81.2011.146
Conducenti senza assicurazione RC; abuso della licenza e delle targhe
29 novembre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.146
Data decisione, Autorità:
29.11.2012, PRPEN
Titolo:
Conducenti senza assicurazione RC; abuso della licenza e delle targhe
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
art. 96 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 96 cpv. 1 cf. 2 LCSTR
art. 97 cpv. 2 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.146
DA 1390/2011
Bellinzona
29
novembre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela
Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 muratore;
difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. DA
1390/2011 del 18 aprile 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
diconducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, abuso della
licenza e delle targhe
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 3'400.- (tremilaquattrocento). L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 96 cifra 1 cpv. 1e cifra
2 cpv. 1 LCStr., art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e
segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole
ripetuta circolazione senza assicurazione RC e ripetuto abuso delle targhe e
meglio per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1390/2011 del 18 aprile
Fatti
2011.
2. Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di
16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.
960.- (novecentosessanta).
2.1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr.
300.-(trecento);
2.2.1. in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione
scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
Considerandi
IM 1
- per raccomandata
-
alla crescita in giudicato
-
Sezione della circolazione, Camorino
- Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
- Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
- Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
- Ufficio dell’incasso e
delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 300.- multa
fr. 650.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 1'200.- totale
fr. 800.- totale
senza motivazione scritta
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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