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Decisione

80.2025.42

Procedura: ricorso, requisiti, motivazione, termine di grazia, lettera ritornata al mittente, irricevibile

23 aprile 2025Italiano5 min

termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato secondo l’art. 227 LT,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.42

Lugano

23 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 27 marzo 2025 contro la decisione del 23 gennaio 2025 in materia di IC

2022.

Fatti

Fatti

A. Con scritto del 27

febbraio 2025, la RI 1 si è rivolta alla Camera di diritto tributario,

affermando di inoltrare “ricorso contro la decisione di tassazione su

reclamo 2022 emessa in data 23 gennaio 2025 e ricevuta il giorno 28 gennaio

2025”. La ricorrente ha sostenuto di avere “iniziato un’attività

imprenditoriale.. nel Canton Grigioni” e di aver “spostato la sede a

Celerina… ad inizio di quest’anno”. Ha chiesto infine “se il ricorso a

questo punto è da inoltrare alla Camera di diritto tributario di Lugano o a

quella dei Grigioni”, impegnandosi a provvedere “immediatamente… non

appena… in possesso di questa informazione”.

B. Con lettera del 4

marzo 2025, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un

termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato secondo l’art. 227 LT,

avvertendolo che altrimenti lo avrebbe dichiarato irricevibile.

L’invio è ritornato al

mittente con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo

indicato”.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 227

cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la

decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

Per l’art. 227 cpv. 2 LT il

ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui

quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere

allegati o designati esattamente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti,

al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la

comminatoria dell’irricevibilità.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non

sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si

possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa

domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del

21.11.2006

consid. 4.2).

Il Tribunale federale ha

anche deciso che non ha diritto all’attribuzione di un termine di grazia il

contribuente che si limita a presentare un atto incompleto, nell’intento di

provocare una proroga del termine di ricorso, confidando in un termine

supplementare (sentenza 9C_589/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 5.1 e

giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Nel

caso in esame, il ricorso presentato dalla contribuente non contiene alcuna

domanda precisa e non espone i fatti rilevanti per la decisione. Dalle poche

frasi esposte si evince che la contestazione concerne verosimilmente

l’assoggettamento alle imposte cantonali ticinesi, laddove l’insorgente afferma

di non avere più “da alcuni anni… né attività né interessi in Canton Ticino”.

In seguito sostiene tuttavia di aver spostato la sede nel Canton Grigioni solo

all’inizio del 2025. Non si comprende dunque su quali basi contesti

l’assoggettamento per il periodo fiscale 2022. In ogni caso, manca ogni

riferimento alla motivazione della decisione impugnata, che peraltro non è

stata neppure allegata.

Nella lettera del 4 marzo

2025.

alla contribuente, la Camera di diritto tributario invitava quest’ultima

anche a pronunciarsi sulla tempestività del ricorso, in quanto affermava che la

decisione contestata era stata “emessa in data 23 gennaio 2025 e ricevuta il

giorno 28 gennaio 2025”.

3.2

D’altra parte, la

ricorrente pare consapevole del fatto che il suo ricorso, presentato alla

scadenza del termine, non era motivato conformemente ai requisiti di legge.

Dopo aver chiesto se il ricorso fosse “da inoltrare alla Camera di diritto

tributario di Lugano o a quella dei Grigioni”, ha affermato che avrebbe provveduto

“immediatamente a inoltre (sic) le [sue] considerazioni non appena… in possesso

di questa informazione”. In queste circostanze, la Camera di diritto

tributario avrebbe anche potuto dichiarare irricevibile il gravame, senza

neppure attribuire all’insorgente un termine di grazia. Dando prova di

benevolenza, con scritto del 4 marzo 2025, ha tuttavia attribuito alla

contribuente un termine di dieci giorni per presentare un ricorso motivato.

3.3

Come anticipato, la

lettera della Camera di diritto tributario non ha potuto essere recapitata al

destinatario. Entrambi gli invii, il primo per posta A Plus e il secondo per

posta semplice, sono ritornati al mittente con l’indicazione “il

destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”.

L’indirizzo impiegato

dalla Camera di diritto tributario è peraltro quello indicato dalla contribuente

sulla lettera del 27 febbraio 2025 e corrisponde al recapito che risulta dal

Registro di commercio del Canton Grigioni, dopo il trasferimento di sede del 12

febbraio 2025.

3.4

In

queste circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile per

carenza di motivazione.

4.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: