80.2025.64
Imposta sugli utili immobiliari: valore d’investimento, costi di miglioria, progetto di costruzione, progetto non realizzato e non menzionato nel contratto, fattura emessa da società amministrata dal venditore
16 ottobre 2025Italiano15 min
All’utile così calcolato (fr. 3'619.35) applicava l’aliquota del 3%, sicché l’imposta
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.64
Lugano
16 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 marzo 2025 contro la decisione del 26 febbraio 2025 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Fatti
A. Con atto pubblico del
25 maggio 2020, il proprietario __________, costituiva a favore di RI 1 un
diritto di compera, cedibile e trasmissibile, sulla superficie non edificata
part. n. __________ e sulla quota di comproprietà coattiva lett. G di 2/14 del
fondo part. n. __________ RFD del Comune di __________ per il prezzo di
fr. 650’000.-.
Il contratto prevedeva in
particolare che il diritto di compera potesse essere esercitato fino al 31
marzo 2021 e che il beneficiario del diritto di compera si sarebbe impegnato ad
inoltrare una domanda di costruzione per una casa monofamiliare sul fondo in
oggetto entro 30 giorni dalla firma dell’atto notarile.
B. Con successivo atto
pubblico dell’8 ottobre 2020, RI 1 cedeva il diritto di compera in oggetto alla
__________ per il prezzo di fr. 33'000.-.
Nell’atto pubblico RI 1
dichiarava di aver già presentato la domanda di costruzione – la quale
risultava al vaglio delle autorità – e, da parte sua, la società cessionaria
dichiarava di conoscere e di condividere pienamente la suddetta domanda. Veniva
inoltre convenuto che la relativa licenza di costruzione sarebbe stata ceduta a
favore della __________, con il perfezionamento della cessione del diritto di
compera.
C. Nella dichiarazione
per l’imposta sugli utili immobiliari, il contribuente indicava quale valore di
alienazione fr. 33'000.- e quale valore di investimento un importo di
fr. 29'381.-, composto dai costi di acquisto e di vendita
(fr. 4'380.65) e da altri costi per la domanda di costruzione (fr. 25'000.-).
All’utile così calcolato (fr. 3'619.35) applicava l’aliquota del 3%, sicché l’imposta
ammontava a fr. 1'121.99.
D. Notificandogli la
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 27 dicembre
2024, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (di seguito UT)
commisurava l’utile imponibile in fr. 28'619.- e l’imposta in
fr. 8'871.90. Nella motivazione allegata, l’autorità fiscale spiegava di
non avere ammesso in deduzione la voce “altri costi” per fr. 25'000.- per
il fatto “i costi di progettazione sono generalmente considerati spese di
miglioria computabili, quando la costruzione in questione è stata realizzata”,
mentre “nel caso specifico, nonostante i progetti siano stati ceduti alla
parte acquirente, la stessa non li ha utilizzati”. Inoltre, l’UT aveva
calcolato l’imposta applicando l’aliquota del 31%.
E. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 10 febbraio 2025, contestando
la mancata deduzione dei costi preparatori per la domanda di costruzione. A suo
avviso, “al momento della stipula della cessione di diritto di compera il
Notaio ed [il contribuente] dopo aver chiamato [UT],[venivano] informa[ti] che
tutti i costi preparatori per la domanda di costruzione [erano] ritenuti
investimenti e pertanto [l’UT] chies[e] un versamento di fr. 2'145.-”.
Dopo la vendita, “tutti gli oneri e tutti i benefici del diritto di compera
passarono alla società __________. Indi per cui se la società __________ sia
fallita e non abbia esercitato il diritto di compera e non abbia onorato il
contratto portando a termine l'acquisto e il progetto non può essere imputato
al [contribuente], in quanto la cessione [era] avvenuta in maniera corretta, e
l'inadempimento contrattuale tra venditore e acquirente non riguarda [il
contribuente] in quanto ceduto come dà atto notarile”.
F. L’autorità di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 febbraio 2025,
argomentando che secondo la giurisprudenza “per quanto attiene, in
particolar modo, ai costi di costruzione e miglioria, la loro computabilità
presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo alienato, cioè che
abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di fatto o di diritto.”
Nella fattispecie, tuttavia, “il progetto risulta[va] abbandonato e quindi
non realizzato”, con la conseguenza che “non [era] quindi considerabile
che tale costo abbia apportato una miglioria al fondo in questione”.
Concludeva rimarcando che se “il prezzo della cessione includesse o meno il
progetto [era] ininfluente: tale importo sarebbe [stato] deducibile unicamente
se indicato in maniera inequivocabile nel rogito di vendita”.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le medesime
argomentazioni già esposte in sede di reclamo. Il ricorrente sottolinea in
particolare che “in base alla cessione del diritto di compera venivano
ceduti tutti i benefici e gli oneri, proprio in considerazione della cessione
stessa venivano specificati in maniera inequivocabile i costi relativi alla
fase progettuale e alla domanda di costruzione”. Il ricorrente allega a
dimostrazione di quanto sostenuto i rogiti di costituzione e di cessione del
diritto di compera.
H. Nelle sue
osservazioni del 31 marzo 2025, l’UT chiede di respingere il gravame. Pur
riconoscendo che nell’atto pubblico di cessione del diritto di compera si legge
che “la relativa licenza di costruzione sarà ceduta a favore della
cessionaria”, tuttavia non sarebbe indicato un prezzo distinto rispetto a “quello
che è il prezzo di cessione del diritto di compera”. Rileva inoltre che il
progetto sarebbe poi “stato abbandonato e quindi non realizzato”. Di
conseguenza, il progetto avrebbe “perso del tutto il [suo] valore effettivo,
attribuendo alla dicitura «saranno ceduti a favore della cessionaria»
un carattere più donativo che di effettiva vendita”.
I. Con replica del 9
aprile 2025 il contribuente contesta le osservazioni dell’UT. Dopo aver
nuovamente ribadito quanto già sostenuto con il ricorso, aggiunge che “l'acconto
versato da parte [sua] al venditore è ritornato alla __________, come da
diritto di compera al punto 9, se non si fosse ottenuta la licenza di
costruzione per eventuali opposizioni, il versamento depositato presso
l'avvocato notaio __________ di Chiasso sarebbe ritornato al acquirente,
pertanto è chiaro ed inequivocabile che il restante importo fossero i costi
relativi alla domanda di costruzione misurazioni sondaggi, modine e sviluppo
del progetto”. Infine, il ricorrente esprime il suo disappunto verso
l’agire dell’UT in quanto sostiene che “se l'ufficio di tassazione avesse
agito nei termini previsti e non avesse aspettato cinque anni, così di fatto
aspettando il fallimento della __________, forse oggi (…) si sarebbe potuto
chiamare quale testimone l'amministratore della società il quale avrebbe potuto
confermare che i costi progettuali erano l'importo menzionato sull'atto
notarile”.
Diritto
1. Lo
Stato preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è
rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto
dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice
sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.59).
Considerandi
2.
Secondo
l’art. 12 cpv. 2 lett. a della Legge federale del 14 dicembre 1990
sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS
642.14), sono assimilati a un’alienazione i negozi giuridici che producono i
medesimi effetti economici dell’alienazione sul potere di disporre di un fondo.
Per l’art. 124 cpv. 2
lett. f LT sono in particolare imponibili le cessioni successive di
diritti, in particolare le cessioni di diritti di compera.
Nella fattispecie,
l’alienazione imponibile è costituita dalla cessione, da parte del ricorrente,
del diritto di compera, che gli era stato concesso da __________ sul fondo n. __________
RFD e sulla quota di comproprietà coattiva lett. G di 2/14 del fondo n. __________
RFD di __________. Il prezzo di cessione del diritto di compera è stato fissato
dalle parti in fr. 33'000.–.
L’assoggettamento in
quanto tale all’imposta sugli utili immobiliari non viene contestato
dall’insorgente, il quale tuttavia censura il calcolo stabilito dall’autorità
di tassazione per definire l’utile imponibile.
3.
3.1.
Nella
fattispecie, è controversa la deduzione dal valore di alienazione dell’importo
fatto valere dal contribuente a titolo di “altri costi” sostenuti per “Domanda
di costruzione incarto energetico, Perizia fonica Termo pompa, modinatura”
come si evince dalla fattura emessa da __________ di __________. L’autorità
fiscale ha infatti negato la deduzione di fr. 25'000.-, ritenendola
ingiustificata in quanto la procedura era stata inizialmente sospesa, il
progetto abbandonato e, di conseguenza, non realizzato.
3.2
Secondo l’art. 134 cpv. 1
LT, sono considerati costi d’investimento deducibili:
·
i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di
iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a
un mediatore;
·
i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato quali i
costi di costruzione e di miglioria, i contributi di miglioria, le tasse di
allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli art. 93 e seguenti
della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
·
le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri
fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per
liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravano al momento del precedente
acquisto.
3.3
Per
quanto attiene ai costi di costruzione e di miglioria, la loro computabilità
presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo alienato, cioè che
abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di fatto o di
diritto.
È
peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un
incremento di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato
all’aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente
all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata; sentenza TF del 22 febbraio 2018 in:
StE 2018 B 44.13.1 n. 8 consid. 3.3 e riferimenti).
Computabili sono in primo
luogo tutti i costi di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni,
prestazioni d’opera, canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino,
ecc.. Il caso più importante è quello della costruzione su di un fondo non
edificato; vengono tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni
realizzate in relazione ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 258 e dottrina e
giurisprudenza ivi citate).
3.4
La deduzione delle spese
di progettazione (onorario dell’architetto e dell’ingegnere) è generalmente
considerata spesa di miglioria deducibile, perlomeno quando la costruzione in
questione è stata realizzata
Più differenziata è la
questione della deducibilità dei costi di progetti non realizzati. In simili
casi occorre esaminare concretamente in che rapporto stanno con il progetto
definitivo e in quale misura hanno contribuito al suo allestimento. La progettazione
di un immobile costituisce un procedimento globale che conduce al progetto
maturo per la realizzazione. Essa procede per stadi, ognuno dei quali comporta
attività più o meno funzionali rispetto al risultato finale e di conseguenza
costi più o meno elevati. Determinante è che i costi di progettazione si siano
effettivamente prodotti globalmente e che abbiano diminuito il guadagno del
proprietario (Soldini/Pedroli, op.
cit., p. 259). La Camera di diritto tributario ne ha ammesso la computabilità
quali costi di investimento, quando i costi di progettazione sono stati
necessari, per documentare la capacità edificatoria del fondo e quindi per
conseguire il prezzo pattuito nel rogito (RDAT I-1992 p. 275); l’ha invece
negata in casi in cui è stato accertato che il progetto realizzato differiva
sostanzialmente da quello per cui il contribuente aveva sostenuto le spese
fatte valere, sicché il progetto iniziale non aveva avuto alcun influsso sul
prezzo di vendita (sentenze CDT n. 275 del 31 ottobre 1991; n. 270 del 12
dicembre 1994).
Questa Camera ha anche
negato che avesse diritto di far valere tutti i costi di progettazione un
architetto che, in relazione alla casa venduta, aveva allestito due progetti
alternativi, uno in vista della demolizione della casa esistente e uno
finalizzato al suo semplice ampliamento. Infatti, nel contratto di
compravendita, si menzionava l’inclusione nel prezzo del solo progetto per
l’ampliamento (RDAT I-1998 n. 12t p. 404 ss).
Sempre secondo la
giurisprudenza cantonale, non rientra fra i costi di investimento deducibili
dall’utile immobiliare la spesa per un progetto di costruzione non utilizzato
dal venditore ma necessario, a suo dire, per dimostrare all’acquirente le
possibilità edificatorie del fondo. Il fatto, addotto dal contribuente, che in
seguito a un’alluvione l’autorità avesse contestato l’edificabilità di una
parte del fondo in questione, in considerazione della sua natura boschiva, non
è stato considerato sufficiente a giustificare una spesa di diverse decine di
migliaia di franchi per un progetto di costruzione. Sarebbe a tal fine stato
sufficiente il rapporto geologico preliminare pagato un paio di migliaia di
franchi, che è stato ammesso in deduzione dall’autorità fiscale (sentenza CDT n.
80.98.265
del 4 gennaio 1999, citata in: Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari – Complemento al Commentario,
Lugano 2003, p. 165 s.).
4.
4.1.
Venendo al caso in esame, è
chiaro che il progetto in discussione non ha apportato all’immobile alcun
miglioramento duraturo, di fatto o di diritto. Come si evince dalla scheda dell’Ufficio
domande di costruzione, infatti, il progetto non è stato attuato. D’altra
parte, il Comune non ha mai rilasciato una licenza edilizia in relazione a tale
progetto.
Pertanto, anche l’ipotesi
di una deducibilità delle spese sostenute per un progetto non realizzato deve
essere esclusa, non essendoci stato in alcun modo un contributo concreto volto
ad aumentare il valore del fondo alienato e/o all’allestimento di un progetto
definitivo.
4.2
D’altronde, nel rogito
dell’8 ottobre 2020, con cui è avvenuta la cessione del diritto di compera, le
parti non menzionano una cessione del progetto di costruzione in quanto tale.
Alla lettera c) della premessa, la cessionaria si limita a dichiarare “di
conoscere e di condividere pienamente” la presentazione da parte del
cedente della domanda di costruzione. Per quanto attiene alla licenza edilizia,
si legge che la stessa “sarà ceduta a favore della cessionaria, con il
perfezionamento della cessione del diritto di compera”, frase che
suggerisce una cessione successiva e separata della licenza. Dalla
documentazione agli atti, in particolare dalla scheda dell’Ufficio domande di
costruzione, risulta peraltro che la procedura è stata sospesa e che la licenza
edilizia non è mai stata concessa. Ne consegue che la sua cessione non può
essere avvenuta, non essendo di fatto la licenza mai stata rilasciata.
4.3
Non vi sono neppure
elementi che inducano a ritenere che, insieme al diritto di compera, sia stato
ceduto anche il progetto allestito dal ricorrente. Nel contratto infatti non si
menziona una vendita del progetto né quest’ultimo risulta aver influenzato la
definizione del prezzo. Non vi sono pertanto i presupposti per ipotizzare uno
scorporo del prezzo di vendita del progetto dal prezzo di cessione del diritto
di compera.
5.
5.1.
Indipendentemente dalla prova
della cessione della licenza edilizia e/o del relativo progetto, notevoli dubbi
riguardano anche l’ammontare dei costi fatti valere. Quale giustificativo dei
costi sostenuti per la “domanda di costruzione”, l’insorgente ha prodotto solo
una fattura di fr. 25'000.- emessa dalla __________. Dal Registro di
commercio del Canton Grigioni si evince che dalla costituzione della società,
avvenuta nel 2015, fino all’11 novembre 2024, il contribuente RI 1 è stato amministratore
unico della società in questione.
5.2
Di principio, sono
deducibili solo le spese pagate a terzi.
Tuttavia, possono
sussistere delle “prestazioni proprie” da parte del proprietario che aumentano
il valore del fondo, anche se ‑ nel valore del lavoro
effettuato dal proprietario sul suo immobile (Eigenleistung) ‑ manca
la prestazione pecuniaria erogata a terzi.
Si configura un caso di
prestazioni proprie anche quando un contribuente fa eseguire dei lavori da una
società che controlla (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo 2021, n. 66 ss
ad § 221, p. 2208 s.).
A tal proposito, la
giurisprudenza ha definito i presupposti che devono essere cumulativamente
adempiuti affinché i costi delle prestazioni proprie possano essere ammessi in
deduzione.
Il contribuente deve
dimostrare che
1.
ha effettuato tali
prestazioni proprie;
2.
le
prestazioni proprie hanno aumentato il valore del fondo alienato o erano
necessarie;
3.
le
prestazioni proprie non sono già state pagate ad altro titolo (ad esempio,
nella fattura di costruzione sotto l'onorario dell'architetto);
4.
tali
prestazioni non avrebbero dovuto essere fornite da qualsiasi altro committente,
come ad esempio la selezione degli artigiani, la garanzia di un finanziamento,
le operazioni di pagamento, la supervisione del cantiere, ecc.
(cfr. DTF 104 Ia 22 e ss).
Per le prestazioni proprie
è determinante il prezzo di mercato (Marktwertprinzip; v. anche sentenza
TF 2C_817/2014 del 25.08.2015 consid. 2.2.3; Zweifel/Hunziker/Margraf/Oesterhelt,
op. cit., p. 397 s.)
5.3
Nel caso in esame,
presentando unicamente la fattura della società da lui amministrata, che non
contiene alcuna indicazione in merito alla natura delle opere eseguite, l’insorgente
non ha adempiuto le quattro condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza
per poter dedurre i costi d’investimento che fa valere.
D’altra parte, dagli atti
dell’Ufficio delle domande di costruzione risulta che la domanda di costruzione
sia stata inoltrata dall’architetto __________ della __________, del quale,
tuttavia, non è stata prodotta alcuna fattura né descrizione delle prestazioni
eseguite.
Non sono pertanto stati
comprovati i costi sostenuti dal ricorrente per l’elaborazione del progetto e
per l’allestimento della domanda di costruzione. Dalla sola fattura prodotta,
emessa dalla società da lui stesso amministrata, non è possibile stabilire
quali costi siano stati sopportati dal contribuente.
6.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese procedurali sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: