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Decisione

80.2025.60

Deduzioni sociali: figli a carico, genitori separati, versamento di alimenti, non ripartizione per metà della deduzione sociale, aliquota per genitori concessa a torto

16 ottobre 2025Italiano17 min

1 e __________ nascevano le figlie __________ (__________) e __________ (__________).

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.60

80.2025.61

Lugano

16 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 marzo 2025 contro la decisione del 26 febbraio 2025 in materia di IC e

IFD 2022.

Fatti

Fatti

A. Dalla relazione tra RI

1 e __________ nascevano le figlie __________ (__________) e __________ (__________).

L’autorità regionale di

protezione 3 di Lugano-Breganzona omologava in data 19 dicembre 2013 il

contratto di mantenimento e del diritto alle relazioni personali a favore delle

figlie, così come la convenzione per l’esercizio dell’autorità parentale

congiunta dei genitori.

Con decisione del 7

gennaio 2022 della Pretura di Lugano il contratto veniva modificato, in

particolare istituendo la custodia alternata tra i genitori e il domicilio

delle figlie presso il padre fino alla conclusione delle scuole elementari e in

seguito presso la madre, a partire dalla scolarizzazione delle minori presso la

scuola media. Il padre era tenuto a versare alla madre per il sostentamento

delle figlie un contributo alimentare di fr. 450.- fino al 30.09.2022 e di fr.

550.- dal 01.10.2022 per la figlia __________ e uno di fr. 450.- fino al

31.10.2023 e di fr. 550.- dal 01.11.2023 per la figlia __________.

B. Nella dichiarazione

d’imposta delle persone fisiche 2022, RI 1 ha fatto valere la deduzione di

alimenti al coniuge separato nella misura di fr. 19'836.-, la deduzione per

figli a carico di fr. 0.-, la deduzione per ogni figlio a carico in ragione di

fr. 22'200.- e la deduzione per figli agli studi di fr. 2'400.-.

Con decisione del 5 aprile

2024, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano (in seguito UT) ha notificato

a RI 1 la tassazione IC/IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr.

54'300.- per l’IC e in fr. 54'200.- per l’IFD. L’autorità di tassazione non aveva

ammesso la deduzione di alimenti al coniuge separato, ma unicamente quella

degli alimenti ai figli minorenni per fr. 11'000.-. Inoltre ammetteva solo

parzialmente, in ragione di fr. 11'100.- per l’imposta cantone e in ragione di

fr. 13'000.- per l’imposta federale, la deduzione per ogni figlio a carico e

negava la deduzione per figli agli studi. L’imposta era calcolata con

l’aliquota per contribuenti non coniugati.

C. Con reclamo 30 aprile

2024, il contribuente ha contestato il mancato riconoscimento delle deduzioni

come da lui esposte nella dichiarazione fiscale. In particolare, sottolineava

che, a seguito della sentenza pretorile 7 gennaio 2022, egli continuava a

versare un importante contributo a favore della madre, oltre a prendersi a

carico tutte le spese di sostentamento delle figlie. Postulava in via

eccezionale il riconoscimento pieno degli alimenti versati alla madre e la

ripartizione al 50% delle deduzioni per ogni figlio a carico.

Con decisione del 26

febbraio 2025, l’UT ha respinto il reclamo, aumentando tuttavia il reddito

imponibile a fr. 56'600.- per l’IC e a fr. 59'700.- per l’IFD. Da un lato, ha

elevato la deduzione degli alimenti per figli minorenni a fr. 19'836.- e,

dall’altro, ha stralciato la deduzione per i figli a carico. Infine, ha

calcolato l’imposta applicando l’aliquota per i genitori (per l’IFD) e per i

coniugi (per l’IC). Facendo riferimento alla Circolare n. 18/2020 della

Divisione delle contribuzioni e alla Circolare n. 30 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni, l’autorità di tassazione ha argomentato che la

legge applicabile ammette la ripartizione fra i genitori della deduzione per

figli a carico unicamente se i genitori sono tassati separatamente, se vige

l’autorità parentale comune e se non sono versati contributi alimentari. Nel

caso concreto, in ragione della deduzione riconosciuta per alimenti per figli

minorenni, era escluso il riconoscimento di una deduzione per figli a carico.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione su

reclamo del 26 febbraio 2025 e ribadisce la richiesta di una “deroga alla

prassi applicativa”, per tener conto del fatto che egli, oltre versare un

importante contributo alla madre, si prenderebbe a carico tutte le spese di

sostentamento. Chiede pertanto che gli venga riconosciuta la deduzione per

figli a carico nella misura del 50%, oltre alla deduzione degli alimenti

versati alla madre.

E. Nelle sue

osservazioni del 8 maggio 2025, l’UT propone di respingere il ricorso. Spiega

di aver applicato la circolare sulla famiglia, che disciplina in modo chiaro la

fattispecie, e sostiene che la richiesta formulata dal contribuente è

inammissibile, sia alla luce della normativa fiscale vigente, sia in base alla

consolidata giurisprudenza federale e cantonale. Inoltre l’UT osserva che

nonostante la presenza del versamento di contributi alimentari a favore delle

figlie, è stato riconosciuta al contribuente l’aliquota agevolata per i

genitori, che rappresenta una soluzione fiscale favorevole e che sia stata

quindi tenuta comunque in considerazione la situazione contestata dal

reclamante circa il sostentamento alle figlie.

Diritto

1. Il ricorrente invoca

una “deroga alla prassi applicativa”, cioè il riconoscimento in deduzione di

tutti i contributi versati alla madre dei suoi figli e la concessione del 50%

della deduzione per figli a carico.

Considerandi

2.

2.1.

Fintanto che la famiglia

costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito

complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea

2019, n. 34 ad art. 33 LIFD, p. 992) e le spese che il contribuente sopporta

per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti

(art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso

di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un

contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono

imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22

lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa

(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

2.2

2.2.1

Secondo l’art. 35 cpv. 1

lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne,

a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede,

6’500.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio

sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo

l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è

ripartita per metà.

Le deduzioni sociali sono

stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o

dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

2.2.2

La medesima soluzione si

trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni sociali non siano

di principio oggetto di armonizzazione. Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a

LT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono

tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune

e non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la

deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato dal Consiglio di

Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali

delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all’opinione della

dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per

principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non

sono versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito

imponibile (cfr. Locher, op. cit.,

n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 1048).

2.3

2.3.1

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, l’art. 36 cpv. 2 LIFD riserva l’aliquota più

favorevole ai coniugi viventi in comunione domestica. A partire dal 2010 è

stata introdotta un’apposita aliquota per i genitori, allo scopo di sgravare

fiscalmente le famiglie con figli. Infatti, l’art. 36 cpv. 2bis LIFD

dispone che l’art. 36 cpv. 2 si applichi per analogia ai coniugi che vivono in

comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di

fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o

persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

L’aliquota per i genitori è ancora più vantaggiosa di quella per i coniugi, in

quanto l’ammontare dell’imposta calcolato con l’aliquota per coniugi è ridotto

di 259 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

2.3.2

Per il calcolo

dell’imposta cantonale ticinese, invece, vi è un’unica aliquota per i coniugi

viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati

legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione

domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al

28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose

al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 35 cpv. 2 LT).

Altrimenti detto, ai coniugi senza figli a carico si applica la stessa aliquota

dei coniugi con figli e dei genitori soli.

2.4

Secondo la Circolare Circolare

dell’AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 (Imposizione dei coniugi e della

famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]), i

genitori separati, divorziati o non coniugati, che formano due economie

domestiche distinte e hanno un figlio minorenne in comune, con l’autorità

parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno al seguente

trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per gli

alimenti a favore del figlio:

·

gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore

beneficiario;

·

il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito;

·

il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la

deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi

da capitali a risparmio.

Per quanto riguarda le

aliquote, il genitore che percepisce gli alimenti viene tassato secondo la

tariffa per i genitori, mentre il genitore che versa gli alimenti viene tassato

secondo la tariffa di base (cfr. Circolare n. 30 cit., par. 14.5 e allegato 2

pagina 3).

3.

3.1.

Nell’accordo concluso e

modificato con la sentenza pretorile del 7 gennaio 2022 il ricorrente e la

madre delle figlie hanno pattuito che il padre versi alla madre un contributo alimentare

di fr. 450.- fino al 30.09.2022 e di fr. 550.- dal 01.10.2022 per la figlia __________

e uno di fr. 450.- fino al 31.10.2023 e di fr. 550.- dal 01.11.2023 per la

figlia __________.

3.2

Nella fattispecie in esame,

il ricorrente ha beneficiato della deduzione per gli alimenti versati alla madre

per il mantenimento delle figlie minorenni (fr. 19'836.-).

Come già ricordato, in

caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può

richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano

fatte valere deduzioni per alimenti ai figli. Quest’ultimo requisito è indispensabile

per evitare che il contribuente benefici di un doppio sgravio per la stessa

persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti) (sentenza del TF

2C_905/2017 dell’11 marzo 2019 consid. 2.1.1 e riferimenti citati, in

particolare la citata Circolare AFC n. 30, cifra 10.2, p. 20).

Ne consegue che, per il

fatto che versa alla madre degli alimenti per i figli minorenni, il ricorrente

non adempie i presupposti per poter beneficiare della deduzione sociale,

neppure nella misura del 50%.

4.

4.1

L’insorgente invoca

tuttavia una “deroga alla prassi applicativa”, giustificata dal fatto che oltre

a occuparsi prioritariamente della custodia delle figlie, versa mensilmente un

importante contributo alla madre, “di fatto prendendo[s]i a carico tutte le

spese di sostentamento”.

4.2

Il versamento della

pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la

pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse

personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza,

è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al

sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha

diritto alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario

versato per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione

alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad

esempio quando esercita il suo diritto di visita o quando il figlio vive presso

di lui per alcuni giorni a settimana. Per ragioni di praticabilità e di

semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal

profilo fiscale. Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque

alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una

pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di

tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in

maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e da

quanti giorni a settimana il figlio sta presso il debitore della pensione

alimentare e resta applicabile anche se l’importo del contributo di

mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza

del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A_683/2006 consid. 5.3, con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina; sentenza CDT n. 80.2021.162-163 del 4

novembre 2021, consid. 3.2).

4.3

Come visto, la condizione

restrittiva, secondo cui non possono essere chiesti in deduzione alimenti, ha

lo scopo di impedire il doppio sgravio per un contribuente attraverso la

deduzione per figli e la deduzione di alimenti, che sarebbe contrario al sistema

(cosiddetto divieto di cumulo) (sentenza TF 9C_696/2022 del 18 ottobre

2023.

consid. 2.4.1).

Una conseguenza del

divieto di cumulo delle deduzioni è che, quando vengono versati alimenti per il

figlio, il genitore che li versa ha diritto solo alla deduzione del contributo

di mantenimento, anche se il figlio sottostà al regime della custodia alternata.

Un padre, che versava alimenti alla ex moglie per lei stessa e per i figli, ha

interposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo che gli fosse concessa la

metà della deduzione sociale, proprio in considerazione dei costi sostenuti per

la custodia alternata dei figli. Ebbene, la Suprema Corte ha respinto il suo

ricorso, ricordando che la deduzione per figli a carico è ripartita per metà

fra i genitori solo se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e

non sono versati alimenti. Per ragioni di praticabilità il divieto di cumulo si

applica anche se il figlio si trova in regime di custodia alternata. Il

genitore che versa alimenti per figli e li può dedurre dal suo reddito

imponibile non sopporta, dal punto di vista fiscale, alcun costo per il mantenimento

dei figli. In tal modo, si trascura il fatto che la persona che paga alimenti

ha anche altre spese legate ai figli. Le spese di mantenimento diretto, che il

genitore che versa gli alimenti si assume durante la custodia alternata, non

consentono di beneficiare di una deduzione sociale e in particolare della

deduzione per figli. Il divieto di cumulo vale dunque anche per una mezza

deduzione sociale (sentenza 9C_696/2022 del 18 ottobre 2023 consid. 2.4.2 e

giurisprudenza citata).

4.4

Come ha sottolineato anche

la Camera di diritto tributario, nella sentenza CDT n. 80.2021.162-163 del 4

novembre 2021, che concerneva il caso di un contribuente, presso il quale i

figli rimanevano per parte della settimana ma che versava altresì dei contributi

alimentari, il divieto di cumulo di più deduzioni permette anche di evitare che

i genitori divorziati o separati siano avvantaggiati rispetto a quelli che

vivono in un’unica economia domestica con i figli. Questi ultimi, infatti,

sottostanno al cumulo dei loro redditi e beneficiano di un’unica deduzione

sociale (cfr. anche DTF 133 II 305 consid. 9.2).

4.5

Ne discende che il

ricorrente, versando degli alimenti per i figli, non può pretendere la

deduzione per figli a carico (neppure in ragione della metà).

Non si giustifica

d’altronde la concessione di una deroga come preteso dal ricorrente, in quanto sarebbe

in contrasto con il principio di legalità in materia fiscale (art. 127 cpv. 1

Cost.).

5.

5.1.

L’UT ha concesso al

ricorrente, con la decisione dopo reclamo del 26 febbraio 2025, l’aliquota per

genitori, per l’imposta federale diretta, e l’aliquota per coniugi, per

l’imposta cantonale, nonostante egli versi dei contributi alimentari alla madre

per il sostentamento delle figlie.

5.2

In relazione all’art. 36 cpv.

2bis LIFD, la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto che,

quando un genitore versa un contributo di mantenimento all’altro, solo il

genitore che riceve il contributo e che lo impiega per il sostentamento del

figlio beneficia dell’aliquota ridotta, poiché è considerato il contribuente

che provvedono al mantenimento del figlio dal punto di vista fiscale (sentenza

TF 9C_652/2022 del 24 maggio 2023 consid. 5.1 e giurisprudenza citata).

Come ha più volte ribadito

il Tribunale federale, l’applicazione multipla dell’aliquota per genitori a

contribuenti separati o divorziati è esclusa, in quanto non corrisponde né allo

scopo della legge né alla volontà del legislatore. Concedere l’aliquota

privilegiata a ciascuno dei genitori separati o divorziati comporterebbe che

possano beneficiare di più deduzioni di natura identica per lo stesso figlio e

che siano favoriti rispetto ad una coppia coniugata che può beneficiare una

sola volta dell’aliquota per coniugati. Una disposizione che imponesse di

concedere alle famiglie monoparentali e ai contribuenti con persone a carico la

stessa riduzione di aliquota che è prevista per le coppie coniugate violerebbe

pertanto il principio di capacità contributiva (sentenza TF 9C_397/2023 del 7

marzo 2025 consid. 7.3 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 131 II 697

consid. 4).

La

stessa conclusione si impone anche per l’imposta cantonale (DTF 143 I 321).

5.3

Per il fatto che, con la

decisione impugnata, il fisco cantonale ha concesso al ricorrente

l’applicazione dell’aliquota più vantaggiosa, sebbene non ne adempisse i

presupposti, la decisione dovrebbe essere riformata a suo sfavore.

Nell’esame del ricorso, infatti,

la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione (art. 228 cpv. 1 LT). Essa prende la sua decisione fondandosi sui

risultati d’inchiesta. Sentito il contribuente, può modificare la tassazione

anche a svantaggio del medesimo (art. 230 cpv. 2 LT). La legge cantonale

precisa che la Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di

merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle

proposte delle parti ed alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT). Con la

sentenza, la Camera può pertanto peggiorare la tassazione contestata (“reformatio

in peius”), ma anche andare oltre le richieste del ricorrente, con una

modifica a suo favore (“reformatio in melius”). L’Alta Corte ha

stabilito che la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale

ritiro del ricorso se la decisione impugnata è palesemente incompatibile con i

principi giuridici applicabili e un adeguamento si impone assolutamente in

seguito alla verifica della questione controversa (sentenza n. 2A.408/2002 del

13.

febbraio 2004, in ASA 75 p. 554 = RF 58 p. 454 = RDAF 59 II 599, consid.

1.4).

Tenuto conto del potere di

apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale federale, si

ritiene di poter soprassedere eccezionalmente a una reformatio in peius, sebbene la decisione

impugnata sia in contrasto con il diritto applicabile.

6.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto e la decisione

impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese devono essere poste a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: