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Decisione

80.2025.35

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, atto interruttivo, raccomandata dell’autorità al contribuente per interrompere la prescrizione

5 giugno 2025Italiano19 min

fiscale 2017, trasmessa all’autorità fiscale il 31 dicembre 2018, i coniugi __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.35

80.2025.36

Lugano

5 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 febbraio 2025 contro le decisioni del 22 gennaio 2025 in materia di IC

e IFD 2017 e 2018.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________),

coniugato, nei periodi fiscali 2017 e 2018 esercitava la professione di

avvocato.

B.

Periodo fiscale

2017

a.

Nella dichiarazione

fiscale 2017, trasmessa all’autorità fiscale il 31 dicembre 2018, i coniugi __________

dichiaravano un reddito imponibile di fr. 92'823.- e una sostanza di fr.

456'509.-.

b.

Con

lettera raccomandata del 18 novembre 2022, l’Ufficio di tassazione di __________

(di seguito UT) si rivolgeva ai contribuenti – in relazione alle decisioni di

tassazioni dell’imposta cantonale e dell’imposta federale diretta 2017 –

indicando che l’accertamento fiscale per tale periodo era in corso e che la

relativa decisione sarebbe stata emessa “appena possibile”. Inoltre

venivano avvisati che la comunicazione ufficiale valeva quale “atto

interruttivo della prescrizione del diritto di tassare ai sensi dell’art. 193

cpv. 4 lett. a LT rispettivamente dell’art. 120 cpv. 3 lett. a

LIFD”.

c.

Con scritto 1°

dicembre 2022, __________ si rivolgeva all’autorità fiscale contestando la

validità dello scritto atto a interrompere la prescrizione del diritto di

tassare, appellandosi al fatto che non vi era motivo per procrastinare

l’emanazione della decisione per il 2017, “essendo similare a quella degli

anni precedenti e a quella degli anni a seguire, per di più a distanza di

quattro anni dalla presentazione del relativo modulo”. Il contribuente

avvertiva l’autorità fiscale del fatto che, se la decisione di tassazione fosse

pervenuta oltre il termine di legge, sarebbe stata tempestivamente contestata.

d.

Con decisione del 16

ottobre 2024, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2017,

commisurando il reddito imponibile in fr. 107'000.- per l’IC (fr. 111'200.- il

reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 104'900.- per l’IFD (fr.

109'000.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in

fr. 480'000.-.

C.

Periodo fiscale

2018

a.

Nella dichiarazione

fiscale 2018, trasmessa al fisco il 30 settembre 2019, i coniugi __________

facevano valere un reddito imponibile di fr. 87'300.- e una sostanza di fr.

458'331.-.

b.

Con lettera, trasmessa

tramite invio APlus del 28 novembre 2023, l’UT si rivolgeva ai contribuenti –

in relazione alle decisioni di tassazione dell’imposta cantonale e dell’imposta

federale diretta 2018 – indicando che l’accertamento fiscale per tale periodo

era in corso e che la relativa decisione sarebbe stata emessa “appena

possibile”. Inoltre venivano avvisati che la comunicazione ufficiale valeva

quale “atto interruttivo della prescrizione del diritto di tassare ai sensi

dell’art. 193 cpv. 4 lett. a LT rispettivamente dell’art. 120 cpv. 3

lett. a LIFD”.

c.

Con scritto 6 dicembre 2023,

__________ si rivolgeva all’autorità fiscale contestando la validità dello

scritto atto a interrompere la prescrizione del diritto di tassare,

appellandosi al fatto che non vi era motivo per procrastinare l’emanazione

della decisione per il 2018 “essendo similare a quella degli anni precedenti

e a quella degli anni a seguire, per di più a distanza di quattro anni dalla

presentazione del relativo modulo”. Il contribuente avvertiva l’autorità

fiscale del fatto che, se la decisione di tassazione fosse pervenuta oltre il

termine di legge, sarebbe stata tempestivamente contestata.

d.

Con decisione del

16 ottobre 2024, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2018,

commisurando il reddito imponibile in fr. 115'400.- per l’IC (fr. 122'800.- il

reddito determinante per l’aliquota) e in fr. 112'300.- per l’IFD (fr. 119'500.-

il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 458'000.-.

D. Con unico reclamo del

4 novembre 2024, __________ censurava per entrambe le decisioni di tassazione,

2017 e 2018, l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare. Secondo il

ricorrente, per quanto concerneva l’anno 2017, la prescrizione del diritto di

tassare era intervenuta il 31 dicembre 2023. Il contribuente appellandosi alla

giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 126 II 1 consid. 2), sosteneva che la

lettera del 18 novembre 2022, inviatagli dal fisco, non poteva costituire un

valido atto interruttivo della prescrizione. La stessa avrebbe costituito una

mera comunicazione atta a “prendere ingiustificatamente tempo”, in

quanto dopo la ricezione della stessa non erano stati effettuati ulteriori

accertamenti.

Analoga argomentazione

veniva esposta per il periodo fiscale 2018, in relazione al quale secondo il

contribuente il termine di prescrizione del diritto di tassare sarebbe giunto a

scadenza il 30 settembre 2024.

E. Con due decisioni del

22 gennaio 2025, il fisco ha respinto il reclamo del contribuente, argomentando

che “dottrina e giurisprudenza ritengono valido quale atto interruttivo

della prescrizione qualsiasi comunicazione ufficiale che preannuncia

semplicemente l’emissione della decisione di tassazione successivamente allo

scopo di interrompere la prescrizione, in quanto tale comunicazione porta a

conoscenza del contribuente la volontà dell’autorità fiscale di proseguire il

suo lavoro in vista della concretizzazione del credito fiscale”.

Di conseguenza, la

decisione di tassazione per il periodo fiscale 2017, intimata il 16 ottobre

2024, rispettava il termine di prescrizione del diritto di tassare, poiché un

nuovo termine di 5 anni aveva iniziato a decorrere dalla comunicazione del 18

novembre 2022. Per il periodo fiscale 2018, la comunicazione del 28 novembre

2023 costituiva un valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di

tassare e il nuovo termine di prescrizione di 5 anni non era giunto ancora a

scadenza nel momento in cui era stata emanata la decisione di tassazione.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, rappresentato dall’avv. __________,

impugna le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2017 e 2018, invocando

per entrambe l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare. A suo avviso, l’evento

alla base dell’art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD dovrebbe avere una

motivazione diversa dal semplice procrastinarsi del termine prescrittivo.

Altrimenti il diritto di tassare sarebbe potenzialmente sine die, salvo

l’avverarsi della prescrizione assoluta.

Secondo il ricorrente,

l’onere della prova, in merito al verificarsi di un atto interruttivo, spetta

all’autorità fiscale.

Il modo in cui si devono

computare i termini non sarebbe espressamente disciplinato dagli articoli 121

LIFD e in dottrina sarebbe stata espressa l’opinione secondo cui l’art. 133

LIFD tornerebbe applicabile a tutti i termini stabiliti dalla LIFD. Inoltre,

secondo la dottrina più recente e la giurisprudenza del Tribunale federale, in

caso di mancanza di norme esplicite, esigenze di chiarezza e certezza del

diritto suggerirebbero l’applicazione analogica degli artt. 132 e 77 CO.

Sicché il termine di

prescrizione del diritto di tassare sarebbe giunto a scadenza, per il 2017, il

31 dicembre 2023 e, per il 2018, il 30 settembre 2024. Le comunicazioni

ricevute non potrebbero rappresentare, secondo il ricorrente, che si appella

alla DTF 126 II 1, valide interruzioni del diritto di tassare.

Da ultimo, rileva che i

contribuenti avrebbero tutto il diritto di ricevere le notifiche fiscali in

tempi ragionevoli, alfine di rispettare il principio dell’imposizione secondo

la capacità contributiva (art. 127 Cost). Trasmettere le decisioni di

tassazione a quasi un decennio di distanza – con situazioni economiche e

finanziarie totalmente mutate – potrebbe creare loro un serio nocumento. Ciò

configurerebbe, da parte dell’UT di Lugano, anche un abuso di diritto,

segnatamente una violazione del divieto d’arbitrio, ex

art. 9 Cost.

__________ postula infine

l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

G. Con osservazioni 24

febbraio 2025, il fisco chiede la conferma delle decisioni impugnate,

aggiungendo che, diversamente da quanto risulta dal ricorso, la procedura di

accertamento relativa ai contribuenti non può essere considerata di semplice

evasione, ponendo mente al fatto che, già con lettera del 6 aprile 2022, l’avv.

__________, che rappresentava l’avv. __________, aveva esposto le problematiche

di natura penale, di pubblico dominio, che potevano essere rilevanti anche dal

punto di vista fiscale.

Diritto

1. Censurata, nel caso

di specie è l’intervenuta prescrizione del diritto di tassare, per entrambi i

periodi sub judice. In particolare il ricorrente ritiene che, le

comunicazioni effettuate dal fisco non costituiscano valide interruzioni della

prescrizione diritto di tassare.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 120 cpv. 1

LIFD, come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare si

prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale.

Con l’interruzione (cfr.

art. 120 cpv. 3 LIFD e 193 cpv. 4 LT; cfr. art. 137 CO) decorre un nuovo

termine di prescrizione. Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in

quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art. 193

cpv. 5 LT).

2.2

Un nuovo termine di

prescrizione decorre, in primo luogo, con ogni atto ufficiale inteso

all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente

o al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art.

193.

cpv. 4 lett. a LT).

Ciò si verifica in

particolar modo quando l’autorità adotta una misura finalizzata alla

determinazione o all’incasso del credito fiscale e ne informa il contribuente o

una persona che è responsabile solidale dell’imposta. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, tutte le misure delle autorità, che sono portate a

conoscenza del contribuente e che mirano alla riscossione del credito fiscale, come

pure le semplici lettere o ingiunzioni, interrompono il decorso del termine di

prescrizione (DTF 139 I 64 consid. 3.3; DTF 137 I 273 consid. 3.4.3).

2.3

Il Tribunale federale si è

già espresso in più occasioni stabilendo quali atti - comunicati al contribuente

o al corresponsabile d’imposta - potessero essere considerati interruttivi

della prescrizione del diritto di tassare (cfr. Beusch/Brunner,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,

n. 46 ad art. 120 LIFD; Locher,

Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2018, n. 33-34 ad art. 120

LIFD; Rostetter, Die Verjährung im

Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern,

2019, p. 126). Si citano a titolo esemplificativo:

·

l’invio dello formulario della dichiarazione d’imposta con la

richiesta di ritornarlo firmato (DTF 137 I 273, consid. 3.4.1.);

·

la comunicazione secondo cui la decisione fiscale giungerà in un

momento successivo (DTF 126 II 1 consid. 2; DTF 142 II 182 consid. 3.2.);

·

la citazione e l’audizione del contribuente;

·

le richieste di completazione degli allegati alla dichiarazione

fiscale.

3.

3.1.

Per gli articoli 120 cpv.

3.

lett. b LIFD e 193 cpv. 4 LT, un nuovo termine di prescrizione decorre

parimenti con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del

contribuente o del corresponsabile d’imposta.

3.2

La

dottrina (in particolare Beusch)

ritiene che l’interruzione della prescrizione possa avvenire con qualsiasi

tipologia di dichiarazione di riconoscimento del debito fiscale da parte del

contribuente, oppure del responsabile solidale dell’imposta.

Per dichiarazione non si

deve intendere unicamente l’espresso riconoscimento di debito da parte del

debitore, ma ogni tipo di comportamento, che, secondo i principi della buona

fede, possa essere interpretato come conferma dell’obbligo fiscale. Vi

rientrano dei pagamenti anche parziali oppure una richiesta di condono o di

dilazione.

Per quanto riguarda la

posizione del contribuente, i motivi d’interruzione della prescrizione sono i

medesimi che valgono anche nell’ambito del diritto privato.

A livello procedurale ci

si deve chiedere in che forma il contribuente deve attuare tale dichiarazione.

Posto come l’onere della prova in merito all’interruzione della prescrizione

incomba all’autorità, quale atto interruttivo può anche essere sufficiente un

verbale che riprende una dichiarazione orale rilasciata dal contribuente oppure

un’e-mail (Beusch, Der Untergang

der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 298 s. e riferimenti ivi citati in

particolare Beusch, Kommentar

VStG, 2a ed., Basilea 2012, n. 18 ad art. 17 LIP; Beusch, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar DBG, n. 43 ad art. 120 LIFD).

3.3

Per quanto riguarda, in

particolar modo, la questione se l’inoltro della dichiarazione d’imposta da

parte del contribuente possa configurare a tutti gli effetti un atto

interruttivo della prescrizione, la stessa è stata affrontata dal Tribunale

federale in una sentenza del 30 gennaio 2019 (n. 2C_884/2018).

In particolare l’Alta

Corte si è soffermata su una differenza, che intercorre fra la formulazione

degli art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD e 47 LAID, da una parte, e dell’art.

135.

CO, dall’altra.

Nei rapporti contrattuali,

l’art. 135 cpv. 1 CO ammette che il riconoscimento del credito possa avvenire

anche in modo non «esplicito». Si considera interruttivo della prescrizione

ogni comportamento del debitore, che in buona fede il creditore può

interpretare come una conferma dell’obbligazione giuridica. Determinante è il

punto di vista del creditore, per cui occorre tener conto delle circostanze del

caso specifico.

Siccome nell’ambito delle

imposte dirette la manifestazione di volontà deve invece essere «esplicita», si

deve esigere che non solo l’autorità di tassazione (quale rappresentante del

creditore), ma anche il contribuente siano del parere che quell’atto implichi

il riconoscimento dell’esistenza e dell’ammontare del credito d’imposta. Il

riconoscimento del credito d’imposta non deve, come indicato, poter avvenire in

modo inaspettato e involontario (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019

B 92.9 n. 13 consid. 2.2.6; v. anche RtiD II-2020 p. 763).

Tenuto conto delle considerazioni

che precedono, il Tribunale federale ha ritenuto di dover riesaminare la

propria giurisprudenza, risalente a prima che fosse introdotto il requisito del

carattere «esplicito» del riconoscimento. Era stato in particolar modo deciso

che la presentazione (incondizionata) della dichiarazione d’imposta da parte

del contribuente poteva essere sufficiente per interrompere il decorso del

termine di prescrizione, poiché in tal modo si verificava il «riconoscimento

del credito d’imposta» (DTF 90 I 18 consid. 2b). Alla luce degli articoli 120

cpv. 3 lett. b LIFD e 47 cpv. 1 LAID, l’Alta Corte ha dunque precisato

che la presentazione della dichiarazione d’imposta in quanto tale non basta

senz’altro a fungere da riconoscimento esplicito del credito d’imposta. Ad

esempio, se un contribuente o un corresponsabile d’imposta ritorna la

dichiarazione d’imposta senza completarla affatto, ciò non basta certamente a

interrompere la prescrizione. Non è l’atto in sé di inoltrare la dichiarazione

d’imposta a costituire un «riconoscimento esplicito» del credito d’imposta, bensì

il contenuto della dichiarazione. Secondo il diritto vigente, una dichiarazione

d’imposta interrompe il termine di prescrizione solo se è stata compilata e

presentata senza riserve. In questo caso, l’atto del contribuente o del

corresponsabile d’imposta si presenta in modo tale che, da un lato, deve

oggettivamente essere considerato un riconoscimento espresso del debito

d’imposta risultante dalla dichiarazione anche se non ancora definito nel suo

ammontare e, dall’altro, non può essere soggettivamente compreso altrimenti

dall’autorità di tassazione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B

92.9

n. 13 consid. 2.2.7; v. anche RtiD II-2020 p. 764).

3.4

Più in generale, nella

stessa pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che, per quanto debba essere

«esplicito», non si richiede tuttavia che il riconoscimento del debito

d’imposta venga verbalizzato in questi termini (esempio: «Con la presente

riconosco il credito d’imposta che risulta dal reddito che ho dichiarato»).

La legge non esige niente del genere. Tuttavia, diversamente da quanto previsto

dall’art. 135 cpv. 1 CO, la manifestazione di volontà deve essere formulata in

modo esplicito, il che significa che in generale il contribuente o il

corresponsabile d’imposta può esprimere la propria volontà di interrompere solo

con un atto che si inserisce nel contesto dell’adempimento dei suoi obblighi

procedurali. Semplici atti concludenti non possono essere considerati

«espliciti» (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13 consid.

2.2.9; v. anche RtiD II-2020 p. 765).

Nel caso esaminato dal

Tribunale federale, due e-mail, inviate all’autorità di tassazione dal

contribuente dopo l’inoltro della dichiarazione d’imposta sono state

considerate come un riconoscimento «esplicito» del credito fiscale. Con la

prima, il rappresentante del contribuente aveva chiesto di attendere con la

tassazione, poiché la dichiarazione d’imposta sarebbe stata completata; con la

seconda, veniva prodotta documentazione integrativa. Le e-mail in questione,

secondo l’Alta Corte, hanno quindi avuto l’effetto di interrompere il decorso

della prescrizione (DTF 145 II 130 = RF 74/2019 p. 314 = StE 2019 B 92.9 n. 13

consid. 3.2.3; v. anche RtiD II-2020 p. 766 s.).

4.

La prescrizione non

decorre o è sospesa inoltre durante una procedura di reclamo, di ricorso o di

revisione (art. 120 cpv. 2 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a

LT). Il tempo che trascorre durante queste procedure non viene considerato nel

calcolo del termine di prescrizione. Il termine ricomincia a decorrere a

partire dal momento in cui il motivo di sospensione viene meno. La sospensione

durante le procedure – perlomeno per quella di ricorso – si spiega per il fatto

che l’autorità fiscale non ha più la conduzione del procedimento e non può, di

conseguenza, far avanzare la tassazione (Masmejean-Fey/Vianin,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 11 s. ad art. 120 LIFD, p. 1620).

5.

5.1.

Venendo al caso in esame,

per quanto concerne il periodo fiscale 2017, un primo atto interruttivo della

prescrizione del diritto di tassare è stato compiuto dallo stesso contribuente,

con l’inoltro, il 31 dicembre 2018, della dichiarazione fiscale compilata. Un

nuovo termine di 5 anni è pertanto iniziato nuovamente a decorrere da questa

data (in merito al calcolo del termine Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4a ed., Zurigo 2023, n. 24 ad art. 120 LIFD).

Con missiva del 18

novembre 2022, tramite invio raccomandato, l’autorità fiscale si è rivolta al contribuente

indicando espressamente che l’accertamento fiscale era ancora in corso e che

una decisione fiscale (sia per l’IC che per l’IFD 2017) sarebbe stata emanata

appena possibile. Veniva inoltre chiarito che scopo della comunicazione era

quello di interrompere la prescrizione del diritto di tassare, facendo pure

riferimento alle pertinenti normative fiscali.

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2018 invece, la tassazione fiscale, compilata è stata trasmessa

il 30 settembre 2019, facendo così decorrere un nuovo termine di 5 anni a

partire da tale momento. Successivamente, e meglio il 28 novembre 2023,

l’autorità fiscale ha comunicato al contribuente che l’accertamento fiscale era

ancora in corso e che, una decisione fiscale (sia per l’IC che per l’IFD 2018)

sarebbe stata emanata appena possibile. Come per il periodo fiscale precedente,

gli veniva inoltre chiarito che scopo della comunicazione era quello di

interrompere la prescrizione del diritto di tassare, facendo pure riferimento

alle pertinenti normative fiscali.

5.2

Orbene, il Tribunale

federale nella sentenza 2C_174/2022 del 31 marzo 2022 (consid. 3.2.2.) ha

ancora una volta ribadito che, per interrompere il decorso della prescrizione

del diritto di tassare, è sufficiente una comunicazione scritta da parte

dell’autorità fiscale, con la quale preannuncia che verrà successivamente

emanata una decisione fiscale e dalla quale traspare che scopo della stessa è

quello di interrompere la prescrizione del diritto di tassare (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit.,

n. 11 ad art. 120 LIFD).

5.3

Nel caso concreto, appare

manifesto che, per entrambi i periodi fiscali, il fisco si è rivolto ai

contribuenti con separate comunicazioni trasmesse, rispettivamente per raccomandata

e per posta APlus, ricevute entrambe da __________, con le quali gli veniva

comunicato sia che era intenzione dell’autorità fiscale emanare delle decisioni

fiscali sia che gli scritti valevano quali atti interruttivi della

prescrizione. Motivo per il quale, rispettivamente dal 18 novembre 2022 e dal

28.

novembre 2023, hanno iniziato a decorrere nuovi termini quinquennali.

Sicché, diversamente da

quanto sostenuto dal ricorrente, al momento della notificazione delle decisioni

di tassazione 2017 e 2018, avvenute entrambe il 16 ottobre 2024, la

prescrizione del diritto di tassare non era pacificamente ancora sopraggiunta.

5.4

Non val la pena attardarsi

sulle critiche mosse da __________ circa l’operato e la lentezza dell’autorità

fiscale nell’emanare le decisioni fiscali: come ben osservato da parte dell’UT,

l’avv. __________, con scritto del 6 aprile 2022, aveva espressamente

comunicato la particolare situazione nella quale si trovava il contribuente,

ossia che era in stato di arresto dal 2021. Ora, giustamente l’autorità fiscale

ha precisato che tale circostanza, “peraltro di dominio pubblico”, era

potenzialmente rilevante anche dal punto di vista fiscale. A ciò va aggiunto

che il ricorrente neppure ha presentato – in questo lasso di tempo – un ricorso

per denegata giustizia ex

art. 29 cpv. 1 Cost. né ha sollecitato la

notificazione delle decisioni di tassazione.

6.

6.1.

__________ formula infine

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

6.2

Giusta l'art. 29 cpv. 3

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia

necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi

prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le

probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso (DTF 138 III 217 consid.

2.2.4

pag. 218; 133 III 614 consid. 5

pag. 616; sentenza 5A_420/2011 del 23 marzo 2012 consid. 3.3).

6.3

L'esistenza di sufficienti

probabilità di successo va esaminata in maniera sommaria, in base alla

situazione al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid.

2.2.4

pag. 218; 133 III 614 consid.

5.

pag. 616). In questo contesto, l'autorità competente dispone di un potere di

apprezzamento sul quale il Tribunale federale interviene solo con riserbo, e

segnatamente quando: l'istanza inferiore si è scostata da principi

riconosciuti; ha tenuto conto di aspetti che non giocavano alcun ruolo; oppure

ha tralasciato di esaminarne altri, che avrebbe dovuto considerare (sentenze

4A_469/2009 del 17 novembre 2009 consid. 2.1 e 4A_336/2008 del 2 settembre 2008

consid. 2.1 con ulteriori rinvii).

6.4

Ora, nel caso concreto,

l’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, presentata

contestualmente al gravame, va parimenti respinta, in quanto il ricorso

appariva sin dall’inizio privo di probabilità di successo, ritenuto come la

giurisprudenza del Tribunale federale sia chiara in relazione alla portata

degli atti interruttivi della prescrizione del diritto di tassare (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.1

con riferimenti).

7.

Il ricorso è

respinto. L’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è

respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: