80.2025.69
Procedura: imposta di circolazione, ricorso, decisione impugnata, email della Sezione della circolazione, ricorso irricevibile
3 aprile 2025Italiano4 min
- con decisione del 13
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.69
Lugano
3 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
CO
1
oggetto
ricorso
del 24 marzo 2025 contro la risposta del 4 marzo 2025 in materia di imposta
di circolazione.
Fatti
Fatti
- con decisione del 13
gennaio 2025, la CO 1 ha notificato a RI 1 la bolletta per il pagamento
dell’imposta di circolazione 2025 per il suo veicolo __________;
- con scritto del 12
febbraio 2025 inviato alla CO 1, il contribuente ha contestato il calcolo
dell’imposta in questione;
- con email del 4 marzo
2025, il capo del Servizio contabilità della Sezione della circolazione ha
comunicato al contribuente di aver discusso e valutato la sua richiesta con la
Direzione, concludendo che le attuali disposizioni legali non consentirebbero
alcuna modifica del calcolo della sua imposta di circolazione;
- con ricorso del 24 marzo
2025 al Tribunale cantonale amministrativo, RI 1 ha impugnato la risposta in
questione, chiedendo di ricalcolare l’imposta con il coefficiente Kv di 2.4;
- con sentenza del 26 marzo
2025, la giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato
irricevibile il ricorso e ha trasmesso gli atti alla Camera di diritto
tributario per competenza (art. 9a cpv. 2 della Legge sulle imposte e
tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 [LIC; RL
760.500]).
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
Considerandi
importanza;
- ai sensi dell’art. 9a
LIC, contro le decisioni del Dipartimento competente è dato reclamo entro il
termine di 30 giorni (cpv. 1), mentre contro la decisione su reclamo è dato,
sempre entro il termine di 30 giorni, ricorso alla Camera di diritto tributario
(cpv. 2);
- sebbene lo scritto,
indirizzato dal contribuente alla CO 1 il 12 febbraio 2025, non sia intitolato reclamo,
adempie i requisiti di forma per essere considerato tale;
- al reclamante la CO 1
avrebbe pertanto dovuto notificare una decisione formale, pronunciandosi sulle
domande formulate nel reclamo;
- lo scritto in questione è
invece stato considerato dalla CO 1 alla stregua di una semplice richiesta di
informazioni ed è stata evasa con una email del caposervizio;
- lo scritto del 4 marzo
2025, inviato per posta elettronica al ricorrente, non adempie peraltro neppure
i requisiti di forma di una decisione su reclamo, in particolare per il fatto
che non è motivato per iscritto e non indica il rimedio giuridico (art. 46 cpv.
1.
Legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL 165.100])
e perché non è stato inviato per posta (art. 17 cpv. 1 LPAmm);
- d’altra parte, non risulta
che l’insorgente abbia acconsentito alla notificazione di atti per via
elettronica e comunque la decisione non è munita di una firma elettronica
riconosciuta (art. 18 cpv. 1 LPAmm);
- ne consegue che il ricorso
deve essere considerato prematuro, fintantoché la CO 1 non avrà notificato al
contribuente una decisione su reclamo;
- il ricorso è pertanto
irricevibile;
- vista la particolarità del
caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: