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Decisione

80.2025.46

Procedura: reclamo, tempestività, rappresentanza, figlio che ricorre senza procura del padre

4 giugno 2025Italiano9 min

commisurava il reddito imponibile in fr. 15'600.- per l’IC e in fr. 25'000.- per

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.46

80.2025.47

Lugano

4 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 10 marzo 2025 contro la decisione del 23 gennaio 2025 in materia di IC e IFD

2023.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________)

è vedovo e pensionato. Con la dichiarazione d’imposta 2023, inoltrata dalla

fiduciaria __________ SA, dichiarava un reddito imponibile di fr. 0.-

B. Con decisione del 25

settembre 2024, inviata alla __________, l’Ufficio di tassazione di Locarno (di

seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC e IFD 2023, nella quale

commisurava il reddito imponibile in fr. 15'600.- per l’IC e in fr. 25'000.- per

l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 0.-.

C. Con scritto del 15

gennaio 2025, __________, figlio del contribuente, chiedeva all’UT di “correggere”

la decisione di tassazione. Dopo aver riconosciuto di non aver “rispettato

il termine di opposizione, in quanto i documenti della signora __________ [gli]

sono arrivati per posta quando già er[a] all’estero per lavoro e [è] rientrato

a Zurigo solo il 1° novembre 2024”, chiedeva di riconoscere le spese

mediche sostenute dal padre e non coperte dalla cassa malati (fatture __________),

per un totale di fr. 14'170.60.

D. Con missiva trasmessa

per posta APlus il 23 gennaio 2025, il fisco si rivolgeva a __________, rilevando

che il reclamo presentato non soddisfaceva i requisiti formali richiesti poiché

non era corredato della procura del rappresentante e inoltre era tardivo.

L’UT invitava l’insorgente

a voler trasmettere una valida procura, nonché a determinarsi in relazione ai

motivi del ritardo del gravame, entro il 2 febbraio 2025. Scaduto infruttuoso

tale termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

E. Con decisione del 10

febbraio 2025, il reclamo veniva dichiarato irricevibile, sia poiché non

corredato dalla necessaria procura sia perché tardivo.

In particolare, l’autorità

fiscale indicava che il vizio di forma era stato segnalato al contribuente, al

quale era stato assegnato un termine, scadente il 2 febbraio 2025, per prendere

posizione. Quest’ultimo era giunto a scadenza infruttuoso.

F. Con scritto del 20/24

febbraio 2025, __________, riferendosi alla missiva del 23 gennaio 2025,

trasmetteva la procura mancante e indicava che, già con la lettera del 15

gennaio 2025, era stato presentato formalmente reclamo, motivato e con la

documentazione allegata.

Con missiva del 24

febbraio 2025, inviata per posta APlus, l’UT spiegava al rappresentante del

contribuente, che con scritto del 23 gennaio 2025 gli era stato assegnato un

termine scadente il 2 febbraio 2025 per fornire la procura e determinarsi in

relazione alla tardività del reclamo. Ritenuto che il termine era decorso senza

la ricezione di alcuna presa di posizione, era stata decretata l’irricevibilità

del gravame.

G. Con ricorso del 10

marzo 2025, __________ rappresentato dal figlio, __________, chiede di voler “correggere”

la decisione IC e IFD 2023. Il contribuente ha 97 anni e non si potrebbe

occupare da solo delle questioni amministrative. Motivo per il quale è il

figlio ad aiutarlo. Quest’ultimo avrebbe tuttavia mancato il termine di

ricorso, poiché assente all’estero. In particolare, i documenti trasmessi dalla

fiduciaria __________ gli sarebbero stati inviati quando non era in Svizzera e avrebbe

potuto prenderne visione unicamente al suo rientro, ossia il 1° novembre 2024.

H. Con osservazioni del

17 marzo 2025, l’UT di Locarno chiede la conferma della decisione impugnata.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso che qui ci occupa,

l’UT ha dichiarato irricevibile il gravame del ricorrente poiché tardivo e

privo della procura. La Camera si limiterà pertanto a verificare tali aspetti

formali, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione

del contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD; art.

206.

cpv. 1 LT).

Il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero

ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il

giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno

riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale

seguente (art. 133 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 2 e 3 LT).

2.2

Secondo gli articoli 117

cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT il contribuente può farsi rappresentare

contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della

rispettiva legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia

necessaria.

Se il contribuente ha

conferito procura ad un rappresentante, è all’indirizzo di quest’ultimi che

l’autorità deve notificare le sue decisioni. Se non lo fa, la notificazione è

irregolare e il contribuente non deve subire alcuno svantaggio per tale ragione

(sentenza del TF 9C_304/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 5.2.2 e

giurisprudenza citata).

2.3

Nel caso in esame, la

decisione di tassazione IC/IFD 2023 è stata notificata alla __________ il 25

settembre 2024, in base ad una procura rilasciata dal contribuente. Dai

documenti prodotti da __________, risulta che la fiduciaria ha ricevuto la

decisione il 26 settembre 2024 (cfr. timbro apposto sul documento) e l’ha

trasmessa al figlio del contribuente, con scritto del 30 settembre 2024.

Ne consegue che la

notificazione è stata correttamente effettuata al rappresentante contrattuale

del contribuente, il quale ha ricevuto la decisione di tassazione il 26

settembre 2024. Il reclamo, interposto dal figlio del contribuente solo il 15

gennaio 2025, è pertanto chiaramente intempestivo.

3.

3.1.

__________ sostiene di

aver potuto prendere visione della decisione unicamente il 1° novembre 2024.

Con successivo scritto del 15 gennaio 2025, rivolgendosi all’autorità fiscale,

dopo aver preliminarmente ammesso che la sua “opposizione”, presentata per

conto del padre, era tardiva poiché era assente all’estero, ha chiesto di

“correggerla”. Invitato a giustificare e documentare i motivi del ritardo e a

presentare la procura, ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine

assegnato. Unicamente con successivo scritto ha precisato che il mancato

rispetto dei termini era già stato motivato e spiegato nel gravame del 15

gennaio 2025 ed ha trasmesso la procura sottoscritta dal genitore.

3.2

Ora, è possibile entrare

nel merito di un reclamo tardivo, unicamente se la persona che lo chiede prova,

da una parte, che lei stessa o il suo rappresentante, sono stati impediti senza

alcuna colpa di presentare il gravame in tempo utile, poiché viene comprovato

che l’impedimento è da ascrivere, al servizio militare, al servizio civile, a

malattia, all’assenza dal Paese o altri motivi rilevanti e, d’altra parte, che

il ricorso è stato trasmesso entro 30 giorni dopo la cessazione dei suddetti

motivi d’impedimento (sentenza TF 2C_566/2020 del 10 luglio 2020, consid.

4.3.1.)

3.3

Nel caso di specie, la decisione

di tassazione è stata notificata alla fiduciaria che rappresentava il

contribuente, la quale a sua volta ha inviato i documenti al figlio di

quest’ultimo. __________, argomentando di essere il “nuovo” rappresentante del

padre, ha sostenuto di aver potuto visionare gli atti unicamente il 1° novembre

2024, poiché in precedenza era assente all’estero.

Ora, in primo luogo, un

eventuale impedimento che concerne il figlio del contribuente non può

giustificare la restituzione dei termini. Infatti, nei confronti dell’autorità

di tassazione egli non era rappresentante contrattuale del padre.

In secondo luogo, la

generica assenza all’estero non costituirebbe comunque un impedimento tale da

giustificare la restituzione dei termini.

In terzo luogo, anche

volendo ammettere che il figlio fosse il rappresentante del contribuente già

nella procedura di tassazione, quest’ultimo non ha, ad ogni modo, inoltrato il

reclamo entro 30 giorni dal momento in cui ha preso conoscenza della decisione

di tassazione. Egli stesso riconosce infatti che ciò sia avvenuto già il 1°

novembre 2024.

Già solo per tale ragione

la decisione impugnata merita conferma.

4.

4.1.

A ciò si aggiunge il fatto

che l’UT ha rimarcato – dopo la ricezione del reclamo 15 gennaio 2025 – che lo

stesso era sprovvisto della necessaria procura.

4.2

In

applicazione delle regole generali, la prova dell’esistenza di un rapporto di

rappresentanza e della sua comunicazione corretta alle autorità fiscali spetta

al contribuente (sentenza TF 2C_577/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 6).

L’autorità può esigere dal mandatario che giustifichi i suoi poteri di

rappresentanza tramite la presentazione di una procura scritta, la cui assenza,

nell’ambito di una procedura contenziosa, non può costituire un motivo

d’irricevibilità (a causa di un formalismo eccessivo). Un termine di grazia

dev’essere fissato dall’autorità affinché la procura possa essere prodotta. Nel

caso in cui il vizio non viene sanato entro tale termine, può essere

pronunciata l’irricevibilità del gravame.

4.3

Ora, la procura in

questione non è stata presentata unitamente al reclamo del 15 gennaio 2025,

bensì dopo la scadenza del termine di grazia concesso dall’UT di Locarno.

In queste circostanze,

anche per tale ragione, la decisione dell’UT dev’essere confermata.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: