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Decisione

80.2025.3

Reddito della sostanza mobiliare: prestazione valutabile in denaro, ripresa a titolo di distribuzione dissimulata di utili nella tassazione della società, verbale sottoscritto dal socio, buona fede

26 maggio 2025Italiano35 min

2013, con dichiarazione IC e IFD 2013 del 4 aprile 2015, RI 1 e RI 2 dichiaravano

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.3

80.2025.4

80.2025.19

80.2025.20

80.2025.23

80.2025.24

Lugano

26 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

·

ricorso del 3 gennaio 2025

contro la decisione del 4 dicembre 2024 in materia di IC e IFD 2011;

·

ricorso del 17 gennaio 2025

contro la decisione del 18 dicembre 2024 in materia di IC e IFD 2012;

·

ricorso del 27 gennaio 2025

contro la decisione del 27 dicembre 2024 in materia di IC e IFD 2013.

Fatti

Fatti

A. a.

Periodo fiscale 2011

Con dichiarazione

fiscale IC e IFD 2011 del 6 aprile 2013, RI 1e RI 2 dichiaravano un reddito

imponibile complessivo di fr. 275’234.- ed una sostanza imponibile complessiva

di zero franchi.

b.

Periodo fiscale 2012

Per

il periodo fiscale 2012, con dichiarazione IC e IFD del 5 marzo 2014, RI 1 e RI

2 dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 190’966.- ed una

sostanza imponibile complessiva di zero franchi.

c. Periodo fiscale

2013

Per il periodo fiscale

2013, con dichiarazione IC e IFD 2013 del 4 aprile 2015, RI 1 e RI 2 dichiaravano

un reddito imponibile complessivo di fr. 302’098.- ed una sostanza imponibile

complessiva di zero franchi.

B. a.

Con decisioni del 6

febbraio 2019 l’RS 1 (in seguito: UT) notificava ai contribuenti le tassazioni

IC e IFD dal 2011 al 2013.

b. Periodo fiscale

2011

Per il 2011, in

particolare, rispetto alla dichiarazione presentata veniva computato alla voce

“Altri redditi della sostanza mobiliare” un importo di fr. 197'583.-. Quanto

alle deduzioni non veniva riconosciuta quella forfettaria per le spese

professionali, mentre venivano ridotte quelle relative all’utilizzo del veicolo

privato e quella per figli agli studi. Veniva inoltre ricalcolato il valore

venale delle azioni detenute. Infine, il valore di stima della sostanza

immobiliare veniva rettificato. Il reddito imponibile veniva così quantificato

in fr. 506'500.- per l’IC (in fr. 534'100.- quello determinante per l’aliquota)

e in fr. 558'500.- per l’IFD (d’identico valore quello determinante per

l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in fr. 8'440'000.- (fr.

8'594'000.- quella determinante per l’aliquota).

c. Periodo fiscale

2012

Per il periodo fiscale

2012, rispetto alla dichiarazione presentata, veniva imputato alla voce “Altri

redditi della sostanza mobiliare” un importo di CHF 7’528.-. Il reddito

derivante da valore locativo e affitti risultava aumentato. Per quanto riguarda

le deduzioni, non veniva riconosciuta quella forfettaria per le spese

professionali, mentre venivano ridotte sia quella relativa all’uso del veicolo privato,

sia quella per i figli agli studi. Ulteriori riduzioni riguardavano gli

interessi passivi privati, nonché le deduzioni legate a comunioni ereditarie e

a situazioni di indivisione.

Anche il valore venale

delle azioni possedute veniva oggetto di un nuovo calcolo, mentre il valore di

stima della sostanza immobiliare subiva una rettifica.

Il reddito imponibile

veniva così quantificato in fr. 245’700.- per l’IC (in fr. 267’900.- quello

determinante per l’aliquota) e in fr. 294'200.- per l’IFD (d’identico valore

quello determinante per l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in

fr. 5'724'000.- (fr. 5'804'000.- quella determinante per l’aliquota).

d. Periodo fiscale

2013

Per quanto riguarda il

periodo fiscale 2013 veniva aggiunto alla voce “Altri redditi della sostanza

mobiliare” un importo di CHF 31'407.-. Inoltre, erano stati aumentati il

reddito da titoli e capitali, così come i redditi derivanti dall'attività

indipendente accessoria e quelli relativi al valore locativo e agli affitti.

Per quanto riguarda le

deduzioni, non veniva riconosciuta quella forfettaria per le spese

professionali, mentre venivano ridotte le deduzioni relative all'uso del

veicolo privato e quelle per i figli agli studi.

Il valore venale delle

azioni detenute era stato ricalcolato, così come il valore di stima della

sostanza immobiliare, che veniva rettificato.

Il reddito imponibile

veniva così quantificato in fr. 343’300.- per l’IC (in fr. 367’400.- quello

determinante per l’aliquota) e in fr. 381’300.- per l’IFD (d’identico valore

quello determinante per l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in

fr. 3'637'000.- (fr. 3'671'000.- quella determinante per l’aliquota)

C. a.

Con tre separati

reclami dell’8 marzo 2019, i contribuenti impugnavano le decisioni di

tassazione IC e IFD 2011-2013.

b. Periodo fiscale 2011

Relativamente al 2011,

i reclamanti contestavano anzitutto la voce “altri redditi della sostanza

mobiliare”, ritenuta non chiara. Censuravano inoltre la quantificazione delle

spese di gestione e manutenzione ritenendo ingiustificata la ripresa di fr. 391.-

sulle spese dichiarate per l’immobile di __________. Quanto agli interessi

passivi non accettavano la “completa eliminazione” degli interessi dovuti sulle

imposte. Contestavano infine le posizioni relative ai titoli e capitali, al

numerario e biglietti di banca, oro e metalli preziosi e ai debiti privati per

le quali non era stata fornita alcuna spiegazione.

c. Periodo fiscale

2012

Per quanto riguarda il

2012, i contribuenti censuravano l’importo attribuito al reddito da valore

locativo e affitti, che, secondo il calcolo da loro predisposto, ammonterebbe a

CHF 151'994.-. Le spese di gestione e manutenzione, chiaramente documentate,

avrebbero dovuto essere integralmente riconosciute.

Richiedevano inoltre che

venisse loro illustrato il calcolo per la determinazione degli interessi

passivi privati ammessi in deduzione. Per quanto riguarda il figlio __________,

iscritto alla SSS in cure infermieristiche, sollecitavano l’ammissione della

relativa deduzione.

Infine, in merito ai

valori attribuiti a titoli, capitali, nonché a contanti, banconote, oro e

metalli preziosi, i contribuenti chiedevano chiarimenti, in quanto non era

stata fornita alcuna giustificazione.

d. Periodo fiscale

2013

Per il 2013RI 1 e RI 2 contestavano

innanzitutto la voce "altri redditi della sostanza mobiliare",

ritenuta poco chiara. Inoltre, censuravano la quantificazione del reddito da

titoli e capitali, del valore locativo e degli affitti, nonché delle spese di

gestione e manutenzione.

Contestavano anche la

mancata deduzione per i figli agli studi, chiedendo che fosse riconosciuta

"secondo le istruzioni in vigore".

Infine, sollevavano

obiezioni riguardo al valore attribuito ai titoli e capitali, in quanto non era

stata fornita alcuna spiegazione in merito.

D.

a. Periodo fiscale

2011

i.

Con decisione del 4

dicembre 2024, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo per

il 2011 con la seguente motivazione:

“Altri

redditi della sostanza mobiliare

Sono

aggiunte prestazioni valutabili in denaro come segue:

CHF

190'351 derivante da quanto sottoscritto dal contribuente stesso nel verbale di

audizione del 22 ottobre 2015 relativo alla verifica fiscale della __________

SA, in particolare si tratta del "Versamento a fondo perso __________"

di CHF 317'252 imposto al 60%

Voce

che è corretta in CHF 190'351

Spese

di gestione e manutenzione immobili da CHF 15'437 a CHF 36'407

Rispetto

al dichiarato sono aggiunte le spese derivanti dalle indivisioni per gli

immobili di:

__________

pari a CHF 1'195

__________

pari a CHF 19'775 25

Interessi

passivi privati rettificati da CHF 104'328 a CHF 77'078

Nel

caso di specie sono stati negati interessi passivi da imposte in quanto non

comprovate. Si rammenta che, secondo costante giurisprudenza, le

giustificazioni [sic] delle deduzioni spetta al contribuente, non sono

ammissibili deduzioni valutate.

Dai

controlli effettuati non risultano essere stati pagati interessi di ritardo per

imposte nell'anno 2011

Figli

agli studi rettificati da CHF 12'600 a CHF 6'300

La

deduzione per figli agli studi è ammessa soltanto per il figlio __________ in

quanto __________, nell'anno 2011, effettuava uno stage retribuito che non da

diritto a deduzioni per figli agli studi.

__________

per contra seguiva la SSS in cure infermieristiche nel comune di domicilio, di

conseguenza la deduzione è limitata ai massimi previsti di CHF 6'300

Titoli

e capitali

Le

uniche correzioni effettuate sono relative alle partecipazioni appartenenti

alla sostanza privata del contribuente.

Durante

vari incontri l'Ispettorato fiscale ha visto il contribuente e sono state

discusse le valuzioni [sic] delle società per l'anno 2011, in tale occasione RI

1 ha comunicato il suo assenso alle valutazioni corrette, per il quale è stato

allestito un verbale inviato al contribuente ma mai sottoscritto. In sede di

emissione della decisione dopo reclamo viene rispedito il dettaglio delle

correzioni concordate come allegato alla motivazione.

L'importo

è rettificato in un totale di CHF 15'414'536

Numerario

e biglietti di banca da CHF 100'000 a CHF 106'220

Sono

stati aggiunti i capitali delle indivisioni per CHF 3'587 e CHF 2'633 secondo

le quote del contribuente.

Debiti

privati da CHF 13'270'841 a CHF 11'970'841

Richiamato

quanto detto per la voce "interessi passivi" i debiti per imposte

2011 sono valutate in CHF 500'000 non avendo il contribuente comprovato importi

superiori.

Altre

spese professionali

Seppur

non oggetto di contestazione è aggiunta la deduzione forfait per altre spese

professionali come da nuova giurisprudenza in merito.”

Considerandi

ii.

Ad “integrazione” alla

decisione dopo reclamo, con scritto del 25 novembre 2024, l’autorità di

tassazione trasmetteva a RI 1 il verbale di audizione dell’11 ottobre 2022, nel

quale figurava una tabella dei valori attribuiti delle azioni dichiarate per i

periodi fiscali dal 2011 al 2013, stilato dall’ispettorato fiscale e non

sottoscritto dai contribuenti.

b. Periodo fiscale 2012

Con decisione del 18

dicembre 2024 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo per il

periodo fiscale 2012 con la seguente motivazione:

“[…]

Altri

redditi della sostanza mobiliare

L'importo

viene azzerato

Valore

locativo e affitti

Unica

rettifica effettuata in tale voce è quella relativa all'immobile sito a __________ sul fondo __________. Dopo verifica si ripristina il valore dichiarato.

Spese

di gestione e manutenzione immobili da CHF 15'309.- a CHF 48'374.-

Rispetto

al dichiarato sono aggiunte le spese derivanti dalle indivisioni per gli

immobili di:

__________ pari a CHF 3'729.-

__________ pari a CHF 29'336.-

Spese

di gestione e manutenzione immobili da CHF 15'437.- a CHF 36'407.-

Rispetto

al dichiarato sono aggiunte le spese derivanti dalle indivisioni per gli

immobili di:

__________ pari a CHF 1'195.-

__________ pari a CHF 19'776.-

Dopo

verifica le spese di manutenzione relative a __________ sono rettificate come dichiarato.

Interessi

passivi privati rettificati da CHF 251'948.- a CHF 233'698.-

Nel

caso di specie sono stati negati interessi passivi da imposte non comprovate.

Si

rammenta che, secondo costante giurisprudenza, la giustificazione delle

deduzioni spetta al contribuente, non sono ammissibili deduzioni valutate.

Dai

controlli effettuati non risultano essere stati pagati interessi di ritardo per

CHF 10'417.-, importo che è stato concesso nella decisione di tassazione

contestata.

Sono

aggiunti quindi deduzioni derivanti dalle indivisioni come segue:

CHF

214.- relativi a interessi passivi per __________

CHF

23.- relativi a spese titoli relativi all'indivisa di __________

CHF

15'146.- relativi a interessi passivi di __________ La deduzione è corretta in CHF

227'748.-

Le

correzioni di cui sopra soggetti a rettifica sono dovute ad una errata

suddivisione di redditi e deduzioni dell'indivisione Ranzi Marco e Ernst-Ranzi

Silvana, i valori sono stati ripristinati come a dichiarazione (nell'insieme a

vantaggio del contribuente)

Figli

agli studi rettificati da CHF 12'600.- a CHF 6'300.-. La deduzione per figli

agli studi è ammessa soltanto per il figlio __________ in quanto __________, nell'anno 2011, effettuava uno stage retribuito che non da diritto a

deduzioni per figli agli studi.

Daniel

per contro seguiva la SSS in cure infermieristiche nel comune di domicilio, di

conseguenza la deduzione è limitata ai massimi previsti di CHF 6'300

Titoli

e capitali

Le

uniche correzioni effettuate sono relative alle partecipazioni appartenenti

alla sostanza privata del contribuente.

Durante

vari incontri l'Ispettorato fiscale ha visto il contribuente e sono state

discusse le valutazioni delle società per l'anno 2011, in tale occasione RI 1

ha comunicato il suo assenso alle valutazioni corrette, per il quale è stato

allestito un verbale inviato al contribuente ma mai sottoscritto. In sede di

emissione della decisione dopo reclamo viene rispedito il dettaglio delle

correzioni concordate come allegato alla motivazione.

L'importo

è rettificato in un totale di CHF 17'172'911.-

Numerario

e biglietti di banca da CHF 100'000.- a CHF 106'760.-

Sono

stati aggiunti i capitali delle indivisioni secondo le quote del contribuente,

in particolare solo dell'indivisione __________, __________, __________.

Altre

spese professionali Seppur non oggetto di contestazione è aggiunta la deduzione

forfait per altre spese professionali come da nuova giurisprudenza in merito.

[…]”

c. Periodo fiscale 2013

Con decisione del 27

dicembre 2024, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo per

il 2013 apportando la motivazione seguente:

“Altri

redditi della sostanza mobiliare

Sono

aggiunte prestazioni valutabili in denaro derivanti da quanto sottoscritto dal

contribuente nel verbale di audizione del 22 ottobre 2015 relativo alla

verifica fiscale della spett. __________,

in particolare si tratta del "Risanamento __________" di CHF 40'000.- imposto al 60%. L'importo è

rettificato in CHF 24'000

Reddito

da titoli e capitali

Il

dividendo __________ è rettificato in CHF

124'000.- rispetto ai CHF 120'000.- dichiarati

Redditi

e deduzioni da immobili

Valori

corretti come a dichiarato

Figli

a carico e agli studi

È

stata richiesta la deduzione relativa alla figlia __________, nell'anno 2013 risultava però parzialmente

autosufficiente, la deduzione è quindi limitata a quella per figlio a carico.

Titoli

e capitali

Le

uniche correzioni effettuate sono relative alle partecipazioni appartenenti

alla sostanza privata del contribuente. Durante vari incontri l'Ispettorato

fiscale ha visto il contribuente e sono state discusse le valuzioni [sic] delle

società per l'anno 2013, in tale occasione RI 1 ha comunicato il suo assenso

alle valutazioni corrette, per il quale è stato allestito un verbale inviato al

contribuente ma mai sottoscritto. In sede di emissione della decisione dopo reclamo

viene rispedito il dettaglio delle correzioni concordate come allegato alla

motivazione.

L'importo

è rettificato in un totale di CHF 17'906'616.-.”

E. a. Periodo

fiscale 2011

Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 impugnano la decisione su

reclamo IC e IFD 2011 contestando unicamente la “ripresa” per “Altri redditi

della sostanza mobiliare” per fr. 190'351.-. Viene spiegato come la ripresa,

qualificata come una prestazione valutabile in denaro, sia riconducibile alla

rinuncia, da parte di __________ SA, a una parte del prestito vantato nei

confronti della società __________ AG – partecipata per il 50% da RI 1 – al

fine di risanare la situazione finanziaria di quest’ultima, che versava in

perdita. Si evidenzia inoltre che, nel corso di diversi anni, i prestiti

concessi da __________ SA avevano raggiunto, alla fine del 2017, l’importo

complessivo di CHF 2'099'695.-.

La rinuncia parziale al

credito rappresentava l’unica soluzione, insieme ad altri interventi, per permettere

il risanamento della società debitrice. Nonostante ciò, l’UT ha ritenuto tale

rinuncia non deducibile. I ricorrenti contestano tuttavia l’argomentazione

secondo cui __________ SA non potrebbe subire perdite sui prestiti concessi e

che tali prestiti dovrebbero essere considerati “di competenza” dell’azionista.

Viene inoltre sottolineato

che solo la ripresa, ma non l’imputazione all’azionista, sarebbe stata

accettata con la sottoscrizione del verbale del 22 ottobre 2015 da parte di RI

1.

Si ribadisce che nell’attività di __________ SA è insito il rischio di una

perdita, che non sarebbe invece frutto un “disegno premeditato”. I ricorrenti

sostengono peraltro di non aver percepito alcun reddito dalla ripresa in

questione, che è stata interamente utilizzata per evitare la perdita del

prestito.

Infine, viene evidenziata

una criticità ulteriore: l’operato dell’UT avrebbe comportato una doppia

imposizione della medesima perdita finanziaria, una prima volta in capo ad __________

SA e una seconda volta nei confronti dei qui ricorrenti.

b. Periodo fiscale 2012

Interponendo tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i contribuenti impugnano la decisione su

reclamo IC e IFD 2012. Contestano in primo luogo il reddito derivante dalla

sostanza immobiliare, che chiedono venga calcolato sulla base dei valori

indicati nella loro dichiarazione e nel relativo conteggio da loro allestito.

Sollevano inoltre

obiezioni rispetto al valore attribuito alla voce “Titoli e capitali”,

ritenendolo non conforme alla situazione reale richiamando, a tal proposito, il

verbale di audizione del 13 ottobre 2022.

c.

Periodo fiscale 2013

Rivolgendosi

con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 impugnano

la decisione su reclamo IC e IFD 2013, censurando innanzitutto la

quantificazione del reddito derivante da titoli e capitali. Come dimostrato dal

formulario societario e dall'accredito ricevuto il 5 dicembre 2023, l'importo

dichiarato corrisponderebbe a quello effettivamente percepito.

Contestano inoltre

l'aggiunta di un reddito della sostanza mobiliare pari a fr. 24'000.-,

qualificato come prestazioni valutabili in denaro. A tal proposito, spiegano

che tale ripresa deve essere ricondotta alla rinuncia di un prestito che __________

SA vantava nei confronti della __________, la quale aveva cessato la propria

attività nel 2010 e non disponeva di attivi.

Evidenziano che i crediti

erogati nei confronti della società cooperativa, nel corso degli anni,

ammontavano, alla fine del 2013, a CHF 56'944.84. L’argomentazione secondo cui __________

SA non possa subire perdite sui prestiti concessi e che tali perdite debbano

essere attribuite all'azionista è stata già contestata. A tal riguardo

evidenziano come la ripresa in questione – ma non l'addebito all'azionista –

era stata accettata con la sottoscrizione del verbale del 22 ottobre 2015.

Sostengono che il modo di

procedere dell’autorità fiscale comporterebbe una doppia tassazione: una presso

la società e una seconda presso l'azionista per la medesima perdita

finanziaria.

Infine, criticano il

valore attribuito ai titoli e capitali, ritenendo che dovrebbe essere corretto

a fr. 17'850'448.-.

F.

a. Periodo fiscale

2011.

Alle proprie osservazioni

l’UT acclude il verbale di audizione 22 ottobre 2015 dell’Ispettorato fiscale

nel quale venivano definiti, in accordo con RI 1, l’utile ed il capitale

imponibili in capo alla __________ SA per i periodi fiscali dal 2010 al 2013.

In particolare, per definire gli elementi imponibili, venivano effettuate

alcune riprese fra le quali, per quanto qui d’interesse, una di fr. 317'252.-

per il “versamento a fondo perso __________” nel 2011 ed un’altra di fr. 40'000.-

per il “Risanamento __________” nel 2013.

In calce al verbale,

sottoscritto da RI 1, alla voce “Osservazioni” veniva inoltre dichiarato che:

“Le

prestazioni riprese nei confronti della __________ AG, __________ (__________)

(periodo 2011) e __________ in liq. (periodo 2013) sono tassate a titolo di

prestazione valutabile in denaro in capo al Signor RI 1 (__________).”

L’Ufficio di tassazione sostiene

quindi che la decisione impugnata “non fa altro che applicare quanto previsto

[…] nel suddetto verbale”.

b. Periodo fiscale 2012

Con osservazioni del

31.

gennaio 2025, l’UT segnala che, in data 8 agosto 2012, RI 2 ha acquistato la

quota di __________ relativa al mappale __________ precedentemente detenuto in

comproprietà con __________. In relazione a tale immobile, i coniugi non hanno

presentato “un Modulo 7”. La differenza tra l’importo dichiarato e quello

oggetto di tassazione sarebbe imputabile al fatto che, a partire dal 9 agosto

2012, l’intero reddito derivante dall’immobile deve essere attribuito aRI 2.

Per quanto concerne il

valore dei titoli e capitali, l’autorità fiscale rileva un errore sia nella

decisione impugnata, sia nel conteggio presentato dal contribuente: alcune

partecipazioni, indicate in un modulo precedente, sarebbero state conteggiate due

volte. Andrebbe inoltre aggiunta una somma ulteriore relativa a capitali

appartenenti all’indivisione “__________”.

Infine, l’UT sottolinea il

comportamento poco collaborativo di RI 1 e le informazioni imprecise fornite, che

sarebbero all’origine di tale errore. Alla luce di ciò, chiede che tale

atteggiamento venga considerato nella ripartizione delle spese processuali.

c. Periodo fiscale 2013

Con le proprie osservazioni

del 30 gennaio 2025 l’UT rimanda alle considerazioni esposte nelle osservazioni

ai ricorsi di cui agli incarti 80.2025.19-20 e 80.2025.3-4 in quanto

“direttamente legate”.

Per quanto riguarda

il reddito da titoli e capitali, l’autorità fiscale riconosce l’errore di

valutazione e propone di accogliere il ricorso.

In relazione agli altri

redditi della sostanza mobiliare, evidenzia che la questione sollevata è la

stessa già trattata nel ricorso per l’anno fiscale 2011. Al riguardo fa notare

che, nel verbale del 22 ottobre 2015, sottoscritto daRI 1, era chiaramente

indicato che la prestazione in questione sarebbe stata imputata al

contribuente. Pertanto, non sarebbe necessario entrare ulteriormente nel merito

della questione.

Per quanto concerne il

valore attribuito ai titoli e capitali, l’autorità fiscale sottolinea come

l'errata dichiarazione da parte del contribuente abbia indotto in errore

l’amministrazione sul valore delle partecipazioni. Anche su questo punto,

chiede che vengano accolte le richieste presentate nel ricorso.

G.

a.

Periodo fiscale 2011

i.

Con

scritto del 17 gennaio 2025 i ricorrenti affermano che, nel verbale del 22

ottobre 2015, non vi sarebbero “Osservazioni” di alcun genere “ma solamente la

ripresa a livello di utile dell’importo accreditato sul conto prestito della __________

AG”. Producono quindi una copia del già citato verbale di audizione, spoglia di

qualsiasi osservazione.

ii.

Con replica del 31

gennaio 2025, l’UT si riconferma nella propria posizione. Produce il verbale

originale sostenendo che la versione presentata dai contribuenti non sia autentica.

iii.

Gli insorgenti rispondono

il 17 febbraio 2025, allegando a loro volta una copia originale del verbale

identica a quella fornita dall’UT. Si scusano per l’“increscioso errore” di

aver trasmesso un verbale privo di “osservazioni”. Considerano che resti ora da

accertare se la firma apposta da RI 1 sul medesimo “impegni il contribuente” o

se questa abbia valore giuridico unicamente nei confronti della __________ SA.

H.

a.

Il 28 aprile 2025

si è tenuta un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario. Quanto alla

copia del verbale del 22 ottobre 2015 da lui prodotta il 17 gennaio 2025, il

ricorrente ha spiegato di aver fotocopiato una copia del verbale, dal quale

egli stesso aveva precedentemente cancellato alcuni passaggi. Prima di inviarlo

a questa Camera non ne avrebbe quindi verificato la completezza. Nel merito, le

parti si sono date atto del fatto che, per tutti i periodi fiscali in questione,

dal 2011 al 2013, l’unica questione litigiosa sia rimasta quella “degli altri redditi

della sostanza mobiliare”. RI 1, ammettendo che le riprese in discussione

debbano rientrare fra i suoi redditi imponibili, chiede che venga riconosciuta

una perdita deducibile di pari importo dal suo reddito. Da parte sua l’UT,

oltre a sottolineare la vincolatività del verbale sottoscritto dal contribuente,

ha evidenziato che, non essendoci alcun legame con un’attività lucrativa

indipendente, la perdita in questione non sarebbe deducibile.

b.

Con uno scritto, anch’esso

del 28 aprile 2025, RI 1 afferma di aver verificato il motivo per il quale

aveva cancellato alcuni passaggi dal verbale in questione. Spiega che all’epoca

la __________ SA era domiciliata presso la __________ SA, ove egli lavorava

fino al 2019. Fra gli altri, anche gli incarti fiscali erano custoditi presso

tale fiduciaria. Pertanto, per una questione di discrezionalità, al verbale in

questione sarebbero stati tolti i riferimenti all’azionista della __________

SA, la cui identità non voleva venisse divulgata.

Diritto

1.

1.1.

Per quanto riguarda le

contestazioni relative all’accertamento del valore dell'elemento della sostanza

"Titoli e capitali" per i periodi fiscali 2012 e 2013, quantificato

dai ricorrenti in fr. 17'115'577.-, rispettivamente in fr. 17'850'488.-, e del “Reddito

titoli e capitali" per il 2013, per il quale è stata richiesta

l'attribuzione di un valore pari a fr. 177'610.- l'UT, con le proprie

osservazioni, ha riconosciuto l'errore – spiegando come, almeno relativamente

alla quantificazione della sostanza lo stesso era da attribuirsi alle

dichiarazioni incomplete fornite dai contribuenti – ed ha chiesto che su questi

punti i ricorsi venissero accolti. Per quanto concerne il valore dei

"Titoli e capitali", per il 2012 l’Ufficio ha addirittura riconosciuto

un importo inferiore a quello richiesto dai ricorrenti. Riguardo alla

contestazione del reddito della sostanza immobiliare per il 2012, che i

contribuenti hanno richiesto fosse riconosciuto nell'importo dichiarato,

l'Ufficio ha spiegato che la discrepanza derivava dal fatto che, nel corso del

periodo fiscale, la moglie del contribuente aveva acquistato la quota di un

mezzo di comproprietà dell’immobile in questione divenendone l’unica

proprietaria. Per questo motivo, a partire da tale momento, i relativi redditi le

erano stati integralmente attribuiti.

Durante l'udienza davanti

alla Camera di diritto tributario, le parti hanno convenuto che, a seguito

delle rettifiche proposte nelle osservazioni dall’autorità fiscale, l'unica

questione ancora controversa riguarda "gli altri redditi della sostanza

mobiliare".

Sui punti precedentemente

elencati, nulla osta quindi all’accoglimento del ricorso nella misura proposta

dall’UT e accettata dal ricorrente. In punto alla contestazione del reddito

della sostanza immobiliare per il 2012, considerata la desistenza degli

insorgenti, il ricorso può invece essere respinto.

1.2

L’unica questione

litigiosa rimane quindi quella relativa agli “altri redditi della sostanza

mobiliare” computati per i periodi fiscali 2011 e 2013.

I ricorrenti

contestano le decisioni assunte dall’Ufficio di tassazione sulla base del

verbale di audizione del 22 ottobre 2015. Dopo aver ammesso che,

effettivamente, il verbale contenesse delle osservazioni in cui alcune riprese

nei confronti di società partecipate da RI 1 gli venivano imputate quali

prestazioni valutabili in denaro, i ricorrenti sostengono che occorrerebbe ancora

determinare se tale documento sia efficace anche nei loro confronti o se abbia

valore giuridico unicamente nei confronti della __________ SA. Nel merito delle

riprese litigiose evidenziano come si tratti di perdite finanziarie - derivanti

dalla rinuncia al rimborso di una parte del prestito ai fini del risanamento

della società mutuataria, rispettivamente a causa dell’impossibilità del suo

recupero - il cui rischio è insito nello scopo sociale della società mutuante.

Sostengono quindi che tali perdite non sarebbero “di competenza

dell’azionista”.

2.

2.1.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella

sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i

contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto

all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle

disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni

a questa regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini di

incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe

adottato se avesse regolamentato il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di

tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni

elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi

considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche

in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria

al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e

2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II

p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999

II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher,

“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in

particolare p. 267).

Una

volta stabilita la liceità dell’accordo, è corretto ritenere che il medesimo,

analogamente ad un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per

entrambe le parti (Rickli, Die

Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103

s.). Le parti non possono dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero

in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il

quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in

generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost)

(sentenza TF 2C_75/2007 del 9 novembre 2007 consid. 4.5).

Un tale accordo non ha

automaticamente effetti di diritto materiale, ma rappresenta un’intesa sui diritti

e gli obblighi procedurali ed è la base per l’adozione di una decisione di

tassazione. L'accordo implica che l’amministrazione fiscale esonera il

contribuente da un’ulteriore collaborazione nell’accertamento dei fatti e, da

parte sua, il contribuente rinuncia a richiedere l’assunzione di ulteriori

prove. L’accordo non sostituisce quindi né la decisione di tassazione né la

decisione di tassazione su reclamo; neppure preclude in sé la possibilità di

presentare ricorso (2C_769/2009 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.1 e

2.2.2.; Locher, op. cit., p.

271).

2.2

Nel caso sub judice

i ricorrenti non discutono la liceità dell’accordo intervenuto nella forma di

verbale di audizione il 22 ottobre 2015 con cui RI 1, apponendo la propria

firma, ha dato il proprio assenso a che “le prestazioni riprese nei

confronti della __________ AG, Zugo (__________) (periodo 2011) e __________ in

liq. (periodo 2013) sono tassate a titolo di prestazione valutabile in denaro

in capo al Signor RI 1”.

Essi ne mettono tuttavia

in discussione l’efficacia nei loro confronti, alludendo al fatto che si tratti

del “verbale di audizione della __________ AG”.

2.3

A tal riguardo occorre

convenire sul fatto che il verbale in questione pare essere stilato nell’ambito

di una verifica sulla __________ SA, come indicato in intestazione dello stesso

documento. Come visto tuttavia il verbale contiene alla voce “osservazioni” un

riconoscimento del fatto che determinate prestazioni fra società partecipate da

RI 1, riprese nel calcolo dell’utile imponibile della __________, siano imposte

anche nel calcolo del reddito imponibile dell’azionista unico di quest’ultima.

Non si vede quale considerazione giuridica conduca ora il contribuente a ritenere

che la firma apposta in calce al documento non lo possa impegnare

personalmente. Tale contestazione, presentata per la prima volta a distanza di

quasi dieci anni dalla sottoscrizione dell’accordo appare meramente pretestuosa

ed in contrasto con il principio della buona fede e con il divieto di

comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”) che ne

discende. Su questo aspetto il ricorso non merita alcuna tutela.

2.4

Comunque sia, anche

facendo astrazione dalla disposizione litigiosa, il risultato non sarebbe più

favorevole ai ricorrenti e ciò per le ragioni che seguono.

3.

3.1.

Secondo l’art. 57 LIFD

l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66

LT.

Gli articoli 58 cpv. 1

lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono che costituiscono

utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo

del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese

riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni palesi o

dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso

commerciale.

Secondo la

giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute

cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse

condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che

concedevano

(sentenza

TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593

consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

3.2

Nel

caso in cui, sulla base di un rapporto di partecipazione, una società compie

delle distribuzioni dissimulate di utile non nei confronti di un detentore

delle partecipazioni, ma di un terzo vicino a quest’ultimo, tali vantaggi

devono essere registrati fiscalmente in un primo momento come redditi della

sostanza mobiliare (distribuzione dissimulata di utile) a livello del detentore

delle quote sociali. E ciò in base alla teoria cosiddetta del “triangolo” (“Dreieckstheorie”).

Da lì passano poi alla terza persona vicina. In caso di distribuzioni

dissimulate di utile fra società sorelle, il vantaggio passa direttamente da

una società sorella all’altra. Gli azionisti implicati nelle società sono

indirettamente toccati, nella misura in cui il valore della partecipazione

nella società che fornisce la prestazione diminuisce, mentre che il valore

della società che la riceve aumenta nella stessa proporzione. Una prestazione

tra società sorelle si basa, regolarmente, su di un rapporto di partecipazione

comune, ragione per la quale tali prestazioni alle società sorelle sono delle

distribuzioni dissimulate di utile agli azionisti da una parte e degli apporti

(dissimulati) di capitali degli azionisti alla società beneficiaria dall’altra

parte (sentenza TF 2C_824/2021 del 12 ottobre 2022 consid. 4.3, in StR 78/2023

p. 75).

In una sentenza 23 marzo

2018.

(CDT n. 80.2017.35/36, in RtiD II-2018 n. 9t), la Camera di diritto

tributario ha riconosciuto che costituisce una prestazione valutabile in denaro

fra società sorelle la fatturazione, da parte di una società, delle pretese

prestazioni fornite dai propri dipendenti a favore di un’altra società,

controllata dallo stesso azionista. Si giustifica pertanto la ripresa di una

parte del compenso, pagato dalla società che avrebbe fornito la prestazione,

all’altra società, i cui conti presentano una perdita di rilievo. Nella

fattispecie, non era stata infatti fornita alcuna prova di un prestito di

personale alla società sorella, che aveva in tal modo beneficiato di un

risanamento.

3.3

Quella che è considerata

come una distribuzione dissimulata di utili a livello societario rappresenta di

principio anche una prestazione valutabile in denaro imponibile per l'azionista,

e ciò vale in particolare quando la società procede a dei pagamenti che non

sono né contabilizzati né giustificati. Non esiste però un vero e proprio

automatismo (“Aufrechnungsautomatismus”) di modo che, davanti ad una

distribuzione dissimulata di utili accertata a livello societario - che

costituisce un indizio importante, di cui bisogna tenere conto - un

apprezzamento indipendente della situazione dell'azionista resta necessario

(sentenza 9C_592/2023 del 26 marzo 2024 consid. 3.2.1).

Confrontata a casi

relativi a prestazioni valutabili in denaro, l'autorità fiscale deve portare la

prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una

prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata. Se adduce indizi

sufficienti in merito all'esistenza di una simile sproporzione, spetta al

contribuente dimostrare il contrario (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021

consid. 6.2).

Va tuttavia rilevato che,

in presenza di una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello

societario, il detentore delle partecipazioni che è anche organo della società

e/o azionista o socio maggioritario non si può limitare a contestare la

percezione di prestazioni valutabili in denaro con obiezioni generiche, ma deve

criticare nel dettaglio natura e importo di dette prestazioni. Se non lo fa,

una ripresa è giustificata anche a livello dell'azionista (sentenze 9C_499/2024

del 20 gennaio 2025 consid. 3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

4.

4.1.

RI 1 è l’azionista

unico della __________ SA.

Nel corso del 2011, egli

rivestiva inoltre la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione

della __________ AG (__________), di cui deteneva il 50% delle partecipazioni [modulo

8.

– partecipazioni qualificate nella sostanza privata].

Dopo aver ricoperto la

carica di cassiere con firma collettiva a due, dal maggio del 2012 egli era

liquidatore con firma individuale della __________; nel 2013 aveva dichiarato

di possedere due quote della società cooperativa per un valore imponibile di

fr. 200.- [modulo 2 – beni soggetti all’imposta preventiva].

La __________ SA è

stata oggetto di verifica da parte dell’ispettorato fiscale. Gli accertamenti hanno

riguardato in particolare alcune prestazioni della società in favore di altre

persone giuridiche partecipate da RI 1. I risultati di tali verifiche sono

confluiti nel verbale di audizione del 22 ottobre 2015 nel quale sono state –

fra l’altro – operate le riprese, quale utile di __________ SA, del “Versamento

a fondo perso __________ [__________ AG]” di fr. 317'252.- nel 2011 e del

“Risanamento __________” per fr. 40'000.- nel 2013. Ciò, come visto, in ragione

della rinuncia al rimborso di una parte di un prestito concesso da __________

SA alle società mutuatarie, entrambe partecipate dal qui ricorrente.

Lo stesso RI 1 ammette nei

propri memoriali di ricorso che, per quanto concerne la __________ SA “la

ripresa del versamento [ad entrambe le società] a fondo perso è stata

accettata”. Si può quindi pacificamente assumere che la ripresa a livello

societario di una distribuzione dissimulata di utili sia stata accertata, e

addirittura “accettata”, tanto per il 2011 che per il 2013.

Tuttavia, in entrambi i

propri ricorsi (sia per il 2011 che per il 2013) gli insorgenti sostengono che

l’accettazione di una tale ripresa non significhi che la prestazione in

questione “venga anche accettata quale reddito della sostanza [im]mobiliare

nella dichiarazione del contribuente”.

4.2

Ora,

considerato come le riprese a titolo di distribuzione dissimulata di utili verso

RI 1 - e ciò in virtù dei descritti rapporti di partecipazione - siano state

accertate a livello societario, egli, azionista unico della __________ SA, non

poteva limitarsi a contestare genericamente che le perdite in questione fossero

“di competenza dell’azionista”.

L’applicazione della “Dreieckstheorie”

alla fattispecie non lascia infatti dubbio alcuno sul fatto che la rinuncia al

rimborso di parte del credito vantato dalla __________ SA nei confronti della __________

AG e della __________ costituiscano, per il suo azionista unico, delle

prestazioni valutabili in denaro e, nello specifico, dei redditi della sostanza

mobiliare imponibile.

4.3

Nemmeno si intravvede

nella fattispecie, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti per entrambi

i periodi fiscali in questione, un’inammissibile doppia imposizione di una “perdita

finanziaria”. Posto come a livello societario tali perdite siano state

qualificate quale distribuzione dissimulata di utili, la conseguenza per

l’azionista unico, in linea con quanto sopra esposto, non poteva che essere

l’imposizione di un reddito della sostanza mobiliare, imponibile nella misura

del 60% [cfr. art. 19 cpv. 1bis LT nella versione in vigore sia al

31.12.2011

che al 31.12.2013] come correttamente operato dall’Ufficio di

tassazione.

5.

5.1.

In occasione

dell’udienza tenutasi il 28 aprile 2025 davanti alla Camera di diritto

tributario RI 1, ammettendo che le riprese in discussione debbano rientrare fra

i suoi redditi, ha chiesto che venisse riconosciuta una perdita deducibile, per

“tener conto della sua situazione economica”.

5.2

L’art.

227.

cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta

federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso

scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità

di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario.

Dopo

la scadenza del termine di ricorso, i nova sono generalmente

inammissibili. Ad esempio, ciò vale per un’estensione della domanda e per

conclusioni nuove o modificate (Hunziker/Bigler,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ediz., Basilea

2022, n. 47 ad art. 140 LIFD, p. 2288; Richner/Kaufmann/Frei/Rohner,

op. cit., n. 39 art. 140 LIFD, p. 1513).

5.3

Già

solo perché la nuova domanda è stata formulata per la prima volta in occasione

dell’udienza del 28 aprile 2025, a distanza mesi dalla scadenza del termine di

ricorso, la stessa si rivela irricevibile.

5.4

Ad ogni modo l’art. 26

cpv. 1 LT, per l’imposta cantonale, e l’art. 27 cpv. 1 LIFD, per l’imposta

federale diretta, prevedono che in caso di attività lucrativa indipendente

siano deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Gli articoli

26.

cpv. 2 LT e 27 cpv. 2 LIFD precisano che vi rientrano le perdite effettive

sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate. Infine, per quanto attiene

al riporto delle perdite conseguite nei sette esercizi commerciali che

precedono il periodo fiscale, secondo gli articoli 30 cpv. 1 LT e 31 cpv. 1

LIFD, le perdite sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere

conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

Mentre

l’art. 27 cpv. 2 LIFD e l’art. 26 cpv. 2 LT riguardano esclusivamente le

perdite legate all’alienazione e al deprezzamento di elementi del patrimonio

commerciale, il campo d’applicazione degli articoli 31 LIFD e 30 LT è più

esteso e copre tutte le perdite d’esercizio dell’attività indipendente (cfr. Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 32 ad

art. 27 LIFD, p. 638).

Secondo

la legge e la giurisprudenza, le perdite sono deducibili solo se provengono da

un’attività lucrativa indipendente e se sono state allibrate (cfr. p. es. la

sentenza del Tribunale federale 2C_189/2016 e 2C_190/2016 del 13.2.2017, in

RDAF 2017 II 446, consid. 6.4 con riferimenti).

Nel

caso di specie gli unici redditi dell’attività lucrativa indipendente

dichiarati da RI 1 riguardano quelli da attività accessoria di fr. 4'846.- nel

2011.

e di fr. 4'385.- (poi accertati in fr. 6'989.- dall’autorità fiscale) nel 2013.

Il contribuente non ha nemmeno preteso l’esistenza di una correlazione fra

queste attività e la deduzione richiesta. Ne consegue in tutta evidenza che le

“perdite” in questione, ancora prima di non essere state allibrate a bilancio,

non sono neanche lontanamente attribuibili all’esercizio di un’attività

lucrativa indipendente.

6.

Visto quanto precede

il ricorso contro la decisione su reclamo IC e IFD 2011, nella misura in cui

ricevibile, è respinto; il ricorso contro la decisione su reclamo IC e IFD 2012

è parzialmente accolto, nel senso che il valore dei “Titoli e capitali” è

stabilito in fr. 17'071'537.-; il ricorso contro la decisione su reclamo IC e

IFD 2013, nella misura in cui ricevibile, è parzialmente accolto, nel senso che

il “Reddito da titoli e capitali” è accertato in fr. 177'610.- ed il valore dei

“Titoli e capitali” in fr. 17'850'488.-. Nonostante il parziale accoglimento di

due dei tre gravami oggetto della presente decisione, tenuto conto del

comportamento dei contribuenti i quali, presentando dichiarazioni fiscali

incomplete o poco chiare – come del resto dimostrato dalla necessità di

rivolgersi all’ispettorato fiscale – hanno contribuito in modo decisivo a

generare l’incertezza all’origine degli errori di valutazione da parte dell’UT,

rimediandovi unicamente in sede di ricorso, la tassa di giustizia e le spese

sono poste integralmente a loro carico.

.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso contro la decisione su reclamo IC e IFD 2011, nella misura in cui

ricevibile, è respinto.

1.2. Il

ricorso contro la decisione su reclamo IC e IFD 2012 è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, il valore dell’elemento della sostanza “Titoli e capitali” è

stabilito in fr. 17'071'537.-.

1.3. Il

ricorso contro la decisione su reclamo IC e IFD 2013, nella misura in cui

ricevibile, è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, il “reddito titoli e capitali” è stabilito in fr. 177'610.- ed il

valore dell’elemento della sostanza “Titoli e capitali” in fr. 17'850'488.-.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 4’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 4’200.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: