81.2011.116
Lesioni semplici, guida in stato di inattitudine
7 marzo 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2011.116
Data decisione, Autorità:
07.03.2013, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici, guida in stato di inattitudine
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.116
DA 1179/2011
Bellinzona
7
marzo 2013
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1 disoccupato
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto d’accusa n. 1179/2011
del 4 aprile 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole dilesioni semplici,
guida in stato di inattitudine
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'200.- (milleduecento). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'300.- (milletrecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
44 (quarantaquattro).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di
natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 370.-.
5. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria
di fr. 1'350.-, corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da
fr. 30.- (trenta) cadauna, decretata nei suoi confronti dal MP il 17.03.2008,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 45 (quarantacinque).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del suo assistito limitatamente al capo d’imputazione n. 1,
avendo agito per legittima difesa, chiedendo semmai una derubricazione in vie
di fatto, rispettivamente la riduzione della pena e che si prescinda dalla
revoca della sospensione condizione della precedente pena;
richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4, 46 cpv. 1,
123 cifra 1 CPS; 91 cpv. 1 seconda frase LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e
segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
1.1. lesioni semplici
per avere, a __________, il __________,
colpito con un pugno al volto ACPR 1, facendolo cadere a terra, dove lo colpiva
nuovamente con un calcio alla caviglia destra, provocandogli le lesioni
descritte nel certificato medico del __________ della dr.ssa __________ del
Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di __________;
1.2. guida in stato di
inattitudine
per avere, a __________, in Via
__________, il __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________,
di sua proprietà, essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.13 - max. 1.52 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di luogo e tempo;
Fatti
2. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di
35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di
fr. 1’050.- (millecinquanta).
2.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 1’200.-
(milleduecento);
2.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 40 (quaranta)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’120.- (millecentoventi) con
motivazione scritta e di fr. 720.- (settecentoventi) senza motivazione scritta.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 1'350.-, corrispondente
a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna,
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il
17.03.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno)
anno.
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
Considerandi
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione,
Bellinzona,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1200.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 420.00 spese
giudiziarie
fr. 1920.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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