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Decisione

80.2025.40

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, procedimento penale nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione

2 settembre 2025Italiano10 min

sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.40

Lugano

2 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 febbraio 2025 contro la decisione del 30 gennaio 2025 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura 2022.

Fatti

Fatti

A. a.

Il 15 aprile 2024, la RI 1

era stata richiamata ad inoltrare la dichiarazione d’imposta IC e IFD 2022

entro il termine di 30 giorni. Il 17 maggio 2024 la contribuente aveva ottenuto

una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2022

fino al 30 settembre 2024. Non avendo inoltrato la dichiarazione entro tale

data, con diffida del 16 ottobre 2024 l’RS 1 (di seguito UTPG) ha attribuito

alla contribuente un termine scadente il 4 novembre 2024 per presentare la

dichiarazione d’imposta avvertendola che in caso contrario le avrebbe inflitto

una multa.

b.

Con scritto del 22 ottobre

2024, l’amministratore unico con firma individuale della contribuente, RA 1,

indicava di essere gravemente malato e di essere oggetto di un procedimento

penale. Chiedeva di essere tassato d’ufficio “come ogni anno”, assicurando che

avrebbe pagato la diffida e, quando sarebbe stato meglio, avrebbe versato le

imposte arretrate.

c.

Con decisione del 17

dicembre 2024, l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa

disciplinare di fr. 400.- e le ha attribuito un termine di 20 giorni per

adempiere ai propri obblighi procedurali avvertendola che, in caso contrario,

avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.

B. Con reclamo del 16

gennaio 2025, per il tramite di RA 1, la contribuente contestava la multa di

fr. 400.- chiedendo di ridurla a fr. 100.- “come negli anni passati”.

Con decisione del 30

gennaio 2025 l’UTPG ha respinto il reclamo, argomentando che, secondo la

giurisprudenza della Camera di diritto tributario, l’indisposizione della

persona incaricata della contabilità e delle pratiche amministrative non

costituisce prova dell’impossibilità di adempiere agli obblighi previsti. Gli

organi responsabili avrebbero dovuto adottare i provvedimenti necessari per

rispettare le scadenze. L’ammontare della multa era stato determinato in

rapporto alla capacità contributiva della contribuente, tenuto conto della sua

reiterata recidiva.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata da RA 1,

chiede di ridurre la multa a fr. 100.- come “negli anni passati”. Il

rappresentante della contribuente afferma che il Ministero pubblico ha avviato

nei suoi confronti un procedimento penale con l’accusa di “sottrazione nei

confronti dei [suoi] clienti”, il cui scopo sarebbe, a suo dire, quello di

intimidirlo e ostacolare la sua attività professionale. Egli dichiara di temere

che le dichiarazioni fiscali (sia personali che delle società amministrate)

possano essere utilizzate a suo sfavore nell’ambito di detto procedimento e,

per tale motivo, comunica di non intendere presentare alcuna dichiarazione fino

alla sua conclusione, chiedendo di non ricevere ulteriori richiami o sanzioni.

D. Con le proprie

osservazioni, l’UTPG, dopo avere ripercorso la cronologia dei fatti che hanno

condotto alla presente procedura ricorsuale, chiede di confermare la decisione

impugnata. L’ammontare della multa sarebbe stato determinato tenendo conto del

comportamento plurirecidivo della contribuente ed è stato pertanto moltiplicato

per quattro.

Diritto

1. 1.1.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, l’art. 174 cpv. 1 LIFD dispone che chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la stessa legge oppure una disposizione presa in applicazione di

quest’ultima, in particolare:

a. non

consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati di cui dev’essere corredata;

b. non

adempie l’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c. viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario,

sia punito con la multa.

Per l’art. 174 cpv. 2 LIFD

la multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000

franchi al massimo.

1.2.

In relazione alle imposte

cantonali, l’art. 55 della Legge federale del 14 dicembre 1990

sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)

prevede che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per

negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, è punito con la multa sino

a 1000 franchi e, nei casi gravi o di recidiva, sino a 10 000 franchi.

1.3.

Nel diritto ticinese,

secondo l’art. 257 cpv. 1 LT, chiunque, nonostante diffida, viola

intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la stessa

legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in

particolare:

a) non

consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dagli

articoli 253a e 253b;

è punito con la multa.

Per l’art. 257 cpv. 2 LT

la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.- franchi al massimo.

1.4.

Come ha affermato il

Tribunale federale, facendo riferimento alla dottrina in materia, le

disposizioni citate reprimono le violazioni di obblighi procedurali o, secondo

alcuni autori, l’insubordinazione a un’ingiunzione dell’autorità. Il bene

giuridico tutelato da questi articoli è la buona esecuzione della tassazione,

che è messa in pericolo dalla condotta recalcitrante del contribuente; inoltre,

questo comportamento provoca, indirettamente, la messa in pericolo, perlomeno

astratta, del credito fiscale della collettività.

La sanzione non ha la sola

funzione di punire il contribuente, ma mira anche a costringerlo a conformarsi

alle ingiunzioni che gli sono state fatte quando non obbedisce a un obbligo cui

è tenuto. La sanzione deve consentire all’autorità di tassazione di stabilire

in modo esatto e completo gli elementi imponibili, al fine di stabilire le

imposte dovute; se il contribuente non adempie i suoi obblighi, vi è infatti il

rischio che questi elementi siano sottostimati e, di conseguenza, che l’onere

fiscale sia ridotto indebitamente.

Le multe d’ordine inflitte

per violazione degli obblighi procedurali sono da tempo qualificate sanzioni

penali, oltre che provvedimenti coattivi. La multa deve pertanto essere

stabilita in ogni caso in base alla colpevolezza del contribuente. Si deve procedere

ad una valutazione adeguata del caso, prendendo in considerazione tutte le

peculiarità, come la gravità della colpa e la situazione personale del

contribuente, in particolare la sua situazione finanziaria e gli effetti della

pena sulla sua situazione («Strafempfindlichkeit»). La multa deve

rappresentare una sanzione efficace e non una semplice misura bagatellare

(sentenza del TF 2C_576/2016 / 2C_577/2016 del 6 marzo 2017 consid. 3.1, in DTF

143 IV 130, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

2. Fra

le condotte sanzionate dagli articoli 174 cpv. 1 LIFD e 257 cpv. 1 LT rientra

in particolare la mancata consegna della dichiarazione d’imposta o degli

allegati.

Secondo

gli articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT, nella versione in vigore fino al

31 dicembre 2023, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica

o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non

hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Per

gli articoli 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT, il contribuente deve compilare il

modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli

allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

L’art. 198 cpv. 2bis

LT prevede che, in deroga all’art. 198 cpv. 2, le persone giuridiche debbano

compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d’imposta e inviarla,

congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico.

Gli

articoli 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT dispongono che il contribuente, che

omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo

incompleto, sia diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

L’art.

198 cpv. 4 LT prevede che per ogni diffida sia percepita una tassa stabilita

dal Consiglio di Stato.

Secondo

l’art. 198 cpv. 5 LT, contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità

fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini

stabiliti dagli articoli 206 e 227.

3. 3.1.

Nel

caso in esame, alla contribuente è stata inflitta una multa disciplinare per

non aver consegnato, entro il termine impartito e malgrado diffida, la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022.

3.2.

La contribuente non

contesta di non avere inoltrato la dichiarazione d’imposta; il suo

amministratore unico ha tuttavia dichiarato di non intendere adempiere a tale

obbligo fino a quando il procedimento penale a suo carico non sarà

“definitivamente risolto”. Egli chiede, fino a quel momento, che la

contribuente sia tassata d’ufficio senza che vengano inflitte multe o inviate

diffide.

Oltre a non aver minimamente sostanziato quanto asserito, tale argomentazione

non è idonea a giustificare l’omesso inoltro della dichiarazione d’imposta. La

tassazione d’ufficio non costituisce infatti una modalità alternativa alla

tassazione ordinaria, ma — come già rilevato — rappresenta la conseguenza

dell’inadempimento del contribuente ai propri obblighi dichiarativi, obblighi

che sono richiamati con la diffida e, in caso di ulteriore inosservanza,

sanzionati con la multa. Da questo profilo la decisione su reclamo si rivela

legittima.

Peraltro, con il ricorso

il contribuente, se da un lato dichiara di voler “ritornare al mittente” la

multa in questione, dall’altro, chiede la riduzione del suo importo da fr.

400.– a fr. 100.–. Ci si può dunque domandare se, per il periodo fiscale in

esame, l’unica effettiva richiesta del contribuente non sia in realtà quella di

ottenere una riduzione della sanzione.

3.3.

Per

quanto riguarda l’ammontare della multa, sia la LIFD che la LT prevedono che la

multa sia di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000

franchi al massimo.

Con

la Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio 2022 (Multa per violazione di obblighi

procedurali, cifra 5.2.1), la Divisione delle contribuzioni ha elaborato una

tabella, con degli importi che rappresentano l'ammontare complessivo dovuto sia

in base alla LT che alla LIFD e si riferiscono al caso standard di colpa, che

consiste nella negligenza semplice per non aver dato seguito alla diffida. La

sanzione è commisurata in base al totale dell’imposta cantonale annua dovuta

secondo l’ultima decisione di tassazione passata in giudicato.

Se colui che viola un

obbligo procedurale, nei periodi fiscali precedenti o in quello in corso, è già

stato oggetto di multe disciplinari, l'ulteriore multa sarà determinata secondo

la seguente progressione:

I.

recidiva multa base x 2;

Considerandi

II.

recidiva multa base x 3;

III.

recidiva multa base x 4 e così di seguito fino all’importo massimo complessivo

di 20'000 franchi (IC + IFD).

3.4

Nel

caso in esame, la multa ammonta a fr. 400.–. Tale importo corrisponde

all’importo base di fr. 100.–, ossia il minimo previsto, moltiplicato per

quattro a causa della plurirecidiva della contribuente, conformemente a quanto

stabilito dalla menzionata circolare; circostanza, questa, che la stessa

contribuente non ha nemmeno contestato. Già per tale motivo la commisurazione

dell’importo della multa deve essere confermata e appare persino favorevole

alla contribuente. Con le proprie dichiarazioni, l’amministratore unico ha

infatti affermato di non voler procedere all’inoltro della dichiarazione

dell’amministrata fino alla chiusura dei procedimenti penali pendenti a suo

carico. Tali affermazioni evidenziano l’intenzionalità dell’omissione da parte

della contribuente che, sempre secondo la circolare, comporterebbe il raddoppio

della multa.

4.

La

decisione con cui l’ufficio di tassazione ha inflitto la multa alla RI 1 è

pertanto legittima. Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di

giustizia e le spese di procedura sono pertanto a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: