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Decisione

80.2025.31

Procedura: ricorso, tempestività, restituzione dei termini, malessere l’ultimo giorno del decorso, certificato medico generico

7 maggio 2025Italiano13 min

tassazione aveva ammesso in deduzione spese di manutenzione del mapp. n. __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.31

80.2025.32

Lugano

7 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 13 febbraio 2025 contro la decisione del 6 gennaio 2025 in materia di IC

e IFD 2022.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

d’imposta 2022, RI 1 ha indicato fra l’altro di essere proprietario del mapp.

n. __________ RFD di __________, che funge da sua abitazione primaria. Nel

modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) ha

attribuito all’immobile un valore di stima ufficiale di fr. 213'474.– ed un

valore locativo di fr. 12'253.–. Da quest’ultimo importo ha fatto valere in

deduzione spese di manutenzione per complessivi fr. 4'492.–, la maggior parte

delle quali (fr. 2'596.–) riconducibili alla manutenzione del giardino sito sul

mapp. n. __________ RFD di __________.

B. Con decisione del 23

ottobre 2024, l’RS 1 ha notificato al contribuente la tassazione IC e IFD 2022,

commisurando il reddito imponibile in fr. 57'900.– per l’IC (fr. 68'000.–

reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 60'900.– per l’IFD (fr. 71'500.–

per l’aliquota). Rispetto alla dichiarazione del contribuente, l’autorità di

tassazione aveva ammesso in deduzione spese di manutenzione del mapp. n. __________

RFD di __________ solo nella misura di fr. 2’451.–, pari al 20% del valore

locativo (deduzione forfetaria).

C. Con reclamo del 5

novembre 2024, il contribuente ha chiesto la deduzione delle spese di

manutenzione effettive del mapp. n. __________ di __________, argomentando che

il giardino che sorgeva sul mapp. n. __________ era “gravato a livello di PR

di Lugano__________di un vincolo particolare di interesse pubblico”,

in quanto si trattava “di uno Spazio libero di valore ambientale”. Inoltre,

sarebbe stato “il giardino di pertinenza dell’edificio della part. __________”

e avrebbe formato “un tutt’uno con la casa”.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo, con decisione del 6 gennaio 2025, giustificando il diniego

della deduzione con il fatto che quali spese di manutenzione si considerano “le

spese per l’acquisizione del reddito e presuppongono pertanto che vi sia un

reddito imponibile”. Siccome il mapp. n. __________ non aveva generato

alcun reddito, non poteva essere dedotta nessuna spesa di manutenzione.

D. Con ricorso del 13

febbraio 2025, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese di manutenzione

del giardino sito sul mapp. n. __________ RFD di __________. Per quanto attiene

alla tempestività del ricorso, sostiene che la decisione impugnata gli sarebbe

stata recapitata per posta il 9 gennaio 2025 e che il termine di ricorso

sarebbe scaduto sabato 8 febbraio 2025, termine prorogato tuttavia per legge al

lunedì 10 febbraio 2025. Essendosi l’insorgente ammalato fino al 12 febbraio

2025, lo avrebbe peraltro inviato solo il 13 febbraio 2025. Nel merito,

ribadisce che i costi sostenuti dovrebbero essere dedotti dal reddito

imponibile, in virtù della “unità fattuale ed economica” dei due fondi di sua

proprietà.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

Nel caso in esame, il

ricorrente sostiene che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 10 febbraio

2025, ma che a causa della sua malattia avrebbe potuto inviarlo solo il 13

febbraio 2025. Chiede quindi sostanzialmente una restituzione dei termini.

2. 2.1.

Per quanto concerne

l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può

impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1

LT).

Il termine decorre dal

giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,

in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza

del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).

Quando l’invio di un atto

avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta

svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192

cpv. 3 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT

precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il

contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una

commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

L’art. 133 cpv. 1 LIFD

(applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv.

4 LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla

notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di

tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza.

Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo

dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Per l’art. 133 cpv. 3

LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il

contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,

assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in

tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti

sono cessati.

2.3.

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005

del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,

l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio

postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010

p. 396 consid. 2.4).

2.4.

Nella fattispecie, è lo

stesso ricorrente ad affermare che la decisione impugnata gli è stata

notificata il 9 gennaio 2025. Di conseguenza, il termine di ricorso è giunto a

scadenza lunedì 10 febbraio 2025, primo giorno feriale. Si tratta tuttavia di

confrontarsi con la domanda di restituzione dei termini.

3. 3.1.

Come già ricordato,

l’insorgente ha sostenuto di essere stato consapevole del fatto che il termine

di ricorso scadeva lunedì 10 febbraio 2025. Avrebbe “voluto terminare e

spedire quel giorno il ricorso ma [si sarebbe] ammalato sino al 12 febbraio”.

Il certificato medico inviato l’indomani, sottoscritto dal dr. med. __________

(spec. FMH medicina interna), attesta che “il paziente sopra menzionato è

inabile al lavoro nella misura del 100% dal 09.02.25 al 12.02.2025 compreso

causa malattia”.

Con scritto del 21

febbraio 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito al contribuente un

termine di dieci giorni per comunicare se intendesse mantenere il ricorso, alla

luce del fatto che né il ricorso né il certificato medico facevano cenno ad

“eventi improvvisi ed imprevedibili”, che avrebbero impedito di presentare

tempestivamente il ricorso.

Il 3 marzo 2025

l’insorgente ha spiegato che intendeva terminare il ricorso domenica 9 febbraio

2025 per inoltrarlo lunedì 10 febbraio 2025, ma che “il pomeriggio del 9 al

[suo] domicilio [avrebbe] cominciato a stare male con improvvisi dolori

addominali, sudore e febbre”, sintomi a suo avviso riconducibili a cibi

avariati o a un raffreddamento. Solo martedì 11 febbraio 2025 avrebbe “cominciato

a stare un po’ meglio” ed avrebbe contattato il suo medico, che gli avrebbe

“prescritto unicamente una dieta di riso bianco e riposo per alcuni giorni”.

Il malessere in questione gli avrebbe anche impedito di partecipare ad una

lezione alla SUPSI, il 10 febbraio 2025, e a una degustazione di vini, l’11

febbraio 2025.

3.2.

Se una malattia viene

invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da

impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire

mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della

libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia

sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una

malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo

la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un

certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che

l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera

colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere

l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento

incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020

consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).

3.3.

Ora, la malattia che

avrebbe impedito al ricorrente di rispettare il termine di ricorso sarebbe

subentrata proprio il penultimo giorno utile, quando tuttavia il contribuente

doveva ancora “terminare il ricorso”, per poi “inoltrarlo lunedì 10 febbraio”.

È vero che, secondo la

giurisprudenza della Suprema Corte, se una parte si ammala gravemente verso la

fine del termine di ricorso, generalmente non è in grado di agire da sola o di

incaricare un terzo, motivo per cui in questi casi si giustifica la

restituzione del termine (sentenza TF 2C_401/2007 del 21 gennaio 2008 consid.

3.3). La stessa Alta Corte ha tuttavia anche stabilito che, generalmente, una

forte influenza, anche se si manifesta in prossimità della scadenza del

termine, non è sufficiente per comportare la restituzione di un termine non rispettato

(sentenza TF 2C_1031/2013 del 26 maggio 2014 consid. 5.3, in RF 70/2015 p. 73).

Nel caso in esame, il

contribuente sarebbe stato colpito da un malessere dell’apparato digerente,

dovuto a suo dire al consumo di cibo avariato o a un raffreddamento. Non si

tratterebbe in tal caso di una malattia tanto grave da impedirgli di inviare il

ricorso o perlomeno di incaricare un terzo di procedervi.

In ogni caso, dal

certificato medico presentato con il ricorso non si ricava alcuna indicazione

in merito alla natura della patologia e ai suoi sintomi. A tale riguardo, sempre

secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, un certificato medico che

attesta la totale inabilità lavorativa per un determinato periodo di tempo

senza indicarne i motivi non è ritenuto sufficiente per giustificare la

restituzione dei termini (sentenza 2C_823/2011 e 2C_824/2011 del 28 giugno 2012

consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

Ne consegue che non sono

adempiuti i presupposti per la restituzione del termine di ricorso.

Quest’ultimo è pertanto irricevibile.

4. 4.1.

Indipendentemente dalla

questione della ricevibilità del ricorso, lo stesso dovrebbe essere respinto

anche nel merito.

4.2.

Secondo gli articoli 32

cpv. 2 LIFD, 9 cpv. 3 LAID e 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione

di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese

d’amministrazione da parte di terzi.

La deducibilità dei costi

fatti valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile del reddito, per

il cui conseguimento il contribuente li sostiene. Dal punto di vista

sistematico, la deduzione delle spese per l’acquisizione del reddito deve

essere fatta rientrare nella determinazione della base di calcolo del reddito,

in applicazione del principio del reddito netto. Ne consegue che dai redditi

lordi imponibili possono venir dedotti, nella misura in cui ciò è previsto da

una legge formale, i costi di acquisizione a tal fine sostenuti; il reddito

netto così determinato (riservate ulteriori deduzioni) costituisce la base di

calcolo dell’imposta. I redditi non imponibili sono per contro irrilevanti per

principio ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione per cui

le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione (cfr. la

sentenza del Tribunale federale del 10 agosto 2015 n. 2C_929/2014, in RDAF 2016

Considerandi

II 78 consid. 3.2).

La giurisprudenza ammette

un’eccezione per il caso in cui un immobile non possa essere abitato né ceduto

in locazione, a causa dello svolgimento di lavori di manutenzione. Sebbene non

vi sia un reddito imponibile, è comunque ammessa la deduzione delle spese di

manutenzione (DTF 133 II 287 consid. 3; inoltre Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad art. 32

LIFD, p. 944).

La deducibilità dei costi

sostenuti per gli immobili dipende pertanto direttamente dall’imposizione del

reddito che generano, ovvero sono deducibili unicamente quelle spese che dal

punto di vista economico e temporale hanno un nesso diretto ed immediato con

l’acquisizione di detto reddito (cfr. Lissi/Dini,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

4a ed., Basilea 2022, n. 16 ad art. 32 LIFD, p. 735).

La Camera di diritto

tributario ha, per esempio, escluso la deducibilità dal reddito imponibile,

quali spese di manutenzione, dei costi per la pulizia e la cura di un terreno

non edificato, che come tale non produceva alcun reddito (sentenza CDT n.

80.2016.127/ 128 del 31 agosto 2016, in RtiD I-2017 n. 8t).

4.3

Venendo al caso in

discussione, il ricorrente è proprietario dei mapp. n. __________ e __________

RFD di __________. Sul primo sorge la sua casa d’abitazione primaria, il

secondo è un terreno non edificato e non edificabile, in quanto vincolato quale

spazio libero di valore ambientale, che funge da giardino. L’unico

immobile che ha un reddito è il mapp. n. __________, cui il fisco ha attribuito

un valore locativo.

Le spese per la manutenzione

del giardino che sorge sul mapp. n. __________ non sono pertanto deducibili. Il

fatto che, secondo l’insorgente, i due fondi di sua proprietà costituiscano una

“unità fattuale ed economica”, non consente una diversa conclusione. Decisiva è

la circostanza che il mapp. n. __________ non produca alcun reddito imponibile.

5.

Visto l’esito del

ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: