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Decisione

81.2011.184

Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali e impiego di stranieri sprovvisti di permesso;

18 dicembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2011.184

Data decisione, Autorità:

18.12.2012, PRPEN

Titolo:

Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali e impiego di stranieri sprovvisti di permesso;

IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO

INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI

art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR

art. 117 cpv. 1 LFSTR

Incarto

n.

81.2011.185

DA 1961/2011

Bellinzona

18

dicembre 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il

Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 2

(difeso da: . DI 1, )

visto il decreto d’accusa n. 1961/2011

del 13 maggio 2011;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

1. incitazione all'entrata,

alla partenza o al soggiorno illegali

per avere, fra il 13 marzo 2011

e il 18 aprile 2011, a __________, facilitato l’entrata e il soggiorno illegale

di __________, cittadino __________, ben sapendo che quest’ultimo non era in

possesso dei necessari permessi per poter risiedere ed esercitare un’attività

lucrativa in Svizzera;

Considerandi

2.

impiego di stranieri

sprovvisti di permesso

per avere, fra il 13 marzo 2011

e il 18 aprile 2011, a __________, in qualità di datore di lavoro,

intenzionalmente impiegato, presso la sua azienda agricola, come aiuto

contadino, __________, cittadino __________ sprovvisto dei necessari permessi

per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.

e propone la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi

fr. 3'200.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

Alla multa di fr. 2'500.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 25 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento dall’imputazione n. 1 e una riduzione della pena pecuniaria,

senza multa;

richiamati gli art. 34, 42, 47 CP; 116 cpv. 1

lett. a; 117 cpv. 1 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP;

22.

LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 2 è autore colpevole di

1.1

incitazione

all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

per avere, fra il 13

marzo 2011 e l’11 aprile 2011, a __________, facilitato l’entrata e il

soggiorno illegale di __________, cittadino __________, ben sapendo che

quest’ultimo non era in possesso dei necessari permessi per poter risiedere ed

esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.

1.2

impiego di stranieri

sprovvisti di permesso

per avere, fra il 13

marzo 2011 e l’11 aprile 2011, a __________, in qualità di datore di lavoro,

intenzionalmente impiegato, presso la sua azienda agricola, come aiuto

contadino, __________, cittadino __________ sprovvisto dei necessari permessi

per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera

2.

Di conseguenza IM 2 è

condannato:

2.1

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr.

1’800.- (milleottocento).

2.1.1

l’accusato è

avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione

scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.

Intimazione a:

- seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e

delle pene alternative, Torricella,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 2

fr. 1'800.- pena

pecuniaria

fr. 150.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 2'100.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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