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Decisione

80.2025.33

Procedura: ricorso, decisione che ha dichiarato irricevibile il reclamo per tardività, istanza di rettifica di errori di calcolo e di scrittura, competenza dell’autorità fiscale

3 aprile 2025Italiano6 min

l’IC (fr. 54'600.- determinante per l’aliquota) e in fr. 61'100.- per l’IFD (fr.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.33

80.2025.34

Lugano

3 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI 1 __________

RI 2 __________

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 febbraio 2025 contro la decisione del 24 gennaio 2025 in materia di IC

e IFD 2022.

Fatti

Fatti

A. Nella dichiarazione

d’imposta 2022, RI 2 e RI 1 hanno indicato un reddito imponibile di fr.

54'455.-.

B. Notificandogli la

tassazione IC e IFD 2022, con decisione del 6 settembre 2023 RS 1 (in seguito:

UT) ha commisurato il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 57'600.- per

l’IC (fr. 54'600.- determinante per l’aliquota) e in fr. 61'100.- per l’IFD (fr.

58'100.- determinante per l’aliquota). Rispetto alla dichiarazione presentata,

per quanto riguarda il calcolo del reddito imponibile, quantificato in fr. 54'600.-,

l’UT riduceva il reddito da titoli e capitali da fr. 203.- a fr. 103.-, e la

deduzione per “Spese professionale forfait coniuge” da fr. 1'500.- a fr. 1'250.-.

C. Con reclamo del 22

gennaio 2025 i contribuenti sostenevano che per una svista dell’UT non fossero

stati dedotti “gli oneri assicurativi obbligatori” chiedendo di voler riformare

la decisione di tassazione riconoscendo una deduzione di fr. 10'500.- a tale

titolo.

D. Con decisione del 24

gennaio 2024, l’UT dichiarava il reclamo irricevibile poiché tardivo.

E. Con ricorso alla

Camera di diritto tributario del 17 febbraio 2025, i contribuenti, ammettendo

la tardività del reclamo, invocano l’istituto della rettificazione degli errori

di calcolo e di scrittura dell‘art. 235 cpv. 1 LT, ribadendo la postulata

modifica della decisione. Evidenziano di aver indicato nella dichiarazione

d’imposte, al modulo 6, la deduzione richiesta omettendo, per una svista, di

riportarla nel modulo 1.

F. Con osservazioni del

21 febbraio 2025, l’UT rimanda alla motivazione della propria decisione su

reclamo.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1

L’autorità

resistente ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da RI 2 e RI 1

ritenuto come, nonostante la decisione di tassazione 2022 fosse datata 6

settembre 2023, ed i relativi conguagli fossero stati pagati il 17 ottobre

2023, il ricorso fosse stato presentato solo il 22 gennaio 2025, senza addurre

alcun valido motivo di restituzione del termine.

2.2

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

2.3

Ora, nel caso di specie è

assodato che la decisione di tassazione IC e IFD 2022 del 6 settembre 2023 sia

stata ricevuta dai contribuenti, i quali il 17 ottobre 2023 hanno pagato il

relativo conguaglio. Gli stessi ricorrenti hanno pure ammesso che il reclamo

presentato all’autorità fiscale non era tempestivo ma che “purtroppo il

controllo della decisione è avvenuto in maniera tardiva, il 22 gennaio 2024”.

2.4

Posto come il reclamo sia

manifestamente tardivo e che i ricorrenti non hanno addotto alcun impedimento

tale da giustificare la restituzione dei termini ai sensi degli art. 192 cpv. 5

LT e 133 cpv. 3 LIFD, la decisione impugnata si rivela conforme al diritto

applicabile.

3.

3.1.

Nel ricorso, tuttavia, i

contribuenti invocano per la prima volta l’istituto della rettificazione degli

errori di calcolo e di scrittura.

3.2

Secondo l’art. 235 cpv. 1

LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di calcolo e di

scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato possono

essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono

sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.

Per errore va intesa

unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi imponibili.

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali disposizioni si

riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”, che sorgono nella

fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità che decide (lavoro

manuale contrapposto al lavoro intellettuale, cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed.,

Zurigo 2016, n. 4 ad art. 150 LIFD, p. 1577; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed.,

Basilea 2017, n. 1 ad art. 150 LIFD, p. 1802 s). Sono in particolare

escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150 cpv. 1 LIFD,

le correzioni che interessano il merito della decisione, che si riferiscono

cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla fattispecie in esame

(STF 2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile

2007).

3.3

La competenza per la

rettificazione è attribuita dalla legge alla “autorità a cui sono sfuggiti” gli

errori da rettificare. La competenza per territorio, per materia e funzionale è

cioè della stessa autorità che ha adottato la decisione viziata dall’errore di

calcolo o di scrittura (Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,

n. 11 ad art. 150 LIFD, p. 2509 e dottrina citata).

Nel caso in esame,

l’errore di calcolo o di scrittura lamentato dagli insorgenti sarebbe contenuto

nella decisione di tassazione, notificata loro dall’RS 1. Ne consegue che anche

la competenza per un’eventuale rettifica di tale decisione è dello stesso

ufficio. La Camera di diritto tributario potrebbe pronunciarsi tutt’al più su

ricorso contro un’eventuale decisione negativa dell’autorità di tassazione. Gli

articoli 150 cpv. 2 LIFD e 235 cpv. 2 LT prevedono infatti che la

rettificazione di errori o la sua reiezione possano essere impugnate con gli

stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza.

3.4

Nella misura in cui i

ricorrenti chiedono la rettifica della decisione di tassazione, il ricorso è

pertanto trasmesso all’RS 1, in base agli articoli 133 cpv. 2 LIFD e 192 cpv. 4

LT.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto, nella misura in cui è ricevibile. La tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto,

nella misura in cui è ricevibile.

§ Il

ricorso è trasmesso all’Ufficio di tassazione quale istanza di rettifica della

decisione di tassazione del 6 settembre 2023.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: