Lexipedia

Decisione

80.2025.69

Procedura: imposta di circolazione, ricorso, decisione impugnata, email della Sezione della circolazione, ricorso irricevibile

3 aprile 2025Italiano4 min

- con decisione del 13

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.69

Lugano

3 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

CO

1

oggetto

ricorso

del 24 marzo 2025 contro la risposta del 4 marzo 2025 in materia di imposta

di circolazione.

Fatti

Fatti

- con decisione del 13

gennaio 2025, la CO 1 ha notificato a RI 1 la bolletta per il pagamento

dell’imposta di circolazione 2025 per il suo veicolo __________;

- con scritto del 12

febbraio 2025 inviato alla CO 1, il contribuente ha contestato il calcolo

dell’imposta in questione;

- con email del 4 marzo

2025, il capo del Servizio contabilità della Sezione della circolazione ha

comunicato al contribuente di aver discusso e valutato la sua richiesta con la

Direzione, concludendo che le attuali disposizioni legali non consentirebbero

alcuna modifica del calcolo della sua imposta di circolazione;

- con ricorso del 24 marzo

2025 al Tribunale cantonale amministrativo, RI 1 ha impugnato la risposta in

questione, chiedendo di ricalcolare l’imposta con il coefficiente Kv di 2.4;

- con sentenza del 26 marzo

2025, la giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato

irricevibile il ricorso e ha trasmesso gli atti alla Camera di diritto

tributario per competenza (art. 9a cpv. 2 della Legge sulle imposte e

tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 [LIC; RL

760.500]).

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

Considerandi

importanza;

- ai sensi dell’art. 9a

LIC, contro le decisioni del Dipartimento competente è dato reclamo entro il

termine di 30 giorni (cpv. 1), mentre contro la decisione su reclamo è dato,

sempre entro il termine di 30 giorni, ricorso alla Camera di diritto tributario

(cpv. 2);

- sebbene lo scritto,

indirizzato dal contribuente alla CO 1 il 12 febbraio 2025, non sia intitolato reclamo,

adempie i requisiti di forma per essere considerato tale;

- al reclamante la CO 1

avrebbe pertanto dovuto notificare una decisione formale, pronunciandosi sulle

domande formulate nel reclamo;

- lo scritto in questione è

invece stato considerato dalla CO 1 alla stregua di una semplice richiesta di

informazioni ed è stata evasa con una email del caposervizio;

- lo scritto del 4 marzo

2025, inviato per posta elettronica al ricorrente, non adempie peraltro neppure

i requisiti di forma di una decisione su reclamo, in particolare per il fatto

che non è motivato per iscritto e non indica il rimedio giuridico (art. 46 cpv.

1.

Legge del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL 165.100])

e perché non è stato inviato per posta (art. 17 cpv. 1 LPAmm);

- d’altra parte, non risulta

che l’insorgente abbia acconsentito alla notificazione di atti per via

elettronica e comunque la decisione non è munita di una firma elettronica

riconosciuta (art. 18 cpv. 1 LPAmm);

- ne consegue che il ricorso

deve essere considerato prematuro, fintantoché la CO 1 non avrà notificato al

contribuente una decisione su reclamo;

- il ricorso è pertanto

irricevibile;

- vista la particolarità del

caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ;

- .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: