80.2025.45
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, malattia, certificato medico successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione
24 giugno 2025Italiano8 min
che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.45
Lugano
24 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 marzo 2025 contro la decisione del 17 febbraio 2025 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
- RI 1 presentato la dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2023 entro il termine prorogato al 31 dicembre 2024, con
decisione del 15 gennaio 2025 l’RS 1 (di seguito: UT) l’ha diffidata ad
adempiere i suoi obblighi procedurali, accordandole un termine di 20 giorni
dalla ricezione dell’invio;
- contro la diffida e la
relativa tassa di fr. 50.‑, la contribuente ha interposto reclamo il
7 febbraio 2025, invocando motivi di salute che le avrebbero impedito “di
finire di compilare/calcolare” la dichiarazione d’imposta 2023 e allegando
due certificati medici, rilasciati rispettivamente il 9 gennaio 2025 e il 3
febbraio 2025 dal Dr. med. __________;
- con decisione del 17
febbraio 2025, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
Il certificato medico allegato
al reclamo non permette l’annullamento della diffida poiché per costante
giurisprudenza la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia
che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante
contrattuale a intraprenderlo. La malattia si considera di grave impedimento a
condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi
dell’incoscienza o della immobilizzazione così da impedire di agire o di dare
disposizione di agire;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che la diffida sia annullata e
che le sia concesso un termine per la consegna della dichiarazione d’imposta
2023 fino alla fine del mese di aprile 2025, sostenendo di essere “impossibilitata
a svolgere il completamento della dichiarazione imposte 2023 per motivi di
salute e malattia e non volontariamente”, come attestato da un nuovo
certificato medico datato 4 marzo 2025;
- la ricorrente argomenta
che la “dichiarazione include il bilancio semplice per la […] società
individuale, iscritta nella camera di commercio dal 2009 […]” e che, “per
fare eseguire da terzi il bilancio e dichiarazione fiscale, occorre
l’istruzione da parte mia, quale attualmente purtroppo non sono in grado di
darla, con tutta la volontà che ho”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- l’autorità
fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica,
comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione
d’imposta;
- anche
i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un
modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta (198
cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD, nelle versioni in vigore dal 1.1.2024);
- rispetto
alla versione in vigore fino alla fine del 2023, le disposizioni citate non
parlano più di modulo (cartaceo) per la compilazione della dichiarazione
fiscale, perché la dichiarazione può ora essere svolta anche completamente in
elettronico;
- inoltre,
vista la possibilità di presentare la dichiarazione d’imposta per via
elettronica, la legge prevede ora che l’invito a presentare la dichiarazione
d’imposta possa essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o
invio del modulo, anche con una comunicazione personale in formato cartaceo o
elettronico;
- di
norma, con la comunicazione personale viene trasmesso anche il codice di
accesso (password) per la presentazione in forma elettronica. (Messaggio del
Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023, cap. III.a.2, p. 12);
- il
contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e
veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT; art.
124 cpv. 2 LIFD);
- il
contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un
congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD);
- per quanto concerne
Considerandi
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad
art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130.
LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2201);
- la
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
- l’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2021, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una
tassa di fr. 50.‑.
- ne consegue che il ricorso
è ricevibile solo nella misura in cui concerne la diffida in materia di imposta
cantonale e non anche per l’imposta federale diretta;
- nel caso in disamina, la
ricorrente non ha presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2023 né entro il
termine generale del 30 aprile 2024, ricevendo il richiamo (13.05.2024), né
entro il termine prorogato al 31 dicembre 2024, ragione per cui, il 15 gennaio
2025, l’UT le ha notificato la diffida;
- per il fatto che il
termine, pur prorogato, non è stato rispettato, la diffida si rivela legittima;
- la ricorrente adduce
tuttavia motivi di salute, che giustificherebbero l’inosservanza del termine;
- secondo l’art. 192 cpv. 5
LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli
stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad
assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante;
- se una malattia viene
invocata come impedimento, secondo la giurisprudenza deve essere tanto grave da
impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire
mandato ad una terza persona per intraprenderlo;
- in tal caso, secondo la
prassi viene attribuita importanza decisiva alla produzione di un certificato
medico, rilasciato tempestivamente e significativo, che attesti che
l’inosservanza del termine non è dipesa da alcuna o tutt’al più da una leggera
colpa;
- l’onere della prova è a
carico della persona che è tenuta a compiere l’atto processuale, in quanto è
essa che si prevale dell’impedimento incolpevole (sentenza del Tribunale
federale 2C_566/2020 del 10 luglio 2020 consid. 4.3.2 e giurisprudenza citata).
- ora, i certificati medici
allegati al reclamo dalla contribuente non giustificano l’inosservanza del
termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta già per il fatto che sono
entrambi posteriori rispetto al momento in cui il termine decorreva (cioè fino
al 31 dicembre 2024): il primo è datato 9 gennaio 2025 e attesta una incapacità
a presentare la dichiarazione da tale momento (“la paziente non potrà…”)
fino al 1° febbraio 2025, mentre il secondo è datato 3 febbraio 2025 e copre il
periodo fino al 28 febbraio 2025;
- indipendentemente da
questo aspetto, dai certificati medici non si ricava alcuna indicazione in
merito alla natura della patologia e ai suoi sintomi;
- a tale riguardo, sempre
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, un certificato medico che
attesta la totale inabilità lavorativa per un determinato periodo di tempo
senza indicarne i motivi non è ritenuto sufficiente per giustificare la
restituzione dei termini (sentenza 2C_823/2011 e 2C_824/2011 del 28 giugno 2012
consid. 4.2 e giurisprudenza citata);
- l’insorgente non ha in tal
modo provato di essere stata colpita da una malattia tanto grave da impedirle
di presentare la dichiarazione o perlomeno di incaricare un terzo di procedervi;
- tale conclusione è
avvalorata anche dal fatto che, con il ricorso, la contribuente ha prodotto un ulteriore
certificato medico, sempre dello stesso professionista, che il 4 marzo 2025
attesta l’incapacità a “riempire la dichiarazione d’imposta” fino al 30
aprile 2025, “perché la paziente è ipovedente, sono previsti due interventi
oculari” e perché “soffre di ipoacusia e i due deficit creano uno stato
di confusione mentale”;
- dalla successiva lettera
del 15 marzo si apprende che la ricorrente doveva sottoporsi a intervento di
cataratta a entrambi gli occhi, nei mesi di aprile e maggio 2025;
- quanto precede conferma il
fatto che gli impedimenti invocati si riferiscono a eventi successivi alla
scadenza del termine per l’inoltro della dichiarazione, che la malattia invocata
non era tale da impedire l’adempimento degli obblighi procedurali e che il
medico si è manifestamente prestato ad assecondare le richieste della
contribuente, visto che invece di attestare l’esistenza di malattie ha
certificato l’incapacità di adempiere gli obblighi fiscali;
- il ricorso è
conseguentemente respinto;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La cancelliera: