80.2025.60
Deduzioni sociali: figli a carico, genitori separati, versamento di alimenti, non ripartizione per metà della deduzione sociale, aliquota per genitori concessa a torto
16 ottobre 2025Italiano17 min
1 e __________ nascevano le figlie __________ (__________) e __________ (__________).
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.60
80.2025.61
Lugano
16 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 marzo 2025 contro la decisione del 26 febbraio 2025 in materia di IC e
IFD 2022.
Fatti
Fatti
A. Dalla relazione tra RI
1 e __________ nascevano le figlie __________ (__________) e __________ (__________).
L’autorità regionale di
protezione 3 di Lugano-Breganzona omologava in data 19 dicembre 2013 il
contratto di mantenimento e del diritto alle relazioni personali a favore delle
figlie, così come la convenzione per l’esercizio dell’autorità parentale
congiunta dei genitori.
Con decisione del 7
gennaio 2022 della Pretura di Lugano il contratto veniva modificato, in
particolare istituendo la custodia alternata tra i genitori e il domicilio
delle figlie presso il padre fino alla conclusione delle scuole elementari e in
seguito presso la madre, a partire dalla scolarizzazione delle minori presso la
scuola media. Il padre era tenuto a versare alla madre per il sostentamento
delle figlie un contributo alimentare di fr. 450.- fino al 30.09.2022 e di fr.
550.- dal 01.10.2022 per la figlia __________ e uno di fr. 450.- fino al
31.10.2023 e di fr. 550.- dal 01.11.2023 per la figlia __________.
B. Nella dichiarazione
d’imposta delle persone fisiche 2022, RI 1 ha fatto valere la deduzione di
alimenti al coniuge separato nella misura di fr. 19'836.-, la deduzione per
figli a carico di fr. 0.-, la deduzione per ogni figlio a carico in ragione di
fr. 22'200.- e la deduzione per figli agli studi di fr. 2'400.-.
Con decisione del 5 aprile
2024, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (in seguito UT) ha notificato
a RI 1 la tassazione IC/IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr.
54'300.- per l’IC e in fr. 54'200.- per l’IFD. L’autorità di tassazione non aveva
ammesso la deduzione di alimenti al coniuge separato, ma unicamente quella
degli alimenti ai figli minorenni per fr. 11'000.-. Inoltre ammetteva solo
parzialmente, in ragione di fr. 11'100.- per l’imposta cantone e in ragione di
fr. 13'000.- per l’imposta federale, la deduzione per ogni figlio a carico e
negava la deduzione per figli agli studi. L’imposta era calcolata con
l’aliquota per contribuenti non coniugati.
C. Con reclamo 30 aprile
2024, il contribuente ha contestato il mancato riconoscimento delle deduzioni
come da lui esposte nella dichiarazione fiscale. In particolare, sottolineava
che, a seguito della sentenza pretorile 7 gennaio 2022, egli continuava a
versare un importante contributo a favore della madre, oltre a prendersi a
carico tutte le spese di sostentamento delle figlie. Postulava in via
eccezionale il riconoscimento pieno degli alimenti versati alla madre e la
ripartizione al 50% delle deduzioni per ogni figlio a carico.
Con decisione del 26
febbraio 2025, l’UT ha respinto il reclamo, aumentando tuttavia il reddito
imponibile a fr. 56'600.- per l’IC e a fr. 59'700.- per l’IFD. Da un lato, ha
elevato la deduzione degli alimenti per figli minorenni a fr. 19'836.- e,
dall’altro, ha stralciato la deduzione per i figli a carico. Infine, ha
calcolato l’imposta applicando l’aliquota per i genitori (per l’IFD) e per i
coniugi (per l’IC). Facendo riferimento alla Circolare n. 18/2020 della
Divisione delle contribuzioni e alla Circolare n. 30 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni, l’autorità di tassazione ha argomentato che la
legge applicabile ammette la ripartizione fra i genitori della deduzione per
figli a carico unicamente se i genitori sono tassati separatamente, se vige
l’autorità parentale comune e se non sono versati contributi alimentari. Nel
caso concreto, in ragione della deduzione riconosciuta per alimenti per figli
minorenni, era escluso il riconoscimento di una deduzione per figli a carico.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione su
reclamo del 26 febbraio 2025 e ribadisce la richiesta di una “deroga alla
prassi applicativa”, per tener conto del fatto che egli, oltre versare un
importante contributo alla madre, si prenderebbe a carico tutte le spese di
sostentamento. Chiede pertanto che gli venga riconosciuta la deduzione per
figli a carico nella misura del 50%, oltre alla deduzione degli alimenti
versati alla madre.
E. Nelle sue
osservazioni del 8 maggio 2025, l’UT propone di respingere il ricorso. Spiega
di aver applicato la circolare sulla famiglia, che disciplina in modo chiaro la
fattispecie, e sostiene che la richiesta formulata dal contribuente è
inammissibile, sia alla luce della normativa fiscale vigente, sia in base alla
consolidata giurisprudenza federale e cantonale. Inoltre l’UT osserva che
nonostante la presenza del versamento di contributi alimentari a favore delle
figlie, è stato riconosciuta al contribuente l’aliquota agevolata per i
genitori, che rappresenta una soluzione fiscale favorevole e che sia stata
quindi tenuta comunque in considerazione la situazione contestata dal
reclamante circa il sostentamento alle figlie.
Diritto
1. Il ricorrente invoca
una “deroga alla prassi applicativa”, cioè il riconoscimento in deduzione di
tutti i contributi versati alla madre dei suoi figli e la concessione del 50%
della deduzione per figli a carico.
Considerandi
2.
2.1.
Fintanto che la famiglia
costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito
complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea
2019, n. 34 ad art. 33 LIFD, p. 992) e le spese che il contribuente sopporta
per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti
(art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso
di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un
contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono
imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22
lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa
(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).
2.2
2.2.1
Secondo l’art. 35 cpv. 1
lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne,
a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede,
6’500.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio
sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo
l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è
ripartita per metà.
Le deduzioni sociali sono
stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).
2.2.2
La medesima soluzione si
trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni sociali non siano
di principio oggetto di armonizzazione. Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a
LT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono
tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune
e non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la
deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato dal Consiglio di
Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali
delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all’opinione della
dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per
principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non
sono versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito
imponibile (cfr. Locher, op. cit.,
n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 1048).
2.3
2.3.1
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, l’art. 36 cpv. 2 LIFD riserva l’aliquota più
favorevole ai coniugi viventi in comunione domestica. A partire dal 2010 è
stata introdotta un’apposita aliquota per i genitori, allo scopo di sgravare
fiscalmente le famiglie con figli. Infatti, l’art. 36 cpv. 2bis LIFD
dispone che l’art. 36 cpv. 2 si applichi per analogia ai coniugi che vivono in
comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di
fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o
persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.
L’aliquota per i genitori è ancora più vantaggiosa di quella per i coniugi, in
quanto l’ammontare dell’imposta calcolato con l’aliquota per coniugi è ridotto
di 259 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
2.3.2
Per il calcolo
dell’imposta cantonale ticinese, invece, vi è un’unica aliquota per i coniugi
viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati
legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione
domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al
28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose
al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 35 cpv. 2 LT).
Altrimenti detto, ai coniugi senza figli a carico si applica la stessa aliquota
dei coniugi con figli e dei genitori soli.
2.4
Secondo la Circolare Circolare
dell’AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 (Imposizione dei coniugi e della
famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]), i
genitori separati, divorziati o non coniugati, che formano due economie
domestiche distinte e hanno un figlio minorenne in comune, con l’autorità
parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno al seguente
trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per gli
alimenti a favore del figlio:
·
gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore
beneficiario;
·
il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito;
·
il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la
deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi
da capitali a risparmio.
Per quanto riguarda le
aliquote, il genitore che percepisce gli alimenti viene tassato secondo la
tariffa per i genitori, mentre il genitore che versa gli alimenti viene tassato
secondo la tariffa di base (cfr. Circolare n. 30 cit., par. 14.5 e allegato 2
pagina 3).
3.
3.1.
Nell’accordo concluso e
modificato con la sentenza pretorile del 7 gennaio 2022 il ricorrente e la
madre delle figlie hanno pattuito che il padre versi alla madre un contributo alimentare
di fr. 450.- fino al 30.09.2022 e di fr. 550.- dal 01.10.2022 per la figlia __________
e uno di fr. 450.- fino al 31.10.2023 e di fr. 550.- dal 01.11.2023 per la
figlia __________.
3.2
Nella fattispecie in esame,
il ricorrente ha beneficiato della deduzione per gli alimenti versati alla madre
per il mantenimento delle figlie minorenni (fr. 19'836.-).
Come già ricordato, in
caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può
richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano
fatte valere deduzioni per alimenti ai figli. Quest’ultimo requisito è indispensabile
per evitare che il contribuente benefici di un doppio sgravio per la stessa
persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti) (sentenza del TF
2C_905/2017 dell’11 marzo 2019 consid. 2.1.1 e riferimenti citati, in
particolare la citata Circolare AFC n. 30, cifra 10.2, p. 20).
Ne consegue che, per il
fatto che versa alla madre degli alimenti per i figli minorenni, il ricorrente
non adempie i presupposti per poter beneficiare della deduzione sociale,
neppure nella misura del 50%.
4.
4.1
L’insorgente invoca
tuttavia una “deroga alla prassi applicativa”, giustificata dal fatto che oltre
a occuparsi prioritariamente della custodia delle figlie, versa mensilmente un
importante contributo alla madre, “di fatto prendendo[s]i a carico tutte le
spese di sostentamento”.
4.2
Il versamento della
pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la
pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse
personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza,
è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al
sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha
diritto alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario
versato per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione
alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad
esempio quando esercita il suo diritto di visita o quando il figlio vive presso
di lui per alcuni giorni a settimana. Per ragioni di praticabilità e di
semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal
profilo fiscale. Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque
alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una
pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di
tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in
maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e da
quanti giorni a settimana il figlio sta presso il debitore della pensione
alimentare e resta applicabile anche se l’importo del contributo di
mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza
del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A_683/2006 consid. 5.3, con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina; sentenza CDT n. 80.2021.162-163 del 4
novembre 2021, consid. 3.2).
4.3
Come visto, la condizione
restrittiva, secondo cui non possono essere chiesti in deduzione alimenti, ha
lo scopo di impedire il doppio sgravio per un contribuente attraverso la
deduzione per figli e la deduzione di alimenti, che sarebbe contrario al sistema
(cosiddetto divieto di cumulo) (sentenza TF 9C_696/2022 del 18 ottobre
2023.
consid. 2.4.1).
Una conseguenza del
divieto di cumulo delle deduzioni è che, quando vengono versati alimenti per il
figlio, il genitore che li versa ha diritto solo alla deduzione del contributo
di mantenimento, anche se il figlio sottostà al regime della custodia alternata.
Un padre, che versava alimenti alla ex moglie per lei stessa e per i figli, ha
interposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo che gli fosse concessa la
metà della deduzione sociale, proprio in considerazione dei costi sostenuti per
la custodia alternata dei figli. Ebbene, la Suprema Corte ha respinto il suo
ricorso, ricordando che la deduzione per figli a carico è ripartita per metà
fra i genitori solo se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e
non sono versati alimenti. Per ragioni di praticabilità il divieto di cumulo si
applica anche se il figlio si trova in regime di custodia alternata. Il
genitore che versa alimenti per figli e li può dedurre dal suo reddito
imponibile non sopporta, dal punto di vista fiscale, alcun costo per il mantenimento
dei figli. In tal modo, si trascura il fatto che la persona che paga alimenti
ha anche altre spese legate ai figli. Le spese di mantenimento diretto, che il
genitore che versa gli alimenti si assume durante la custodia alternata, non
consentono di beneficiare di una deduzione sociale e in particolare della
deduzione per figli. Il divieto di cumulo vale dunque anche per una mezza
deduzione sociale (sentenza 9C_696/2022 del 18 ottobre 2023 consid. 2.4.2 e
giurisprudenza citata).
4.4
Come ha sottolineato anche
la Camera di diritto tributario, nella sentenza CDT n. 80.2021.162-163 del 4
novembre 2021, che concerneva il caso di un contribuente, presso il quale i
figli rimanevano per parte della settimana ma che versava altresì dei contributi
alimentari, il divieto di cumulo di più deduzioni permette anche di evitare che
i genitori divorziati o separati siano avvantaggiati rispetto a quelli che
vivono in un’unica economia domestica con i figli. Questi ultimi, infatti,
sottostanno al cumulo dei loro redditi e beneficiano di un’unica deduzione
sociale (cfr. anche DTF 133 II 305 consid. 9.2).
4.5
Ne discende che il
ricorrente, versando degli alimenti per i figli, non può pretendere la
deduzione per figli a carico (neppure in ragione della metà).
Non si giustifica
d’altronde la concessione di una deroga come preteso dal ricorrente, in quanto sarebbe
in contrasto con il principio di legalità in materia fiscale (art. 127 cpv. 1
Cost.).
5.
5.1.
L’UT ha concesso al
ricorrente, con la decisione dopo reclamo del 26 febbraio 2025, l’aliquota per
genitori, per l’imposta federale diretta, e l’aliquota per coniugi, per
l’imposta cantonale, nonostante egli versi dei contributi alimentari alla madre
per il sostentamento delle figlie.
5.2
In relazione all’art. 36 cpv.
2bis LIFD, la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto che,
quando un genitore versa un contributo di mantenimento all’altro, solo il
genitore che riceve il contributo e che lo impiega per il sostentamento del
figlio beneficia dell’aliquota ridotta, poiché è considerato il contribuente
che provvedono al mantenimento del figlio dal punto di vista fiscale (sentenza
TF 9C_652/2022 del 24 maggio 2023 consid. 5.1 e giurisprudenza citata).
Come ha più volte ribadito
il Tribunale federale, l’applicazione multipla dell’aliquota per genitori a
contribuenti separati o divorziati è esclusa, in quanto non corrisponde né allo
scopo della legge né alla volontà del legislatore. Concedere l’aliquota
privilegiata a ciascuno dei genitori separati o divorziati comporterebbe che
possano beneficiare di più deduzioni di natura identica per lo stesso figlio e
che siano favoriti rispetto ad una coppia coniugata che può beneficiare una
sola volta dell’aliquota per coniugati. Una disposizione che imponesse di
concedere alle famiglie monoparentali e ai contribuenti con persone a carico la
stessa riduzione di aliquota che è prevista per le coppie coniugate violerebbe
pertanto il principio di capacità contributiva (sentenza TF 9C_397/2023 del 7
marzo 2025 consid. 7.3 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 131 II 697
consid. 4).
La
stessa conclusione si impone anche per l’imposta cantonale (DTF 143 I 321).
5.3
Per il fatto che, con la
decisione impugnata, il fisco cantonale ha concesso al ricorrente
l’applicazione dell’aliquota più vantaggiosa, sebbene non ne adempisse i
presupposti, la decisione dovrebbe essere riformata a suo sfavore.
Nell’esame del ricorso, infatti,
la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione (art. 228 cpv. 1 LT). Essa prende la sua decisione fondandosi sui
risultati d’inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione
anche a svantaggio del medesimo (art. 230 cpv. 2 LT). La legge cantonale
precisa che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di
merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle
proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT). Con la
sentenza, la Camera può pertanto peggiorare la tassazione contestata (“reformatio
in peius”), ma anche andare oltre le richieste del ricorrente, con una
modifica a suo favore (“reformatio in melius”). L’Alta Corte ha
stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale
ritiro del ricorso se la decisione impugnata è palesemente incompatibile con i
principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone assolutamente in
seguito alla verifica della questione controversa (sentenza n. 2A.408/2002 del
13.
febbraio 2004, in ASA 75 p. 554 = RF 58 p. 454 = RDAF 59 II 599, consid.
1.4).
Tenuto conto del potere di
apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale federale, si
ritiene di poter soprassedere eccezionalmente a una reformatio in peius, sebbene la decisione
impugnata sia in contrasto con il diritto applicabile.
6.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto e la decisione
impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: