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Decisione

80.2025.51

Deduzioni sociali: figli agli studi, borsa di studio per l’anno accademico in corso alla fine del periodo fiscale, neppure deduzione parziale

24 agosto 2025Italiano14 min

anche per l’aliquota) e il debito d’imposta cantonale era stato calcolato in fr. 2'807.55

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.51

Lugano

24 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 marzo 2025 contro la decisione del 28 febbraio 2025 in materia di IC

2023.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 sono

entrambi pensionati.

Sono i genitori di __________,

nata nel 1998, che, nel periodo fiscale qui litigioso, studiava all’Università

di __________.

Nella dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2023, i coniugi RI 1 esponevano redditi per fr. 105'589.‑

e facevano valere deduzioni per fr. 32'037.‑, cui si aggiungevano le

deduzioni sociali per fr. 24'500.‑. In particolare, i coniugi RI 1

chiedevano le deduzioni sociali per figli a carico e per figli agli studi in

ragione di rispettivamente fr. 11'100.‑ e fr. 13'400.‑.

B. Con decisione

notificata il 19 febbraio 2025, l’RS 1 (di seguito: UT) non ammetteva la

deduzione per figli agli studi in quanto la figlia “beneficia[va] di assegni

o borse di studio”.

Di conseguenza, il reddito

imponibile per l’IC era stato accertato in fr. 65'400.‑ (determinante

anche per l’aliquota) e il debito d’imposta cantonale era stato calcolato in fr. 2'807.55

(coefficiente cantonale 97%).

C. Il 26 febbraio 2025,

i contribuenti presentavano reclamo, contestando in particolare la mancata

deduzione per figli agli studi. A sostegno della loro tesi, i reclamanti

allegavano una decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio datata 4

settembre 2023 con la quale veniva concessa una borsa di studio pari a

fr. 5'395.‑ che sarebbe stata pagata in una sola rata, “non

appena la decisione [fosse] cresciuta in giudicato”. Tale decisione

annullava e sostituiva quella emanata il 12/13 giugno 2023 e considerava “unicamente

il semestre primaverile 2024 (primo semestre del secondo anno di Bachelor)”.

D. Con decisione del 12

marzo 2025, l’UT respingeva il reclamo, argomentando che

in merito alla deduzione per

figli agli studi […] nell’eventualità fossero versati assegni o borse di studio

fino a 1'000 franchi l’anno, il contribuente ha diritto all’intera deduzione;

per importi superiori, le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a

concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione

dell’intera deduzione. Nel caso specifico gli assegni per borsa di studio

percepiti per l’anno 2023 ammontano a CHF 16'184.‑. Visto quanto

accertato la deduzione non può essere concessa.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggravano nuovamente contro

la mancata deduzione di fr. 13'400.‑ per figli agli studi, spiegando

che per il “2023 non [avevano] ricevuto alcun aiuto”. In pratica, “l’importo

di CHF 10'789.‑ è l’importo che [avrebbero] dovuto ricevere (in 2

tranche) come da decisione presa dall’Ufficio agli studi il 12/13.6.2023”,

ma “dopo verifiche da parte del citato ente, la Borsa di Studio veniva

modificata e veniva versato l’importo di CHF 5'395.‑ per il semestre

universitario 01.02.24-31.07.24, mentre la tranche del semestre precedente (1.8.23-31.1.2024)

non [era] stata riconosciuta”.

F. Le osservazioni

presentate dall’UT il 20 marzo 2025 se, da un lato, chiedono la conferma della

decisione impugnata, dall’altro, definiscono “non corretta la lettura della

decisione dell’Ufficio degli aiut[i] allo studio dei coniugi RI 1”, in

quanto la loro figlia avrebbe beneficiato dei seguenti aiuti allo studio:

·

Anno 2023, CHF 5'395, Borsa

di studio, decisione del 4.9.2023

·

Anno 2023, CHF 9'000,

Prestito di studio, decisione del 11.01.2024

·

Anno 2024, CHF 2'345, Borsa

di studio, decisione del 2.07.2024

·

Anno 2024, CHF 10'000,

Prestito di studio, decisione del 7.08.2024

G. Il 26 marzo 2025, il

ricorrente prende posizione riguardo alle osservazioni presentate dall’UT.

In particolare, per il

periodo fiscale 2023 afferma che l’importo di fr. 5'395.‑ (“riconosciuto

quale quota-parte da pagare dopo riesame da parte dell’Ufficio degli aiuti allo

Studio”; come da lettera del 06.09.2023 allegata) avrebbe sostituito

l’importo di CHF 10'789.‑ deciso dallo stesso ufficio con lettera

del 12/13 giugno 2023.

Il ricorrente precisa che l’importo

di CHF 5'395.‑ sarebbe stato versato nel mese di marzo 2024 e, di

conseguenza, competerebbe a tale periodo fiscale.

L’insorgente postula

nuovamente il riconoscimento, per il periodo fiscale 2023, della deduzione per

figli agli studi in ragione di fr. 13'400.‑.

H. Nella sua risposta, l’UT

riconosce che “relativamente all’anno 2023 è stata decisa una borsa di

studio di CHF 5'395”, ma ritiene nondimeno che “poco importa se sia

stata effettivamente pagata solo nell’anno 2024”.

Diritto

1. La deduzione sociale

per figli agli studi ex art. 34 cpv. 1 lett. c LT, nonostante sia

connessa alla deduzione per figli a carico prevista sia dal diritto federale

sia dal diritto cantonale (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 34 cpv. 1

lett. a LT), è una particolarità del diritto tributario ticinese. Si

tratta quindi di una deduzione ammessa dal diritto cantonale al realizzarsi di

determinate condizioni.

Considerandi

2.

2.1.

Ai

sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per

ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente

provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo

dell’obbligo, un massimo di fr. 13'400.‑, secondo le modalità e nei

limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari

sopportati.

2.2

Il legislatore ticinese ha

introdotto la deduzione per figlio agli studi per tenere conto del costo

supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del

percorso formativo scelto da quest’ultimo (art. 34 cpv. 1 lett. c

in

fine LT; v. Messaggio n. 4169 del 13.10.1993 ad art. 34 nLT, p. 36; v.

anche sentenza CDT n. 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2).

Le modalità e i limiti

fissati dal Consiglio di Stato sono specificati nel Decreto esecutivo

concernente l’imposizione delle persone fisiche del 7 dicembre 2022 (di

seguito: DEimpPF; RL 640.220) ed in particolare dall’art. 11 cpv. 1 che

stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento

il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio,

frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, sono

riconosciute le seguenti deduzioni:

1.

1'200 franchi

se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento

professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della

scuola o del luogo di formazione;

2.

1'900 franchi

se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in

Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede

della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

4'600 franchi

se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di perfezionamento in

Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4.

6'400 franchi

se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o frequenta corsi di

perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o

fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5.

13'400

franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al

domicilio.

Il Consiglio di Stato

precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo

pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né

indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame

riconosciuto (art. 11 cpv. 2 DEimpPF).

Infine, il capoverso 3 stabilisce

che gli assegni o borse di studio fino a 1'000 franchi l’anno danno diritto

all’intera deduzione del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono

computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta

ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

2.3

Come poc’anzi accennato, la

deduzione per figlio agli studi è una deduzione sociale istituita unicamente

dal diritto cantonale ed è complementare alla deduzione di base per figlio a

carico prevista sia dalla LT sia dalla LIFD (art. 34 cpv. 1 lett. a LT;

art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD). Già con la deduzione per figlio a carico

(che a livello d’imposta cantonale ticinese risulta essere molto generosa per

rapporto ad altri Cantoni e rispetto alla corrispondente deduzione prevista

dalla LIFD, che è praticamente della metà) il Cantone Ticino tiene conto delle

spese sostenute dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che

studia e dell’influenza di questa circostanza sulla sua capacità contributiva

(v. sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2).

In casu, solo la

deduzione per figli a carico pari a fr. 11'100.‑ è stata concessa,

essendone soddisfatti i presupposti.

2.4

Le deduzioni sociali sono

stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50 LT) o

dell'assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT). In caso di assoggettamento parziale

(art. 6 LT), le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente ai redditi

netti. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in

considerazione (art. 34 cpv. 5 LT).

Con il principio del

giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione

finalizzata alla semplificazione dell’applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge

und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, art.

1-48 LIFD, 2a ed., Basilea 2019, n. 58 ad art. 35 LIFD, p. 1063).

Tale principio presuppone

una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso

un contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è

possibile conseguire un’imposizione assolutamente corretta secondo il principio

di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è

sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.

111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

3.

3.1.

Nella fattispecie, la questione verte

sulla deducibilità, dal reddito netto del ricorrente e della moglie, dell'importo

di fr. 13'400.‑ per figlio agli studi, come previsto dall'art. 34

cpv. 1 lett. c LT in relazione all'art. 11 cpv. 1 cifra 5 DEimpPF.

Mentre l’autorità di

tassazione ha ritenuto che la figlia dei ricorrenti abbia beneficato di una

borsa di studio di fr. 16'184.‑ per la frequenza dell’anno

accademico 2023/2024, i contribuenti sostengono che la figlia abbia percepito

una borsa di studio pari a fr. 5'395.‑, versata nel mese di marzo

del 2024. Pertanto, a mente dei ricorrenti, essa compete al periodo fiscale

2024.

e non a quello qui litigioso.

3.2

In casu, una prima

decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio è datata 12 giugno 2023 e si

riferisce all’“anno scolastico 2023” (v. lettera Ufficio degli aiuti

allo studio, in alto a sinistra) e, meglio, al “semestre autunnale 2023”

(v. ibidem, 5° paragrafo). Con tale decisione, l’Ufficio concedeva una

borsa di studio di fr. 10'789.‑, il cui pagamento sarebbe stato

effettuato in due rate, “la prima non appena la decisione [fosse] cresciuta

in giudicato”.

L’Ufficio informava la

figlia dei ricorrenti che “qualora dai documenti richiesti […] risultassero

costi inferiori rispetto alle indicazioni fornite in precedenza, l’Ufficio [avrebbe

potuto] ricalcolare l’importo riconosciuto al/alla richiedente”.

Ciò che è stato fatto con

decisione del 4 settembre 2023 (inviata ai ricorrenti il 6.9.23) con cui

l’Ufficio preposto riduceva la borsa di studio a fr. 5'395.‑.

L’Ufficio si premurava di sottolineare che tale “decisione annulla[va] e

sostitui[va] quella del 12/13 giugno 2023 e considera[va] unicamente il

semestre primaverile 2024 (primo semestre del secondo anno di Bachelor).

È quindi a giusto titolo

che i ricorrenti hanno ribadito all’UT che __________ ha beneficiato di una

borsa di studio pari a fr. 5'395.‑. Nella sua risposta alla replica

del ricorrente, anche l’UT ha infine ammesso che tale fosse l’importo della

borsa di studio concessa a __________.

3.3

I ricorrenti sostengono di

aver ricevuto il versamento della borsa di studio solo nel marzo 2024, con la

conseguenza che lo stesso non dovrebbe pregiudicare il diritto alla deduzione

sociale per il periodo fiscale 2023.

A prescindere dal fatto

che agli atti non vi è alcun bonifico bancario/postale che attesti la data

esatta del versamento, non è determinante ‑ per stabilire se il

contribuente abbia diritto alla deduzione per figli agli studi ‑ il

momento in cui l’assegno o la borsa di studio sono stati effettivamente

versati, bensì per quale anno accademico sono stati concessi.

Infatti, per costante

giurisprudenza, determinante è l’anno scolastico per il quale l’assegno o la

borsa di studio vengono riconosciuti, indipendentemente dalla data effettiva di

versamento del contributo (sentenza CDT n. 106 del 6 aprile 1988, in: RTT 4/1988,

p. 122; cfr. Circolare DdC n. 4/2008 del gennaio 2009 intitolata “Deduzioni

per figli agli studi [art. 34 LT]”, cap. 1, p. 2; sentenze CDT n.

80.2008.158

del 03.02.2009 e n. 80.2011.153 del 29.12.2011).

D’altra

parte, l’ottenimento di un prestito di studio (poiché oggetto di restituzione)

non priva il contribuente del diritto alla deduzione per i figli agli studi

(cfr. Circ. DdC n. 4/2008, cifra 1, p. 2).

3.4

Nel caso di specie, la

borsa di studio sarebbe stata versata solo nel marzo 2024.

Tuttavia, ciò non basta ad

escludere che alla fine del periodo fiscale 2023 ‑ momento determinante per stabilire se il contribuente avesse

diritto alla deduzione sociale ‑ __________ frequentasse

un corso per il quale beneficiava di un sussidio.

Come emerge dalla

documentazione agli atti, è indubbio che __________ abbia ottenuto dall’Ufficio

degli aiuti allo studio una borsa di studio per la frequenza dell’anno

accademico 2023/2024.

Il versamento di

fr. 5'395.‑ è stato effettuato per il “primo semestre del secondo

anno di Bachelor”.

Dall’estratto del sito

Assegni e borse di studio aggiornato al 25.02.2025, agli atti, si evince che

per il 2023 __________ ha ricevuto sia la borsa di studio – dapprima

fissata a fr. 10'789.‑ e poi ridotta a fr. 5'395.‑ – sia

fr. 9'000.‑ quale prestito di studio.

A questo proposito, si

ricorda che il prestito di studio non è considerato per la deduzione sociale.

3.5

Assodato che la borsa di

studio versata ammonta a fr. 5'395.‑, per poter beneficiare della

deduzione per figlio agli studi, è necessario verificare le condizioni

dell’art. 11 cpv. 3 DEimpPF. Giusta l’art. 11 cpv. 3 DEimpPF, gli assegni o

borse di studio fino a 1'000 franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione

del capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente,

ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di

concessione dell’intera deduzione.

La borsa di studio di cui

ha beneficiato la figlia dei ricorrenti è superiore a fr. 1'000.‑.

Nella decisione impugnata,

l’UT ha accertato un reddito imponibile per l’IC di fr. 62'700.‑,

che comporta il pagamento di fr. 2'538.15 di imposta cantonale e

fr. 2’014.80 per l'imposta comunale (totale: fr. 4'552.95).

Ammettendo la deduzione

per figlio agli studi per intero (ovvero fr. 13'400.‑, come

richiesto dai ricorrenti), il reddito imponibile per l’IC ammonterebbe a

fr. 49'300.‑, ciò che comporterebbe un’imposta cantonale di

fr. 1'397.85 e comunale di fr. 1'109.65 (totale: 2'507.50).

La differenza fra le

imposte che il ricorrente dovrebbe pagare con o senza la deduzione legale

massima dà un ammontare di fr. 2’045.45. Siccome, in queste circostanze, l’importo

ottenuto con la borsa di studio (fr. 5'395.‑) è superiore al

risparmio di imposta che il contribuente otterrebbe se potesse dedurre l'intero

importo concesso dalla legge (fr. 13’400.‑), risulta evidentemente

più vantaggioso l'aver ricevuto la borsa di studio, piuttosto che beneficiare

della deduzione della predetta somma forfetaria.

I ricorrenti non hanno

quindi alcun diritto di chiedere la deduzione per la figlia agli studi ex art.

34.

cpv. 1 lett. c LT.

4.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: