80.2025.79
Imposta di donazione: rinuncia alla successione o donazione, vedovo che dona alle figlie della defunta capitali ereditati
7 maggio 2025Italiano6 min
compilata secondo [lei] in maniera non completa da parte del Signor __________”,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.79
Lugano
7 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 aprile 2025 contro la decisione del 6 marzo 2025 in materia di imposte
di successione e donazione.
Fatti
Fatti
- con lettera del 3 aprile
2025, RI 1 si è rivolta alla Camera di diritto tributario, dicendo di voler
ricorrere contro una decisione dell’Ufficio imposte di successione e donazione
(UISD), “in quanto rit[iene] che la rinuncia alla successione da parte del
Signor __________ sia stata evidente (art. 566 CC e seguenti)”, e chiedendo
di voler “verificare la documentazione (vedi copia inventario allegato)
compilata secondo [lei] in maniera non completa da parte del Signor __________”,
per concludere con la richiesta di “sapere se la decisione di tassazione del
10.01.2025 è corretta”;
- il 4 aprile 2025 la Camera
di diritto tributario ha attribuito alla ri-corrente un termine di dieci giorni
per presentare un ricorso motivato conformemente ai requisiti legali,
avvertendola che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- la ricorrente non ha dato
seguito all’invito in questione.
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- secondo l’art. 227 cpv. 1
prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario;
- per l’art. 227 cpv. 2 LT il
ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui
quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere
allegati o designati esattamente e, se il ricorso non soddisfa questi requisiti,
al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria
dell’irricevibilità;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non
sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si
possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa
domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del
21 novembre 2006 consid. 4.2);
- il Tribunale federale ha
anche deciso che non ha diritto all’attribuzione di un termine di grazia il
contribuente che si limita a presentare un atto incompleto, nell’intento di
provocare una proroga del termine di ricorso, confidando in un termine
supplementare (sentenza 9C_589/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 5.1 e
giurisprudenza citata);
- come visto, il ricorso
presentato dalla contribuente esprime dei dubbi in merito alla legittimità
della decisione contestata, sostenendo che vi sarebbe stata una rinuncia alla
successione, e chiede di “verificare la documentazione” allegata;
- la documentazione allegata
consiste unicamente nel certificato ereditario a nome della defunta __________,
nell’inventario degli eredi di quest’ultima, in alcuni estratti bancari e in
una lettera dello stesso __________ all’UISD;
Considerandi
- ora, il ricorso è
inadeguato rispetto ai requisiti previsti dall’art. 227 LT, non solo perché non
contiene una precisa motivazione, ma soprattutto perché non propone delle
chiare conclusioni e addirittura è formulato come una mera richiesta di
spiegazioni;
- la Camera di diritto
tributario ha pertanto attribuito alla ricorrente un termine di grazia per
presentare un ricorso motivato;
- come ricordato,
l’insorgente non ha dato seguito all’invito in questione;
- in queste circostanze, il
ricorso non può che essere dichiarato irricevibile;
- in ogni caso, se lo scopo
del ricorso fosse quello di contestare di aver beneficiato di una donazione da
parte di __________, marito della defunta madre della ricorrente, va detto che
la documentazione allegata al ricorso non permette certamente di giungere ad
una conclusione diversa da quella su cui si basa la decisione dell’UISD;
- in effetti, gli eredi
legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta (art.
566.
cpv. 1 CC) nel termine di tre mesi (art. 567 CC);
- a norma dell’art. 570 cpv.
1.
e 2 CC, la rinuncia è fatta dall’erede, a voce o per iscritto, all’autorità
competente e deve essere senza condizioni né riserve, mentre, se l’erede non
rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l’eredità
(art. 571 cpv. 1 CC);
- nel Canton Ticino,
l’autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è il Pretore
(art. 86a cpv. 1 lett. d Legge del 18 aprile 1911 di applicazione
e complemento del Codice civile svizzero [LAC; RL 211.100]);
- solo in tal caso, ai fini
dell’imposta di successione, viene assoggettato il trasferimento patrimoniale
dal de cuius al coerede che beneficia della rinuncia, mentre non viene
considerato il rapporto fra l’erede che rinuncia e quello che beneficia della
rinuncia (Fischer/Ramp/Trutmann,
in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 10, n. 62,
p. 84 s.);
- se il coerede non rinuncia
ufficialmente alla successione, ma lascia volontariamente la sua quota ad uno o
più eredi, fiscalmente si ritiene che vi sia una donazione, con la conseguenza
che:
·
l’imposta di successione è dovuta dall’erede che ha rinunciato,
sulla quota che avrebbe ereditato, in base al grado di parentela;
·
è poi dovuta anche l’imposta di donazione, a dipendenza del grado
di parentela fra l’erede che ha rinunciato e quello che ne ha beneficiato, con
la conseguenza che la rinuncia può comportare anche il pagamento di due imposte.
(Tarolli/Heuberger, in: Abt/Weibel [a
cura di], Praxiskommentar Erbrecht, 5a ed., Basilea 2023, Anhang
Steuern, n. 114, p. 2361);
- ora,
fra i documenti allegati al ricorso non figura la rinuncia alla successione da
parte di __________ a favore delle figlie della defunta, ma al contrario è
reperibile un Ordine di chiusura della relazione cliente della UBS, sul
quale si legge un’annotazione manoscritta, secondo cui è stata eseguita una “suddivisione
fra i 3 eredi, in questo modo: __________ liquidato con prelievo del 30.1.23 di
CHF 11'645.10; __________ 50% saldo restante a favore relazione UBS […]; RI 150%
saldo restante a favore relazione UBS […]”;
- secondo tale atto, il
vedovo della de cuius avrebbe pertanto prelevato un importo di fr.
11'645,10 dal conto bancario della defunta e avrebbe poi donato alle figlie di
quest’ultima il saldo residuo;
- l’insorgente non ha
prodotto alcun documento che attesti invece una formale rinuncia alla
successione da parte di __________.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: