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Decisione

81.2011.11

Offendere l'onore di qualcuno tacciandolo di "stronzo", "bastardo", "coglione", "figlio fi puttana" e "finocchio"e sputando verso lo stesso colpendolo; stringerlo al braccio e colpirlo al volto e in a

18 ottobre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.11

Data decisione, Autorità:

18.10.2012, PRPEN

Titolo:

Offendere l'onore di qualcuno tacciandolo di "stronzo", "bastardo", "coglione", "figlio fi puttana" e "finocchio"e sputando verso lo stesso colpendolo; stringerlo al braccio e colpirlo al volto e in altre parti del corpo provocandogli lesioni

INGIURIA

VIE DI FATTO

art. 126 cpv. 1 CPS

art. 177 CPS

Incarto

n.

81.2011.11

DA 183/2011

Bellinzona

18

ottobre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Valentina

Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

(difensore: DI 1, __________)

visto il decreto d’accusa n. 183/2011 del

24 gennaio 2011;

preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole divie di fatto,

ingiuria e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di

natura civile.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5.

Alla revoa del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di

fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 30.-

(trenta) decretata nei suoi confronti dal MP il 15.02.10, con l'avvertenza che

in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva

di 7 (sette) giorni.

6.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trasorso

il periodo previsto.

che l’accusatore privato postula

la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che il difensore chiede la

riduzione della pena e che si prescinda dalla revoca del beneficio della

sospensione condizionale della precedente condanna;

richiamati gli art. 19 cpv. 2, 42 cpv. 1 e 4,

48, 126 cpv. 1 e 177 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

ingiuria, 177 CP, per

avere a __________, presso l’EP __________, il __________, offeso l’onore di ACPR

1, tacciandolo di stronzo, bastardo, coglione, figlio di puttana e finocchio,

nonché per avere nelle medesime circostanze più volte sputato verso ACPR 1,

colpendolo;

e di vie di fatto, art.

126.

cpv. 1 CP, per avere nelle medesime circostanze di cui al punto 1., stretto

al braccio e colpito al volto ed in altre parti del corpo, ACPR 1 con il suo

zaino, provocando le lesioni certificate il 1. luglio e il __________ (cfr.

certificati agli atti);

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento).

2.1.1

l’esecuzione della

pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 3050.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

Il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7

(sette) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretato nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico del Canton Ticino il 15 febbraio 2010 (art. 46 cpv. 1 CP),

non viene revocato, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 anno.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

ACPR 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Bellinzona,

__________

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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