80.2025.97
Condono: condizioni, imposta di successione, domanda presentata dopo notificazione di precetto esecutivo, irricevibile
6 maggio 2025Italiano9 min
maggio 2020, l’Ufficio imposte di successione e donazione (UISD) ha notificato all’erede
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.97
Lugano
6 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 aprile 2025 contro la decisione del 20 marzo 2025 in materia di condono
di imposte di successione e donazione.
Fatti
Fatti
- __________ è deceduta il 3
gennaio 2020, lasciando erede universale la sorella RI 1;
- la sostanza ereditaria
netta era di fr. 1'428'996.- ed era costituita da immobili per fr. 173'915.-,
capitali di risparmio per fr. 280'859.- e titoli per fr. 995'741.-, al netto
dei passivi di fr. 21'518.-;
- con decisione del 21
maggio 2020, l’Ufficio imposte di successione e donazione (UISD) ha notificato all’erede
la tassazione dell’imposta di successione, commisurata in fr. 221'479.50, in
applicazione dell'aliquota del 15,5%;
- con decisione del 18
aprile 2023, l’UISD ha respinto un reclamo della contribuente;
- con sentenza n. 80.2023.104
del 28 maggio 2024, la Camera di diritto tributario ha respinto un ricorso
della contribuente;
- il 5 settembre 2024 l’RS 1
(UEC) ha notificato alla contribuente una diffida di pagamento dell’imposta di
successione, con un termine fino al 16 settembre 2024;
- con sentenza n. 9C_388/2024
del 18 settembre 2024, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso
sussidiario in materia costituzionale, e ha respinto, nella misura in cui
ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico, presentati dalla
contribuente;
- il 9 novembre 2024 l’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona ha notificato a RI 1 un precetto esecutivo, ingiungendole
di pagare entro 20 giorni l’imposta di successione, oltre agli interessi di
ritardo (fr. 23'221.55), alla tassa di diffida (fr. 50.–) e alle spese di
esecuzione (fr. 204.–);
- con scritto del 18
dicembre 2024 all’UEC, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha “confermato”
l’intenzione di “presentare domanda di condono dell’imposta di successione…
e degli interessi”;
- con decisione del 24
gennaio 2025, l’UEC ha dichiarato irricevibile la domanda di condono, richiamando
l’art. 167 cpv. 4 LIFD, secondo cui il condono non può essere chiesto per
imposte oggetto di procedura esecutiva, ed escludendo l’esistenza di una
situazione di bisogno, trattandosi di un’imposta scaturita da una sostanza
ereditata;
- l’UEC ha anche precisato
che la procedura di condono non deve sostituire i rimedi giuridici né deve
avere per scopo la revisione di decisioni cresciute in giudicato;
- con reclamo del 24
febbraio 2025, la contribuente ha chiesto l’annullamento della decisione del 24
gennaio 2024 dell’UEC e del precetto esecutivo e il condono dell’imposta di
successione e dei relativi interessi;
- con decisione del 20 marzo
2025, l’UEC ha respinto il reclamo, rilevando che solo il 18 dicembre 2024 la
reclamante aveva richiesto il formulario per la domanda di condono, pur avendo ricevuto
il precetto esecutivo il 9 novembre 2024;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, postula,
in via principale, l’annullamento delle decisioni del 24 gennaio 2024 e del 20
marzo 2025 dell’UEC e il condono dell’imposta di successione e dei relativi
interessi, e, in via subordinata, il condono degli interessi;
- la ricorrente sostiene che
l’UEC sarebbe sempre stato consapevole del fatto che, nei suoi reclami e
ricorsi contro la tassazione, aveva presentato “domanda di condono
dell’onere impositivo e dei relativi interessi di mora”, e rimprovera allo
stesso UEC di avere avviato la procedura esecutiva “a sorpresa, ovvero a
tradimento”;
- per quanto concerne il suo
“stato di bisogno”, l’insorgente ritiene che debba essere “valutato e
livello generale” e “non solo dal profilo prettamente economico” e
argomenta che il pagamento dell’imposta di successione “avrebbe un impatto
negativo” sulla sua esistenza, “in ottica presente e futura”,
essendo “notorio e nell’ordine delle cose, che in età le esigenze, in
particolare, quelle legate allo stato di salute, aumentino e vadano ad erodere,
secondo la comune esperienza di vita, gran parte dei risparmi”.
Diritto
- secondo l’art. 246 cpv. 1
LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta,
dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso,
gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati;
- l’art. 246 cpv. 2 prima
frase LT precisa che la domanda di condono, motivata per scritto e corredata
dei mezzi di prova necessari, va presentata all’autorità competente, che decide
sentito l’avviso del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
Considerandi
- l’art. 22 cpv. 1 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RLT; RL 640.110) stabilisce che l’Ufficio
esazione e condoni è l’autorità competente per le decisioni di condono;
- l’art. 22 cpv. 2 RLT
prevede che per le decisioni di condono si applichino per analogia i criteri
stabiliti dalla legge federale concernente la nuova disciplina del condono
dell’imposta del 20 giugno 2014 e dalla relativa ordinanza federale concernente
l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta;
- l’art. 167 cpv. 4 LIFD
dispone che l’autorità di condono entri nel merito soltanto delle domande di
condono presentate prima della notificazione del precetto esecutivo (art. 38
cpv. 2 LEF);
- quest’ultima disposizione
è stata introdotta dalla Legge federale del 20 giugno 2014 sul condono
dell’imposta e mira ad impedire “che la domanda di condono dell’imposta sia
abusivamente utilizzata a fini dilatori”;
- il Consiglio federale, nel
Messaggio 13.087 del 23 ottobre 2013 concernente la legge sul condono dell’imposta
(FF 2013 7239, p. 7252), ha infatti sostenuto che, “se dopo avere inviato la
fattura e il richiamo l’autorità di incasso ha deciso di aprire la procedura
esecutiva, non si può più pretendere da detta autorità che abbia a disbrigare
una procedura di condono”;
- il limite temporale
stabilito dall’art. 167 cpv. 4 LIFD è ritenuto necessario anche per
considerazioni legate alla certezza del diritto: non sarebbe compatibile con gli
articoli 8 e 127 cpv. 2 Cost. privilegiare i contribuenti inadempienti rispetto
a quelli puntuali e il condono non ha lo scopo di cancellare successivamente debiti
fiscali che avrebbero potuto essere pagati al momento della scadenza (Beusch/Raas, in: Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 23 ad art. 167
LIFD, p. 2654);
- ne consegue che la
ricorrente non poteva pretendere che l’UCE entrasse nel merito della sua
istanza di condono, inoltrata oltre un mese dopo la notificazione del precetto
esecutivo;
- una diversa conclusione
non è giustificata neppure dalla pretesa dell’insorgente, secondo cui l’UEC sarebbe
sempre stato consapevole del fatto che, nei suoi reclami e ricorsi contro la
tassazione, aveva presentato “domanda di condono dell’onere impositivo e dei
relativi interessi di mora”: il fatto che, contestando l’imposta di
successione, abbia manifestato l’intenzione di chiedere il condono non equivale
a inoltrare effettivamente la relativa domanda all’autorità competente, che è
l’UEC;
- la ricorrente è peraltro
sempre stata patrocinata da un legale, che non poteva ignorare il fatto che l’Ufficio
esazione e condoni è l’autorità competente per le decisioni di condono;
- fra il momento in cui la
decisione sull’imposta di successione è passata in giudicato, per effetto della
pronuncia del Tribunale federale (18 settembre 2024), e la notificazione del
precetto esecutivo (9 novembre 2024), in particolar modo, la contribuente non
ha intrapreso alcun passo concreto finalizzato all’ottenimento di un condono;
- indipendentemente dalla
questione della tempestività dell’istanza di condono, la stessa dovrebbe
comunque essere respinta nel merito, non essendo stato provato lo stato di
bisogno della contribuente;
- secondo gli art. 246 LT e
167.
LIFD, il condono è subordinato all’adempimento di due presupposti
cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno
·
e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito
fiscale;
- l’art. 167c LIFD
richiede che la domanda di condono sia scritta, motivata e corredata dei mezzi
di prova necessari e che vi sia esposta la situazione di bisogno a causa della
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa costituirebbe un
grave rigore;
- rispetto ai presupposti
per il condono delle imposte cantonali e comunali, per il condono dell’imposta
sulle successioni e sulle donazioni si applicano parametri più severi, in
quanto viene imposto solo l’incremento patrimoniale realizzato, cioè quello
effettivo (Frey, in:
Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 45, n. 9, p. 693);
- ora, a tale riguardo, è la
stessa contribuente a riconoscere, perlomeno implicitamente, di non adempiere i
presupposti per il condono, laddove chiede che il suo stato di bisogno sia “valutato
e livello generale” e “non solo dal profilo prettamente economico” e
argomenta che il pagamento dell’imposta di successione “avrebbe un impatto
negativo” sulla sua esistenza, “in ottica presente e futura”,
essendo “notorio e nell’ordine delle cose, che in età le esigenze, in
particolare, quelle legate allo stato di salute, aumentino e vadano ad erodere,
secondo la comune esperienza di vita, gran parte dei risparmi”;
- non si vede come la
ricorrente possa pretendere il condono, se neppure fa lo sforzo di esporre la
situazione di bisogno a causa della quale il pagamento dell’imposta,
dell’interesse o della multa costituirebbe per lei un grave rigore;
- l’unica conclusione che si
può trarre, alla luce dell’atteggiamento della contribuente, è che la domanda
di condono abbia puri fini dilatori;
- il ricorso è
conseguentemente respinto;
- la presente decisione
rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF). Il ricorso è ammissibile se concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi
di un caso particolarmente importante (a
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: