80.2025.7
Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che afferma di non avere ricevuto in precedenza un richiamo
12 febbraio 2025Italiano9 min
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.7
Lugano
12 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 gennaio 2025 contro la decisione del 13 dicembre 2024 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. In data 13
novembre 2024, l’RS 1 (di seguito: l’UT) ha diffidato i coniugi RI 1 e RI 2 ad
inviare, entro 20 giorni dalla data di spedizione della diffida, la
dichiarazione d’imposta, ponendo a loro carico una tassa di fr. 50.-.
B. I
contribuenti hanno interposto reclamo contro la diffida in data 19 novembre
2024, argomentando che “mancando il richiamo, la diffida non ha oggetto e
quindi non ha validità”, con la conseguenza che “la fattura emessa è
nulla”. Hanno poi rilevato di aver “sempre inviato la dichiarazione
fiscale, anche se un po’ in ritardo di qualche settimana, ma mai così in
ritardo paragonati ai ritardi scandalosi dell’ufficio circondariale di
tassazione nell’emettere le notifiche di tassazione”. Lamentavano
un’applicazione unilaterale e contradditoria delle norme legali, “che valgono
non solo per il contribuente ma bensì anche per l’amministrazione”, concludendo
che “la diffida di 50.00 CHF… ha il solo scopo di fare cassa e non ha luogo
di esistere, visti i ritardi pluriennali dell’amministrazione”.
C. L’autorità di
tassazione ha respinto il reclamo con decisione del 13 dicembre 2024, nella
quale ha sostenuto che, “poiché ogni periodo fiscale è a sé stante, la
circostanza che non siano ancora state notificate al contribuente le decisioni
di tassazione per i periodi fiscali precedenti non è un motivo sufficiente a
giustificare un’inosservanza dei termini per l’adempimento degli obblighi di
collaborazione”. In considerazione del fatto che la dichiarazione d’imposta
era stata presentata solo dopo la diffida, la stessa era giustificata.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ribadiscono che a
loro avviso la prassi dell’autorità fiscale prevede che, in caso di
inosservanza del termine di inoltro della dichiarazione d’imposta, “l’autorità
fiscale richiama il contribuente e lo invita a trasmettere la dichiarazione
fiscale concedendo un ulteriore termine – che le stesse autorità impongono come
ultimo” e, solo se neppure tale termine viene rispettato, “le autorità
possono infliggere una diffida secondo art. 198 cpv. 3 e cpv. 4 LT e art. 124
LIFD, inclusa una tassa di CHF 50.00”. Poiché gli insorgenti non avrebbero
mai ricevuto alcun richiamo la diffida “non è corretta” e non avrebbe “sortito
i suoi effetti”.
Diritto
1. 1.1.
L’autorità
fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica,
comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione
d’imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione
personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d’imposta (198
cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD, nelle versioni in vigore dal 1.1.2024).
Rispetto alla versione in vigore fino alla fine del 2023, le disposizioni
citate non parlano più di modulo (cartaceo) per la compilazione della
dichiarazione fiscale, perché la dichiarazione può ora essere svolta anche
completamente in elettronico. Inoltre, vista la possibilità di presentare la
dichiarazione d’imposta per via elettronica, la legge prevede ora che l’invito
a presentare la dichiarazione d’imposta possa essere formulato, oltre che
mediante notificazione pubblica o invio del modulo, anche con una comunicazione
personale in formato cartaceo o elettronico. Di norma, con la comunicazione
personale viene trasmesso anche il codice di accesso (password) per la
presentazione in forma elettronica. (Messaggio del Consiglio di Stato n. 8329
del 20 settembre 2023, cap. III.a.2, p. 12).
Il
contribuente deve compilare la dichiarazione d’imposta in modo completo e
veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito (art. 198 cpv. 2 LT; art.
124 cpv. 2 LIFD). In deroga
all’art. 198 cpv. 2 LT, le persone giuridiche devono compilare, in modo
completo e veritiero, la dichiarazione d’imposta e inviarla, congiuntamente
agli allegati prescritti, in formato elettronico. I capoversi 3-5 si applicano
per analogia (art. 198 cpv. 2bis LT).
Il
contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
una dichiarazione d’imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un
congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD).
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad
art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 4a ediz., Basilea 2022, n. 34 ad art. 130 LIFD,
p. 2201).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto
tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2021, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta viene percepita una
tassa di fr. 50.−.
1.3.
Ne consegue che il ricorso
è ricevibile solo nella misura in cui concerne la diffida in materia di imposta
cantonale e non anche per l’imposta federale diretta.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso concreto, i
coniugi RI 1 non hanno proceduto all’inoltro della loro dichiarazione d’imposta
per il periodo fiscale 2023 entro il termine, prorogato su loro richiesta fino
al 30 settembre 2024, e il 13 novembre 2024 l’autorità fiscale ha inviato loro
una diffida.
2.2
Dal
tenore degli articoli 198 cpv. 1 LT e 124 cpv. 1 LIFD, risulta chiaramente che
l’invito a presentare la dichiarazione d’imposta avviene mediante notificazione
pubblica, comunicazione personale o invio del modulo. Quando i contribuenti, all’inizio
dell’anno successivo al periodo fiscale, ricevono la comunicazione personale o il
modulo, vengono formalmente invitati ad adempiere i loro obblighi procedurali e
gli viene attribuito a tal fine un termine, eventualmente suscettibile di
proroga su richiesta dello stesso contribuente. Se quest’ultimo omette di
inviare la dichiarazione, la legge prevede che sia diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine. La constatazione che la dichiarazione d’imposta non
sia stata presentata presuppone naturalmente che il contribuente in questione
sia stato iscritto nel ruolo dei probabili contribuenti (art. 122 cpv. 1 LIFD),
che corrisponde al registro dei contribuenti previsto dall’art. 195 cpv. 1 LT (Zweifel/ Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4a
ed., Basilea 2022, n. 49 ad art. 124 LIFD, p. 2132).
2.3
I ricorrenti lamentano il
mancato invio di un richiamo, prima della diffida, e ritengono che l’autorità
abbia in tal modo violato il principio della parità di trattamento (art. 8
Cost.) e la protezione dall’arbitri (art. 9 Cost.).
Come
visto, tuttavia, la legge non prevede che la diffida debba essere preceduta da
un richiamo. I ricorrenti sapevano che il termine per presentare la
dichiarazione, che era stato prorogato su loro richiesta, scadeva il 30
settembre 2024 e dunque non potevano non essere consapevoli del fatto che, dal
1° ottobre 2024, l’autorità di tassazione avrebbe potuto notificar loro una
diffida, con l’attribuzione di un congruo termine e con la comminatoria di una
multa per violazione degli obblighi procedurali e di una tassazione d’ufficio.
Il fatto che non abbiano
ricevuto prima un richiamo non può essere considerato alla stregua di una
implicita concessione di un’ulteriore proroga.
D’altra parte, è solo con
il richiamo del 14 ottobre 2024, che gli insorgenti sostengono di non aver
ricevuto, che l’autorità di tassazione aveva attribuito loro un ulteriore
termine di venti giorni prima di diffidarli. Non avendo ricevuto il richiamo,
avrebbero dovuto ritenere di essere inadempienti fin dal 30 settembre 2024.
Essi stessi hanno allegato al ricorso i richiami inviati loro dall’UT,
rispettivamente, il 17 ottobre 2022 per il periodo fiscale 2021 e il 16 ottobre
2023.
per il periodo fiscale 2022. Sapevano pertanto che, circa quindici giorni
dopo la scadenza del termine, l’UT invia il richiamo che precede la diffida. Pur
non avendo ricevuto il richiamo del 14 ottobre 2024, dovevano essere
consapevoli dello svolgimento successivo della procedura.
2.4
Nella misura in cui i
ricorrenti sembrano giustificare il proprio ritardo nell’inoltro della
dichiarazione con “gli innominabili ritardi delle autorità nell’accertamento”, si
ricorda che la legge non prevede alcun termine entro il quale l’autorità deve
concludere l’esame delle dichiarazioni inoltrate ed adottare una decisione di
tassazione, con il solo limite della prescrizione del diritto di tassare, che
sopravviene in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD
e art. 193 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario ha già avuto modo di
decidere che è legittimo anche infliggere una multa per violazione degli
obblighi procedurali ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la
dichiarazione fiscale, sostenendo che non era ancora stata definita la
tassazione dei periodi fiscali precedenti. Infatti, l’obbligo di dichiarare
redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può
minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni relative a
tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo
fiscale sono indipendenti fra loro (cfr. le sentenze CDT n. 80.2022.53 del 3
maggio 2022; 80.2016.46 del 13 luglio 2016; 80.2001.85 del 14 settembre 2001;
80.1997.132
dell’8 ottobre 1997).
3.
Il ricorso è conseguentemente
respinto, nella misura in cui è ricevibile, e la diffida confermata. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: