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Decisione

81.2011.134

Abuso di targhe; circolazione senza assicurazione RC

6 novembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.134

Data decisione, Autorità:

06.11.2011, PRPEN

Titolo:

Abuso di targhe; circolazione senza assicurazione RC

ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

cpv. 1 cf. 2 LCSTR

art. 96 cpv. 1 cf. 2 LCSTR

art. 97 cpv. 1 cf. 1 LCSTR

Incarto

n.

81.2011.134

DA 1371/2011

Bellinzona

6

novembre 2011

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Paolo

Cardillo in qualità di Segretario per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. DA

1371/2011 del 18 aprile 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

dicondurre senza licenza di circolazione o targhe di controllo, abuso della

licenza e delle targhe

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 1'800.- (milleottocento), con l'avvertenza che, in caso di

mancanto pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

30 (trenta).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

3.

Revoca il beneficio alla

sospensione condizionale alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-

(cinquemilaquattrocento) corrispondenti a 60 (sessanta) aliquote da fr. 90.-

(novanta), decretata nei suoi confronti dal MP il 3.12.2007 (DA 4156/2007) con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 60 (sessanta). Si dispone per la revoca della

predetta sospensione condizionale in quanto l'imputato è incorso in ulteriori

infrazioni alla LCStr, malgrado la condanna del 3.12.2007.

rilevato che l’imputato chiede di essere

rimesso al beneficio della sospensione condizionale di cui alla revoca proposta

al pto 3;

richiamati gli art. 97 cifra 1 cpv.1 LCStr; gli

art. 63 e segg. LCStr, art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr; gli art.

42.

cpv. 1 CP; art. 46 cpv. 1 CP; art. 106 CP;

gli art. 80 segg.; 84 segg.;

348.

segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di

1.1

abuso delle targhe

per avere, il __________

a Chiasso, condotto l'autovettura __________ con applicate abusivamente le

targhe di controllo TI __________

rilasciate ufficialmente

per altro veicolo, segnatamente una __________;

1.2

circolazione senza

assicurazione RC

per avere, il __________

a __________, nelle circostanze di cui al punto

precedente, condotto

l'autovettura __________ senza la licenza di

circolazione e le targhe

di controllo richieste sapendo o dovendo sapere,

prestando la dovuta

attenzione, che non sussisteva la prescritta

assicurazione per la

responsabilità civile;

2.

Di conseguenza è condannato:

2.1

Alla pena pecuniaria di

30.

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 60.-

(sessanta) cadauna,

(art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr.

1'800.-

(milleottocento).

2.1.1

L’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena

pecuniaria

sarà sostituita da una pena detentiva di giorni 30

(trenta),

ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno

di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziari di complessivi fr. 650.- (seicentocinquanta) con motivazione

scritta e di fr. 350.-- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

Non revoca il beneficio alla sospensione

condizionale alla pena pecuniaria di fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento)

corrispondenti a 60 (sessanta) aliquote da fr. 90.- (novanta), decretata nei suoi

confronti dal MP il 3.12.2007 (DA 4156/2007), ma ne prolunga il periodo di

prova di 1 (un) anno.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

AINQ 1, __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 1800.- pena

pecuniaria

fr. 125.- tassa di giustizia

fr. 225.- spese giudiziarie

fr. 2'150.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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