81.2011.188
Circolare con la vettura alla velocità di 77 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
7 settembre 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.188
Data decisione, Autorità:
07.09.2011, PRPEN
Titolo:
Circolare con la vettura alla velocità di 77 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2011.188
DA 1867/2011
Bellinzona
7
settembre 2011
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia
Andina in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 1867/2011
del 16 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme
della circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura targata __________ alla velocità
di 77 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da CHF 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi
fr. 1'000.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che l’ imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel.
con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art.
22 cpv. 1 OSStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti
descritti nel decreto di accusa n. 1867/2011 del 16 maggio 2011.
Fatti
2. La tassa di giustizia e le spese
giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Considerandi
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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