80.2025.51
Deduzioni sociali: figli agli studi, borsa di studio per l’anno accademico in corso alla fine del periodo fiscale, neppure deduzione parziale
24 agosto 2025Italiano14 min
anche per l’aliquota) e il debito d’imposta cantonale era stato calcolato in fr. 2'807.55
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.51
Lugano
24 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 marzo 2025 contro la decisione del 28 febbraio 2025 in materia di IC
2023.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 sono
entrambi pensionati.
Sono i genitori di __________,
nata nel 1998, che, nel periodo fiscale qui litigioso, studiava all’Università
di __________.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2023, i coniugi RI 1 esponevano redditi per fr. 105'589.‑
e facevano valere deduzioni per fr. 32'037.‑, cui si aggiungevano le
deduzioni sociali per fr. 24'500.‑. In particolare, i coniugi RI 1
chiedevano le deduzioni sociali per figli a carico e per figli agli studi in
ragione di rispettivamente fr. 11'100.‑ e fr. 13'400.‑.
B. Con decisione
notificata il 19 febbraio 2025, l’RS 1 (di seguito: UT) non ammetteva la
deduzione per figli agli studi in quanto la figlia “beneficia[va] di assegni
o borse di studio”.
Di conseguenza, il reddito
imponibile per l’IC era stato accertato in fr. 65'400.‑ (determinante
anche per l’aliquota) e il debito d’imposta cantonale era stato calcolato in fr. 2'807.55
(coefficiente cantonale 97%).
C. Il 26 febbraio 2025,
i contribuenti presentavano reclamo, contestando in particolare la mancata
deduzione per figli agli studi. A sostegno della loro tesi, i reclamanti
allegavano una decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio datata 4
settembre 2023 con la quale veniva concessa una borsa di studio pari a
fr. 5'395.‑ che sarebbe stata pagata in una sola rata, “non
appena la decisione [fosse] cresciuta in giudicato”. Tale decisione
annullava e sostituiva quella emanata il 12/13 giugno 2023 e considerava “unicamente
il semestre primaverile 2024 (primo semestre del secondo anno di Bachelor)”.
D. Con decisione del 12
marzo 2025, l’UT respingeva il reclamo, argomentando che
in merito alla deduzione per
figli agli studi […] nell’eventualità fossero versati assegni o borse di studio
fino a 1'000 franchi l’anno, il contribuente ha diritto all’intera deduzione;
per importi superiori, le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a
concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione
dell’intera deduzione. Nel caso specifico gli assegni per borsa di studio
percepiti per l’anno 2023 ammontano a CHF 16'184.‑. Visto quanto
accertato la deduzione non può essere concessa.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggravano nuovamente contro
la mancata deduzione di fr. 13'400.‑ per figli agli studi, spiegando
che per il “2023 non [avevano] ricevuto alcun aiuto”. In pratica, “l’importo
di CHF 10'789.‑ è l’importo che [avrebbero] dovuto ricevere (in 2
tranche) come da decisione presa dall’Ufficio agli studi il 12/13.6.2023”,
ma “dopo verifiche da parte del citato ente, la Borsa di Studio veniva
modificata e veniva versato l’importo di CHF 5'395.‑ per il semestre
universitario 01.02.24-31.07.24, mentre la tranche del semestre precedente (1.8.23-31.1.2024)
non [era] stata riconosciuta”.
F. Le osservazioni
presentate dall’UT il 20 marzo 2025 se, da un lato, chiedono la conferma della
decisione impugnata, dall’altro, definiscono “non corretta la lettura della
decisione dell’Ufficio degli aiut[i] allo studio dei coniugi RI 1”, in
quanto la loro figlia avrebbe beneficiato dei seguenti aiuti allo studio:
·
Anno 2023, CHF 5'395, Borsa
di studio, decisione del 4.9.2023
·
Anno 2023, CHF 9'000,
Prestito di studio, decisione del 11.01.2024
·
Anno 2024, CHF 2'345, Borsa
di studio, decisione del 2.07.2024
·
Anno 2024, CHF 10'000,
Prestito di studio, decisione del 7.08.2024
G. Il 26 marzo 2025, il
ricorrente prende posizione riguardo alle osservazioni presentate dall’UT.
In particolare, per il
periodo fiscale 2023 afferma che l’importo di fr. 5'395.‑ (“riconosciuto
quale quota-parte da pagare dopo riesame da parte dell’Ufficio degli aiuti allo
Studio”; come da lettera del 06.09.2023 allegata) avrebbe sostituito
l’importo di CHF 10'789.‑ deciso dallo stesso ufficio con lettera
del 12/13 giugno 2023.
Il ricorrente precisa che l’importo
di CHF 5'395.‑ sarebbe stato versato nel mese di marzo 2024 e, di
conseguenza, competerebbe a tale periodo fiscale.
L’insorgente postula
nuovamente il riconoscimento, per il periodo fiscale 2023, della deduzione per
figli agli studi in ragione di fr. 13'400.‑.
H. Nella sua risposta, l’UT
riconosce che “relativamente all’anno 2023 è stata decisa una borsa di
studio di CHF 5'395”, ma ritiene nondimeno che “poco importa se sia
stata effettivamente pagata solo nell’anno 2024”.
Diritto
1. La deduzione sociale
per figli agli studi ex art. 34 cpv. 1 lett. c LT, nonostante sia
connessa alla deduzione per figli a carico prevista sia dal diritto federale
sia dal diritto cantonale (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 34 cpv. 1
lett. a LT), è una particolarità del diritto tributario ticinese. Si
tratta quindi di una deduzione ammessa dal diritto cantonale al realizzarsi di
determinate condizioni.
Considerandi
2.
2.1.
Ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per
ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente
provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo
dell’obbligo, un massimo di fr. 13'400.‑, secondo le modalità e nei
limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari
sopportati.
2.2
Il legislatore ticinese ha
introdotto la deduzione per figlio agli studi per tenere conto del costo
supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del
percorso formativo scelto da quest’ultimo (art. 34 cpv. 1 lett. c
in
fine LT; v. Messaggio n. 4169 del 13.10.1993 ad art. 34 nLT, p. 36; v.
anche sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2).
Le modalità e i limiti
fissati dal Consiglio di Stato sono specificati nel Decreto esecutivo
concernente l’imposizione delle persone fisiche del 7 dicembre 2022 (di
seguito: DEimpPF; RL 640.220) ed in particolare dall’art. 11 cpv. 1 che
stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento
il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,
frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono
riconosciute le seguenti deduzioni:
1.
1'200 franchi
se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento
professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della
scuola o del luogo di formazione;
2.
1'900 franchi
se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in
Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede
della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3.
4'600 franchi
se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in
Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4.
6'400 franchi
se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o frequenta corsi di
perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o
fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5.
13'400
franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al
domicilio.
Il Consiglio di Stato
precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo
pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né
indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame
riconosciuto (art. 11 cpv. 2 DEimpPF).
Infine, il capoverso 3 stabilisce
che gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l’anno danno diritto
all’intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono
computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta
ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.
2.3
Come poc’anzi accennato, la
deduzione per figlio agli studi è una deduzione sociale istituita unicamente
dal diritto cantonale ed è complementare alla deduzione di base per figlio a
carico prevista sia dalla LT sia dalla LIFD (art. 34 cpv. 1 lett. a LT;
art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD). Già con la deduzione per figlio a carico
(che a livello d’imposta cantonale ticinese risulta essere molto generosa per
rapporto ad altri Cantoni e rispetto alla corrispondente deduzione prevista
dalla LIFD, che è praticamente della metà) il Cantone Ticino tiene conto delle
spese sostenute dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che
studia e dell’influenza di questa circostanza sulla sua capacità contributiva
(v. sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2).
In casu, solo la
deduzione per figli a carico pari a fr. 11'100.‑ è stata concessa,
essendone soddisfatti i presupposti.
2.4
Le deduzioni sociali sono
stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT) o
dell'assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT). In caso di assoggettamento parziale
(art. 6 LT), le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente ai redditi
netti. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in
considerazione (art. 34 cpv. 5 LT).
Con il principio del
giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione
finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge
und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, art.
1-48 LIFD, 2a ed., Basilea 2019, n. 58 ad art. 35 LIFD, p. 1063).
Tale principio presuppone
una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso
un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è
possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio
di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è
sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.
111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).
3.
3.1.
Nella fattispecie, la questione verte
sulla deducibilità, dal reddito netto del ricorrente e della moglie, dell'importo
di fr. 13'400.‑ per figlio agli studi, come previsto dall'art. 34
cpv. 1 lett. c LT in relazione all'art. 11 cpv. 1 cifra 5 DEimpPF.
Mentre l’autorità di
tassazione ha ritenuto che la figlia dei ricorrenti abbia beneficato di una
borsa di studio di fr. 16'184.‑ per la frequenza dell’anno
accademico 2023/2024, i contribuenti sostengono che la figlia abbia percepito
una borsa di studio pari a fr. 5'395.‑, versata nel mese di marzo
del 2024. Pertanto, a mente dei ricorrenti, essa compete al periodo fiscale
2024.
e non a quello qui litigioso.
3.2
In casu, una prima
decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio è datata 12 giugno 2023 e si
riferisce all’“anno scolastico 2023” (v. lettera Ufficio degli aiuti
allo studio, in alto a sinistra) e, meglio, al “semestre autunnale 2023”
(v. ibidem, 5° paragrafo). Con tale decisione, l’Ufficio concedeva una
borsa di studio di fr. 10'789.‑, il cui pagamento sarebbe stato
effettuato in due rate, “la prima non appena la decisione [fosse] cresciuta
in giudicato”.
L’Ufficio informava la
figlia dei ricorrenti che “qualora dai documenti richiesti […] risultassero
costi inferiori rispetto alle indicazioni fornite in precedenza, l’Ufficio [avrebbe
potuto] ricalcolare l’importo riconosciuto al/alla richiedente”.
Ciò che è stato fatto con
decisione del 4 settembre 2023 (inviata ai ricorrenti il 6.9.23) con cui
l’Ufficio preposto riduceva la borsa di studio a fr. 5'395.‑.
L’Ufficio si premurava di sottolineare che tale “decisione annulla[va] e
sostitui[va] quella del 12/13 giugno 2023 e considera[va] unicamente il
semestre primaverile 2024 (primo semestre del secondo anno di Bachelor).
È quindi a giusto titolo
che i ricorrenti hanno ribadito all’UT che __________ ha beneficiato di una
borsa di studio pari a fr. 5'395.‑. Nella sua risposta alla replica
del ricorrente, anche l’UT ha infine ammesso che tale fosse l’importo della
borsa di studio concessa a __________.
3.3
I ricorrenti sostengono di
aver ricevuto il versamento della borsa di studio solo nel marzo 2024, con la
conseguenza che lo stesso non dovrebbe pregiudicare il diritto alla deduzione
sociale per il periodo fiscale 2023.
A prescindere dal fatto
che agli atti non vi è alcun bonifico bancario/postale che attesti la data
esatta del versamento, non è determinante ‑ per stabilire se il
contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli studi ‑ il
momento in cui l’assegno o la borsa di studio sono stati effettivamente
versati, bensì per quale anno accademico sono stati concessi.
Infatti, per costante
giurisprudenza, determinante è l’anno scolastico per il quale l’assegno o la
borsa di studio vengono riconosciuti, indipendentemente dalla data effettiva di
versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del 6 aprile 1988, in: RTT 4/1988,
p. 122; cfr. Circolare DdC n. 4/2008 del gennaio 2009 intitolata “Deduzioni
per figli agli studi [art. 34 LT]”, cap. 1, p. 2; sentenze CDT n.
80.2008.158
del 03.02.2009 e n. 80.2011.153 del 29.12.2011).
D’altra
parte, l’ottenimento di un prestito di studio (poiché oggetto di restituzione)
non priva il contribuente del diritto alla deduzione per i figli agli studi
(cfr. Circ. DdC n. 4/2008, cifra 1, p. 2).
3.4
Nel caso di specie, la
borsa di studio sarebbe stata versata solo nel marzo 2024.
Tuttavia, ciò non basta ad
escludere che alla fine del periodo fiscale 2023 ‑ momento determinante per stabilire se il contribuente avesse
diritto alla deduzione sociale ‑ __________ frequentasse
un corso per il quale beneficiava di un sussidio.
Come emerge dalla
documentazione agli atti, è indubbio che __________ abbia ottenuto dall’Ufficio
degli aiuti allo studio una borsa di studio per la frequenza dell’anno
accademico 2023/2024.
Il versamento di
fr. 5'395.‑ è stato effettuato per il “primo semestre del secondo
anno di Bachelor”.
Dall’estratto del sito
Assegni e borse di studio aggiornato al 25.02.2025, agli atti, si evince che
per il 2023 __________ ha ricevuto sia la borsa di studio – dapprima
fissata a fr. 10'789.‑ e poi ridotta a fr. 5'395.‑ – sia
fr. 9'000.‑ quale prestito di studio.
A questo proposito, si
ricorda che il prestito di studio non è considerato per la deduzione sociale.
3.5
Assodato che la borsa di
studio versata ammonta a fr. 5'395.‑, per poter beneficiare della
deduzione per figlio agli studi, è necessario verificare le condizioni
dell’art. 11 cpv. 3 DEimpPF. Giusta l’art. 11 cpv. 3 DEimpPF, gli assegni o
borse di studio fino a 1'000 franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione
del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente,
ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di
concessione dell’intera deduzione.
La borsa di studio di cui
ha beneficiato la figlia dei ricorrenti è superiore a fr. 1'000.‑.
Nella decisione impugnata,
l’UT ha accertato un reddito imponibile per l’IC di fr. 62'700.‑,
che comporta il pagamento di fr. 2'538.15 di imposta cantonale e
fr. 2’014.80 per l'imposta comunale (totale: fr. 4'552.95).
Ammettendo la deduzione
per figlio agli studi per intero (ovvero fr. 13'400.‑, come
richiesto dai ricorrenti), il reddito imponibile per l’IC ammonterebbe a
fr. 49'300.‑, ciò che comporterebbe un’imposta cantonale di
fr. 1'397.85 e comunale di fr. 1'109.65 (totale: 2'507.50).
La differenza fra le
imposte che il ricorrente dovrebbe pagare con o senza la deduzione legale
massima dà un ammontare di fr. 2’045.45. Siccome, in queste circostanze, l’importo
ottenuto con la borsa di studio (fr. 5'395.‑) è superiore al
risparmio di imposta che il contribuente otterrebbe se potesse dedurre l'intero
importo concesso dalla legge (fr. 13’400.‑), risulta evidentemente
più vantaggioso l'aver ricevuto la borsa di studio, piuttosto che beneficiare
della deduzione della predetta somma forfetaria.
I ricorrenti non hanno
quindi alcun diritto di chiedere la deduzione per la figlia agli studi ex art.
34.
cpv. 1 lett. c LT.
4.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: