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Decisione

81.2011.12

Parlando con una terza persona, incolpare e rendere sospetto di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione di una persona

21 agosto 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.12

DA 286/2011

Bellinzona

21

agosto 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Fabia

Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

(difensore: DI 1, )

visto il decreto d’accusa n. 286/2011 del

31 gennaio 2011, con la seguente precisazione:

“per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo,

incolpato e reso sospetto ACPR 1 (recte: __________) di condotta disonorevole o

di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando

con __________ affermato che: “ACPR 1 (recte: __________), __________, era un

mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di

attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al

fine di bloccare l’attività criminale di AINQ 1””;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

didiffamazione

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di fr.

300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta)

(art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trasorso

il periodo previsto.

che il patrocinatore dell’accusatore

privato postula la conferma del DA impugnato e chiede il versamento a favore

del suo assistito di fr. 1'000.- da versare in beneficienza;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento della sua assistita non avendo proferito nessuna accusa né

sospetto di pratiche mafiose e di riciclaggio di denaro, in assenza altresì di

qualsivoglia intenzionalità, in applicazione se del caso del principio in

dubio pro reo;

richiamati gli art. 42 cpv. 1, 173 CP; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 433 CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione

per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata

località del __________, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto ACPR

1.

di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua

reputazione, in particolare comunicando con __________ lasciato intendere che:

“ACPR 1, __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva

continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre

di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di ACPR 1”.

2.

Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1

alla pena pecuniaria di

10.

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.-

(cinquecento).

2.1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2

alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.2.1

in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.3

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi) con

motivazione scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.

3.

La richiesta dell’accusatore

privato di risarcimento danni è respinta.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1

fr. 300.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 920.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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