80.2025.99
Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, madre ricoverata in casa per anziani, donazioni al figlio
22 ottobre 2025Italiano17 min
1.9.2022 era stata assunta come collaboratrice al 100% presso la stessa __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2025.99
80.2025.100
Lugano
22 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 aprile 2025 contro la decisione del 26 marzo 2025 in materia di IC e IFD
2022 e 2023.
Fatti
Fatti
A. a.
I coniugi RI 1 e RI 2 sono
genitori di __________ (1996) e __________ (1999).
b.
Nella dichiarazione
d’imposta per le persone fisiche IC/IFD 2022, i contribuenti hanno fatto valere
le deduzioni di fr. 11’100.– per figli a carico e di fr. 6'400.– per figli agli
studi. In una nota allegata, i contribuenti hanno spiegato che __________
lavorava al 62.5% alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana (__________) a __________ come assistente Bachelor in formazione
Master e per il 37.5% era ancora studente. La figlia __________aveva svolto uno
stage alla __________ dal 1.2.2022 al 31.8.2022, con uno stipendio di fr.
1'500.–, e dal 1.9.2022 era stata assunta come collaboratrice al 100% presso la
stessa __________. I genitori chiedevano pertanto che fosse loro riconosciuta
la deduzione per figli agli studi anche per la figlia.
c.
Nella dichiarazione
d’imposta 2023, i contribuenti hanno fatto valere le deduzioni di fr. 22’200.–
per figli a carico, di fr. 12’800.– per figli agli studi e di fr. 11'100.– per
persona bisognosa a carico. In una nota allegata, i contribuenti hanno spiegato
che __________ lavorava al 62.5% alla __________ come assistente Bachelor in
formazione Master e per il 37.5% era ancora studente. La figlia __________ dal
1.9.2022 era stata assunta come collaboratrice al 100% presso la stessa __________
e dal 1.3.2023 aveva iniziato un Master lavorativo con occupazione al 62.5% e
come studente per il 37.5%. Infine, la madre di RI 1, __________, risiedeva
nella casa per anziani di __________ dal settembre 2022 e la sua disponibilità
economica non era più sufficiente per coprire le sue spese, ragione per cui i
due figli si dividevano i costi eccedenti.
B. a.
Con decisione del 21
febbraio 2024, l’RS 1 (in seguito: UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione
IC e IFD 2022, commisurando il reddito imponibile in fr. 78'500.– per l’IC e in
fr. 85'800.– per l’IFD. Il fisco non ha ammesso né la deduzione per figli a
carico né quella per figli agli studi, facendo riferimento “alla situazione
al 31 dicembre 2022”.
b.
Con decisione del 16
maggio 2024, l’UT ha notificato ai contribuenti la tassazione IC e IFD 2023,
commisurando il reddito imponibile in fr. 80'500.– per l’IC e in fr. 87'400.–
per l’IFD. Anche in questo caso, ha negato le deduzioni per figli a carico e per
figli agli studi, facendo riferimento “alla situazione al 31 dicembre 2023”.
Per quanto concerne la deduzione per persona bisognosa a carico, ha invece
ritenuto che ne difettassero i “requisiti di legge”.
C. a.
Con reclamo del 26
febbraio 2024 contro la tassazione IC/IFD 2022, i contribuenti hanno contestato
il mancato riconoscimento delle deduzioni per figlio a carico e figlio agli
studi, definendo “non veritiera” la motivazione “deduzione
considerata in base alla situazione al 31.12.2022”. A loro avviso, “con
il solo reddito percepito i [loro] figli non [sarebbero stati] in
grado in mantenersi totalmente, rimanendo ancora in parte a [loro] carico”.
b.
Con reclamo del 21 maggio
2024, contro la tassazione IC/IFD 2023, i contribuenti hanno contestato il
mancato riconoscimento delle deduzioni per figlio a carico e figlio agli studi,
definendo invariata la situazione dei figli rispetto al periodo fiscale 2022.
c.
I contribuenti sono stati
sentiti in audizione il 29 gennaio 2025. In questa sede, hanno chiesto
spiegazioni in merito al punto 8.5.1 della Circolare n. 18/2020 della Divisione
delle contribuzioni e il fisco ha consegnato loro due sentenze in materia.
Con lettera del 13 marzo
2025, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha fornito le
spiegazioni richieste dai reclamanti, facendo riferimento alla sentenza CDT n.
80.2023.163 del 4 dicembre 2023, in cui “la Camera di diritto tributario
[aveva] rilevato che sulla base dei redditi dei figli - in tal caso addirittura
inferiori (circa CHF 14'000) rispetto a quelli della presente fattispecie
(oltre CHF 23'000) - così come della sostanza disponibile (tra CHF 85'000 e
98'500), risultava piuttosto evidente come redditi e sostanza dei figli si
situassero ben al di sopra di quanto, mediamente, può disporre un giovane
studente che frequenta un percorso universitario a tempo pieno fuori Cantone”.
La CDT aveva concluso che “indipendentemente dai limiti fissati al punto
8.5.1 della Circolare 18/2020 della Divisione delle contribuzioni, i redditi e
la sostanza di cui i figli disponevano permettevano loro di contribuire
autonomamente al proprio sostentamento e ai propri studi, rendendo superfluo
qualsiasi ulteriore supporto economico da parte dei genitori”.
d.
L’autorità fiscale, con
decisioni del 26 marzo 2025, ha respinto entrambi i reclami, richiamando il
verbale del 29 gennaio 2025 e la presa di posizione dell’Ufficio giuridico del
13 marzo 2025 e concludendo che “i figli [erano] autosufficienti”.
D. Con due distinti
tempestivi ricorsi alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
impugnano le decisioni di tassazione IC e IFD 2022 e 2023 dopo reclamo.
Per quanto concerne il
periodo fiscale 2022, dopo aver nuovamente esposto il quadro lavorativo e di
studio dei figli, gli insorgenti riassumono le spese sostenute per gli otto
mesi dell’anno 2022 in cui la figlia __________ sarebbe “rimasta
praticamente a carico dei genitori”, chiedendo di ammettere una deduzione
di fr. 7'400.– (8/12 di fr. 11'000.–) quale persona bisognosa a carico.
Per il periodo fiscale 2023,
i ricorrenti chiedono invece la deduzione sociale per persona bisognosa a
carico, in relazione a __________, madre di RI 1. Lamentano che “nell’udienza
del 29.01.2025 si sono discussi come priorità assoluta il problema riguardante
i figli a carico e figli agli studi senza minimamente toccare l’argomento della
mamma di __________”.
E. Nelle osservazioni
del 30 aprile 2024, l’UT propone la reiezione dei ricorsi. Per quanto concerne
la deduzione per figli a carico, ritiene “la fattispecie estremamente
chiara: i figli sono ampiamente autosufficienti, le considerazioni esposte
ancora in sede di ricorso non possono mutare la valutazione economica”. Con
riferimento alla deduzione per persona bisognosa a carico, premesso che “non
risulta che la stessa sia stata contestata in sede di reclamo, motivo per il
quale non è stata approfondita né motivata in fase di reclamo”, l’autorità
di tassazione definisce “la valutazione effettuata comunque corretta”, in
quanto “la contribuente [madre di __________] risulta autosufficiente grazie
alle rendite, inoltre negli anni passati ha effettuato donazioni ai figli (ad
esempio al figlio __________ ha donato almeno fr. 268’142.- in due momenti
distinti)”.
Diritto
1. 1.1.
Per
l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione
per sostentamento da 5'700.- a 11'100.- franchi al massimo per ogni persona
residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare
un’attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede,
comprovatamente, per un importo di almeno 5’700.- franchi.
Analogamente,
per l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la
deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’500.– franchi per ogni persona totalmente o parzialmente
incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente
provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione.
Sia la LT sia la LIFD
stabiliscono che tale deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per
i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a (art. 34 cpv. 1
lett. b in fine; art. 35 cpv. 1 lett. b in fine).
Per entrambi i tributi, la
deduzione sociale è stabilita secondo la situazione alla fine del periodo
fiscale (art. 34 cpv. 3 LT; art. 35 cpv. 2 LIFD).
1.2.
Secondo la lettera sia
della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona
assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace
di esercitare un’attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt
erwerbsfähige Person”), nozione che fa riferimento all’art. 6 LPGA, per cui
costituisce un’incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (che sia
riconducibile ad aspetti congeniti, a malattia o infortunio), di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale, rispettivamente ‑ se di lunga durata ‑ anche
in mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività. La nozione è
ripresa nel diritto delle assicurazioni sociali e prevista in diverse leggi
(LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP). Essa sta sostanzialmente a significare che la
persona bisognosa d’aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a
seguito di infermità congenita, malattia, infortunio o comunque, più in
generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.
1.3.
Oltre
al requisito della totale o parziale incapacità di esercitare un’attività
lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la
concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita
non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al
proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga
almeno l’entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre,
sentenza della CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n.
11t).
Per
stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia in grado di
mantenersi, occorre riferirsi, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla
tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti
del Tribunale d’appello (sentenza CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:
RDAT I-1996 n. 11t; inoltre, RF 1983 p. 491).
In
altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri
obiettivi e non da un punto di vista soggettivo.
A
tal proposito, la dottrina più recente si
domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia
esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire
criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito imponibile
o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere negato (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a
ediz., Basilea 2019, n. 47 ad art. 35 LIFD, p. 1060 e riferimenti
giurisprudenziali).
Considerandi
2.
2.1.
Per
quanto attiene all’imposta federale diretta, i criteri oggettivi relativi
all’esigenza di sostentamento non possono però essere unificati a livello
svizzero, in quanto il costo della vita varia a seconda delle regioni (v.
Circolare AFC n. 30 “Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge
federale sull’imposta federale diretta” del 21 dicembre 2010, versione
applicabile dal 1° gennaio 2014, n. 11, p. 21; v. anche Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di],
Kommentar zum DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 25c ad art. 35 LIFD,
p. 858).
2.2
Alcune autorità fiscali cantonali, tra cui quelle del
Cantone Ticino, hanno opportunamente codificato una prassi, che fissa degli
importi, a partire dai quali si può ritenere che il reddito e/o la sostanza del
figlio siano sufficienti per il suo mantenimento, con la conseguenza che i
genitori non hanno diritto alla deduzione sociale (v. anche Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 40 ad art. 35 LIFD, p. 810).
Nel Canton Berna, ad esempio, per
stabilire se una persona parzialmente o totalmente incapace di esercitare
un’attività lucrativa sia bisognosa di sostentamento, l’autorità fiscale ha
fissato quali limiti un reddito netto (prima delle deduzioni sociali) di
fr. 16'000.– per le persone sole e di
fr. 24'000.– per i coniugi rispettivamente una
sostanza netta (prima delle deduzioni sociali) pari a fr. 50'000.–.
Al
di sopra di questi importi, la deduzione sociale non è accordata (cfr. Steuerverwaltung
des Kantons Bern, TaxInfo, Einkommens- und Vermögenssteuern;
Unterstützungsbedürftige erwerbsunfähige Personen, Fassung vom 22.08.2022,
in: www.taxinfo.sv.fin.be.ch).
Nel Canton Lucerna, riferendosi
alla deduzione per figlio maggiorenne a carico, lo stato di bisogno del figlio
si determina in base al minimo vitale del diritto esecutivo. Se il figlio
dispone di un reddito fino a fr. 18'000.–,
i genitori hanno diritto alla deduzione per figlio a carico. Per quanto
concerne il patrimonio, si ritiene che il figlio non necessiti più del sostegno
finanziario dei genitori se dispone di una sostanza netta superiore a 100'000.–
franchi, purché si tratti di beni alienabili o liquidi e non per esempio di
quote di comproprietà di immobili o di quote di partecipazione in società di famiglia (cfr. Luzerner
Steuerbuch, Kinderabzug, Staats- und Gemeindesteuern, § 42 n. 2,
paragrafo 1.1).
Nel Canton San Gallo, fino
ad un reddito dell’attività lucrativa di fr. 15'000.– all’anno, si presume che il figlio non possa provvedere al
proprio mantenimento. Per quanto concerne il patrimonio, la situazione viene
valutata in ogni singolo caso (St. Galler Steuerbuch, 48 n. 1, paragrafo
2.2.2.).
Il
Canton Zurigo ha fissato tali limiti a fr. 15'000.– di reddito imponibile e fr. 50'000.– di sostanza imponibile per le persone
sole e fr. 22’000.– di
reddito imponibile e fr. 100’000.– di sostanza imponibile per le persone coniugate (cfr. Zürcher
Steuerbuch, Weisung der Finanzdirektion über Sozialabzüge und Steuertarife [ab
Steuerperiode 2015], B. II., Unterstützungsabzug, no. 33, in:
www.zh.ch; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 68 ad art. 35 LIFD,
p. 718).
2.3
Come poc’anzi anticipato,
anche il Cantone Ticino, nella Circolare n. 18/2020 del luglio 2020 della
Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della famiglia”), oltre a fare
riferimento alla giurisprudenza della Camera di diritto tributario relativa al
minimo d’esistenza stabilito dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale
d’appello, afferma ‑ riallacciandosi alla prassi instaurata per
la deduzione sociale per i figli maggiorenni in formazione ‑ che
il figlio, residente in Svizzera e parzialmente incapace di esercitare
un’attività lucrativa, non è considerato bisognoso se percepisce un reddito
(compresi eventuali contributi di sostentamento versati dall’altro genitore)
uguale o superiore a 2'000 franchi (netti) mensili o se possiede una sostanza ‑ priva
di vincoli, facilmente disponibile ‑ pari o superiore a 150'000.–
franchi (v. Circ. DdC n. 30, n. 10.1, p. 25 s.).
3.
Per quanto concerne
il periodo fiscale 2022, i ricorrenti chiedono la deduzione per persona
bisognosa a carico per il contributo da loro prestato al mantenimento della
figlia __________.
Dai contratti di lavoro
prodotti si evince che nel periodo menzionato la figlia ha lavorato al 100%,
sebbene i primi 8 mesi con un salario di fr. 1'500.–. A partire dal 1°
settembre 2022, sulla base di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato,
il suo stipendio è stato fissato in fr. 45'000.–, versati in 13 mensilità, pari
a un importo mensile lordo di poco inferiore a fr. 3'500.–.
In queste circostanze, il
ricorso deve essere respinto già per il fatto che, alla fine del periodo
fiscale 2022, la figlia degli insorgenti conseguiva uno stipendio che senz’altro
le garantiva una piena autosufficienza. Si è già ricordato che le deduzioni
sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (articoli
34.
cpv. 3 LT e 35 cpv. 2 LIFD).
Indipendentemente dalla
situazione alla fine del periodo fiscale, i presupposti per il riconoscimento
della deduzione non sarebbero stati adempiuti neppure in base alla situazione
fino al 31 agosto 2022. Infatti, oltre al requisito della totale o parziale
incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge subordina la
concessione della deduzione all’ulteriore condizione che la persona assistita
non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al
proprio mantenimento. Con un reddito mensile di fr. 1'500.– e una sostanza
mobiliare di fr. 75'821.– la figlia dei contribuenti non necessitava del
mantenimento da parte dei genitori.
A ciò si aggiunga che la
legge esige l’adempimento di un ulteriore requisito, cioè che l’aiuto prestato
dal contribuente, che provvede al sostentamento della persona incapace di
esercitare attività lucrativa, uguagli almeno l’importo della deduzione.
Secondo il calcolo proposto dagli stessi ricorrenti, le spese sostenute per il
mantenimento della figlia durante i primi otto mesi dell’anno 2022
ammonterebbero a fr. 12'408.–. Se si considera che __________ ha conseguito,
negli otto mesi in questione, uno stipendio di fr. 10'500.–, ne consegue che il
contributo dei genitori è stato inferiore a 2'000.– franchi ed è quindi
nettamente al di sotto dell’importo della deduzione fatta valere.
Il ricorso che concerne il
periodo fiscale 2022 è pertanto respinto.
4.
4.1.
Per quanto attiene al
periodo fiscale 2023, i ricorrenti fanno valere la deduzione per persona
bisognosa a carico con riferimento alla madre di RI 1, cioè __________.
Al ricorso è allegato un
“riepilogo spese”, che somma diversi versamenti a favore della madre del
contribuente, per un totale di fr. 13'432.32.
Nel 2023 __________ ha
percepito rendite AVS e pensionistiche per complessivi fr. 50'375.–. Ha inoltre
beneficiato di un assegno per grandi invalidi di fr. 9'925.–. La retta della
casa per anziani ammontava a fr. 61'440.–. È quindi verosimile che le entrate
non siano bastate a coprire i costi, che comprendevano in particolare i premi
dell’assicurazione contro le malattie e le imposte.
4.2
Per comprendere i criteri
in base ai quali la casa per anziani in cui è degente la madre del ricorrente
ha fissato la retta del 2023, la Camera di diritto tributario ha invitato i
contribuenti a trasmettere copia della decisione di calcolo. La stessa è stata
inviata il 16 settembre 2025. L’aspetto saliente del calcolo in questione è
rappresentato dalla voce “1/10 della sostanza”, con un importo di fr. 37'563.–.
Secondo le Direttive
concernenti l’applicazione e il computo delle rette differenziate nelle case
anziani riconosciute in base alla Legge sugli anziani (novembre 2018), il
calcolo del reddito lordo determinante comprende fra l’altro “1/10 della
sostanza al netto d’eventuali debiti (figuranti sulla notifica di tassazione) e
considerata una quota esente pari a fr. 25’000.– per le persone sole e fr.
40’000.– per i coniugi” (punto 2.1). Inoltre, al punto 2.2 delle Direttive
è previsto quanto segue:
Vengono
tenuti in considerazione anche gli importi delle sostanze e relativo reddito
oggetto di donazioni, o rinunce ereditarie, successive all’entrata in vigore
della regolamentazione sulle rette differenziate (1° settembre 1981), tranne
donazioni ad Enti di utilità pubblica operanti nel campo sociale cantonale.
Parimenti, eventuali debiti contratti dal 1° settembre 1981 allo scopo di
cedere sostanza non sono deducibili, in quanto equiparabili a donazioni;
Il valore che
la sostanza aveva al momento della donazione (determinante anche per il calcolo
del relativo reddito) deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno
che segue la rinuncia. In seguito, trascorso quest’anno, il valore viene
ridotto di fr. 10’000.– ogni anno fino all’anno della tassazione di riferimento
(cfr. art. 17a cpv. 1 e 2 OPC – AVS/AI – Ordinanza sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).
Ora, il fatto che la casa
per anziani abbia computato quale reddito l’importo di fr. 37’563.55,
corrispondente a 1/10 della sostanza netta, implica che l’ospite della casa
avesse una sostanza netta superiore a 400'000.– franchi, tenuto conto anche
della quota esente. Dal momento che tale sostanza non figura nella
dichiarazione d’imposta di __________, si deve ritenere che si tratti di beni
donati ai figli. Questa conclusione è confortata anche da quanto indicato
dall’Ufficio di tassazione, che, nelle sue osservazioni al ricorso, indica che __________
“negli anni passati ha effettuato donazioni ai figli (ad esempio al figlio RI
1.
ha donato almeno CHF 268'142 in due momenti distinti)”.
La questione non merita di
essere ulteriormente approfondita. La sostanza considerata nel calcolo della
retta della casa per anziani non consente in nessun caso di considerare persona
bisognosa la madre dell’insorgente.
4.3
Anche il ricorso che concerne
il periodo fiscale 2023 è conseguentemente respinto.
5.
Visto l’esito dei
ricorsi, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: