81.2011.192
Infrazione grave alle norme della circolazione
18 ottobre 2012Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2011.192
Data decisione, Autorità:
18.10.2012, PRPEN
Titolo:
Infrazione grave alle norme della circolazione
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 2 LCSTR
art. 32 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
81.2011.192
DA 1981/2011
Bellinzona
18
ottobre 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con
Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 e ivi
visto il decreto d’accusa n. 1981/2011
del 16 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di infrazione grave alle norme della circolazione;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 3'000.- (tremila). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10
(dieci).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione codnizionale concesso alla pena
pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna per
complessivi fr. 300.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il
12.01.10 con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 6.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede il suo
proscioglimento nonché il riconoscimento di un’indennità per le spese e il
torto morale;
richiamati gli art. 13 e 17 CP; 27 cpv. 1, 32
cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr., 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSS; 80 segg.;
84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dal reato di
infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 1981/2011 del 16 maggio 2011.
Fatti
2. Le tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta)
sono poste a carico dello
Stato.
3. A IM 1 viene riconosciuta
un’indennità di fr.
100.- (cento).
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Considerandi
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia,
Bellinzona,
Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80619).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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