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Decisione

81.2011.105

Commisurazione pena e determinazione oneri processuali di prima sede

8 novembre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.105

Data decisione, Autorità:

08.11.2012, PRPEN

Titolo:

Commisurazione pena e determinazione oneri processuali di prima sede

AGGRAVAMENTO DELLA PENA

art. 47 CPS

Incarto

n.

81.2011.105/148-150

DA 4945/2008

DA 4947/2008

DA 4948/2008

DA 4949/2008

Bellinzona

8

novembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente

con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per ricommisurare la pena e

determinare gli oneri processuali di prima sede nei confronti di

IM 1,

IM 2,

IM 4

(difensore

di tutti: DI 1i, __________)

visti i decreti

d’accusa nn. DA 4945/2008, 4947/2008, 4948/2008, 4949/2008 del 15 dicembre 2008;

richiamato il decreto di

riunione dei procedimenti 5 marzo 2010;

preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 3 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti,

ripetuta, e ne ha proposto la condanna:

1. Alla pena

pecuniaria di CHF 4'000.- (quattromila), corrispondente a 40 (quaranta)

aliquote da CHF 100.- (cento) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)

anni (art. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla

multa di CHF 2'000.- (duemila), con l'avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20

(venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.

È ordinata

la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della presente

decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei decreti

d’accusa nn. 4944/2008, 4946/2008, 4947/2008, 4948/2008, 4949/2008, 4950/2008,

4951/2008, 4952/2008.

5.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15

(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del

Cantone Ticino il 21.06.2004, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

6.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 1 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti,

ripetuta, e ne ha proposto la condanna:

1.

Alla pena

pecuniaria di CHF 3’600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da CHF 120.- (centoventi) (artt. 34 segg. CP).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

2.

Alla

multa di CHF 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 13

(tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie

di CHF 100.- (cento).

4.

È

ordinata la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della

presente decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei

decreti d’accusa nn. 4944/2008, 4945/2008, 4946/2008, 4948/2008, 4949/2008,

4950/2008, 4951/2008, 4952/2008.

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 2 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti,

ripetuta, e ne ha proposto la condanna:

1.

Alla pena

pecuniaria di CHF 3’600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta)

aliquote da CHF 120.- (centoventi) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

2.

Alla

multa di CHF 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 13

(tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.

È

ordinata la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della

presente decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei

decreti di accusa nn. 4944/2008, 4945/2008, 4946/2008, 4947/2008, 4949/2008,

4950/2008, 4951/2008, 4952/2008.

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 4 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti,

ripetuta, e ne ha proposto la condanna:

1.

Alla pena

pecuniaria di CHF 1’650.- (milleseicentocinquanta), corrispondente a 15

(quindici) aliquote da CHF 110.- (centodieci) (art. 34 segg. CP).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

2.

Alla

multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.

È

ordinata la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della

presente decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei

decreti di accusa nn. 4944/2008, 4945/2008, 4946/2008, 4947/2008, 4948/2008,

4950/2008, 4951/2008, 4952/2008.

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato che con

sentenza 10 novembre 2010 (incarti nn. 10.2009.47-54) il Giudice della Pretura

penale __________ ha prosciolto gli imputati dalle accuse di truffa, tentata e

ripetuta, rispettivamente di falsità in documenti, ripetuta, caricando altresì

le tasse e le spese allo Stato;

-che con sentenza 17 febbraio 2011 (incarto n.

10.2010

) la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente

accolto il ricorso del AINQ 1, pronunciando in particolare che:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, i dispositivi 1.1, 3.1, 4.1 e 5.1 della sentenza impugnata sono

annullati e riformati nel senso che:

1.1

IM

3.

è dichiarato autore colpevole di:

- ripetuta

tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi,

agendo in qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente

il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio

sistemazione __________ per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;

1.2

IM

1.

è dichiarato autore colpevole di:

- ripetuta

tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi,

agendo in qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente

il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio

sistemazione __________ per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;

1.3

IM

2.

è dichiarato autore colpevole di:

- ripetuta

tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi,

agendo in qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente

il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio

sistemazione __________ per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;

1.4

IM

4.

è dichiarato autore colpevole di:

- ripetuta

tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi, in

qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente il peso del

materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio sistemazione __________

per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;

Per

il resto, la sentenza impugnata è confermata.

2.

Gli

atti sono trasmessi ad un nuovo Giudice per la commisurazione delle pene da

infliggere a IM 3, IM 1, IM 2 e IM 4, nonché per la determinazione degli oneri

processuali di prima sede;

rilevato che il

difensore chiede ;

-per IM 3 una pena pecuniaria di 10 aliquote

giornaliere da CHF 100.- l’una (pena sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 anni) e una multa non superiore a CHF 200.-;

-per IM 1 una pena pecuniaria massima di 7 aliquote

giornaliere da CHF 120.- (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni) l’una e una multa non superiore a CHF 150.-,

-per IM 2 una pena pecuniaria massima di 7 aliquote

giornaliere da CHF 120 (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni) e una multa non superiore a CHF 150.-,

-per IM 4 una pena pecuniaria di 5 aliquote

giornaliere da CHF 110.- (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni) e una multa non superiore a CHF 150.-;

sentiti per ultimi

gli imputati, i quali dichiarano di non avere nulla da aggiungere;

visti gli artt.

34, 42, 47, 106, 146 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP;

22.

LTG;

premesso che IM 3, IM 1, IM

2.

e IM 4 sono stati dichiarati da precedenti giudizi autori colpevoli di

ripetuta tentata truffa,

condanna IM 3,

1.

Alla pena

pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un

totale di CHF 1'000.- (mille).

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

Alla multa

di CHF 300.- (trecento).

In caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre).

3.

Non è

revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15

(quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di

prova di 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21

giugno 2004; il condannato è tuttavia ammonito formalmente (art. 46 cpv. 2 CP);

condanna IM 1,

1.

Alla pena

pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta), per un

totale di CHF 630.- (seicentotrenta).

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Alla multa

di CHF 200.- (duecento).

In caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre);

condanna IM 2,

1.

Alla pena

pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta), per un

totale di CHF 350.- (trecentocinquanta).

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Alla multa

di CHF 150.- (centocinquanta).

In caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre);

condanna IM 4,

1.

Alla pena

pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 130.- (centotrenta), per

un totale di CHF 650.- (seicentocinquanta).

L’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Alla multa

di CHF 150.- (centocinquanta).

In caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 2 (due);

carica la

tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 2'650.-

(duemilaseicentocinquanta) allo Stato nella misura di CHF 2'120.-

(duemilacentoventi) e per la rimanenza a carico dei condannati secondo la

ripartizione seguente:

-CHF 200.- (duecento) a IM 3

-CHF 130.- (centotrenta) a IM 1

-CHF 100.- (cento) a IM 2

-CHF 100.- (cento) a IM 4.

La

motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari

a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse

richiesta;

comunica che le

condanne saranno iscritte a casellario giudiziale ed eliminate trascorso il periodo

fissato dall’art. 369 CP;

avverte che

questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato

alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per

scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta

la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

IM 4

,

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella

Sezione della popolazione,

Bellinzona

Sezione della

circolazione, Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di IM 1

CHF 300.- multa

CHF 150.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 50 spese giudiziarie

CHF 500.- totale

Distinta spese a carico di IM 1,

CHF 200.- multa

CHF 180.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 50.- spese giudiziarie

CHF 330.- totale

Distinta spese a carico di IM 2,

CHF 150.- multa

CHF 50.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 50.- spese giudiziarie

CHF 250.- totale

Distinta spese a carico di IM 4,

CHF 150.- multa

CHF 50.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 50.- spese giudiziarie

CHF 250.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 870.- tassa di giustizia senza motivazione

CHF 1'250.- spese giudiziarie

CHF 2'120.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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