80.2025.37
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, appartamento divenuto abitazione secondaria per trasferimento di domicilio, non esenzione imposta da Legge federale sulle abitazioni secondarie
16 luglio 2025Italiano23 min
mese prima (10.09.2024), sprovvista di qualsiasi allegato (in particolare del Liegenschaftenverzeichnis).
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.37
Lugano
16 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 febbraio 2025 contro la decisione del 12 febbraio 2025 in materia di IC
2023.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1 è domiciliato a __________
a far tempo dal 1° settembre 2022.
Prima, ha risieduto a __________,
nell’appartamento di sua proprietà, acquistato nel 2016 (Foglio PPP __________
fondo base __________ RFD __________).
b.
Il 3 dicembre 2024, il
contribuente inviava all’RS 1 (di seguito: UT) una copia parziale della
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2023 presentata al Canton __________ qualche
mese prima (10.09.2024), sprovvista di qualsiasi allegato (in particolare del Liegenschaftenverzeichnis).
Per quanto qui
d’interesse, nella Dichiarazione d’imposta __________ aveva esposto un reddito
immobiliare netto pari a fr. 3'716.‑ e sostanza immobiliare di
fr. 249'232.‑ (stato al 31.12.2023).
B. Il 27 dicembre 2024,
l’UT notificava a RI 1 la decisione di tassazione IC 2023, commisurando il
reddito imponibile in fr. 8'200.‑ (determinante per l’aliquota:
fr. 59'500.‑) e la sostanza imponibile in fr. 0.‑.
Rispetto a quanto
dichiarato dal contribuente, l’autorità di tassazione aveva aggiunto il valore
locativo dell’abitazione secondaria (di vacanza) pari a fr. 12'985.‑
lordi con la motivazione che “il valore locativo delle abitazioni secondarie
corrisponde al valore di mercato delle pigioni della zona” e che “l’agevolazione
fiscale prevista per le abitazioni primarie non può essere ammessa”.
L’autorità di tassazione
concedeva, quali spese di gestione, amministrazione e manutenzione, la
deduzione forfettaria pari a fr. 2'597.‑ con la motivazione “deduzione
ammessa nella misura […] del 20% per immobili con più di 10 anni”.
Per quanto attiene all’imposta
sulla sostanza, l’autorità di tassazione aveva diminuito il valore della
sostanza immobiliare da fr. 249'232.‑ a fr. 184'914.‑, “come
alle risultanze del catasto”.
C. Il 13 gennaio 2025, RI
1 presentava reclamo aggravandosi contro il valore locativo attribuito dall’UT
all’appartamento di __________ e la mancata deduzione dei costi effettivamente
sostenuti per la manutenzione dell’immobile.
Con decisione del 12
febbraio 2025, l’UT respingeva il reclamo. A motivo, adduceva che, poiché il
reclamante era limitatamente imponibile nel Canton Ticino, l’abitazione di __________
si doveva considerare un’abitazione secondaria (casa di vacanza). Stabilendo
che il valore di mercato dell’abitazione in caso di locazione a terzi sarebbe
potuto essere di almeno fr. 1'100.‑ mensili, l’UT riteneva che un
valore locativo di fr. 12'985.‑ fosse “del tutto prudenziale”.
L’autorità di tassazione precisava altresì che “è irrilevante il fatto che,
dal punto di vista civile, l’appartamento non disponga (secondo le indicazioni
del reclamante) dell’autorizzazione di uso come residenza secondaria”, in
quanto, “dal punto di vista fiscale, tenuto conto del domicilio civile e
fiscale nel Canton __________, l’unità abitativa di __________ è solo ed
esclusivamente da ritenere abitazione secondaria”.
Per quanto attiene invece
alle spese di manutenzione, l’UT sottolineava che “il contribuente non ha
mai fornito alcuna distinta delle spese richieste in deduzione e nessuna
comprova delle stesse (fatture)”. Per quanto ne sapeva l’UT, i
fr. 4'465.‑ concessi in deduzione dal Canton __________ potevano
rappresentare delle spese condominiali non deducibili. L’autorità di tassazione
aveva dunque concesso la deduzione forfettaria del 20%, anche se, trattandosi
di un immobile di nuova costruzione, che nel 2023 aveva meno di 10 anni, la
deduzione forfettaria avrebbe dovuto essere del 10%.
L’UT concludeva che “in
questa sede si rinuncia a richiedere al contribuente la comprova delle spese
effettive richieste in deduzione in quanto si ritiene che una volta ricevuta la
documentazione la deduzione debba essere rivista a suo sfavore concedendo una
deduzione inferiore, probabilmente nella misura forfettaria del 10%
(fr. 1'299 invece che Fr. 2'597).
Infine, l’autorità di
tassazione spiegava che “è irrilevante quanto deciso dall’autorità fiscale
di __________ in merito alla proprietà immobiliare di __________, in quanto è
l’ufficio di tassazione di __________ competente per la determinazione del
reddito immobiliare (e relativa spes[a])”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava nuovamente contro il
valore locativo dell’abitazione secondaria accertato dall’UT e la relativa
deduzione forfettaria delle spese di manutenzione, postulando il riconoscimento
della deduzione di fr. 4'465.‑ quali costi di manutenzione effettivi
e la riduzione del valore locativo a fr. 9'090.‑, a conferma dei
dati accertati dalle autorità fiscali __________.
Avendo preso domicilio a __________
dal 1° settembre 2022, l’abitazione di __________ sarebbe rimasta disabitata,
non potendo essere utilizzata dal proprietario a causa delle disposizioni della
Legge sulle abitazioni secondarie.
Nel 2024 avrebbe quindi
deciso di mettere in vendita l’immobile.
Fino a quando
l’appartamento aveva funto da abitazione primaria, il valore locativo accertato
dall’UT ammontava a fr. 9'090.‑ lordi, ragione per cui il valore
locativo attribuito all’abitazione nel 2023 pari a fr. 12'984.‑ sarebbe
“ingiustificato”.
Il ricorrente lamenta che
anche la deduzione di fr. 4'465.‑, riconosciuta dal Canton __________
per i lavori di ristrutturazione e rinnovamento dell’appartamento, non gli sia
stata concessa dal Canton Ticino. Afferma di aver inviato tutti gli allegati,
tra cui le fatture, unicamente al Canton __________: “trattandosi di una «Steuerausscheidung»
[ha] trasmesso solo la copia principale della Dichiarazione d’imposta”.
Contesta infine che il
fisco ticinese, diversamente da quello lucernese non abbia tenuto conto della “ripartizione
intercantonale del valore locativo (LU 96,51%, TI 3,49%) da aggiungere al
totale dei redditi”.
E. Nelle osservazioni
presentate il 7 marzo 2025, l’UT, confermandosi nella propria posizione,
propone la reiezione del ricorso.
Diritto
I. Rapporti intercantonali
1. 1.1.
Il ricorrente è
domiciliato nel Canton __________ a far tempo dal 1° settembre 2022. Nel Canton
Ticino è assoggettato all’imposta in virtù della sua appartenenza economica,
data dalla proprietà fondiaria (art. 3 cpv. 1 lett. c LT in relazione ad
art. 5 cpv. 2 LT). L’assoggettamento è limitato alla parte del reddito e della
sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone, in casu,
la proprietà dell’appartamento di __________ (art. 5 cpv. 2 LT).
Le persone fisiche
parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone
devono l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza (art. 6 cpv. 1
LT).
1.2.
Nella misura in cui il
diritto tributario cantonale non contiene disposizioni che delimitino il
diritto di imporre del Cantone di domicilio, sono le norme di conflitto
elaborate dal Tribunale federale nell'ambito dell’articolo 127 cpv. 3 Cost. a
determinare quando e in quale misura il Cantone di domicilio debba rinunciare
alla sua pretesa fiscale, in sé illimitata, a favore di una pretesa fiscale
limitata di un altro Cantone. In caso di collisione tra le pretese fiscali del
Cantone del domicilio e del Cantone di situazione degli immobili, si applica la
regola secondo cui gli immobili e i relativi redditi sono riservati
all'imposizione esclusiva del Cantone di situazione degli immobili.
Quest’ultimo deve ammettere in deduzione le spese direttamente legate ai
redditi e agli utili dell'immobile, come pure una quota proporzionale dei
debiti e degli interessi passivi. Gli altri redditi e le altre spese del
contribuente devono essere presi in considerazione solo per la determinazione
dell'aliquota, senza tuttavia che ne derivi un vantaggio o uno svantaggio per
il contribuente (sentenza TF 2C_1039/2020 del 6 ottobre 2021 consid. 4.1 e
giurisprudenza citata).
2. 2.1.
Ancora nel ricorso, il
contribuente sostiene che il suo obbligo di collaborazione con l’autorità
fiscale ticinese si limiti all’inoltro di una “copia principale della
dichiarazione d’imposta”, dovendo per contro inviare tutti gli altri allegati
solo al fisco del Cantone di domicilio.
2.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 2
LT, il contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo
e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Per il caso di
contribuenti assoggettati all’imposta in più Cantoni, l’art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza del 9 marzo 2001 sull'applicazione della legge federale
sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali (RS
642.141) prevede che, se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un
obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di domicilio o di sede, bensì anche in
altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri
Cantoni. Per l’art. 2 cpv. 2 dell’Ordinanza, il contribuente assoggettato
all’imposta in parecchi Cantoni può adempiere il suo obbligo di allestire la
dichiarazione fiscale mediante la presentazione di una copia della
dichiarazione d’imposta del Cantone di domicilio o di sede. In ogni caso,
secondo l’art. 2 cpv. 4 dell’Ordinanza, la procedura è retta dal diritto
procedurale cantonale.
Nelle “Istruzioni per la
compilazione della dichiarazione di imposta 2017” per i contribuenti “con
domicilio fuori Cantone”, allestite dalla Divisione delle contribuzioni (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2023/Istruzioni/Istruzioni_2023_dom._1_e_2.pdf
), si legge quanto segue:
Per procedere ad una corretta
imposizione, l'autorità fiscale deve possedere anche quei dati che, pur non costituendo
fattori imponibili inTicino, sono necessari per l'applicazione delle aliquote e
per il calcolo proporzionale delle deduzioni, dei debiti e degli interessi
passivi. Pertanto i/le contribuenti domiciliati/e fuori Cantone e con fattori
imponibili in Ticino devono indicare non solo la sostanza situata in Ticino e
il relativo reddito, ma anche il reddito e la sostanza complessivi.
I/Le contribuenti domiciliati/e
in altri cantoni possono tuttavia adempiere al loro obbligo di presentare
la dichiarazione d’imposta inviando, al competente Ufficio circondariale di
tassazione, la “Dichiarazione d'imposta” ticinese (Modulo 1 in originale) non
compilata ma firmata unitamente alla copia della dichiarazione d'imposta
presentata nel loro Cantone di domicilio e alla copia di tutti i moduli
complementari che riguardano gli immobili, così come, sempre per quanto
riguarda gli immobili, degli eventuali documenti giustificativi a
comprova delle spese di manutenzione effettive che sono state sostenute.
(…)
2.3.
Competente per
l’imposizione della sostanza immobiliare sita nel Canton Ticino e del relativo
reddito è dunque esclusivamente il fisco ticinese, che applica la Legge
tributaria cantonale. Anche se un contribuente, come il ricorrente, ha il
domicilio fiscale in un altro Cantone, è quindi tenuto a prestare piena
collaborazione con l’autorità di tassazione del Cantone di situazione degli
immobili, per consentire un’imposizione conforme al diritto cantonale
applicabile.
Invece,
il ricorrente ha presentato unicamente una copia della Dichiarazione d’imposta
IC/IFD inoltrata nel Canton Lucerna, senza allegarvi né il modulo relativo agli
immobili (“Liegenschaftenverzeichnis”) né le fatture relative alle spese
di manutenzione sostenute nel 2023.
Solo
con il ricorso, ha presentato (parzialmente) tre fatture relative ai lavori di
manutenzione intrapresi nel periodo fiscale litigioso.
2.4.
Sempre perché è solo il
fisco ticinese che è competente per l’imposizione della sostanza immobiliare e
il relativo reddito, non può entrare in considerazione, come sembra auspicare
l’insorgente, una ripartizione intercantonale del valore locativo intrapresa
dall’autorità di tassazione del Canton Lucerna. La percentuale da lui indicata
(LU 96,51%, TI 3,49%), ripresa dal riparto intercantonale allestito dal fisco
lucernese, serve unicamente a calcolare l’ammontare delle deduzioni che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, devono essere ripartite fra i
Cantoni in proporzione al reddito netto attribuito alle diverse sovranità
fiscali (sul tema Locher, Einführung
in das interkantonale Steuerrecht, 5a ed., Berna 2024, § 10, p. 83
ss.). Nel caso concreto, la percentuale indicata è servita al fisco del Cantone
di domicilio per stabilire in quale misura ammettere le deduzioni sociali e
generali (“Sozial- und allgemeine Abzüge”).
Considerandi
II. Valore locativo
3.
3.1.
Secondo
l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il
contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di
proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
3.2
La legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i
cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù
del combinato disposto dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1
LAID), ma non contiene ulteriori disposizioni relative alle sue modalità di
accertamento, lasciando in tal modo ai cantoni un certo margine. In relazione
alla questione in che misura il valore locativo possa scendere rispetto al valore
di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone pertanto alcun altro limite se non
quelli che derivano dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. (DTF 125 I 65
consid. 2b, p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3, p. 152 ss.). L’Alta Corte ha
stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF
124.
I 145 consid. 4d; cfr. sentenza TF n. 2C_757/2015 dell’8 dicembre 2016
consid. 2), precisando poi che il 60% del valore di mercato rappresenta il
limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale
dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost.).
3.3
L’art. 20 cpv. 2 LT
precisa che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla
proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60-70 per cento del
valore di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile considerare
in modo adeguato il valore della stima ufficiale.
Dal 1° gennaio 2009 è
entrato in vigore l’art. 20 cpv. 3 LT, secondo cui la riduzione di cui al
capoverso 2 non è invece ammessa per gli immobili utilizzati a scopo di
vacanza. La modifica è stata proposta dal Consiglio di Stato nel quadro delle
misure di risanamento dei conti adottate con il preventivo 2009 ed è stata così
motivata:
Nella misura in cui la residenza di vacanza resta a
disposizione del titolare, il relativo vantaggio deve essere calcolato in forma
piena. Secondo il Governo non vi sono motivi oggettivi tali da condurre
all'adozione di misure che promuovano l'accesso della proprietà di residenze
secondarie di vacanza. Di conseguenza, il valore locativo delle residenze di
vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o provvedimenti
nell’ottica di favorire l’accesso alla proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata
la ricaduta sui comuni di residenze di vacanza, i quali devono assumersi oneri
di infrastrutture comunali senza importanti ricadute in termini di gettito
fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo, attuata tramite una modifica
dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale supplementare a carico di soggetti
fiscali titolari di una residenza secondaria e quindi, presumibilmente,
contribuenti facenti parte della classe media superiore. Osserviamo inoltre che
una parte importante di questi contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori
cantone o all’estero
(cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato no. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009
e obiettivo di bilancio 2011, par. 6.5.3).
4.
4.1.
L’autorità di tassazione
ha stabilito il valore locativo dell’abitazione di __________ per l’anno sub
judice in fr. 12'985.‑. Per calcolare questo importo, l’autorità
di tassazione ha ripreso dal periodo fiscale precedente il valore locativo
attribuito all’appartamento (fr. 9'090.‑) ‑ che il
ricorrente non ha contestato e che nel ricorso reputa “corretto” ‑ e
lo ha riportato al 100% (fr. 9'090.‑ / 70 * 100 = 12'985.‑),
perché ha ritenuto che l’appartamento fosse divenuto un’abitazione secondaria
dal momento che il ricorrente aveva spostato il suo domicilio nel Canton __________
a far tempo dal 1° settembre 2022.
Il reddito da sostanza
immobiliare così commisurato è stato confermato dall’autorità di tassazione
anche in sede di reclamo.
4.2
Ora, il ricorrente
contesta il valore locativo accertato in fr. 12'985.‑ in quanto “l’appartamento
può essere utilizzato solamente come residenza primaria e nella fattispecie il
proprietario [ndr: l’insorgente] non ne può beneficiare per uso proprio” a
causa della Legge sulle abitazioni secondarie.
Si deve escludere, in
primo luogo, che il semplice fatto che l’appartamento non sia utilizzato dal
proprietario giustifichi la rinuncia all’imposizione del valore locativo.
Il Tribunale federale ha
riconosciuto che non sussiste un uso proprio imponibile se l'immobile è vuoto
perché non può essere utilizzato a causa di circostanze oggettive ed esterne
(ad esempio per mancanza di riscaldamento nel periodo invernale) o perché,
nonostante l'intenzione e gli sforzi seri, non può essere affittato o venduto.
Si presume invece che sussista un uso proprio imponibile anche se il
proprietario non abita effettivamente l'immobile, ma si riserva il diritto di
farlo senza esercitarlo; anche in tal caso egli detiene l'immobile perché può
occuparlo in qualsiasi momento (sentenze TF n. 2C_940/2021 del 20.09.2022
consid. 3.2; n. 2C_509/2020 del 07 ottobre 2020 consid. 3 e altri riferimenti
citati).
Nel periodo fiscale
litigioso, se anche fosse stato disabitato, l’appartamento era comunque a
disposizione dell’insorgente “in forza del suo diritto di proprietà”
(art. 20 cpv. 1 lett. b LT). Come visto, perché gli venga attribuito un
valore locativo imponibile, non è necessario che sia usato effettivamente, ma è
sufficiente che l’immobile rimanga a disposizione del proprietario e che possa
occuparlo in qualsiasi momento.
4.3
Dopo il trasferimento del
domicilio nel Canton Lucerna, l’appartamento di __________ si deve considerare
casa di vacanza.
In una sentenza in materia
di utili immobiliari, il Tribunale federale ha considerato abitazione primaria
quella dove il contribuente ha il suo domicilio. In caso di cambiamento di
domicilio, lo stesso immobile viene considerato casa di vacanza (cfr. DTF 138
II 105).
In casu, nel
periodo fiscale 2023, l’appartamento di __________ è dunque da considerarsi
residenza secondaria non avendo il contribuente il suo domicilio nel Canton
Ticino. Giusta l’art. 20 cpv. 3 LT, la riduzione del 60-70 per cento del valore
di mercato delle pigioni non può (più) essere ammessa. Il valore locativo deve
quindi essere calcolato per intero (fr. 9'090.‑ /70*100 = 12'985.‑).
4.4
4.4.1
Il ricorrente sostiene tuttavia
di non poter utilizzare l’appartamento come residenza secondaria a causa delle
restrizioni poste dalla Legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec; RS
702).
Accogliendo l’iniziativa
sulle abitazioni secondarie, nel 2012 il Popolo svizzero ha voluto limitarne la
loro costruzione. La LASec attua l’articolo costituzionale in materia (art. 75b
Cost.) ed è in vigore dal 1° gennaio 2016. Tutti i Comuni devono stendere
annualmente un inventario delle abitazioni.
Per l’art. 6 cpv. 1 LASec,
nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie determinata secondo
l’articolo 5 supera il 20 per cento non possono essere autorizzate nuove
abitazioni secondarie. Se in un Comune la quota di abitazioni secondarie è
inferiore al 20 per cento e il rilascio di un’autorizzazione edilizia
comporterebbe l’aumento di tale quota ad oltre il 20 per cento,
l’autorizzazione non può essere rilasciata.
Nel Comune di __________,
le abitazioni secondarie superano il 20% (v. https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-e-pianificazione-del-territorio/diritto-pianificatorio/abitazioni-secondarie.html;
ultima consultazione: 10.06.2025).
4.4.2
L’art. 11 cpv. 1 LASec
prevede che, fatte salve le limitazioni d’uso esistenti o future del diritto
cantonale o comunale, il tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in
virtù del diritto anteriore è libero.
Si ricorda che, ai sensi
della LASec, un’abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore è
un’abitazione realizzata prima dell’11 marzo 2012 nel rispetto delle
disposizioni in vigore o la cui realizzazione risultava autorizzata in tale
data con decisione passata in giudicato (art. 10 LASec).
Come ha precisato il
Consiglio federale nel Messaggio 14.023 del 19 febbraio 2014 concernente la Legge
federale sulle abitazioni secondarie (in: FF 2014 2065, p. 2087), secondo
l’art. 11 cpv. 1 LASec, le abitazioni costruite secondo il diritto anteriore
possono di principio essere utilizzate senza limitazioni d’uso, vale a dire
liberamente come abitazioni primarie o secondarie, salvo diversa disposizione
del diritto cantonale o comunale. Ciò significa che le abitazioni costruite
secondo il diritto anteriore possono continuare a essere vendute o affittate
liberamente, anche come abitazioni secondarie.
Inoltre, secondo l’art. 25
cpv. 5 LASec, le autorizzazioni edilizie rilasciate e passate in giudicato
conformemente al diritto procedurale cantonale dopo il 1° gennaio 2013 e fino
all’entrata in vigore della stessa LASec restano valide a condizione che siano
state rilasciate in base all’ordinanza del 22 agosto 2012 sulle abitazioni
secondarie. La LASec è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.
Il fondo su cui è
edificato il condominio del ricorrente è stato costituito in proprietà per
piani nel 2012. È dunque più che verosimile che l’appartamento del ricorrente
non sia soggetto alle limitazioni previste dalla LASec.
In applicazione delle
regole che disciplinano l’onere della prova in materia fiscale, competeva
comunque al contribuente la produzione della licenza edilizia che dispone la
limitazione d’uso secondo l’art. 7 LASec. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, infatti, l'autorità di tassazione deve sostanziare
l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno
dimostrati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5).
D’altra parte, l’art. 7
cpv. 4 LASec prevede che, immediatamente dopo che l’autorizzazione edilizia è
passata in giudicato, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni
edilizie incarichi l’ufficio del registro fondiario di menzionare nel registro
fondiario la limitazione d’uso riguardante il fondo in questione. Nel caso in
esame, a Registro fondiario non è menzionato un onere d’uso quale abitazione
primaria.
4.4.3
Neppure
il riferimento alla LASec consente pertanto all’insorgente di beneficiare
dell’esenzione fiscale del valore locativo o della riduzione dello stesso,
riservata all’abitazione primaria.
III. Deduzione
delle spese di gestione e manutenzione immobili
5.
5.1.
Secondo l’art. 9 cpv. 3
della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), il contribuente che
possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le
spese d’amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere
deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio
energetico e per la cura di monumenti storici.
L’art. 9 cpv. 3 lett. a
LAID indica che il Dipartimento federale delle finanze determina in
collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio
energetico ed alla protezione dell’ambiente possono essere assimilati alle
spese di manutenzione.
5.2
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT disciplina
espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione solo a
partire dal 1° gennaio 2020.
La Divisione delle
contribuzioni aveva nondimeno manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi
Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra
inequivocabilmente la Circolare n. 7/2010 del mese di aprile 2011. Tale
Circolare è stata nel frattempo abrogata e sostituita con la Circolare 7/2023
del 1° aprile 2023.
5.3
Le
spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia,
l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle
per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal
reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua
volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di
mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in
locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre
all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad
abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli
inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il
contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla
deduzione degli stessi (cfr. p. es. sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio
2003.
in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; inoltre sentenza TF n.
2A.683/2004 del 15 luglio 2005 in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF
2005.
II 502 consid. 2.5).
5.4
Per facilitare il lavoro
sia dell’amministrazione fiscale sia dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal
Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 31 cpv. 4 LT).
La deduzione complessiva
ammonta:
·
al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore
locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10
anni prima;
·
al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o del valore
locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 del
Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]).
Il contribuente può
scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva per
ogni periodo fiscale e per ognuno dei suoi immobili (art. 2 cpv. 2 RLT).
6.
6.1.
Tornando al caso di
specie, in sede di reclamo l’insorgente allegava il Liegenschaftsblatt
2023.
per l’immobile di __________ dal quale si evincono in particolare il
valore locativo e le spese attribuite dal Canton __________. Il Canton __________
ha ammesso le spese effettive per fr. 4'465.‑, come dichiarato dal
contribuente. Il Canton Ticino, competente per la tassazione dell’immobile, in
mancanza della descrizione degli interventi e dei relativi giustificativi, ha
invece concesso la deduzione forfettaria, nella misura del 20%, nonostante
l’immobile non avesse ancora 10 anni.
6.2
Solo in sede di ricorso,
il contribuente allega (perlomeno in parte) i giustificativi relativi alle
spese sostenute nel 2023. Si tratta di costi il “ritinteggio” dell’appartamento
(fattura __________ __________, fr. 1'675.80), per lavori di posa piastrelle
(fattura __________, fr. 1'615.-) e per la sostituzione del battiscopa (fattura
__________ SA, fr. 1'173.95).
Sebbene la copia della
fattura __________ sia incompleta (è stata prodotta solo l’ultima pagina), si
può ritenere che tutti i costi fatti valere siano effettivamente spese di
manutenzione deducibili.
Si giustifica quindi la
deduzione dell’importo di fr. 4’465.‑.
7.
Di conseguenza, il
ricorso è parzialmente accolto, limitatamente alle spese di manutenzione.
Nonostante l’esito del
gravame, parzialmente favorevole all’insorgente, la tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a suo carico, per il fatto che solo con il
ricorso ha prodotto la documentazione dei costi fatti valere. L’art. 231 cpv. 3
LT prevede infatti che la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti
alla Camera di diritto tributario possano essere poste totalmente o
parzialmente a carico del ricorrente vincente, fra l’altro, se questi,
conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere
soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione dopo reclamo del 12 febbraio 2025 è riformata nel
senso che è ammessa la deduzione delle spese effettive di manutenzione
dell’immobile nella misura di fr. 4'465.–, invece della deduzione forfetaria di
fr. 2'597.–.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: