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Decisione

80.2025.99

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, madre ricoverata in casa per anziani, donazioni al figlio

22 ottobre 2025Italiano17 min

1.9.2022 era stata assunta come collaboratrice al 100% presso la stessa __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2025.99

80.2025.100

Lugano

22 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 aprile 2025 contro la decisione del 26 marzo 2025 in materia di IC e IFD

2022 e 2023.

Fatti

Fatti

A. a.

I coniugi RI 1 e RI 2 sono

genitori di __________ (1996) e __________ (1999).

b.

Nella dichiarazione

d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2022, i contribuenti hanno fatto valere

le deduzioni di fr. 11’100.– per figli a carico e di fr. 6'400.– per figli agli

studi. In una nota allegata, i contribuenti hanno spiegato che __________

lavorava al 62.5% alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera

Italiana (__________) a __________ come assistente Bachelor in formazione

Master e per il 37.5% era ancora studente. La figlia __________aveva svolto uno

stage alla __________ dal 1.2.2022 al 31.8.2022, con uno stipendio di fr.

1'500.–, e dal 1.9.2022 era stata assunta come collaboratrice al 100% presso la

stessa __________. I genitori chiedevano pertanto che fosse loro riconosciuta

la deduzione per figli agli studi anche per la figlia.

c.

Nella dichiarazione

d’imposta 2023, i contribuenti hanno fatto valere le deduzioni di fr. 22’200.–

per figli a carico, di fr. 12’800.– per figli agli studi e di fr. 11'100.– per

persona bisognosa a carico. In una nota allegata, i contribuenti hanno spiegato

che __________ lavorava al 62.5% alla __________ come assistente Bachelor in

formazione Master e per il 37.5% era ancora studente. La figlia __________ dal

1.9.2022 era stata assunta come collaboratrice al 100% presso la stessa __________

e dal 1.3.2023 aveva iniziato un Master lavorativo con occupazione al 62.5% e

come studente per il 37.5%. Infine, la madre di RI 1, __________, risiedeva

nella casa per anziani di __________ dal settembre 2022 e la sua disponibilità

economica non era più sufficiente per coprire le sue spese, ragione per cui i

due figli si dividevano i costi eccedenti.

B. a.

Con decisione del 21

febbraio 2024, l’RS 1 (in seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione

IC e IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 78'500.– per l’IC e in

fr. 85'800.– per l’IFD. Il fisco non ha ammesso né la deduzione per figli a

carico né quella per figli agli studi, facendo riferimento “alla situazione

al 31 dicembre 2022”.

b.

Con decisione del 16

maggio 2024, l’UT ha notificato ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2023,

commisurando il reddito imponibile in fr. 80'500.– per l’IC e in fr. 87'400.–

per l’IFD. Anche in questo caso, ha negato le deduzioni per figli a carico e per

figli agli studi, facendo riferimento “alla situazione al 31 dicembre 2023”.

Per quanto concerne la deduzione per persona bisognosa a carico, ha invece

ritenuto che ne difettassero i “requisiti di legge”.

C. a.

Con reclamo del 26

febbraio 2024 contro la tassazione IC/IFD 2022, i contribuenti hanno contestato

il mancato riconoscimento delle deduzioni per figlio a carico e figlio agli

studi, definendo “non veritiera” la motivazione “deduzione

considerata in base alla situazione al 31.12.2022”. A loro avviso, “con

il solo reddito percepito i [loro] figli non [sarebbero stati] in

grado in mantenersi totalmente, rimanendo ancora in parte a [loro] carico”.

b.

Con reclamo del 21 maggio

2024, contro la tassazione IC/IFD 2023, i contribuenti hanno contestato il

mancato riconoscimento delle deduzioni per figlio a carico e figlio agli studi,

definendo invariata la situazione dei figli rispetto al periodo fiscale 2022.

c.

I contribuenti sono stati

sentiti in audizione il 29 gennaio 2025. In questa sede, hanno chiesto

spiegazioni in merito al punto 8.5.1 della Circolare n. 18/2020 della Divisione

delle contribuzioni e il fisco ha consegnato loro due sentenze in materia.

Con lettera del 13 marzo

2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha fornito le

spiegazioni richieste dai reclamanti, facendo riferimento alla sentenza CDT n.

80.2023.163 del 4 dicembre 2023, in cui “la Camera di diritto tributario

[aveva] rilevato che sulla base dei redditi dei figli - in tal caso addirittura

inferiori (circa CHF 14'000) rispetto a quelli della presente fattispecie

(oltre CHF 23'000) - così come della sostanza disponibile (tra CHF 85'000 e

98'500), risultava piuttosto evidente come redditi e sostanza dei figli si

situassero ben al di sopra di quanto, mediamente, può disporre un giovane

studente che frequenta un percorso universitario a tempo pieno fuori Cantone”.

La CDT aveva concluso che “indipendentemente dai limiti fissati al punto

8.5.1 della Circolare 18/2020 della Divisione delle contribuzioni, i redditi e

la sostanza di cui i figli disponevano permettevano loro di contribuire

autonomamente al proprio sostentamento e ai propri studi, rendendo superfluo

qualsiasi ulteriore supporto economico da parte dei genitori”.

d.

L’autorità fiscale, con

decisioni del 26 marzo 2025, ha respinto entrambi i reclami, richiamando il

verbale del 29 gennaio 2025 e la presa di posizione dell’Ufficio giuridico del

13 marzo 2025 e concludendo che “i figli [erano] autosufficienti”.

D. Con due distinti

tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

impugnano le decisioni di tassazione IC e IFD 2022 e 2023 dopo reclamo.

Per quanto concerne il

periodo fiscale 2022, dopo aver nuovamente esposto il quadro lavorativo e di

studio dei figli, gli insorgenti riassumono le spese sostenute per gli otto

mesi dell’anno 2022 in cui la figlia __________ sarebbe “rimasta

praticamente a carico dei genitori”, chiedendo di ammettere una deduzione

di fr. 7'400.– (8/12 di fr. 11'000.–) quale persona bisognosa a carico.

Per il periodo fiscale 2023,

i ricorrenti chiedono invece la deduzione sociale per persona bisognosa a

carico, in relazione a __________, madre di RI 1. Lamentano che “nell’udienza

del 29.01.2025 si sono discussi come priorità assoluta il problema riguardante

i figli a carico e figli agli studi senza minimamente toccare l’argomento della

mamma di __________”.

E. Nelle osservazioni

del 30 aprile 2024, l’UT propone la reiezione dei ricorsi. Per quanto concerne

la deduzione per figli a carico, ritiene “la fattispecie estremamente

chiara: i figli sono ampiamente autosufficienti, le considerazioni esposte

ancora in sede di ricorso non possono mutare la valutazione economica”. Con

riferimento alla deduzione per persona bisognosa a carico, premesso che “non

risulta che la stessa sia stata contestata in sede di reclamo, motivo per il

quale non è stata approfondita né motivata in fase di reclamo”, l’autorità

di tassazione definisce “la valutazione effettuata comunque corretta”, in

quanto “la contribuente [madre di __________] risulta autosufficiente grazie

alle rendite, inoltre negli anni passati ha effettuato donazioni ai figli (ad

esempio al figlio __________ ha donato almeno fr. 268’142.- in due momenti

distinti)”.

Diritto

1. 1.1.

Per

l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione

per sostentamento da 5'700.- a 11'100.- franchi al massimo per ogni persona

residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare

un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede,

comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.- franchi.

Analogamente,

per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la

deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.– franchi per ogni persona totalmente o parzialmente

incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente

provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione.

Sia la LT sia la LIFD

stabiliscono che tale deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per

i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a (art. 34 cpv. 1

lett. b in fine; art. 35 cpv. 1 lett. b in fine).

Per entrambi i tributi, la

deduzione sociale è stabilita secondo la situazione alla fine del periodo

fiscale (art. 34 cpv. 3 LT; art. 35 cpv. 2 LIFD).

1.2.

Secondo la lettera sia

della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona

assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt

erwerbsfähige Person”), nozione che fa riferimento all’art. 6 LPGA, per cui

costituisce un’incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (che sia

riconducibile ad aspetti congeniti, a malattia o infortunio), di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività

abituale, rispettivamente ‑ se di lunga durata ‑ anche

in mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. La nozione è

ripresa nel diritto delle assicurazioni sociali e prevista in diverse leggi

(LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP). Essa sta sostanzialmente a significare che la

persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a

seguito di infermità congenita, malattia, infortunio o comunque, più in

generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

1.3.

Oltre

al requisito della totale o parziale incapacità di esercitare un’attività

lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la

concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita

non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al

proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga

almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre,

sentenza della CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n.

11t).

Per

stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia in grado di

mantenersi, occorre riferirsi, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla

tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti

del Tribunale d’appello (sentenza CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:

RDAT I-1996 n. 11t; inoltre, RF 1983 p. 491).

In

altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri

obiettivi e non da un punto di vista soggettivo.

A

tal proposito, la dottrina più recente si

domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia

esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire

criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile

o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a

ediz., Basilea 2019, n. 47 ad art. 35 LIFD, p. 1060 e riferimenti

giurisprudenziali).

Considerandi

2.

2.1.

Per

quanto attiene all’imposta federale diretta, i criteri oggettivi relativi

all’esigenza di sostentamento non possono però essere unificati a livello

svizzero, in quanto il costo della vita varia a seconda delle regioni (v.

Circolare AFC n. 30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta” del 21 dicembre 2010, versione

applicabile dal 1° gennaio 2014, n. 11, p. 21; v. anche Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar zum DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 25c ad art. 35 LIFD,

p. 858).

2.2

Alcune autorità fiscali cantonali, tra cui quelle del

Cantone Ticino, hanno opportunamente codificato una prassi, che fissa degli

importi, a partire dai quali si può ritenere che il reddito e/o la sostanza del

figlio siano sufficienti per il suo mantenimento, con la conseguenza che i

genitori non hanno diritto alla deduzione sociale (v. anche Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 40 ad art. 35 LIFD, p. 810).

Nel Canton Berna, ad esempio, per

stabilire se una persona parzialmente o totalmente incapace di esercitare

un’attività lucrativa sia bisognosa di sostentamento, l’autorità fiscale ha

fissato quali limiti un reddito netto (prima delle deduzioni sociali) di

fr. 16'000.– per le persone sole e di

fr. 24'000.– per i coniugi rispettivamente una

sostanza netta (prima delle deduzioni sociali) pari a fr. 50'000.–.

Al

di sopra di questi importi, la deduzione sociale non è accordata (cfr. Steuerverwaltung

des Kantons Bern, TaxInfo, Einkommens- und Vermögenssteuern;

Unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen, Fassung vom 22.08.2022,

in: www.taxinfo.sv.fin.be.ch).

Nel Canton Lucerna, riferendosi

alla deduzione per figlio maggiorenne a carico, lo stato di bisogno del figlio

si determina in base al minimo vitale del diritto esecutivo. Se il figlio

dispone di un reddito fino a fr. 18'000.–,

i genitori hanno diritto alla deduzione per figlio a carico. Per quanto

concerne il patrimonio, si ritiene che il figlio non necessiti più del sostegno

finanziario dei genitori se dispone di una sostanza netta superiore a 100'000.–

franchi, purché si tratti di beni alienabili o liquidi e non per esempio di

quote di comproprietà di immobili o di quote di partecipazione in società di famiglia (cfr. Luzerner

Steuerbuch, Kinderabzug, Staats- und Gemeindesteuern, § 42 n. 2,

paragrafo 1.1).

Nel Canton San Gallo, fino

ad un reddito dell’attività lucrativa di fr. 15'000.– all’anno, si presume che il figlio non possa provvedere al

proprio mantenimento. Per quanto concerne il patrimonio, la situazione viene

valutata in ogni singolo caso (St. Galler Steuerbuch, 48 n. 1, paragrafo

2.2.2.).

Il

Canton Zurigo ha fissato tali limiti a fr. 15'000.– di reddito imponibile e fr. 50'000.– di sostanza imponibile per le persone

sole e fr. 22’000.– di

reddito imponibile e fr. 100’000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate (cfr. Zürcher

Steuerbuch, Weisung der Finanzdirektion über Sozialabzüge und Steuertarife [ab

Steuerperiode 2015], B. II., Unterstützungsabzug, no. 33, in:

www.zh.ch; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 68 ad art. 35 LIFD,

p. 718).

2.3

Come poc’anzi anticipato,

anche il Cantone Ticino, nella Circolare n. 18/2020 del luglio 2020 della

Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della famiglia”), oltre a fare

riferimento alla giurisprudenza della Camera di diritto tributario relativa al

minimo d’esistenza stabilito dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale

d’appello, afferma ‑ riallacciandosi alla prassi instaurata per

la deduzione sociale per i figli maggiorenni in formazione ‑ che

il figlio, residente in Svizzera e parzialmente incapace di esercitare

un’attività lucrativa, non è considerato bisognoso se percepisce un reddito

(compresi eventuali contributi di sostentamento versati dall’altro genitore)

uguale o superiore a 2'000 franchi (netti) mensili o se possiede una sostanza ‑ priva

di vincoli, facilmente disponibile ‑ pari o superiore a 150'000.–

franchi (v. Circ. DdC n. 30, n. 10.1, p. 25 s.).

3.

Per quanto concerne

il periodo fiscale 2022, i ricorrenti chiedono la deduzione per persona

bisognosa a carico per il contributo da loro prestato al mantenimento della

figlia __________.

Dai contratti di lavoro

prodotti si evince che nel periodo menzionato la figlia ha lavorato al 100%,

sebbene i primi 8 mesi con un salario di fr. 1'500.–. A partire dal 1°

settembre 2022, sulla base di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato,

il suo stipendio è stato fissato in fr. 45'000.–, versati in 13 mensilità, pari

a un importo mensile lordo di poco inferiore a fr. 3'500.–.

In queste circostanze, il

ricorso deve essere respinto già per il fatto che, alla fine del periodo

fiscale 2022, la figlia degli insorgenti conseguiva uno stipendio che senz’altro

le garantiva una piena autosufficienza. Si è già ricordato che le deduzioni

sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (articoli

34.

cpv. 3 LT e 35 cpv. 2 LIFD).

Indipendentemente dalla

situazione alla fine del periodo fiscale, i presupposti per il riconoscimento

della deduzione non sarebbero stati adempiuti neppure in base alla situazione

fino al 31 agosto 2022. Infatti, oltre al requisito della totale o parziale

incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina la

concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita

non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al

proprio mantenimento. Con un reddito mensile di fr. 1'500.– e una sostanza

mobiliare di fr. 75'821.– la figlia dei contribuenti non necessitava del

mantenimento da parte dei genitori.

A ciò si aggiunga che la

legge esige l’adempimento di un ulteriore requisito, cioè che l’aiuto prestato

dal contribuente, che provvede al sostentamento della persona incapace di

esercitare attività lucrativa, uguagli almeno l’importo della deduzione.

Secondo il calcolo proposto dagli stessi ricorrenti, le spese sostenute per il

mantenimento della figlia durante i primi otto mesi dell’anno 2022

ammonterebbero a fr. 12'408.–. Se si considera che __________ ha conseguito,

negli otto mesi in questione, uno stipendio di fr. 10'500.–, ne consegue che il

contributo dei genitori è stato inferiore a 2'000.– franchi ed è quindi

nettamente al di sotto dell’importo della deduzione fatta valere.

Il ricorso che concerne il

periodo fiscale 2022 è pertanto respinto.

4.

4.1.

Per quanto attiene al

periodo fiscale 2023, i ricorrenti fanno valere la deduzione per persona

bisognosa a carico con riferimento alla madre di RI 1, cioè __________.

Al ricorso è allegato un

“riepilogo spese”, che somma diversi versamenti a favore della madre del

contribuente, per un totale di fr. 13'432.32.

Nel 2023 __________ ha

percepito rendite AVS e pensionistiche per complessivi fr. 50'375.–. Ha inoltre

beneficiato di un assegno per grandi invalidi di fr. 9'925.–. La retta della

casa per anziani ammontava a fr. 61'440.–. È quindi verosimile che le entrate

non siano bastate a coprire i costi, che comprendevano in particolare i premi

dell’assicurazione contro le malattie e le imposte.

4.2

Per comprendere i criteri

in base ai quali la casa per anziani in cui è degente la madre del ricorrente

ha fissato la retta del 2023, la Camera di diritto tributario ha invitato i

contribuenti a trasmettere copia della decisione di calcolo. La stessa è stata

inviata il 16 settembre 2025. L’aspetto saliente del calcolo in questione è

rappresentato dalla voce “1/10 della sostanza”, con un importo di fr. 37'563.–.

Secondo le Direttive

concernenti l’applicazione e il computo delle rette differenziate nelle case

anziani riconosciute in base alla Legge sugli anziani (novembre 2018), il

calcolo del reddito lordo determinante comprende fra l’altro “1/10 della

sostanza al netto d’eventuali debiti (figuranti sulla notifica di tassazione) e

considerata una quota esente pari a fr. 25’000.– per le persone sole e fr.

40’000.– per i coniugi” (punto 2.1). Inoltre, al punto 2.2 delle Direttive

è previsto quanto segue:

Vengono

tenuti in considerazione anche gli importi delle sostanze e relativo reddito

oggetto di donazioni, o rinunce ereditarie, successive all’entrata in vigore

della regolamentazione sulle rette differenziate (1° settembre 1981), tranne

donazioni ad Enti di utilità pubblica operanti nel campo sociale cantonale.

Parimenti, eventuali debiti contratti dal 1° settembre 1981 allo scopo di

cedere sostanza non sono deducibili, in quanto equiparabili a donazioni;

Il valore che

la sostanza aveva al momento della donazione (determinante anche per il calcolo

del relativo reddito) deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno

che segue la rinuncia. In seguito, trascorso quest’anno, il valore viene

ridotto di fr. 10’000.– ogni anno fino all’anno della tassazione di riferimento

(cfr. art. 17a cpv. 1 e 2 OPC – AVS/AI – Ordinanza sulle prestazioni

complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).

Ora, il fatto che la casa

per anziani abbia computato quale reddito l’importo di fr. 37’563.55,

corrispondente a 1/10 della sostanza netta, implica che l’ospite della casa

avesse una sostanza netta superiore a 400'000.– franchi, tenuto conto anche

della quota esente. Dal momento che tale sostanza non figura nella

dichiarazione d’imposta di __________, si deve ritenere che si tratti di beni

donati ai figli. Questa conclusione è confortata anche da quanto indicato

dall’Ufficio di tassazione, che, nelle sue osservazioni al ricorso, indica che __________

“negli anni passati ha effettuato donazioni ai figli (ad esempio al figlio RI

1.

ha donato almeno CHF 268'142 in due momenti distinti)”.

La questione non merita di

essere ulteriormente approfondita. La sostanza considerata nel calcolo della

retta della casa per anziani non consente in nessun caso di considerare persona

bisognosa la madre dell’insorgente.

4.3

Anche il ricorso che concerne

il periodo fiscale 2023 è conseguentemente respinto.

5.

Visto l’esito dei

ricorsi, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: