80.2025.75
Procedura: reclamo, tempestività, notificazione decisioni di tassazione a contribuente trasferitosi all’estero, contestazione dell’avvenuta notificazione da parte dell’erede
16 settembre 2025Italiano25 min
reclamante solo il 29 gennaio 2025. Poco prima di lasciare la Svizzera, __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.75
80.2025.76
Lugano
16 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco
Sciuchetti
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 marzo 2025 contro le decisioni del 27 aprile 2025 in materia di IC e IFD
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Fatti
Fatti
A. __________ ha
notificato la propria partenza dal Comune di __________ con decorrenza dal 1°
maggio 2017. Quale nuovo indirizzo ha indicato __________.
B. Il
contribuente non ha presentato le dichiarazioni d’imposta per i periodi fiscali
dal 2016 al 2020. Per tale motivo, l’RS 1 (di seguito, UT), considerato
che, a seguito della sua partenza, egli continuava ad essere imponibile in
Ticino per appartenenza economica quale proprietario di immobili, ha emesso le
seguenti decisioni di tassazione d’ufficio:
Periodo fiscale
Data
decisione
Reddito
imponibile IC
Reddito
imponibile IFD
2016
11.6.2020
156'300.-
154'000.-
1.1.2017 – 30.4.2017
11.6.2020
58'100.-
58'900.-
1.5.2017 – 31.12.2017
11.6.2020
12'700.-
12'800.-
2018
11.6.2020
20'800.-
20'900.-
2019
3.3.2021
21'000.-
21'200.-
2020
2.2.2022
21'000.-
21'200.-
La sostanza imponibile
veniva quantificata in fr. 0.-.
Le decisioni venivano
spedite per posta semplice all’indirizzo thailandese fornito dal contribuente.
C. __________ è deceduto
il 20 gennaio 2023 a __________.
D. Con reclamo del 21
febbraio 2025, __________, figlia ed erede del defunto, rappresentata dall’avv.
__________, contestava le decisioni di tassazione d’ufficio per i periodi
fiscali dal 2016 al 2022 e quella sulla liquidazione in capitale della
previdenza professionale per il 2017, tutte “comunicate ufficialmente” alla
reclamante solo il 29 gennaio 2025. Poco prima di lasciare la Svizzera, __________
sarebbe stato arrestato, in quanto imputato in una procedura penale per
riciclaggio, e l’immobile di sua proprietà in Ticino ed i suoi frutti sarebbero
stati messi sotto sequestro dal Ministero pubblico della Confederazione il 3
luglio 2017. Da quel momento egli non avrebbe più potuto disporre del fondo e,
una volta ceduto in locazione, anche la pigione sarebbe stata oggetto di
sequestro. Al momento della scarcerazione, __________ avrebbe quindi deciso di
trasferire il suo domicilio a __________ dove è deceduto il 20 gennaio 2023.
Ciò avrebbe comportato la fine della procedura penale ed il dissequestro
dell’immobile, avvenuto nel 2024. Con conteggio dell’8 agosto 2024, l’Ufficio
di esecuzione di Lugano avrebbe “accertato” degli scoperti d’imposte comunali,
cantonali e federali non solute dal defunto pari a fr. 63'231.55; tale scritto sarebbe
stato indirizzato al domicilio di __________, a dimostrazione del fatto che il
nuovo indirizzo __________ del contribuente era “perfettamente conosciuto dalle
autorità”. Le prime “comunicazioni di tassazione” all’erede del defunto sarebbero
risalite al 28 [recte: 29] gennaio 2025 ovvero quando, come si desume dagli
allegati al reclamo, l’Ufficio esazione e condoni ha comunicato al
rappresentante dell’erede che il conteggio precedentemente inviatogli si
riferiva a procedure di sequestro avviate nel 2018 per scoperti di imposte
cantonali e federali 2015 e due multe.
Secondo la
reclamante, dopo il 2017, non solo __________ non avrebbe più avuto domicilio
fiscale in Svizzera, ma nemmeno l’immobile di sua proprietà avrebbe più prodotto
alcun reddito. Le decisioni di tassazione per gli anni “2017 a 2022” avrebbero
quindi dovuto essere conformi a quella emessa per il 2023, fondata sulla
dichiarazione fiscale dell’unica erede [la quale, per il periodo fiscale 1°
gennaio – 20 gennaio 2023, ha fissato il reddito e la sostanza imponibili in
fr. 0.–, ndr]. Il contribuente invocava inoltre la prescrizione per gli anni
anteriori al 2020.
E. Con decisione del 27
febbraio 2025, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni
di tassazione IC e IFD dal 2016 al 2020 in quanto tardivo, ritenendo non fosse
dato alcun motivo di restituzione del termine.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario __________, rappresentata dall’avv. __________,
impugna la decisione su reclamo. Ribadendo le medesime argomentazioni già
sollevate in sede di reclamo, sostiene che il “punto essenziale” risieda nel
fatto che il contribuente non avrebbe mai avuto domicilio in __________,
essendosi trasferito in Spagna a seguito di una carcerazione preventiva della
durata di tre mesi. Le decisioni contestate — non pubblicate dall’autorità di
tassazione e inviate in __________ — non sarebbero quindi mai pervenute al
contribuente. Egli rileva inoltre una contraddittorietà nell’operato
dell’autorità, la quale avrebbe concesso la restituzione del termine per i
reclami relativi agli anni 2021 e 2022, dichiarando invece irricevibili quelli
concernenti gli anni precedenti.
Sostenendo l’assenza di
una valida notificazione, postula pertanto che sia ordinato all’autorità di
assegnargli un termine per presentare le dichiarazioni d’imposta e, in via
subordinata, che gli venga restituito il termine di reclamo.
G. Con osservazioni
dell’8 maggio 2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni
rileva che il contribuente aveva indicato un valido indirizzo estero. Per tale
ragione, l’autorità di tassazione non ha proceduto alla pubblicazione delle
decisioni sul Foglio ufficiale. Sostenere il contrario equivarrebbe a violare
il principio della buona fede. Il fatto che il contribuente sia stato arrestato
poco dopo aver annunciato la propria partenza, ma prima di lasciare
effettivamente la Svizzera, sarebbe irrilevante. Ciò che rileva sarebbe la
comunicazione di un nuovo valido domicilio all’estero, utilizzato in buona fede
dall’autorità quale indirizzo di recapito delle decisioni di tassazione. Le
notificazioni dovrebbero pertanto ritenersi regolari, tanto più che la
corrispondenza non è mai stata restituita al mittente.
La ricorrente, d’altra
parte, non contesterebbe il domicilio fiscale del defunto in __________, posto
che le decisioni dell’UT si limitano all’imposizione dell’immobile situato in
Ticino. L’arresto del defunto non sarebbe stato comunicato all’autorità fiscale
né risulta aver comportato una modifica del recapito fornito. Sarebbe spettato
piuttosto al contribuente segnalare un nuovo indirizzo di notificazione e non
all’autorità indagare d’ufficio su eventi personali. L’omissione di tale
obbligo non potrebbe ora essere invocata per eccepire l’irregolarità delle
notifiche di tassazione.
H. Con replica del 5
giugno 2025, la ricorrente non mette in discussione che il defunto avesse
comunicato un nuovo domicilio in __________. Spiega che al momento dei fatti,
coinvolto in una procedura penale e non avendo più domicilio in Svizzera il
contribuente non ha pensato di dover presentare alcuna dichiarazione d’imposta.
Ad ogni modo l’autorità fiscale non è stata in grado di provare la
notificazione all’amministrato, avendo spedito le decisioni per posta semplice.
L’autorità fiscale avrebbe dovuto procedere ad una comunicazione raccomandata o
ad una pubblicazione sul foglio ufficiale.
Diritto
1. 1.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione
per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la
decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel
caso concreto, con la decisione impugnata l’UT ha dichiarato irricevibile il
reclamo in quanto tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a
verificare la legittimità della decisione di irricevibilità del reclamo
interposto il 21 febbraio 2025 contro le decisioni di tassazione IC e IFD per i
periodi fiscali 2016, 1.1.2017-30.4.2017, 1.5.2017-31.12.2017 e 2018 dell’11
giugno 2020, per il 2019 del 3 marzo 2021 e per il 2020 del 2 febbraio 2022.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la de-cisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica.
Gli articoli 192 cpv. 5 LT
e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2
Per
intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del
documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p.
471; Knapp, Grundlagen des
Verwaltungsrecht, 4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e per
ulteriori dettagli, Trezzini, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 3ª ed.,
Lugano 2025, n. 5 ss. ad art. 138 CPC). Il termine decorre dal giorno
successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene
all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero
a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di
scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD).
Secondo
la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità
spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento
della consegna effettiva oppu-re, se l’invio non è recapitato al domicilio né
ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane
depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si
applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa
probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica
ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid.
1.2.3).
2.3
Una
decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne
prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè
nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in
modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del
Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF
67/2012 p. 301 consid. 4.2).
Siccome
la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata
forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante
invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr.
la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF
65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova
circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se
la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve
apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia
avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una
prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che
in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo
sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe
essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. la sentenza del
Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con
riferimento alla sentenza 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP
53/1999, p. 173).
2.4
In base al principio della
buona fede, i partecipanti ad una procedura, devono garantire, durante la
pendenza del procedimento che gli atti ufficiali possano essere notificati loro
se devono aspettarsi che lo siano con un certo grado di probabilità.
Esse devono comunicare
alle autorità le assenze e i cambiamenti di indirizzo o almeno designare un
domicilio per le notifiche (cfr. DTF 141 II 429 consid. 3.1; DTF 139 IV 228
consid. 1.1.). Ai fini della finzione di notificazione, un invio si considera ricevuto
se è entrato nella sfera d'influenza del destinatario, in modo tale che questi
possa prenderne atto; non è richiesta l'effettiva ricezione o lettura del
contenuto (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1.; DTF 122 I 139 consid. 1). Se la
persona interessata rifiuta di accettare un invio consegnato personalmente, la
consegna si considera avvenuta il giorno del rifiuto se questo viene registrato
dalla persona che consegna l'oggetto. La consegna deve apparire plausibile con
un certo grado di probabilità; tuttavia, è sufficiente che non vi sia alcun
dubbio ragionevole al riguardo (sentenza TF 2C_755/2020 del 16.12.2020, consid.
2.1.).
3.
3.1.
Nel caso in esame, __________
ha presentato reclamo – per quanto qui di interesse – contro le decisioni di
tassazione IC e IFD relative agli anni 2016–2020, emesse tra l’11 giugno 2020 e
il 2 febbraio 2022, sostenendo la loro irregolare notificazione. Sosteneva che
il padre, arrestato poco prima di lasciare la Svizzera, non si fosse in realtà
mai trasferito all’indirizzo __________ comunicato alle autorità. A seguito
della detenzione preventiva, egli aveva infatti deciso di stabilirsi a __________,
dove è deceduto il 20 gennaio 2023. Secondo la ricorrente, ella sarebbe venuta
a conoscenza delle decisioni di tassazione soltanto a seguito di una
comunicazione del 29 gennaio 2025 dell’Ufficio esazione e condoni, con la quale
veniva illustrata la composizione degli importi posti in esecuzione a carico
della CE.
3.2
Nel caso di specie, l’UT
ha spedito le decisioni di tassazione per i periodi dal 2016 al 2020
all’indirizzo thailandese indicato da __________ nella sua dichiarazione di
partenza.
È stato il contribuente
stesso a dichiarare, nella sua comunicazione di partenza, di aver trasferito il
proprio domicilio a __________ a decorrere dal 1° maggio 2017. Successivamente,
egli non ha più comunicato alcuna modifica di indirizzo all’autorità fiscale,
sebbene non potesse ignorare di essere assoggettato alle imposte in Svizzera,
avendovi esercitato un’attività lucrativa nel 2016 e per parte del 2017 ed
essendo proprietario di un immobile a __________. Anche nel caso in cui non
avesse ricevuto i moduli fiscali, egli avrebbe avuto l’obbligo di richiederli
spontaneamente all’autorità competente (art. 124 cpv. 1 seconda frase LIFD;
art. 198 cpv. 1 seconda frase LT).
L’autorità fiscale, da
parte sua, si è attenuta alle informazioni fornite dal contribuente,
notificando le decisioni all’indirizzo __________ da lui indicato. Il
contribuente, pur non potendo ignorare di essere fiscalmente assoggettato in
Ticino in modo illimitato dall’inizio del 2016 al 30 aprile 2017, ed in modo
limitato da tale data in poi, ha lasciato la Svizzera per trasferirsi all’estero
senza adempiere ai propri obblighi, omettendo di notificare il successivo
cambio di domicilio a __________ e restando totalmente inattivo per quasi sei
anni.
Tale condotta è contraria
al principio della buona fede sicché il contribuente, rendendosi irreperibile e
restando passivo per un periodo prolungato di tempo malgrado non potesse
ignorare i suoi obblighi fiscali ne deve sopportare le conseguenze. Ne deriva
che il reclamo interposto dall’erede a distanza di diversi anni dalla notifica
delle decisioni di tassazione d’ufficio deve essere considerato tardivo.
3.3
3.3.1
A
ciò si aggiunga che, il 26 giugno 2024, l’Ufficio esazione e condoni ha fatto
pubblicare sul Foglio ufficiale il conteggio per la quantificazione
dell’ipoteca legale gravante sull’immobile di Lugano, di proprietà del defunto,
relativa alle imposte cantonali per gli anni dal 2016 al 2025, precisando che
lo stesso poteva essere contestato mediante reclamo all’UT entro 30 giorni.
Agli
atti figura inoltre un messaggio di posta elettronica del 22 ottobre 2024
dell’avv. __________ all’avv. __________, con in copia __________, nel quale il
primo ha comunicato: «L’ipoteca pagata il 18.10 è quella legale iscritta dal
Comune di __________ per le ultime imposte scoperte.»
3.3.2
Ora, secondo il principio
della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente che viene
a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è
stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad
informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di
vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2
ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009 consid. 3, in
RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che
il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta
giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona
fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009
del 10.12.2009 consid. 3.3.).
Il
Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che viola le regole della
buona fede non solo chi omette di informarsi per diversi anni quando può
sospettare l’esistenza di una decisione, ma anche chi rimane inattivo per un
periodo di due mesi (sentenza TF 2C_1021/2018 del 26 luglio 2019, consid. 4.2,
con riferimento alla sentenza 1P.485/199 del 18 ottobre 2019).
3.3.3
Nel
caso concreto, occorre quindi ritenere che, al più tardi dal 18 ottobre 2024,
data in cui è stata pagata l’ipoteca relativa agli scoperti d’imposta, l’erede
fosse a conoscenza del fatto che per i periodi fiscali sub judice erano
state emesse delle decisioni di tassazione. Certo, ella non aveva ancora preso
conoscenza formale della decisione tramite regolare notifica, né del suo
dispositivo né della sua motivazione, cosicché il termine di ricorso non aveva
ancora iniziato a decorrere. Tuttavia, disponeva già degli elementi necessari
per sospettare l’esistenza delle suddette decisioni di tassazione.
Il
reclamo è stato nondimeno presentato soltanto il 21/24 febbraio 2025 sicché
anche da questo profilo appare tardivo.
4.
4.1.
Quand’anche
si volesse ammettere, per ipotesi, la tempestività del reclamo, lo stesso
avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per i motivi che seguono.
Le
decisioni di tassazione per i periodi fiscali dal 2016 al 2020 qui impugnate
dal contribuente sono delle tassazioni d’ufficio.
4.2
Il
contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il
motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132
cpv. 3 LIFD).
Vi
è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità
dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato
provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del
13.
ottobre 2010 consid. 2.1).
4.3
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il
reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri
presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento,
bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità
non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81
I 98 consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).
4.4
Secondo
la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può
essere portata in due modi:
·
in primo luogo, il contribuente
può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito
alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento
degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio
contestata
viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia
l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed
una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non
si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione
personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere
completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
·
in secondo luogo, il
contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente
eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e
giurisprudenza citata).
4.5
Per quanto risulta dagli
atti, con il reclamo del 21 febbraio 2025 non è stata presentata la
dichiarazione d’imposta per nessuno dei periodi fiscali contestati. L’autorità
fiscale non avrebbe quindi potuto sostituire le tassazioni d’ufficio con
tassazioni ordinarie a causa dell’inosservanza degli obblighi procedurali da
parte del contribuente.
Considerato il
sopravvenuto decesso del contribuente, sarebbe spettato agli eredi
l’adempimento degli obblighi di collaborazione disattesi dal defunto. L’art. 8
cpv. 2 LIFD e l’art. 7 cpv. 2 LT prevedono infatti che l’assoggettamento cessi
con la morte del contribuente. Gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi
fiscali. Essi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal defunto fino a
concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari (art.
12.
cpv. 1 LIFD; art. 11 cpv. 1 LT). Si tratta di un caso di successione fiscale
degli eredi, che interviene in occasione dell’acquisto dell’eredità secondo
l’art. 560 cpv. 1 CC. La successione fiscale, che, secondo il Tribunale
federale, non è una conseguenza della successione universale prevista dal
diritto privato ma costituisce un istituto proprio del diritto tributario,
implica il trasferimento dei diritti e degli obblighi procedurali del defunto
il giorno del decesso. Il suo scopo è anche di consentire il pagamento delle
imposte dovute dal defunto, che non sono ancora state tassate o riscosse il
giorno della sua morte. La successione fiscale mira dunque unicamente a mettere
fine al rapporto giuridico d’imposta che esisteva con il contribuente defunto,
grazie ai suoi eredi. Gli eredi sono così obbligati a pagare le imposte dovute
il giorno della morte del defunto (“Zahlungssukzession”; cfr. art. 12
cpv. 1 2a frase LIFD) e a intervenire nei rapporti giuridici
d’imposta del defunto, quale che sia lo stadio della procedura in cui si
trovano il giorno della morte (“Verfahrenssukzession”; cfr. art. 12 cpv.
1.
1a frase LIFD). La successione fiscale non crea pertanto un
nuovo rapporto giuridico d’imposta con gli eredi ma comporta solo una
sostituzione di parte (sentenza del TF n. 2C_986/2017, in DTF 144 II 352 = RF
73/2018 p. 704 = ASA 87 p. 68 = StE 2018 B 13.4 n. 2 = RDAF 2018 II 497 = Pra
2019.
37 409, consid. 5.1 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Ne consegue che gli eredi sono
tenuti a presentare la dichiarazione d’imposta e, su richiesta, fornire
all’amministrazione fiscale le informazioni sul reddito e sulla sostanza del
defunto durante il periodo fiscale in questione. Gli obblighi derivanti dalla
successione fiscale valgono pure in caso di sottrazione d’imposta perpetrata
dal de cujus (Zweifel, Aktuelle Probleme des Steuerstrafrechts,
in ZStr – RPS 111/1993, p. 7-8; sentenza TF inc. 2C_80/2012 del 16.1.2013
consid. 4; Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed.,
Basilea 2017, n. 27 ad. art. 124 LIFD).
5.
5.1.
La ricorrente non ha
provato neppure che le tassazioni contestate siano palesemente eccessive.
5.2
A
questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere
censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è
manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto
essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza
2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.3.1 e
giurisprudenza citata).
Con
il reclamo, l’erede si è limitata ad addurre che l’immobile di proprietà del
defunto in Ticino ed i suoi frutti erano stati messi sotto sequestro dal
Ministero pubblico della Confederazione il 3 luglio 2017. Da quel momento egli
non poteva più disporre del fondo e, una volta messo in affitto, anche la
pigione era stata oggetto di sequestro. A sostegno della propria tesi ha
prodotto un estratto del registro fondiario relativo al fondo sequestrato.
5.3
Quali redditi della
sostanza immobiliare sono segnatamente imponibili
a) i
proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b) il
valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a
disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito
(articoli
20.
cpv. 1 lett. a e b LT e 21 cpv. 1 lett. a e b
LIFD).
Nel caso in cui il
proprietario cede in locazione o in affitto il proprio immobile, il canone di
locazione costituisce un reddito imponibile secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. a
LIFD. Se invece l’immobile viene occupato direttamente dal proprietario, il
valore locativo di quest’ultimo è imponibile secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. b
LIFD (sentenza TF 2C_710/2016 del 25 agosto 2016, consid. 7.1.).
L’uso proprio assume
rilevanza fiscale anche se il proprietario non abita, di fatto, nell’immobile,
ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo, egli detiene
comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi momento (sentenza
TF n.
2C_1039/2015
del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; sentenza TF n.
2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per
l’imposizione del valore locativo non è decisivo domandarsi se l’immobile è
effettivamente utilizzato; è invece necessario chiedersi se lo stesso è a
disposizione per l’uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di godimento
(sentenza TF n. 2C_182/2015
del 3 novembre 2015, consid.
4.2).
5.4
5.4.1
Il
fatto che l’immobile appartenente al defunto sia stato posto sotto sequestro
nell’ambito di un procedimento penale non giustifica l’esenzione dello stesso e
del relativo reddito dalle imposte sulla sostanza e sul reddito.
5.4.2
Ai sensi dell’art. 263
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP
[RS 312.0]) all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori
patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a. utilizzati come mezzi
di prova;
b. utilizzati
per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le
indennità;
c. restituiti ai
danneggiati;
d. confiscati.
L’art. 267 cpv. 1 CPP
stabilisce che se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o
il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori
patrimoniali agli aventi diritto.
5.4.3
Il sequestro penale è
l’atto con il quale l’autorità penale competente sottopone a procedimento
giudiziale un oggetto o un valore, acquisendone temporaneamente il possesso
fisico o intimando al suo attuale detentore una restrizione del diritto di
disporne (Julen Berthod, in:
Kuhn/Jeanneret [a cura di], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, n. 1 ad art. 263 CPP;
Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
2018, Vor Art. 263-268, n. 1, p. 499). Contrariamente alla confisca, il
sequestro penale è una misura coercitiva a carattere provvisorio, fondata sulla
verosimiglianza, che si rapporta a dei fatti non ancora stabiliti,
rispettivamente a delle pretese ancora incerte. Il sequestro penale lascia
intatti i rapporti di diritto civile relativi alla proprietà degli oggetti o
dei valori sequestrati (Julen Berthod,
loc. cit., n. 3 ad art. 263 CPP; “ohne dass die vorbestehenden Eigentums-
oder Inhaberverhältnisse eine Änderung erführen”, Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [a cura di],
Basler Kommentar Strafprozessordnung / Jugensstrafprozessordnung, 2a
ediz., Basilea 2014, n. 1 ad art. 263-268 CPP, p. 2011). Il contribuente non ne
può disporre ma gli oggetti o i valori sequestrati restano di sua proprietà
fino alla fine del procedimento in corso: l’oggetto non è più a disposizione
dell’interessato ma si trova sotto il dominio dello Stato (Bommer/Goldschmid, loc. cit., n. 1 ad
art. 263-268 CPP, p. 2011). Il sequestro è un provvedimento conservativo, che lascia
intatte le pretese di diritto civile sugli oggetti o sui valori patrimoniali,
fino al termine del procedimento penale ai sensi dell’art. 267 (Schmid/Jositsch, loc. cit., p. 499 n. 4;
DTF 120 IV 365, consid. 1. c), p. 367 e riferimenti citati).
5.4.4
Tenendo conto della natura
giuridica del sequestro penale, che si limita a impedire al proprietario del
bene di disporne fino al momento in cui è ordinato il dissequestro, è indubbio
che i beni e i valori sequestrati siano soggetti all’imposta sulla sostanza. La
situazione di un bene sotto sequestro non differisce sostanzialmente da quella
di un titolo di credito, ceduto al proprio dipendente dal datore di lavoro e
sottoposto a un termine di attesa.
Le medesime considerazioni
conducono a ritenere legittima anche l’imposizione del valore locativo
sull’immobile sottoposto a sequestro, dal momento che la misura coercitiva in
parola non ha comportato una limitazione dell’uso della cosa per il
contribuente o per eventuali inquilini.
È stato lo stesso
ricorrente ad ammettere peraltro come l’immobile sia stato dissequestrato a
seguito della morte di __________. Il provvedimento conservativo in questione
non è mai sfociato in una confisca. Quanto addotto dal ricorrente non permette
quindi di ritenere che la tassazione operata dall’UT fosse palesemente
eccessiva.
6.
In considerazione di
quanto precede il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’300.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
cancelliere: