80.2025.40
Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, procedimento penale nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione
2 settembre 2025Italiano10 min
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.40
Lugano
2 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 febbraio 2025 contro la decisione del 30 gennaio 2025 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura 2022.
Fatti
Fatti
A. a.
Il 15 aprile 2024, la RI 1
era stata richiamata ad inoltrare la dichiarazione d’imposta IC e IFD 2022
entro il termine di 30 giorni. Il 17 maggio 2024 la contribuente aveva ottenuto
una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2022
fino al 30 settembre 2024. Non avendo inoltrato la dichiarazione entro tale
data, con diffida del 16 ottobre 2024 l’RS 1 (di seguito UTPG) ha attribuito
alla contribuente un termine scadente il 4 novembre 2024 per presentare la
dichiarazione d’imposta avvertendola che in caso contrario le avrebbe inflitto
una multa.
b.
Con scritto del 22 ottobre
2024, l’amministratore unico con firma individuale della contribuente, RA 1,
indicava di essere gravemente malato e di essere oggetto di un procedimento
penale. Chiedeva di essere tassato d’ufficio “come ogni anno”, assicurando che
avrebbe pagato la diffida e, quando sarebbe stato meglio, avrebbe versato le
imposte arretrate.
c.
Con decisione del 17
dicembre 2024, l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa
disciplinare di fr. 400.- e le ha attribuito un termine di 20 giorni per
adempiere ai propri obblighi procedurali avvertendola che, in caso contrario,
avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 16
gennaio 2025, per il tramite di RA 1, la contribuente contestava la multa di
fr. 400.- chiedendo di ridurla a fr. 100.- “come negli anni passati”.
Con decisione del 30
gennaio 2025 l’UTPG ha respinto il reclamo, argomentando che, secondo la
giurisprudenza della Camera di diritto tributario, l’indisposizione della
persona incaricata della contabilità e delle pratiche amministrative non
costituisce prova dell’impossibilità di adempiere agli obblighi previsti. Gli
organi responsabili avrebbero dovuto adottare i provvedimenti necessari per
rispettare le scadenze. L’ammontare della multa era stato determinato in
rapporto alla capacità contributiva della contribuente, tenuto conto della sua
reiterata recidiva.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata da RA 1,
chiede di ridurre la multa a fr. 100.- come “negli anni passati”. Il
rappresentante della contribuente afferma che il Ministero pubblico ha avviato
nei suoi confronti un procedimento penale con l’accusa di “sottrazione nei
confronti dei [suoi] clienti”, il cui scopo sarebbe, a suo dire, quello di
intimidirlo e ostacolare la sua attività professionale. Egli dichiara di temere
che le dichiarazioni fiscali (sia personali che delle società amministrate)
possano essere utilizzate a suo sfavore nell’ambito di detto procedimento e,
per tale motivo, comunica di non intendere presentare alcuna dichiarazione fino
alla sua conclusione, chiedendo di non ricevere ulteriori richiami o sanzioni.
D. Con le proprie
osservazioni, l’UTPG, dopo avere ripercorso la cronologia dei fatti che hanno
condotto alla presente procedura ricorsuale, chiede di confermare la decisione
impugnata. L’ammontare della multa sarebbe stato determinato tenendo conto del
comportamento plurirecidivo della contribuente ed è stato pertanto moltiplicato
per quattro.
Diritto
1. 1.1.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, l’art. 174 cpv. 1 LIFD dispone che chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la stessa legge oppure una disposizione presa in applicazione di
quest’ultima, in particolare:
a. non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati di cui dev’essere corredata;
b. non
adempie l’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c. viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario,
sia punito con la multa.
Per l’art. 174 cpv. 2 LIFD
la multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000
franchi al massimo.
1.2.
In relazione alle imposte
cantonali, l’art. 55 della Legge federale del 14 dicembre 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)
prevede che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per
negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, è punito con la multa sino
a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.
1.3.
Nel diritto ticinese,
secondo l’art. 257 cpv. 1 LT, chiunque, nonostante diffida, viola
intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa
legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in
particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli
articoli 253a e 253b;
è punito con la multa.
Per l’art. 257 cpv. 2 LT
la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
1.4.
Come ha affermato il
Tribunale federale, facendo riferimento alla dottrina in materia, le
disposizioni citate reprimono le violazioni di obblighi procedurali o, secondo
alcuni autori, l’insubordinazione a un’ingiunzione dell’autorità. Il bene
giuridico tutelato da questi articoli è la buona esecuzione della tassazione,
che è messa in pericolo dalla condotta recalcitrante del contribuente; inoltre,
questo comportamento provoca, indirettamente, la messa in pericolo, perlomeno
astratta, del credito fiscale della collettività.
La sanzione non ha la sola
funzione di punire il contribuente, ma mira anche a costringerlo a conformarsi
alle ingiunzioni che gli sono state fatte quando non obbedisce a un obbligo cui
è tenuto. La sanzione deve consentire all’autorità di tassazione di stabilire
in modo esatto e completo gli elementi imponibili, al fine di stabilire le
imposte dovute; se il contribuente non adempie i suoi obblighi, vi è infatti il
rischio che questi elementi siano sottostimati e, di conseguenza, che l’onere
fiscale sia ridotto indebitamente.
Le multe d’ordine inflitte
per violazione degli obblighi procedurali sono da tempo qualificate sanzioni
penali, oltre che provvedimenti coattivi. La multa deve pertanto essere
stabilita in ogni caso in base alla colpevolezza del contribuente. Si deve procedere
ad una valutazione adeguata del caso, prendendo in considerazione tutte le
peculiarità, come la gravità della colpa e la situazione personale del
contribuente, in particolare la sua situazione finanziaria e gli effetti della
pena sulla sua situazione («Strafempfindlichkeit»). La multa deve
rappresentare una sanzione efficace e non una semplice misura bagatellare
(sentenza del TF 2C_576/2016 / 2C_577/2016 del 6 marzo 2017 consid. 3.1, in DTF
143 IV 130, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
2. Fra
le condotte sanzionate dagli articoli 174 cpv. 1 LIFD e 257 cpv. 1 LT rientra
in particolare la mancata consegna della dichiarazione d’imposta o degli
allegati.
Secondo
gli articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT, nella versione in vigore fino al
31 dicembre 2023, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica
o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non
hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Per
gli articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT, il contribuente deve compilare il
modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli
allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
L’art. 198 cpv. 2bis
LT prevede che, in deroga all’art. 198 cpv. 2, le persone giuridiche debbano
compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d’imposta e inviarla,
congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico.
Gli
articoli 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT dispongono che il contribuente, che
omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo
incompleto, sia diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
L’art.
198 cpv. 4 LT prevede che per ogni diffida sia percepita una tassa stabilita
dal Consiglio di Stato.
Secondo
l’art. 198 cpv. 5 LT, contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità
fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini
stabiliti dagli articoli 206 e 227.
3. 3.1.
Nel
caso in esame, alla contribuente è stata inflitta una multa disciplinare per
non aver consegnato, entro il termine impartito e malgrado diffida, la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022.
3.2.
La contribuente non
contesta di non avere inoltrato la dichiarazione d’imposta; il suo
amministratore unico ha tuttavia dichiarato di non intendere adempiere a tale
obbligo fino a quando il procedimento penale a suo carico non sarà
“definitivamente risolto”. Egli chiede, fino a quel momento, che la
contribuente sia tassata d’ufficio senza che vengano inflitte multe o inviate
diffide.
Oltre a non aver minimamente sostanziato quanto asserito, tale argomentazione
non è idonea a giustificare l’omesso inoltro della dichiarazione d’imposta. La
tassazione d’ufficio non costituisce infatti una modalità alternativa alla
tassazione ordinaria, ma — come già rilevato — rappresenta la conseguenza
dell’inadempimento del contribuente ai propri obblighi dichiarativi, obblighi
che sono richiamati con la diffida e, in caso di ulteriore inosservanza,
sanzionati con la multa. Da questo profilo la decisione su reclamo si rivela
legittima.
Peraltro, con il ricorso
il contribuente, se da un lato dichiara di voler “ritornare al mittente” la
multa in questione, dall’altro, chiede la riduzione del suo importo da fr.
400.– a fr. 100.–. Ci si può dunque domandare se, per il periodo fiscale in
esame, l’unica effettiva richiesta del contribuente non sia in realtà quella di
ottenere una riduzione della sanzione.
3.3.
Per
quanto riguarda l’ammontare della multa, sia la LIFD che la LT prevedono che la
multa sia di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000
franchi al massimo.
Con
la Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio 2022 (Multa per violazione di obblighi
procedurali, cifra 5.2.1), la Divisione delle contribuzioni ha elaborato una
tabella, con degli importi che rappresentano l'ammontare complessivo dovuto sia
in base alla LT che alla LIFD e si riferiscono al caso standard di colpa, che
consiste nella negligenza semplice per non aver dato seguito alla diffida. La
sanzione è commisurata in base al totale dell’imposta cantonale annua dovuta
secondo l’ultima decisione di tassazione passata in giudicato.
Se colui che viola un
obbligo procedurale, nei periodi fiscali precedenti o in quello in corso, è già
stato oggetto di multe disciplinari, l'ulteriore multa sarà determinata secondo
la seguente progressione:
I.
recidiva multa base x 2;
Considerandi
II.
recidiva multa base x 3;
III.
recidiva multa base x 4 e così di seguito fino all’importo massimo complessivo
di 20'000 franchi (IC + IFD).
3.4
Nel
caso in esame, la multa ammonta a fr. 400.–. Tale importo corrisponde
all’importo base di fr. 100.–, ossia il minimo previsto, moltiplicato per
quattro a causa della plurirecidiva della contribuente, conformemente a quanto
stabilito dalla menzionata circolare; circostanza, questa, che la stessa
contribuente non ha nemmeno contestato. Già per tale motivo la commisurazione
dell’importo della multa deve essere confermata e appare persino favorevole
alla contribuente. Con le proprie dichiarazioni, l’amministratore unico ha
infatti affermato di non voler procedere all’inoltro della dichiarazione
dell’amministrata fino alla chiusura dei procedimenti penali pendenti a suo
carico. Tali affermazioni evidenziano l’intenzionalità dell’omissione da parte
della contribuente che, sempre secondo la circolare, comporterebbe il raddoppio
della multa.
4.
La
decisione con cui l’ufficio di tassazione ha inflitto la multa alla RI 1 è
pertanto legittima. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di
giustizia e le spese di procedura sono pertanto a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: