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Decisione

80.2025.75

Procedura: reclamo, tempestività, notificazione decisioni di tassazione a contribuente trasferitosi all’estero, contestazione dell’avvenuta notificazione da parte dell’erede

16 settembre 2025Italiano25 min

reclamante solo il 29 gennaio 2025. Poco prima di lasciare la Svizzera, __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.75

80.2025.76

Lugano

16 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco

Sciuchetti

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 31 marzo 2025 contro le decisioni del 27 aprile 2025 in materia di IC e IFD

2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Fatti

Fatti

A. __________ ha

notificato la propria partenza dal Comune di __________ con decorrenza dal 1°

maggio 2017. Quale nuovo indirizzo ha indicato __________.

B. Il

contribuente non ha presentato le dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali

dal 2016 al 2020. Per tale motivo, l’RS 1 (di seguito, UT), considerato

che, a seguito della sua partenza, egli continuava ad essere imponibile in

Ticino per appartenenza economica quale proprietario di immobili, ha emesso le

seguenti decisioni di tassazione d’ufficio:

Periodo fiscale

Data

decisione

Reddito

imponibile IC

Reddito

imponibile IFD

2016

11.6.2020

156'300.-

154'000.-

1.1.2017 – 30.4.2017

11.6.2020

58'100.-

58'900.-

1.5.2017 – 31.12.2017

11.6.2020

12'700.-

12'800.-

2018

11.6.2020

20'800.-

20'900.-

2019

3.3.2021

21'000.-

21'200.-

2020

2.2.2022

21'000.-

21'200.-

La sostanza imponibile

veniva quantificata in fr. 0.-.

Le decisioni venivano

spedite per posta semplice all’indirizzo thailandese fornito dal contribuente.

C. __________ è deceduto

il 20 gennaio 2023 a __________.

D. Con reclamo del 21

febbraio 2025, __________, figlia ed erede del defunto, rappresentata dall’avv.

__________, contestava le decisioni di tassazione d’ufficio per i periodi

fiscali dal 2016 al 2022 e quella sulla liquidazione in capitale della

previdenza professionale per il 2017, tutte “comunicate ufficialmente” alla

reclamante solo il 29 gennaio 2025. Poco prima di lasciare la Svizzera, __________

sarebbe stato arrestato, in quanto imputato in una procedura penale per

riciclaggio, e l’immobile di sua proprietà in Ticino ed i suoi frutti sarebbero

stati messi sotto sequestro dal Ministero pubblico della Confederazione il 3

luglio 2017. Da quel momento egli non avrebbe più potuto disporre del fondo e,

una volta ceduto in locazione, anche la pigione sarebbe stata oggetto di

sequestro. Al momento della scarcerazione, __________ avrebbe quindi deciso di

trasferire il suo domicilio a __________ dove è deceduto il 20 gennaio 2023.

Ciò avrebbe comportato la fine della procedura penale ed il dissequestro

dell’immobile, avvenuto nel 2024. Con conteggio dell’8 agosto 2024, l’Ufficio

di esecuzione di Lugano avrebbe “accertato” degli scoperti d’imposte comunali,

cantonali e federali non solute dal defunto pari a fr. 63'231.55; tale scritto sarebbe

stato indirizzato al domicilio di __________, a dimostrazione del fatto che il

nuovo indirizzo __________ del contribuente era “perfettamente conosciuto dalle

autorità”. Le prime “comunicazioni di tassazione” all’erede del defunto sarebbero

risalite al 28 [recte: 29] gennaio 2025 ovvero quando, come si desume dagli

allegati al reclamo, l’Ufficio esazione e condoni ha comunicato al

rappresentante dell’erede che il conteggio precedentemente inviatogli si

riferiva a procedure di sequestro avviate nel 2018 per scoperti di imposte

cantonali e federali 2015 e due multe.

Secondo la

reclamante, dopo il 2017, non solo __________ non avrebbe più avuto domicilio

fiscale in Svizzera, ma nemmeno l’immobile di sua proprietà avrebbe più prodotto

alcun reddito. Le decisioni di tassazione per gli anni “2017 a 2022” avrebbero

quindi dovuto essere conformi a quella emessa per il 2023, fondata sulla

dichiarazione fiscale dell’unica erede [la quale, per il periodo fiscale 1°

gennaio – 20 gennaio 2023, ha fissato il reddito e la sostanza imponibili in

fr. 0.–, ndr]. Il contribuente invocava inoltre la prescrizione per gli anni

anteriori al 2020.

E. Con decisione del 27

febbraio 2025, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni

di tassazione IC e IFD dal 2016 al 2020 in quanto tardivo, ritenendo non fosse

dato alcun motivo di restituzione del termine.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario __________, rappresentata dall’avv. __________,

impugna la decisione su reclamo. Ribadendo le medesime argomentazioni già

sollevate in sede di reclamo, sostiene che il “punto essenziale” risieda nel

fatto che il contribuente non avrebbe mai avuto domicilio in __________,

essendosi trasferito in Spagna a seguito di una carcerazione preventiva della

durata di tre mesi. Le decisioni contestate — non pubblicate dall’autorità di

tassazione e inviate in __________ — non sarebbero quindi mai pervenute al

contribuente. Egli rileva inoltre una contraddittorietà nell’operato

dell’autorità, la quale avrebbe concesso la restituzione del termine per i

reclami relativi agli anni 2021 e 2022, dichiarando invece irricevibili quelli

concernenti gli anni precedenti.

Sostenendo l’assenza di

una valida notificazione, postula pertanto che sia ordinato all’autorità di

assegnargli un termine per presentare le dichiarazioni d’imposta e, in via

subordinata, che gli venga restituito il termine di reclamo.

G. Con osservazioni

dell’8 maggio 2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni

rileva che il contribuente aveva indicato un valido indirizzo estero. Per tale

ragione, l’autorità di tassazione non ha proceduto alla pubblicazione delle

decisioni sul Foglio ufficiale. Sostenere il contrario equivarrebbe a violare

il principio della buona fede. Il fatto che il contribuente sia stato arrestato

poco dopo aver annunciato la propria partenza, ma prima di lasciare

effettivamente la Svizzera, sarebbe irrilevante. Ciò che rileva sarebbe la

comunicazione di un nuovo valido domicilio all’estero, utilizzato in buona fede

dall’autorità quale indirizzo di recapito delle decisioni di tassazione. Le

notificazioni dovrebbero pertanto ritenersi regolari, tanto più che la

corrispondenza non è mai stata restituita al mittente.

La ricorrente, d’altra

parte, non contesterebbe il domicilio fiscale del defunto in __________, posto

che le decisioni dell’UT si limitano all’imposizione dell’immobile situato in

Ticino. L’arresto del defunto non sarebbe stato comunicato all’autorità fiscale

né risulta aver comportato una modifica del recapito fornito. Sarebbe spettato

piuttosto al contribuente segnalare un nuovo indirizzo di notificazione e non

all’autorità indagare d’ufficio su eventi personali. L’omissione di tale

obbligo non potrebbe ora essere invocata per eccepire l’irregolarità delle

notifiche di tassazione.

H. Con replica del 5

giugno 2025, la ricorrente non mette in discussione che il defunto avesse

comunicato un nuovo domicilio in __________. Spiega che al momento dei fatti,

coinvolto in una procedura penale e non avendo più domicilio in Svizzera il

contribuente non ha pensato di dover presentare alcuna dichiarazione d’imposta.

Ad ogni modo l’autorità fiscale non è stata in grado di provare la

notificazione all’amministrato, avendo spedito le decisioni per posta semplice.

L’autorità fiscale avrebbe dovuto procedere ad una comunicazione raccomandata o

ad una pubblicazione sul foglio ufficiale.

Diritto

1. 1.1.

La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata

pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione

per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la

decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel

caso concreto, con la decisione impugnata l’UT ha dichiarato irricevibile il

reclamo in quanto tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a

verificare la legittimità della decisione di irricevibilità del reclamo

interposto il 21 febbraio 2025 contro le decisioni di tassazione IC e IFD per i

periodi fiscali 2016, 1.1.2017-30.4.2017, 1.5.2017-31.12.2017 e 2018 dell’11

giugno 2020, per il 2019 del 3 marzo 2021 e per il 2020 del 2 febbraio 2022.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la de-cisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare

per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni

dalla notifica.

Gli articoli 192 cpv. 5 LT

e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2

Per

intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del

documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p.

471; Knapp, Grundlagen des

Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per

ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª ed.,

Lugano 2025, n. 5 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno

successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene

all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero

a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di

scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).

Secondo

la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità

spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento

della consegna effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né

ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane

depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si

applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa

probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica

ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid.

1.2.3).

2.3

Una

decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne

prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè

nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in

modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del

Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF

67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome

la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata

forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante

invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr.

la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF

65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal

profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova

circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto

luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se

la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve

apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia

avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una

prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che

in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo

sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe

essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del

Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con

riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP

53/1999, p. 173).

2.4

In base al principio della

buona fede, i partecipanti ad una procedura, devono garantire, durante la

pendenza del procedimento che gli atti ufficiali possano essere notificati loro

se devono aspettarsi che lo siano con un certo grado di probabilità.

Esse devono comunicare

alle autorità le assenze e i cambiamenti di indirizzo o almeno designare un

domicilio per le notifiche (cfr. DTF 141 II 429 consid. 3.1; DTF 139 IV 228

consid. 1.1.). Ai fini della finzione di notificazione, un invio si considera ricevuto

se è entrato nella sfera d'influenza del destinatario, in modo tale che questi

possa prenderne atto; non è richiesta l'effettiva ricezione o lettura del

contenuto (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1.; DTF 122 I 139 consid. 1). Se la

persona interessata rifiuta di accettare un invio consegnato personalmente, la

consegna si considera avvenuta il giorno del rifiuto se questo viene registrato

dalla persona che consegna l'oggetto. La consegna deve apparire plausibile con

un certo grado di probabilità; tuttavia, è sufficiente che non vi sia alcun

dubbio ragionevole al riguardo (sentenza TF 2C_755/2020 del 16.12.2020, consid.

2.1.).

3.

3.1.

Nel caso in esame, __________

ha presentato reclamo – per quanto qui di interesse – contro le decisioni di

tassazione IC e IFD relative agli anni 2016–2020, emesse tra l’11 giugno 2020 e

il 2 febbraio 2022, sostenendo la loro irregolare notificazione. Sosteneva che

il padre, arrestato poco prima di lasciare la Svizzera, non si fosse in realtà

mai trasferito all’indirizzo __________ comunicato alle autorità. A seguito

della detenzione preventiva, egli aveva infatti deciso di stabilirsi a __________,

dove è deceduto il 20 gennaio 2023. Secondo la ricorrente, ella sarebbe venuta

a conoscenza delle decisioni di tassazione soltanto a seguito di una

comunicazione del 29 gennaio 2025 dell’Ufficio esazione e condoni, con la quale

veniva illustrata la composizione degli importi posti in esecuzione a carico

della CE.

3.2

Nel caso di specie, l’UT

ha spedito le decisioni di tassazione per i periodi dal 2016 al 2020

all’indirizzo thailandese indicato da __________ nella sua dichiarazione di

partenza.

È stato il contribuente

stesso a dichiarare, nella sua comunicazione di partenza, di aver trasferito il

proprio domicilio a __________ a decorrere dal 1° maggio 2017. Successivamente,

egli non ha più comunicato alcuna modifica di indirizzo all’autorità fiscale,

sebbene non potesse ignorare di essere assoggettato alle imposte in Svizzera,

avendovi esercitato un’attività lucrativa nel 2016 e per parte del 2017 ed

essendo proprietario di un immobile a __________. Anche nel caso in cui non

avesse ricevuto i moduli fiscali, egli avrebbe avuto l’obbligo di richiederli

spontaneamente all’autorità competente (art. 124 cpv. 1 seconda frase LIFD;

art. 198 cpv. 1 seconda frase LT).

L’autorità fiscale, da

parte sua, si è attenuta alle informazioni fornite dal contribuente,

notificando le decisioni all’indirizzo __________ da lui indicato. Il

contribuente, pur non potendo ignorare di essere fiscalmente assoggettato in

Ticino in modo illimitato dall’inizio del 2016 al 30 aprile 2017, ed in modo

limitato da tale data in poi, ha lasciato la Svizzera per trasferirsi all’estero

senza adempiere ai propri obblighi, omettendo di notificare il successivo

cambio di domicilio a __________ e restando totalmente inattivo per quasi sei

anni.

Tale condotta è contraria

al principio della buona fede sicché il contribuente, rendendosi irreperibile e

restando passivo per un periodo prolungato di tempo malgrado non potesse

ignorare i suoi obblighi fiscali ne deve sopportare le conseguenze. Ne deriva

che il reclamo interposto dall’erede a distanza di diversi anni dalla notifica

delle decisioni di tassazione d’ufficio deve essere considerato tardivo.

3.3

3.3.1

A

ciò si aggiunga che, il 26 giugno 2024, l’Ufficio esazione e condoni ha fatto

pubblicare sul Foglio ufficiale il conteggio per la quantificazione

dell’ipoteca legale gravante sull’immobile di Lugano, di proprietà del defunto,

relativa alle imposte cantonali per gli anni dal 2016 al 2025, precisando che

lo stesso poteva essere contestato mediante reclamo all’UT entro 30 giorni.

Agli

atti figura inoltre un messaggio di posta elettronica del 22 ottobre 2024

dell’avv. __________ all’avv. __________, con in copia __________, nel quale il

primo ha comunicato: «L’ipoteca pagata il 18.10 è quella legale iscritta dal

Comune di __________ per le ultime imposte scoperte.»

3.3.2

Ora, secondo il principio

della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente che viene

a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è

stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad

informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di

vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2

ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in

RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che

il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta

giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona

fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009

del 10.12.2009 consid. 3.3.).

Il

Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che viola le regole della

buona fede non solo chi omette di informarsi per diversi anni quando può

sospettare l’esistenza di una decisione, ma anche chi rimane inattivo per un

periodo di due mesi (sentenza TF 2C_1021/2018 del 26 luglio 2019, consid. 4.2,

con riferimento alla sentenza 1P.485/199 del 18 ottobre 2019).

3.3.3

Nel

caso concreto, occorre quindi ritenere che, al più tardi dal 18 ottobre 2024,

data in cui è stata pagata l’ipoteca relativa agli scoperti d’imposta, l’erede

fosse a conoscenza del fatto che per i periodi fiscali sub judice erano

state emesse delle decisioni di tassazione. Certo, ella non aveva ancora preso

conoscenza formale della decisione tramite regolare notifica, né del suo

dispositivo né della sua motivazione, cosicché il termine di ricorso non aveva

ancora iniziato a decorrere. Tuttavia, disponeva già degli elementi necessari

per sospettare l’esistenza delle suddette decisioni di tassazione.

Il

reclamo è stato nondimeno presentato soltanto il 21/24 febbraio 2025 sicché

anche da questo profilo appare tardivo.

4.

4.1.

Quand’anche

si volesse ammettere, per ipotesi, la tempestività del reclamo, lo stesso

avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per i motivi che seguono.

Le

decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2016 al 2020 qui impugnate

dal contribuente sono delle tassazioni d’ufficio.

4.2

Il

contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il

motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132

cpv. 3 LIFD).

Vi

è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità

dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato

provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del

13.

ottobre 2010 consid. 2.1).

4.3

Le

norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il

reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri

presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento,

bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità

non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81

I 98 consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).

4.4

Secondo

la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può

essere portata in due modi:

·

in primo luogo, il contribuente

può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito

alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento

degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio

contestata

viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia

l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed

una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non

si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione

personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere

completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

·

in secondo luogo, il

contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente

eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e

giurisprudenza citata).

4.5

Per quanto risulta dagli

atti, con il reclamo del 21 febbraio 2025 non è stata presentata la

dichiarazione d’imposta per nessuno dei periodi fiscali contestati. L’autorità

fiscale non avrebbe quindi potuto sostituire le tassazioni d’ufficio con

tassazioni ordinarie a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da

parte del contribuente.

Considerato il

sopravvenuto decesso del contribuente, sarebbe spettato agli eredi

l’adempimento degli obblighi di collaborazione disattesi dal defunto. L’art. 8

cpv. 2 LIFD e l’art. 7 cpv. 2 LT prevedono infatti che l’assoggettamento cessi

con la morte del contribuente. Gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi

fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a

concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari (art.

12.

cpv. 1 LIFD; art. 11 cpv. 1 LT). Si tratta di un caso di successione fiscale

degli eredi, che interviene in occasione dell’acquisto dell’eredità secondo

l’art. 560 cpv. 1 CC. La successione fiscale, che, secondo il Tribunale

federale, non è una conseguenza della successione universale prevista dal

diritto privato ma costituisce un istituto proprio del diritto tributario,

implica il trasferimento dei diritti e degli obblighi procedurali del defunto

il giorno del decesso. Il suo scopo è anche di consentire il pagamento delle

imposte dovute dal defunto, che non sono ancora state tassate o riscosse il

giorno della sua morte. La successione fiscale mira dunque unicamente a mettere

fine al rapporto giuridico d’imposta che esisteva con il contribuente defunto,

grazie ai suoi eredi. Gli eredi sono così obbligati a pagare le imposte dovute

il giorno della morte del defunto (“Zahlungssukzession”; cfr. art. 12

cpv. 1 2a frase LIFD) e a intervenire nei rapporti giuridici

d’imposta del defunto, quale che sia lo stadio della procedura in cui si

trovano il giorno della morte (“Verfahrenssukzession”; cfr. art. 12 cpv.

1.

1a frase LIFD). La successione fiscale non crea pertanto un

nuovo rapporto giuridico d’imposta con gli eredi ma comporta solo una

sostituzione di parte (sentenza del TF n. 2C_986/2017, in DTF 144 II 352 = RF

73/2018 p. 704 = ASA 87 p. 68 = StE 2018 B 13.4 n. 2 = RDAF 2018 II 497 = Pra

2019.

37 409, consid. 5.1 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

Ne consegue che gli eredi sono

tenuti a presentare la dichiarazione d’imposta e, su richiesta, fornire

all’amministrazione fiscale le informazioni sul reddito e sulla sostanza del

defunto durante il periodo fiscale in questione. Gli obblighi derivanti dalla

successione fiscale valgono pure in caso di sottrazione d’imposta perpetrata

dal de cujus (Zweifel, Aktuelle Probleme des Steuerstrafrechts,

in ZStr – RPS 111/1993, p. 7-8; sentenza TF inc. 2C_80/2012 del 16.1.2013

consid. 4; Althaus-Houriet,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed.,

Basilea 2017, n. 27 ad. art. 124 LIFD).

5.

5.1.

La ricorrente non ha

provato neppure che le tassazioni contestate siano palesemente eccessive.

5.2

A

questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere

censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è

manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto

essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza

2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.3.1 e

giurisprudenza citata).

Con

il reclamo, l’erede si è limitata ad addurre che l’immobile di proprietà del

defunto in Ticino ed i suoi frutti erano stati messi sotto sequestro dal

Ministero pubblico della Confederazione il 3 luglio 2017. Da quel momento egli

non poteva più disporre del fondo e, una volta messo in affitto, anche la

pigione era stata oggetto di sequestro. A sostegno della propria tesi ha

prodotto un estratto del registro fondiario relativo al fondo sequestrato.

5.3

Quali redditi della

sostanza immobiliare sono segnatamente imponibili

a) i

proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;

b) il

valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a

disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un

usufrutto ottenuto a titolo gratuito

(articoli

20.

cpv. 1 lett. a e b LT e 21 cpv. 1 lett. a e b

LIFD).

Nel caso in cui il

proprietario cede in locazione o in affitto il proprio immobile, il canone di

locazione costituisce un reddito imponibile secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. a

LIFD. Se invece l’immobile viene occupato direttamente dal proprietario, il

valore locativo di quest’ultimo è imponibile secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. b

LIFD (sentenza TF 2C_710/2016 del 25 agosto 2016, consid. 7.1.).

L’uso proprio assume

rilevanza fiscale anche se il proprietario non abita, di fatto, nell’immobile,

ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo, egli detiene

comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi momento (sentenza

TF n.

2C_1039/2015

del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; sentenza TF n.

2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per

l’imposizione del valore locativo non è decisivo domandarsi se l’immobile è

effettivamente utilizzato; è invece necessario chiedersi se lo stesso è a

disposizione per l’uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di godimento

(sentenza TF n. 2C_182/2015

del 3 novembre 2015, consid.

4.2).

5.4

5.4.1

Il

fatto che l’immobile appartenente al defunto sia stato posto sotto sequestro

nell’ambito di un procedimento penale non giustifica l’esenzione dello stesso e

del relativo reddito dalle imposte sulla sostanza e sul reddito.

5.4.2

Ai sensi dell’art. 263

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP

[RS 312.0]) all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori

patrimoniali se questi saranno presumibilmente:

a. utilizzati come mezzi

di prova;

b. utilizzati

per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le

indennità;

c. restituiti ai

danneggiati;

d. confiscati.

L’art. 267 cpv. 1 CPP

stabilisce che se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o

il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori

patrimoniali agli aventi diritto.

5.4.3

Il sequestro penale è

l’atto con il quale l’autorità penale competente sottopone a procedimento

giudiziale un oggetto o un valore, acquisendone temporaneamente il possesso

fisico o intimando al suo attuale detentore una restrizione del diritto di

disporne (Julen Berthod, in:

Kuhn/Jeanneret [a cura di], Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, n. 1 ad art. 263 CPP;

Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

2018, Vor Art. 263-268, n. 1, p. 499). Contrariamente alla confisca, il

sequestro penale è una misura coercitiva a carattere provvisorio, fondata sulla

verosimiglianza, che si rapporta a dei fatti non ancora stabiliti,

rispettivamente a delle pretese ancora incerte. Il sequestro penale lascia

intatti i rapporti di diritto civile relativi alla proprietà degli oggetti o

dei valori sequestrati (Julen Berthod,

loc. cit., n. 3 ad art. 263 CPP; “ohne dass die vorbestehenden Eigentums-

oder Inhaberverhältnisse eine Änderung erführen”, Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [a cura di],

Basler Kommentar Strafprozessordnung / Jugensstrafprozessordnung, 2a

ediz., Basilea 2014, n. 1 ad art. 263-268 CPP, p. 2011). Il contribuente non ne

può disporre ma gli oggetti o i valori sequestrati restano di sua proprietà

fino alla fine del procedimento in corso: l’oggetto non è più a disposizione

dell’interessato ma si trova sotto il dominio dello Stato (Bommer/Goldschmid, loc. cit., n. 1 ad

art. 263-268 CPP, p. 2011). Il sequestro è un provvedimento conservativo, che lascia

intatte le pretese di diritto civile sugli oggetti o sui valori patrimoniali,

fino al termine del procedimento penale ai sensi dell’art. 267 (Schmid/Jositsch, loc. cit., p. 499 n. 4;

DTF 120 IV 365, consid. 1. c), p. 367 e riferimenti citati).

5.4.4

Tenendo conto della natura

giuridica del sequestro penale, che si limita a impedire al proprietario del

bene di disporne fino al momento in cui è ordinato il dissequestro, è indubbio

che i beni e i valori sequestrati siano soggetti all’imposta sulla sostanza. La

situazione di un bene sotto sequestro non differisce sostanzialmente da quella

di un titolo di credito, ceduto al proprio dipendente dal datore di lavoro e

sottoposto a un termine di attesa.

Le medesime considerazioni

conducono a ritenere legittima anche l’imposizione del valore locativo

sull’immobile sottoposto a sequestro, dal momento che la misura coercitiva in

parola non ha comportato una limitazione dell’uso della cosa per il

contribuente o per eventuali inquilini.

È stato lo stesso

ricorrente ad ammettere peraltro come l’immobile sia stato dissequestrato a

seguito della morte di __________. Il provvedimento conservativo in questione

non è mai sfociato in una confisca. Quanto addotto dal ricorrente non permette

quindi di ritenere che la tassazione operata dall’UT fosse palesemente

eccessiva.

6.

In considerazione di

quanto precede il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese

processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’300.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

cancelliere: