80.2025.33
Procedura: ricorso, decisione che ha dichiarato irricevibile il reclamo per tardività, istanza di rettifica di errori di calcolo e di scrittura, competenza dell’autorità fiscale
3 aprile 2025Italiano6 min
l’IC (fr. 54'600.- determinante per l’aliquota) e in fr. 61'100.- per l’IFD (fr.
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Incarti n.
80.2025.33
80.2025.34
Lugano
3 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI 1 __________
RI 2 __________
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 febbraio 2025 contro la decisione del 24 gennaio 2025 in materia di IC
e IFD 2022.
Fatti
Fatti
A. Nella dichiarazione
d’imposta 2022, RI 2 e RI 1 hanno indicato un reddito imponibile di fr.
54'455.-.
B. Notificandogli la
tassazione IC e IFD 2022, con decisione del 6 settembre 2023 RS 1 (in seguito:
UT) ha commisurato il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 57'600.- per
l’IC (fr. 54'600.- determinante per l’aliquota) e in fr. 61'100.- per l’IFD (fr.
58'100.- determinante per l’aliquota). Rispetto alla dichiarazione presentata,
per quanto riguarda il calcolo del reddito imponibile, quantificato in fr. 54'600.-,
l’UT riduceva il reddito da titoli e capitali da fr. 203.- a fr. 103.-, e la
deduzione per “Spese professionale forfait coniuge” da fr. 1'500.- a fr. 1'250.-.
C. Con reclamo del 22
gennaio 2025 i contribuenti sostenevano che per una svista dell’UT non fossero
stati dedotti “gli oneri assicurativi obbligatori” chiedendo di voler riformare
la decisione di tassazione riconoscendo una deduzione di fr. 10'500.- a tale
titolo.
D. Con decisione del 24
gennaio 2024, l’UT dichiarava il reclamo irricevibile poiché tardivo.
E. Con ricorso alla
Camera di diritto tributario del 17 febbraio 2025, i contribuenti, ammettendo
la tardività del reclamo, invocano l’istituto della rettificazione degli errori
di calcolo e di scrittura dell‘art. 235 cpv. 1 LT, ribadendo la postulata
modifica della decisione. Evidenziano di aver indicato nella dichiarazione
d’imposte, al modulo 6, la deduzione richiesta omettendo, per una svista, di
riportarla nel modulo 1.
F. Con osservazioni del
21 febbraio 2025, l’UT rimanda alla motivazione della propria decisione su
reclamo.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1
L’autorità
resistente ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RI 2 e RI 1
ritenuto come, nonostante la decisione di tassazione 2022 fosse datata 6
settembre 2023, ed i relativi conguagli fossero stati pagati il 17 ottobre
2023, il ricorso fosse stato presentato solo il 22 gennaio 2025, senza addurre
alcun valido motivo di restituzione del termine.
2.2
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.
2.3
Ora, nel caso di specie è
assodato che la decisione di tassazione IC e IFD 2022 del 6 settembre 2023 sia
stata ricevuta dai contribuenti, i quali il 17 ottobre 2023 hanno pagato il
relativo conguaglio. Gli stessi ricorrenti hanno pure ammesso che il reclamo
presentato all’autorità fiscale non era tempestivo ma che “purtroppo il
controllo della decisione è avvenuto in maniera tardiva, il 22 gennaio 2024”.
2.4
Posto come il reclamo sia
manifestamente tardivo e che i ricorrenti non hanno addotto alcun impedimento
tale da giustificare la restituzione dei termini ai sensi degli art. 192 cpv. 5
LT e 133 cpv. 3 LIFD, la decisione impugnata si rivela conforme al diritto
applicabile.
3.
3.1.
Nel ricorso, tuttavia, i
contribuenti invocano per la prima volta l’istituto della rettificazione degli
errori di calcolo e di scrittura.
3.2
Secondo l’art. 235 cpv. 1
LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di calcolo e di
scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono
essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono
sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
Per errore va intesa
unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si
riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella
fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro
manuale contrapposto al lavoro intellettuale, cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed.,
Zurigo 2016, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1577; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed.,
Basilea 2017, n. 1 ad art. 150 LIFD, p. 1802 s). Sono in particolare
escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD,
le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono
cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame
(STF 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile
2007).
3.3
La competenza per la
rettificazione è attribuita dalla legge alla “autorità a cui sono sfuggiti” gli
errori da rettificare. La competenza per territorio, per materia e funzionale è
cioè della stessa autorità che ha adottato la decisione viziata dall’errore di
calcolo o di scrittura (Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,
n. 11 ad art. 150 LIFD, p. 2509 e dottrina citata).
Nel caso in esame,
l’errore di calcolo o di scrittura lamentato dagli insorgenti sarebbe contenuto
nella decisione di tassazione, notificata loro dall’RS 1. Ne consegue che anche
la competenza per un’eventuale rettifica di tale decisione è dello stesso
ufficio. La Camera di diritto tributario potrebbe pronunciarsi tutt’al più su
ricorso contro un’eventuale decisione negativa dell’autorità di tassazione. Gli
articoli 150 cpv. 2 LIFD e 235 cpv. 2 LT prevedono infatti che la
rettificazione di errori o la sua reiezione possano essere impugnate con gli
stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.
3.4
Nella misura in cui i
ricorrenti chiedono la rettifica della decisione di tassazione, il ricorso è
pertanto trasmesso all’RS 1, in base agli articoli 133 cpv. 2 LIFD e 192 cpv. 4
LT.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto, nella misura in cui è ricevibile. La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
§ Il
ricorso è trasmesso all’Ufficio di tassazione quale istanza di rettifica della
decisione di tassazione del 6 settembre 2023.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: