80.2025.3
Reddito della sostanza mobiliare: prestazione valutabile in denaro, ripresa a titolo di distribuzione dissimulata di utili nella tassazione della società, verbale sottoscritto dal socio, buona fede
26 maggio 2025Italiano35 min
2013, con dichiarazione IC e IFD 2013 del 4 aprile 2015, RI 1 e RI 2 dichiaravano
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.3
80.2025.4
80.2025.19
80.2025.20
80.2025.23
80.2025.24
Lugano
26 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
·
ricorso del 3 gennaio 2025
contro la decisione del 4 dicembre 2024 in materia di IC e IFD 2011;
·
ricorso del 17 gennaio 2025
contro la decisione del 18 dicembre 2024 in materia di IC e IFD 2012;
·
ricorso del 27 gennaio 2025
contro la decisione del 27 dicembre 2024 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
Fatti
A. a.
Periodo fiscale 2011
Con dichiarazione
fiscale IC e IFD 2011 del 6 aprile 2013, RI 1e RI 2 dichiaravano un reddito
imponibile complessivo di fr. 275’234.- ed una sostanza imponibile complessiva
di zero franchi.
b.
Periodo fiscale 2012
Per
il periodo fiscale 2012, con dichiarazione IC e IFD del 5 marzo 2014, RI 1 e RI
2 dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 190’966.- ed una
sostanza imponibile complessiva di zero franchi.
c. Periodo fiscale
2013
Per il periodo fiscale
2013, con dichiarazione IC e IFD 2013 del 4 aprile 2015, RI 1 e RI 2 dichiaravano
un reddito imponibile complessivo di fr. 302’098.- ed una sostanza imponibile
complessiva di zero franchi.
B. a.
Con decisioni del 6
febbraio 2019 l’RS 1 (in seguito: UT) notificava ai contribuenti le tassazioni
IC e IFD dal 2011 al 2013.
b. Periodo fiscale
2011
Per il 2011, in
particolare, rispetto alla dichiarazione presentata veniva computato alla voce
“Altri redditi della sostanza mobiliare” un importo di fr. 197'583.-. Quanto
alle deduzioni non veniva riconosciuta quella forfettaria per le spese
professionali, mentre venivano ridotte quelle relative all’utilizzo del veicolo
privato e quella per figli agli studi. Veniva inoltre ricalcolato il valore
venale delle azioni detenute. Infine, il valore di stima della sostanza
immobiliare veniva rettificato. Il reddito imponibile veniva così quantificato
in fr. 506'500.- per l’IC (in fr. 534'100.- quello determinante per l’aliquota)
e in fr. 558'500.- per l’IFD (d’identico valore quello determinante per
l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in fr. 8'440'000.- (fr.
8'594'000.- quella determinante per l’aliquota).
c. Periodo fiscale
2012
Per il periodo fiscale
2012, rispetto alla dichiarazione presentata, veniva imputato alla voce “Altri
redditi della sostanza mobiliare” un importo di CHF 7’528.-. Il reddito
derivante da valore locativo e affitti risultava aumentato. Per quanto riguarda
le deduzioni, non veniva riconosciuta quella forfettaria per le spese
professionali, mentre venivano ridotte sia quella relativa all’uso del veicolo privato,
sia quella per i figli agli studi. Ulteriori riduzioni riguardavano gli
interessi passivi privati, nonché le deduzioni legate a comunioni ereditarie e
a situazioni di indivisione.
Anche il valore venale
delle azioni possedute veniva oggetto di un nuovo calcolo, mentre il valore di
stima della sostanza immobiliare subiva una rettifica.
Il reddito imponibile
veniva così quantificato in fr. 245’700.- per l’IC (in fr. 267’900.- quello
determinante per l’aliquota) e in fr. 294'200.- per l’IFD (d’identico valore
quello determinante per l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in
fr. 5'724'000.- (fr. 5'804'000.- quella determinante per l’aliquota).
d. Periodo fiscale
2013
Per quanto riguarda il
periodo fiscale 2013 veniva aggiunto alla voce “Altri redditi della sostanza
mobiliare” un importo di CHF 31'407.-. Inoltre, erano stati aumentati il
reddito da titoli e capitali, così come i redditi derivanti dall'attività
indipendente accessoria e quelli relativi al valore locativo e agli affitti.
Per quanto riguarda le
deduzioni, non veniva riconosciuta quella forfettaria per le spese
professionali, mentre venivano ridotte le deduzioni relative all'uso del
veicolo privato e quelle per i figli agli studi.
Il valore venale delle
azioni detenute era stato ricalcolato, così come il valore di stima della
sostanza immobiliare, che veniva rettificato.
Il reddito imponibile
veniva così quantificato in fr. 343’300.- per l’IC (in fr. 367’400.- quello
determinante per l’aliquota) e in fr. 381’300.- per l’IFD (d’identico valore
quello determinante per l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in
fr. 3'637'000.- (fr. 3'671'000.- quella determinante per l’aliquota)
C. a.
Con tre separati
reclami dell’8 marzo 2019, i contribuenti impugnavano le decisioni di
tassazione IC e IFD 2011-2013.
b. Periodo fiscale 2011
Relativamente al 2011,
i reclamanti contestavano anzitutto la voce “altri redditi della sostanza
mobiliare”, ritenuta non chiara. Censuravano inoltre la quantificazione delle
spese di gestione e manutenzione ritenendo ingiustificata la ripresa di fr. 391.-
sulle spese dichiarate per l’immobile di __________. Quanto agli interessi
passivi non accettavano la “completa eliminazione” degli interessi dovuti sulle
imposte. Contestavano infine le posizioni relative ai titoli e capitali, al
numerario e biglietti di banca, oro e metalli preziosi e ai debiti privati per
le quali non era stata fornita alcuna spiegazione.
c. Periodo fiscale
2012
Per quanto riguarda il
2012, i contribuenti censuravano l’importo attribuito al reddito da valore
locativo e affitti, che, secondo il calcolo da loro predisposto, ammonterebbe a
CHF 151'994.-. Le spese di gestione e manutenzione, chiaramente documentate,
avrebbero dovuto essere integralmente riconosciute.
Richiedevano inoltre che
venisse loro illustrato il calcolo per la determinazione degli interessi
passivi privati ammessi in deduzione. Per quanto riguarda il figlio __________,
iscritto alla SSS in cure infermieristiche, sollecitavano l’ammissione della
relativa deduzione.
Infine, in merito ai
valori attribuiti a titoli, capitali, nonché a contanti, banconote, oro e
metalli preziosi, i contribuenti chiedevano chiarimenti, in quanto non era
stata fornita alcuna giustificazione.
d. Periodo fiscale
2013
Per il 2013RI 1 e RI 2 contestavano
innanzitutto la voce "altri redditi della sostanza mobiliare",
ritenuta poco chiara. Inoltre, censuravano la quantificazione del reddito da
titoli e capitali, del valore locativo e degli affitti, nonché delle spese di
gestione e manutenzione.
Contestavano anche la
mancata deduzione per i figli agli studi, chiedendo che fosse riconosciuta
"secondo le istruzioni in vigore".
Infine, sollevavano
obiezioni riguardo al valore attribuito ai titoli e capitali, in quanto non era
stata fornita alcuna spiegazione in merito.
D.
a. Periodo fiscale
2011
i.
Con decisione del 4
dicembre 2024, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo per
il 2011 con la seguente motivazione:
“Altri
redditi della sostanza mobiliare
Sono
aggiunte prestazioni valutabili in denaro come segue:
CHF
190'351 derivante da quanto sottoscritto dal contribuente stesso nel verbale di
audizione del 22 ottobre 2015 relativo alla verifica fiscale della __________
SA, in particolare si tratta del "Versamento a fondo perso __________"
di CHF 317'252 imposto al 60%
Voce
che è corretta in CHF 190'351
Spese
di gestione e manutenzione immobili da CHF 15'437 a CHF 36'407
Rispetto
al dichiarato sono aggiunte le spese derivanti dalle indivisioni per gli
immobili di:
__________
pari a CHF 1'195
__________
pari a CHF 19'775 25
Interessi
passivi privati rettificati da CHF 104'328 a CHF 77'078
Nel
caso di specie sono stati negati interessi passivi da imposte in quanto non
comprovate. Si rammenta che, secondo costante giurisprudenza, le
giustificazioni [sic] delle deduzioni spetta al contribuente, non sono
ammissibili deduzioni valutate.
Dai
controlli effettuati non risultano essere stati pagati interessi di ritardo per
imposte nell'anno 2011
Figli
agli studi rettificati da CHF 12'600 a CHF 6'300
La
deduzione per figli agli studi è ammessa soltanto per il figlio __________ in
quanto __________, nell'anno 2011, effettuava uno stage retribuito che non da
diritto a deduzioni per figli agli studi.
__________
per contra seguiva la SSS in cure infermieristiche nel comune di domicilio, di
conseguenza la deduzione è limitata ai massimi previsti di CHF 6'300
Titoli
e capitali
Le
uniche correzioni effettuate sono relative alle partecipazioni appartenenti
alla sostanza privata del contribuente.
Durante
vari incontri l'Ispettorato fiscale ha visto il contribuente e sono state
discusse le valuzioni [sic] delle società per l'anno 2011, in tale occasione RI
1 ha comunicato il suo assenso alle valutazioni corrette, per il quale è stato
allestito un verbale inviato al contribuente ma mai sottoscritto. In sede di
emissione della decisione dopo reclamo viene rispedito il dettaglio delle
correzioni concordate come allegato alla motivazione.
L'importo
è rettificato in un totale di CHF 15'414'536
Numerario
e biglietti di banca da CHF 100'000 a CHF 106'220
Sono
stati aggiunti i capitali delle indivisioni per CHF 3'587 e CHF 2'633 secondo
le quote del contribuente.
Debiti
privati da CHF 13'270'841 a CHF 11'970'841
Richiamato
quanto detto per la voce "interessi passivi" i debiti per imposte
2011 sono valutate in CHF 500'000 non avendo il contribuente comprovato importi
superiori.
Altre
spese professionali
Seppur
non oggetto di contestazione è aggiunta la deduzione forfait per altre spese
professionali come da nuova giurisprudenza in merito.”
Considerandi
ii.
Ad “integrazione” alla
decisione dopo reclamo, con scritto del 25 novembre 2024, l’autorità di
tassazione trasmetteva a RI 1 il verbale di audizione dell’11 ottobre 2022, nel
quale figurava una tabella dei valori attribuiti delle azioni dichiarate per i
periodi fiscali dal 2011 al 2013, stilato dall’ispettorato fiscale e non
sottoscritto dai contribuenti.
b. Periodo fiscale 2012
Con decisione del 18
dicembre 2024 l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo per il
periodo fiscale 2012 con la seguente motivazione:
“[…]
Altri
redditi della sostanza mobiliare
L'importo
viene azzerato
Valore
locativo e affitti
Unica
rettifica effettuata in tale voce è quella relativa all'immobile sito a __________ sul fondo __________. Dopo verifica si ripristina il valore dichiarato.
Spese
di gestione e manutenzione immobili da CHF 15'309.- a CHF 48'374.-
Rispetto
al dichiarato sono aggiunte le spese derivanti dalle indivisioni per gli
immobili di:
__________ pari a CHF 3'729.-
__________ pari a CHF 29'336.-
Spese
di gestione e manutenzione immobili da CHF 15'437.- a CHF 36'407.-
Rispetto
al dichiarato sono aggiunte le spese derivanti dalle indivisioni per gli
immobili di:
__________ pari a CHF 1'195.-
__________ pari a CHF 19'776.-
Dopo
verifica le spese di manutenzione relative a __________ sono rettificate come dichiarato.
Interessi
passivi privati rettificati da CHF 251'948.- a CHF 233'698.-
Nel
caso di specie sono stati negati interessi passivi da imposte non comprovate.
Si
rammenta che, secondo costante giurisprudenza, la giustificazione delle
deduzioni spetta al contribuente, non sono ammissibili deduzioni valutate.
Dai
controlli effettuati non risultano essere stati pagati interessi di ritardo per
CHF 10'417.-, importo che è stato concesso nella decisione di tassazione
contestata.
Sono
aggiunti quindi deduzioni derivanti dalle indivisioni come segue:
CHF
214.- relativi a interessi passivi per __________
CHF
23.- relativi a spese titoli relativi all'indivisa di __________
CHF
15'146.- relativi a interessi passivi di __________ La deduzione è corretta in CHF
227'748.-
Le
correzioni di cui sopra soggetti a rettifica sono dovute ad una errata
suddivisione di redditi e deduzioni dell'indivisione Ranzi Marco e Ernst-Ranzi
Silvana, i valori sono stati ripristinati come a dichiarazione (nell'insieme a
vantaggio del contribuente)
Figli
agli studi rettificati da CHF 12'600.- a CHF 6'300.-. La deduzione per figli
agli studi è ammessa soltanto per il figlio __________ in quanto __________, nell'anno 2011, effettuava uno stage retribuito che non da diritto a
deduzioni per figli agli studi.
Daniel
per contro seguiva la SSS in cure infermieristiche nel comune di domicilio, di
conseguenza la deduzione è limitata ai massimi previsti di CHF 6'300
Titoli
e capitali
Le
uniche correzioni effettuate sono relative alle partecipazioni appartenenti
alla sostanza privata del contribuente.
Durante
vari incontri l'Ispettorato fiscale ha visto il contribuente e sono state
discusse le valutazioni delle società per l'anno 2011, in tale occasione RI 1
ha comunicato il suo assenso alle valutazioni corrette, per il quale è stato
allestito un verbale inviato al contribuente ma mai sottoscritto. In sede di
emissione della decisione dopo reclamo viene rispedito il dettaglio delle
correzioni concordate come allegato alla motivazione.
L'importo
è rettificato in un totale di CHF 17'172'911.-
Numerario
e biglietti di banca da CHF 100'000.- a CHF 106'760.-
Sono
stati aggiunti i capitali delle indivisioni secondo le quote del contribuente,
in particolare solo dell'indivisione __________, __________, __________.
Altre
spese professionali Seppur non oggetto di contestazione è aggiunta la deduzione
forfait per altre spese professionali come da nuova giurisprudenza in merito.
[…]”
c. Periodo fiscale 2013
Con decisione del 27
dicembre 2024, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo per
il 2013 apportando la motivazione seguente:
“Altri
redditi della sostanza mobiliare
Sono
aggiunte prestazioni valutabili in denaro derivanti da quanto sottoscritto dal
contribuente nel verbale di audizione del 22 ottobre 2015 relativo alla
verifica fiscale della spett. __________,
in particolare si tratta del "Risanamento __________" di CHF 40'000.- imposto al 60%. L'importo è
rettificato in CHF 24'000
Reddito
da titoli e capitali
Il
dividendo __________ è rettificato in CHF
124'000.- rispetto ai CHF 120'000.- dichiarati
Redditi
e deduzioni da immobili
Valori
corretti come a dichiarato
Figli
a carico e agli studi
È
stata richiesta la deduzione relativa alla figlia __________, nell'anno 2013 risultava però parzialmente
autosufficiente, la deduzione è quindi limitata a quella per figlio a carico.
Titoli
e capitali
Le
uniche correzioni effettuate sono relative alle partecipazioni appartenenti
alla sostanza privata del contribuente. Durante vari incontri l'Ispettorato
fiscale ha visto il contribuente e sono state discusse le valuzioni [sic] delle
società per l'anno 2013, in tale occasione RI 1 ha comunicato il suo assenso
alle valutazioni corrette, per il quale è stato allestito un verbale inviato al
contribuente ma mai sottoscritto. In sede di emissione della decisione dopo reclamo
viene rispedito il dettaglio delle correzioni concordate come allegato alla
motivazione.
L'importo
è rettificato in un totale di CHF 17'906'616.-.”
E. a. Periodo
fiscale 2011
Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 impugnano la decisione su
reclamo IC e IFD 2011 contestando unicamente la “ripresa” per “Altri redditi
della sostanza mobiliare” per fr. 190'351.-. Viene spiegato come la ripresa,
qualificata come una prestazione valutabile in denaro, sia riconducibile alla
rinuncia, da parte di __________ SA, a una parte del prestito vantato nei
confronti della società __________ AG – partecipata per il 50% da RI 1 – al
fine di risanare la situazione finanziaria di quest’ultima, che versava in
perdita. Si evidenzia inoltre che, nel corso di diversi anni, i prestiti
concessi da __________ SA avevano raggiunto, alla fine del 2017, l’importo
complessivo di CHF 2'099'695.-.
La rinuncia parziale al
credito rappresentava l’unica soluzione, insieme ad altri interventi, per permettere
il risanamento della società debitrice. Nonostante ciò, l’UT ha ritenuto tale
rinuncia non deducibile. I ricorrenti contestano tuttavia l’argomentazione
secondo cui __________ SA non potrebbe subire perdite sui prestiti concessi e
che tali prestiti dovrebbero essere considerati “di competenza” dell’azionista.
Viene inoltre sottolineato
che solo la ripresa, ma non l’imputazione all’azionista, sarebbe stata
accettata con la sottoscrizione del verbale del 22 ottobre 2015 da parte di RI
1.
Si ribadisce che nell’attività di __________ SA è insito il rischio di una
perdita, che non sarebbe invece frutto un “disegno premeditato”. I ricorrenti
sostengono peraltro di non aver percepito alcun reddito dalla ripresa in
questione, che è stata interamente utilizzata per evitare la perdita del
prestito.
Infine, viene evidenziata
una criticità ulteriore: l’operato dell’UT avrebbe comportato una doppia
imposizione della medesima perdita finanziaria, una prima volta in capo ad __________
SA e una seconda volta nei confronti dei qui ricorrenti.
b. Periodo fiscale 2012
Interponendo tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i contribuenti impugnano la decisione su
reclamo IC e IFD 2012. Contestano in primo luogo il reddito derivante dalla
sostanza immobiliare, che chiedono venga calcolato sulla base dei valori
indicati nella loro dichiarazione e nel relativo conteggio da loro allestito.
Sollevano inoltre
obiezioni rispetto al valore attribuito alla voce “Titoli e capitali”,
ritenendolo non conforme alla situazione reale richiamando, a tal proposito, il
verbale di audizione del 13 ottobre 2022.
c.
Periodo fiscale 2013
Rivolgendosi
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 impugnano
la decisione su reclamo IC e IFD 2013, censurando innanzitutto la
quantificazione del reddito derivante da titoli e capitali. Come dimostrato dal
formulario societario e dall'accredito ricevuto il 5 dicembre 2023, l'importo
dichiarato corrisponderebbe a quello effettivamente percepito.
Contestano inoltre
l'aggiunta di un reddito della sostanza mobiliare pari a fr. 24'000.-,
qualificato come prestazioni valutabili in denaro. A tal proposito, spiegano
che tale ripresa deve essere ricondotta alla rinuncia di un prestito che __________
SA vantava nei confronti della __________, la quale aveva cessato la propria
attività nel 2010 e non disponeva di attivi.
Evidenziano che i crediti
erogati nei confronti della società cooperativa, nel corso degli anni,
ammontavano, alla fine del 2013, a CHF 56'944.84. L’argomentazione secondo cui __________
SA non possa subire perdite sui prestiti concessi e che tali perdite debbano
essere attribuite all'azionista è stata già contestata. A tal riguardo
evidenziano come la ripresa in questione – ma non l'addebito all'azionista –
era stata accettata con la sottoscrizione del verbale del 22 ottobre 2015.
Sostengono che il modo di
procedere dell’autorità fiscale comporterebbe una doppia tassazione: una presso
la società e una seconda presso l'azionista per la medesima perdita
finanziaria.
Infine, criticano il
valore attribuito ai titoli e capitali, ritenendo che dovrebbe essere corretto
a fr. 17'850'448.-.
F.
a. Periodo fiscale
2011.
Alle proprie osservazioni
l’UT acclude il verbale di audizione 22 ottobre 2015 dell’Ispettorato fiscale
nel quale venivano definiti, in accordo con RI 1, l’utile ed il capitale
imponibili in capo alla __________ SA per i periodi fiscali dal 2010 al 2013.
In particolare, per definire gli elementi imponibili, venivano effettuate
alcune riprese fra le quali, per quanto qui d’interesse, una di fr. 317'252.-
per il “versamento a fondo perso __________” nel 2011 ed un’altra di fr. 40'000.-
per il “Risanamento __________” nel 2013.
In calce al verbale,
sottoscritto da RI 1, alla voce “Osservazioni” veniva inoltre dichiarato che:
“Le
prestazioni riprese nei confronti della __________ AG, __________ (__________)
(periodo 2011) e __________ in liq. (periodo 2013) sono tassate a titolo di
prestazione valutabile in denaro in capo al Signor RI 1 (__________).”
L’Ufficio di tassazione sostiene
quindi che la decisione impugnata “non fa altro che applicare quanto previsto
[…] nel suddetto verbale”.
b. Periodo fiscale 2012
Con osservazioni del
31.
gennaio 2025, l’UT segnala che, in data 8 agosto 2012, RI 2 ha acquistato la
quota di __________ relativa al mappale __________ precedentemente detenuto in
comproprietà con __________. In relazione a tale immobile, i coniugi non hanno
presentato “un Modulo 7”. La differenza tra l’importo dichiarato e quello
oggetto di tassazione sarebbe imputabile al fatto che, a partire dal 9 agosto
2012, l’intero reddito derivante dall’immobile deve essere attribuito aRI 2.
Per quanto concerne il
valore dei titoli e capitali, l’autorità fiscale rileva un errore sia nella
decisione impugnata, sia nel conteggio presentato dal contribuente: alcune
partecipazioni, indicate in un modulo precedente, sarebbero state conteggiate due
volte. Andrebbe inoltre aggiunta una somma ulteriore relativa a capitali
appartenenti all’indivisione “__________”.
Infine, l’UT sottolinea il
comportamento poco collaborativo di RI 1 e le informazioni imprecise fornite, che
sarebbero all’origine di tale errore. Alla luce di ciò, chiede che tale
atteggiamento venga considerato nella ripartizione delle spese processuali.
c. Periodo fiscale 2013
Con le proprie osservazioni
del 30 gennaio 2025 l’UT rimanda alle considerazioni esposte nelle osservazioni
ai ricorsi di cui agli incarti 80.2025.19-20 e 80.2025.3-4 in quanto
“direttamente legate”.
Per quanto riguarda
il reddito da titoli e capitali, l’autorità fiscale riconosce l’errore di
valutazione e propone di accogliere il ricorso.
In relazione agli altri
redditi della sostanza mobiliare, evidenzia che la questione sollevata è la
stessa già trattata nel ricorso per l’anno fiscale 2011. Al riguardo fa notare
che, nel verbale del 22 ottobre 2015, sottoscritto daRI 1, era chiaramente
indicato che la prestazione in questione sarebbe stata imputata al
contribuente. Pertanto, non sarebbe necessario entrare ulteriormente nel merito
della questione.
Per quanto concerne il
valore attribuito ai titoli e capitali, l’autorità fiscale sottolinea come
l'errata dichiarazione da parte del contribuente abbia indotto in errore
l’amministrazione sul valore delle partecipazioni. Anche su questo punto,
chiede che vengano accolte le richieste presentate nel ricorso.
G.
a.
Periodo fiscale 2011
i.
Con
scritto del 17 gennaio 2025 i ricorrenti affermano che, nel verbale del 22
ottobre 2015, non vi sarebbero “Osservazioni” di alcun genere “ma solamente la
ripresa a livello di utile dell’importo accreditato sul conto prestito della __________
AG”. Producono quindi una copia del già citato verbale di audizione, spoglia di
qualsiasi osservazione.
ii.
Con replica del 31
gennaio 2025, l’UT si riconferma nella propria posizione. Produce il verbale
originale sostenendo che la versione presentata dai contribuenti non sia autentica.
iii.
Gli insorgenti rispondono
il 17 febbraio 2025, allegando a loro volta una copia originale del verbale
identica a quella fornita dall’UT. Si scusano per l’“increscioso errore” di
aver trasmesso un verbale privo di “osservazioni”. Considerano che resti ora da
accertare se la firma apposta da RI 1 sul medesimo “impegni il contribuente” o
se questa abbia valore giuridico unicamente nei confronti della __________ SA.
H.
a.
Il 28 aprile 2025
si è tenuta un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario. Quanto alla
copia del verbale del 22 ottobre 2015 da lui prodotta il 17 gennaio 2025, il
ricorrente ha spiegato di aver fotocopiato una copia del verbale, dal quale
egli stesso aveva precedentemente cancellato alcuni passaggi. Prima di inviarlo
a questa Camera non ne avrebbe quindi verificato la completezza. Nel merito, le
parti si sono date atto del fatto che, per tutti i periodi fiscali in questione,
dal 2011 al 2013, l’unica questione litigiosa sia rimasta quella “degli altri redditi
della sostanza mobiliare”. RI 1, ammettendo che le riprese in discussione
debbano rientrare fra i suoi redditi imponibili, chiede che venga riconosciuta
una perdita deducibile di pari importo dal suo reddito. Da parte sua l’UT,
oltre a sottolineare la vincolatività del verbale sottoscritto dal contribuente,
ha evidenziato che, non essendoci alcun legame con un’attività lucrativa
indipendente, la perdita in questione non sarebbe deducibile.
b.
Con uno scritto, anch’esso
del 28 aprile 2025, RI 1 afferma di aver verificato il motivo per il quale
aveva cancellato alcuni passaggi dal verbale in questione. Spiega che all’epoca
la __________ SA era domiciliata presso la __________ SA, ove egli lavorava
fino al 2019. Fra gli altri, anche gli incarti fiscali erano custoditi presso
tale fiduciaria. Pertanto, per una questione di discrezionalità, al verbale in
questione sarebbero stati tolti i riferimenti all’azionista della __________
SA, la cui identità non voleva venisse divulgata.
Diritto
1.
1.1.
Per quanto riguarda le
contestazioni relative all’accertamento del valore dell'elemento della sostanza
"Titoli e capitali" per i periodi fiscali 2012 e 2013, quantificato
dai ricorrenti in fr. 17'115'577.-, rispettivamente in fr. 17'850'488.-, e del “Reddito
titoli e capitali" per il 2013, per il quale è stata richiesta
l'attribuzione di un valore pari a fr. 177'610.- l'UT, con le proprie
osservazioni, ha riconosciuto l'errore – spiegando come, almeno relativamente
alla quantificazione della sostanza lo stesso era da attribuirsi alle
dichiarazioni incomplete fornite dai contribuenti – ed ha chiesto che su questi
punti i ricorsi venissero accolti. Per quanto concerne il valore dei
"Titoli e capitali", per il 2012 l’Ufficio ha addirittura riconosciuto
un importo inferiore a quello richiesto dai ricorrenti. Riguardo alla
contestazione del reddito della sostanza immobiliare per il 2012, che i
contribuenti hanno richiesto fosse riconosciuto nell'importo dichiarato,
l'Ufficio ha spiegato che la discrepanza derivava dal fatto che, nel corso del
periodo fiscale, la moglie del contribuente aveva acquistato la quota di un
mezzo di comproprietà dell’immobile in questione divenendone l’unica
proprietaria. Per questo motivo, a partire da tale momento, i relativi redditi le
erano stati integralmente attribuiti.
Durante l'udienza davanti
alla Camera di diritto tributario, le parti hanno convenuto che, a seguito
delle rettifiche proposte nelle osservazioni dall’autorità fiscale, l'unica
questione ancora controversa riguarda "gli altri redditi della sostanza
mobiliare".
Sui punti precedentemente
elencati, nulla osta quindi all’accoglimento del ricorso nella misura proposta
dall’UT e accettata dal ricorrente. In punto alla contestazione del reddito
della sostanza immobiliare per il 2012, considerata la desistenza degli
insorgenti, il ricorso può invece essere respinto.
1.2
L’unica questione
litigiosa rimane quindi quella relativa agli “altri redditi della sostanza
mobiliare” computati per i periodi fiscali 2011 e 2013.
I ricorrenti
contestano le decisioni assunte dall’Ufficio di tassazione sulla base del
verbale di audizione del 22 ottobre 2015. Dopo aver ammesso che,
effettivamente, il verbale contenesse delle osservazioni in cui alcune riprese
nei confronti di società partecipate da RI 1 gli venivano imputate quali
prestazioni valutabili in denaro, i ricorrenti sostengono che occorrerebbe ancora
determinare se tale documento sia efficace anche nei loro confronti o se abbia
valore giuridico unicamente nei confronti della __________ SA. Nel merito delle
riprese litigiose evidenziano come si tratti di perdite finanziarie - derivanti
dalla rinuncia al rimborso di una parte del prestito ai fini del risanamento
della società mutuataria, rispettivamente a causa dell’impossibilità del suo
recupero - il cui rischio è insito nello scopo sociale della società mutuante.
Sostengono quindi che tali perdite non sarebbero “di competenza
dell’azionista”.
2.
2.1.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella
sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i
contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto
all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle
disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni
a questa regola:
·
in primo luogo, se la base legale lascia margini di
incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe
adottato se avesse regolamentato il caso specifico;
·
in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di
tassazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni
elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi
considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche
in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria
al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e
2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II
p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999
II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher,
“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in
particolare p. 267).
Una
volta stabilita la liceità dell’accordo, è corretto ritenere che il medesimo,
analogamente ad un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per
entrambe le parti (Rickli, Die
Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103
s.). Le parti non possono dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero
in un comportamento contraddittorio contrario al principio della buona fede, il
quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in
generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost)
(sentenza TF 2C_75/2007 del 9 novembre 2007 consid. 4.5).
Un tale accordo non ha
automaticamente effetti di diritto materiale, ma rappresenta un’intesa sui diritti
e gli obblighi procedurali ed è la base per l’adozione di una decisione di
tassazione. L'accordo implica che l’amministrazione fiscale esonera il
contribuente da un’ulteriore collaborazione nell’accertamento dei fatti e, da
parte sua, il contribuente rinuncia a richiedere l’assunzione di ulteriori
prove. L’accordo non sostituisce quindi né la decisione di tassazione né la
decisione di tassazione su reclamo; neppure preclude in sé la possibilità di
presentare ricorso (2C_769/2009 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.1 e
2.2.2.; Locher, op. cit., p.
271).
2.2
Nel caso sub judice
i ricorrenti non discutono la liceità dell’accordo intervenuto nella forma di
verbale di audizione il 22 ottobre 2015 con cui RI 1, apponendo la propria
firma, ha dato il proprio assenso a che “le prestazioni riprese nei
confronti della __________ AG, Zugo (__________) (periodo 2011) e __________ in
liq. (periodo 2013) sono tassate a titolo di prestazione valutabile in denaro
in capo al Signor RI 1”.
Essi ne mettono tuttavia
in discussione l’efficacia nei loro confronti, alludendo al fatto che si tratti
del “verbale di audizione della __________ AG”.
2.3
A tal riguardo occorre
convenire sul fatto che il verbale in questione pare essere stilato nell’ambito
di una verifica sulla __________ SA, come indicato in intestazione dello stesso
documento. Come visto tuttavia il verbale contiene alla voce “osservazioni” un
riconoscimento del fatto che determinate prestazioni fra società partecipate da
RI 1, riprese nel calcolo dell’utile imponibile della __________, siano imposte
anche nel calcolo del reddito imponibile dell’azionista unico di quest’ultima.
Non si vede quale considerazione giuridica conduca ora il contribuente a ritenere
che la firma apposta in calce al documento non lo possa impegnare
personalmente. Tale contestazione, presentata per la prima volta a distanza di
quasi dieci anni dalla sottoscrizione dell’accordo appare meramente pretestuosa
ed in contrasto con il principio della buona fede e con il divieto di
comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”) che ne
discende. Su questo aspetto il ricorso non merita alcuna tutela.
2.4
Comunque sia, anche
facendo astrazione dalla disposizione litigiosa, il risultato non sarebbe più
favorevole ai ricorrenti e ciò per le ragioni che seguono.
3.
3.1.
Secondo l’art. 57 LIFD
l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66
LT.
Gli articoli 58 cpv. 1
lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono che costituiscono
utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo
del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese
riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni palesi o
dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso
commerciale.
Secondo la
giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute
cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse
condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che
concedevano
(sentenza
TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593
consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
3.2
Nel
caso in cui, sulla base di un rapporto di partecipazione, una società compie
delle distribuzioni dissimulate di utile non nei confronti di un detentore
delle partecipazioni, ma di un terzo vicino a quest’ultimo, tali vantaggi
devono essere registrati fiscalmente in un primo momento come redditi della
sostanza mobiliare (distribuzione dissimulata di utile) a livello del detentore
delle quote sociali. E ciò in base alla teoria cosiddetta del “triangolo” (“Dreieckstheorie”).
Da lì passano poi alla terza persona vicina. In caso di distribuzioni
dissimulate di utile fra società sorelle, il vantaggio passa direttamente da
una società sorella all’altra. Gli azionisti implicati nelle società sono
indirettamente toccati, nella misura in cui il valore della partecipazione
nella società che fornisce la prestazione diminuisce, mentre che il valore
della società che la riceve aumenta nella stessa proporzione. Una prestazione
tra società sorelle si basa, regolarmente, su di un rapporto di partecipazione
comune, ragione per la quale tali prestazioni alle società sorelle sono delle
distribuzioni dissimulate di utile agli azionisti da una parte e degli apporti
(dissimulati) di capitali degli azionisti alla società beneficiaria dall’altra
parte (sentenza TF 2C_824/2021 del 12 ottobre 2022 consid. 4.3, in StR 78/2023
p. 75).
In una sentenza 23 marzo
2018.
(CDT n. 80.2017.35/36, in RtiD II-2018 n. 9t), la Camera di diritto
tributario ha riconosciuto che costituisce una prestazione valutabile in denaro
fra società sorelle la fatturazione, da parte di una società, delle pretese
prestazioni fornite dai propri dipendenti a favore di un’altra società,
controllata dallo stesso azionista. Si giustifica pertanto la ripresa di una
parte del compenso, pagato dalla società che avrebbe fornito la prestazione,
all’altra società, i cui conti presentano una perdita di rilievo. Nella
fattispecie, non era stata infatti fornita alcuna prova di un prestito di
personale alla società sorella, che aveva in tal modo beneficiato di un
risanamento.
3.3
Quella che è considerata
come una distribuzione dissimulata di utili a livello societario rappresenta di
principio anche una prestazione valutabile in denaro imponibile per l'azionista,
e ciò vale in particolare quando la società procede a dei pagamenti che non
sono né contabilizzati né giustificati. Non esiste però un vero e proprio
automatismo (“Aufrechnungsautomatismus”) di modo che, davanti ad una
distribuzione dissimulata di utili accertata a livello societario - che
costituisce un indizio importante, di cui bisogna tenere conto - un
apprezzamento indipendente della situazione dell'azionista resta necessario
(sentenza 9C_592/2023 del 26 marzo 2024 consid. 3.2.1).
Confrontata a casi
relativi a prestazioni valutabili in denaro, l'autorità fiscale deve portare la
prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una
prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata. Se adduce indizi
sufficienti in merito all'esistenza di una simile sproporzione, spetta al
contribuente dimostrare il contrario (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021
consid. 6.2).
Va tuttavia rilevato che,
in presenza di una distribuzione dissimulata di utili accertata a livello
societario, il detentore delle partecipazioni che è anche organo della società
e/o azionista o socio maggioritario non si può limitare a contestare la
percezione di prestazioni valutabili in denaro con obiezioni generiche, ma deve
criticare nel dettaglio natura e importo di dette prestazioni. Se non lo fa,
una ripresa è giustificata anche a livello dell'azionista (sentenze 9C_499/2024
del 20 gennaio 2025 consid. 3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
4.
4.1.
RI 1 è l’azionista
unico della __________ SA.
Nel corso del 2011, egli
rivestiva inoltre la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione
della __________ AG (__________), di cui deteneva il 50% delle partecipazioni [modulo
8.
– partecipazioni qualificate nella sostanza privata].
Dopo aver ricoperto la
carica di cassiere con firma collettiva a due, dal maggio del 2012 egli era
liquidatore con firma individuale della __________; nel 2013 aveva dichiarato
di possedere due quote della società cooperativa per un valore imponibile di
fr. 200.- [modulo 2 – beni soggetti all’imposta preventiva].
La __________ SA è
stata oggetto di verifica da parte dell’ispettorato fiscale. Gli accertamenti hanno
riguardato in particolare alcune prestazioni della società in favore di altre
persone giuridiche partecipate da RI 1. I risultati di tali verifiche sono
confluiti nel verbale di audizione del 22 ottobre 2015 nel quale sono state –
fra l’altro – operate le riprese, quale utile di __________ SA, del “Versamento
a fondo perso __________ [__________ AG]” di fr. 317'252.- nel 2011 e del
“Risanamento __________” per fr. 40'000.- nel 2013. Ciò, come visto, in ragione
della rinuncia al rimborso di una parte di un prestito concesso da __________
SA alle società mutuatarie, entrambe partecipate dal qui ricorrente.
Lo stesso RI 1 ammette nei
propri memoriali di ricorso che, per quanto concerne la __________ SA “la
ripresa del versamento [ad entrambe le società] a fondo perso è stata
accettata”. Si può quindi pacificamente assumere che la ripresa a livello
societario di una distribuzione dissimulata di utili sia stata accertata, e
addirittura “accettata”, tanto per il 2011 che per il 2013.
Tuttavia, in entrambi i
propri ricorsi (sia per il 2011 che per il 2013) gli insorgenti sostengono che
l’accettazione di una tale ripresa non significhi che la prestazione in
questione “venga anche accettata quale reddito della sostanza [im]mobiliare
nella dichiarazione del contribuente”.
4.2
Ora,
considerato come le riprese a titolo di distribuzione dissimulata di utili verso
RI 1 - e ciò in virtù dei descritti rapporti di partecipazione - siano state
accertate a livello societario, egli, azionista unico della __________ SA, non
poteva limitarsi a contestare genericamente che le perdite in questione fossero
“di competenza dell’azionista”.
L’applicazione della “Dreieckstheorie”
alla fattispecie non lascia infatti dubbio alcuno sul fatto che la rinuncia al
rimborso di parte del credito vantato dalla __________ SA nei confronti della __________
AG e della __________ costituiscano, per il suo azionista unico, delle
prestazioni valutabili in denaro e, nello specifico, dei redditi della sostanza
mobiliare imponibile.
4.3
Nemmeno si intravvede
nella fattispecie, contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti per entrambi
i periodi fiscali in questione, un’inammissibile doppia imposizione di una “perdita
finanziaria”. Posto come a livello societario tali perdite siano state
qualificate quale distribuzione dissimulata di utili, la conseguenza per
l’azionista unico, in linea con quanto sopra esposto, non poteva che essere
l’imposizione di un reddito della sostanza mobiliare, imponibile nella misura
del 60% [cfr. art. 19 cpv. 1bis LT nella versione in vigore sia al
31.12.2011
che al 31.12.2013] come correttamente operato dall’Ufficio di
tassazione.
5.
5.1.
In occasione
dell’udienza tenutasi il 28 aprile 2025 davanti alla Camera di diritto
tributario RI 1, ammettendo che le riprese in discussione debbano rientrare fra
i suoi redditi, ha chiesto che venisse riconosciuta una perdita deducibile, per
“tener conto della sua situazione economica”.
5.2
L’art.
227.
cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta
federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso
scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità
di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario.
Dopo
la scadenza del termine di ricorso, i nova sono generalmente
inammissibili. Ad esempio, ciò vale per un’estensione della domanda e per
conclusioni nuove o modificate (Hunziker/Bigler,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ediz., Basilea
2022, n. 47 ad art. 140 LIFD, p. 2288; Richner/Kaufmann/Frei/Rohner,
op. cit., n. 39 art. 140 LIFD, p. 1513).
5.3
Già
solo perché la nuova domanda è stata formulata per la prima volta in occasione
dell’udienza del 28 aprile 2025, a distanza mesi dalla scadenza del termine di
ricorso, la stessa si rivela irricevibile.
5.4
Ad ogni modo l’art. 26
cpv. 1 LT, per l’imposta cantonale, e l’art. 27 cpv. 1 LIFD, per l’imposta
federale diretta, prevedono che in caso di attività lucrativa indipendente
siano deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Gli articoli
26.
cpv. 2 LT e 27 cpv. 2 LIFD precisano che vi rientrano le perdite effettive
sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate. Infine, per quanto attiene
al riporto delle perdite conseguite nei sette esercizi commerciali che
precedono il periodo fiscale, secondo gli articoli 30 cpv. 1 LT e 31 cpv. 1
LIFD, le perdite sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere
conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.
Mentre
l’art. 27 cpv. 2 LIFD e l’art. 26 cpv. 2 LT riguardano esclusivamente le
perdite legate all’alienazione e al deprezzamento di elementi del patrimonio
commerciale, il campo d’applicazione degli articoli 31 LIFD e 30 LT è più
esteso e copre tutte le perdite d’esercizio dell’attività indipendente (cfr. Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 32 ad
art. 27 LIFD, p. 638).
Secondo
la legge e la giurisprudenza, le perdite sono deducibili solo se provengono da
un’attività lucrativa indipendente e se sono state allibrate (cfr. p. es. la
sentenza del Tribunale federale 2C_189/2016 e 2C_190/2016 del 13.2.2017, in
RDAF 2017 II 446, consid. 6.4 con riferimenti).
Nel
caso di specie gli unici redditi dell’attività lucrativa indipendente
dichiarati da RI 1 riguardano quelli da attività accessoria di fr. 4'846.- nel
2011.
e di fr. 4'385.- (poi accertati in fr. 6'989.- dall’autorità fiscale) nel 2013.
Il contribuente non ha nemmeno preteso l’esistenza di una correlazione fra
queste attività e la deduzione richiesta. Ne consegue in tutta evidenza che le
“perdite” in questione, ancora prima di non essere state allibrate a bilancio,
non sono neanche lontanamente attribuibili all’esercizio di un’attività
lucrativa indipendente.
6.
Visto quanto precede
il ricorso contro la decisione su reclamo IC e IFD 2011, nella misura in cui
ricevibile, è respinto; il ricorso contro la decisione su reclamo IC e IFD 2012
è parzialmente accolto, nel senso che il valore dei “Titoli e capitali” è
stabilito in fr. 17'071'537.-; il ricorso contro la decisione su reclamo IC e
IFD 2013, nella misura in cui ricevibile, è parzialmente accolto, nel senso che
il “Reddito da titoli e capitali” è accertato in fr. 177'610.- ed il valore dei
“Titoli e capitali” in fr. 17'850'488.-. Nonostante il parziale accoglimento di
due dei tre gravami oggetto della presente decisione, tenuto conto del
comportamento dei contribuenti i quali, presentando dichiarazioni fiscali
incomplete o poco chiare – come del resto dimostrato dalla necessità di
rivolgersi all’ispettorato fiscale – hanno contribuito in modo decisivo a
generare l’incertezza all’origine degli errori di valutazione da parte dell’UT,
rimediandovi unicamente in sede di ricorso, la tassa di giustizia e le spese
sono poste integralmente a loro carico.
.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso contro la decisione su reclamo IC e IFD 2011, nella misura in cui
ricevibile, è respinto.
1.2. Il
ricorso contro la decisione su reclamo IC e IFD 2012 è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, il valore dell’elemento della sostanza “Titoli e capitali” è
stabilito in fr. 17'071'537.-.
1.3. Il
ricorso contro la decisione su reclamo IC e IFD 2013, nella misura in cui
ricevibile, è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, il “reddito titoli e capitali” è stabilito in fr. 177'610.- ed il
valore dell’elemento della sostanza “Titoli e capitali” in fr. 17'850'488.-.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 4’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 4’200.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: