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Decisione

80.2025.79

Imposta di donazione: rinuncia alla successione o donazione, vedovo che dona alle figlie della defunta capitali ereditati

7 maggio 2025Italiano6 min

compilata secondo [lei] in maniera non completa da parte del Signor __________”,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.79

Lugano

7 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 3 aprile 2025 contro la decisione del 6 marzo 2025 in materia di imposte

di successione e donazione.

Fatti

Fatti

- con lettera del 3 aprile

2025, RI 1 si è rivolta alla Camera di diritto tributario, dicendo di voler

ricorrere contro una decisione dell’Ufficio imposte di successione e donazione

(UISD), “in quanto rit[iene] che la rinuncia alla successione da parte del

Signor __________ sia stata evidente (art. 566 CC e seguenti)”, e chiedendo

di voler “verificare la documentazione (vedi copia inventario allegato)

compilata secondo [lei] in maniera non completa da parte del Signor __________”,

per concludere con la richiesta di “sapere se la decisione di tassazione del

10.01.2025 è corretta”;

- il 4 aprile 2025 la Camera

di diritto tributario ha attribuito alla ri-corrente un termine di dieci giorni

per presentare un ricorso motivato conformemente ai requisiti legali,

avvertendola che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- la ricorrente non ha dato

seguito all’invito in questione.

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- secondo l’art. 227 cpv. 1

prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario;

- per l’art. 227 cpv. 2 LT il

ricorrente deve indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui

quali esse sono fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere

allegati o designati esattamente e, se il ricorso non soddisfa questi requisiti,

al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria

dell’irricevibilità;

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non

sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si

possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa

domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del

21 novembre 2006 consid. 4.2);

- il Tribunale federale ha

anche deciso che non ha diritto all’attribuzione di un termine di grazia il

contribuente che si limita a presentare un atto incompleto, nell’intento di

provocare una proroga del termine di ricorso, confidando in un termine

supplementare (sentenza 9C_589/2023 del 4 gennaio 2024 consid. 5.1 e

giurisprudenza citata);

- come visto, il ricorso

presentato dalla contribuente esprime dei dubbi in merito alla legittimità

della decisione contestata, sostenendo che vi sarebbe stata una rinuncia alla

successione, e chiede di “verificare la documentazione” allegata;

- la documentazione allegata

consiste unicamente nel certificato ereditario a nome della defunta __________,

nell’inventario degli eredi di quest’ultima, in alcuni estratti bancari e in

una lettera dello stesso __________ all’UISD;

Considerandi

- ora, il ricorso è

inadeguato rispetto ai requisiti previsti dall’art. 227 LT, non solo perché non

contiene una precisa motivazione, ma soprattutto perché non propone delle

chiare conclusioni e addirittura è formulato come una mera richiesta di

spiegazioni;

- la Camera di diritto

tributario ha pertanto attribuito alla ricorrente un termine di grazia per

presentare un ricorso motivato;

- come ricordato,

l’insorgente non ha dato seguito all’invito in questione;

- in queste circostanze, il

ricorso non può che essere dichiarato irricevibile;

- in ogni caso, se lo scopo

del ricorso fosse quello di contestare di aver beneficiato di una donazione da

parte di __________, marito della defunta madre della ricorrente, va detto che

la documentazione allegata al ricorso non permette certamente di giungere ad

una conclusione diversa da quella su cui si basa la decisione dell’UISD;

- in effetti, gli eredi

legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta (art.

566.

cpv. 1 CC) nel termine di tre mesi (art. 567 CC);

- a norma dell’art. 570 cpv.

1.

e 2 CC, la rinuncia è fatta dall’erede, a voce o per iscritto, all’autorità

competente e deve essere senza condizioni né riserve, mentre, se l’erede non

rinuncia entro il termine fissato, egli acquista incondizionatamente l’eredità

(art. 571 cpv. 1 CC);

- nel Canton Ticino,

l’autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è il Pretore

(art. 86a cpv. 1 lett. d Legge del 18 aprile 1911 di applicazione

e complemento del Codice civile svizzero [LAC; RL 211.100]);

- solo in tal caso, ai fini

dell’imposta di successione, viene assoggettato il trasferimento patrimoniale

dal de cuius al coerede che beneficia della rinuncia, mentre non viene

considerato il rapporto fra l’erede che rinuncia e quello che beneficia della

rinuncia (Fischer/Ramp/Trutmann,

in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 10, n. 62,

p. 84 s.);

- se il coerede non rinuncia

ufficialmente alla successione, ma lascia volontariamente la sua quota ad uno o

più eredi, fiscalmente si ritiene che vi sia una donazione, con la conseguenza

che:

·

l’imposta di successione è dovuta dall’erede che ha rinunciato,

sulla quota che avrebbe ereditato, in base al grado di parentela;

·

è poi dovuta anche l’imposta di donazione, a dipendenza del grado

di parentela fra l’erede che ha rinunciato e quello che ne ha beneficiato, con

la conseguenza che la rinuncia può comportare anche il pagamento di due imposte.

(Tarolli/Heuberger, in: Abt/Weibel [a

cura di], Praxiskommentar Erbrecht, 5a ed., Basilea 2023, Anhang

Steuern, n. 114, p. 2361);

- ora,

fra i documenti allegati al ricorso non figura la rinuncia alla successione da

parte di __________ a favore delle figlie della defunta, ma al contrario è

reperibile un Ordine di chiusura della relazione cliente della UBS, sul

quale si legge un’annotazione manoscritta, secondo cui è stata eseguita una “suddivisione

fra i 3 eredi, in questo modo: __________ liquidato con prelievo del 30.1.23 di

CHF 11'645.10; __________ 50% saldo restante a favore relazione UBS […]; RI 150%

saldo restante a favore relazione UBS […]”;

- secondo tale atto, il

vedovo della de cuius avrebbe pertanto prelevato un importo di fr.

11'645,10 dal conto bancario della defunta e avrebbe poi donato alle figlie di

quest’ultima il saldo residuo;

- l’insorgente non ha

prodotto alcun documento che attesti invece una formale rinuncia alla

successione da parte di __________.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorn

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: