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Decisione

81.2011.124

Attività lucrativa senza autorizzazione, impiego di stranieri sprovvisti di permesso

13 novembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di cui al decreto d’accusa DA 1319/2011.

2. Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1. alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1.1. in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

2.2. al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 945.- (novecentoquarantacinque) con

motivazione scritta e di fr. 445.- (quattrocentoquarantacinque) senza

motivazione scritta.

3. IM 2 è prosciolto dall’accusa

di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel DA

1320/2011;

3.1. le tasse e le spese

giudiziarie di complessivi fr. 445.- (quattrocentoquarantacinque) sono poste a

carico dello Stato.

3.2. non viene riconosciuta

alcuna indennità.

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

Considerandi

IM 2

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione,

Bellinzona.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 200.00 multa

fr. 700.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 45.00 testi

fr. 1'145.00 totale

fr. 645.00 totale

senza motivazione scritta

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 45.00 testi

fr. 445.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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