81.2011.105
Commisurazione pena e determinazione oneri processuali di prima sede
8 novembre 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2011.105
Data decisione, Autorità:
08.11.2012, PRPEN
Titolo:
Commisurazione pena e determinazione oneri processuali di prima sede
AGGRAVAMENTO DELLA PENA
art. 47 CPS
Incarto
n.
81.2011.105/148-150
DA 4945/2008
DA 4947/2008
DA 4948/2008
DA 4949/2008
Bellinzona
8
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente
con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per ricommisurare la pena e
determinare gli oneri processuali di prima sede nei confronti di
IM 1,
IM 2,
IM 4
(difensore
di tutti: DI 1i, __________)
visti i decreti
d’accusa nn. DA 4945/2008, 4947/2008, 4948/2008, 4949/2008 del 15 dicembre 2008;
richiamato il decreto di
riunione dei procedimenti 5 marzo 2010;
preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 3 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti,
ripetuta, e ne ha proposto la condanna:
1. Alla pena
pecuniaria di CHF 4'000.- (quattromila), corrispondente a 40 (quaranta)
aliquote da CHF 100.- (cento) (art. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni (art. 42 segg. CP).
Considerandi
2.
Alla
multa di CHF 2'000.- (duemila), con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 20
(venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4.
È ordinata
la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della presente
decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei decreti
d’accusa nn. 4944/2008, 4946/2008, 4947/2008, 4948/2008, 4949/2008, 4950/2008,
4951/2008, 4952/2008.
5.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15
(quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del
Cantone Ticino il 21.06.2004, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
6.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 1 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti,
ripetuta, e ne ha proposto la condanna:
1.
Alla pena
pecuniaria di CHF 3’600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta)
aliquote da CHF 120.- (centoventi) (artt. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
2.
Alla
multa di CHF 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 13
(tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie
di CHF 100.- (cento).
4.
È
ordinata la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della
presente decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei
decreti d’accusa nn. 4944/2008, 4945/2008, 4946/2008, 4948/2008, 4949/2008,
4950/2008, 4951/2008, 4952/2008.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 2 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti,
ripetuta, e ne ha proposto la condanna:
1.
Alla pena
pecuniaria di CHF 3’600.- (tremilaseicento), corrispondente a 30 (trenta)
aliquote da CHF 120.- (centoventi) (art. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
2.
Alla
multa di CHF 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 13
(tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4.
È
ordinata la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della
presente decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei
decreti di accusa nn. 4944/2008, 4945/2008, 4946/2008, 4947/2008, 4949/2008,
4950/2008, 4951/2008, 4952/2008.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
preso atto: che il AINQ 1 ha ritenuto l’imputato IM 4 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, e falsità in documenti,
ripetuta, e ne ha proposto la condanna:
1.
Alla pena
pecuniaria di CHF 1’650.- (milleseicentocinquanta), corrispondente a 15
(quindici) aliquote da CHF 110.- (centodieci) (art. 34 segg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 segg. CP).
2.
Alla
multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4.
È
ordinata la confisca e la distruzione dei documenti falsi di cui sub 2 della
presente decisione, ad avvenuta crescita in giudicato della stessa e dei
decreti di accusa nn. 4944/2008, 4945/2008, 4946/2008, 4947/2008, 4948/2008,
4950/2008, 4951/2008, 4952/2008.
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che con
sentenza 10 novembre 2010 (incarti nn. 10.2009.47-54) il Giudice della Pretura
penale __________ ha prosciolto gli imputati dalle accuse di truffa, tentata e
ripetuta, rispettivamente di falsità in documenti, ripetuta, caricando altresì
le tasse e le spese allo Stato;
-che con sentenza 17 febbraio 2011 (incarto n.
10.2010
) la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente
accolto il ricorso del AINQ 1, pronunciando in particolare che:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, i dispositivi 1.1, 3.1, 4.1 e 5.1 della sentenza impugnata sono
annullati e riformati nel senso che:
1.1
IM
3.
è dichiarato autore colpevole di:
- ripetuta
tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi,
agendo in qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente
il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio
sistemazione __________ per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;
1.2
IM
1.
è dichiarato autore colpevole di:
- ripetuta
tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi,
agendo in qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente
il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio
sistemazione __________ per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;
1.3
IM
2.
è dichiarato autore colpevole di:
- ripetuta
tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi,
agendo in qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente
il peso del materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio
sistemazione __________ per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;
1.4
IM
4.
è dichiarato autore colpevole di:
- ripetuta
tentata truffa, per avere, nel periodo __________, in correità con terzi, in
qualità di dipendente della __________ SA, aumentando fittiziamente il peso del
materiale da lui trasportato, tentato di ingannare il Consorzio sistemazione __________
per un danno, non realizzatosi, di CHF 654.05;
Per
il resto, la sentenza impugnata è confermata.
2.
Gli
atti sono trasmessi ad un nuovo Giudice per la commisurazione delle pene da
infliggere a IM 3, IM 1, IM 2 e IM 4, nonché per la determinazione degli oneri
processuali di prima sede;
rilevato che il
difensore chiede ;
-per IM 3 una pena pecuniaria di 10 aliquote
giornaliere da CHF 100.- l’una (pena sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni) e una multa non superiore a CHF 200.-;
-per IM 1 una pena pecuniaria massima di 7 aliquote
giornaliere da CHF 120.- (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni) l’una e una multa non superiore a CHF 150.-,
-per IM 2 una pena pecuniaria massima di 7 aliquote
giornaliere da CHF 120 (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni) e una multa non superiore a CHF 150.-,
-per IM 4 una pena pecuniaria di 5 aliquote
giornaliere da CHF 110.- (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni) e una multa non superiore a CHF 150.-;
sentiti per ultimi
gli imputati, i quali dichiarano di non avere nulla da aggiungere;
visti gli artt.
34, 42, 47, 106, 146 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP;
22.
LTG;
premesso che IM 3, IM 1, IM
2.
e IM 4 sono stati dichiarati da precedenti giudizi autori colpevoli di
ripetuta tentata truffa,
condanna IM 3,
1.
Alla pena
pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un
totale di CHF 1'000.- (mille).
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
Alla multa
di CHF 300.- (trecento).
In caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre).
3.
Non è
revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 15
(quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 21
giugno 2004; il condannato è tuttavia ammonito formalmente (art. 46 cpv. 2 CP);
condanna IM 1,
1.
Alla pena
pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta), per un
totale di CHF 630.- (seicentotrenta).
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa
di CHF 200.- (duecento).
In caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre);
condanna IM 2,
1.
Alla pena
pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 70.- (settanta), per un
totale di CHF 350.- (trecentocinquanta).
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa
di CHF 150.- (centocinquanta).
In caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre);
condanna IM 4,
1.
Alla pena
pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 130.- (centotrenta), per
un totale di CHF 650.- (seicentocinquanta).
L’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa
di CHF 150.- (centocinquanta).
In caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 2 (due);
carica la
tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 2'650.-
(duemilaseicentocinquanta) allo Stato nella misura di CHF 2'120.-
(duemilacentoventi) e per la rimanenza a carico dei condannati secondo la
ripartizione seguente:
-CHF 200.- (duecento) a IM 3
-CHF 130.- (centotrenta) a IM 1
-CHF 100.- (cento) a IM 2
-CHF 100.- (cento) a IM 4.
La
motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari
a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse
richiesta;
comunica che le
condanne saranno iscritte a casellario giudiziale ed eliminate trascorso il periodo
fissato dall’art. 369 CP;
avverte che
questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato
alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per
scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta
la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
IM 4
,
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella
Sezione della popolazione,
Bellinzona
Sezione della
circolazione, Bellinzona.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 300.- multa
CHF 150.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 50 spese giudiziarie
CHF 500.- totale
Distinta spese a carico di IM 1,
CHF 200.- multa
CHF 180.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 50.- spese giudiziarie
CHF 330.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
CHF 150.- multa
CHF 50.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 50.- spese giudiziarie
CHF 250.- totale
Distinta spese a carico di IM 4,
CHF 150.- multa
CHF 50.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 50.- spese giudiziarie
CHF 250.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 870.- tassa di giustizia senza motivazione
CHF 1'250.- spese giudiziarie
CHF 2'120.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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