80.2025.31
Procedura: ricorso, tempestività, restituzione dei termini, malessere l’ultimo giorno del decorso, certificato medico generico
7 maggio 2025Italiano13 min
tassazione aveva ammesso in deduzione spese di manutenzione del mapp. n. __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.31
80.2025.32
Lugano
7 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 febbraio 2025 contro la decisione del 6 gennaio 2025 in materia di IC
e IFD 2022.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta 2022, RI 1 ha indicato fra l’altro di essere proprietario del mapp.
n. __________ RFD di __________, che funge da sua abitazione primaria. Nel
modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) ha
attribuito all’immobile un valore di stima ufficiale di fr. 213'474.– ed un
valore locativo di fr. 12'253.–. Da quest’ultimo importo ha fatto valere in
deduzione spese di manutenzione per complessivi fr. 4'492.–, la maggior parte
delle quali (fr. 2'596.–) riconducibili alla manutenzione del giardino sito sul
mapp. n. __________ RFD di __________.
B. Con decisione del 23
ottobre 2024, l’RS 1 ha notificato al contribuente la tassazione IC e IFD 2022,
commisurando il reddito imponibile in fr. 57'900.– per l’IC (fr. 68'000.–
reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 60'900.– per l’IFD (fr. 71'500.–
per l’aliquota). Rispetto alla dichiarazione del contribuente, l’autorità di
tassazione aveva ammesso in deduzione spese di manutenzione del mapp. n. __________
RFD di __________ solo nella misura di fr. 2’451.–, pari al 20% del valore
locativo (deduzione forfetaria).
C. Con reclamo del 5
novembre 2024, il contribuente ha chiesto la deduzione delle spese di
manutenzione effettive del mapp. n. __________ di __________, argomentando che
il giardino che sorgeva sul mapp. n. __________ era “gravato a livello di PR
di Lugano__________di un vincolo particolare di interesse pubblico”,
in quanto si trattava “di uno Spazio libero di valore ambientale”. Inoltre,
sarebbe stato “il giardino di pertinenza dell’edificio della part. __________”
e avrebbe formato “un tutt’uno con la casa”.
L’Ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo, con decisione del 6 gennaio 2025, giustificando il diniego
della deduzione con il fatto che quali spese di manutenzione si considerano “le
spese per l’acquisizione del reddito e presuppongono pertanto che vi sia un
reddito imponibile”. Siccome il mapp. n. __________ non aveva generato
alcun reddito, non poteva essere dedotta nessuna spesa di manutenzione.
D. Con ricorso del 13
febbraio 2025, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle spese di manutenzione
del giardino sito sul mapp. n. __________ RFD di __________. Per quanto attiene
alla tempestività del ricorso, sostiene che la decisione impugnata gli sarebbe
stata recapitata per posta il 9 gennaio 2025 e che il termine di ricorso
sarebbe scaduto sabato 8 febbraio 2025, termine prorogato tuttavia per legge al
lunedì 10 febbraio 2025. Essendosi l’insorgente ammalato fino al 12 febbraio
2025, lo avrebbe peraltro inviato solo il 13 febbraio 2025. Nel merito,
ribadisce che i costi sostenuti dovrebbero essere dedotti dal reddito
imponibile, in virtù della “unità fattuale ed economica” dei due fondi di sua
proprietà.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
Nel caso in esame, il
ricorrente sostiene che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 10 febbraio
2025, ma che a causa della sua malattia avrebbe potuto inviarlo solo il 13
febbraio 2025. Chiede quindi sostanzialmente una restituzione dei termini.
2. 2.1.
Per quanto concerne
l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1
LT).
Il termine decorre dal
giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato,
in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza
del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).
Quando l’invio di un atto
avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta
svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192
cpv. 3 LT).
L’art. 192 cpv. 5 LT
precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il
contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una
commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.
L’art. 133 cpv. 1 LIFD
(applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv.
4 LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla
notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di
tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza.
Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo
dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Per l’art. 133 cpv. 3
LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti
sono cessati.
2.3.
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005
del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,
l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio
postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la
sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010
p. 396 consid. 2.4).
2.4.
Nella fattispecie, è lo
stesso ricorrente ad affermare che la decisione impugnata gli è stata
notificata il 9 gennaio 2025. Di conseguenza, il termine di ricorso è giunto a
scadenza lunedì 10 febbraio 2025, primo giorno feriale. Si tratta tuttavia di
confrontarsi con la domanda di restituzione dei termini.
3. 3.1.
Come già ricordato,
l’insorgente ha sostenuto di essere stato consapevole del fatto che il termine
di ricorso scadeva lunedì 10 febbraio 2025. Avrebbe “voluto terminare e
spedire quel giorno il ricorso ma [si sarebbe] ammalato sino al 12 febbraio”.
Il certificato medico inviato l’indomani, sottoscritto dal dr. med. __________
(spec. FMH medicina interna), attesta che “il paziente sopra menzionato è
inabile al lavoro nella misura del 100% dal 09.02.25 al 12.02.2025 compreso
causa malattia”.
Con scritto del 21
febbraio 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito al contribuente un
termine di dieci giorni per comunicare se intendesse mantenere il ricorso, alla
luce del fatto che né il ricorso né il certificato medico facevano cenno ad
“eventi improvvisi ed imprevedibili”, che avrebbero impedito di presentare
tempestivamente il ricorso.
Il 3 marzo 2025
l’insorgente ha spiegato che intendeva terminare il ricorso domenica 9 febbraio
2025 per inoltrarlo lunedì 10 febbraio 2025, ma che “il pomeriggio del 9 al
[suo] domicilio [avrebbe] cominciato a stare male con improvvisi dolori
addominali, sudore e febbre”, sintomi a suo avviso riconducibili a cibi
avariati o a un raffreddamento. Solo martedì 11 febbraio 2025 avrebbe “cominciato
a stare un po’ meglio” ed avrebbe contattato il suo medico, che gli avrebbe
“prescritto unicamente una dieta di riso bianco e riposo per alcuni giorni”.
Il malessere in questione gli avrebbe anche impedito di partecipare ad una
lezione alla SUPSI, il 10 febbraio 2025, e a una degustazione di vini, l’11
febbraio 2025.
3.2.
Se una malattia viene
invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da
impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire
mandato ad una terza persona per intraprenderlo. Secondo il principio della
libera valutazione delle prove, la dimostrazione del fatto che la malattia sia
sufficientemente grave non sottostà a precisi requisiti. Tuttavia, se una
malattia viene invocata come motivo del mancato rispetto del termine, secondo
la prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un
certificato medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che
l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera
colpa. L’onere della prova è a carico della persona che è tenuta a compiere
l’atto processuale, in quanto è essa che si prevale dell’impedimento
incolpevole (sentenza del Tribunale federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020
consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).
3.3.
Ora, la malattia che
avrebbe impedito al ricorrente di rispettare il termine di ricorso sarebbe
subentrata proprio il penultimo giorno utile, quando tuttavia il contribuente
doveva ancora “terminare il ricorso”, per poi “inoltrarlo lunedì 10 febbraio”.
È vero che, secondo la
giurisprudenza della Suprema Corte, se una parte si ammala gravemente verso la
fine del termine di ricorso, generalmente non è in grado di agire da sola o di
incaricare un terzo, motivo per cui in questi casi si giustifica la
restituzione del termine (sentenza TF 2C_401/2007 del 21 gennaio 2008 consid.
3.3). La stessa Alta Corte ha tuttavia anche stabilito che, generalmente, una
forte influenza, anche se si manifesta in prossimità della scadenza del
termine, non è sufficiente per comportare la restituzione di un termine non rispettato
(sentenza TF 2C_1031/2013 del 26 maggio 2014 consid. 5.3, in RF 70/2015 p. 73).
Nel caso in esame, il
contribuente sarebbe stato colpito da un malessere dell’apparato digerente,
dovuto a suo dire al consumo di cibo avariato o a un raffreddamento. Non si
tratterebbe in tal caso di una malattia tanto grave da impedirgli di inviare il
ricorso o perlomeno di incaricare un terzo di procedervi.
In ogni caso, dal
certificato medico presentato con il ricorso non si ricava alcuna indicazione
in merito alla natura della patologia e ai suoi sintomi. A tale riguardo, sempre
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, un certificato medico che
attesta la totale inabilità lavorativa per un determinato periodo di tempo
senza indicarne i motivi non è ritenuto sufficiente per giustificare la
restituzione dei termini (sentenza 2C_823/2011 e 2C_824/2011 del 28 giugno 2012
consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
Ne consegue che non sono
adempiuti i presupposti per la restituzione del termine di ricorso.
Quest’ultimo è pertanto irricevibile.
4. 4.1.
Indipendentemente dalla
questione della ricevibilità del ricorso, lo stesso dovrebbe essere respinto
anche nel merito.
4.2.
Secondo gli articoli 32
cpv. 2 LIFD, 9 cpv. 3 LAID e 31 cpv. 2 LT, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese
d’amministrazione da parte di terzi.
La deducibilità dei costi
fatti valere dipende essenzialmente dal carattere imponibile del reddito, per
il cui conseguimento il contribuente li sostiene. Dal punto di vista
sistematico, la deduzione delle spese per l’acquisizione del reddito deve
essere fatta rientrare nella determinazione della base di calcolo del reddito,
in applicazione del principio del reddito netto. Ne consegue che dai redditi
lordi imponibili possono venir dedotti, nella misura in cui ciò è previsto da
una legge formale, i costi di acquisizione a tal fine sostenuti; il reddito
netto così determinato (riservate ulteriori deduzioni) costituisce la base di
calcolo dell’imposta. I redditi non imponibili sono per contro irrilevanti per
principio ai fini della determinazione della base di calcolo, ragione per cui
le spese che hanno comportato non danno diritto ad alcuna deduzione (cfr. la
sentenza del Tribunale federale del 10 agosto 2015 n. 2C_929/2014, in RDAF 2016
Considerandi
II 78 consid. 3.2).
La giurisprudenza ammette
un’eccezione per il caso in cui un immobile non possa essere abitato né ceduto
in locazione, a causa dello svolgimento di lavori di manutenzione. Sebbene non
vi sia un reddito imponibile, è comunque ammessa la deduzione delle spese di
manutenzione (DTF 133 II 287 consid. 3; inoltre Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad art. 32
LIFD, p. 944).
La deducibilità dei costi
sostenuti per gli immobili dipende pertanto direttamente dall’imposizione del
reddito che generano, ovvero sono deducibili unicamente quelle spese che dal
punto di vista economico e temporale hanno un nesso diretto ed immediato con
l’acquisizione di detto reddito (cfr. Lissi/Dini,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
4a ed., Basilea 2022, n. 16 ad art. 32 LIFD, p. 735).
La Camera di diritto
tributario ha, per esempio, escluso la deducibilità dal reddito imponibile,
quali spese di manutenzione, dei costi per la pulizia e la cura di un terreno
non edificato, che come tale non produceva alcun reddito (sentenza CDT n.
80.2016.127/ 128 del 31 agosto 2016, in RtiD I-2017 n. 8t).
4.3
Venendo al caso in
discussione, il ricorrente è proprietario dei mapp. n. __________ e __________
RFD di __________. Sul primo sorge la sua casa d’abitazione primaria, il
secondo è un terreno non edificato e non edificabile, in quanto vincolato quale
spazio libero di valore ambientale, che funge da giardino. L’unico
immobile che ha un reddito è il mapp. n. __________, cui il fisco ha attribuito
un valore locativo.
Le spese per la manutenzione
del giardino che sorge sul mapp. n. __________ non sono pertanto deducibili. Il
fatto che, secondo l’insorgente, i due fondi di sua proprietà costituiscano una
“unità fattuale ed economica”, non consente una diversa conclusione. Decisiva è
la circostanza che il mapp. n. __________ non produca alcun reddito imponibile.
5.
Visto l’esito del
ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: