80.2025.98
Imposta sugli utili immobiliari: utile imponibile, costi di investimento, non riparazione travi di legno del soffitto, bonifica dell’amianto e sostituzione di serramenti
7 ottobre 2025Italiano30 min
7 dicembre 2023, iscritto a Registro fondiario l’11 dicembre 2023, RA 1 e __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2025.98
Lugano
7 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 aprile 2025 contro la decisione del 26 marzo 2025 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
Fatti
A. Con atto pubblico del
7 dicembre 2023, iscritto a Registro fondiario l’11 dicembre 2023, RA 1 e __________,
membri della RI 1, hanno venduto ai coniugi __________ e __________ l’unità di
proprietà per piani PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________,
al prezzo di fr. 530'000.–. Il contratto precisava che il fondo era “venduto
e acquistato nello stato di fatto esistente il 13.10.2023”, che
l’appartamento era “allo stato grezzo”, che gli allacciamenti acqua,
canalizzazioni, elettricità erano esistenti, che il collaudo RaSi dell’impianto
elettrico doveva ancora essere eseguito, che non c’era riscaldamento, che i “lavori
di ristrutturazione dell’appartamento, approvati con licenza edilizia
dell’11.10.2022” erano “stati interrotti a causa dell’improvviso decesso
del loro [dei venditori] padre __________” e che quest’ultimo aveva “fatto
allestire una perizia strutturale dell’appartamento” il 15 luglio 2022. I
venditori confermavano che “tutti gli interventi individuati e da eseguire
per il risanamento delle strutture portanti e dell’umidità (difetti), secondo
la perizia strutturale” erano “stati integralmente eseguiti” e
pagati.
B. Nella dichiarazione
per l’imposta sugli utili immobiliari, presentata il 17 gennaio 2024, i
venditori quantificavano in zero franchi l’utile conseguito. Oltre al valore di
acquisto di fr. 450'000.–, facevano valere in deduzione spese di miglioria per
fr. 50'207.98, spese di acquisto e vendita per fr. 8'552.–, una provvigione di
fr. 28'540.– e “altri costi” (amianto) per fr. 5'500.–.
C. Con decisione del 25
gennaio 2024, l’RS 1 ha notificato ai venditori la tassazione dell’imposta
sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in fr. 42'460.– e
l’imposta in fr. 12'738.–. Rispetto alla dichiarazione presentata, il fisco
aveva negato la deduzione delle spese di miglioria fatte valere, qualificandole
spese di manutenzione. Aveva inoltre stralciato le spese per l’amianto, in
quanto non ancora pagate e comunque a loro volta qualificabili come spesa di
manutenzione.
D. a.
Con reclamo del 31 gennaio
2024, RA 1 ha contestato la mancata deduzione delle spese di miglioria fatte
valere, trattandosi di “costi per lo sventramento completo, la
riprogettazione e la ristrutturazione dell’appartamento esistente”. In
particolare, sarebbe stata rimossa una parete divisoria, sarebbero stati
“completamente rimossi” bagno e cucina, sarebbero state “deumidificate” le
pareti, oltre a “lavori di ristrutturazione strutturale (rafforzamento e
sostegno del soffitto)”. Quanto alle spese per l’amianto, il loro pagamento da
parte degli alienanti sarebbe stato assunto con il contratto di compravendita.
b.
Con scritto del 5 febbraio
2024, l’autorità di tassazione ha attribuito alla reclamante un termine fino al
16 febbraio 2024 per per inviarle il rogito completo, la domanda di costruzione
presentata al Comune, la distinta dei costi di miglioria con i relativi
giustificativi, documentazione fotografica degli interventi eseguiti, ricevuta
di pagamento dell’importo di fr. 5'500.– (amianto) e copia delle dichiarazioni
d’imposta degli eredi per il 2023. Alla lettera era allegata copia della
decisione di tassazione dell’imposta cantonale 2022 del defunto padre, da cui
risultava che aveva dedotto dal reddito imponibile spese di manutenzione per
fr. 22'877.–. In caso di mancata risposta, il reclamo sarebbe stato “deciso
sulla base della documentazione già a disposizione dell’autorità”.
c.
La reclamante ha risposto
in data 8 febbraio 2025, allegando parte della documentazione richiesta e
precisando che “solo dopo l’acquisto ci si è resi conto che l’appartamento
presentava notevoli carenze strutturali, che dovevano essere sanate”.
Chiedeva di dedurre costi che ancora non erano stati dedotti, partendo
dall’idea che in ogni modo l’utile era zero. Chiedeva una proroga del termine
fino al 31 marzo 2024 per chiarire con un esperto quali costi fossero ancora da
dedurre e per ottenere la ricevuta di pagamento dei 5'500 franchi.
L’autorità fiscale
concedeva la proroga richiesta, con lettera del 12 febbraio 2024, ricordando
quali domande fossero ancora da evadere, cioè quella relativa alla distinta di
tutti i costi di miglioria con relativi giustificativi, quella relativa alle
tassazioni personali del de cuius nel Cantone di domicilio e quella
relativa alle dichiarazioni d’imposta degli eredi.
d.
Con scritto del 26 marzo
2024, la reclamante ha risposto che le ricevute richieste non erano in suo
possesso e invitava il fisco a rivolgersi all’ufficio delle imposte del Comune
di __________ (AG). Quanto all’importo di 5'500 franchi, non era ancora stato
pagato ma era “irrevocabilmente dovuto”, come confermato da una email degli
acquirenti. Sarebbe stato prodotto entro il 30 giugno 2024. Le tassazioni del
defunto padre non sarebbero ancora state notificate e gli eredi non avrebbero
ancora presentato le loro dichiarazioni d’imposta. Se l’Ufficio di tassazione
non avesse voluto “coordinare la questione” con il fisco del Canton Argovia, chiedeva
di sospendere il procedimento fino al 31 marzo 2026, in modo tale da poter
disporre della tassazione del de cuius.
Considerandi
e.
Il 5 febbraio 2025 la
contribuente si è rivolta al funzionario incaricato con una email, nella quale
comunicava di aver presentato la dichiarazione d’imposta 2023 e confermava che
l’operazione si era conclusa con una perdita di 12'800 franchi.
L’interessato le ha
risposto con email del 7 febbraio 2025, ribadendo la richiesta di
documentazione già nota.
La contribuente ha replicato
con email del 9 febbraio 2025, sostenendo di non comprendere. La prova del
pagamento dei 5'500 franchi sarebbe già stata inviata, per le tassazioni del
2022.
e del 2023 ci si doveva rivolgere al fisco argoviese e le tassazioni degli
eredi sarebbero già pervenute in copia all’autorità fiscale ticinese.
f.
Con raccomandata del 12
febbraio 2025, l’Ufficio di tassazione ha ricordato gli scambi di
corrispondenza intercorsi fra le parti durante l’intera procedura e ha fatto
presente alla reclamante che l’onere della prova delle spese che pretendeva di
dedurre era a suo carico. Chiedeva nuovamente l’invio, entro il 28 febbraio
2025, di copia della fattura per il pagamento dei 5'500 franchi sborsati per il
risanamento dell’amianto, di una copia delle dichiarazioni d’imposta del
Cantone di domicilio dei venditori e di una “distinta aggiornata ed
esaustiva dei costi effettivi richiesti in deduzione quali costi di miglioria e
nel medesimo ordine i giustificativi/fatture con relative ricevute di
pagamento; esclusi i costi già chiesti e ottenuti nelle tassazioni ordinarie
del defunto __________ e di cui si è occupata personalmente la signora RA 1, di
fr. 12'638.00 per l’anno 2022 e fr. 45'888.00 per l’anno 2023, per complessivi
fr. 58'526.00, contro la richiesta a questo ufficio di fr. 50'208.00”.
Il 14 febbraio 2025 RA 1
ha inviato all’Ufficio di tassazione copia di una email indirizzata al fisco
argoviese, chiedendo informazioni in merito alla deduzione dall’imposta sul
reddito delle spese relative all’immobile ticinese, e poi ha trasmesso copia
della sua tassazione personale per il 2023.
g.
Con raccomandata del 17
febbraio 2025, l’Ufficio di tassazione ha informato la reclamante di aver
ricevuto la prova dell’avvenuto pagamento dell’importo di fr. 5'000.–, invece
dei 5'500.– precedentemente indicati, e copia della dichiarazioni d’imposta 2023
degli eredi. Ribadiva il termine fino al 28 febbraio 2025 per l’invio della
rimanente documentazione.
Facendo riferimento ad una
frase della contribuente, che in una email aveva qualificato come spese di
miglioria quelle sostenute per la casa venduta, le chiedeva inoltre di spiegare
perché nella tassazione del defunto padre, per la quale lei aveva funto da
rappresentante, gli stessi costi erano stati chiesti in deduzione quali spese
di manutenzione.
Il 18 febbraio 2025 la
reclamante ha inviato copia di alcune fatture, indicando che i costi da dedurre
ammontavano a fr. 66'676.55.
h.
Il 24 febbraio 2025 la
contribuente ha inviato all’autorità di tassazione le proprie decisioni di
tassazione, la domanda di costruzione e alcune fatture. Ha inoltre affermato
che nella tassazione 2022 del padre nel Cantone di domicilio erano state fatte
valere spese di manutenzione per fr. 22'877.–, ma la deduzione era stata
ammessa limitatamente a fr. 12'638.–. Nel 2023 erano stati dedotti fr.
11'746.–. Ne discendeva, a suo avviso, che dei 66'000 franchi chiesti in
deduzione dall’utile immobiliare poco meno di 20'000 erano stati già dedotti
nel Canton Argovia. I rimanenti 46'000 franchi erano pertanto deducibili nel
Canton Ticino. Precisava poi che i costi concernevano in parte l’intera
proprietà per piani e in parte il singolo appartamento.
i.
Con decisione del 26 marzo
2025, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo e ha ribadito che i lavori
eseguiti costituivano manutenzione e non miglioria.
L’autorità fiscale ha
argomentato di avere ripetutamente “espresso il desiderio di ottenere una
distinta aggiornata ed esaustiva dei costi effettivi richiesti in deduzione…
esclusi i costi di manutenzione già chiesti e ottenuti per complessivi fr.
58'526.– nelle tassazioni ordinarie del de cuius __________”. Per questi
ulteriori costi di miglioria, il fisco avrebbe inoltre chiesto di “fornire…
una distinta e nel medesimo ordine fatture e ricevute di pagamento”, per
poter escludere una doppia deduzione. Secondo l’autorità di tassazione, sia dal
rogito di compravendita sia dalla notifica di costruzione sarebbe risultato che
i costi sostenuti erano qualificabili come spese di manutenzione. La ricorrente
non avrebbe tuttavia provveduto a “fornire in modo esaustivo la
documentazione degli interventi… in ordine cronologico con relative fatture e
ricevute di pagamento”, ragione per cui la deduzione delle spese è stata
negata.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata da RA 1,
chiede, in via principale, che la decisione impugnata sia dichiarata nulla e,
in via subordinata, che l’utile imponibile sia azzerato.
La nullità della decisione
dipenderebbe dal fatto che, ricevuto il reclamo, il fisco cantonale avrebbe
attribuito alla reclamante un termine, per produrre documentazione, con
scadenza (“durante il periodo delle vacanze sciistiche”) prima della
scadenza del termine di reclamo. Inoltre, avrebbe preteso dagli eredi la
produzione di “vari documenti che semplicemente non esistevano ancora o non
erano in loro possesso”, quali le tassazioni 2023 degli eredi e del de
cuius. L’autorità fiscale avrebbe poi omesso di menzionare, nella propria
decisione, la documentazione fornita dalla reclamante, dalla quale avrebbe
facilmente potuto determinare quali costi erano stati dedotti a titolo di spese
di manutenzione nella tassazione del defunto e concludere che i costi di
investimento superavano chiaramente gli 80'000 franchi, ragione per cui “non
era necessario cercare la prova degli altri costi”. Inoltre, la decisione
non sarebbe datata né sarebbe chiaro “chi l’abbia presa”. Il funzionario
responsabile della decisione avrebbe “predatato” la stessa, “con la piena
intenzione di tendere una trappola al contribuente (cosa che tuttavia non è
Dispositivo
riuscit[o] a fare)”. Per questi motivi, il 14 febbraio 2025 i contribuenti
avrebbero chiesto la ricusa del funzionario in questione.
Nel merito, l’utile
dovrebbe essere azzerato. I venditori si sono assunti il pagamento di 5'000
franchi per la rimozione dell’amianto. Allo studio di architettura __________
sarebbero poi stati pagati fr. 11'818.– nel 2022 e fr. 8'000.– nel 2023 e per
la sostituzione delle finestre fr. 8'400.–. Altri costi vari supererebbero il
residuo utile di fr. 9'242.–. Interventi avrebbero interessato in parte
l’intero condominio, che presentava difetti strutturali, e in parte il singolo
appartamento, per il quale il “vecchio e scadente standard” è stato portato ad
un “nuovo e più confortevole standard”. Parte dei costi di quest’ultimo
intervento sarebbero stati pagati dalla stessa RA 1 dopo il decesso del padre.
F. Nelle sue
osservazioni del 28 aprile 2025, l’autorità di tassazione propone di respingere
il ricorso. Per quanto concerne le censure formali, rileva di aver sospeso la
procedura di reclamo in seguito alla richiesta della reclamante, che aveva
chiesto una sospensione fino al 31 marzo 2026. La procedura sarebbe stata
riattivata in seguito alla richiesta della reclamante del 5 febbraio 2025. Il
fisco rimprovera alla contribuente di non aver voluto compiutamente collaborare
e di essersi rivolta al funzionario responsabile con frasi offensive. Non gli
risulta infine che sia stata presentata una domanda di ricusa.
Diritto
1. 1.1.
In via principale, la
ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia nulla.
1.2.
Generalmente, gli atti
amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se
non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè
l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:
·
il vizio che la inficia è particolarmente grave,
·
il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e
·
inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in
pericolo la certezza del diritto.
Lacune nel contenuto di
una decisione comportano la sua nullità solo raramente, se si tratta di una
lacuna particolarmente grave. Le cause di nullità concernono essenzialmente il
difetto di competenza funzionale o materiale di un’autorità o l’esistenza di
gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la persona implicata non abbia
potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se una decisione è nulla, ogni
autorità che si occupa del caso deve constatarlo in ogni momento e d’ufficio
(cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid.
3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1; Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea
2015, n. 32 ss ad Einführung zu Art. 147 ff., p. 757 ss; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ediz.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, n. 6, p. 409).
1.3.
Non comporta certamente la
nullità della decisione il fatto che, ricevuto il reclamo della contribuente,
l’Ufficio di tassazione le abbia indirizzato una richiesta di documentazione e
di informazioni, attribuendole un termine che scadeva prima dello stesso
termine di reclamo.
La giurisprudenza citata
dalla ricorrente (sentenza del TF 5A_665/2023 del 17 gennaio 2024 consid.
4.2.1.2) concerne il caso in cui l’autorità adotta una decisione prima della
scadenza del termine di ricorso, non consentendo in tal modo al ricorrente di
sanare un vizio di forma o di completare il suo gravame.
Nel caso in esame,
l’autorità fiscale ha notificato la decisione di tassazione il 25 gennaio 2024
e il reclamo è stato interposto il 31 gennaio 2024. Il 5 febbraio 2024
l’autorità di tassazione ha attribuito alla reclamante un termine fino al 16
febbraio 2024 per presentare la documentazione che secondo il fisco era
necessaria.
È vero che il termine
attribuito era breve e scadeva prima della scadenza del termine di reclamo.
Tuttavia, l’autorità di tassazione non ha messo in alcun modo in dubbio che il
reclamo adempisse i requisiti di forma e non ha prospettato una dichiarazione
di irricevibilità nel caso in cui la documentazione richiesta non fosse
pervenuta nel termine attribuito alla reclamante. Al contrario, la lettera si
concludeva avvertendo la reclamante che, “in caso di inosservanza del
presente invito, il reclamo [sarebbe stato] deciso sulla base della
documentazione già a disposizione dell’autorità”.
In ogni caso, nessuna
decisione è stata adottata e notificata prima della scadenza del termine di
reclamo. Al contrario, il reclamo è stato respinto, nel merito, oltre un anno
dopo il suo inoltro.
1.4.
L’insorgente
rimprovera inoltre al fisco di aver preteso dagli eredi la produzione di “vari
documenti che semplicemente non esistevano ancora o non erano in loro possesso”,
quali le tassazioni 2023 degli eredi e del de cuius.
È vero che ben
difficilmente, all’inizio del mese di febbraio del 2024, i contribuenti avevano
già adempiuto i rispettivi obblighi procedurali nel Cantone di domicilio,
presentando le dichiarazioni per il periodo fiscale 2023.
Una richiesta di proroga
del termine, come è poi avvenuto, avrebbe potuto risolvere il problema, senza
comportare alcun pregiudizio per i contribuenti.
1.5.
La nullità della decisione
impugnata dipenderebbe poi anche dal fatto che l’autorità fiscale abbia omesso
di menzionare la documentazione fornita dalla reclamante, dalla quale avrebbe
facilmente potuto determinare quali costi erano stati dedotti a titolo di spese
di manutenzione nella tassazione del defunto e concludere che i costi di
investimento superavano chiaramente gli 80'000 franchi, ragione per cui “non
era necessario cercare la prova degli altri costi”.
Per quanto riguarda il
merito della questione sollevata, si rinvia alle considerazioni che saranno
proposte in seguito, quando ci si confronterà con la prova dei costi sostenuti
e con la loro qualifica giuridica.
Nella misura in cui viene
censurata la forma della decisione, che non avrebbe “fatto riferimento ai
numerosi e molteplici risposti [sic] ed documenti giustificativi presentati dai
contribuenti”, basti menzionare il seguente passaggio della motivazione
della decisione impugnata:
La
Comunione ereditaria __________ e per esso la rappresentante RA 1, nella
corposa documentazione inviata a quest’autorità…
L’Ufficio di tassazione
non ha respinto il reclamo per il fatto che la reclamante non avrebbe prestato
la collaborazione richiesta, bensì perché non aveva comprovato che fossero
stati sostenuti costi di miglioria.
In ogni caso, nell’ambito
della procedura di ricorso, con lettera del 9 settembre 2025, la Camera di
diritto tributario ha attribuito all’insorgente un termine per consultare gli
atti trasmessi dall’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona e che si
riferiscono alla procedura di tassazione e di reclamo. La ricorrente non si è
avvalsa di tale facoltà.
1.6.
Un’ulteriore censura
formale si riferisce al fatto che il fisco cantonale avrebbe “predatato” la decisione,
“con la piena intenzione di tendere una trappola al contribuente (cosa che
tuttavia non è riuscit[o] a fare)”.
Effettivamente, la
decisione è datata 26 marzo 2025, ma è stata inviata per posta A Plus il 21
marzo 2025, per essere recapitata alla destinataria il 22 marzo 2025.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’indicazione errata del termine di ricorso costituisce
un vizio procedurale, motivo per il quale si applica per analogia la
giurisprudenza dello stesso Tribunale federale che concerne le indicazioni
errate in materia di vie di ricorso, secondo la quale la parte interessata non
deve subire alcuno svantaggio in applicazione delle norme sulla buona fede. Tuttavia,
tale giurisprudenza si applica solo a condizione che la parte interessata non
abbia notato l’errore e che non avrebbe dovuto notarlo se avesse prestato la
dovuta attenzione. Solo una grave negligenza procedurale di una parte può far
far venir meno la tutela della buona fede. Inoltre, la protezione del legittimo
affidamento viene meno solo se il difetto nell’indicazione del diritto di
ricorso sarebbe stato evidente per l’interessato o il suo rappresentante
semplicemente consultando la disposizione procedurale pertinente (sentenza TF
2C_392/2017 dell’11 gennaio 2018 consid. 2.3).
La ricorrente ha una
formazione giuridica ed è giudice amministrativa. Non poteva quindi sfuggirle,
in buona fede, che la decisione, ricevuta il 22 marzo 2025 per posta A Plus,
era postdatata. Come è effettivamente avvenuto, ha impugnato la decisione entro
il termine di ricorso, calcolato a partire dalla data in cui la decisione le è
stata intimata.
In queste circostanze, non
si comprende perché la decisione dovrebbe essere addirittura nulla.
1.7.
Infine,
il 14 febbraio 2025 i contribuenti avrebbero chiesto la ricusa del funzionario
in questione.
Come rilevato anche
dall’autorità fiscale, nelle sue osservazioni al ricorso, nei numerosi scritti
inviati dalla ricorrente all’Ufficio di tassazione non si trova una domanda di
ricusa del funzionario incaricato. Al contrario, la contribuente ha ancora
corrisposto con quest’ultimo dopo il 14 febbraio 2025, tramite email e lettere.
In ogni caso, l’art. 182
cpv. 2 LT prevede che il motivo della ricusazione possa essere invocato da ogni
persona partecipante alla procedura con istanza motivata al Dipartimento
competente, cioè al Dipartimento delle finanze e dell’economia. Per l’art. 182
cpv. 3 LT contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta
giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di
Appello.
L’eventuale istanza di
ricusa avrebbe dunque dovuto essere indirizzata al Dipartimento delle finanze e
dell’economia.
1.8.
Ne consegue che la
decisione impugnata non è viziata da difetti che ne comportano la nullità.
2. 2.1.
Nel merito, la ricorrente
chiede che l’utile imponibile sia azzerato. Elenca diversi costi, che suo padre
avrebbe sostenuto, in parte per risanare l’intero condominio, che presentava
difetti strutturali, e in parte per portare il suo appartamento dal suo “vecchio
e scadente standard” ad un “nuovo e più confortevole standard”.
2.2.
Secondo l’art. 12 cpv. 1
della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) sono imponibili gli utili da
sostanza immobiliare conseguiti in seguito all’alienazione di un fondo facente
parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvicolo, nonché di
parti dello stesso, sempreché il prodotto dell’alienazione superi le spese di
investimento (prezzo d’acquisto o valore di sostituzione, più le spese). Come
ha precisato il Tribunale federale, nella nozione di “spese” rientrano
unicamente quelle che aumentano il valore dell’immobile (sentenza 2C_734/2021
del 23 giugno 2022 consid. 5.2.1 e giurisprudenza citata).
2.3.
Secondo l’art. 134 cpv. 1
LT, sono considerati costi di investimento:
·
i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di
iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a
un mediatore;
·
i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i
costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria, le
tasse di allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli art. 93 e
seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
·
le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri
fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per
liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del
precedente acquisto.
2.4.
Per
quanto attiene, in particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la
loro computabilità presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo
alienato, cioè che abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di
fatto o di diritto. È peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia
condotto di fatto ad un incremento di valore corrispondente: dato il suo
carattere di costo finalizzato all’aumento del valore, esso deve essere
computato in misura corrispondente all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 258 e
dottrina ivi citata).
2.5.
Non possono invece essere
fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o
dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria (art. 134 cpv. 2 LT).
La legge federale
sull’imposta federale diretta e la legge tributaria consentono, al contribuente
che possiede immobili privati, di dedurre le spese di manutenzione, le spese di
riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le
spese d’amministrazione da parte di terzi (articoli 32 cpv. 2 prima frase LIFD
e 31 cpv. 2 LT).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, quali spese di manutenzione secondo l’art. 32 cpv. 2
prima frase LIFD sono deducibili le spese che servono a mantenere, a
ripristinare o a sostituire il valore d’uso concreto di un bene in un immobile.
Le spese che comportano un aumento del valore di un immobile devono essere
distinte dalle spese di manutenzione (art. 34 lett. d LIFD). Mentre i
costi di manutenzione servono a preservare i valori già esistenti, con le spese
di miglioria si creano nuovi valori aggiuntivi. La delimitazione tra la
conservazione del valore e l’incremento del valore avviene secondo criteri
tecnico-oggettivi. Il termine di paragone non è rappresentato dal valore
dell’immobile nel suo complesso, ma da quello dell’installazione concretamente
sottoposta a manutenzione o sostituzione. Tutte le spese che migliorano lo
stato di un immobile hanno un carattere di miglioria. Sulla base di un punto di
vista funzionale, è decisivo il fatto che la misura in questione abbia
comportato un miglioramento qualitativo e quindi un incremento di valore
dell’immobile (sentenza 9C_677/2021 del 23 febbraio 2023, in DTF 149 II 27 =
ASA 91 p. 680 = RF 78/2023 p. 456 = StE 2023 B 25.6 n. 91 = RDAF 2023 II 77
consid. 4.1 e giurisprudenza citata).
2.6.
Per quanto concerne
l’onere della prova, in ambito fiscale vale il principio in base al quale
l'autorità deve sostanziare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il
carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l'erario devono essere dimostrati dal contribuente (p. es. DTF 133
II 153 consid. 4.3 p. 158).
Secondo giurisprudenza, la
prova delle spese sostenute a tale titolo avviene di regola mediante
presentazione di fatture quietanzate o di altri documenti giustificativi
(sentenza TF 2C_1186/2016 del 24 aprile 2017 consid. 4.3 con riferimenti a
giurisprudenza e dottrina).
3. 3.1.
Nella decisione impugnata,
l’Ufficio di tassazione ha argomentato di avere ripetutamente “espresso il
desiderio di ottenere una distinta aggiornata ed esaustiva dei costi effettivi
richiesti in deduzione… esclusi i costi di manutenzione già chiesti e ottenuti
per complessivi fr. 58'526.– nelle tassazioni ordinarie del de cuius __________”.
Per questi ulteriori costi di miglioria, il fisco avrebbe inoltre chiesto di “fornire…
una distinta e nel medesimo ordine fatture e ricevute di pagamento”, per
poter escludere una doppia deduzione. Secondo l’autorità di tassazione, sia dal
rogito di compravendita sia dalla notifica di costruzione si evincerebbe che i
costi sostenuti sarebbero qualificabili come spese di manutenzione. La
ricorrente non avrebbe tuttavia provveduto a “fornire in modo esaustivo la
documentazione degli interventi… in ordine cronologico con relative fatture e
ricevute di pagamento”, ragione per cui la deduzione delle spese è stata
negata.
3.2.
L’insorgente sostiene in
primo luogo che i venditori si sarebbero assunti il pagamento di 5'000 franchi
per la rimozione dell’amianto. Produce poi delle fatture dello studio di
architettura __________ cui sarebbero stati pagati fr. 11'818.– nel 2022 e fr.
8'000.– nel 2023. La stessa ricorrente ha poi versato il 10 luglio 2023
l’importo di fr. 8'400.– per la sostituzione delle finestre. “Altri costi” non
meglio precisati porterebbero a zero l’utile imponibile. Come già ricordato,
nel ricorso si distinguono poi interventi che avrebbero interessato in parte
l’intero condominio, che presentava difetti strutturali, e altri relativi all’appartamento
venduto. I costi per la prima parte sarebbero stati dedotti dal reddito
imponibile del de cuius, mentre quelli per la seconda sarebbero in parte
stati pagati dalla ricorrente.
3.3.
Va dato atto all’autorità
di tassazione che la ricorrente, pur avendo prodotto copiosa documentazione,
non ha mai presentato delle fatture precise e complete, che permettessero di
verificare la natura degli interventi. La stessa documentazione, incompleta, è
spesso stata trasmessa più volte.
Le fatture più importanti
sono quelle dello Studio di ingegneria __________ di __________. Questa ditta
ha presentato al Comune, il 17 giugno 2022, una notifica di costruzione per
“riattazione appartamento”, il cui progetto è così descritto:
L’intervento prevede alcune
modifiche ai serramenti esistenti e interne all’abitazione, in particolare:
l’ampliamento di alcune aperture
esistenti, mantenendo invariato il carattere architettonico dell’edificio;
la rimozione e il rifacimento dei
rivestimenti del pavimento interno;
il rifacimento del bagno;
l’installazione di una nuova
cucina;
l’installazione di una stufa a
pellet sfruttando l’esistente canna fumaria (medesimo vettore energetico).
Non sono
previsti interventi alle canalizzazioni, in quanto verranno mantenute le
condotte e gli allacciamenti attualmente esistenti.
Per quanto si può evincere
dalle fatture, l’impresa __________ SA ha eseguito la progettazione e la
direzione lavori.
Nel contratto di
compravendita del 7 dicembre 2023, le parti hanno preso atto che l’appartamento
era “allo stato grezzo”, che gli allacciamenti acqua, canalizzazioni,
elettricità erano esistenti, che il collaudo RaSi dell’impianto elettrico
doveva ancora essere eseguito, che non c’era riscaldamento, che i “lavori di
ristrutturazione dell’appartamento, approvati con licenza edilizia
dell’11.10.2022” erano “stati interrotti a causa dell’improvviso decesso
del loro [dei venditori] padre __________”. In relazione alla “perizia
strutturale dell’appartamento” del 15 luglio 2022, i venditori hanno
confermato che “tutti gli interventi individuati e da eseguire per il
risanamento delle strutture portanti e dell’umidità (difetti), secondo la
perizia strutturale” erano “stati integralmente eseguiti” e pagati.
Secondo il documento
“situazione costi”, allestito dalla __________ SA, le opere già eseguite erano
rappresentate dall’analisi e dalla bonifica dell’amianto, dal controllo della
qualità dell’aria, dal consolidamento strutturale e dalle opere da carpentiere;
parzialmente eseguita era la posa dei serramenti, mentre ancora da eseguire il
rivestimento del soffitto in sughero, l’impianto elettrico, le opere da
fumista, il pavimento in sughero, l’impianto sanitario e i sanitari, l’apertura
di nuove finestre, cucina e arredo, piastrelle bagni, spostamento contatore.
3.4.
Ora, nella succinta descrizione
degli interventi eseguiti e da eseguire, che risulta dal documento appena
citato, non si ravvisano opere che potrebbero essere qualificate migliorie.
Per quanto concerne le
“strutture portanti”, dalla perizia strutturale allestita il 25 luglio 2022 dallo
Studio di ingegneria __________ SA si evince che il defunto proprietario, poco
dopo aver acquistato l’immobile, aveva chiesto di verificare lo stato delle
travi del soffitto e del pavimento. Secondo il perito, le travi del soffitto
della camera da letto e del soggiorno erano da sostituire. In un’altra camera
erano da sostituire le travi del pavimento. I costi complessivi erano stimati
in fr. 19'500.–. Nella citata “situazione costi”, le opere di “consolidamento
strutturale” hanno un costo di fr. 7'044.98.
Indipendentemente dal
costo, non si tratta di migliorie. Il soffitto e il pavimento erano già realizzati
con travi di legno, che tuttavia con il tempo si erano deteriorate.
L’intervento costituisce pertanto una riparazione e una sostituzione e i
relativi costi sono spese di manutenzione.
La stessa conclusione si
impone per le spese legate all’analisi e alla bonifica dell’amianto. Come
confermato anche dalla Circolare n. 7/2024 del 1° luglio 2024 della Divisione
delle contribuzioni (Deduzione sui proventi della sostanza immobiliare
privata), tutti gli interventi per il risanamento “Amianto” presso edifici esistenti,
compresi gli studi di analisi, si qualificano spese di manutenzione.
Anche le spese per la
sostituzione dei serramenti, nella misura in cui già eseguita, sono
indiscutibilmente spese di manutenzione o, tutt’al più, investimenti destinati
al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente, come tali assimilati
alle spese di manutenzione (articoli 31 cpv. 2 LT e 32 cpv. 2 LIFD).
Se le opere eseguite dalle
imprese e dagli artigiani costituiscono spese di manutenzione, anche la loro
progettazione e la direzione lavori assumono la stessa qualifica (cfr.
Circolare n. 7/2024, n. 3.2, p. 4 s.).
4. 4.1.
La
ricorrente non ha provato che gli interventi eseguiti nella proprietà ereditata
e poi rivenduta abbiano incrementato il valore dell’immobile. Ha piuttosto sostenuto
che la ristrutturazione avrebbe “comportato l’adeguamento del vecchio e
scadente standard a un nuovo e più confortevole standard”.
4.2.
Come già ricordato in
precedenza (v. supra, consid. 2.5), secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, per qualificare una spesa come spesa di manutenzione o di
investimento non è determinante il costo complessivo e neanche l’effetto degli
interventi sul valore dell’immobile, bensì unicamente il valore
dell’installazione concretamente sottoposta a manutenzione o sostituzione.
D’altra parte, in una
sentenza dell’11 febbraio 2015 (2C_674/2014 e 2C_675/2014), a proposito di
contribuenti che avevano venduto un appartamento, dopo aver rifatto la cucina,
i bagni, i pavimenti e dopo aver ritinteggiato le pareti, il Tribunale federale
ha ricordato che la deduzione delle spese sostenute dipende dal fatto che siano
servite alla manutenzione o a incrementare il valore dell’immobile e non dal
fatto che lo abbiano “rimesso a nuovo” o ne abbiano favorito la vendita. Quando
si tratta della sostituzione di cucine, bagni e pavimenti, in particolare, si
deve verificare se le nuove installazioni hanno un valore o uno standard
qualitativo superiore rispetto a quello precedente. In tal caso, potrebbe
essere giustificata una deduzione parziale dei costi.
Da parte sua, la Camera di
diritto tributario, in una sentenza del 4 aprile 2022 (n. 80.2022.23), ha a sua
volta affermato che la deduzione delle spese sostenute dal venditore di un
immobile dipende dal fatto che siano servite alla manutenzione oppure a incrementare
il valore dell’immobile e non dal fatto che lo abbiano “rimesso a nuovo” o ne
abbiano favorito la vendita.
4.3.
La giurisprudenza citata
impone di conseguenza una disamina del singolo intervento, per qualificarlo
come manutenzione o miglioria. Nel ricorso, come in precedenza nel reclamo, non
viene intrapresa una simile analisi delle opere eseguite sull’immobile venduto.
5. 5.1.
Infine,
l’autorità di tassazione ha anche considerato, nella sua decisione, che il
defunto proprietario aveva già dedotto dal reddito imponibile, a titolo di
spese di manutenzione, un totale di fr. 58'526.–. Di conseguenza, ha preteso
che i contribuenti provassero che i costi fatti valere non erano quelli già
dedotti dal reddito imponibile.
5.2.
Le spese che non sono
state dedotte dal reddito imponibile perché hanno carattere di miglioria,
rientrano fra le spese di investimento secondo l’art. 12 cpv. 1 LAID, in caso
di successiva alienazione. Il diritto dell’armonizzazione si oppone sia alla
doppia imposizione di un utile (con l’imposta sugli utili immobiliari e l’imposta
sul reddito) sia alla doppia deduzione. Di conseguenza, le spese di
manutenzione non possono essere fatte valere anche come costi di investimento. La
necessità di coordinamento richiesta dal diritto dell’armonizzazione non
consente alcuna sovrapposizione tra spese di manutenzione e spese di miglioria.
Pertanto, le spese relative agli immobili, purché non si tratti di spese di
sostentamento che come tali non sono deducibili a priori, devono essere ammesse
in deduzione sotto l’una o l’altra voce (sentenza del TF 2C_926/2019 del 12
maggio 2020 consid. 2.2.3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Il Tribunale federale ha pure
escluso che un contribuente possa pretendere di dedurre, nell’ambito
dell’imposta sugli utili immobiliari, delle spese di manutenzione che non ha
fatto valere nella sua dichiarazione d’imposta sul reddito. Se in base al
diritto applicabile nel periodo fiscale interessato sono state sostenute spese
di manutenzione, ma le stesse non sono state ammesse in deduzione per motivi di
fatto (p. es. è stata presentata una dichiarazione incompleta), non è possibile
che in seguito si proceda ad una “sanatoria” mediante la riqualifica di tali
costi. Inoltre, anche il principio di periodicità si oppone ad una successiva
deduzione dei costi di manutenzione (sentenza 2C_425/2020 del 13 luglio 2020
consid. 3.5.4, con riferimento agli articoli 15 cpv. 1 e 16 cpv. 1 LAID e alla
sentenza 2C_926/2019 del 12 maggio 2020 consid. 2.2.3 e 2.2.4).
5.3.
La
particolarità del caso in esame è che la vendita dell’immobile è avvenuta ancor
prima che fosse conclusa la procedura di tassazione relativa all’imposta sul
reddito del defunto venditore.
Dalle tassazioni
dell’imposta sul reddito di quest’ultimo, notificate agli eredi dal fisco del
Canton Argovia, risulta che siano state dedotte spese di manutenzione per
l’immobile ticinese nella misura di fr. 12'638.– nel 2022 e di fr. 45'888.– nel
2023. Per quanto concerne il periodo fiscale 2022, nel corso del quale il
contribuente aveva acquistato l’immobile, il fisco argoviese ha in particolar
modo stralciato dai costi deducibili le spese notarili e di registro, indicando
che avrebbero potuto essere dedotte nell’ambito dell’imposta sugli utili
immobiliari, al momento della vendita. Ne consegue che tutte le altre spese
fatte valere sono state riconosciute quali spese di manutenzione.
Alla deduzione dei costi
per la ristrutturazione, nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari, si
oppone pertanto anche il divieto di doppia deduzione, incompatibile sia con il
diritto dell’armonizzazione sia con il principio costituzionale di capacità
contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.).
6. Ne consegue che il
ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: