81.2011.11
Offendere l'onore di qualcuno tacciandolo di "stronzo", "bastardo", "coglione", "figlio fi puttana" e "finocchio"e sputando verso lo stesso colpendolo; stringerlo al braccio e colpirlo al volto e in a
18 ottobre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2011.11
Data decisione, Autorità:
18.10.2012, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di qualcuno tacciandolo di "stronzo", "bastardo", "coglione", "figlio fi puttana" e "finocchio"e sputando verso lo stesso colpendolo; stringerlo al braccio e colpirlo al volto e in altre parti del corpo provocandogli lesioni
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
81.2011.11
DA 183/2011
Bellinzona
18
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Valentina
Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 183/2011 del
24 gennaio 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole divie di fatto,
ingiuria e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.
30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di
natura civile.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5.
Alla revoa del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di
fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 30.-
(trenta) decretata nei suoi confronti dal MP il 15.02.10, con l'avvertenza che
in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva
di 7 (sette) giorni.
6.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trasorso
il periodo previsto.
che l’accusatore privato postula
la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede la
riduzione della pena e che si prescinda dalla revoca del beneficio della
sospensione condizionale della precedente condanna;
richiamati gli art. 19 cpv. 2, 42 cpv. 1 e 4,
48, 126 cpv. 1 e 177 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
ingiuria, 177 CP, per
avere a __________, presso l’EP __________, il __________, offeso l’onore di ACPR
1, tacciandolo di stronzo, bastardo, coglione, figlio di puttana e finocchio,
nonché per avere nelle medesime circostanze più volte sputato verso ACPR 1,
colpendolo;
e di vie di fatto, art.
126.
cpv. 1 CP, per avere nelle medesime circostanze di cui al punto 1., stretto
al braccio e colpito al volto ed in altre parti del corpo, ACPR 1 con il suo
zaino, provocando le lesioni certificate il 1. luglio e il __________ (cfr.
certificati agli atti);
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento).
2.1.1
l’esecuzione della
pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 3050.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
Il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7
(sette) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretato nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Canton Ticino il 15 febbraio 2010 (art. 46 cpv. 1 CP),
non viene revocato, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 anno.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
ACPR 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Bellinzona,
__________
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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