80.2025.67
Reddito imponibile o esente: sussidio del Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica (FNS), borsa di mobilità postdottorandi, borsa della Max Planck Gesellschaft, non sussidio d’assistenza
20 ottobre 2025Italiano40 min
due borse di studio, una versata __________ (__________) di __________ di € 15'000.‑
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.67
80.2025.68
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Nicola Respini (in sostituzione del giudice Ivano Ranzanici,
ricusatosi)
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 marzo 2025 contro la decisione del 26 febbraio 2025 in materia di IC e
IFD 2022.
Fatti
Fatti
A. RI 1, giurista,
ricercatore e professore universitario, per il periodo fiscale 2022 dichiarava
un reddito da attività accessoria pari a fr. 11'107.‑ e “altri
redditi” in ragione di fr. 68'000.‑. Questi ultimi erano composti da
due borse di studio, una versata __________ (__________) di __________ di € 15'000.‑
e una erogata dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca (FNS) di fr. 53'000.‑.
Faceva valere deduzioni
complessive in ragione di fr. 19'086.‑, di cui fr. 10'000.‑
(deduzione massima per l’IC) quali spese di formazione e formazione continua professionali.
Nelle informazioni
complementari al Modulo 1, tali spese ammontavano tuttavia a fr. 19'285.‑
suddivise in:
·
Spese di trasloco __________ fr. 380
·
Vitto (39 settimane*5*35 CHF al
giorno) fr. 6’825
·
Spese di affitto a __________ e a __________ fr. 9’580
·
Altre spese standard (computer,
libri, ecc.) fr. 2’500
Nelle
Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione il contribuente
chiedeva che le due borse di studio fossero considerate sussidi di assistenza
esenti da imposte.
B. Con decisione del 27
marzo 2024, l’RS 1 (di seguito, UT) notificava a RI 1 la tassazione IC e IFD
2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 75'600.‑ per l’IC e
in fr. 77'700.‑ per l’IFD e la sostanza imponibile in
fr. 63'000.‑.
Rispetto a quanto
dichiarato dal contribuente, l’UT aveva aggiunto fr. 10'600.‑ agli “altri
redditi” (da fr. 63'000.‑ a fr. 73'600.‑) e non concedeva
alcuna deduzione per spese di formazione e di formazione continua
professionali. Ammetteva unicamente fr. 800.‑ quali spese per
l’attività accessoria dipendente.
C. Con reclamo del 16
aprile 2024, il contribuente chiedeva di esonerare dall’imposta, a norma degli
articoli 23 LT e 24 LIFD, le due borse di studio poiché, a suo dire, si
trattava di sussidi d’assistenza.
Con decisione del 26
febbraio 2025, l’UT ha parzialmente accolto il reclamo, riducendo gli “altri
redditi” da fr. 73'600.‑ a fr. 68'000.‑ (come dichiarato) ed
ammettendo la deduzione per spese professionali in ragione di fr. 2'500.‑
per l’IC e di fr. 2'000.‑ per l’IFD e la deduzione per spese di
formazione e perfezionamento del contribuente in ragione di fr. 10'000.‑
per l’IC e di fr. 12'000.‑ per l’IFD. Confermava per contro l’imposizione
delle borse di studio, facendo riferimento alla giurisprudenza del Tribunale
federale secondo cui sono esenti dall’imposta solo i sussidi erogati a persone
indigenti. Inoltre, il regolamento dei sussidi del FNS stabiliva uno stretto
legame fra il finanziamento e la prestazione del ricercatore, ragione per cui
il contributo erogato non poteva considerarsi gratuito. Nel caso in esame,
secondo il fisco cantonale, l’imposizione era giustificata dall’importo elevato
del sussidio, dalla sua qualifica di “Stipendium” e dal fatto che uno
dei due enti eroganti non risultava essere pubblico.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 si aggrava contro la
qualificazione giuridica delle due borse di studio, che l’autorità di
tassazione ha considerato imponibili.
In primo luogo, vi
sarebbero due diversi tipi di borse del FNS: da un lato, i sussidi destinati a
svolgere ricerche presso università svizzere; dall’altro, le borse di studio
per ricerche all’estero, qualificabili come “vere e proprie borse di studio in
senso stretto”, pensate per sostenere il ricercatore in un contesto straniero
con risorse economiche limitate.
Inoltre, contrariamente a un’opinione
dottrinale, ritiene che oggi non vi sarebbe più una differenza rilevante tra
dottorandi e post-dottorandi. A sostegno di ciò, osserva che un dottorando in
mobilità dell’Università di Lucerna percepirà, nel 2025, una borsa di studio di
fr. 4'900.‑, importo ben superiore a quello da lui ricevuto. Cita anche
un articolo apparso su Nature
(“More than 40% of post-docs leave academia, study reveals”) per
sostenere che, dal profilo professionale, non sussisterebbero differenze
sostanziali tra dottorandi e post-dottorandi in quanto sarebbe ugualmente
difficile per entrambe le categorie entrare con successo nel mondo accademico.
Ritiene quindi che le
borse corrispostegli adempiano i requisiti stabiliti dalla Circolare n. 43 del
26 febbraio 2018 dell’AFC per essere considerate sussidi di assistenza esenti
da imposta. Nel 2022 egli si sarebbe trovato in una situazione di bisogno:
oltre alle borse, le sue entrate complessive sarebbero ammontate a soli fr.
11'107.‑. Le entità eroganti perseguirebbero inoltre finalità
assistenziali. Entrambe porrebbero al centro delle loro attività la garanzia di
accesso alla ricerca scientifica senza discriminazioni. L’erogazione delle
borse avrebbe poi carattere di gratuità: sia la decisione del __________ sia il
regolamento del FNS prevederebbero esplicitamente l’assenza di
controprestazioni.
Il ricorrente contesta
quindi le motivazioni della decisione impugnata. L’importo delle borse non solo
non sarebbe elevato, ma non avrebbe nemmeno coperto integralmente le spese di
vita a __________ e __________, tanto da costringerlo a integrare con i propri
risparmi. Inoltre, considerata la “perdita” dei contributi previdenziali
normalmente versati dal datore di lavoro, le somme percepite non potrebbero in
alcun modo essere qualificate come elevate. L’UT avrebbe commesso anche un
errore di traduzione, poiché il termine Stipendium
significa borsa di studio e non stipendio, come erroneamente interpretato
dall’autorità. Il ricorrente nega poi la rilevanza della natura privata di uno
degli enti eroganti, poiché sia l’art. 24 lett. d LIFD sia l’art. 7 cpv.
4 lett. f LAID prevedono che i sussidi di assistenza possano provenire
da enti pubblici o privati. In ogni caso, entrambi gli enti sarebbero
finanziati con fondi pubblici.
A suo dire, le sentenze
citate dall’UT concernerebbero fattispecie diverse, relative a sussidi per la
ricerca in Svizzera. Successivamente alla loro emanazione poi, sarebbe
intervenuta l’adozione della Circolare n. 43 dell’AFC e sarebbero stati modificati
i regolamenti del FNS, per chiarire che ai borsisti non è richiesta alcuna
controprestazione.
Infine, il ricorrente
lamenta una disparità di trattamento, richiamando l’art. 22 della Convenzione
contro la doppia imposizione fra la Svizzera e la Francia, che esenta da
imposizione nello Stato di residenza le borse provenienti dall’altro Stato
contraente Pertanto, i ricercatori svizzeri domiciliati in Francia (e senza
quindi più un domicilio in Svizzera) e i ricercatori francesi domiciliati in
Svizzera non sarebbero tassati, mentre lui, mantenendo il domicilio in
Svizzera, subisce l’imposizione.
In via principale, il
ricorrente chiede di valutare separatamente la natura delle due borse di studio
(FNS e __________); di decidere che entrambe sono esenti da imposta ex
art. 24 lett. d lifd e 23
lett. d lt, perché al
momento della loro erogazione l’insorgente era nel bisogno, le borse di studio
erano state versate con uno scopo di assistenza e non era prevista alcuna
controprestazione da parte sua.
In via sussidiaria, qualora
la borsa di studio erogata dal FNS fosse considerata troppo elevata per essere
considerata un sussidio di assistenza, il ricorrente, chiede che sia imposto
unicamente l’importo che eccede quanto previsto dalla LPC, così come deciso
nella sentenza DTF 137 II 328, citata nelle motivazioni della decisione
impugnata.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 15 cpv. 1
LT sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.
Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della Legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16 cpv. 1 LIFD di
uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio
dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso,
l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata,
agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di
diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti
dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne consegue che ogni
reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta.
1.2.
L’art. 24 lett. d
LIFD menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta, i sussidi
d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati.
Per l’imposta cantonale,
l’art. 23 lett. d LT esenta dall’imposta i sussidi d’assistenza
provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di
prima infanzia, gli assegni per grandi invalidi e le somme percepite per
conseguire un titolo di studio o professionale.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, è
litigiosa la qualificazione delle due borse di studio percepite dal ricorrente.
Per l’autorità di
tassazione, sia quella ricevuta dall’Istituto __________ di __________ (__________)
(€ 15'000.‑) sia quella percepita dal Fondo nazionale svizzero per
la ricerca (FNS) (fr. 53'000.‑) sono imponibili.
Per il ricorrente, invece,
i proventi ricevuti rientrerebbero tra i sussidi d’assistenza provenienti da
fondi pubblici o privati, che la legge esenta da imposta.
2.2
Il Tribunale federale si è
occupato dell’imposizione dei sussidi del FNS in una sentenza del 28
aprile 2008 (n. 2A.103/2007 e 2C_715/2007, in StE 2008 B 26.23 n. 1 = RF 2008
p. 773 = RDAF 2008 II 364 = ZStP 2008 p. 291), che concerneva il caso di una
giurista, che aveva ottenuto un finanziamento di 225'000.‑ franchi per
tre anni, perché realizzasse un progetto di ricerca finalizzato
all’abilitazione per l’insegnamento.
Essenzialmente, la
sentenza dell’Alta Corte lascia aperta la questione della qualifica precisa
della natura di reddito di cui si tratta, limitandosi ad escludere che
l’importo ricevuto dalla ricorrente potesse essere esentato dall’imposta sul
reddito quale sussidio d'assistenza proveniente da fondi pubblici o privati
(articoli 24 lett. d LIFD e 7 cpv. 4 lett. f LAID).
Infatti, perché un
sussidio sia esente occorre che sia finalizzato all’assistenza, cioè che sia
erogato ad una persona indigente. Vi rientrano pertanto solo le borse di studio
in senso stretto (cfr. la sentenza citata, consid. 2.1).
Nel caso esaminato, il
Tribunale federale ha rilevato che si trattava di un sussidio versato ad una
ricercatrice in vista della sua carriera scientifica e che la situazione
finanziaria della richiedente non era un criterio per l’attribuzione del
finanziamento (consid. 2.2).
La sentenza si confronta
poi con la Circolare n. 8 del 25 febbraio 1971 dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC), che sottolinea essere ancora applicabile e secondo
cui sono imponibili “i sussidi personali, per quanto costituiscano degli stipendi”;
essi “consentono alle Università svizzere e ad altre istituzioni di assicurarsi
i servizi di scienziati particolarmente qualificati per lo sviluppo della
ricerca scientifica”. La circolare considera per contro non imponibili “le
borse, designate talvolta anche contributi per le giovani leve”.
L’Alta Corte giustifica la
differenza di regime prevista per le borse di studio in senso stretto, da una
parte, e i sussidi personali per ricercatori, dall’altra. Le prime sono infatti
versate a giovani, che di solito hanno meno di 33 anni e che vogliono terminare
la tesi di dottorato o uno studio postdiploma (p. es. LL.M.); essendo
all’inizio della loro carriera professionale, non dispongono di solito di
redditi e pertanto i sussidi ricevuti servono essenzialmente a coprire le loro
spese di mantenimento piuttosto modeste. Si tratta dunque di borse in senso
stretto, che possono essere qualificate “sussidi d’assistenza provenienti da
fondi pubblici”. I sussidi personali invece sono versati a ricercatori
progrediti, solitamente più anziani, che dispongono di un’esperienza
professionale e di migliori competenze scientifiche; il loro scopo è di
incoraggiare i candidati idonei ad affrontare la carriera accademica;
l’ammontare delle prestazioni è anche superiore a quello delle borse; non si
tratta pertanto di sussidi d’assistenza (sentenza cit., consid. 2.3.2).
Il Tribunale federale
rinuncia dunque a qualificare i sussidi come reddito dell’attività lucrativa
dipendente (o indipendente), ma osserva che ciò non basta ancora ad escludere
che si tratti di un reddito imponibile secondo la clausola generale. Sottolinea
comunque lo stretto legame che il regolamento dei sussidi del FNS stabilisce
fra il finanziamento e la prestazione del ricercatore, per concludere che i
contributi erogati non possono essere considerati versamenti gratuiti o “a
fondo perso” e neppure delle borse, dal momento che i beneficiari
particolarmente qualificati non sono in linea di principio indigenti. Stabilito
che il contributo erogato alla ricorrente dal FNS rientra fra i redditi
imponibili secondo la clausola generale, l’Alta Corte conclude affermando che,
in considerazione della corrispondenza del regime fiscale in materia di imposta
cantonale e di imposta federale diretta, le disposizioni delle leggi cantonali
devono essere interpretate conformemente a quelle della legge federale, poiché
altrimenti sarebbe violato il postulato dell’armonizzazione verticale (sentenza
cit., consid. 2.3.4).
2.3
In un’altra sentenza, di
poco più recente, il Tribunale federale ha poi precisato il campo
d’applicazione delle disposizioni legali che esentano dall’imposta sul reddito
i sussidi d’assistenza (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506).
I giudici hanno
sottolineato dapprima che dalle versioni tedesca e italiana della legge risulta
in modo più chiaro che la disposizione in questione mira anzitutto a esentare
dall’imposta l’aiuto alle persone svantaggiate o bisognose, i relativi sussidi
provenienti in generale da fondazioni, associazioni caritative o altre entità
che perseguono fini disinteressati di pura utilità pubblica. Si tratta pertanto
di un’esenzione fondata su motivazioni di carattere socio-politico, che si
prefigge di far pervenire integralmente al destinatario le prestazioni versate
allo scopo di sfuggire ad una situazione di indigenza o di bisogno (“Notlage”).
La sentenza prende poi
atto delle critiche rivolte in dottrina all’esenzione in questione, che sarebbe
causa di ineguaglianze. Immaginando due contribuenti che si trovassero in una
simile situazione economica precaria, quello che percepisce redditi provenienti
da prestazioni d’assistenza sarebbe indebitamente avvantaggiato rispetto a
quello che consegue redditi professionali, poiché questi ultimi sono
imponibili. Gli autori in questione auspicano pertanto, de lege ferenda,
l’esenzione generale di un importo corrispondente al minimo vitale, mediante
deduzioni sociali o mediante l’aliquota. Il Tribunale federale ha concluso
lasciando aperta la questione, in quanto l’art. 190 Cost. lo obbliga comunque
ad applicare il diritto federale vigente. Ha tuttavia sottolineato che,
nell’interpretazione dell’art. 24 lett. d LIFD, avrebbe
cercato di ridurre il più possibile le disparità di trattamento che questa
norma poteva generare (DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p.
506, consid. 4.1).
In seguito, la Corte ha
stabilito a quali condizioni è data l’esenzione:
·
il beneficiario deve
trovarsi in una situazione di disagio (stato di bisogno, Bedürftigkeit);
·
l’entità (di diritto
pubblico o privato) che eroga le prestazioni lo deve fare allo scopo di venire
in aiuto del beneficiario (motivo di assistenza, Unterstützung);
·
il versamento deve
avere un carattere disinteressato e non oneroso, cioè dal beneficiario non deve
essere pretesa alcuna controprestazione o contropartita (gratuità, Unentgeltlichkeit)
(DTF 137 II 328 = RDAF 2011 II 280 = RF 66/2011 p. 506, consid. 4.3; v.
anche RtiD I-2012 p. 677 ss.).
2.4
Nella sentenza del 26 maggio 2014 (decisione TF n.
2C_74/2014 e n. 2C_78/2014), l’Alta Corte richiamando le summenzionate decisioni, ha in particolar modo
riconfermato, quali motivi di esenzione dell’imposta sul reddito, i criteri
cumulativi dello stato di bisogno, del motivo di assistenza e della gratuità,
in relazione al versamento di una borsa di studio dal FNS, dell’ammontare di
fr. 21'350.‑, a favore del ricorrente. In quello specifico caso, dopo
aver analizzato alcune disposizioni del regolamento del FNS sulla concessione
dei sussidi, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il sussidio
erogato dal FNS soggiaceva a un numero importante di condizioni che impedivano
di considerare gratuito il versamento. L’art. 24 lett. d LIFD
non poteva dunque trovare applicazione (sentenza cit., consid. 3.1. e 3.2.).
2.5
Come
indicato nelle osservazioni della PI 1, il 26 febbraio 2018 l’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC), ha adottato la Circolare n. 43, che
riguarda il “Trattamento fiscale di premi a concorso, premi d’onore,
riconoscimenti o distinzioni, borse di studio e sussidi in campo culturale,
sportivo e scientifico”.
Lo
scopo dichiarato della Circolare è di chiarire il trattamento fiscale di questi
tipi di prestazioni fondandosi sulle basi legali e sull’attuale giurisprudenza
del Tribunale federale (TF). La distinzione tra sussidi d’assistenza esenti da
imposta e proventi imponibili è effettuata nel caso concreto grazie ai criteri
enunciati qui di seguito (Circolare n. 43, cap. 1).
L’AFC
afferma in primo luogo che i premi di concorso, i premi d’onore, i
riconoscimenti o le distinzioni sono considerati quali donazioni se il
donatario non è tenuto a fornire una controprestazione, rispettivamente se il
premio conferito per un lavoro o un’opera non costituisce una rimunerazione a
posteriori (cfr. sentenza del TF 2C_715/2007 del 28.4.2008 consid. 2.3.4).
Per quanto concerne invece sussidi e borse di studio,
sono considerati quali sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o
privati esenti da imposta soltanto se i criteri seguenti sono adempiuti in modo
cumulativo (cfr. DTF 137 II 328 consid. 4.3 pag. 332 e sentenza del TF
2C_78/2014 del 26.5.2014 consid. 3.1):
1.
il beneficiario è nel bisogno (bisogno);
2.
l’entità privata o pubblica che eroga il
sussidio persegue uno scopo d’assistenza (assistenza);
3.
l’erogazione ha un carattere gratuito,
ossia il beneficiario non deve fornire alcuna controprestazione (gratuità).
La
Circolare precisa quindi come valutare l’adempimento dei tre presupposti
cumulativi in questione.
Per
determinare se il beneficiario è nel bisogno (criterio 1)
bisogna valutare la sua situazione finanziaria. Si presume l’esistenza di una
situazione di bisogno se il reddito del beneficiario è inferiore al reddito
determinante per stabilire il minimo vitale secondo gli articoli 9 e 11 della
legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC; RS
831.30) (cfr. DTF 137 II 328 consid. 5.2, nonché l’esempio 1 dell’allegato). L’applicazione
dell’articolo 24 lettera d LIFD dovrebbe limitarsi ai casi in
cui la situazione di bisogno del beneficiario è comprovata (cfr. DTF 137 II 328
consid. 5.2). Ne consegue che le prestazioni d’assistenza non sono imponibili
soltanto se coprono il fabbisogno vitale. Per contro, la parte di reddito
eccedente l’ammontare fissato per il calcolo del minimo vitale è interamente
imponibile (cfr. DTF 137 II 328 consid. 5.3, nonché la variante dell’esempio 1
dell’allegato).
Il
sussidio d’assistenza proveniente da fondi pubblici o privati presuppone
uno scopo d’assistenza (criterio 2). Tale scopo è raggiunto se
l’entità privata o pubblica eroga il sussidio per aiutare il beneficiario a
provvedere al proprio (minimo) sostentamento.
Una
prestazione è erogata a titolo gratuito (criterio 3) se il
beneficiario non è tenuto a fornire alcuna controprestazione. Il valore
economico e il tipo di controprestazione sono irrilevanti (cfr. sentenza del TF
2C_904/2012 del 12.2.2013 consid. 4.2.6, nonché l’esempio 2 dell’allegato alla
circolare stessa). Anche gli studi o i lavori di ricerca possono rappresentare
una controprestazione (cfr. sentenza del TF 2C_715/2007 del 28.4.2008 consid.
2.3.4
e sentenza del TF 2C_78/2014 del 26.5.2014 consid. 3.1, nonché gli esempi
3.
e 4 dell’allegato alla circolare stessa). Una prestazione che costituisce una
sorta di rimunerazione a posteriori non è gratuita (cfr. sentenza del TF
2C_715/2007 del 28.4.2008 consid. 2.3.4 e sentenza del TF 2C_78/2014 del
26.5.2014
consid. 3.1).
Se tutti e
tre i criteri suesposti sono adempiuti cumulativamente, la prestazione in
questione è un sussidio d’assistenza esente da imposta. Se uno dei criteri non
è adempiuto, la prestazione è imponibile ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1
LIFD purché non si tratti di una donazione (cfr. Circolare cit., cap. 3).
2.6
Lo
stesso FNS non condivide la giurisprudenza del Tribunale federale e la prassi
dell’AFC appena evocate. In un documento, allegato anche al ricorso e
intitolato Steuerliche Behandlung von Stipendien des Schweizerischen
Nationalfonds (SNF), ricorda che le sue borse di studio Early
Postdoc.Mobility, riservate ai ricercatori postdottorato che ambiscono a
migliorare il loro profilo scientifico in un istituto di ricerca all’estero,
sono concesse a giovani ricercatori, che risultano i più promettenti al termine
di una selezione rigorosa. Lo scopo è di garantire la continuità accademica e
scientifica in Svizzera. Le borse sono concepite in modo tale da coprire
unicamente il costo della vita dei beneficiari durante il loro soggiorno
all’estero. Il FNS contesta in particolare di esigere una controprestazione dai
ricercatori. Non vi sarebbe infatti alcun obbligo di fornire regolarmente dei
rapporti sull’avanzamento dell’attività di ricerca.
Tutti
e tre i criteri, stabiliti dalla giurisprudenza per l’esenzione del sussidio,
sarebbero in tal modo adempiuti. Oltre a quello della gratuità, infatti,
sarebbero date anche la condizione del bisogno e dell’assistenza, in quanto il
FNS verserebbe sussidi solo al fine di aiutare i beneficiari e solo per coprire
i loro bisogni vitali.
2.7
L’esistenza
di una controprestazione è stata messa in discussione anche in una sentenza del
Tribunale amministrativo del Canton Basilea Città. A suo avviso, i lavori di
ricerca intrapresi dal beneficiario del sussidio non rappresenterebbero una
vera e propria controprestazione, in quanto lo stesso regolamento dei sussidi
del FNS prevede che i diritti relativi ai risultati della ricerca appartengano
al beneficiario del sussidio. Quest’ultimo sarebbe pertanto erogato
direttamente per coprire il minimo vitale per il mantenimento del ricercatore e
indirettamente per promuovere l’approfondimento delle sue conoscenze
scientifiche, nella prospettiva di una futura carriera scientifica. Il fatto
che la concessione del sussidio prescinda dalla situazione finanziaria del
richiedente è stato ritenuto dalla Corte cantonale di secondaria importanza. Al
ricorrente è stata comunque negata l’esenzione fiscale del sussidio, per il
fatto che il Tribunale amministrativo ha ritenuto che non fosse adempiuto il
requisito dello stato di bisogno (sentenza del 2.11.2017, in BJM 2018 p. 233 =
StE 2018 B 26.23 n. 2).
Come
è stato fatto notare da autorevole dottrina, il punto di vista espresso dal
tribunale basilese non tiene conto del fatto che i risultati della ricerca
sussidiata dal FNS, sebbene non appartengano a quest’ultimo, vanno tuttavia a
beneficio della ricerca scientifica nel suo insieme. I sussidi per la ricerca
vengono infatti concessi solo se il progetto di ricerca presenta una elevata
qualità scientifica e i ricercatori sono particolarmente qualificati. Negare
ogni “controprestazione” significherebbe allora ignorare l’essenza della
promozione della ricerca, di cui si occupa il FNS (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz.,
Basilea 2019, n. 16 ad art. 24 LIFD, p. 750 s.).
2.8
In
questo contesto, deve anche essere menzionata un’interpellanza (n. 19.4348),
presentata al Consiglio federale il 27 settembre 2019 dal consigliere nazionale
Carlo Sommaruga. Il deputato ha premesso che le borse di studio del FNS in
passato non erano imposte, ma che, dopo alcune decisioni cantonali, “il
Tribunale federale ha confermato nel 2014 il principio di imposizione di queste
borse di studio, che nel frattempo si applica in tutta la Svizzera”. Ha poi
ricordato che, “secondo la circolare numero 43 dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni del 26 febbraio 2018, occorre soddisfare cumulativamente
tre criteri per ottenere l'esenzione, ovvero i criteri del bisogno,
dell'assistenza e della gratuità (non deve essere fornita alcuna
controprestazione)”, concludendo che “salvo eccezioni, le borse di studio di
carattere scientifico sembrano di fatto non rientrare nel campo di applicazione
dell'esenzione”.
Secondo
l’interpellante, “l’imposizione di queste borse di studio suscita molta
incomprensione nei beneficiari, che rilevano una certa incoerenza per quanto
concerne il loro statuto. Questi ultimi infatti non hanno un datore di lavoro,
per loro non viene versato alcun contributo sociale, sono considerati dall'AVS
come persone senza attività lucrativa e nonostante ciò soggiacciono
all'imposta. Pertanto vedono ridursi l'importo disponibile della borsa di
studio perché quando fanno ritorno in Svizzera devono pagare le imposte”.
Il
deputato ha allora chiesto al Consiglio federale se non ritenga che, al fine di
favorire la ricerca ed evitare che i fondi pubblici destinati alle borse di
studio per la ricerca siano tassati, non occorra tornare all'esenzione completa
delle borse di studio del FNS.
Nel
suo parere del 20 novembre 2019, il governo si è così espresso:
Il diritto
fiscale prevede l'imposizione della totalità dei proventi periodici o unici
(principio dell'imposta generale sul reddito). Ne sono esclusi i sussidi
d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati. Nel delimitare
l'esenzione, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) deve
attenersi alla giurisprudenza. Per questo motivo la circolare numero 43
dell'AFC del 26 febbraio 2018 elenca i tre criteri cumulativi del Tribunale
federale per l'esenzione fiscale di sussidi e borse di studio: bisogno,
assistenza e gratuità (DTF 137 II 328). Due sentenze del Tribunale federale
hanno escluso esplicitamente la gratuità (ossia la mancanza di una
controprestazione) del sostegno da parte del FNS sulla base delle sue
condizioni regolamentari per l'attribuzione di una borsa di studio (sentenze
del Tribunale federale del 28.4.2008, 2C_715/2007 e del 26.5.2014, 2C_78/2014).
Ad esempio, è considerata controprestazione la consegna di rapporti periodici o
la pubblicazione dei risultati delle ricerche con riferimento alla promozione
da parte del FNS. Una modifica della prassi come richiesto dall'autore
dell'interpellanza sarebbe contraria alla giurisprudenza del Tribunale
federale.
Secondo il
Consiglio federale l'interpretazione del Tribunale federale soddisfa il
principio dell'imposizione sistematica di tutti i redditi e quello della parità
di trattamento. Inoltre il Governo è fortemente impegnato a promuovere la
formazione, la ricerca e l'innovazione. A tale scopo, nel periodo 2017-2020 il
Parlamento ha stanziato un credito di oltre 26 miliardi di franchi. Il
Consiglio federale è inoltre a favore della partecipazione della Svizzera a
programmi internazionali di ricerca. Recentemente, nel quadro della riforma
fiscale e del finanziamento dell'AVS sono state decise altre agevolazioni
fiscali per la promozione della ricerca e dello sviluppo.
Per i motivi
succitati il Consiglio federale ritiene che l'esenzione fiscale delle borse di
mobilità del FNS non sia prioritaria ai fini della promozione della ricerca.
3.
3.1.
Venendo al caso in
disamina, il contribuente ritiene che le borse di studio erogate dal FNS e dal __________
nel 2022 adempiano i requisiti posti dalla Circolare n. 43 dell’AFC per essere
considerati sussidi di assistenza esenti da imposta ai sensi degli artt. 24
lett. d LIFD e 23 lett. d LT. Nel 2022 egli si trovava in una
situazione di bisogno, avendo percepito, oltre alle borse di studio, un reddito
di appena fr. 11'107.‑. Sia il FNS sia il __________ perseguirebbero
infatti uno scopo assistenziale, volto a garantire l’accesso alla ricerca
scientifica a tutti, senza discriminazioni. Inoltre, entrambe le borse
presentavano carattere di gratuità, poiché nessuna controprestazione era
richiesta dai rispettivi enti eroganti.
3.2
3.2.1
Con
decisione del 14 giugno 2022 del FNS al ricorrente è stato riconosciuto uno “Stipendium”
per il suo progetto di ricerca (doc. 4). La borsa di studio della durata di 23
mesi con inizio il 1° ottobre 2022, era così suddivisa:
Total
1.
Tranche
2.
Tranche
Stipendium
Stipendium (Grundbetrag)
101’583
53’000
48’583
Forschungsmittel
10’000
5’000
5’000
Anteil Reisespesen
600.
600.
0.
Total
112’183
58’600
53’583
Secondo
l’art. 9 del Regolamento del FNS relativo all’ottenimento di borse di studio di
mobilità per post-dottorandi (versione 1° novembre 2020; v. anche art. 26-28),
per il tramite delle borse di studio Postdoc.Mobility, come quella ricevuta dal
qui ricorrente, il FNS concede ai beneficiari dei sussidi un contributo per il
proprio mantenimento personale nel corso del loro soggiorno all’estero. Oltre a
ciò, il FNS versa al beneficiario un contributo per spese di viaggio e per spese
di ricerca e di congressi (v. Regolamento FNS poc’anzi menzionato).
Le borse di studio
Postdoc.Mobility ‑ erogate dal Fondo nazionale svizzero per la
ricerca scientifica, costituito nella forma della fondazione di diritto privato
e finanziato con fondi pubblici e privati (v. Statuti FNS del 10 maggio 2023) ‑ sono
accordate per una durata massima di 24 mesi a ricercatori che hanno ottenuto il
loro dottorato e che desiderano effettuare un soggiorno di ricerca all’estero
con l’obbiettivo di approfondire le loro conoscenze, di rinforzare la loro
rete, la loro indipendenza e il loro profilo scientifico nell’ottica di una
futura carriera scientifica o accademica in Svizzera (v. www.snf.ch/fr/XIZpfY3iVS5KRRoD/
encouragement/carrieres/postdoc-mobility; ultima consultazione: 09.07.2025).
3.2.2
Con decisione datata 5
novembre 2021 e relativa ai mesi da aprile a settembre 2022, il ricorrente ha
ottenuto un Fortbildungsstipendium erogato dal __________ di __________
(__________) in ragione di € 2'500.‑ al mese (doc. 3), riservato a
quei ricercatori che non hanno il centro dei loro interessi in Germania (v. www.lhlt.mpg.de;
ultima consultazione: 09.07.2025).
Il __________ è parte di
un’organizzazione di diritto privato (Verein) senza scopo di lucro,
finanziato da fondi pubblici stanziati dal Governo federale e dei Länder.
3.3
In primo luogo, si può
escludere che le borse di studio erogate dal FNS e dal __________ al ricorrente
siano esenti dall’imposta sul reddito in quanto donazioni.
Come poc’anzi chiarito,
giurisprudenza e prassi circoscrivono l’applicazione delle disposizioni legali
che esentano dall’imposta sul reddito l’incremento patrimoniale derivante da
donazione (articoli 24 lett. a LIFD e 23 lett. a LT) ai soli
premi a concorso, premi d’onore, riconoscimenti o distinzioni. Perché le prestazioni siano considerate gratuite si
richiede in altri termini che il donatario non sia tenuto a fornire una
controprestazione o che il premio conferito per un lavoro o un’opera non
costituisca una rimunerazione a posteriori (cfr. Circolare AFC n. 43, cap.
3, con riferimento alla sentenza TF n. 2C_715/2007 del 28.4.2008 consid.
2.3.4).
Dalla
documentazione prodotta dal contribuente si evince che le borse di studio del
FNS e del __________ gli sono state attribuite con lo scopo di svolgere il
lavoro di ricerca dal titolo “__________”.
4.
4.1.
Assodato che non si tratta
di una donazione, resta da stabilire se le borse di
studio erogate dal FNS e dal MPI e percepite dall’insorgente possano
beneficiare dell’esenzione fiscale quale sussidio d’assistenza proveniente da
fondi pubblici o privati (articoli 24 lett. d LIFD e 23 lett. d LT).
A tal fine, la giurisprudenza e la Circolare dell’AFC richiedono l’adempimento
di tre condizioni cumulative.
4.2
Si tratta anzitutto di
stabilire se il contribuente sia in uno stato di indigenza. Come visto, la
Circolare AFC n. 43 considera determinante, per stabilire lo stato di bisogno,
il minimo vitale secondo gli articoli 9 e 10 LPC.
A questo proposito, si
ricorda che, di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Il contribuente ha
indicato nella propria dichiarazione fiscale, un reddito derivante
dall’attività quale “Praticante __________ gennaio-febbraio 2022” di fr. 5'243.‑,
ed uno, di fr. 5'684.‑ da “Mandati Uni __________”. Nelle Comunicazioni
e note per l’Ufficio di tassazione osservava che “le due borse erogatemi
costituiscono l’interezza delle mie entrate, con l’eccezione di un piccolo
incarico (5 lezioni online) per l’Università di __________ nell’autunno del
2023.
(ca. 3'000)”.
Nel reclamo il
contribuente sosteneva nuovamente di trovarsi “effettivamente in condizioni
di bisogno” (v. pti. K e L, p. 7) spiegando che:
Terminata la mia tesi di dottorato,
nel settembre 2020 sono stato tre mesi a __________ senza reddito, per
migliorare l’inglese. Poi da dicembre 2020 sono finito in disoccupazione per
quattro mesi a ca. 3'500 CHF al mese. Dal maggio 2021 ho lavorato come
consulente giuridico junior per __________, a ca. 2'800 CHF al mese, che
ho integrato con un piccolo incarico precario per l’Università di Lucerna di 6
mesi, a 2'900 CHF al mese, ma lavorando così al 110%. Nell’aprile 2022 sono
partito per __________, ora a soli 2'500 CHF al mese con il divieto di fare
altri lavori, per 6 mesi non rinnovabili. Infine è arrivata la borsa di studio
del FNS di 23 mesi, a 4'400 CHF al mese (12 mensilità) senza contributi
sociali, peraltro vivendo a __________, dove i costi di vita sono alti come in
Svizzera tedesca (non come in Ticino). Da ormai tanti anni vivo al di sotto del
salario mediano non solo svizzero, ma addirittura ticinese. Nel precariato, ho
consumato i miei risparmi, senza mai sapere se avrei avuto un lavoro. Si noti
che non sono benestante e non c’è lavoro per gli storici del diritto
all’esterno dell’università […] Inoltre, le mie borse di studio sono ben più
basse dei casi citati in giurisprudenza.
Nel ricorso ha ribadito di
aver conseguito nel 2022, un reddito di soli fr. 11'107.‑, riconducibile
ad un incarico da gennaio a febbraio 2022 presso __________ e ad un “mezzo
incarico di insegnamento da remoto” presso l’Università di __________.
Ha
inoltre presentato una distinta delle spese sopportate a __________ e a __________.
Costi mensili (1€=1 fr.)
__________ (__________, 6 mesi a
€ 2’500)
__________ (FNS, 23 mesi a
fr. 4’416)
Pigione
700.
1’300
Costo di un mese in più per avere
appartamento
108.
Camera a __________
400.
Costi accessori (internet, assicurazione
RC, acqua e elettricità)
100.
Cassa malati CH
478.
478.
Costi medici e dentistici
70.
70.
AVS
222.
222.
3° pilastro
245.
245.
Servizi digitali per ricerca,
abbonamenti a riviste, affiliazioni associazioni specialistiche
60.
60.
Trasporti pubblici
70.
70.
Telecomunicazioni
50.
50.
Ammortamento computer, telefono
cellulare, stampante e cartucce
40.
Spese per l’alimentazione ordinaria
550.
550.
1.
aperitivo alla settimana con studiosi
dell’istituto di ricerca
32.
64.
1.
pasto ogni due settimane con altri
ricercatori internazionali
100.
100.
Tassazione dopo reclamo
571.
571.
Vacanze, abbigliamento, parrucchiere,
regali, costi di trasporto per visitare la famiglia in TI, per partecipare a
matrimoni, ecc., musei, cinema, gite, imprevisti, acquisto libri su Amazon
700.
700.
TOTALE
4’248
4’728
Per i 6 mesi a __________
sostiene di aver avuto una perdita, rispetto a quanto percepito con la borsa di
studio, di fr. 10'488.‑, mentre a __________, su 12 mesi, di
fr. 3'744.‑. L’insorgente avrebbe “dovuto integrare fortemente la
borsa di studio di __________ con i [suoi] risparmi” e poi “similmente,
ma con meno sforzo, [avrebbe] dovuto integrare finanziariamente la borsa di
studio per __________”,
rinunciando “in modo importante ai
contributi previdenziali” e all’assicurazione contro la disoccupazione.
Malgrado agli atti non via
sia la documentazione completa attestante con precisione la situazione
finanziaria del ricorrente durante i soggiorni a __________ e a __________, e
malgrado egli abbia potuto attingere ai propri risparmi (comunque inferiori
agli importi determinanti secondo l’art. 9a LPC) per integrare la borsa
di studio, ci si può effettivamente chiedere se le indicazioni agli atti, ed in
particolare quella di aver conseguito nel 2022 un reddito di soli fr. 11'107.‑
possa considerarsi una prova dello stato di indigenza.
La questione non deve
tuttavia essere decisa definitivamente in quanto, come meglio si vedrà nel
seguito, le altre due delle tre condizioni cumulative per esentare il sussidio
dall’imposta sul reddito fanno difetto.
Il mancato adempimento
degli altri due presupposti si oppone anche all’accoglimento della domanda
subordinata del ricorrente, tendente ad assoggettare all’imposta sul reddito
solo la quota della borsa di studio che eccede il fabbisogno vitale.
4.3
4.3.1
Contrariamente a quanto
sostiene il contribuente, né l’assenza di scopo di lucro degli enti eroganti,
entrambi finanziati con fondi pubblici, né la loro finalità volta a garantire
l’accesso alla ricerca senza discriminazioni consentono di desumere l’esistenza
di uno scopo assistenziale.
4.3.2
Anzi,
come questa Camera ha già avuto occasione di constatare nella sentenza n.
80.2019.41/42 del 28 gennaio 2020, è innegabile che il FNS non persegua uno
scopo d’assistenza.
Ciò trova anzitutto
conferma nello statuto. È sufficiente, a tal riguardo, richiamare lo scopo del
Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, come emerge dall’art. 1
dello Statuto del 10 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024), secondo cui il
FNS promuove la ricerca scientifica di alto livello; rinforza la piazza
scientifica svizzera sostenendo la competitività della ricerca e la sua messa
in rete a livello nazionale e internazionale; si impegna, nell’adempimento dei
suoi compiti, a favore dello sviluppo sostenibile della società, dell’economia
e dell’ambiente nonché delle pari opportunità.
Il
FNS sostiene progetti di ricerca e misure che comunicano e aumentano il valore e
l'utilità della ricerca. A tal fine tiene conto delle esigenze della ricerca
scientifica e ne promuove la diversità. I settori di ricerca sono trattati su
un piano di parità. Inoltre, attribuisce particolare importanza alla promozione
della ricerca di base e delle nuove leve scientifiche. Concede i contributi di
promozione sulla base di criteri di qualità scientifica e nell'ambito di procedure
trasparenti ed eque (art. 2 Statuto, in: www.snf.ch/media/fr/XO7DJHQCVE2rH3q0/snf-statuten-f.pdfsnf.ch consultato il 1. ottobre 20205).
Del
resto, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento relativo
alla concessione di borse di studio di mobilità per post-dottorandi del 1°
luglio 2020 (Bourses Postdoc.Mobility), nemmeno rientra, fra i criteri per la
concessione della borsa, la situazione finanziaria del richiedente. Ciò induce
ad escludere a maggior ragione che il FNS persegua scopi assistenziali.
4.3.3
Anche la __________ ha lo
scopo di promuovere le scienze. Lo scopo statutario viene realizzato in
particolare attraverso il mantenimento di istituti di ricerca (v. doc. 10, § 1 Statuti). In particolare, l’Istituto __________ di Storia e Teoria del Diritto
di __________ si rivolge ai ricercatori che studiano le forme storiche del
diritto in una prospettiva storica globale e comparativa, nonché la teoria del
diritto in un contesto multidisciplinare. La ricerca si concentra
sull'osservazione del diritto, della sua costituzione, legittimazione,
trasformazione e pratica. Particolare attenzione è rivolta alla collocazione
delle forme storiche di “diritto” nel contesto di altri ordinamenti normativi.
L'istituzione nel 2020 di un dipartimento incentrato sulla teoria giuridica
multidisciplinare amplia l'ambito di attività dell'Istituto a questioni
specificamente legate alla teoria giuridica. L'istituto considera suo compito
principale quello di fornire un contributo specifico alla ricerca di base nelle
scienze giuridiche e sociali, nonché nelle scienze umane storiche, att; ultima
consultazione: 09.7.2025). Nemmeno in questo caso risulta che la situazione
finanziaria del richiedente costituisca un criterio determinante per l’erogazione
della borsa di studio. Nella decisione di concessione della borsa non vi è
fatto alcun accenno, mentre sul sito internet del __________ è unicamente
indicato, quale prerequisito per una candidatura con esito positivo, che
l’argomento, consultato l’1 ottobre 2025).
Anche nel caso della borsa
di studio erogata dal __________ non viene perseguito uno scopo assistenziale.
4.3.4
Da questo profilo non è
quindi possibile considerare le borse di studio in questione quali sussidi
d’assistenza esenti da imposte.
4.4
4.4.1
Infine, le borse di studio
percepite dal contribuente non sono erogate a titolo gratuito, proprio perché
finalizzate al conseguimento di un progetto di ricerca scientifico. Si è già
sottolineato come, secondo giurisprudenza e prassi, anche gli studi o i lavori
di ricerca possono rappresentare una controprestazione (cfr. Circolare AFC n.
43, cap. 3 con riferimento alle sentenze TF n. 2C_715/2007 del 28.4.2008
consid. 2.3.4 e n. 2C_78/2014 del 26.5.2014 consid. 3.1).
Certo, il ricorrente
sostiene che, malgrado quanto disposto della Circolare, gli enti eroganti “non
richiedevano alcuna controprestazione da parte sua”, come espressamente
previsto dall’art. 22 cpv. 1 del Regolamento delle borse di studio del FNS del
1° luglio 2020 e dalla decisione di concessione della borsa del MPI. Il
resoconto finale non costituirebbe una prestazione scientifica e non potrebbe
essere qualificato come controprestazione. Nemmeno sarebbe convincente, del
resto, l’opinione dottrinale secondo cui i risultati scientifici dei
post-dottorandi rappresenterebbero per definizione la controprestazione delle
borse del FNS. Tali sussidi dovrebbero essere interpretati alla luce dell’art.
20.
Cost., che garantisce a ciascun individuo la libertà scientifica in
Svizzera, principio che egli ha potuto sperimentare proprio grazie ai fondi del
FNS, ricevuti senza che fosse pretesa alcuna controprestazione.
Confrontandosi, in
seguito, con le motivazioni della decisione impugnata, il ricorrente sottolinea
ancora come i nuovi regolamenti del FNS non prevedano più alcun obbligo di
controprestazione.
4.4.2
Come già evidenziato, il
FNS non condivide la giurisprudenza federale relativa ai sussidi da lui
erogati, esprimendo la propria posizione nel documento Steuerliche Behandlung von Stipendien
des Schweizerischen Nationalfonds (SNF), in cui contesta in particolare di
esigere una controprestazione dai ricercatori. In questo contesto
di dissenso rispetto alla giurisprudenza del TF parrebbero inserirsi anche le
modifiche regolamentari, in particolare dell’art. 22 del Regolamento relativo
alla concessione di borse di mobilità per post-dottorandi, senza che tali
modifiche risultino determinanti ai fini del presente giudizio.
È infatti innegabile che
il ricorrente abbia tutta una serie di obblighi derivanti dalla concessione di
tale sussidio.
In particolare, l’art. 40
del Regolamento sulla concessione dei sussidi del 27 aprile 2015 prevede che il
FNS può rendere disponibili, o far rendere disponibili, le informazioni
relative ai lavori di ricerca (dati su persone e progetti) e ai risultati della
ricerca (dati sugli output)
che esso finanzia, in banche dati accessibili al pubblico. I beneficiari di
sussidi sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni e i dati richiesti
dal FNS.
I beneficiari dei sussidi
sono quindi tenuti a presentare rapporti periodici in conformità all’art. 41
cpv. 1 e 2 del Regolamento sulla concessione dei sussidi, disposizione che
attribuisce al Consiglio della ricerca la facoltà di richiedere informazioni e
documenti sui progetti finanziati ed effettuare controlli in loco.
Tale obbligo trova una
concretizzazione nell’art. 25 del Regolamento relativo all’assegnazione di
borse di mobilità per post-dottorandi («Borse Postdoc.Mobility»), che prescrive
in particolare la presentazione di un rapporto scientifico e finanziario
annuale e la trasmissione dei dati sugli output
entro tre anni dalla conclusione del contributo.
Contrariamente a quanto
preteso dal contribuente non si può quindi ritenere che l’unica prestazione
richiesta ai ricercatori sia quella di presentare un rapporto finale privo di
valore scientifico.
Del resto, come già
ricordato nella decisione del 28 gennaio 2020 di questa Camera (n.
802019.41/42) lo scopo stesso dei sussidi del FNS consiste nel promuovere la
ricerca scientifica, sicché è escluso che un sussidio erogato a un giovane
ricercatore meritevole possa essere considerato “gratuito”.
4.4.3
Anche
il Postdoc-Stipendium è erogato per favorire la formazione continua
nell’ambito scientifico (v. Hinweise zu den Regelungen zu Postdoc-Stipendien
der Max-Planck-Gesellsschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
in: www.mpg.de/22129253/hinweise-zu-den-regelungen-zu-postdoc-stipendien-in-der-mpg.pdf;
ultima consultazione: 09.07.2025) ed è sottoposto a diverse condizioni, che
vengono specificate nella decisione del 5 novembre 2021 (doc. 3). In
particolare, nonostante venga specificato che la borsa è concessa come
contributo al sostentamento e non come corrispettivo per la sua attività
lavorativa e che quindi è esclusa l’istaurazione di un rapporto di lavoro,
viene inequivocabilmente stabilito l’obbligo del contribuente di dedicarsi
interamente allo scopo per cui è stata concessa, ovvero della realizzazione di
un lavoro scientifico dal tema” Postcolonial legal theory through Swiss
triangular commercial legal history. An interdisciplinary approach”. La
Max-Plank-Gesellschaft si riserva quindi un diritto d’uso proprio non esclusivo
e gratuito sui risultati del lavoro ottenuti in collaborazione con l’istituto,
per finalità scientifiche proprie.
Anche in questo caso si
può quindi escludere che la borsa in questione possa considerarsi gratuita.
4.4.4
Neppure da quest’ultimo
profilo è possibile considerare le borse di studio in questione quali sussidi
d’assistenza esenti da imposte.
5.
5.1.
Il ricorrente ravvisa ancora
una disparità di trattamento derivante dall’applicazione dell’art. 22 della
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese,
modificata, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale (CDI-F; RS
0.672.934.91), ai sensi del quale:
Le
somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di
uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo
di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per
sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono
imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti
situate fuori di detto altro Stato.
Secondo il ricorrente,
l’applicazione di tale disposizione conduce a un trattamento più favorevole sia
per i ricercatori svizzeri che percepiscono una borsa di studio svizzera e
trasferiscono il domicilio in Francia, sia per i ricercatori francesi che spostano
il domicilio in Svizzera beneficiando di una borsa francese.
In entrambi i casi,
infatti, la norma convenzionale garantirebbe la non imponibilità della borsa
sia nello Stato di provenienza (“Stato contraente”), non avendovi più un
domicilio, sia nello Stato di soggiorno (“altro Stato”), in quanto proveniente
da fonti estere. Ne consegue che né il ricercatore svizzero domiciliato in
Francia né il ricercatore francese domiciliato in Svizzera subirebbero alcuna
imposizione, diversamente da quanto accade al ricorrente.
5.2
L’art. 20 del Modello di
Convenzione fiscale dell’OCSE (M-OCSE), su cui è basato l’art. 22 CDI-F, ha una
natura completamente diversa rispetto agli altri articoli della stessa
convenzione. Infatti, non prevede che il potere di imporre sia attribuito ad
uno Stato o all’altro, ma si limita a prevedere l’esenzione del reddito nello
Stato contraente in cui lo studente si trova per ragioni di studio. Se il
reddito in questione è esente dall’imposta anche nello Stato di residenza,
allora il risultato è una doppia non imposizione (sentenza del TF 2C_498/2013
del 29 aprile 2014 consid. 5.3 e dottrina citata).
Un’altra particolarità
della disposizione in esame è che l’esenzione fiscale non presuppone che la
persona interessata abbia la residenza nello Stato, secondo l’art. 4 M-OCSE. L’unico
requisito è che abbia la residenza in uno dei due Stati contraenti, cioè o
nello Stato di provenienza o in quello in cui studia. Non è neppure necessario
che le somme ricevute dallo studente provengano dallo Stato in cui è o è stato
residente, ma basta che il versamento provenga da una fonte al di fuori dello
Stato in cui lo studente si trova (Züger/Teuscher,
in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea
2015, n. 24 ad art. 20 M-OCSE, p. 1438).
5.3
Ne
consegue che l’insorgente non può lamentare alcuna disparità di trattamento
rispetto ad un ricercatore svizzero domiciliato in Francia o ad un ricercatore
francese domiciliato in Svizzera.
Per l’applicazione
dell’art. 22 CDI-F, infatti, il domicilio fiscale dello studente non è
determinante, come si evince dallo stesso tenore letterale della disposizione.
In primo luogo, la persona che beneficia dell’esenzione è lo studente che “è,
o era prima, residente di uno Stato contraente”, cioè può essere uno
studente che ha trasferito la residenza nello Stato in cui studia ma anche uno
che ha mantenuto la residenza dello Stato di provenienza. Inoltre, l’art. 22
CDI-F richiede che lo studente “soggiorn[i] nell’altro Stato contraente”,
cioè non richiede che sia residente nello Stato in cui studia, ma unicamente
che vi soggiorni, pur mantenendo la residenza fiscale nell’altro Stato.
Lo stesso ricorrente
ricade dunque nel campo di applicazione dell’art. 22 CDI-F. Infatti, durante il
suo soggiorno in Francia, egli stesso era “residente di uno Stato contraente”
(Svizzera) e “soggiorna[va] nell’altro Stato contraente al solo scopo di
continuare i suoi studi o la sua formazione professionale” (Francia).
L’articolo 22 CDI-F lo ha quindi protetto dall’imposizione in Francia della
borsa di studio erogata dal FNS.
D’altra parte, la sua
contrapposizione ad un ipotetico “collega svizzero che abita a Parigi di
fianco a [lui] (che però ha spostato il domicilio)” non tiene conto del
fatto che normalmente uno studente o un ricercatore, che soggiorna all’estero
per motivi di studio, mantiene il centro degli interessi in Svizzera e quindi
non costituisce un nuovo domicilio fiscale all’estero Züger/Teuscher, op. cit., n. 7 ad art. 20 M-OCSE, p. 1435
s.).
6.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto.
Visto l’esito del gravame,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’000.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il cancelliere: