80.2025.35
Procedura: prescrizione del diritto di tassare, atto interruttivo, raccomandata dell’autorità al contribuente per interrompere la prescrizione
5 giugno 2025Italiano19 min
fiscale 2017, trasmessa all’autorità fiscale il 31 dicembre 2018, i coniugi __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.35
80.2025.36
Lugano
5 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 febbraio 2025 contro le decisioni del 22 gennaio 2025 in materia di IC
e IFD 2017 e 2018.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________),
coniugato, nei periodi fiscali 2017 e 2018 esercitava la professione di
avvocato.
B.
Periodo fiscale
2017
a.
Nella dichiarazione
fiscale 2017, trasmessa all’autorità fiscale il 31 dicembre 2018, i coniugi __________
dichiaravano un reddito imponibile di fr. 92'823.- e una sostanza di fr.
456'509.-.
b.
Con
lettera raccomandata del 18 novembre 2022, l’Ufficio di tassazione di __________
(di seguito UT) si rivolgeva ai contribuenti – in relazione alle decisioni di
tassazioni dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta 2017 –
indicando che l’accertamento fiscale per tale periodo era in corso e che la
relativa decisione sarebbe stata emessa “appena possibile”. Inoltre
venivano avvisati che la comunicazione ufficiale valeva quale “atto
interruttivo della prescrizione del diritto di tassare ai sensi dell’art. 193
cpv. 4 lett. a LT rispettivamente dell’art. 120 cpv. 3 lett. a
LIFD”.
c.
Con scritto 1°
dicembre 2022, __________ si rivolgeva all’autorità fiscale contestando la
validità dello scritto atto a interrompere la prescrizione del diritto di
tassare, appellandosi al fatto che non vi era motivo per procrastinare
l’emanazione della decisione per il 2017, “essendo similare a quella degli
anni precedenti e a quella degli anni a seguire, per di più a distanza di
quattro anni dalla presentazione del relativo modulo”. Il contribuente
avvertiva l’autorità fiscale del fatto che, se la decisione di tassazione fosse
pervenuta oltre il termine di legge, sarebbe stata tempestivamente contestata.
d.
Con decisione del 16
ottobre 2024, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2017,
commisurando il reddito imponibile in fr. 107'000.- per l’IC (fr. 111'200.- il
reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 104'900.- per l’IFD (fr.
109'000.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in
fr. 480'000.-.
C.
Periodo fiscale
2018
a.
Nella dichiarazione
fiscale 2018, trasmessa al fisco il 30 settembre 2019, i coniugi __________
facevano valere un reddito imponibile di fr. 87'300.- e una sostanza di fr.
458'331.-.
b.
Con lettera, trasmessa
tramite invio APlus del 28 novembre 2023, l’UT si rivolgeva ai contribuenti –
in relazione alle decisioni di tassazione dell’imposta cantonale e dell’imposta
federale diretta 2018 – indicando che l’accertamento fiscale per tale periodo
era in corso e che la relativa decisione sarebbe stata emessa “appena
possibile”. Inoltre venivano avvisati che la comunicazione ufficiale valeva
quale “atto interruttivo della prescrizione del diritto di tassare ai sensi
dell’art. 193 cpv. 4 lett. a LT rispettivamente dell’art. 120 cpv. 3
lett. a LIFD”.
c.
Con scritto 6 dicembre 2023,
__________ si rivolgeva all’autorità fiscale contestando la validità dello
scritto atto a interrompere la prescrizione del diritto di tassare,
appellandosi al fatto che non vi era motivo per procrastinare l’emanazione
della decisione per il 2018 “essendo similare a quella degli anni precedenti
e a quella degli anni a seguire, per di più a distanza di quattro anni dalla
presentazione del relativo modulo”. Il contribuente avvertiva l’autorità
fiscale del fatto che, se la decisione di tassazione fosse pervenuta oltre il
termine di legge, sarebbe stata tempestivamente contestata.
d.
Con decisione del
16 ottobre 2024, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2018,
commisurando il reddito imponibile in fr. 115'400.- per l’IC (fr. 122'800.- il
reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 112'300.- per l’IFD (fr. 119'500.-
il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 458'000.-.
D. Con unico reclamo del
4 novembre 2024, __________ censurava per entrambe le decisioni di tassazione,
2017 e 2018, l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare. Secondo il
ricorrente, per quanto concerneva l’anno 2017, la prescrizione del diritto di
tassare era intervenuta il 31 dicembre 2023. Il contribuente appellandosi alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 II 1 consid. 2), sosteneva che la
lettera del 18 novembre 2022, inviatagli dal fisco, non poteva costituire un
valido atto interruttivo della prescrizione. La stessa avrebbe costituito una
mera comunicazione atta a “prendere ingiustificatamente tempo”, in
quanto dopo la ricezione della stessa non erano stati effettuati ulteriori
accertamenti.
Analoga argomentazione
veniva esposta per il periodo fiscale 2018, in relazione al quale secondo il
contribuente il termine di prescrizione del diritto di tassare sarebbe giunto a
scadenza il 30 settembre 2024.
E. Con due decisioni del
22 gennaio 2025, il fisco ha respinto il reclamo del contribuente, argomentando
che “dottrina e giurisprudenza ritengono valido quale atto interruttivo
della prescrizione qualsiasi comunicazione ufficiale che preannuncia
semplicemente l’emissione della decisione di tassazione successivamente allo
scopo di interrompere la prescrizione, in quanto tale comunicazione porta a
conoscenza del contribuente la volontà dell’autorità fiscale di proseguire il
suo lavoro in vista della concretizzazione del credito fiscale”.
Di conseguenza, la
decisione di tassazione per il periodo fiscale 2017, intimata il 16 ottobre
2024, rispettava il termine di prescrizione del diritto di tassare, poiché un
nuovo termine di 5 anni aveva iniziato a decorrere dalla comunicazione del 18
novembre 2022. Per il periodo fiscale 2018, la comunicazione del 28 novembre
2023 costituiva un valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di
tassare e il nuovo termine di prescrizione di 5 anni non era giunto ancora a
scadenza nel momento in cui era stata emanata la decisione di tassazione.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dall’avv. __________,
impugna le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2017 e 2018, invocando
per entrambe l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare. A suo avviso, l’evento
alla base dell’art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD dovrebbe avere una
motivazione diversa dal semplice procrastinarsi del termine prescrittivo.
Altrimenti il diritto di tassare sarebbe potenzialmente sine die, salvo
l’avverarsi della prescrizione assoluta.
Secondo il ricorrente,
l’onere della prova, in merito al verificarsi di un atto interruttivo, spetta
all’autorità fiscale.
Il modo in cui si devono
computare i termini non sarebbe espressamente disciplinato dagli articoli 121
LIFD e in dottrina sarebbe stata espressa l’opinione secondo cui l’art. 133
LIFD tornerebbe applicabile a tutti i termini stabiliti dalla LIFD. Inoltre,
secondo la dottrina più recente e la giurisprudenza del Tribunale federale, in
caso di mancanza di norme esplicite, esigenze di chiarezza e certezza del
diritto suggerirebbero l’applicazione analogica degli artt. 132 e 77 CO.
Sicché il termine di
prescrizione del diritto di tassare sarebbe giunto a scadenza, per il 2017, il
31 dicembre 2023 e, per il 2018, il 30 settembre 2024. Le comunicazioni
ricevute non potrebbero rappresentare, secondo il ricorrente, che si appella
alla DTF 126 II 1, valide interruzioni del diritto di tassare.
Da ultimo, rileva che i
contribuenti avrebbero tutto il diritto di ricevere le notifiche fiscali in
tempi ragionevoli, alfine di rispettare il principio dell’imposizione secondo
la capacità contributiva (art. 127 Cost). Trasmettere le decisioni di
tassazione a quasi un decennio di distanza – con situazioni economiche e
finanziarie totalmente mutate – potrebbe creare loro un serio nocumento. Ciò
configurerebbe, da parte dell’UT di Lugano, anche un abuso di diritto,
segnatamente una violazione del divieto d’arbitrio, ex
art. 9 Cost.
__________ postula infine
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
G. Con osservazioni 24
febbraio 2025, il fisco chiede la conferma delle decisioni impugnate,
aggiungendo che, diversamente da quanto risulta dal ricorso, la procedura di
accertamento relativa ai contribuenti non può essere considerata di semplice
evasione, ponendo mente al fatto che, già con lettera del 6 aprile 2022, l’avv.
__________, che rappresentava l’avv. __________, aveva esposto le problematiche
di natura penale, di pubblico dominio, che potevano essere rilevanti anche dal
punto di vista fiscale.
Diritto
1. Censurata, nel caso
di specie è l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare, per entrambi i
periodi sub judice. In particolare il ricorrente ritiene che, le
comunicazioni effettuate dal fisco non costituiscano valide interruzioni della
prescrizione diritto di tassare.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 120 cpv. 1
LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si
prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.
Con l’interruzione (cfr.
art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo
termine di prescrizione. Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in
quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193
cpv. 5 LT).
2.2
Un nuovo termine di
prescrizione decorre, in primo luogo, con ogni atto ufficiale inteso
all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente
o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art.
193.
cpv. 4 lett. a LT).
Ciò si verifica in
particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla
determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o
una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a
conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale, come
pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del termine di
prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).
2.3
Il Tribunale federale si è
già espresso in più occasioni stabilendo quali atti - comunicati al contribuente
o al corresponsabile d’imposta - potessero essere considerati interruttivi
della prescrizione del diritto di tassare (cfr. Beusch/Brunner,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,
n. 46 ad art. 120 LIFD; Locher,
Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2018, n. 33-34 ad art. 120
LIFD; Rostetter, Die Verjährung im
Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern,
2019, p. 126). Si citano a titolo esemplificativo:
·
l’invio dello formulario della dichiarazione d’imposta con la
richiesta di ritornarlo firmato (DTF 137 I 273, consid. 3.4.1.);
·
la comunicazione secondo cui la decisione fiscale giungerà in un
momento successivo (DTF 126 II 1 consid. 2; DTF 142 II 182 consid. 3.2.);
·
la citazione e l’audizione del contribuente;
·
le richieste di completazione degli allegati alla dichiarazione
fiscale.
3.
3.1.
Per gli articoli 120 cpv.
3.
lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre
parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del
contribuente o del corresponsabile d’imposta.
3.2
La
dottrina (in particolare Beusch)
ritiene che l’interruzione della prescrizione possa avvenire con qualsiasi
tipologia di dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del
contribuente, oppure del responsabile solidale dell’imposta.
Per dichiarazione non si
deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del
debitore, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona
fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi
rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una richiesta di condono o di
dilazione.
Per quanto riguarda la
posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i
medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.
A livello procedurale ci
si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.
Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione
incomba all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un
verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure
un’e-mail (Beusch, Der Untergang
der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 s. e riferimenti ivi citati in
particolare Beusch, Kommentar
VStG, 2a ed., Basilea 2012, n. 18 ad art. 17 LIP; Beusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di],
Kommentar DBG, n. 43 ad art. 120 LIFD).
3.3
Per quanto riguarda, in
particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da
parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto
interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale
federale in una sentenza del 30 gennaio 2019 (n. 2C_884/2018).
In particolare l’Alta
Corte si è soffermata su una differenza, che intercorre fra la formulazione
degli art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 LAID, da una parte, e dell’art.
135.
CO, dall’altra.
Nei rapporti contrattuali,
l’art. 135 cpv. 1 CO ammette che il riconoscimento del credito possa avvenire
anche in modo non «esplicito». Si considera interruttivo della prescrizione
ogni comportamento del debitore, che in buona fede il creditore può
interpretare come una conferma dell’obbligazione giuridica. Determinante è il
punto di vista del creditore, per cui occorre tener conto delle circostanze del
caso specifico.
Siccome nell’ambito delle
imposte dirette la manifestazione di volontà deve invece essere «esplicita», si
deve esigere che non solo l’autorità di tassazione (quale rappresentante del
creditore), ma anche il contribuente siano del parere che quell’atto implichi
il riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito d’imposta. Il
riconoscimento del credito d’imposta non deve, come indicato, poter avvenire in
modo inaspettato e involontario (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019
B 92.9 n. 13 consid. 2.2.6; v. anche RtiD II-2020 p. 763).
Tenuto conto delle considerazioni
che precedono, il Tribunale federale ha ritenuto di dover riesaminare la
propria giurisprudenza, risalente a prima che fosse introdotto il requisito del
carattere «esplicito» del riconoscimento. Era stato in particolar modo deciso
che la presentazione (incondizionata) della dichiarazione d’imposta da parte
del contribuente poteva essere sufficiente per interrompere il decorso del
termine di prescrizione, poiché in tal modo si verificava il «riconoscimento
del credito d’imposta» (DTF 90 I 18 consid. 2b). Alla luce degli articoli 120
cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID, l’Alta Corte ha dunque precisato
che la presentazione della dichiarazione d’imposta in quanto tale non basta
senz’altro a fungere da riconoscimento esplicito del credito d’imposta. Ad
esempio, se un contribuente o un corresponsabile d’imposta ritorna la
dichiarazione d’imposta senza completarla affatto, ciò non basta certamente a
interrompere la prescrizione. Non è l’atto in sé di inoltrare la dichiarazione
d’imposta a costituire un «riconoscimento esplicito» del credito d’imposta, bensì
il contenuto della dichiarazione. Secondo il diritto vigente, una dichiarazione
d’imposta interrompe il termine di prescrizione solo se è stata compilata e
presentata senza riserve. In questo caso, l’atto del contribuente o del
corresponsabile d’imposta si presenta in modo tale che, da un lato, deve
oggettivamente essere considerato un riconoscimento espresso del debito
d’imposta risultante dalla dichiarazione anche se non ancora definito nel suo
ammontare e, dall’altro, non può essere soggettivamente compreso altrimenti
dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B
92.9
n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD II-2020 p. 764).
3.4
Più in generale, nella
stessa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per quanto debba essere
«esplicito», non si richiede tuttavia che il riconoscimento del debito
d’imposta venga verbalizzato in questi termini (esempio: «Con la presente
riconosco il credito d’imposta che risulta dal reddito che ho dichiarato»).
La legge non esige niente del genere. Tuttavia, diversamente da quanto previsto
dall’art. 135 cpv. 1 CO, la manifestazione di volontà deve essere formulata in
modo esplicito, il che significa che in generale il contribuente o il
corresponsabile d’imposta può esprimere la propria volontà di interrompere solo
con un atto che si inserisce nel contesto dell’adempimento dei suoi obblighi
procedurali. Semplici atti concludenti non possono essere considerati
«espliciti» (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid.
2.2.9; v. anche RtiD II-2020 p. 765).
Nel caso esaminato dal
Tribunale federale, due e-mail, inviate all’autorità di tassazione dal
contribuente dopo l’inoltro della dichiarazione d’imposta sono state
considerate come un riconoscimento «esplicito» del credito fiscale. Con la
prima, il rappresentante del contribuente aveva chiesto di attendere con la
tassazione, poiché la dichiarazione d’imposta sarebbe stata completata; con la
seconda, veniva prodotta documentazione integrativa. Le e-mail in questione,
secondo l’Alta Corte, hanno quindi avuto l’effetto di interrompere il decorso
della prescrizione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13
consid. 3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.).
4.
La prescrizione non
decorre o è sospesa inoltre durante una procedura di reclamo, di ricorso o di
revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a
LT). Il tempo che trascorre durante queste procedure non viene considerato nel
calcolo del termine di prescrizione. Il termine ricomincia a decorrere a
partire dal momento in cui il motivo di sospensione viene meno. La sospensione
durante le procedure – perlomeno per quella di ricorso – si spiega per il fatto
che l’autorità fiscale non ha più la conduzione del procedimento e non può, di
conseguenza, far avanzare la tassazione (Masmejean-Fey/Vianin,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ed., Basilea 2017, n. 11 s. ad art. 120 LIFD, p. 1620).
5.
5.1.
Venendo al caso in esame,
per quanto concerne il periodo fiscale 2017, un primo atto interruttivo della
prescrizione del diritto di tassare è stato compiuto dallo stesso contribuente,
con l’inoltro, il 31 dicembre 2018, della dichiarazione fiscale compilata. Un
nuovo termine di 5 anni è pertanto iniziato nuovamente a decorrere da questa
data (in merito al calcolo del termine Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 24 ad art. 120 LIFD).
Con missiva del 18
novembre 2022, tramite invio raccomandato, l’autorità fiscale si è rivolta al contribuente
indicando espressamente che l’accertamento fiscale era ancora in corso e che
una decisione fiscale (sia per l’IC che per l’IFD 2017) sarebbe stata emanata
appena possibile. Veniva inoltre chiarito che scopo della comunicazione era
quello di interrompere la prescrizione del diritto di tassare, facendo pure
riferimento alle pertinenti normative fiscali.
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2018 invece, la tassazione fiscale, compilata è stata trasmessa
il 30 settembre 2019, facendo così decorrere un nuovo termine di 5 anni a
partire da tale momento. Successivamente, e meglio il 28 novembre 2023,
l’autorità fiscale ha comunicato al contribuente che l’accertamento fiscale era
ancora in corso e che, una decisione fiscale (sia per l’IC che per l’IFD 2018)
sarebbe stata emanata appena possibile. Come per il periodo fiscale precedente,
gli veniva inoltre chiarito che scopo della comunicazione era quello di
interrompere la prescrizione del diritto di tassare, facendo pure riferimento
alle pertinenti normative fiscali.
5.2
Orbene, il Tribunale
federale nella sentenza 2C_174/2022 del 31 marzo 2022 (consid. 3.2.2.) ha
ancora una volta ribadito che, per interrompere il decorso della prescrizione
del diritto di tassare, è sufficiente una comunicazione scritta da parte
dell’autorità fiscale, con la quale preannuncia che verrà successivamente
emanata una decisione fiscale e dalla quale traspare che scopo della stessa è
quello di interrompere la prescrizione del diritto di tassare (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit.,
n. 11 ad art. 120 LIFD).
5.3
Nel caso concreto, appare
manifesto che, per entrambi i periodi fiscali, il fisco si è rivolto ai
contribuenti con separate comunicazioni trasmesse, rispettivamente per raccomandata
e per posta APlus, ricevute entrambe da __________, con le quali gli veniva
comunicato sia che era intenzione dell’autorità fiscale emanare delle decisioni
fiscali sia che gli scritti valevano quali atti interruttivi della
prescrizione. Motivo per il quale, rispettivamente dal 18 novembre 2022 e dal
28.
novembre 2023, hanno iniziato a decorrere nuovi termini quinquennali.
Sicché, diversamente da
quanto sostenuto dal ricorrente, al momento della notificazione delle decisioni
di tassazione 2017 e 2018, avvenute entrambe il 16 ottobre 2024, la
prescrizione del diritto di tassare non era pacificamente ancora sopraggiunta.
5.4
Non val la pena attardarsi
sulle critiche mosse da __________ circa l’operato e la lentezza dell’autorità
fiscale nell’emanare le decisioni fiscali: come ben osservato da parte dell’UT,
l’avv. __________, con scritto del 6 aprile 2022, aveva espressamente
comunicato la particolare situazione nella quale si trovava il contribuente,
ossia che era in stato di arresto dal 2021. Ora, giustamente l’autorità fiscale
ha precisato che tale circostanza, “peraltro di dominio pubblico”, era
potenzialmente rilevante anche dal punto di vista fiscale. A ciò va aggiunto
che il ricorrente neppure ha presentato – in questo lasso di tempo – un ricorso
per denegata giustizia ex
art. 29 cpv. 1 Cost. né ha sollecitato la
notificazione delle decisioni di tassazione.
6.
6.1.
__________ formula infine
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
6.2
Giusta l'art. 29 cpv. 3
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia
necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi
prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le
probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso (DTF 138 III 217 consid.
2.2.4
pag. 218; 133 III 614 consid. 5
pag. 616; sentenza 5A_420/2011 del 23 marzo 2012 consid. 3.3).
6.3
L'esistenza di sufficienti
probabilità di successo va esaminata in maniera sommaria, in base alla
situazione al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid.
2.2.4
pag. 218; 133 III 614 consid.
5.
pag. 616). In questo contesto, l'autorità competente dispone di un potere di
apprezzamento sul quale il Tribunale federale interviene solo con riserbo, e
segnatamente quando: l'istanza inferiore si è scostata da principi
riconosciuti; ha tenuto conto di aspetti che non giocavano alcun ruolo; oppure
ha tralasciato di esaminarne altri, che avrebbe dovuto considerare (sentenze
4A_469/2009 del 17 novembre 2009 consid. 2.1 e 4A_336/2008 del 2 settembre 2008
consid. 2.1 con ulteriori rinvii).
6.4
Ora, nel caso concreto,
l’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, presentata
contestualmente al gravame, va parimenti respinta, in quanto il ricorso
appariva sin dall’inizio privo di probabilità di successo, ritenuto come la
giurisprudenza del Tribunale federale sia chiara in relazione alla portata
degli atti interruttivi della prescrizione del diritto di tassare (cfr. la
sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.1
con riferimenti).
7.
Il ricorso è
respinto. L’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è
respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: