81.2011.12
Parlando con una terza persona, incolpare e rendere sospetto di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione di una persona
21 agosto 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2011.12
Data decisione, Autorità:
21.08.2012, PRPEN
Titolo:
Parlando con una terza persona, incolpare e rendere sospetto di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione di una persona
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
Fatti
81.2011.12
DA 286/2011
Bellinzona
21
agosto 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Fabia
Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
(difensore: DI 1, )
visto il decreto d’accusa n. 286/2011 del
31 gennaio 2011, con la seguente precisazione:
“per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo,
incolpato e reso sospetto ACPR 1 (recte: __________) di condotta disonorevole o
di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando
con __________ affermato che: “ACPR 1 (recte: __________), __________, era un
mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di
attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al
fine di bloccare l’attività criminale di AINQ 1””;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
didiffamazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di fr.
300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta)
(art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trasorso
il periodo previsto.
che il patrocinatore dell’accusatore
privato postula la conferma del DA impugnato e chiede il versamento a favore
del suo assistito di fr. 1'000.- da versare in beneficienza;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento della sua assistita non avendo proferito nessuna accusa né
sospetto di pratiche mafiose e di riciclaggio di denaro, in assenza altresì di
qualsivoglia intenzionalità, in applicazione se del caso del principio in
dubio pro reo;
richiamati gli art. 42 cpv. 1, 173 CP; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 433 CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione
per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata
località del __________, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto ACPR
1.
di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua
reputazione, in particolare comunicando con __________ lasciato intendere che:
“ACPR 1, __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva
continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre
di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di ACPR 1”.
2.
Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1
alla pena pecuniaria di
10.
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.-
(cinquecento).
2.1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2
alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1
in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi) con
motivazione scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.
3.
La richiesta dell’accusatore
privato di risarcimento danni è respinta.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 920.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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