80.2025.62
Reddito dell’attività lucrativa dipendente: acquisto a prezzo di favore delle azioni della società datrice di lavoro, calcolo basato sul valore nominale anziché sul valore venale della società
18 settembre 2025Italiano16 min
A. Il 3 giugno 2022, RI
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.62
80.2025.63
Lugano
18 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 marzo 2025 contro la decisione del 19 febbraio 2025 in materia di IC e
IFD 2022.
Fatti
Fatti
A. Il 3 giugno 2022, RI
1 acquistava da __________ le 200 quote sociali da fr. 100.‑
ciascuna della __________ Sagl, al prezzo di complessivi fr. 100.‑,
divenendone socia e gerente con firma individuale. La società, fondata
nell’autunno 2016 ha quale scopo
La fornitura di ogni tipo di
prestazione e assistenza domiciliare rivolta a privati e aziende, assistenza
anziani, servizio babysitting e supporto nei lavori domestici di qualsiasi
genere. Gestire strutture e servizi per l'assistenza sociale, sostegno per gli
anziani e portatori di handicap, avvalendosi di aziende e professionisti
esterni abilitati nei settori specifici. Organizzazione e promozione di eventi
culturali, ricreativi, sociali, sportivi, manifestazioni, convegni, gite,
viaggi, meeting, feste, destinati a famiglie di ogni età e finalizzate al
raggiungimento dello scopo, potendo avvalersi della collaborazione di
istituzioni pubbliche, private e liberi professionisti. Assumere la
rappresentanza di marchi e ditte, effettuare compravendite e gestione di
brevetti, marchi di fabbrica e licenze, sottoscrivere contratti di franchising
e agenzia rappresentanza di qualunque tipologia, offrire e supportare società
nell'espletare consulenza e pratiche di natura amministrativa in genere. La
società potrà assumere direttamente od indirettamente interessenze e/o
partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine. La
società potrà costituire filiali e/o succursali in Svizzera e all'estero. La
società potrà acquistare beni immobili in Svizzera e all'estero.
b.
Nella Dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2022, la contribuente ha indicato di aver conseguito un
reddito da attività lucrativa dipendente pari a fr. 38'470.‑, versatole
dalla __________ Sagl (v. certificato di salario 1.1.2022-31.12.2022).
La sostanza mobiliare
dichiarata ammontava a fr. 30'457.‑ (stato al 31.12.2022), di cui
fr. 20'000.‑ relativi alla partecipazione del 100 per cento nella __________
Sagl (v. Modulo 8: Partecipazioni qualificate nella sostanza privata).
B. L’11 aprile 2022, l’RS
1 (di seguito: UT) notificava alla contribuente la decisione di tassazione
IC/IFD 2022, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 50'700.‑
per l’IC e in fr. 53'300.‑ per l’IFD e la sostanza imponibile in fr.
32'000.‑. Rispetto a quanto dichiarato, il reddito dell’attività lucrativa
dipendente era stato aumentato da fr. 38'470.‑ a fr. 57'492.‑,
con l’aggiunta di fr. 19'022.‑, importo corrispondente all’“incremento
patrimoniale conseguito con l’acquisto di azioni da parte di collaboratori”,
pari “alla differenza tra il valore venale di titoli ed il minor prezzo
pagato al tempo della sottoscrizione”. Dal valore fiscale dei titoli
oggetto della transazione (fr. 19'122.‑) era stato dedotto il prezzo
d’acquisto (fr. 100.‑) e ne era risultato l’importo di
fr. 19'022.‑, considerato “un vantaggio valutabile in denaro
tassabile”.
C. Il 26 aprile 2024, RI
1 interponeva reclamo contro la decisione di tassazione summenzionata,
contestando “l’esposizione […] del reddito [da] attività lucrativa
dipendente in Fr. 57'492.‑” e chiedendo di rivedere la
valutazione delle azioni della __________ [sic!] di cui disponeva di una quota
del 65%.
Con decisione del 19
febbraio 2025, l’UT respingeva integralmente il reclamo, riconfermandosi nella
propria decisione di prima istanza.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava nuovamente contro la
decisione dell’UT che le ha aggiunto fr. 19'012.‑ [recte:
fr. 19'022.‑] quale utile derivante dall’acquisto della totalità
delle quote di __________ Sagl. A suo dire, avrebbe ritirato le quote
societarie per il “prezzo simbolico” di fr. 100.‑ “in
quanto al momento dell’acquisto il capitale della società risultava
parzialmente dissolto”.
E. L’UT ha rinunciato a
presentare le proprie osservazioni “ritenendo la casistica chiara e le
motivazioni della decisione dopo reclamo esaustive”.
Diritto
1. La ricorrente ha
acquistato tutte le quote della società a garanzia limitata per la quale
lavorava quale dipendente, al prezzo di fr. 100.‑.
Per l’autorità di
tassazione, al 31 dicembre 2022, la società aveva un valore venale di
fr. 20'000.‑. Dedotti la perdita riportata dall’esercizio 2021 di
fr. 878.‑ e il prezzo d’acquisto pagato dall’insorgente
(fr. 100.‑), l’autorità di tassazione ha commisurato in
fr. 19'022.‑ il vantaggio valutabile in denaro da lei conseguito e
lo ha assoggettato all’imposta sul reddito, quale reddito dell’attività
lucrativa dipendente.
Secondo l’insorgente,
invece, il prezzo d’acquisto simbolico di fr. 100.‑ dimostrerebbe
che al momento dell’acquisto il capitale della società era parzialmente
dissolto, con la conseguenza che non sarebbe giustificata l’aggiunta di
fr. 19'022.‑ al reddito dell’attività lucrativa dipendente.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 16
LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,
periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio
il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz
der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e,
di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è
completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista
esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di
redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385
consid. 4a).
Le eccezioni, in un
sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere
interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020
consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale
derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale
(art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID;
art. 23 lett. a LT).
2.2
Per gli articoli 17 cpv. 1
LIFD e 16 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi di un’attività
dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi
accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,
premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi
valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri
vantaggi valutabili in denaro.
Secondo la consolidata
giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività
lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra
dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma
ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività
una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza
dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione
in considerazione della sua attività (sentenza 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29
novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95, e riferimenti).
2.3
Anche prestazioni di terzi
sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in
relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal
senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un prezzo
di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto
inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF 2C_357/2014 e
2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid. 2.1 e
dottrina citata).
Nel caso in cui il gerente
di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA,
sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia
beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare l’esistenza
di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato che questo è
presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a garantire che
l’amministratore continui a gestire con successo la società, si deve concludere
per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa dipendente, anche se la
devoluzione non è stata fatta dalla stessa società datrice di lavoro (cfr. la
sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 29 marzo 2007, in
StE 2008 B 22.1 n. 5).
2.4
Dal 1° gennaio 2013 sono
in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a
cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di
collaboratore:
a. le azioni, i
buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società
cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua
società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
b. le opzioni per
l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
È considerato datore di
lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è
impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i
cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il
collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la
società-madre svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo
caso, la società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di
fatto (Circolare n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p.
3).
Se la partecipazione è
consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica
(ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una
partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a
LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro,
l’applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di
collaboratore (Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).
3.
3.1.
La ricorrente contesta il
fatto che il prezzo pagato per l’acquisto della partecipazione sociale della
società di cui è dipendente sia inferiore al valore venale e che quindi abbia
conseguito un vantaggio valutabile in denaro.
Come anticipato, secondo
la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente
non rientra solo la con-troprestazione pattuita contrattualmente in senso
stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua
attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la
conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la
prestazione in considerazione della sua attività (v. supra, consid.
2.2). Vi può essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona
acquisti azioni ad un prezzo di favore.
Ora, il presupposto è
chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore
dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Deve essere
dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.
3.2
Nel diritto tributario, il
valore venale è il valore oggettivo di mer-cato di un bene. Tale valore
corrisponde al prezzo che si può presumibilmente ottenere vendendo il bene in
normali relazioni d’affari, ossia il prezzo che un acquirente imparziale sarebbe
di-sposto a pagare in circostanze normali (sentenza TF 2C_1057/2018 del 7
aprile 2020 consid. 4.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Nel caso di titoli non
quotati in borsa per i quali non esistono quotazioni ufficiali o che non sono
scambiati o lo sono solo ra-ramente, il valore di mercato deve essere
determinato sulla base dei principi di valutazione che consentono la
determinazione più affidabile del valore. Direttive corrispondenti sono
contenute nella Circolare n. 28 della CSI (Istruzioni per la valutazione dei
titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza; versione del 28 agosto
2008, valida per le valutazioni con data di bilancio a partire dal 1° gennaio
2008; cfr. www.steuerkonferenz.ch). Inol-tre, il 16 dicembre 2010, la CSI ha
pubblicato un commentario alle istruzioni, che da allora viene pubblicato
annualmente in una versione modificata (cfr. www.steuerkonferenz.ch, loc.
cit.). Lo scopo delle Istruzioni è di rendere uniforme in Svizzera la
valutazione dei titoli nazionali ed esteri non negoziati in borsa ai fini
dell'imposta sulla sostanza. Le Istruzioni sono finalizzate all’armonizzazione
fiscale tra i Cantoni (cifra 1, cpv. 1). Secondo le Istruzioni, per la
valutazione si deve distinguere in base al tipo di impresa.
Le Istruzioni non
rientrano né nel diritto federale né nel diritto intercantonale, ma
costituiscono semplici ordinanze amministra-tive. Non stabiliscono alcun
diritto né alcun obbligo, ma preve-dono unicamente regole amministrative
interne per l’operato dell’amministrazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza
con-solidata del Tribunale federale, Istruzioni sono considerate un metodo
affidabile per determinare il valore venale, in quanto esprimono le
considerazioni generalmente rilevanti per la determinazione del prezzo delle
azioni non quotate in borsa. Di conseguenza, almeno per quanto riguarda
l'imposta sulla sostanza, si ritiene che le Istruzioni debbano essere applicate
in generale per determinare il valore venale dei titoli non quotati in borsa,
ma che una deroga a questa ordinanza amministrativa sia giustificata se ciò
consente di meglio stabilire il valore venale (sentenza 2C_1057/2018 del 7
aprile 2020 consid. 4.2.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Queste regole trovano
applicazione essenzialmente anche quando si tratta di determinare il valore
venale delle azioni dei collaboratori ai fini del calcolo dell’imposta sul
reddito (sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.3).
4.3
Secondo la cifra 2
capoverso 4 delle Istruzioni, il valore venale dei titoli non quotati per i
quali non è nota la quotazione corri-sponde al valore intrinseco. In generale
viene calcolato in base alle regole di valutazione previste dalle Istruzioni
secondo il principio di continuità aziendale. Se tali titoli sono stati oggetto
di un significativo trasferimento di proprietà tra terzi indipendenti, il
valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Il riferimento al
prezzo di acquisto è conforme alla giurisprudenza, secondo cui una stima basata
su regole di valutazione schematiche deve cedere il passo se il valore venale
può essere ricavato con sufficiente certezza da transazioni effettive a prezzi
che rappresentano il valore venale.
Il valore delle azioni non
quotate è determinato in particolare dagli utili passati e previsti, dalla
redditività della società e da altri fattori quali il patrimonio della società,
la liquidità della società e la stabilità dell’attività aziendale. Il valore
venale delle azioni deve quindi essere generalmente determinato sulla base del
va-lore di sostanza e del valore di reddito. Coerentemente con que-sti
principi, le Istruzioni prevedono che il valore dell’impresa, de-terminante per
stabilire il valore venale delle azioni di società commerciali, industriali e
di servizi, deve essere stabilito, se non vi è stato un trasferimento di
proprietà tra terzi indipendenti, se-condo il cosiddetto metodo pratico,
ponderando due volte il valo-re di reddito capitalizzato e una volta il valore
di sostanza (Istru-zioni, cifra 34 e seguenti).
Il valore di reddito si
ricava dall’utile netto degli esercizi presi in considerazione, che possono
essere o due o tre a dipendenza del modello scelto (Istruzioni, cifra 35). La
base per la determi-nazione del valore patrimoniale netto è il bilancio
annuale, che tiene conto di tutte le attività e passività (punto 11 e
seguenti). Per quanto concerne il valore di sostanza, ci si basa sui conti
annuali, prendendo in considerazione attivi e passivi nella loro completezza
(sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.2).
4.4
Le società a garanzia
limitata vengono stimate secondo gli stessi principi delle società anonime
(Circolare CSI 28, cifra 4, p. 10).
5.
5.1.
Nel caso in esame, agli
atti è reperibile una valutazione delle quote della __________ Sagl, allestita
dall’autorità di tassazione in base alla situazione al 31 dicembre 2021, cioè
in base all’ultimo bilancio precedente la cessione della partecipazione.
Per quanto concerne il
valore di reddito, vengono presi in considerazione i risultati dei due ultimi
esercizi, cioè il 2021, che ha visto un utile di fr. 9'551.‑,
moltiplicato per due (fr. 19'102.‑), e il 2020, che ha visto una perdita
di fr. 22'212.‑. Il valore di reddito corrisponde di conseguenza a zero.
Quanto al valore di
sostanza, il fisco ha aggiunto al valore di bilancio di fr. 19'122.‑
quello delle distribuzioni deliberate pari a fr. 15'000.‑, determinando
in tal modo il valore di sostanza in fr. 34'122.‑.
Il valore della società, ponderando
due volte il valore di reddito capitalizzato e una volta il valore di sostanza,
ammontava in tal modo a fr. 11'374.‑.
5.2
L’autorità di tassazione
ha invece considerato quale valore fiscale dei titoli il valore nominale delle
quote (fr. 20'000.‑), importo dal quale risulta aver dedotto la perdita
di fr. 878.‑.
Ora, né la decisione di
tassazione né quella dopo reclamo e neppure le osservazioni al ricorso spiegano
questa modalità di calcolo del valore dei titoli.
Si deve tuttavia
constatare che il valore così determinato non risulta conforme alle istruzioni
contenute nella Circolare della Conferenza svizzera delle imposte. In queste
ultime, in particolare, non è previsto che il valore nominale sostituisca
quello venale, stabilito secondo le stesse istruzioni, quando è superiore.
La cifra 8 delle
Istruzioni stabilisce come si determina il valore di reddito, che in generale
risulta dalla capitalizzazione dell’utile netto degli esercizi determinanti. Il
relativo commentario contempla anche due ipotesi particolari. In primo luogo,
per il caso in cui si pervenga ad un valore di reddito negativo, dispone che
nella formula di calcolo il valore di reddito sia indicato con uno zero. In
secondo luogo, per il caso in cui si debba stimare le azioni di una società che
riporta perdite, prevede che il valore di reddito sia determinato applicando le
regole standard, ma che, se il valore di sostanza è negativo, corrisponda a
zero.
Le istruzioni della
Conferenza svizzera delle imposte ammettono in tal modo che sia il valore di
reddito sia il valore di sostanza possano corrispondere a zero e non prevedono
che sia adottato quale valore minimo il valore nominale.
5.3
Come già rilevato, il
fisco cantonale non ha spiegato le ragioni per cui ha adottato il criterio di
calcolo su cui si basa la decisione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi, la
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di
tassazione, affinché adotti una nuova decisione motivata.
6. Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione su reclamo del 19 febbraio 2025 è annullata e gli atti sono rinviati
all’UT, affinché adotti una nuova decisione motivata in merito al calcolo del valore
venale della quota sociale acquistata dal ricorrente, tenendo conto delle
Istruzioni della CSI.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: