80.2025.65
Procedura: tassazione d’ufficio, calcolo del dispendio, stima del reddito in base a informazioni non note al contribuente, violazione del diritto di essere sentito
3 settembre 2025Italiano17 min
le tassazioni d’ufficio, allegando le dichiarazioni fiscali, delle quali risultavano
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.65
80.2025.66
Lugano
3 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 marzo 2025 contro le decisioni del 24 febbraio 2025 in materia di IC e
IFD 2020, 2021 e 2022.
Fatti
Fatti
A. RI 1
(28.08.2000), cittadino italiano residente a Lugano - giunto in Ticino il
1°ottobre 2019 (permesso G) - è attualmente al beneficio di un permesso di
dimora B ed è iscritto dal 5 giugno 2020 nel registro dei contribuenti.
Dopo averlo dapprima
diffidato ed in seguito multato per violazione degli obblighi procedurali, per
non aver presentato la dichiarazione d’imposta, con tre decisioni dell’8 maggio
2024, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato al contribuente altrettante
tassazioni d’ufficio per i periodi fiscali dal 2020 al 2022. Gli elementi
imponibili sono stati così stabiliti:
2020
2021
2022
Reddito imponibile IC/IFD
133'000
55'000
138'300
Sostanza imponibile IC
103'000
177'000
141'000
Nella motivazione delle
decisioni, l’autorità fiscale avvertiva il contribuente che la tassazione
d’ufficio poteva essere impugnata solo con il motivo che era manifestamente
inesatta e che il reclamo doveva essere motivato e indicare i mezzi di prova,
cioè doveva essere allegata la dichiarazione d’imposta compilata e corredata da
certificati, attestazioni ecc. In caso contrario, il reclamo sarebbe stato
dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio sarebbe diventata definitiva.
B. a.
Con reclamo del 7
giugno 2024, il contribuente, rappresentato dalla __________ Sagl, contestava
le tassazioni d’ufficio, allegando le dichiarazioni fiscali, delle quali risultavano
i seguenti elementi imponibili:
2020
2021
2022
Reddito imponibile IC/IFD
0
9’267
7’675
Sostanza imponibile IC
18’642
17’023
0
b.
Con scritto del 23 gennaio
2025 l’UT informava il contribuente che il gravame non rispettava i requisiti
formali richiesti, poiché contestava delle tassazioni allestite d’ufficio, in
seguito alla mancata presentazione della dichiarazione d’imposta, senza
comprovarne la manifesta inesattezza. L’autorità fiscale precisava che, per
rispettare requisiti formali sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza,
occorreva apportare la prova della manifesta inesattezza della tassazione
d’ufficio, motivandola (ossia esponendo la fattispecie in modo documentato) ed
indicando eventuali mezzi di prova. Il reclamante veniva pertanto invitato a
presentare ulteriore documentazione, e meglio l’indicazione della provenienza
dei mezzi utilizzati per far fronte ai bisogni essenziali, poiché in base agli
elementi presentati in sede di reclamo risultava una carenza di disponibilità
finanziaria per il sostentamento. In particolare, l’UT sottolineava che “da
informazioni in [suo] possesso risulta[va]no ulteriori fattori di reddito e
sostanza non esposti nelle dichiarazioni presentate in sede di reclamo (partecipazioni
azionarie, conti correntisti vantaggi economici, redditi da affitti/subaffitti,
da attività AirBnb, salari ecc.)”. L’UT avvertiva anche il contribuente che
in caso di mancato invio della documentazione richiesta entro il 23 febbraio
2025, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
c.
La __________ Sagl, in
rappresentanza del contribuente, rispondeva con scritto del 20 febbraio 2025.
In merito ai fattori di
reddito e sostanza del 2020 il contribuente dichiarava di aver percepito un
salario lordo complessivo di fr. 6'950.00 dalla __________ Sagl e un ulteriore
salario lordo di fr. 14'000.00 dalla __________ Sagl. La costituzione delle due
Sagl citate sarebbe stata finanziata mediante un prestito ricevuto da membri
della famiglia (padre e fratello) oltre che da “passaggi societari”. Sarebbero
poi stati versati ulteriori capitali sotto forma di prestiti correntisti,
anch'essi derivanti da finanziamenti familiari, sebbene non vi fossero
contratti di prestito formalizzati. Le spese personali sarebbero state
contenute, in quanto fino a giugno 2020 il contribuente era titolare di un
permesso G. Per quanto concerne le attività di locazione tramite AirBnb e gli
affitti/subaffitti, sarebbero state gestite “esclusivamente attraverso la
Sagl e non sotto forma di impresa individuale”.
Circa il periodo fiscale
2021 non vi sarebbero stati “nuovi elementi oltre a quelli già dichiarati”.
In riferimento ai fattori
di reddito e sostanza 2022 il contribuente segnalava, in aggiunta a quanto già
dichiarato, il “consumo proprio dei veicoli detenuti dalla Sagl”. In merito “all’acquisto
dell'appartamento privato”, sarebbe stato aperto un procedimento penale per
falsità in documenti.
Per quanto concerne le
società, la __________ sarebbe stata in liquidazione e la __________ prossima
al fallimento.
Per tutti i periodi
fiscali, il reclamante avrebbe “sempre interamente reinvestito
nell'attività” il reddito percepito “generando un circolo vizioso in cui
le risorse disponibili [era]no state continuamente impiegate senza consentire
l'accumulo di un patrimonio personale e aziendale”.
d.
Con tre decisioni del 24
febbraio 2025, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo, ritenendo lo scritto del
20 febbraio 2025 insufficiente “a sanare il vizio di forma” del gravame.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione su reclamo
relativa ai periodi fiscali 2020, 2021 e 2022, argomentando che i redditi
stabiliti per apprezzamento “non trovano alcun riscontro nei [suoi] flussi
finanziari” e che le sue entrate effettive “sono state
significativamente inferiori e pienamente documentate nei [suoi] estratti conto
bancari aziendali e personali”. Lamenta inoltre una errata valutazione
della posizione economico-finanziaria da parte dell’UT e argomenta che
l’attività imprenditoriale si sarebbe svolta con difficoltà nel periodo
considerato e ribadisce che vi sarebbe una vertenza legale in merito
all’acquisto immobiliare. L’insorgente chiede dunque di essere imposto sulla
base dei dati dichiarati.
D. Nelle sue osservazioni
del 3 aprile 2025, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata. In
particolare, l’autorità fiscale sottolinea il fatto che le decisioni di
tassazione 2020, 2021 e 2022 sono state emesse d’ufficio siccome il
contribuente non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e che “le
valutazioni sono state fatte in seguito ad una segnalazione che ha portato ad
un’analisi approfondita della situazione del contribuente”.
Quanto presentato in sede
di reclamo e in seguito alla richiesta di ulteriore documentazione sarebbe
stato ritenuto insufficiente a comprovare la manifesta inesattezza delle
valutazioni operate d’ufficio e sarebbero “molti gli aspetti assolutamente
non chiari e non spiegabili con i dati presentati”. In particolare non
sarebbero chiari gli elementi relativi ai veicoli di lusso targati a nome della
__________ Sagl (detenuta al 100% dal contribuente), che non risulterebbero a
bilancio della società e “il cui utilizzo non sarebbe comunque giustificato
dall'uso commerciale e per cui, la società, non avrebbe la disponibilità
necessaria a coprirne i costi”. Anche l'attività di gestione dei vari
appartamenti sulla piattaforma AirBnb, i rapporti con le società, i relativi
finanziamenti/flussi di capitali non sarebbero stati spiegati.
In conclusione l’UT
ritiene “indiscutibile che i dati presentati stridano con l'apparente stile
di vita e con le informazioni raccolte” e che non sarebbe stato possibile
giungere ad altra conclusione se non quella di dichiarare irricevibili il
gravame alla luce di quanto presentato dal contribuente.
E. Nella sua replica del
4 aprile 2025 il ricorrente precisa che “i veicoli a [lui] riconducibili (…)
erano entrambi in leasing e regolarmente messi a noleggio - sia a lungo che a
breve termine - permettendo così un'auto-sostenibilità dei relativi costi”.
Per quanto concerne “l'attività di locazione di appartamenti tramite la
piattaforma Airbnb, nel corso dell'anno 2020 [ha] avviato la [sua] attività
imprenditoriale attraverso la società __________ Sagl, con l'intento originario
di sviluppare, gestire e commercializzare un marchio di articoli da viaggio
denominato __________”. Tuttavia “(…) non vi è stata alcuna entrata
economica significativa durante quell'anno [2020]” e “i movimenti
bancari dimostrano chiaramente l'assenza di entrate coerenti con le cifre
ipotizzate d'ufficio dell'anno 2020 (130'000'00.- circa)”, ragione per cui
avrebbe dovuto ricorrere ad un “sostegno economico” da parte della famiglia. Aggiunge
che “dopo il fallimento dell'iniziativa __________ h[a] intrapreso
l'attività di sublocazione di appartamenti a breve termine, che h[a] gestito
fino alla fine del 2024” e che “questa attività non ha richiesto
investimenti rilevanti, in quanto gli immobili erano arredati e la garanzia
veniva fornita tramite __________, limitando l'investimento iniziale al solo
primo canone di affitto”. Anche questa attività sarebbe “sempre stata
gestita tramite la società __________ Sagl e non come persona fisica,
precisamente, l'attività di sub-locazione veniva pagata la prima mensilità di
affitto con l'obbiettivo di produrre nell'arco del mese entrate superiori ai
costi relativi all'affitto e pulizie principalmente oltre ad i costi aziendali”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, con la
decisione impugnata, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo,
difettandone i requisiti di validità. In particolare, il reclamante non avrebbe
rispettato le condizioni cui la legge subordina l’impugnazione di una
tassazione d’ufficio. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se
sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato
irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione
d’ufficio, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT,
di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la
tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure
se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è
un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza
della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è
manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del 18
febbraio 2019, consid. 2.1.).
2.2
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT).
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della
“manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che
il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del
reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della
tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr.
sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con
riferimenti giurisprudenziali).
2.3
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in
due modi:
·
in primo luogo, il
contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza
in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto
accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio
contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si
richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali
precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il
reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della
procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la
prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole
posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il
contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente
eccessiva (cfr. sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e
giurisprudenza citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).
3.
3.1.
Nel caso in esame,
il ricorrente è stato assoggettato ad una tassazione d’ufficio per i periodi
fiscali 2020, 2021 e 2022, poiché non aveva inoltrato le dichiarazioni
d’imposta per gli anni controversi, nonostante il richiamo, la diffida e la
multa a lui inflitta per violazione degli obblighi procedurali.
Con il reclamo, il
contribuente ha contestato le tassazioni d’ufficio, producendo le dichiarazioni
d’imposta compilate, che attestavano un reddito imponibile nettamente inferiore
a quello stimato dall’autorità e cioè a fr. 0.00 per il 2020, a fr. 9'267.00
per il 2021 e a fr. 7'675.00 per il 2022.
Per quanto concerne i
documenti giustificativi, il ricorrente ha dichiarato di essere stato
dipendente in tutti i tre anni fiscali in questione. Con la dichiarazione
allegata al reclamo per l’anno 2020 ha prodotto solo l’attestato Conto privato __________.
Per il periodo fiscale 2021 ha fornito il conteggio trattenuta dell’imposta
alla fonte su salari e proventi compensativi del datore di lavoro __________
Sagl, gli attestati Conto privato __________ per giovani e Conto carte __________.
Mentre per il 2022 ha presentato l’attestato capitale e interessi conto
corrente __________, quello relativo al mutuo ipotecario a tasso variabile con __________,
l’attestato Conto carte __________ e il conteggio trattenuta dell’imposta alla
fonte su salari e proventi compensativi del datore di lavoro __________.
3.2
Ritenendo che la
documentazione presentata non fosse esaustiva, l’autorità fiscale, con scritto
del 23 gennaio 2025, si è rivolta nuovamente al contribuente, chiedendo di
voler trasmettere, entro il termine impartito, gli atti necessari a definire
gli elementi imponibili in particolare la risultante carenza di disponibilità
finanziaria come pure i giustificativi delle partecipazioni azionarie, i conti
correntisti van-vantaggi economici, i redditi da affitti/subaffitti, le
attività AirBnb, i salari.
Nella risposta del 20
febbraio 2025, la rappresentante del ricorrente ha ammesso che “a causa della
mancata ricezione di alcune informazioni da parte del cliente, [erano] state
involontariamente emesse alcune posizioni in modo non corretto”.
Per il periodo fiscale
2020, ha quindi prodotto due certificati di salario e ha sostenuto di aver
beneficiato di prestiti da membri della famiglia. Ha escluso di aver percepito redditi
dall’attività di locazione tramite AirBnb, in quanto tutte le attività di
locazione tramite AirBnb sarebbero state “gestite esclusivamente attraverso
la Sagl” e non sotto forma di impresa individuale. Ha poi contestato una
carenza di disponibilità finanziaria per il sostentamento, argomentando che le
spese personali risultavano contenute in quanto fino a giugno 2020 era titolare
di un permesso G.
Per il periodo fiscale
2021.
non ha prodotto nessun nuovo mezzo di prova, mentre per il 2022 ha fatto
accenno ad una vertenza di natura penale legata all’acquisto di un immobile.
4.
4.1.
Non è contestabile il
fatto che l’autorità fiscale sia stata costretta a procedere ad una tassazione
d’ufficio, vista la totale mancanza di collaborazione del contribuente.
Quest’ultimo ha tuttavia presentato delle dichiarazioni d’imposta, con il
reclamo contro le tassazioni d’ufficio, pretendendo in tal modo di aver posto
le premesse per un passaggio alla tassazione ordinaria. Il fisco cantonale non
ha invece ritenuto adempiuti i presupposti per un superamento della tassazione
d’ufficio e, dopo aver chiesto ulteriore documentazione al reclamante, ha
dichiarato irricevibile il reclamo.
Come emerge dal tenore
della lettera indirizzata il 23 gennaio 2025 al reclamante, chiedendo ulteriore
documentazione, e come confermato dagli atti a disposizione del fisco stesso, trasmessi
alla Camera di diritto tributario in seguito al ricorso, l’UT era a conoscenza
dell’esistenza di beni e redditi, che non risultavano dalle dichiarazioni
presentate. In particolare, agli atti è reperibile un rapporto dell’Ispettorato
fiscale, cui sono allegati dei calcoli del dispendio.
4.2
Per quanto concerne la
determinazione degli elementi imponibili nell’ambito di una tassazione
d’ufficio, come già ricordato, la legge stabilisce che l’autorità proceda ad
una valutazione coscienziosa e che possa tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente (articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD).
Secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte, il diritto federale esige che l’autorità di tassazione scelga
un metodo che sia adeguato alle singole circostanze concrete e che porti a un
risultato complessivamente il più vicino possibile alla realtà. Il metodo
misto, che si basa sull’evoluzione patrimoniale da un lato e sul presunto
tenore di vita dall'altro, è un metodo affidabile e ampiamente utilizzato ai
fini delle imposte dirette (sentenza 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019 consid. 2.2.4,
in RF 74/2019 p. 399, con riferimenti a giurisprudenza).
4.3
Nel caso in esame, il
reddito imponibile del contribuente è stato stabilito per apprezzamento in fr. 133'000.–
per il 2020, fr. 55'000.– per il 2021 e fr. 138'300.– per il 2022.
Né nella decisione di
tassazione d’ufficio né nella decisione su reclamo l’autorità fiscale ha
illustrato il metodo adottato per determinare il reddito imponibile. Nella
lettera del 23 gennaio 2025, con cui chiedeva documentazione al contribuente,
l’UT aveva fatto riferimento ad una “carenza di disponibilità finanziaria”.
Come già accennato, dagli
atti si evince che sia stato l’Ispettorato fiscale ad informare l’UT dell’attività
di “affittacamere” e delle “altre attività economiche” svolte dal contribuente,
trasmettendogli un rapporto, nel quale vengono prese in considerazione anche le
società “collegate al contribuente”, le quali avrebbero fra l’altro
immatricolato “veicoli di lusso”. L’Ispettorato ha anche proceduto ad un
calcolo del dispendio, confrontando le entrate e le uscite dei periodi fiscali
litigiosi, e ha proposto come stabilire il reddito imponibile del contribuente.
Non risulta tuttavia che
lo stesso contribuente sia stato reso partecipe del contenuto dello scambio
d’informazioni intervenuto fra l’Ispettorato fiscale e l’UT. Non pare in
particolare che gli sia stato sottoposto il calcolo del dispendio.
4.4
Ai
sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione
di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa
i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di
prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3,
126.
I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il diritto di essere sentito
è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola
l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in
cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora
l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso
che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve
comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29 cpv. 2 Cost.
offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale
diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF
126.
I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del
27.11.2006, consid. 4.1.).
4.5
Il fatto che non siano
stati illustrati al contribuente i criteri in base ai quali il suo reddito imponibile
è stato determinato e la circostanza che non gli sia stato sottoposto il
calcolo delle entrate e delle uscite, nella misura in cui l’autorità di
tassazione ne ha tenuto conto per la stima del reddito, costituiscono delle
violazioni del suo diritto di essere sentito.
Le decisioni adottate
dall’UT devono conseguentemente essere annullate. Gli atti sono rinviati
all’autorità di tassazione, affinché adotti nuove decisioni, dopo aver
garantito il diritto al contraddittorio del contribuente.
5.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 24 febbraio 2025 sono annullate e gli
atti sono rinviati all’UT, affinché adotti nuove decisioni, dopo aver garantito
il diritto di essere sentito del ricorrente.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: