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Decisione

80.2025.7

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che afferma di non avere ricevuto in precedenza un richiamo

12 febbraio 2025Italiano9 min

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.7

Lugano

12 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 9 gennaio 2025 contro la decisione del 13 dicembre 2024 in materia di diffida

ad adempiere gli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. In data 13

novembre 2024, l’RS 1 (di seguito: l’UT) ha diffidato i coniugi RI 1 e RI 2 ad

inviare, entro 20 giorni dalla data di spedizione della diffida, la

dichiarazione d’imposta, ponendo a loro carico una tassa di fr. 50.-.

B. I

contribuenti hanno interposto reclamo contro la diffida in data 19 novembre

2024, argomentando che “mancando il richiamo, la diffida non ha oggetto e

quindi non ha validità”, con la conseguenza che “la fattura emessa è

nulla”. Hanno poi rilevato di aver “sempre inviato la dichiarazione

fiscale, anche se un po’ in ritardo di qualche settimana, ma mai così in

ritardo paragonati ai ritardi scandalosi dell’ufficio circondariale di

tassazione nell’emettere le notifiche di tassazione”. Lamentavano

un’applicazione unilaterale e contradditoria delle norme legali, “che valgono

non solo per il contribuente ma bensì anche per l’amministrazione”, concludendo

che “la diffida di 50.00 CHF… ha il solo scopo di fare cassa e non ha luogo

di esistere, visti i ritardi pluriennali dell’amministrazione”.

C. L’autorità di

tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 13 dicembre 2024, nella

quale ha sostenuto che, “poiché ogni periodo fiscale è a sé stante, la

circostanza che non siano ancora state notificate al contribuente le decisioni

di tassazione per i periodi fiscali precedenti non è un motivo sufficiente a

giustificare un’inosservanza dei termini per l’adempimento degli obblighi di

collaborazione”. In considerazione del fatto che la dichiarazione d’imposta

era stata presentata solo dopo la diffida, la stessa era giustificata.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ribadiscono che a

loro avviso la prassi dell’autorità fiscale prevede che, in caso di

inosservanza del termine di inoltro della dichiarazione d’imposta, “l’autorità

fiscale richiama il contribuente e lo invita a trasmettere la dichiarazione

fiscale concedendo un ulteriore termine – che le stesse autorità impongono come

ultimo” e, solo se neppure tale termine viene rispettato, “le autorità

possono infliggere una diffida secondo art. 198 cpv. 3 e cpv. 4 LT e art. 124

LIFD, inclusa una tassa di CHF 50.00”. Poiché gli insorgenti non avrebbero

mai ricevuto alcun richiamo la diffida “non è corretta” e non avrebbe “sortito

i suoi effetti”.

Diritto

1. 1.1.

L’autorità

fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica,

comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione

d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione

personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta (198

cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD, nelle versioni in vigore dal 1.1.2024).

Rispetto alla versione in vigore fino alla fine del 2023, le disposizioni

citate non parlano più di modulo (cartaceo) per la compilazione della

dichiarazione fiscale, perché la dichiarazione può ora essere svolta anche

completamente in elettronico. Inoltre, vista la possibilità di presentare la

dichiarazione d’imposta per via elettronica, la legge prevede ora che l’invito

a presentare la dichiarazione d’imposta possa essere formulato, oltre che

mediante notificazione pubblica o invio del modulo, anche con una comunicazione

personale in formato cartaceo o elettronico. Di norma, con la comunicazione

personale viene trasmesso anche il codice di accesso (password) per la

presentazione in forma elettronica. (Messaggio del Consiglio di Stato n. 8329

del 20 settembre 2023, cap. III.a.2, p. 12).

Il

contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e

veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT; art.

124 cpv. 2 LIFD). In deroga

all’art. 198 cpv. 2 LT, le persone giuridiche devono compilare, in modo

completo e veritiero, la dichiarazione d’imposta e inviarla, congiuntamente

agli allegati prescritti, in formato elettronico. I capoversi 3-5 si applicano

per analogia (art. 198 cpv. 2bis LT).

Il

contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un

congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD).

1.2.

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende

Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla

decisione di tassazione (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad

art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.

130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD,

p. 2201).

La

legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è

data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto

tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2021, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una

tassa di fr. 50.−.

1.3.

Ne consegue che il ricorso

è ricevibile solo nella misura in cui concerne la diffida in materia di imposta

cantonale e non anche per l’imposta federale diretta.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso concreto, i

coniugi RI 1 non hanno proceduto all’inoltro della loro dichiarazione d’imposta

per il periodo fiscale 2023 entro il termine, prorogato su loro richiesta fino

al 30 settembre 2024, e il 13 novembre 2024 l’autorità fiscale ha inviato loro

una diffida.

2.2

Dal

tenore degli articoli 198 cpv. 1 LT e 124 cpv. 1 LIFD, risulta chiaramente che

l’invito a presentare la dichiarazione d’imposta avviene mediante notificazione

pubblica, comunicazione personale o invio del modulo. Quando i contribuenti, all’inizio

dell’anno successivo al periodo fiscale, ricevono la comunicazione personale o il

modulo, vengono formalmente invitati ad adempiere i loro obblighi procedurali e

gli viene attribuito a tal fine un termine, eventualmente suscettibile di

proroga su richiesta dello stesso contribuente. Se quest’ultimo omette di

inviare la dichiarazione, la legge prevede che sia diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine. La constatazione che la dichiarazione d’imposta non

sia stata presentata presuppone naturalmente che il contribuente in questione

sia stato iscritto nel ruolo dei probabili contribuenti (art. 122 cpv. 1 LIFD),

che corrisponde al registro dei contribuenti previsto dall’art. 195 cpv. 1 LT (Zweifel/ Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a

ed., Basilea 2022, n. 49 ad art. 124 LIFD, p. 2132).

2.3

I ricorrenti lamentano il

mancato invio di un richiamo, prima della diffida, e ritengono che l’autorità

abbia in tal modo violato il principio della parità di trattamento (art. 8

Cost.) e la protezione dall’arbitri (art. 9 Cost.).

Come

visto, tuttavia, la legge non prevede che la diffida debba essere preceduta da

un richiamo. I ricorrenti sapevano che il termine per presentare la

dichiarazione, che era stato prorogato su loro richiesta, scadeva il 30

settembre 2024 e dunque non potevano non essere consapevoli del fatto che, dal

1° ottobre 2024, l’autorità di tassazione avrebbe potuto notificar loro una

diffida, con l’attribuzione di un congruo termine e con la comminatoria di una

multa per violazione degli obblighi procedurali e di una tassazione d’ufficio.

Il fatto che non abbiano

ricevuto prima un richiamo non può essere considerato alla stregua di una

implicita concessione di un’ulteriore proroga.

D’altra parte, è solo con

il richiamo del 14 ottobre 2024, che gli insorgenti sostengono di non aver

ricevuto, che l’autorità di tassazione aveva attribuito loro un ulteriore

termine di venti giorni prima di diffidarli. Non avendo ricevuto il richiamo,

avrebbero dovuto ritenere di essere inadempienti fin dal 30 settembre 2024.

Essi stessi hanno allegato al ricorso i richiami inviati loro dall’UT,

rispettivamente, il 17 ottobre 2022 per il periodo fiscale 2021 e il 16 ottobre

2023.

per il periodo fiscale 2022. Sapevano pertanto che, circa quindici giorni

dopo la scadenza del termine, l’UT invia il richiamo che precede la diffida. Pur

non avendo ricevuto il richiamo del 14 ottobre 2024, dovevano essere

consapevoli dello svolgimento successivo della procedura.

2.4

Nella misura in cui i

ricorrenti sembrano giustificare il proprio ritardo nell’inoltro della

dichiarazione con “gli innominabili ritardi delle autorità nell’accertamento”, si

ricorda che la legge non prevede alcun termine entro il quale l’autorità deve

concludere l’esame delle dichiarazioni inoltrate ed adottare una decisione di

tassazione, con il solo limite della prescrizione del diritto di tassare, che

sopravviene in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD

e art. 193 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario ha già avuto modo di

decidere che è legittimo anche infliggere una multa per violazione degli

obblighi procedurali ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la

dichiarazione fiscale, sostenendo che non era ancora stata definita la

tassazione dei periodi fiscali precedenti. Infatti, l’obbligo di dichiarare

redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può

minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni relative a

tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo

fiscale sono indipendenti fra loro (cfr. le sentenze CDT n. 80.2022.53 del 3

maggio 2022; 80.2016.46 del 13 luglio 2016; 80.2001.85 del 14 settembre 2001;

80.1997.132

dell’8 ottobre 1997).

3.

Il ricorso è conseguentemente

respinto, nella misura in cui è ricevibile, e la diffida confermata. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: