighesi in cui, per quanto

qui d’interesse, in relazione all’immobile di __________, facevano valere costi

di gestione e manutenzione di fr. 117'173.- così composti:

Betrag

CHF

Davon

wertvermehrender Antell in %

Abzugsfähige

Kosten

CHF

Datum:

04.12.2023

Empfänger:

__________

Art:

Neues Dach- Energiesparmassnahme

131’935

30

92’355

Datum:

18.12.2023

Empfänger:

__________

Neuer Kombispeicher und Ofen – Energiesparmassnahme

27’575

10

24’818

B. Con decisione di

tassazione IC dell’11 dicembre 2024, l’RS 1 stabiliva il reddito e la sostanza

imponibili in zero franchi. In relazione all’immobile ticinese venivano

riconosciute spese di manutenzione pari a fr. 117'173.-.

C. Con reclamo del 15

ottobre 2025, RI 1 e RI 2 contestavano, in relazione all’immobile di __________

“la determinazione delle spese di manutenzione pari a CHF 58'568.-“. Spiegavano

che la “fattura __________ AG del 18.12.2023” di fr. 27'575.- riguardava la

sostituzione dell’impianto di riscaldamento con uno più efficiente, sicché

sarebbe integralmente deducibile. La “fattura __________ SA del 04.12.2023 per

CHF 131'935.-“ sarebbe stata riconducibile al rifacimento del tetto danneggiato

e all’esecuzione di un’isolazione; la quota di manutenzione si aggirerebbe fra

il 50% ed il 65%.

Chiedevano pertanto di

stabilire le spese effettive di manutenzione in almeno fr. 93'500.-.

D. Con decisione del 17

ottobre 2025, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo per tardività e in quanto

faceva difetto la legittimazione a ricorrere ritenuto che, essendo l’imposta

pari a zero franchi, non vi era un interesse attuale degno di protezione.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, in coniugi RI 1 e RI 2 contestano la

decisione di irricevibilità. Dopo aver presentato una “presa di

posizione/reclamo scritto all’Ufficio delle imposte del Canton Zurigo” il 14

settembre 2025, con risposta del 1° ottobre 2025 una funzionaria del fisco li

avrebbe informati che “il Cantone Zurigo non è competente per l‘immobile

situato in Ticino” e li avrebbe invitati a rivolgersi alle autorità ticinesi.

Il reclamo del 15 ottobre 2025 sarebbe stato presentato “senza alcun ritardo”,

avendo essi agito immediatamente dopo aver appreso quale fosse l’autorità

competente.

Anche il principio della

buona fede imporrebbe di ritenere il reclamo tempestivo, malgrado sia stato

inizialmente presentato ad un’autorità incompetente. Ad ogni modo sarebbero

adempiute le condizioni per la restituzione del termine, in quanto l’errore

circa la competenza cantonale sarebbe “scusabile”, la “trasmissione dopo la

conoscenza dell’errore sarebbe stata immediata” e i contribuenti non avrebbero

alcuna colpa. Vi sarebbe poi un interesse degno di protezione in quanto la

correzione richiesta “comporterebbe una riduzione diretta del reddito

imponibile e quindi della relativa imposta”.

F. Con le

proprie osservazioni l’UT si conferma nella propria decisione di irricevibilità

evidenziando come la decisione di tassazione ticinese non sia vincolante per

l’autorità fiscale del cantone di domicilio

Diritto

1. 1.1.

La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, indipendentemente

dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia

esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la

ricevibilità del reclamo del contribuente.

1.2.

Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente

può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario.

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la

legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:

è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra

natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare

e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque

altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e

giurisprudenza citata; Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,

Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

1.3.

Nel caso che qui ci

occupa, con la decisione impugnata l’UT ha commisurato in zero franchi il

debito d’imposta cantonale sul reddito dei contribuenti per il periodo fiscale

2023. Di conseguenza è evidente che al riguardo i contribuenti non hanno alcun

interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione di questa Camera

(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile

2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

1.4.

Del resto, l’autorità

materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una

decisione, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice

contestazione di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss =

StE 2001 B 96.11 n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione del reddito

determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta,

che rimarrebbe comunque a zero franchi. I ricorrenti non sono quindi lesi nei

loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto

legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n.

2P.345/2005 dell’11 maggio 2006).

2. Indipendentemente

dalla questione della ricevibilità del ricorso, lo stesso dovrebbe essere

respinto anche nel merito. Nel caso concreto, la decisione impugnata ha

dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai contribuenti contro la

decisione di tassazione IC 2023, sia perché era stato presentato tardivamente sia

perché che l’imposta dovuta ammontava a fr. 0.-.

3. Per quanto concerne

la questione della carenza di legittimazione a reclamare, in mancanza di un

interesse degno di protezione, si può rinviare a quanto già argomentato in

relazione alla ricevibilità del ricorso.

Così come gli insorgenti

non sono legittimati a interporre ricorso alla Camera di diritto tributario,

per il fatto che la loro imposta sul reddito ammonta a zero franchi, allo

stesso modo non erano legittimati ad interporre reclamo all’autorità di tassazione

contro la decisione di tassazione.

4. 4.1.

Per quanto concerne la

questione della tempestività del reclamo, l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che

contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione

d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per

iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla

notifica.

L’art. 192 cpv. 1 LT

stabilisce che i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Quelli fissati

dall’autorità possono essere prorogati per motivi fondati. Il termine decorre

dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,

in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza

del termine è protratta al prossimo giorno feriale (cpv. 2).

Quando l’invio di un atto

avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta

svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (cpv. 3).

4.2.

Ora, la decisione qui

impugnata è datata 11 dicembre 2024, e i ricorrenti non sostengono nemmeno che

essa sia stata notificata in un momento incompatibile con tale data di

emissione. Occorre pertanto constatare che il reclamo, presentato oltre dieci

mesi dopo, era manifestamente tardivo.

Non occorre invece

chinarsi sulle argomentazioni dei contribuenti nella misura in cui essi

pretendono che il reclamo sia tempestivo, fondandosi - pare di capire - sulla

notifica della decisione del Canton Zurigo del 19 settembre 2025. Basti qui

ricordare che, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ciascuno di essi

emette una decisione di tassazione distinta, impugnabile secondo le modalità

previste dalla propria legge fiscale.

4.3.

4.3.1.

I ricorrenti adducono

tuttavia i seguenti motivi di restituzione del termine per proporre reclamo:

l’“errore scusabile circa la competenza cantonale”; “l’immediata trasmissione

dopo la conoscenza dell’errore” e l’“assenza di colpa da parte dei contribuenti”.

4.3.2

La restituzione dei

termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a

servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad

altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.

192 cpv. 5 LT).

4.3.3.

Per impedimento non

colpevole si intende non solo l’impossibilità oggettiva, come la forza

maggiore, ma anche l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o

a un errore scusabile. L'impedimento non deve essere prevedibile e deve essere

di natura tale che il rispetto del termine avrebbe richiesto l'adozione di

misure che non si possono ragionevolmente pretendere da parte di un uomo

d’affari prudente. L’assenza temporanea dal domicilio può costituire un

impedimento di questo tipo, a condizione che il ricorrente abbia agito con

diligenza per garantire che gli atti procedurali necessari fossero intrapresi

in tempo utile, se necessario da un terzo (sentenza TF 9C_304/2023 del 21

febbraio 2024 consid. 6.2.1 e giurisprudenza citata).

4.3.4.

Per pronunciarsi in merito

alla domanda di restituzione in intero del termine, deve essere presa in

considerazione la questione dell’“errore scusabile” invocato dagli insorgenti.

La domanda si fonda infatti sul presupposto che la decisione del fisco ticinese

sia vincolante per il fisco zurighese.

5. 5.1.

La ragione del ricorso

sembrerebbe riconducibile alle indicazioni fornite ai contribuenti da una

funzionaria dell’autorità fiscale zurighese, la quale, in un’e-mail del 1°

ottobre 2025, in risposta ad un messaggio di RI 2, ha spiegato che il Canton

Zurigo applicava i fattori fiscali dei Cantoni di situazione degli immobili e

che l’autorità ticinese aveva riconosciuto costi di manutenzione per soli fr.

58'568.-, importo ripreso anche dall’autorità zurighese. In caso di disaccordo,

i contribuenti venivano invitati a rivolgersi direttamente all’autorità fiscale

ticinese.

5.2.

Per il caso di

contribuenti che sono assoggettati alle imposte in diversi Cantoni, l’art. 39

cpv. 2 della Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID, RS 642.14) prevede che le autorità fiscali

si comunichino gratuitamente le informazioni necessarie e si concedano la

consultazione degli atti ufficiali. Se risulta dalla dichiarazione d’imposta di

una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un

altro Cantone, l’autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali

dell’altro Cantone la dichiarazione d’imposta e la tassazione.

L’art. 2 cpv. 1

dell’Ordinanza sull’applicazione della legge federale sull’armonizzazione delle

imposte dirette nei rapporti intercantonali del 9 marzo 2001 (OLAID; RS

642.141), che concretizza e precisa le condizioni d’applicazione dell’art. 39

cpv. 2 LAID, stabilisce che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste

un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche

in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri

Cantoni. Il contribuente assoggettato all’imposta in parecchi Cantoni può

adempiere il suo obbligo di allestire la dichiarazione fiscale mediante la

presentazione di una copia della dichiarazione d’imposta del Cantone di

domicilio o di sede (art. 2 cpv. 2 OLAID). L’autorità fiscale del Cantone di

domicilio o di sede comunica gratuitamente alle autorità fiscali degli altri

Cantoni la sua tassazione, comprese la ripartizione intercantonale ed eventuali

modifiche della dichiarazione d’imposta (art. 2 cpv. 3 OLAID). La procedura è

retta dal diritto procedurale cantonale (art. 2 cpv. 4 LAID).

5.3.

Secondo la Conferenza

svizzera delle imposte (CSI), di principio, il Cantone di sede o di domicilio

(il cosiddetto Cantone leader) ricopre un ruolo primario nello

svolgimento della procedura di tassazione e di ripartizione. Ciò si percepisce

già nell’ambito della procedura volta ad ottenere una proroga del termine per

la presentazione della Dichiarazione d’imposta: il contribuente che domanda una

proroga del termine nel suo Cantone di domicilio o di sede deve informare gli

altri Cantoni della decisione.

Per le persone fisiche, il

Cantone di domicilio del contribuente controlla la Dichiarazione d’imposta e

procede alle investigazioni necessarie, richiedendo al contribuente le

informazioni necessarie alla tassazione e alla ripartizione degli elementi imponibili.

Comunica al Cantone del domicilio speciale o secondario una copia della

tassazione e del riparto intercantonale. Ogni Cantone applica la propria

legislazione per la determinazione del reddito e della sostanza imponibili.

Anche il Cantone del domicilio secondario o speciale può richiedere al

contribuente delle informazioni utili alla tassazione. Di principio, il Cantone

di domicilio speciale fondato sulla proprietà fondiaria dovrà limitare la sua

richiesta di informazioni ai soli elementi che impone direttamente (cfr.

Circolare CSI n. 16 del 31.08.2001, L’Ordonnance du Conseil fédéral du 9

mars 2001 sur l’application de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts

directs dans les rapports intercantonaux, n. 22, p. 4 s.).

5.4.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, ogni Cantone è libero di procedere alla tassazione in

modo autonomo, dal momento che non esiste una regola fondata sull’art. 127 cpv.

3 Cost. o sul diritto dell’armonizzazione, secondo la quale la tassazione

effettuata al domicilio fiscale principale è vincolante per i domicili fiscali

secondari (e eventualmente viceversa) (sentenza del Tribunale federale

2C_857/2019 dell’11 novembre 2020 consid. 2.2.5).

Il Cantone leader

assurge in tal modo ad una sorta di «primus inter pares», senza che ne

derivi cioè una limitazione del potere degli altri Cantoni coinvolti di

procedere in modo autonomo alla tassazione e alla ripartizione intercantonale

degli elementi imponibili (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum StHG, 4a ed., Basilea

2022, n. 29 ad art. 39 LAID, p. 1388 e dottrina citata).

Inoltre, secondo il

Tribunale federale, sebbene l’art. 39 cpv. 2 LAID preveda che il Cantone di

sede comunichi all’altro Cantone la propria tassazione, conferendogli in tal

modo il ruolo di Cantone leader, questa tassazione del Cantone di sede

non ha tuttavia l’effetto di costringere l’altro Cantone ad allinearsi alla sua

posizione. Pertanto ogni Cantone rimane abilitato a intraprendere la propria

valutazione dei fatti e procedere in seguito alla propria tassazione e alla

propria ripartizione. Proprio alla luce di queste considerazioni, recentemente,

la Suprema Corte ha intrapreso un cambiamento della propria giurisprudenza ed

ha abbandonato il principio secondo cui il cantone di domicilio fiscale

secondario, che ha emesso una decisione di tassazione definitiva prima del

cantone di domicilio principale o della sede, perde il diritto di introdurre

una procedura di ricupero d’imposta (e a maggior ragione una procedura di

sottrazione d’imposta), anche se le condizioni per farlo sono adempiute (DTF 150

Considerandi

II 73 consid. 5.2).

5.5

Ora, nella misura in cui

la preoccupazione dei ricorrenti, nell’impugnare la decisione di tassazione

ticinese, sia quella di poter dedurre nel Canton Zurigo un importo superiore ai

fr. 58'568.- apparentemente loro riconosciuti, occorre innanzitutto rilevare

che l’autorità fiscale ha ammesso una deduzione di fr. 117'173.-.

Indipendentemente

dall’ammontare della deduzione litigiosa, è comunque chiaro che la decisione di

tassazione del Cantone di domicilio (Zurigo), sebbene sia Cantone leader,

non è vincolante per quella del Cantone di situazione dell’immobile (Ticino) e,

a maggior ragione, la decisione ticinese non vincola il fisco zurighese,

neppure per quanto concerne gli elementi imponibili soggetti alla sovranità

fiscale ticinese.

Tenuto conto del fatto che

la procedura di tassazione in ogni Cantone è autonoma ed è retta dal diritto

procedurale cantonale (art. 2 cpv. 4 LAID), è poi escluso che un contribuente

possa impugnare la tassazione, già passata in giudicato, di un Cantone, per

ottenere una modifica della tassazione di un altro Cantone.

Ne consegue che anche la

domanda di restituzione in intero del termine, proposta dai ricorrenti, non potrebbe

essere accolta, in particolare perché si fonda sul presupposto che la decisione

del Canton Ticino sia vincolante per l’autorità di tassazione del Canton

Zurigo. In ogni caso, sarebbe difficile ravvisare un motivo di restituzione dei

termini, se i contribuenti hanno consapevolmente rinunciato a impugnare la

decisione di tassazione ticinese.

6.

In considerazione di

quanto precede, il ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: