Lexipedia

Decisione

80.2025.97

Condono: condizioni, imposta di successione, domanda presentata dopo notificazione di precetto esecutivo, irricevibile

6 maggio 2025Italiano9 min

maggio 2020, l’Ufficio imposte di successione e donazione (UISD) ha notificato all’erede

Source ti.ch

Incarto n.

80.2025.97

Lugano

6 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 aprile 2025 contro la decisione del 20 marzo 2025 in materia di condono

di imposte di successione e donazione.

Fatti

Fatti

- __________ è deceduta il 3

gennaio 2020, lasciando erede universale la sorella RI 1;

- la sostanza ereditaria

netta era di fr. 1'428'996.- ed era costituita da immobili per fr. 173'915.-,

capitali di risparmio per fr. 280'859.- e titoli per fr. 995'741.-, al netto

dei passivi di fr. 21'518.-;

- con decisione del 21

maggio 2020, l’Ufficio imposte di successione e donazione (UISD) ha notificato all’erede

la tassazione dell’imposta di successione, commisurata in fr. 221'479.50, in

applicazione dell'aliquota del 15,5%;

- con decisione del 18

aprile 2023, l’UISD ha respinto un reclamo della contribuente;

- con sentenza n. 80.2023.104

del 28 maggio 2024, la Camera di diritto tributario ha respinto un ricorso

della contribuente;

- il 5 settembre 2024 l’RS 1

(UEC) ha notificato alla contribuente una diffida di pagamento dell’imposta di

successione, con un termine fino al 16 settembre 2024;

- con sentenza n. 9C_388/2024

del 18 settembre 2024, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso

sussidiario in materia costituzionale, e ha respinto, nella misura in cui

ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico, presentati dalla

contribuente;

- il 9 novembre 2024 l’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona ha notificato a RI 1 un precetto esecutivo, ingiungendole

di pagare entro 20 giorni l’imposta di successione, oltre agli interessi di

ritardo (fr. 23'221.55), alla tassa di diffida (fr. 50.–) e alle spese di

esecuzione (fr. 204.–);

- con scritto del 18

dicembre 2024 all’UEC, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha “confermato”

l’intenzione di “presentare domanda di condono dell’imposta di successione…

e degli interessi”;

- con decisione del 24

gennaio 2025, l’UEC ha dichiarato irricevibile la domanda di condono, richiamando

l’art. 167 cpv. 4 LIFD, secondo cui il condono non può essere chiesto per

imposte oggetto di procedura esecutiva, ed escludendo l’esistenza di una

situazione di bisogno, trattandosi di un’imposta scaturita da una sostanza

ereditata;

- l’UEC ha anche precisato

che la procedura di condono non deve sostituire i rimedi giuridici né deve

avere per scopo la revisione di decisioni cresciute in giudicato;

- con reclamo del 24

febbraio 2025, la contribuente ha chiesto l’annullamento della decisione del 24

gennaio 2024 dell’UEC e del precetto esecutivo e il condono dell’imposta di

successione e dei relativi interessi;

- con decisione del 20 marzo

2025, l’UEC ha respinto il reclamo, rilevando che solo il 18 dicembre 2024 la

reclamante aveva richiesto il formulario per la domanda di condono, pur avendo ricevuto

il precetto esecutivo il 9 novembre 2024;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, postula,

in via principale, l’annullamento delle decisioni del 24 gennaio 2024 e del 20

marzo 2025 dell’UEC e il condono dell’imposta di successione e dei relativi

interessi, e, in via subordinata, il condono degli interessi;

- la ricorrente sostiene che

l’UEC sarebbe sempre stato consapevole del fatto che, nei suoi reclami e

ricorsi contro la tassazione, aveva presentato “domanda di condono

dell’onere impositivo e dei relativi interessi di mora”, e rimprovera allo

stesso UEC di avere avviato la procedura esecutiva “a sorpresa, ovvero a

tradimento”;

- per quanto concerne il suo

“stato di bisogno”, l’insorgente ritiene che debba essere “valutato e

livello generale” e “non solo dal profilo prettamente economico” e

argomenta che il pagamento dell’imposta di successione “avrebbe un impatto

negativo” sulla sua esistenza, “in ottica presente e futura”,

essendo “notorio e nell’ordine delle cose, che in età le esigenze, in

particolare, quelle legate allo stato di salute, aumentino e vadano ad erodere,

secondo la comune esperienza di vita, gran parte dei risparmi”.

Diritto

- secondo l’art. 246 cpv. 1

LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta,

dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso,

gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati;

- l’art. 246 cpv. 2 prima

frase LT precisa che la domanda di condono, motivata per scritto e corredata

dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide

sentito l’avviso del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;

Considerandi

- l’art. 22 cpv. 1 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RLT; RL 640.110) stabilisce che l’Ufficio

esazione e condoni è l’autorità competente per le decisioni di condono;

- l’art. 22 cpv. 2 RLT

prevede che per le decisioni di condono si applichino per analogia i criteri

stabiliti dalla legge federale concernente la nuova disciplina del condono

dell’imposta del 20 giugno 2014 e dalla relativa ordinanza federale concernente

l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta;

- l’art. 167 cpv. 4 LIFD

dispone che l’autorità di condono entri nel merito soltanto delle domande di

condono presentate prima della notificazione del precetto esecutivo (art. 38

cpv. 2 LEF);

- quest’ultima disposizione

è stata introdotta dalla Legge federale del 20 giugno 2014 sul condono

dell’imposta e mira ad impedire “che la domanda di condono dell’imposta sia

abusivamente utilizzata a fini dilatori”;

- il Consiglio federale, nel

Messaggio 13.087 del 23 ottobre 2013 concernente la legge sul condono dell’imposta

(FF 2013 7239, p. 7252), ha infatti sostenuto che, “se dopo avere inviato la

fattura e il richiamo l’autorità di incasso ha deciso di aprire la procedura

esecutiva, non si può più pretendere da detta autorità che abbia a disbrigare

una procedura di condono”;

- il limite temporale

stabilito dall’art. 167 cpv. 4 LIFD è ritenuto necessario anche per

considerazioni legate alla certezza del diritto: non sarebbe compatibile con gli

articoli 8 e 127 cpv. 2 Cost. privilegiare i contribuenti inadempienti rispetto

a quelli puntuali e il condono non ha lo scopo di cancellare successivamente debiti

fiscali che avrebbero potuto essere pagati al momento della scadenza (Beusch/Raas, in: Zweifel/Beusch [a cura

di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 23 ad art. 167

LIFD, p. 2654);

- ne consegue che la

ricorrente non poteva pretendere che l’UCE entrasse nel merito della sua

istanza di condono, inoltrata oltre un mese dopo la notificazione del precetto

esecutivo;

- una diversa conclusione

non è giustificata neppure dalla pretesa dell’insorgente, secondo cui l’UEC sarebbe

sempre stato consapevole del fatto che, nei suoi reclami e ricorsi contro la

tassazione, aveva presentato “domanda di condono dell’onere impositivo e dei

relativi interessi di mora”: il fatto che, contestando l’imposta di

successione, abbia manifestato l’intenzione di chiedere il condono non equivale

a inoltrare effettivamente la relativa domanda all’autorità competente, che è

l’UEC;

- la ricorrente è peraltro

sempre stata patrocinata da un legale, che non poteva ignorare il fatto che l’Ufficio

esazione e condoni è l’autorità competente per le decisioni di condono;

- fra il momento in cui la

decisione sull’imposta di successione è passata in giudicato, per effetto della

pronuncia del Tribunale federale (18 settembre 2024), e la notificazione del

precetto esecutivo (9 novembre 2024), in particolar modo, la contribuente non

ha intrapreso alcun passo concreto finalizzato all’ottenimento di un condono;

- indipendentemente dalla

questione della tempestività dell’istanza di condono, la stessa dovrebbe

comunque essere respinta nel merito, non essendo stato provato lo stato di

bisogno della contribuente;

- secondo gli art. 246 LT e

167.

LIFD, il condono è subordinato all’adempimento di due presupposti

cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno

·

e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito

fiscale;

- l’art. 167c LIFD

richiede che la domanda di condono sia scritta, motivata e corredata dei mezzi

di prova necessari e che vi sia esposta la situazione di bisogno a causa della

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa costituirebbe un

grave rigore;

- rispetto ai presupposti

per il condono delle imposte cantonali e comunali, per il condono dell’imposta

sulle successioni e sulle donazioni si applicano parametri più severi, in

quanto viene imposto solo l’incremento patrimoniale realizzato, cioè quello

effettivo (Frey, in:

Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 45, n. 9, p. 693);

- ora, a tale riguardo, è la

stessa contribuente a riconoscere, perlomeno implicitamente, di non adempiere i

presupposti per il condono, laddove chiede che il suo stato di bisogno sia “valutato

e livello generale” e “non solo dal profilo prettamente economico” e

argomenta che il pagamento dell’imposta di successione “avrebbe un impatto

negativo” sulla sua esistenza, “in ottica presente e futura”,

essendo “notorio e nell’ordine delle cose, che in età le esigenze, in

particolare, quelle legate allo stato di salute, aumentino e vadano ad erodere,

secondo la comune esperienza di vita, gran parte dei risparmi”;

- non si vede come la

ricorrente possa pretendere il condono, se neppure fa lo sforzo di esporre la

situazione di bisogno a causa della quale il pagamento dell’imposta,

dell’interesse o della multa costituirebbe per lei un grave rigore;

- l’unica conclusione che si

può trarre, alla luce dell’atteggiamento della contribuente, è che la domanda

di condono abbia puri fini dilatori;

- il ricorso è

conseguentemente respinto;

- la presente decisione

rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo;

- tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,

entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF). Il ricorso è ammissibile se concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi

di un caso particolarmente importante (a

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: