80.2025.42
Procedura: ricorso, requisiti, motivazione, termine di grazia, lettera ritornata al mittente, irricevibile
23 aprile 2025Italiano5 min
termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato secondo l’art. 227 LT,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.42
Lugano
23 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 marzo 2025 contro la decisione del 23 gennaio 2025 in materia di IC
2022.
Fatti
Fatti
A. Con scritto del 27
febbraio 2025, la RI 1 si è rivolta alla Camera di diritto tributario,
affermando di inoltrare “ricorso contro la decisione di tassazione su
reclamo 2022 emessa in data 23 gennaio 2025 e ricevuta il giorno 28 gennaio
2025”. La ricorrente ha sostenuto di avere “iniziato un’attività
imprenditoriale.. nel Canton Grigioni” e di aver “spostato la sede a
Celerina… ad inizio di quest’anno”. Ha chiesto infine “se il ricorso a
questo punto è da inoltrare alla Camera di diritto tributario di Lugano o a
quella dei Grigioni”, impegnandosi a provvedere “immediatamente… non
appena… in possesso di questa informazione”.
B. Con lettera del 4
marzo 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un
termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato secondo l’art. 227 LT,
avvertendolo che altrimenti lo avrebbe dichiarato irricevibile.
L’invio è ritornato al
mittente con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo
indicato”.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 227
cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la
decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
Per l’art. 227 cpv. 2 LT il
ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere
allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti,
al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria dell’irricevibilità.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non
sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si
possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa
domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del
21.11.2006
consid. 4.2).
Il Tribunale federale ha
anche deciso che non ha diritto all’attribuzione di un termine di grazia il
contribuente che si limita a presentare un atto incompleto, nell’intento di
provocare una proroga del termine di ricorso, confidando in un termine
supplementare (sentenza 9C_589/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 5.1 e
giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Nel
caso in esame, il ricorso presentato dalla contribuente non contiene alcuna
domanda precisa e non espone i fatti rilevanti per la decisione. Dalle poche
frasi esposte si evince che la contestazione concerne verosimilmente
l’assoggettamento alle imposte cantonali ticinesi, laddove l’insorgente afferma
di non avere più “da alcuni anni… né attività né interessi in Canton Ticino”.
In seguito sostiene tuttavia di aver spostato la sede nel Canton Grigioni solo
all’inizio del 2025. Non si comprende dunque su quali basi contesti
l’assoggettamento per il periodo fiscale 2022. In ogni caso, manca ogni
riferimento alla motivazione della decisione impugnata, che peraltro non è
stata neppure allegata.
Nella lettera del 4 marzo
2025.
alla contribuente, la Camera di diritto tributario invitava quest’ultima
anche a pronunciarsi sulla tempestività del ricorso, in quanto affermava che la
decisione contestata era stata “emessa in data 23 gennaio 2025 e ricevuta il
giorno 28 gennaio 2025”.
3.2
D’altra parte, la
ricorrente pare consapevole del fatto che il suo ricorso, presentato alla
scadenza del termine, non era motivato conformemente ai requisiti di legge.
Dopo aver chiesto se il ricorso fosse “da inoltrare alla Camera di diritto
tributario di Lugano o a quella dei Grigioni”, ha affermato che avrebbe provveduto
“immediatamente a inoltre (sic) le [sue] considerazioni non appena… in possesso
di questa informazione”. In queste circostanze, la Camera di diritto
tributario avrebbe anche potuto dichiarare irricevibile il gravame, senza
neppure attribuire all’insorgente un termine di grazia. Dando prova di
benevolenza, con scritto del 4 marzo 2025, ha tuttavia attribuito alla
contribuente un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato.
3.3
Come anticipato, la
lettera della Camera di diritto tributario non ha potuto essere recapitata al
destinatario. Entrambi gli invii, il primo per posta A Plus e il secondo per
posta semplice, sono ritornati al mittente con l’indicazione “il
destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”.
L’indirizzo impiegato
dalla Camera di diritto tributario è peraltro quello indicato dalla contribuente
sulla lettera del 27 febbraio 2025 e corrisponde al recapito che risulta dal
Registro di commercio del Canton Grigioni, dopo il trasferimento di sede del 12
febbraio 2025.
3.4
In
queste circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile per
carenza di motivazione.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: